ACCORDO
ACCORDO
in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002
A. Lettera della Comunità
Signor,
Mi pregio confermare che per assicurare la proroga dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica dell'Angola e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi ad uno nuovo protocollo, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:
1) per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 è riconfermato il regime applicabile nel corso degli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corri- sponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2002;
2) nel periodo del regime provvisorio le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato A, punto 2, del protocollo. I quantitativi massimi di cattura stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore per le navi adibite alla pesca di gamberetti saranno applicabili, pro rata temporis, durante il periodo del regime provvisorio.
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere l'accordo del governo della Repubblica d'Angola sul contenuto della medesima.
Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.
In nome della Comunità europea
B. Lettera del governo della Repubblica di Angola
Signor,
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Mi pregio confermare che per assicurare la proroga dell'accordo di pesca tra il governo della Repub- blica dell'Angola e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi ad uno nuovo protocollo, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:
1) per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 è riconfermato il regime applicabile nel corso degli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2002;
2) nel periodo del regime provvisorio le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponde- ranno, pro rata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato A, punto 2, del protocollo. I quantitativi massimi di cattura stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore per le navi adibite alla pesca di gamberetti saranno applicabili, pro rata temporis, durante il periodo del regime provvi- sorio.
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere l'accordo del governo della Repub- blica d'Angola sul contenuto della medesima.»
Mi pregio confermarLe che il regime proposto è accettabile per il governo della Repubblica d'Angola e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.
Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica d'Angola