SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO.
CIG: 5557813460
TRA
La Cassa Nazionale del Notariato, con sede legale in Roma, xxx Xxxxxxxx x. 000, codice fiscale 80052310580, rappresentata dal Notaio , in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa Nazionale del Notariato
E
Sig. , nato a il , residente
a in n. , C.F.: , il
quale interviene in qualità di legale rappresentante della Società , avente sede in - Codice fiscale e partita IVA .
PREMESSO
− che la Cassa Nazionale del Notariato, a seguito di quanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 13 dicembre 2013, ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le esigenze della medesima Cassa;
− che con successiva delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del , l’appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Cassa Nazionale del Notariato è stato definitivamente affidato alla
avente sede in , via ,
C.F. / P.I.: per il periodo di anni quattro, con la seguente offerta:
% di ribasso calcolata ;
− che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, rilasciata dall’ in
data , prot. n.
;
del
da cui la società risulta
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue.
La premessa, il capitolato tecnico di appalto, l’offerta tecnica e quella economica presentata dalla società aggiudicataria, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni quattro.
ARTICOLO 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Broker si impegna, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
a) Servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza sanitaria della Cassa Nazionale del Notariato, con analisi preliminare dei rischi e dell’andamento della sinistrosità;
b) redazione di un progetto di copertura assicurativa sanitaria aderente alle reali esigenze dell’ente, corredato dalla relativa stima economica;
c) elaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia l’indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
d) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità di polizza;
e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la Cassa e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
f) gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione stipulato a seguito della procedura di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante della copertura in essere, anche in seguito all’evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia;
g) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Cassa venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente capitolato;
h) contatto ed incontri periodici con la compagnia, che, risultata aggiudicataria della gara ha emesso conseguentemente la polizza ed assicura i rischi in capo all’amministrazione nonché contatti ed incontri periodici con i funzionari della Cassa preposti;
i) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
j) assistenza agli uffici per la verifica della polizza assicurativa presentata, a seguito di aggiudicazione definitiva, dalla società appaltatrice;
k) formazione ed aggiornamento del personale della Cassa direttamente impegnato nella gestione del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico- assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
l) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti della Cassa che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio, ivi compresa l’attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa;
m) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso dell’attività lavorativa della Cassa con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico, che economico;
n) predisposizione di piani di rimborso spese mediche alternativi: nello specifico l’aggiudicatario, dovrà fornire, sulla base delle analisi sull’andamento dei sinistri, una relazione dettagliata che illustri le possibilità per la Cassa di ricorrere ad una gestione autonoma della polizza sanitaria ed eventuale assistenza alla Cassa stessa nella selezione di una società dotata di una propria rete di rimborso diretto delle spese mediche (anche a mezzo di procedura di gara e quindi con la predisposizione della relativa documentazione), al fine di consentire l’avvio del progetto di gestione autonoma del programma rimborso spesa mediche.
ARTICOLO 3 DURATA DELL’INCARICO
L’incarico di durata pari ad anni quattro avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto o da quella di effettivo inizio dell’esecuzione del servizio.
In caso di necessità della Cassa, si potrà procedere all’avvio della esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
E’ escluso il rinnovo tacito dell’incarico.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta della Cassa Nazionale del Notariato, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze alla Cassa ovvero al nuovo Broker. L’incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione all’Albo di cui al D. Lgs. n. 209/2005.
Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
ARTICOLO 4
OBBLIGHI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
La Cassa Nazionale del Notariato si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO
Il Broker affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’interesse della Cassa Nazionale del Notariato, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Cassa stessa fornirà. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità della Cassa.
Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proposte di copertura dei rischi della Cassa in ogni loro fase.
Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri
relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
Il Broker si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Broker, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Broker non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Cassa.
Il Broker si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Cassa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La Cassa si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La Cassa Nazionale del Notariato ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.
Il Broker non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli Uffici della Cassa né può impegnare la Cassa medesima se non preventivamente autorizzato.
Il Broker si impegna a fornire esaustiva relazione in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Xxxxx, restando esplicitamente convenuto che la decisione finale spetta unicamente alla Cassa medesima.
Il Broker è tenuto a comunicare alla Cassa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Il Broker dovrà mantenere per tutta la durata dell’incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all’art. 110, comma 3, e all’art. 112 del D. Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari ad almeno .
Il Broker nell’espletamento del servizio:
− non potrà impegnare in alcun modo la Cassa Nazionale del Notariato senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Cassa. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
− ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Cassa, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Cassa di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Tale obbligo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
− è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il contratto.
ARTICOLO 6
RISORSE IMPIEGATE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO A COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’
Per lo svolgimento del servizio, il Broker si obbliga ad avvalersi del gruppo di lavoro, comprensivo del Responsabile del Servizio a coordinamento delle attività connesse ai servizi di consulenza indicati nell’offerta tecnica, nel rispetto dei termini e delle modalità esplicitate nell’offerta tecnica medesima. Più in particolare, il Broker ha individuato:
− Il Responsabile del Servizio nella persona del sig.
Telefono n.
Fax n.
indirizzo email:
;
Per le ulteriori figure professionali appartenenti al gruppo di lavoro individuate dal Broker si rinvia a quanto contenuto nell’offerta tecnica allegata al presente contratto. Il Responsabile del Servizio è la figura a capo della struttura organizzativa e il referente responsabile nei confronti della Xxxxx, che, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il fornitore.
Il Broker, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Cassa e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
Il Broker riconosce, altresì, alla Cassa la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta
esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Xxxxxx dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte della Cassa di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Cassa si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
Ove la Cassa ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Broker, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della Cassa, il Broker si impegna a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine indicato dalla Cassa.
In caso di inadempimento da parte del Broker degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Cassa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
L'incarico di cui al presente contratto non comporta per la Cassa Nazionale del Notariato alcun onere nè presente nè futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da prassi di mercato, resterà ad esclusivo carico della compagnia assicuratrice. Il compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per la Cassa.
Si rinvia all’art. 5 del capitolato tecnico di gara.
ARTICOLO 8 PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Cassa Nazionale del Notariato, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.
Si rinvia all’art. 7 del capitolato tecnico di gara.
ARTICOLO 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Cassa si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata
a.r. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
i) mancata prestazione della polizza assicurativa.
Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa.
In caso di risoluzione il Broker avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 8.
Il Broker pertanto si impegna a restituire alla Cassa le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla risoluzione.
Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Broker non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.
In caso di risoluzione del presente Contratto, il Broker si impegna, sin d’ora, a fornire alla Cassa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 10
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi già intermediati con l’assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivi comma 2.
Qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che interromperà la corresponsione dei compensi di cui al precedente articolo 7, stornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto dalla Cassa.
ARTICOLO 11 GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto,
il Broker costituisce deposito cauzionale mediante rilasciata da
di euro pari al %
dell'importo contrattuale, con le caratteristiche previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
La
ARTICOLO 12 POLIZZA ASSICURATIVA
ha provveduto a costituire apposita polizza assicurativa di
responsabilità civile per negligenze od errori professionali, n. rilasciata da
, come previsto dagli articoli 110, comma 3, del D.
Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari ad euro periodo di validità contrattuale dell'appalto.
e con durata pari almeno al
ARTICOLO 13 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente contratto, la costituita Società elegge domicilio legale presso
. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza della Cassa, saranno effettuate mediante lettera raccomandata alla società appaltatrice o alla persona che la rappresenta.
ARTICOLO 14
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E TRATTAMENTO DEI DATI
L'appaltatore assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2010.
Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità da quanto disposto dal comma 8 art. 3 legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.i esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
ARTICOLO 15
SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Sono a carico del Broker tutti gli eventuali oneri tributari e le eventuali spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Cassa Nazionale del Notariato per legge.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 7 della tabella – Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere le registrazioni ai sensi del
D.P.R. n. 131/1986.
ARTICOLO 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso divieto al Broker di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Resta inteso che, nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione del servizio da parte del Broker, nonchè nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Broker medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, la Cassa potrà risolvere di diritto il contratto.
ARTICOLO 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI SUBAPPALTO
In ragione della particolarità del servizio richiedente peculiari requisiti di professionalità, a pena di nullità ed inefficacia nei confronti della Cassa, non sono ammessi il ricorso al subappalto e la cessione del credito.
ARTICOLO 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana. Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 19 CLAUSOLA FINALE
Qualsiasi modifica alle clausole del contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le parti.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Cassa non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito dalla Cassa.
In tal caso il Broker si impegna a definire con la Cassa nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che la Cassa aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della gara e con l'esecuzione del contratto stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del contratto, sottoscritto tra le parti.
Roma
Per la Cassa Nazionale del Notariato Per l’aggiudicatario