Allegato 1.3
Allegato 1.3
Patto di Integrità
relativo alla procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per somministrazione lavoro a tempo determinato CIG 9463759CF9 ARTI - C.F. 06365770723, (di seguito denominata Amministrazione)
e
l’Impresa ( di seguito denominata Impresa )
con sede legale in……………………………………….........................................................................................
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rappresentata da ……………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
In attuazione di quanto sopra,
ARTI E L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO
Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la l’Amministrazione in qualità di stazione appaltante e l’operatore economico (di seguito, anche l’Impresa) che all’esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula del Contratto per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro presso ARTI a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione e l’Impresa si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e
ai collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori
dell’Amministrazione e dell’Impresa nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 3 OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere lamigliore;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del Contratto;
c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all’Amministrazione e alla Pubblica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) segnalare all’Amministrazione, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti
della Amministrazione Regionale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione
del Contratto.
L’Impresa avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’Impresa con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto.
L’Impresa prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall’Amministrazione, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.
ART.4 Obblighi della Amministrazione
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l’Amministrazione si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 SANZIONI
L’Impresa prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Amministrazione, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A. risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett.
d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto, l’Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
B. segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di
Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.
Bari, li………………….
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