Contract
X.xx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx XX
Capitolato Tecnico
Polizza CVT Auto dipendenti amministratori Lotto 6
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PER ACCETTAZIONE
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
ART. 1 - DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Assicurato | L’Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazion e | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
Capitolato | Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione |
Contraente | L’Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
Franchigia | L’importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Garanzia | Il singolo rischio coperto dall’assicurazione. |
Indennizzo | La somma che la Società eroga all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro. |
Incendio | La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Società | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia |
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5– EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2011 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2014, con risoluzione automatica anticipata qualora la Società non sia più gestore del TPL, con esclusione del tacito rinnovo. Il
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premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2011 al 31/12/2012 e successivamente sarà da corrispondere al 31 Dicembre di ogni annualità.
Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni sulla scadenza dell’annualità.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
ART. 6– PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
ART. 7 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
A parziale deroga dell’art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, sino a quando la Società ne ha interesse ma comunque almeno fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente.
I legali e i tecnici dovranno fornire al Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi.
Il Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 10 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza quadrimestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro;
- tipologia di danno/sinistro/avvenimento;.
ART. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società
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ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.
In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART. 13 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
ART. 15- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
ART. 16- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 17 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 18 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
ART. 19 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
ART. 20 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione della presente polizza all’ATI costituita dalle Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 – Xxxxxx (XX), GPA Spa, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000 – 00000 Xxxxxx, AON Spa – Via Calatafimi, 1 – 60121 Ancona, Cambiaso e Risso Spa – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA Spa., e in particolare:
➢ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
➢ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca
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dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
➢ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
➢ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
➢ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
➢ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
➢ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
➢ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
➢ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
➢ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
➢ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
➢ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
➢ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
➢ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano esclusivamente a carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - pari all’ 8% calcolate sui premi imponibili.
ART. 21 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e smi.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e smi il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti
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Nota informativa sul rischio
Rischio: Forniamo di seguito una sintesi delle somme assicurate, sottolimiti e franchigie presenti in polizza:
Garanzie | Incendio – Furto - Eventi Socio Politici - Eventi Atmosferici –Kasko - Rottura Cristalli - Soccorso stradale
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Massimali di garanzia
| ➢ € 30.000,00 per veicolo; ➢ € 5.000,00 per veicolo, per Eventi Atmosferici; ➢ € 80.000,00 per sinistro con più veicoli; ➢ € 750,00 per rottura cristalli; ➢ € 750,00 per soccorso stradale
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SEZIONE 3 – CORPI VEICOLI TERRESTRI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli non di proprietà/locazione del Contraente, utilizzati da:
Componenti CDA, Dirigenti e Dipendenti in genere della Società Ami Spa nonché parasubordinati in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio per conto del Contraente purché autorizzati dallo stesso Ente Contraente.
In caso di sinistro la Società Ami spa (di seguito denominata solo Ente) si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell’evento il conducente era autorizzato all’uso dell’autovettura per motivi di servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza è inoltre estesa al personale dipendente e non dell’Ente, distaccato presso Aziende, Società o Enti in virtù di appositi atti dell'Amministrazione.
L’Ente comunicherà, in sede di regolazione, il numero dei chilometri rimborsati anche a questo personale dalle Aziende, Società o Enti in cui tali persone sono state distaccate.
ART. 2 – RISCHI ASSICURATI
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:
• incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (INCENDIO);
• furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina (FURTO);
• danni in genere, compreso l’incendio, avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
• danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d’aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
• danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).
ART. 3 – VEICOLI ASSICURATI
Ai fini della validità della garanzia si conviene :
• che l’Ente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture assicurate;
• che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici dell’Ente e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell’Ente medesimo;
• che l’Ente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia l’identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia.
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ART. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di €uro 30.000,00 (trentamila€uro) per ciascun veicolo assicurato fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La garanzia Eventi Atmosferici è prestata fino alla concorrenza di €uro 5.000,00 (cinquemila€uro) ciascun veicolo assicurato. Qualora nello stesso evento coperto dalla polizza fossero coinvolti più veicoli assicurati, la Società non indennizza somma maggiore di Lit. €uro 80.000,00 (ottantamila€uro).
ART. 5 – IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI
Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l’eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.
ART. 6 – ROTTURA CRISTALLI
La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 (settecentocinquanta€uro) per sinistro.
ART. 7 – SOCCORSO STRADALE
La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 (settecentocinquanta€uro) per sinistro.
ART. 8 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate
ART. 9 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA XXXXXXXX XXXXX
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
c) determinati da vizi di costruzione;
d) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada;
e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all’Art. 2 delle presenti condizioni dattiloscritte;
f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
ART. 11 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.
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ART. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, ed a tutti gli altri Stati in genere per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).
ART. 13 – REGOLAZIONE PREMIO
Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare complessivo dei chilometri precorsi in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio dai soggetti di cui all’art. 1 della Sezione 3, affinché si possa procedere alla regolazione del premio.
La differenza attiva risultante dall’appendice di regolazione sarà versata. nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento da parte del Contraente del documento di regolazione.
Nel caso in cui di dati forniti a consuntivo siano inferiori a quelli preventivati in polizza, non si procederà ad alcun rimborso in quanto il premio anticipato rimane comunque integralmente acquisito dalla Compagnia.
ART. 14 – ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
L’Ente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall’esistenza di altre polizze stipulate.
ART. 15 – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Si precisa che, in caso di sinistro, non verrà applicato alcuno scoperto ne alcuna franchigia.
ART. 16 – COMPUTO DEL PREMIO
Si conviene che il computo del premio sia determinato applicando €uro finiti per ogni chilometro.
Il premio annuo viene anticipato dal Contraente secondo il seguente criterio: per ogni anno sulla base di un preventivo di Km. 10.000.
Il presente Capitolato Tecnico viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale parte integrante dell’offerta. Esso è costituito da n° 8 (otto) pagine identificate univocamente.
Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti (AMI) S.p.A.
Il Presidente
Sen. Xxxxxxx Xxxxxx
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