INTERNaZIONaLI
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DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
del 16 maggio 2014
per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autoriz zato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese
(2014/772/UE)
IL COMITaTO MISTO DI COOPERaZIONE DOGaNaLE («CMCD»),
visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese, sottoscritto l'8 dicembre 2004 («l'accordo»), in particolare l'articolo 21, para grafo 2, lettera c);
riconoscendo che l'Unione europea («l'Unione») e la Repubblica popolare cinese («la Cina») sono impegnate a rafforzare la cooperazione doganale fra loro, in conformità con il quadro strategico per la cooperazione doganale tra l'Unione europea e la Cina;
affermando l'impegno dell'Unione e della Cina ad agevolare gli scambi e semplificare requisiti e formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
ribadendo che la sicurezza e la semplificazione della catena di approvvigionamento internazionale possono essere note volmente accresciute mediante il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi in materia di operatori economici autorizzati («aEO»);
tenendo conto che tali programmi si fondano su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale, promosse dal quadro normativo SaFE adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane («il quadro normativo SaFE»);
considerando che il programma aEO nell'Unione europea e le misure del programma di gestione classificata delle imprese in Cina («i programmi») costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità e che una valutazione comune ha rivelato che le norme che li qualificano ai fini della sicurezza e della conformità sono compatibili e condu cono a risultati equivalenti;
considerando che il riconoscimento reciproco consente all'Unione e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvi gionamento e che sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi;
considerando la necessità di adottare, a tal fine, le modalità pratiche a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo,
DECIDE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente decisione riguarda i seguenti programmi ed entità:
a) il programma aEO dell'Unione, comprendente il certificato aEO «sicurezza» e il certificato aEO «sicurezza e semplifi cazioni doganali», come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), assieme al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2);
b) le misure dell'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese in materia di gestione classifi cata delle imprese, decreto (GaCC) n. 170, modificato dal decreto (GaCC) n. 197, («programma MCME») che riguarda le imprese di classe aa;
c) gli operatori economici in possesso di un certificato aEO, nell'Unione, di cui alla lettera a), e le imprese classificate a norma dell'MCME, in Cina, di cui alla lettera b) («membri del programma»).
Articolo 2
Riconoscimento reciproco e competenze di applicazione
1. I programmi dell'Unione e della Cina sono reciprocamente riconosciuti compatibili ed equivalenti. Le corrispon denti qualifiche di «membri del programma» concesse sono reciprocamente accettate.
2. Le autorità doganali di cui all'articolo 1, lettera b), dell'accordo («le autorità doganali») sono competenti per l'appli cazione della presente decisione. Esse adottano misure intese ad attuare la presente decisione.
Articolo 3
Compatibilità
1. Le autorità doganali mantengono la coerenza tra i programmi. Le norme applicate ai programmi devono rimanere compatibili per quanto riguarda:
a) la presentazione della domanda di adesione,
b) la valutazione delle domande, e
c) la concessione e la gestione della qualifica di membro.
2. Le autorità doganali si accertano che i programmi operino nell'ambito del quadro normativo SaFE.
Articolo 4
Vantaggi
1. Ciascuna autorità doganale concede ai membri del programma vantaggi equivalenti conformemente al programma dell'altra autorità doganale.
I vantaggi comprendono in particolare:
a) che si tenga favorevolmente conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;
b) che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;
c) che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coin volto un membro del programma;
d) che ci si impegni a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità natu rali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma potrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali.
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
2. In seguito al processo di revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ciascuna autorità doganale può concedere agevolazioni maggiori, ad esempio razionalizzare i processi e aumentare la prevedibilità riguardante lo svincolo delle merci, ove possibile, in cooperazione con altre autorità amministrative.
3. Ciascuna autorità doganale si riserva la facoltà di sospendere i vantaggi concessi agli aderenti al programma dell'altra autorità doganale conformemente alla presente decisione. Tale sospensione dei vantaggi da parte di un'autorità doganale è motivata e immediatamente comunicata all'altra autorità doganale per consultazione e un'adeguata valuta zione.
4. Ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi da quest'ultima autorità doganale.
Articolo 5
Scambio di informazioni e comunicazione
1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione. Esse si scambiano informazioni e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi:
a) fornendosi reciprocamente informazioni sugli aderenti al programma, fatto salvo il paragrafo 4;
b) trasmettendo aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei programmi;
c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena di approvvigionamento e le sue tendenze;
d) garantendo un'efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese, volta a rendere più efficienti le prassi di gestione dei rischi in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli aderenti ai programmi.
2. L'articolo 17 dell'accordo si applica a qualsiasi scambio di informazioni a norma della presente decisione.
3. Le informazioni e i relativi dati sono scambiati sistematicamente per xxx xxxxxxxxxxx.
0. Le informazioni da scambiarsi sui membri dei rispettivi programmi sono limitate a:
a) nome del membro del programma;
b) indirizzo del membro del programma;
c) qualifica del membro del programma;
d) data di convalida o di autorizzazione;
e) sospensioni e revoche;
f) numero di autorizzazione unico (ad esempio numero EORI o aEO); e
g) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.
Articolo 6
Trattamento dei dati
1. Tutte le informazioni, compresi i dati personali, scambiate a norma della presente decisione sono ottenute, utiliz zate e trattate soltanto dalle autorità doganali e unicamente ai fini dell'attuazione della presente decisione.
2. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma della presente decisione sono di carattere riservato o a diffusione limitata, a seconda delle disposizioni applicabili da ognuna delle parti e sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio.
3. Le autorità doganali verificano che le informazioni scambiate siano esatte e regolarmente aggiornate, e che siano state previste le opportune procedure di cancellazione. Qualora un'autorità doganale stabilisca che le informazioni trasmesse in virtù della presente decisione debbano essere modificate, l'autorità doganale che trasmette tali informazioni informa immediatamente delle modifiche l'autorità doganale destinataria. Le modifiche notificate sono immediatamente registrate dall'autorità doganale destinataria. Le informazioni non possono essere trattate e detenute più a lungo del necessario ai fini dell'attuazione della presente decisione.
4. Qualora informazioni contenenti dati personali siano scambiate in conformità agli articoli 4 e 5 della presente deci sione, le autorità doganali adottano inoltre le misure necessarie per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati. Le autorità doganali garantiscono in particolare che:
a) siano previste misure di sicurezza (tra l'altro a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione e la loro utilizzazione unicamente ai fini della presente decisione;
b) le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione, tranne nella misura necessaria per attuare il paragrafo 3;
c) le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione non siano trasmesse ad altre parti, a paesi terzi, ad organismi internazionali o ad altre autorità governative della parte ricevente senza previo consenso scritto dell'autorità doganale che le ha fornite. Qualsiasi informazione trasmessa con previo consenso scritto sarà utilizzata conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e sarà sottoposta alle restrizioni stabi lite dall'autorità che l'ha fornita;
d) le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano archiviate ogni volta utiliz zando sistemi elettronici e/o cartacei sicuri. Tutti gli accessi sono registrati o documentati, come anche il trattamento e l'uso delle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale.
5. Per quanto concerne i dati personali che possono essere scambiati in virtù della presente decisione, un aderente a un programma può chiedere di accedere, modificare, bloccare o cancellare qualsiasi dato riguardante la sua persona che sia trattato da un'autorità doganale. Ciascuna autorità doganale informa i membri del proprio programma delle modalità per richiedere una prima volta l'accesso, la rettifica, il blocco o la cancellazione. L'autorità doganale interpellata rettifica i dati inesatti o incompleti.
6. Per quanto riguarda i dati personali che possono essere scambiati in virtù della presente decisione, i membri del programma hanno diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal paese di residenza. a tal proposito, ciascuna autorità doganale informa inoltre gli aderenti al programma dei diversi mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario.
7. Su richiesta dell'autorità doganale che trasmette i dati, l'autorità doganale destinataria è tenuta ad aggiornare, rettifi care, bloccare o cancellare le informazioni ricevute in virtù della presente decisione qualora siano inesatte o incomplete o qualora la raccolta o il trattamento ulteriore delle stesse risultino in contrasto con la presente decisione o con l'ac cordo.
8. Ciascuna autorità doganale informa l'altra autorità doganale nel caso constati che le informazioni che ha trasmesso a quest'ultima, o ha da essa ricevute in virtù della presente decisione, sono inesatte o inattendibili o suscitano dubbi. Se un'autorità doganale constata inesattezze nelle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione, adotta tutte le misure che ritiene opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle stesse per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore.
9. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è oggetto di sorveglianza e revisione da parte della rispettiva autorità competente. Per l'Unione, tali autorità sono il garante europeo per la prote zione dei dati e le autorità per la protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione, e per la Cina, tale autorità l'ammini strazione generale delle dogane. Tali autorità dispongono di un effettivo potere di controllo, di indagine, d'intervento e di riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini, se del caso, di un'azione giudiziaria. Garanti scono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.
10. Il CMCD riesamina il trattamento dei dati personali a norma della presente decisione. Tale revisione avviene su richiesta di ciascuna autorità doganale, o almeno ogni due anni. Ciascuna autorità doganale comunica le necessarie infor mazioni sulle misure adottate per garantire la conformità e assicurare l'accesso alla pertinente documentazione, al sistema e al personale e sospendere qualsiasi trattamento che sembri essere in violazione della presente decisione.
Articolo 7
Consultazione e revisione
1. Qualsiasi dubbio relativo all'attuazione della presente decisione è risolto mediante consultazioni tra le autorità doganali nell'ambito del CMCD.
2. Il CMCD riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Il processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:
a) verifiche congiunte volte ad individuare i punti forti e le carenze nell'attuazione del riconoscimento reciproco;
b) scambi di opinioni sulle informazioni da trasmettere e sui vantaggi, ivi compresi quelli futuri, da concedere agli operatori conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;
c) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività) o a seguito di questo, o qualora la situazione giustifichi una sospensione del rico noscimento reciproco;
d) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione;
e) riesame dell'attuazione dell'articolo 6 della presente decisione.
Articolo 8
Effetti e sospensione
1. La cooperazione in virtù della presente decisione decorre dal momento della firma.
2. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione ai sensi della presente decisione ma è tenuta a comunicarlo per iscritto con almeno trenta (30) giorni di anticipo.
Fatto a Pechino, il 16 maggio 2014
Per il comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina
Per la Commissione europea Per l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese
xxxxxxxx XXXXXx XX Guangzhou