TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NEDIS ITALIA S.r.l. – Versione in
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NEDIS ITALIA S.r.l. – Versione in
vigore dal 1° febbraio 2022
Articolo 1. Generale
1. La società a responsabilità limitata Nedis Italia S.r.l. è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, numero REA MI - 2065499, C.F. e P.IVA IT01921340301, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, Xxxxxx, CAP 20045. La società ha i propri uffici all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, Xxxxxx, CAP 20045 e di seguito viene indicata semplicemente come “Nedis”).
2. I presenti termini e condizioni generali di contratto (di seguito TCGC) disciplinano la compravendita di beni da NEDIS ITALIA da parte dei suoi Clienti, fatti salvi diversi specifici accordi.
Articolo 2. Definizioni
1. Nei presenti TCGC, le seguenti espressioni hanno il seguente significato:
Venditore: significa Nedis, indipendentemente dal nome commerciale con cui opera Nedis.
Consegna: significa la consegna dei Prodotti all’Acquirente.
Acquirente: significa qualsiasi persona fisica o giuridica che concluda un contratto di acquisto o un altro accordo con il Venditore e/o una persona a cui il Venditore ha sottoposto un’offerta conforme all’articolo 4 dei presenti TCGC.
IP: significa qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale, come brevetti, marchi di fabbrica, marchi di servizio, nomi commerciali, registrazioni di nomi commerciali, disegni industriali, progetti, denominazioni d’attività, copyright, diritti di database, diritti di progetto, invenzioni, informazioni riservate, know-how e altri diritti e interessi di proprietà e intellettuali relativi e/o compresi nei Prodotti o in altri materiali forniti o utilizzati dal Venditore.
Prodotti: significa tutti i prodotti venduti (o offerti per la vendita, secondo il caso) secondo un accordo dal Venditore all’Acquirente.
2. Proposta d’acquisto o Preventivo: significa qualsiasi proposta non vincolante del Venditore diretta al (potenziale) Acquirente in qualunque forma e contenente o meno un’offerta di prezzo per la vendita di Prodotti all’Acquirente.
ARM o RMA tecnica: Autorizzazione alla Restituzione del Materiale a causa di un difetto tecnico, come descritto nel seguente art. 11 comma 1;
ARM o RMA commerciale: Autorizzazione alla Restituzione del Materiale a causa di un difetto commerciale, come descritto nel seguente art. 11 comma 1.
Articolo 3. Applicabilità
1. I presenti TCGC si applicano a tutti i contratti (di distribuzione), agli ordini d’acquisto, ai preventivi, alle proposte di acquisto, offerte e/o ad altri rapporti giuridici, nell’accezione più ampia in base ai quali il Venditore vende (o propone la vendita di) Prodotti all’Acquirente. I presenti TCGC si applicano con esclusione di eventuali TCGC eventualmente utilizzati dall’Acquirente.
2. Il Venditore e l’Acquirente potranno derogare ai presenti TCGC soltanto qualora un direttore manageriale o un procuratore a ciò autorizzato da NEDIS dichiarino valido o confermino l’accordo di deroga esplicitamente per iscritto con riferimento a uno specifico accordo, proposta di acquisto, preventivo o altro rapporto giuridico, e con riferimento ad uno specifico articolo dei presenti TCGC da cui derogare.
3. Tale deroga non crea ulteriori deroghe o altri diritti con riferimento ad altri accordi futuri, proposte di acquisto, preventivi e/o rapporti giuridici.
4. Il Venditore è autorizzato sin d’ora a modificare o integrare i presenti TCGC. Una modifica o una integrazione di questi TCGC è vincolante per l’acquirente, ma solo dopo la pubblicazione di detta modifica o integrazione sul sito internet e sul negozio online del Venditore.
Articolo 4. Accordo
1. Tutte le proposte formulate dal Venditore e aventi ad oggetto la vendita di Prodotti all’Acquirente sono proposte di acquisto/preventivi e non offerte, con l’eccezione delle offerte di prezzo in esclusiva, che saranno qualificate espressamente come offerte.
2. Un accordo sussisterà soltanto dal momento in cui l’Acquirente accetta i presenti TCGC e dopo l’accettazione per iscritto da parte del Venditore di un ordine d’acquisto proveniente dall’Acquirente (ordine di acquisto che dovrà essere considerato un’offerta da parte dell’Acquirente, indipendentemente dal fatto che l’ordine d’acquisto si basi o meno su una precedente proposta di acquisto/preventivo diretto dal Xxxxxxxxx all’Acquirente).
3. Gli ordini dovranno essere effettuati in via elettronica con l’ausilio di strumenti come EDI o il webshop del Venditore. Nel caso di metodi d’ordinazione che richiedono un intervento manuale del Venditore, il Venditore è autorizzato ad addebitare i costi di intervento. Per effettuare l’ordinazione, l’Acquirente riceverà un numero cliente unico e un codice per il login. Questi dettagli utili al login non potranno essere trasferiti ad alcuna persona fisica o giuridica terza, esterna all’organizzazione dell’Acquirente.
4. Il Venditore renderà disponibile sul proprio sito web le informazioni sul Prodotto. Tali informazioni relative al Prodotto sono sempre a mero titolo informativo e illustrativo e vengono fornite senza impegno alcuno per il Venditore.
5. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare gli ordini d’acquisto a propria discrezione o di addebitare una spesa extra, l’accettazione della quale sarà condizionata all’approvazione dell’Acquirente. L’accettazione degli ordini d’acquisto può essere soggetta a condizioni come, a mero titolo esemplificativo, al pagamento anticipato, intero o parziale, del prezzo.
6. Se, per qualsiasi ragione, si rivelasse impossibile accettare l’ordine d’acquisto di un Prodotto specifico, il Venditore si consulterà, laddove ragionevolmente possibile, con l’Acquirente al fine di provvedere alla fornitura di un Prodotto alternativo. Il Venditore e l’Acquirente dovranno concordare l’ordine d’acquisto alternativo secondo la procedura indicata nei presenti TCGC.
7. Un ordine d’acquisto dell’Acquirente è vincolante per l’Acquirente e non potrà essere revocato indipendentemente dalla modalità con le quali è stato comunicato al Venditore. Il Venditore dovrà compiere tutti gli sforzi possibili per confermare l’ordine d’acquisto entro due
(2) giorni lavorativi sia in caso di accettazione sia in ipotesi di rifiuto.
8. Qualsiasi modifica e/o cancellazione (parziale) di un ordine d’acquisto da parte dell’Acquirente deve aver luogo, a discrezione del Venditore, soltanto con l’autorizzazione scritta del Xxxxxxxxx e a condizione che i costi sostenuti dal Venditore per le attività svolte sino al momento della modifica o della revoca (parziale) dal Venditore saranno saldate interamente dall’Acquirente. In questo caso, il Venditore è sempre autorizzato a addebitare qualsiasi costo (extra) all’Acquirente e a rideterminare il tempo di consegna.
9. L’Acquirente dovrà fornire immediatamente al Venditore qualsiasi informazione che il Venditore ritenga necessaria o che si possa intendere come ragionevolmente necessaria per l’adempimento dell’Accordo. Se le informazioni richieste per l’adempimento dell’Accordo non sono fornite con puntualità al Venditore, il Venditore ha il diritto di posticipare l’adempimento dell’Accordo e/o di addebitare all’Acquirente i costi extra contratti dal Venditore per il ritardo, alle tariffe abituali del Venditore.
10. Qualsiasi impegno e/o accordo addizionale concluso dal Venditore o per conto del Venditore da qualsiasi altra persona che agisca come rappresentante, è vincolante solo per il Venditore unicamente se confermato per iscritto all’Acquirente dal direttore manageriale del Venditore o da un procuratore del Venditore a ciò autorizzato.
11. Se durante l’adempimento dell'accordo ciascuna parte avesse accesso a informazioni confidenziali relative all'altra parte, come l’accesso a piani aziendali e commerciali, quella parte sarà tenuta a mantenere tali informazioni confidenziali. I termini di qualsiasi accordo con l’Acquirente, inclusi, a titolo esemplificativo, i termini finanziari e le informazioni contenute nell'accordo o eventuali rapporti correlati all'accordo dovranno essere considerati come informazioni confidenziali. Le parti del presente accordo si impegnano a garantire la riservatezza e la segretezza delle informazioni confidenziali e ad assicurare che loro stesse e i propri dipendenti e altri collaboratori manterranno la riservatezza e la segretezza delle informazioni confidenziali e che non potrà copiare, pubblicare, divulgare a terzi soggetti o utilizzare dette informazioni (se non in conformità ai termini qui riportati). Le parti si impegnano a implementare e mantenere misure e procedure di sicurezza al fine di garantire la protezione dello scambio di dati da rischi di accesso non autorizzato, alterazione, distruzione o perdita e/o altro uso non autorizzato. Qualsiasi informazione viene fornita "così come è". In nessun caso, la parte divulgatrice e i suoi rispettivi rappresentanti saranno responsabili di qualsiasi incompletezza o inesattezza delle informazioni. L’obbligo di riservatezza continuerà ad applicarsi anche successivamente al termine del contratto con il Venditore. Se all’Acquirente viene fornito l'accesso ai dati personali del Venditore o al Venditore viene fornito l’accesso ai dati personali dell’Acquirente e/o ai dati personali dei clienti di quest’ultimo, l’Acquirente dovrà accettare le previsioni dell’accordo sul trattamento dei dati che il Venditore dovrà trasmettere all’Acquirente in seguito alla prima richiesta del Venditore e l’Acquirente e il Venditore dovranno in caso contrario agire in conformità alle previsioni del vigente GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali).
Articolo 5. Prezzi
1. Tutti i prezzi comunicati dal Venditore tramite proposta di acquisto/preventivo o per mezzo di qualsiasi altro strumento sono da intendersi in € (EURO), se non diversamente concordato.
2. Il prezzo d’acquisto dovuto dall’Acquirente al Venditore è al netto delle imposte sul valore aggiunto, di altre imposte sulle transazioni o imposte doganali e al netto di tutti gli altri costi, ad es. dei costi menzionati nel successivo articolo 6, comma 3, se non diversamente concordato per iscritto. Laddove applicabili, le imposte sul valore aggiunto, altre imposte sulle transazioni o le imposte doganali sono dovute in aggiunta al prezzo d’acquisto dall’Acquirente.
3. Nel caso in cui le autorità fiscali o doganali, per qualsivoglia ragione, concludano
(1) che il Venditore debba operare come l’importatore o rispettivamente, avrebbe dovuto farlo
nel passato in base a questo accordo OPPURE
(2) che il Venditore dovrebbe trattare la transazione come soggetta alle imposte sul valore aggiunto
e, di conseguenza nelle ipotesi (1) o (2), debba determinare (retroattivamente) l’importo dell’imposta sul valore aggiunto (incluse le imposte sul valore aggiunto per importazione), altre imposte sulle transazioni o le imposte doganali, inclusi gli interessi di mora e le sanzioni, nei confronti del Venditore, l’Acquirente deve indennizzare il Venditore e manlevarlo da qualsiasi e da tutti i danni derivanti con riferimento a o come conseguenza di tali accertamenti (es. imposta sul valore aggiunto addizionale e accertamenti imposte doganali ecc.).
4. I prezzi proposti dal Venditore sono vincolanti soltanto dopo l’accettazione di un ordine d’acquisto da parte del Venditore effettuato in conformità al successivo articolo 4 comma 2.
5. Il Venditore è autorizzato a modificare i prezzi in caso di circostanze impreviste al di fuori del suo controllo, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la svalutazione dell’euro, l'incremento dei prezzi delle materie prime e l'aumento dei costi di trasporto.
6. Al di fuori dei casi descritti nel precedente comma 4, il Venditore è in ogni momento autorizzato a adattare i prezzi applicabili nel caso in cui l’Acquirente compia acquisti multipli in base a un accordo continuativo informando l’Acquirente in merito ai prezzi applicabili ai nuovi acquisti o agli ordini effettuati da quel momento. Nell’ipotesi di un adattamento effettuato sulla base di questo comma, l’Acquirente sarà autorizzato a porre termine all’accordo continuativo se si verifica un incremento maggiore del 5% rispetto agli ultimi prezzi applicabili e l’incremento non sia il risultato di circostanze imprevedibili come descritte nel precedente articolo 5, comma 4.
Articolo 6. Consegna
1. Le date di consegna indicate dal Venditore non devono mai essere considerate come termini essenziali. Il mancato rispetto di queste date da parte del Venditore non attribuirà all’Acquirente alcun titolo a richiedere danni, a revocare l’ordine o risolvere anticipatamente l’Accordo, a meno che ciò non sia previsto esplicitamente nell’Accordo.
2. Le date di consegna indicate devono essere sempre condizionate al ricevimento puntuale di qualsiasi autorizzazione o licenza, documentazione che deve essere fornita dall’Acquirente e su esecuzione puntuale del pagamento o di qualsiasi altro adempimento da parte dell’acquirente. Nell’ipotesi in cui una di queste condizioni non fosse soddisfatta, le date interessate potrebbero essere conseguentemente modificate dal Venditore.
3. A meno che il contrario risulti dalla conferma dell’ordine d’acquisto, tutti i costi addizionali, ad es. di consegna, di assicurazione, i costi amministrativi e di trasporto ecc. - tutto nel senso più ampio possibile - verranno addebitati separatamente (ossia in aggiunta al prezzo concordato dei Prodotti/Servizi) dal Venditore all’Acquirente. Nel caso in cui il Venditore applichi tali servizi addizionali e li applichi senza aver concordato preventivamente ed esplicitamente in merito ad essi, il Venditore sarà autorizzato a fatturare all’Acquirente i costi effettivamente sostenuti, incluso un margine di profitto e/o ad addebitare le tariffe solitamente utilizzate dal Venditore.
4. Nel caso in cui i Prodotti siano forniti su pallet di deposito, il deposito sarà addebitato all’Acquirente.
5. In ambito UE i Prodotti sono forniti nei termini DAP, in ambito extra UE i Prodotti sono forniti nei termini FCA (in conformità agli INCOTERMS 2020), a meno che non sia diversamente pattuito dalle parti per iscritto.
6. L’Acquirente sarà sempre costretto ad accettare la consegna dei prodotti, eccetto nel caso di danni materiali visibili all’imballaggio. Nel caso in cui la consegna non sia accettata, l’Acquirente sarà responsabile per tutti i danni e/o i costi affrontati dal Venditore, e il venditore avrà anche tutti i diritti riconosciuti dalla legge in quel momento.
7. L’Acquirente ha l’obbligo in qualsiasi momento di accettare la consegna dei Prodotti, con la sola eccezione dell’applicazione dell’articolo 9.2. Nel caso di impossibilità di accettare la consegna, l’Acquirente è responsabile per tutti i danni e/o i costi sostenuti dal Venditore. In aggiunta il Venditore avrà anche tutti i diritti garantiti dalla legge.
Articolo 7. Trasferimento del rischio
1. Tutti i rischi connessi ai Prodotti sono trasferiti all’Acquirente nel momento in cui i Prodotti sono consegnati all’Acquirente (all’interno dell’EU) o agli incaricati dall’Acquirente (al di fuori dell’Unione Europea).
Articolo 8. Diritti di proprietà intellettuale e industriale e piattaforme di terze parti
1. Tutti gli IP relativi ai Prodotti offerti dal Venditore sono assegnati esclusivamente al Venditore o ai suoi venditori di licenze. L’Acquirente riconosce che eventuali IP sono assegnati al venditore e che l’Acquirente non (tenterà mai di reclamare né) reclamerà mai questi diritti in un giudizio o in una controversia stragiudiziale né tali diritti saranno trasferiti in qualsiasi momento all’Acquirente.
2. Qualora una terza Parte avanzasse una pretesa riguardo a una possibile violazione di qualsiasi IP relativo al Venditore, allora il Venditore sarà autorizzato a difendersi dalla pretesa o a intraprendere un’azione legale contro tale terza Parte oppure a raggiungere un accordo privato con tale terza Parte. L’Acquirente dovrà cooperare compiutamente con il Venditore in tali procedure.
3. L’Acquirente non è autorizzato ad apportare alcun tipo di modifica, alterazione e/o rimozione dell’imballaggio, dei marchi, dei nomi commerciali e/o delle altre caratteristiche distintive fissate o sovrapposte ai prodotti e/o sugli imballaggi forniti dal Venditore o dai suoi venditori di licenza, eccetto che per fini di vendita.
4. Il Venditore non sarà responsabile per difetti o danni/perdite derivanti da inacuratezza o imperfezioni nelle specifiche, nei progetti, nei disegni, nei modelli, nelle descrizioni, nelle immagini e/o negli altri IP.
5. L'Acquirente potrà, in seguito a specifica richiesta, ricevere immagini, audio, testo e videografiche (congiuntamente denominati contenuti commerciali) relativi ai Prodotti del Venditore e ai marchi (loghi) (registrati) per conto del Venditore e/o di società associate. L'Acquirente è autorizzato a utilizzare tali contenuti commerciali, per la durata dell'accordo, esclusivamente al fine di promuovere la vendita dei Prodotti.
6. Se l’Acquirente cede i prodotti del Venditore online utilizzando piattaforme di terze parti (come, ad esempio, Amazon) dovrà includere i contenuti commerciali del Venditore nella descrizione dei prodotti e dovrà assicurare informazioni professionalmente accurate e complete a proposito delle caratteristiche specifiche dei prodotti nei suoi annunci commerciali. Il Venditore, inoltre, potrà vendere prodotti online unicamente se soddisfa i seguenti requisiti di servizio; (i) consegna entro al massimo 72 ore e (ii) disponibilità di un servizio di assistenza durante l’orario di ufficio con un tempo di risposta di al massimo 24 ore.
Articolo 9. Conformità
1. Qualsiasi reclamo dell’Acquirente deve essere inviato al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre dieci (10) giorni lavorativi seguenti alla consegna come specificato al precedente art. 6, comma 5. I reclami devono essere presentati in forma scritta e contenere una chiara e dettagliata descrizione del motivo di reclamo. L’Acquirente sarà tenuto a controllare in modo accurato, completo e sollecito la fornitura alla consegna. Qualora il
Venditore abbia consegnato Prodotti errati o più Prodotti di quanti ordinati, l’Acquirente restituirà questi Prodotti al Venditore senza ritardo, e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, nel qual caso il Venditore rimborserà l’Acquirente per i costi della spedizione di restituzione o rimborserà il Venditore, in seguito alla sua prima richiesta, per il prezzo normalmente applicato ai prodotti coinvolti.
2. Qualora l’imballaggio sia visibilmente danneggiato al momento della consegna e/o l’imballaggio sia stato aperto, l’Acquirente può scegliere di rifiutare la consegna o di accettarla sottoscrivendo la ricevuta e aggiungendo la formula “danneggiato”. L’Acquirente dovrà informare prontamente il Venditore di ciò per iscritto.
3. I difetti che non erano visibili nel momento della consegna e che non poterono essere rilevati con un controllo accurato e puntuale alla consegna devono essere comunicati al Venditore dall’Acquirente come RMA tecnica secondo la procedura descritta nell’articolo 11.
4. Qualsiasi diritto al reclamo di cui l’Acquirente possa essere titolare nei confronti del Venditore con riferimento ai difetti dei Prodotti consegnati dal Xxxxxxxxx verrà meno qualora:
a. il Venditore non sia stato informato nell’arco di tempo menzionato in questo articolo e/o non nella modalità specificata sempre in questo articolo;
b. l’Acquirente non cooperi (in modo sufficiente) con il Venditore per chiarire la fondatezza dei reclami;
c. l’Acquirente non abbia montato, trattato, utilizzato, immagazzinato o conservato in modo idoneo i Prodotti o abbia utilizzato o trattato i Prodotti in circostanze o per scopi diversi da quelli previsti dal Venditore; e/o
d. l’Acquirente abbia continuato ad utilizzare il Prodotto in oggetto.
Articolo 10. Garanzia
1. Il Venditore non fornisce all’Acquirente alcuna garanzia diversa da quanto previsto dai presenti TCGC. A meno che non sia statuito diversamente qui di seguito, il Venditore non fornisce alcuna garanzia in merito a qualsiasi (dedotto o implicito) utilizzo o qualità dei Prodotti.
2. Il Venditore garantisce all’Acquirente la conformità dei Prodotti venduti con i marchi propri del Venditore per un periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi, salvo che sia diversamente previsto sull’imballaggio dei prodotti. Il periodo di garanzia di 24 mesi inizia a decorrere il giorno in cui l’Acquirente (ri)vende i prodotti, se (ri)venduti entro tre (3) mesi dopo la consegna dei prodotti al Venditore. In caso di utilizzo professionale o equivalente da parte del cliente dell’Acquirente, la garanzia per questi Prodotti è limitata a dodici (12) mesi. La garanzia del Venditore si estingue in ogni caso ventisette (27) mesi dopo la consegna del Prodotto da parte del Venditore all’Acquirente o dopo quindici (15) mesi, nel caso di uso professionale. Il tipo di uso (professionale o equivalente o non professionale) dovrà, se contestato dal Venditore, essere dimostrato dall’Acquirente. L’Acquirente dovrà fornire in ogni caso (copia) della fattura/dell’Accordo originale. Il Venditore non avrà alcuna obbligazione diretta nei confronti dell’Acquirente con riferimento ai Prodotti coinvolti dopo il decorso dei periodi stabiliti in questo comma.
3. In deroga alle previsioni del precedente comma 2 del presente articolo, il periodo di garanzia per i prodotti consumabili, ossia i prodotti soggetti a usura e con una durata previsti di non più di 6 mesi, inclusi, senza pretesa di esaustività, le batterie, le fascette, i morsetti, i profumatori per aspirapolvere, così come gli altri prodotti con un prezzo di acquisto non superiore a € 30,00, i quali ultimi si presumono essere consumabili, verrà limitato a sei (6) mesi, che inizieranno a decorrere dal giorno dopo la consegna.,
4. Per i Prodotti di altri (non Nedis) marchi, saranno applicabili i periodi di garanzia del produttore del rispettivo Prodotto, sino al limite in cui il Venditore sarà in grado di trasferirli all’acquirente. L’informazione su questi periodi di garanzia è disponibile sul negozio online e
in seguito a specifica richiesta. In caso contrario - mutatis mutandis – a questi Prodotti si applicheranno i commi 2 e 3 del presente articolo. Le previsioni contenute in questo articolo non derogano tuttavia ai diritti che l’Acquirente può vantare nei confronti dei produttori di tali Prodotti.
5. I reclami in garanzia devono essere inviati per iscritto al Venditore entro e non oltre trenta
(30) giorni dal giorno in cui il difetto/vizio è stato scoperto o avrebbe ragionevolmente dovuto essere scoperto. Ciò deve avvenire mediante la procedura RMA descritta nell’articolo 11.
6. Se il Venditore ritiene il reclamo fondato e coperto da garanzia, il Venditore, a sua discrezione dovrà alternativamente: a. riparare i Prodotti difettosi; b. fornire un Prodotto sostitutivo o parti di esso, c. rimborsare il prezzo d’acquisto all’Acquirente, con risoluzione contestuale (senza intervento giudiziario) dell’accordo concluso. Il Venditore può scegliere di sostituire il prodotto difettoso con un prodotto equivalente. In caso di consegna di un prodotto sostitutivo e/o equivalente, questo non avrà effetti sulla garanzia fornita. In altre parole, non inizierà a decorrere un nuovo periodo di garanzia.
7. Se l’Acquirente o qualsiasi terza Parte (abbia effettuato o) effettui riparazioni e/o modifiche al Prodotto, senza previa esplicita autorizzazione scritta del Venditore, il Venditore non ha alcun obbligo di garanzia.
8. Se il Prodotto non mostra alcun difetto dopo una verifica e un’ispezione globale del Venditore, quest’ultimo potrà addebitare un importo minimo di € 20,00 per costi di ispezione. Il Prodotto potrà essere reso, a richiesta. I costi di spedizione saranno sostenuti dall’Acquirente.
9. Se risulta che il difetto sia l’esito di un deterioramento, di un uso improprio o errato o di mancato rispetto delle istruzioni d’uso, di danno alle parti fragili o di normale usura, la garanzia non si applica.
10. I campioni per lo sviluppo di sperimentazioni, prototipi e versioni pre-produzione dei Prodotti sono esclusi dalla garanzia descritta nel presente articolo 10.
11. Eccetto quanto previsto nel presente articolo 10, il Venditore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell’Acquirente in caso di mancata capacità dei prodotti di soddisfare le garanzie disciplinate in questo articolo.
Articolo 11. Condizioni per la restituzione di prodotti
1. La restituzione di prodotti consegnati è possibile unicamente in caso di difetto tecnico (“ARM o RMA tecnica”) e, in tal caso, va seguito il procedimento di seguito descritto. I prodotti consegnati non possono essere restituiti se l’Acquirente non ha ordinato i prodotti o le quantità corretti (“ARM o RMA commerciale”).
2. Qualora si verifichi una RMA tecnica, l’Acquirente dovrà creare una RMA utilizzando il negozio online.
3. In seguito al ricevimento della RMA tecnica, il Venditore valuterà la richiesta e informerà l’Acquirente del procedimento seguente. Se la richiesta di RMA è approvata l’Acquirente riceverà dal Venditore un numero di RMA, che includerà le istruzioni su come procedere con la richiesta di RMA.
4. Il codice RMA è valido per trenta (30) giorni dalla data di emissione da parte del Venditore. Se l’Acquirente ha ricevuto istruzioni di restituire i prodotti e i Prodotti non sono resi entro questo periodo di trenta (30) giorni, il codice RMA si estinguerà e l’Acquirente deve richiedere un nuovo codice RMA, richiesta che sarà soggetta nuovamente al processo descritto nel presente articolo.
5. Il Venditore accetta unicamente resi di prodotti che hanno un codice RMA valido. Il codice RMA deve essere chiaramente visibile all’esterno dell’imballaggio. Il danno causato durante il trasporto a causa dell’imballaggio inadeguato potrebbe essere motivo di rifiuto del reso da parte del Venditore.
6. In caso di RMA Tecnica, il Venditore verificherà entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto a ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) se il prodotto è difettoso come indicato dall’Acquirente nella richiesta di RMA e se è coperto da garanzia.
7. Il Venditore non accetterà restituzioni di prodotti per ragioni diverse da RMA Tecnica come descritta nel presente articolo, salvo diverso accordo scritto tra le parti
8. Qualora un prodotto sia soggetto a un richiamo, ossia a un richiamo da parte del venditore di uno o più specifici prodotti in conformità alla procedura applicabile all’interno dell’organizzazione del Venditore, il Venditore fornirà all’Acquirente dettagliate istruzioni e l’Acquirente sarà obbligato a conformarsi a tali istruzioni. Tutte le azioni e i costi associati che l’Acquirente dovrà sostenere per seguire le istruzioni richiederanno il preventivo consenso scritto del Venditore, che non potrà essere rifiutato per ragioni irragionevoli.
Articolo 12. Responsabilità
1. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per nessun motivo, salvo in caso di dolo o colpa grave.
2. In qualsiasi caso, il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita di dati, profitto o fatturato, contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o danno diretto o indiretto, a prescindere dalla causa di ciascuno di essi e dall’eventualità che essi siano stati provocati da atto illecito (inclusa la negligenza), inadempimento o altro.
3. La responsabilità (totale) del Venditore sarà limitata all’ammontare pagato dal suo assicuratore nel caso in esame. Nell’improbabile ipotesi in cui non vi sia alcun pagamento o copertura assicurativa in base alla polizza, qualsiasi responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente sarà limitata all’importo pagato dall’Acquirente al Venditore per i prodotti nel caso in cui quei prodotti siano ritenuti la causa del danno e in tutti gli altri casi fino a un massimo di € 10.000,00. Se uno o più dei prodotti dell’Acquirente sono difettosi, il Venditore sarà obbligato unicamente a riparare, sostituire o rimborsare il prezzo di acquisto dei prodotti difettosi in base allo schema di garanzia summenzionato, a meno che il Venditore non sia obbligato a fornire una garanzia maggiore in virtù di norme imperative previste dalla legge.
4. L’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore da e contro tutti i danni (inclusi i reclami di terze Parti) e/o i costi di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da o con riferimento a informazioni/rappresentazione inesatta, atti errati e/o errori dell’Acquirente.
5. Se il Venditore fornisce all’Acquirente consulenza o assistenza relativa a qualsiasi Prodotto, per tale prestazione il Venditore non sarà soggetto ad alcuna responsabilità e l’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore a questo riguardo.
6. Il Venditore non è responsabile per alcun danno derivante da ordini d’acquisto che sono stati fraintesi, deformati ritardati o che non sono stati trasmessi correttamente come conseguenza dell’utilizzo di internet o di altri mezzi di comunicazione tra l’Acquirente e il Venditore oppure tra il Venditore e terze Parti.
7. In caso di conflitto, il presente articolo avrà priorità su qualsiasi altro articolo dei presenti TCGC.
8. Tutti i possibili reclami per danni dell’Acquirente decadranno se l’Acquirente non invierà al Venditore una comunicazione scritta dell’evento che ha causato la perdita prima possibile e al massimo entro e non oltre un (1) mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza (o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza) dell’evento dannoso. Il reclamo per il risarcimento in qualsiasi caso decadrà se l’Acquirente non avvierà un procedimento legale nei confronti del Venditore entro e non oltre sei mesi da tale momento.
Articolo 13. Riserva di proprietà e garanzia di pagamento
1. Tutti i prodotti forniti dal Venditore restano di proprietà del Venditore (riserva estesa di proprietà) fino al saldo di tutti gli importi dovuti da parte dell’Acquirente al Venditore. Se il Venditore lo ritiene necessario, egli sarà autorizzato a richiedere all’Acquirente di fornire una garanzia per il soddisfacimento dei suoi obblighi di pagamento.
2. Nonostante la disposizione contenuta nel comma 1 del presente articolo, l’Acquirente è autorizzato a vendere i Prodotti a terze Parti, tuttavia soltanto durante il consueto svolgimento della propria attività d’impresa.
3. Se l’Acquirente non adempie alle proprie obbligazioni nei riguardi del Venditore, o se esiste un ragionevole timore che l’Acquirente possa non essere in grado di adempiere, il Venditore è autorizzato a riprendere i prodotti consegnati che sono di sua proprietà, dall’Acquirente o da terze parti che detengono i prodotti per conto dell’Acquirente, o di ottenere la restituzione di tali prodotti. L’Acquirente dovrà cooperare pienamente con il Venditore in questa operazione, con la penalità di una multa addizionale da pagare immediatamente da parte dell’Acquirente al Venditore, pari al 10% dell’importo dovuto al Venditore, per ogni giorno in cui l’Acquirente non coopera con il Venditore. Dopo che i prodotti sono stati restituiti, verrà accreditato all’Acquirente il valore di mercato, che in nessuna circostanza eccederà il prezzo di acquisto originario, meno i costi per la restituzione dei prodotti e il danno subito dal Venditore come conseguenza della restituzione dei prodotti (incluso, a scanso di equivoci, oltre al danno emergente, qualsiasi mancato guadagno). Le precedenti previsioni non fanno venir meno qualsiasi diritto o potere riconosciuto al Venditore dalla legge.
4. L’Acquirente non è autorizzato ad intraprendere un reclamo non possessorio o a far valere qualsiasi altro diritto reale o personale sui prodotti che sono proprietà del Venditore a beneficio di una terza Parte.
5. L’Acquirente individuerà i prodotti consegnatigli dal Venditore che sono ancora sotto il controllo dell’Acquirente, come di proprietà del Venditore fino a quando la proprietà non sarà trasferita all’Acquirente. In conformità al comma 1 del presente articolo, l’Acquirente deve assicurarsi contro il rischio di danni da incendio, esplosione, allagamento e furto per tali Prodotti e produrre prova di tale assicurazione al Venditore su sua richiesta. Tutte le richieste di risarcimento dell’Acquirente nei confronti degli assicuratori dei prodotti in base a dette assicurazioni saranno cedute dall’Acquirente al Venditore, se il Venditore lo richiede espressamente, con scrittura privata registrata ai fini fiscali o con atto notarile, come garanzia addizionale ai crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente, senza che ciò influisca sull’obbligazione dell’Acquirente di pagare il prezzo d’acquisto dei prodotti.
Articolo 14. Pagamento
1. L’Acquirente effettuerà il pagamento in € (EURO), se non diversamente concordato per iscritto, senza alcuna deduzione o sconto mediante bonifico bancario sul conto bancario indicato dal Venditore. Il pagamento del prezzo della fornitura dovrà essere effettuato entro il periodo concordato per iscritto. In assenza di tale periodo specifico, il pagamento dovrà essere effettuato a semplice richiesta.
2. L’ultimo giorno del periodo di pagamento è un termine ultimo che, se non rispettato, determina l’immediata spettanza, a favore del venditore, degli interessi legali nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora o di qualsiasi comunicazione da parte del venditore.
3. Il Venditore sarà autorizzato a richiedere in qualsiasi momento un pagamento anticipato, intero o parziale, e/o a ottenere una cauzione per il pagamento.
4. Se il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario, il giorno di accredito dell’importo sul conto corrente del Venditore sarà considerato il giorno del pagamento.
5. Se l’Acquirente omette di versare con puntualità l’importo (intero) dovuto, verrà considerato inadempiente, senza ulteriore comunicazione e i crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente diverranno immediatamente esigibili. In tali circostanze, il Venditore ha il diritto di sospendere l’adempimento di tutte le sue obbligazioni derivanti dagli accordi con l’Acquirente, senza pregiudizio per tutti i diritti risultanti dalla legislazione in generale.
6. Se l’Acquirente non rispetta gli obblighi di pagamento con puntualità, il Venditore è autorizzato ad addebitare, immediatamente e senza necessità di ulteriore notifica scritta, un interesse a un tasso di uno e mezzo per cento (1,5%) al mese oltre al saldo residuo, interesse che sarà dovuto immediatamente, senza necessità di ulteriore richiesta scritta, fino al saldo effettivo (e comunque entro il limite massimo di cui al D.Lgs. 231/2002).
7. I reclami, i difetti, i vizi, le anomalie ecc. non sospendono l’obbligo di pagamento dell’Acquirente. L’Acquirente non è autorizzato a dedurre e/o rinunciare ad alcun importo di qualsiasi entità, senza esplicita preventiva autorizzazione scritta del Venditore.
8. Tutti i costi relativi all’incasso degli importi fatturati (inclusi i costi d’incasso e di recupero giudiziari ed extra giudiziari) sono a carico dell’Acquirente. I costi d’incasso extra giudiziari ammontano almeno al quindici per cento (15 %) dell’importo capitale dovuto, con un minimo di € 150,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. I costi giudiziari non sono espressamente limitati alle spese di giudizio, ma includeranno le spese legali del Venditore e saranno interamente a carico dell’Acquirente, se l’Acquirente è (prevalentemente) la parte soccombente.
9. Come previsto dall’art. 1194 c.c. i pagamenti effettuati verranno imputati in primo luogo ai costi sopra richiamati nel comma 8, quindi agli interessi moratori dovuti e, infine, alla somma capitale dovuta e agli interessi maturati.
10. Se la situazione finanziaria dell’Acquirente dopo l’entrata in vigore dell’accordo contrattuale, ma precedentemente alla consegna dei prodotti, subisce un notevole peggioramento, il Venditore è autorizzato ad astenersi interamente o in parte dall’adempimento ulteriore dell’accordo contrattuale o a richiedere una modifica delle condizioni di pagamento o a effettuare la consegna solo dopo l’ottenimento di una apposita garanzia.
11. Il Venditore è autorizzato a trasferire i propri crediti derivanti da tutte le transazioni con l’Acquirente ad un assicuratore del credito o ad una società di factoring, a scelta del Venditore.
12. Qualsiasi contestazione ad una fattura deve essere esplicitata precedentemente alla data di pagamento della fattura stessa, dopo la quale tale fattura sarà ritenuta corretta e definitiva.
Articolo 15. Forza maggiore
1. Il Xxxxxxxxx non sarà tenuto nei confronti dell’Acquirente ad adempiere ad alcuna obbligazione, se l’adempimento risulta fuori controllo del Venditore per effetto di circostanze che impediscono tale adempimento in modo permanente o temporaneo (forza maggiore). Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile per alcun danno o perdita derivante da tale causa di forza maggiore. La forza maggiore comprende ad ogni modo, ma non è limitata ad essi, il divieto di trasporto, il divieto di importazione, qualsiasi circostanza che limiti i trasporti, lo sciopero, la mancanza di personale o di (parti di ricambio) ricambi, avaria di macchine, l’interruzione della corrente elettrica, l’errato o mancato adempimento da parte di terzi, misure governative, incluse comunque le restrizioni di import ed export, divieto di commercializzazione e l’inottemperanza dei propri rivenditori.
2. Se il Venditore ritiene che la causa di forza maggiore sia temporanea, è autorizzato a sospendere l’esecuzione dell’accordo fino all’eliminazione della circostanza di causa di forza maggiore, corrispondente a un periodo non eccedente i due mesi.
3. Se il Venditore ritiene che la causa di forza maggiore sia permanente, ciascuna Parte è autorizzata a adattare l’esecuzione dell’Accordo alle circostanze o a risolvere l’Accordo
interamente o parzialmente, senza intervento giudiziario, e senza alcun obbligo di risarcimento del danno all’altra Parte.
4. Se il Venditore ha già adempiuto a parte delle obbligazioni concordate nel momento in cui inizia la situazione di forza maggiore, è autorizzato ad addebitare il lavoro già eseguito in forma separata e anticipatamente, e l’Acquirente è tenuto a saldarne la fattura come se si trattasse di una transazione separata.
Articolo 16. Cessazione, sospensione e cancellazione
1. In aggiunta a tutti i poteri concessi dalla legge, il Venditore è autorizzato a sospendere l’adempimento delle sue obbligazioni, qualora:
a. l’Acquirente non osservi i suoi obblighi (di pagamento) in modo puntuale e/o completo;
b. all’Acquirente sia stato richiesto di fornire una garanzia per l’adempimento delle sue obbligazioni previste dall’Accordo ed egli non vi abbia provveduto (in modo sufficiente);
c. l’Acquirente sia stato dichiarato oggetto o abbia fatto richiesta di avvio di una procedura di fallimento o di concordato preventivo a suo carico o sia sottoposto ad una procedura di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa o sia stata avviata una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento o qualsiasi altra procedura analoga (l’atto di transazione privata o altra procedura simile diventa applicabile al Compratore);
d. il Venditore apprenda qualsiasi (altra) circostanza che costituisce motivo ragionevole per temere l’inadempimento delle obbligazioni (di pagamento) da parte dell’Acquirente.
2. In aggiunta a tutti i poteri riconosciuti dalla legge, il Venditore è autorizzato a risolvere unilateralmente e anticipatamente l’Accordo, completamente o parzialmente e con effetto immediato, senza assumere alcuna obbligazione di pagamento di qualsiasi tipo di indennizzo o risarcimento del danno, se l’Acquirente non adempie alle proprie obbligazioni previste dalle presenti TCGC e/o dall’accordo al quale le parti si sono obbligate, dopo aver fornito all’Acquirente, adeguata diffida di adempimento e un periodo di tempo per adempiere correttamente, periodo entro il quale il corretto adempimento non si è verificato, mentre l’Acquirente sarà tenuto a pagare il risarcimento dei danni per essere venuto meno all’obbligo di adempimento delle proprie obbligazioni.
3. Il Venditore è autorizzato a risolvere anticipatamente o modificare l’accordo se si verificano circostanza che sono di tale natura che l’adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti TCGC e/o dall’accordo al quale le parti si sono obbligate è diventato impossibile o se si verifichi qualsiasi altra circostanza di tale natura che non sia ragionevole e equo ritenere che il Venditore rispetti le presenti TCGC e/o l’accordo al quale le parti si sono obbligate alle condizioni originariamente pattuite.
4. Anche in caso di liquidazione, (di una richiesta di una) sospensione di pagamento o fallimento, o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa o di composizione delle crisi da sovraindebitamento o qualsiasi altra procedura analoga, sequestro e/o pignoramento – se tale sequestro e/o pignoramento non è stato revocato entro e non oltre tre mesi – di parte del patrimonio dell’Acquirente, di una azione revocatoria o di qualsiasi altra circostanza che impedisca all’Acquirente di disporre liberamente dei propri beni, il Venditore è libero di cancellare l’ordine di acquisto o l’accordo contrattuale o di risolvere anticipatamente l’accordo contrattuale unilateralmente e con effetto immediato, senza essere responsabile del pagamento di qualsiasi risarcimento del danno.
5. Indipendentemente dal fatto che l’accordo sia stato sottoscritto per un periodo prestabilito o senza limiti temporali, il Venditore è sempre autorizzato a cancellare tale accordo, per qualsiasi ragione, con la dovuta osservanza di un ragionevole preavviso di terminazione. Il Venditore non è mai tenuto a pagare qualsiasi tipo di risarcimento del danno all’Acquirente.
Articolo 17. Compensazione
1. Il Venditore è sempre autorizzato a compensare qualsiasi e tutti i crediti vantati dall’Acquirente nei confronti del Xxxxxxxxx mediante uno o più crediti che il Venditore e/o una delle sue società affiliate vanta nei confronti dell’Acquirente.
2. L’Acquirente non è autorizzato a compensare crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente con crediti che l’Acquirente vanta nei confronti del Venditore.
Articolo 18. Legge applicabile e controversie
1. I presenti TCGC e gli accordi contrattuali a cui si riferiscono stipulati dal Venditore sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. La Convenzione sui Contratti per la Vendita Internazionale dei Prodotti (CISG) non si applica.
2. Tutte le controversie che sorgeranno nell’esecuzione degli accordi contrattuali saranno risolte per quanto possibile in forma amichevole in buona fede tra l’Acquirente e il Venditore. Se una risoluzione amichevole non è possibile, le controversie saranno presentate al Tribunale di Milano, con giurisdizione competente in via esclusiva.
Articolo 19. Clausola di salvaguardia
1. Se un qualsiasi articolo dei presenti TCGC o dell’accordo contrattuale a cui si riferiscono è considerato invalido, la validità di qualsiasi altra parte dei presenti TCGC e dell’accordo contrattuale a cui si riferiscono non ne saranno interessati. In questo caso, le Parti sostituiranno l’articolo invalido con un diverso articolo valido consentito dalla legge e, per tutto quanto possibile, in conformità con gli intenti e gli scopi dei presenti TCGC e dell’accordo contrattuale al quale si riferiscono.
Articolo 20. Clausola penale
1. Nell’ipotesi in cui l’Acquirente venga meno per sua colpa all’adempimento di uno o più delle obbligazioni derivanti dagli artt. 4, 11 e/o 8 di questi TCGC e/o all’accordo al quale queste TCGC si riferiscono, l’Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore un importo immediatamente dovuto e una penalità pari al 25% dell’importo della fattura relativa all’ordine effettuato dall’Acquirente al Venditore per ciascuna violazione, aumentata del 25% per ogni giorno o porzione di giorno in cui la violazione continua a verificarsi, senza pregiudizio al diritto del venditore di richiedere il risarcimento dei danni e degli altri poteri riconosciuti al Venditore dalla legge.
Il sottoscritto dichiara di avere letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, con la seguente sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., le seguenti clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel contratto e precisamente i seguenti articoli dei TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (TCGC) di NEDIS ITALIA S.r.l., reperibili al seguente indirizzo xxxxx://xxxxx.xx/xx-xx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxx:
art. 4, commi 3, 8, 9 e 11; art. 5, commi 3 e 5; art. 6, commi 1, 2, 6 e 7; art. 8, commi 1, 4 e 5;
art. 9, commi 1, 2 e 4; art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; art. 11, commi 1, 3, 4, 5 e
7; art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; art. 13, commi 1, 3, 4 e 5; art. 14, commi 1, 2, 6, 8 e 9;
art. 15, comma 1, art. 16, commi 2 e 3; art. 17, comma 2; art. 18, comma 2 e art. 20, comma 1.