ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LE REPUBBLICHE DI COSTA RICA, EL XXXXXXXX, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COSTA RICA, LA REPUBBLICA DI EL XXXXXXXX, LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA, LA REPUBBLICA D'HONDURAS,
LA REPUBBLICA DI NICARAGUA, LA REPUBBLICA DEL PANAMA,
dall'altra,
TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano;
TENENDO CONTO degli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi dieci anni, che hanno permesso la promozione di obiettivi e interessi comuni, in una prospettiva di progresso verso una nuova fase delle relazioni, nel senso di una maggiore profondità, modernità e durata delle stesse, allo scopo di rispondere meglio alle attuali sfide interne e agli eventi internazionali;
RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
RICHIAMANDO il rispetto dei principi dello stato di diritto e del buon governo;
TENENDO CONTO del principio della condivisione delle responsabilità e persuasi dell'importanza della prevenzione dell'uso delle droghe illecite e della riduzione dei loro effetti dannosi e dell'importanza di affrontare i problemi della coltivazione, della produzione, del trattamento e del traffico illeciti delle droghe e dei loro precursori;
SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi della riduzione della povertà, dello sviluppo equo e sostenibile, anche negli ambiti della vulnerabilità rispetto alle calamità naturali, della conservazione e della protezione dell'ambiente e della biodiversità e della progressiva integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale;
EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica intrapresi dalle Parti nel quadro del dialogo di San Xxxx avviato nel 1984 e rinnovato a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002;
SOTTOLINEANDO la necessità di potenziare il programma di cooperazione disciplinato dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Xxxxxxxx, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama firmato nel 1993, in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993";
RICONOSCENDO i progressi registrati nel processo di integrazione economica in America centrale, come testimoniano l'impegno per l'istituzione rapida di un'unione doganale centroamericana, l'entrata in vigore del meccanismo di soluzione delle controversie commerciali e la firma del trattato centroamericano sugli investimenti e il commercio dei servizi, nonché la necessità di approfondire i processi di integrazione regionale, di liberalizzazione dei commerci regionali e di riforme economiche all'interno della regione centroamericana;
CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile e il settore privato, conformemente ai principi delle decisioni adottate a Monterrey e della dichiarazione di Johannesburg e relativo piano di attuazione;
COSCIENTI della necessità di creare una cooperazione in materia di immigrazione;
RICONOSCENDO che nessuna disposizione del presente accordo farà alcun riferimento alla posizione delle Parti rispetto ai negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, né sarà interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione;
SOTTOLINEANDO la volontà di cooperare nelle sedi internazionali per quanto concerne le questioni di interesse reciproco;
TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e a riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e
TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid del maggio 2002,
LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
TITOLO I
PRINCIPI, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
ARTICOLO 1
Principi
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.
ARTICOLO 2
Obiettivi e ambito di applicazione
1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare le loro relazioni sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione.
2. Le Parti ribadiscono altresì la decisione di potenziare la cooperazione in materia di scambi, di investimenti e di relazioni economiche.
3. Le Parti confermano l'obiettivo comune di collaborare alla creazione delle condizioni necessarie per negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, che le Parti si sono impegnate a completare entro la fine del 2004 un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio.
4. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni, attraverso un impegno concreto a favore della stabilità politica e sociale, l'approfondimento del processo di integrazione regionale e la riduzione della povertà nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'America centrale.
5. Il presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione. Nessuna disposizione del presente accordo definirà la posizione delle Parti per quanto concerne i negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri.
6. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
TITOLO II DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3
Obiettivi
1. Le Parti decidono di rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nelle dichiarazioni congiunte del processo di dialogo di San Xxxx, in particolare nelle dichiarazioni di San Xxxx (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996) e Madrid (18 maggio 2002).
2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguarderà tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creerà le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali l'integrazione regionale, la riduzione della povertà e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, la democrazia, il buon governo, la migrazione e la lotta contro la corruzione, l'antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e le armi leggere. Esso costituirà inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina.
3. Le Parti concordano che il rafforzamento del dialogo politico permetterà un ampio scambio di informazioni e costituirà la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.
ARTICOLO 4
Meccanismi Le Parti concordano che il dialogo politico sarà condotto:
a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato e di governo,
b) a livello ministeriale, in particolare nel quadro della riunione ministeriale nell'ambito del dialogo di San Xxxx;
c) a livello di alti funzionari;
d) a livello operativo;
e utilizzerà nella misura del possibile le vie diplomatiche.
ARTICOLO 5
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
Nella misura del possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.
TITOLO III COOPERAZIONE
ARTICOLO 6
Obiettivi
1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verrà rafforzata ed estesa ad altri settori e perseguirà i seguenti obiettivi:
a) promozione della stabilità politica e sociale attraverso la democrazia, il rispetto dei diritti umani e il buon governo;
b) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi dell'America centrale al fine di contribuire all'accelerazione della crescita economica e al miglioramento progressivo della qualità della vita dei suoi abitanti;
c) riduzione della povertà e promozione di un accesso più equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.
2. Le Parti concordano che la cooperazione terrà altresì conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversità, la diversità culturale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verrà considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale.
3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale in America centrale e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.
ARTICOLO 7
Metodologia
Le Parti concordano che la cooperazione prenderà la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione. Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse.
ARTICOLO 8
Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della società civile attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:
a) promozione e protezione dei diritti umani e consolidamento del processo di democratizzazione, compresa la gestione dei processi elettorali;
b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e
c) rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura.
ARTICOLO 9
Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei diritti umani. Tale politica si baserà sul principio dell'impegno e della responsabilità dei contraenti e si concentrerà soprattutto sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti, e in caso di necessità, essa sarà volta a garantire pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo sviluppo di una società civile attiva e organizzata, in particolare basandosi sulle istituzioni regionali esistenti.
2. Le attività di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo.
3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica, istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonché il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
ARTICOLO 10
Cooperazione volta al potenziamento e alla modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica
1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore è quello di potenziare la modernizzazione e la professionalizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi dell'America centrale, compreso il sostegno al processo di decentramento e di mutamenti organizzativi conseguenti al processo d'integrazione dell'America centrale. In generale, l'obiettivo è migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle prassi migliori delle Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e strumenti nell'Unione europea.
2. La cooperazione potrà comprendere, tra le altre cose, programmi di potenziamento delle capacità di programmazione e attuazione di politiche in tutti i settori di interesse reciproco, per esempio negli ambiti della fornitura di servizi pubblici, della preparazione e dell'esecuzione del bilancio, della prevenzione e della lotta alla corruzione e del rafforzamento dei sistemi giudiziari.
ARTICOLO 11
Cooperazione in materia di integrazione regionale
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella regione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.
2. La cooperazione sosterrà lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni nella regione dell'America centrale e promuoverà una collaborazione più stretta tra tali istituzioni.
3. Essa è inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui ciò rientri nel campo d'azione degli strumenti dell'integrazione centroamericana e sia concordato dalle Parti, comprese le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica.
4. Più specificamente, la cooperazione potrà comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale:
a) la fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante;
b) la fornitura di assistenza per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
c) la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e
d) la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.
ARTICOLO 12
Cooperazione regionale
Le parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e l'America centrale e, senza compromettere la cooperazione tra le Parti, tra i paesi centroamericani e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali, tra gli altri, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, ricerca tecnica e tecnologica, energia, trasporti, infrastrutture per le comunicazioni, cultura, sviluppo regionale e pianificazione dell'uso del territorio.
ARTICOLO 13
Cooperazione commerciale
1. Le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuoverà l'integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale e la maggiore promozione possibile, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, dello sviluppo e della diversificazione del commercio intraregionale e del commercio con l'Unione europea.
2. Le Parti decidono di attuare un programma integrato di cooperazione commerciale allo scopo sfruttare nel modo migliore le opportunità offerte dagli scambi, allargando la base produttiva che beneficerà di tali scambi, sviluppando i meccanismi che permettono di far fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro di un mercato più grande, e creando abilità, strumenti e tecniche che permettano di accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi.
3. Per attuare il programma di cooperazione e per sfruttare al massimo le opportunità offerte dai negoziati e dagli accordi commerciali a livello regionale bilaterale e multilaterale, le Parti decidono di stimolare il potenziamento delle capacità tecniche regionali.
ARTICOLO 14
Cooperazione nel settore dei servizi
1. Le Parti decidono di potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per adeguarsi al crescente ruolo svolto dai servizi nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'intensificazione della cooperazione sarà volta al miglioramento della competitività del settore dei servizi centroamericani in un quadro di sviluppo sostenibile.
2. Le parti individueranno i settori dei servizi sui quali sarà incentrata la cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose, le norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l'accesso ai capitali e alla tecnologia.
ARTICOLO 15
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione di informazioni, di attività culturali e creative e attività economiche correlate, nonché dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici nei settori individuati dalle Parti. La cooperazione sarà volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un'ottica di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente ai più elevati standard internazionali.
ARTICOLO 16
Cooperazione in materia di appalti pubblici
Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata a promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti e, se le Parti raggiungono un accordo in tal senso, aperte 1, per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli.
1 A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, il termine "aperte" non sarà inteso nel senso di "accesso".
ARTICOLO 17
Cooperazione in materia di politica della concorrenza
Le Parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della concorrenza sarà volta alla promozione dell'effettiva istituzione e applicazione di regole sulla concorrenza, nonché della divulgazione di informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sul mercato centroamericano e dell'Unione europea.
ARTICOLO 18
Cooperazione doganale
1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale settore sarà volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, così da facilitare gli scambi tra le Parti.
2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione potrà comprendere, tra le altre cose:
a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e sistemi automatizzati;
c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali;
d) strumenti per incoraggiare la consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
3. Nel quadro istituzionale creato dal presente accordo, si può ipotizzare la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.
ARTICOLO 19
Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità
1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione promuoverà:
a) la fornitura in Centroamerica di programmi di assistenza tecnica per garantire che sistemi e strutture per la normalizzazione, l'accreditamento, la certificazione e la metrologia siano compatibili:
− con le norme internazionali;
− con i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute, di conservazione delle piante e degli animali, di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente.
b) L'obiettivo della cooperazione in tale contesto è facilitare l'accesso ai mercati.
3. In pratica, la cooperazione permetterà di:
a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per promuovere la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali in materia di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità;
b) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione; e
c) incoraggiare l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, le buone prassi normative e la promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.
ARTICOLO 20
Cooperazione industriale
1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuoverà la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di singoli settori, nonché la cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che promuovono la protezione dell'ambiente.
2. Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorità definite dalle Parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.
ARTICOLO 21
Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese
Le Parti decidono di promuovere la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, anche nelle zone rurali, attraverso:
a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione.
ARTICOLO 22
Cooperazione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti decidono di cooperare nel settore dell'agricoltura allo scopo di promuovere l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo agricolo e rurale, la silvicoltura, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare nei paesi dell'America centrale.
2. La cooperazione tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologia, con iniziative a livello di:
a) misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione in vigore nei paesi di entrambe le Parti, le regole dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti in materia;
b) diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli;
c) scambio di informazioni, anche in materia di elaborazione delle politiche agricole delle Parti;
d) assistenza tecnica volta al miglioramento della produttività e allo scambio di nuove tecniche di coltura;
e) esperimenti scientifici e tecnologici;
f) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e interventi di potenziamento delle capacità delle associazioni di produttori e volte a sostenere le attività di promozione commerciale;
g) miglioramento della capacità di attuazione di misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, conformemente alle disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
ARTICOLO 23
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, comprese le valutazioni di impatto ambientale. La cooperazione riguarderà inoltre ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi centroamericani e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
ARTICOLO 24
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto:
a) la promozione della partecipazione delle imprese delle Parti alla prospezione, allo sfruttamento e all'utilizzo sostenibile delle risorse minerarie in conformità con la propria legislazione;
b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
d) lo sviluppo di misure volte a promuovere gli investimenti nel settore, conformemente alla legislazione vigente in ciascuno dei paesi dell'America centrale e nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
e) l'elaborazione di misure volte a promuovere l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
ARTICOLO 25
Cooperazione nel settore dell'energia
1. Le Parti concordano che il loro obiettivo comune sarà la promozione della cooperazione nel settore dell'energia, in settori chiave quali, tra gli altri e in base alle scelte delle Parti, l'energia idroelettrica, l'elettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, conformemente alle legislazioni dei singoli paesi.
2. Tale cooperazione può comprendere, tra le altre, le seguenti attività:
a) elaborazione e pianificazione di politiche energetiche, che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dei mercati dell'energia e facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nei paesi dell'America centrale;
b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
d) promozione dell'applicazione di un meccanismo dello sviluppo pulito a sostegno delle iniziative relative ai cambiamenti e alla variabilità climatici;
e) la questione dell'impiego pulito e pacifico dell'energia nucleare.
ARTICOLO 26
Cooperazione nel settore dei trasporti
1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione potrà riguardare:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità;
c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani;
d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e la cooperazione nelle sedi internazionali adeguate volta al miglioramento dell'applicazione delle norme internazionali.
ARTICOLO 27
Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni rappresentano settori chiave di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane.
2. La cooperazione in questo ambito intende promuovere:
a) il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;
b) in conformità della legislazione interna delle Parti, il dialogo sugli aspetti normativi e politici delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;
d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione;
f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;
g) scambi e formazione di personale specializzato;
h) elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-government.
ARTICOLO 28
Cooperazione in materia di audiovisivi
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.
ARTICOLO 29
Cooperazione nel settore del turismo
Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore è volta al consolidamento delle prassi che possano meglio garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione centroamericana. La cooperazione dovrebbe essere volta all'elaborazione di strategie attraverso le quali caratterizzare e promuovere meglio la regione in Europa come insieme competitivo di destinazioni turistiche.
ARTICOLO 30
Cooperazione tra istituzioni finanziarie
Le Parti intendono promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie.
ARTICOLO 31
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
2. La cooperazione potrà riguardare:
a) la promozione di meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunità in questo settore;
b) l'elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti in entrambe le regioni, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi centroamericani, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti;
c) la semplificazione delle procedure amministrative;
d) lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint ventures.
ARTICOLO 32
Dialogo macroeconomico
1. Le Parti concordano che la cooperazione è volta alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.
2. Le Parti si impegneranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia e, come concordato tra le Parti, esso potrà comprendere settori come la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, la stabilità macroeconomica e il debito estero.
ARTICOLO 33
Cooperazione nel settore dei dati statistici
1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale è quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, comprese la raccolta e la divulgazione dei dati statistici, allo scopo di individuare una serie di indicatori caratterizzati da una migliore comparabilità tra le Parti e che permettano a queste di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, più in generale, a qualsiasi settore che rientri nel presente accordo e che sia descrivibile in termini statistici.
2. La cooperazione potrebbe comprendere fra gli altri scambi a livello tecnico tra istituti statistici in Centroamerica e negli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi migliori e, se opportuno, compatibili di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
ARTICOLO 34
Cooperazione in materia di protezione del consumatore
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:
a) il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;
b) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.
ARTICOLO 35
Cooperazione in materia di protezione dei dati
1. Le Parti decidono di cooperare in materia di protezione nell'ambito del trattamento dei dati personali e di dati di altra natura, in un'ottica di conformità alle più rigorose norme internazionali.
2. Le parti decidono inoltre di cooperare in materia di protezione dei dati personali nel senso dell'innalzamento del livello di tale protezione e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le Parti, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.
ARTICOLO 36
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti concordano che la cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata in un'ottica di interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, allo scopo di:
a) scambiare informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
c) incoraggiare le relazioni tra le comunità scientifiche delle Parti;
d) stimolare la partecipazione del mondo imprenditoriale delle Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
e) promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e- government e le tecnologie pulite, tra le Parti.
2. Le Parti decidono di promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi innovativi nei settori della scienza, della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello universitario, centri di ricerca; sono previsti particolari incentivi per i settori produttivi, in particolare per le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
3. Le Parti decidono di stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, utilizzando anche gli strumenti delle borse di studio e dei programmi di scambio di studenti e di specialisti.
4. Le Parti decidono di rafforzare i legami di cooperazione tra organismi attivi nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in una prospettiva di promozione, divulgazione e trasferimento di tecnologia.
ARTICOLO 37
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito è volta al miglioramento significativo della qualità dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, particolare attenzione sarà accordata al problema dell'accesso dei giovani, delle donne, degli anziani, delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani all'istruzione, intesa anche come corsi tecnici, corsi universitari e formazione professionale e al problema del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore.
2. Le Parti decidono di cooperare più strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra università e imprese, al fine di aumentare il livello di competenza del personale di grado superiore.
3. Le Parti decidono inoltre di accordare particolare attenzione ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN, URB-AL, ecc.), che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e che incoraggiano la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione può inoltre sostenere iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni specifici dei paesi dell'America centrale.
4. Le Parti promuoveranno l'istruzione delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati da queste ultime.
ARTICOLO 38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la partecipazione effettiva agli accordi internazionali in materia di ambiente, in ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
2. La cooperazione può riguardare, tra le altre cose:
a) la prevenzione del degrado ambientale; a tale scopo, nell'ambito della cooperazione si dovrebbe affrontare la questione del trasferimento di tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale e/o pulite;
b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità e le risorse genetiche);
c) lo stimolo a creare sistemi nazionali e regionali di controllo della biodiversità;
d) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
e) la promozione dell'armonizzazione della legislazione in materia ambientale in America centrale;
f) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
g) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini;
h) la promozione di programmi di ricerca congiunti a livello regionale.
ARTICOLO 39
Cooperazione in materia di calamità naturali
Le Parti concordano che la cooperazione in quest'ambito è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione centroamericana rispetto alle calamità naturali attraverso il potenziamento delle capacità regionali di ricerca, progettazione, controllo, prevenzione, intervento e riabilitazione, l'armonizzazione legislativa e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno da parte delle autorità.
ARTICOLO 40
Cooperazione culturale
1. Le Parti decidono di espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni.
2. L'obiettivo sarà promuovere la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione gli accordi bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea e stimolando le sinergie nell'ambito di tali accordi.
3. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e degli accordi internazionali.
4. Tale cooperazione potrà riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
a) la traduzione di opere letterarie;
b) la tutela, il restauro, il recupero e il rilancio del patrimonio culturale;
c) eventi culturali e iniziative collegate e lo scambio di artisti e di operatori del settore;
d) la promozione della diversità culturale, in particolare nel caso delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani;
e) gli scambi tra giovani;
f) la prevenzione e l'eliminazione del traffico illecito del patrimonio culturale;
g) promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.
ARTICOLO 41
Cooperazione in materia di salute
1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro sicurezza alimentare.
2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge altri settori, quali l'istruzione e la gestione delle reti idriche e dei sistemi fognari. A tale proposito, le Parti intendono potenziare e sviluppare i partenariati che coinvolgono altri settori oltre a quello sanitario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, per esempio quelli relativi alla lotta contro l'Aids, la malaria, la tubercolosi ed altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di salute sessuale in modo corretto dal punto di vista delle questioni di genere e per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate, sono necessari partenariati con la società civile, le ONG e il settore privato, a condizione di non violare le leggi e la sensibilità culturale dei paesi.
ARTICOLO 42
Cooperazione sociale
1. Le Parti decidono di cooperare allo scopo di stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società. Un'attenzione particolare sarà accordata alla necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente sul territorio dell'altra Parte.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico e decidono di dare priorità ai problemi dell'occupazione, degli alloggi e degli insediamenti umani, conformemente alle rispettive politiche e disposizioni costituzionali, e alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
3. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nei settori summenzionati.
4. Se opportuno, e nel rispetto delle rispettive procedure, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e la sua controparte centroamericana.
ARTICOLO 43
Partecipazione della società civile alla cooperazione
1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo fattivo con essa.
2. Nel rispetto delle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative, la società civile può:
a) essere consultata durante l'iter decisionale a livello nazionale nel rispetto dei principi democratici;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) beneficiare di risorse finanziarie, se ciò è ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacità nei settori critici;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.
ARTICOLO 44
Cooperazione in materia delle questioni di genere
Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria e le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.
ARTICOLO 45
Cooperazione in materia di popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani
1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuirà a promuovere la creazione di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani e al consolidamento delle associazioni esistenti, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani, della democrazia e della diversità culturale.
2. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno la loro situazione particolare nell'elaborazione delle politiche e potenzieranno la capacità delle loro organizzazioni, in modo da aumentare gli effetti positivi della cooperazione allo sviluppo su tali gruppi, nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle Parti.
ARTICOLO 46
Cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati
1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuirà a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status.
2. Tale cooperazione può comprendere, tra le altre, le seguenti attività:
a) l'autosufficienza e la reintegrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
b) aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazioni dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
e) potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi;
f) sostegno a favore del reinserimento nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un processo di riconciliazione.
ARTICOLO 47
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità connessa
1. In base al principio della condivisione delle responsabilità, le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito è finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli altri strumenti di cooperazione, le Parti concordano che a tale scopo verrà utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:
a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;
b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella società;
c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in America centrale;
d) programmi comuni di ricerca;
e) misure e iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;
f) misure contro il commercio dei precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali competenti;
g) misure destinate alla riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.
ARTICOLO 48
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa
1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare.
2. Tale cooperazione comprenderà assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria"(FATF) e le Nazioni unite. Si incoraggerà la cooperazione a livello regionale.
ARTICOLO 49
Cooperazione in materia di migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e i flussi di rifugiati. La questione della migrazione dovrebbe essere inserita nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
2. La cooperazione permetterà di riconoscere che la migrazione è un problema, per risolvere il quale è necessario valutare e discutere approcci diversi, conformemente alle legislazioni internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia. La cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione per tutti gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni in vigore in materia di diritti umani dei migranti;
d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale. Nell'ambito della cooperazione verranno inoltre affrontate le questioni dell'introduzione illegale di migranti e della tratta di esseri umani e verranno esaminate le modalità di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
f) l'ambito dei visti, affrontando in particolare aspetti di interesse reciproco;
g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, le attrezzature, tenendo in considerazione il possibile duplice utilizzo di tali attrezzature.
3. Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigranti illegali. A questo scopo:
− ciascun paese dell'America centrale riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e
− ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese dell'America centrale, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi centroamericani in materia di riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la questione della riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese dell'America centrale.
ARTICOLO 50
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
a) nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
b) con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e
c) con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche da un punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 51
Strumenti
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorità, tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.
2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti.
3. I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
ARTICOLO 52
Quadro istituzionale
1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con l'America centrale del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993.
2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti e con i singoli paesi membri dell'America centrale.
3. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvederà ad elaborare disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
4. Verrà istituito un comitato consultivo misto, formato da rappresentanti del comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE), incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile.
5. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento centroamericano (Parlacen) ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive leggi costituzionali.
ARTICOLO 53
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e, dall'altra, le Repubbliche di Costa Rica, El Xxxxxxxx, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.
ARTICOLO 54
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
2. Dette notifiche saranno inviate al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, che sarà il depositario del presente accordo.
3. Dalla sua entrata in vigore, a norma del paragrafo 1, il presente accordo sostituirà l'accordo quadro di cooperazione del 1993.
ARTICOLO 55
Durata
1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente accordo, le Parti ribadiscono la dichiarazione di Madrid del 17 maggio 2002.
2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
ARTICOLO 56
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
ARTICOLO 57
Sviluppi futuri
1. Le Parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e di integrare il suo ambito di applicazione, conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attività specifici sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
2. Nessuna opportunità di cooperazione sarà esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilità concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.
3. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilità di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dello stesso.
ARTICOLO 58
Protezione dei dati
Ai fini del presente accordo, le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard internazionali.
ARTICOLO 59
Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori delle Repubbliche di Costa Rica, El Xxxxxxxx, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
ARTICOLO 60
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.