Regolamento della Commissione di Conciliazione prevista dagli accordi sottoscritti tra Poste Italiane
Regolamento della Commissione di Conciliazione prevista dagli accordi sottoscritti tra Poste Italiane
e
Sunia-Sicet-Uniat-Unione Inquilini–Assocacasa-Federcasa-Confsal-Sai Cisal
ART. 1
Composizione della Commissione
E' istituita, con sede presso il Servizio Immobili Residenziali di Poste Italiane in Roma, la Commissione Centrale per la conciliazione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti di locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo di Poste Italiane, in applicazione degli accordi sottoscritti.
La Commissione è composta da un rappresentante di Poste Italiane ed un rappresentante di Sunia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini, Assocasa, Federcasa, Confsal, Sai, Cisal, firmatari degli accordi.
ART. 2
Nomina dei Componenti della Commissione
I componenti della Commissione sono nominati da ognuna delle parti di cui all'articolo 1 e durano in carica per la durata dell'accordo.
Le Parti si riservano di revocare o sostituire il proprio componente in seno alla Commissione.
In caso di revoca, dimissioni o impedimento definitivo di un membro designato, trascorsi 10 giorni senza che sia stata effettuata la sostituzione, la Commissione continua ad operare anche in assenza di detto rappresentante.
Le parti possono nominare un rappresentante supplente che può sostituire nei lavori della Commissione il rappresentante effettivo.
ART. 3
Competenze
La Commissione è competente per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione degli accordi sottoscritti.
ART. 4
Segreteria
L'Organizzazione amministrativa del procedimento di conciliazione è affidata al Sevizio Immobili Residenziali di Poste Italiane che cura anche lo svolgimento delle funzioni di Segreteria della Commissione.
ART. 5
Riunioni della Commissione
La Commissione si riunisce di norma una volta al mese in orario di ufficio, sulla basse di apposito ordine del giorno comunicato dal Presidente e redatto dalla Segreteria in relazione alle specifiche richieste scritte di interpretazione dell'accordo, formulate secondo quanto previsto al successivo art. 8. Per particolari necessità può essere richiesta, debitamente motivata, la riunione straordinaria della Commissione da parte di Poste o della maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali interessate al problema oggetto d'esame.
ART. 6
Presidente della Commissione
All'atto dell'insediamento della Commissione i rappresentanti eleggono, in alternanza tra le
parti, un presidente ed un vice presidente, che restano in carica dodici mesi.
Il presidente presiede le riunioni, coordina i lavori, sottoscrive i verbali ed in sede di riunione il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza.
ART.7
Validità delle deliberazioni
Le riunioni della Commissione, debitamente convocate con comunicazione scritta anche via fax, con preavviso di almeno 10 giorni, sono valide con la presenza del rappresentante di Poste e di almeno quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
In apertura di seduta, entro il limite di 30 minuti dell'orario di convocazione, si verifica che sia presente la rappresentanza minima e, in mancanza, si fissa una nuova seduta da tenersi nel termine massimo di quindici giorni.
ART. 8
Modalità di presentazione delle richieste alla Commissione
Relativamente alle controversie tra Poste Italiane ed i conduttori, l'intervento della Commissione è attivato mediante invio di lettera raccomandata o equipollente, da indirizzare a Commissione di Conciliazione, c/o Poste Italiane Spa – Servizio Immobili Residenziali, Viale Europa, 175 – 00144 Roma, contenente i seguenti elementi:
• generalità dell'assegnatario e dati identificativi dell'unità locativa;
• esposizione dei fatti e delle motivazioni della controversia;
• eventuale delega di rappresentanza ad una organizzazione sindacale firmataria degli accordi.
La richiesta può essere inviata:
• dal singolo conduttore, anche per il tramite di un'organizzazione sindacale firmataria degli accordi;
• da Poste Italiane;
• da una delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi.
ART. 9
Richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
La controversia tra Azienda e singolo locatario viene preliminarmente discussa e, se possibile, risolta tra il rappresentante di Poste ed il conduttore interessato, eventualmente coadiuvato dal rappresentante dell'organizzazione sindacale di riferimento del locatario ricorrente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Dell'esito del confronto viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, da consegnare alla commissione per opportuna conoscenza e presa d'atto. Il verbale con esito positivo costituisce, a tutti gli effetti, la soluzione definitiva della controversia e pone termine alla procedura di conciliazione.
Ove non siano pervenuti alla mediazione tra le Poste e il conduttore nei termini sopraindicati, l'istanza viene rimessa alla Commissione.
La Commissione comunica al conduttore la data della riunione in cui verrà esaminata la richiesta di conciliazione.
La Commissione esaminata la controversia emette un parere motivato di soluzione conciliatoria.
Del parere viene data comunicazione alle parti con invito a procedere all'eventuale sottoscrizione adesiva con le modalità di cui al presente articolo.
Solo l'avvenuta conclusione negativa del nuovo tentativo di conciliazione costituisce condizione
di procedibilità della domanda giudiziale.
ART. 10
Riservatezza
Le riunioni della Commissione si svolgono a porte chiuse.
Di ogni parere di conciliazione emesso dalla Commissione verrà redatto verbale, da archiviare a cura della Segreteria.
I Componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò che viene a loro conoscenza nel corso delle riunioni e dei procedimenti di conciliazione.
Per la Poste Italiane S.p.a.
Per il Sunia Per il Sicet Per l'Uniat
Per Unione Inquilini Per Assocasa
Per Federcasa-Confsal Per Sai-Cisal
Roma, 18/12/2002