APPALTO
La disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito di un contratto di appalto è sostanzialmente contenuta dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003.
Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto.
Quando l'appaltatore cede ad un terzo (c.d. subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto.
La disciplina del subappalto è in via generale la stessa prevista per l'appalto, fatta eccezione per alcune peculiarità esaminate nei paragrafi seguenti.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In questa sede, dopo aver analizzato la nozione codicistica di appalto, esaminiamo gli aspetti del contratto di appalto correlati al rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, quando il committente è un soggetto privato.
Non si considerano come date in subappalto le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi. L'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore - in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto - non costituisce un'ipotesi di trasferimento d'azienda o di parte di azienda.
Contratto | Nozione |
Contratto d'opera | Un soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Consiste in una prestazione di lavoro da compiersi, in via prevalente, personalmente dall'obbligato o dal suo nucleo familiare |
Subfornitura | Un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature |
Appalto "genuino": requisiti
L'appalto è considerato "genuino" quando l'appaltatore (o il subappaltatore) non è un semplice intermediario ma un vero imprenditore che:
- impiega una propria organizzazione di mezzi;
- assume i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito;
- è in possesso di un comprovato livello di specializzazione e professionalità.
Organizzazione di mezzi
In via generale l'organizzazione di mezzi presuppone la disponibilità dell'appaltatore di capitali, macchinari ed attrezzature.
Essa tuttavia può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Pertanto, è considerato legittimo anche l'appalto nel quale l'apporto di attrezzature e di capitale risulti marginale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. Ciò purché l'appaltatore continui ad esercitare in via esclusiva il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato.
È essenziale, per la sussistenza di un vero e proprio contratto di appalto, che i lavori appaltati siano effettivamente svolti da un soggetto che abbia concretamente la forma e la sostanza di un'impresa, sia con riguardo al profilo tecnico, sia sotto l’aspetto strettamente economico ed organizzativo.
Rischio d'impresa
Costituisce indice rivelatore della sussistenza del rischio d'impresa, ad esempio, il fatto che l'appaltatore:
- abbia già in essere un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
- svolga una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
- operi per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.
Conoscenze specifiche
Con particolare riguardo ai contratti d'appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l'utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, è fondamentale la sussistenza di un comprovato "know how" aziendale o di elevate professionalità in capo al personale impiegato nell'ambito dell'appalto.
Assenza dei requisiti di "genuinità"
Quando l'appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, mantenendo solo compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali, ad esempio, oneri retributivi e contributivi), senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione dell'intera prestazione o del servizio, sussiste il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro
In tali casi il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente
In presenza di condizioni di sfruttamento del lavoratore, inoltre, è prevista l'applicazione di sanzioni penali. La circostanza che il committente impartisca disposizioni ai lavoratori dell'appaltatore non è da sola sufficiente per configurare quell'esercizio di potere direttivo ed organizzativo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.
Rapporto di lavoro in capo al committente
Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la propria volontà, al più tardi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto (intesa come cessazione dell’attività resa in favore dell’appaltatore) Tale atto è tuttavia inefficace se, entro i successivi 180 giorni, il lavoratore non deposita ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro oppure non comunica alla controparte la propria richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni chi:
- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Somme dovute e crediti del lavoratore
La legge prevede la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore per le somme dovute in relazione alla prestazione lavorativa svolta durante l'appalto.
Il regime di responsabilità solidale previsto per l’appalto (o il subappalto) è applicabile anche nelle ipotesi di subfornitura. Pertanto, il committente è obbligato in solido con il subfornitore in relazione ai crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo.
Azione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore
Ogniqualvolta l'appaltatore (o il subappaltatore) è chiamato a versare i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, opera il regime di responsabilità descritto in tabella. Con riguardo alle sanzioni civili, invece, risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Somme dovute | Lavoratori interessati | Soggetto che non ha effettuato il versamento | Soggetti responsabili | Termine per far valere il diritto |
In relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto (1): - retribuzione (comprese le quote di TFR) e compensi - contributi - premi | Dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi | Appaltatore | Appaltatore inadempiente e, in solido, il committente (2) | 2 anni dalla cessazione dell'appalto (3) |
Subappaltatore | Subappaltatore inadempiente e, in solido, appaltatore e committente (2)(4) | |||
(1) La solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell’appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (2) Non è responsabile in solido il committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (3) Tale termine riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale, da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è, invece, applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, cui si applica la prescrizione prevista dalla legge. (4) In tema di omissioni contributive del subappaltatore sussiste la responsabilità solidale del committente anche ove sia stato convenuto il divieto di subappalto |
La garanzia della solidarietà concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, il regime della solidarietà si applica sia al credito per TFR, sia al credito relativo alle mensilità aggiuntive (che sono strettamente correlati all’espletamento della prestazione lavorativa) mentre è da escludere in relazione all’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi non goduti o all'indennità risarcitoria per illegittima riduzione dell'orario di lavoro
Il committente che, in qualità di responsabile in solido con l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore, ha eseguito il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti, è tenuto ad assolvere, nei casi previsti, gli obblighi del sostituto d'imposta.
La decadenza secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento.
Azione diretta nei confronti del committente
I dipendenti dell'appaltatore che hanno partecipato all'esecuzione dell'opera o del servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, sia pure entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore, in relazione al contratto di appalto (e non per conseguire ulteriori crediti, pur relativi al medesimo rapporto con l'appaltatore.
Ai fini della proposizione dell'azione diretta occorre che sussistano i seguenti presupposti:
- credito di lavoro in capo al lavoratore, inadempiuto da parte dell'appaltatore-datore di lavoro
- esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente
- credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli
Sicurezza sul lavoro
Obblighi di sicurezza.
Occorre adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 c.c.). In particolare, il committente e l'appaltatore (nonché l'eventuale subappaltatore) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di seguito riportati.
Obblighi Committente.
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare loro
- assicurarsi (prima e durante lo svolgimento dei lavori) del rispetto delle norme di sicurezza da parte dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi; a tal fine deve porre in essere i presidi e le cautele necessarie per evitare la presenza nel luogo di svolgimento dell'appalto di persone non regolarmente assunte, non formate né informate
- dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e prima dell'inizio dei lavori da parte dell'appaltatore, informare in modo dettagliato le imprese e i lavoratori autonomi sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (c.d. XXXXX) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (1) (2)
Committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione contro i rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente allo scopo di evitare i rischi dovuti a possibili interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Tale coordinamento deve essere promosso dal datore di lavoro committente, ma non deve estendersi ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
- informare sul proprio piano di emergenza e prendere visione del piano di sicurezza redatto da ogni impresa appaltatrice, ai fini di un coordinamento reciproco, anche tenendo presenti gli eventuali rischi che l'attività dell'appaltatore introduce nell'azienda ospitante
- promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di sicurezza e il coordinamento degli interventi di protezione.
In caso di subappalto il committente ha, nei confronti dei subappaltatori, l'obbligo di coordinarsi per gli aspetti riguardanti la sicurezza con i relativi datori di lavoro, anche tenendo presenti gli eventuali rischi che l'attività del subappaltatore introduce nell'azienda ospitante
Appaltatore e subappaltatore
Indicazione espressa al committente del personale che svolge la funzione di preposto
(1) Il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Per i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (art. 29, c. 6 ter, D.Lgs. 81/2008), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, il committente deve indicare un proprio incaricato, in possesso di adeguate formazione, esperienza, competenza professionali (adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito) e conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le imprese appaltatrici.
L'obbligo di elaborazione del DUVRI è escluso nei casi di:
- rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
- servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischio di incendio di livello elevato o rischi derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari
Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
(2) Se il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
Costi
Nei singoli contratti di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Tessera di riconoscimento
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento (i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel luogo di lavoro, sono tenuti a provvedervi per proprio conto).
Oltre alla fotografia, alle generalità del lavoratore e all'indicazione del datore di lavoro (o del committente, nel caso di lavoratori autonomi) la tessera deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.