CONTRATTI DI PRESTAZIONE
CONTRATTI DI PRESTAZIONE
D’OPERA
a cura di s. reverso 1
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
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Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto
le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto
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E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività
che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola
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Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
Art. 7 comma 6 D. L.vo 165/2001
Il dirigente scolastico non può ricorrere a personale esterno se non dopo aver verificato,
in relazione al tipo di prestazione, l'assoluta indisponibilità del personale interno.
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I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati
dai competenti organi, abbiano necessità di
disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica.
Art. 35 XXXX 0000-0000
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Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal
dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio
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Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari
competenze professionali non presenti in
quella scuola.
Art. 57 CCNL
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Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il
direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico n.3/1957, salvo che non chiedano di essere collocati in aspettativa, nonché per i rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 53. D.L.vo 165 /2001
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Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati
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L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente
interessato.
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L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa
l’eventuale atto di diniego di autorizzazione all’esercizio della libera professione dovrà necessariamente essere congruamente
motivato, con l’indicazione dei presupposti di
fatto, della valutazioni effettuate e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né
può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro
Art. 508 D.P.R n. 297/1994
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Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,
l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio
art. 508, c. 15 T.U. 297/94
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la prestazione di opera professionale, compatibile con la funzione docente è
ammessa solo nei casi in cui la predetta opera non implichi l’insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato
al fine di autorizzare o meno l’esercizio della libera professione dovrà tener conto:
a) del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro;
b) dell’eventuale pregiudizio dell’attività all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
c) della coerenza con l’insegnamento impartito
le libere professioni… compatibili con la funzione docente sono le libere professioni … che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l’esperienza culturale del docente e
del suo prestigio;
di conseguenza restano escluse quelle altre attività che non presentino dette caratteristiche.
T.A.R. Sicilia sez. Palermo, sentenza n. 874 del 19/10/21983
Si ha contratto d’opera quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
art. 2222 cc
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È occasionale la prestazione svolta in maniera saltuaria e autonoma che si esaurisce in una sola azione o prestazione ed il contratto con il
committente è sporadico
Art. 2229
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi
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Il contratto d’opera intellettuale è un contratto tipico, a prestazioni corrispettive, oneroso, ad esecuzione prolungata, avente per oggetto la
prestazione di un’opera intellettuale
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elementi che distinguono il contratto d’opera intellettuale dal contratto d’opera in genere
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nel contratto d’opera la prestazione consiste in
una qualsiasi attività che determini una modificazione dello stato preesistente di una cosa
l’attività lavorativa del prestatore d’opera si risolve in un risultato oggettivo
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nel contratto d’opera intellettuale
la prestazione consiste nell’obbligo di svolgere l’attività con un comportamento diligente
rispetto al risultato atteso
Obbligazione di mezzo e non di risultato
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Nel contratto d’opera intellettuale è richiesta una particolare professionalità che non è richiesta nel lavoro autonomo in genere.
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In relazione al rapporto d’opera intellettuale
occorre distinguere tra liberi professionisti appartenenti a categorie per le quali è necessaria, ai fini dell’esercizio della professione, l’iscrizione in appositi albi e liberi professionisti per i quali non è prescritto analogo obbligo
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la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi
Art. 2229 comma 1 cc.
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L’iscrizione agli albi professionali presuppone il possesso di precise attitudini tecniche, di preparazione professionale e di titoli di
studio, costituendo in tal modo una garanzia dell’idoneità e della capacità professionale degli iscritti
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la cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del
prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto
Il prestatore d’opera deve eseguire
personalmente l’incarico
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione
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L’individuazione degli esperti, siano essi interni all’Amministrazione o esterni, dovrà avvenire, attraverso procedure di evidenza pubblica, sulla
base di criteri di qualità e di trasparenza,
definiti nel rispetto del D.I. n. 44/2001 artt.
33 e 40
la selezione degli esperti deve avvenire
attraverso procedure - ad evidenza pubblica - di trasparenza e pubblicità che permettano di confrontare titoli, competenze, esperienze e capacità degli aspiranti agli incarichi
Nel bando dovranno essere esplicitati i criteri di valutazione ed i titoli richiesti per la stesura
del quadro comparativo
è obbligatorio acquisire più curricula
che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi,
procedendo ad una loro analisi comparativa e alla esplicitazione delle motivazioni di scelta
in relazione al reclutamento di
esperti esterni per i progetti contro la dispersione scolastica (Obiettivo F) gli esperti
devono essere esterni alla scuola ed all’amministrazione scolastica
Si potranno fare eccezioni a questo principio nei seguenti casi:
• Impossibilità a reperire esperti esterni all’Amministrazione scolastica per problemi legati alla collocazione territoriale
(ad esempio le difficoltà dei collegamenti per gli istituti scolastici situati nelle piccole isole o in zone montane)
Le professionalità richieste per il particolare percorso formativo prescelto sia reperibile in
ambito esclusivamente scolastico.
In tal caso il collegio docenti deve esplicitamente deliberare sulla necessità di
selezionare gli esperti nell’ambito del personale della scuola
Lavoro autonomo occasionale
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare sia superiore a 5 mila euro
art. 61 D. L.vo 10 settembre 2003, n. 276
Sono escluse dal campo di applicazione della legge Biagi le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro
personale
Art. 1 comma 2 D. L.vo 276/2003
A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale …. sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad €. 5.000
Art. 44 L. 24/11/2003 n. 326
lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 del c. c., chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente
Circolare INPS N. 9 DEL 22.1.1004 - n. 103 del 6/7/2004
Ritenute e contributi
a cura di s. reverso 46
Sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo i sostituti d'imposta devono
operare, all'atto del pagamento, le ritenute ed i contributi previsti dalla legge
a cura di s. reverso 47
Lavoratore autonomo abituale
Il professionista rilascia fattura con IVA ed IRPEF e versa i contributi previdenziali alla
cassa previdenziale di appartenenza
Lavoratore autonomo occasionale
• Ritenuta d’acconto 20%
• Versamento contributi inps superata la soglia di €. 5.000 nel corso dell’anno solare
Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a
soggetti residenti, la ritenuta d'acconto, è del 20%
Se, invece, i compensi sono corrisposti a
soggetti non residenti per prestazioni svolte nel territorio dello Stato, si applica una ritenuta del 30%
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Contributi INPS
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Aliquote contributive
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati 27,72 %
(27%+0,72% finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela sulla maternità, assegni nucleo
familiare, degenza ospedaliera)
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione,
20 %
Circolare INPS N. 27 del 12/2/2013
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La ripartizione dell’onere è di 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore
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PERSONALE INTERNO
Contratti
Incarichi Ritenute contributi
ALTRE FIGURE CONTRATTUALI
a cura di s. reverso 55
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno
facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate
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2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie
richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto
Se la cessione avviene in via occasionale, non è assoggettata ad alcuna formalità fiscale e le somme dovute dai cessionari sono introitate
integralmente al bilancio della scuola
Le prestazioni rese in favore di terzi, effettuate da particolari tipologie di scuole - compiute
con carattere di abitualità, sono da considerarsi rilevanti a fini tributari, con conseguenti obblighi fiscali e tenuta di scritture prescritti dalla vigente normativa
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, prevedono espressamente, nel programma
annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di
contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica.
Nella scheda finanziaria deve essere prevista una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di
entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti
pubblici o privati.
a cura di s. reverso 62
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero
per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
scuola
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del regolamento n. 44/2001
a cura di s. reverso 65
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e
indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Art. 49 (Compravendita di beni immobili)
l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
a cura di s. reverso 67
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da
parte di coloro che ne hanno diritto
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi
derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi a condizione che
ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi
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2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti
gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per
la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro
valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
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2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute
entro il termine assegnato.
L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a
trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti
pubblici