CONDIZIONI GENERALI DI SUBFORNITURA
1) Premesse generali
2) Documenti contrattuali
CONDIZIONI GENERALI DI SUBFORNITURA
Sommario
3) Ordini e formalizzazione del contratto
3.1) Ordine chiuso
3.2) Ordine aperto e ordine a programma
3.3) Revoca e modifica degli ordini
3.4) Richiesta di annullamento o modifica dell’ordine chiuso o riduzione al di sotto dei minimi o aumento al di sopra dei massimi dell'ordine aperto o a programma
3.5) Scorte
4) Proprietà, progettazione e conservazione di macchinari e attrezzature
4.1) Xxxxxxxxxx, attrezzature e materiali forniti dal Fornitore
4.2) Xxxxxxxxxx, attrezzature e materiali forniti dal Committente
5) Progettazione, fornitura e conservazione di stampi e loro accessori. Riserva di proprietà e diritto di ritenzione
5.1) Stampi non oggetto di autonomo contratto di fornitura o vendita
5.2) Stampi oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita
5.3) - Stampi forniti dal Committente
6) Caratteristiche e stato dei prodotti ordinati
6.1) Destinazione dei prodotti
6.2) Imballo dei prodotti
6.3) Trasmissione delle informazioni relative al prodotto
7) Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza
7.1) Disegni e prescrizioni
7.2) Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche
7.3) Riservatezza
7.4) Proprietà intellettuale, marchi e brevetti
8) Consegna, trasporto, verifica e accettazione del prodotto
8.1) Tempi di consegna
8.2) Termini e condizioni di consegna
8.3) Trasporto, trasferimento della proprietà, diritti doganali, assicurazione
8.4) Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato - Accettazione e decadenza dalla garanzia per vizi palesi
8.5) Contestazione in ordine alla sussistenza di vizi o difetti
8.6) Garanzia - durata
9) Condizioni per la modifica dei prezzi e cause di forza maggiore
9.1) Condizioni per la modifica dei prezzi
9.2) Cause di forza maggiore
10) Definizione dei prezzi
11) Pagamenti
11.1) Condizioni di pagamento
11.2) Xxxxxxx nei pagamenti - Tutela cautelare
11.3) Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale del Committente
11.4) Crediti del Committente
11.5) Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto
11.6) Riserva della proprietà e diritto di ritenzione
12) Responsabilità
12.1) Definizione della responsabilità del Fornitore
12.2) Limiti di responsabilità
13) Giurisdizione
14) Foro esclusivo competente per le controversie
1) - Premesse generali
Le seguenti condizioni generali di subfornitura si intendono applicabili ed efficaci in tutti i rapporti commerciali di Stamplast S.r.l., con sede legale in Xxxxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx (XX), Xxxxxx, P. IVA 01166940252, di seguito “il Fornitore”, nello svolgimento delle sue attività di produzione, stampa e vendita di confezioni, packaging e/o accessori e, comunque, di tutti i prodotti, incluse le attrezzature e gli stampi, realizzati e/o costruiti e/o assemblati e/o stampati e/o compravenduti a qualsiasi titolo dal Fornitore.
Le presenti condizioni generali stabiliscono i patti e le condizioni integranti, anche se non espressamente richiamate, il regolamento contrattuale di ogni contratto di subfornitura concluso dal Fornitore salvo che non siano derogate per iscritto, e prevarranno inoltre sulle eventuali condizioni di acquisto e/o subfornitura del Committente.
Si intendono comunque applicabili, ove non validamente derogate dalle presenti condizioni, le disposizioni di cui alla legge 18.06.1998, n. 192 e al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e loro successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto eventualmente non previsto, la normativa vigente.
Le presenti condizioni generali di subfornitura regolano inoltre tutti i contratti e tutti gli ordini eseguiti dal Fornitore anche se non espressamente confermati dal Committente ivi compresi gli ordini conferiti come “ordini aperti “ e “a programma”.
Le presenti condizioni generali di subfornitura, pubblicate anche sul sito internet aziendale del Fornitore xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xx.xxx, si intendono note e accettate dal Committente anche con la richiesta di preventivo e/o l’emissione dell’ordine e/o l’approvazione del campione e/o la prima consegna del prodotto senza contestazioni o riserve da parte del Committente.
2) - Documenti contrattuali
Formano parte integrante del contratto concluso dal Fornitore i seguenti documenti:
a) - le presenti condizioni generali di subfornitura;
b) - le eventuali condizioni speciali espressamente pattuite ed accettate per iscritto dal Fornitore e dal Committente in sede di preventivo e/o ordine e/o conferma d’ordine;
c) - la documentazione del Fornitore a corredo delle presenti condizioni generali di subfornitura o in sede di preventivo e/o ordine e/o conferma d’ordine;
d) - ogni documento tecnico, studio, relazione, inviata dal Fornitore al Committente;
e) - il documento di trasporto;
f) - la fattura.
Non sono documenti contrattuali quanto pubblicato sul sito del Fornitore, i documenti pubblicitari o commerciali, gli opuscoli di vendita, i campioni, i cataloghi, i listini prezzi - salvo quanto previsto all’art. 10 - e quant’altro utilizzato o inviato dal Fornitore al Committente prima o durante l’esecuzione della subfornitura.
3) - Ordini e formalizzazione del contratto
Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della subfornitura da effettuarsi quali: tipologia di prodotto, requisiti specifici del bene o del servizio richiesti, con precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive, funzionali e qualitative anche attraverso il richiamo a norme tecniche - che, quando non siano di uso comune per il Fornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari applicabili nello Stato in cui ha sede il Fornitore, debbono essere allegate in copia -, quantità e prezzo, termini e modalità di consegna e di pagamento, e, se difformi da quanto previsto nelle presenti condizioni generali, di accettazione o collaudo.
L’ordine si intenderà accettato e il contratto concluso sia in caso di espressa accettazione del Fornitore mediante conferma d’ordine data con qualsiasi mezzo scritto (fax, e-mail ecc..) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’ordine, sia mediante inizio di esecuzione delle lavorazioni sia mediante consegna non contestata dal Committente del prodotto oggetto dell’ordine di subfornitura. In caso di mancata accettazione espressa dell’ordine da parte del Fornitore entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso o qualora non vi sia stato comunque inizio di esecuzione delle lavorazioni o consegna non contestata dal Committente del prodotto oggetto dell’ordine di subfornitura, l’ordine si intenderà rifiutato e il contratto non concluso.
L’accettazione del Prodotto o la sua consegna non contestata da parte del Committente sarà considerata come accettazione anche delle presenti condizioni generali di subfornitura.
3.1) Ordine chiuso
Per ordine “chiuso” si intende quello nel quale vengono indicati tutti gli elementi del contratto da concludere che diventano pertanto, in caso di conclusione del contratto, interamente vincolanti per le parti.
3.2) Ordine aperto e ordine a programma
Per ordine “aperto” si intende quello che, identificati tutti gli altri elementi del contratto, indica anticipatamente le quantità di prodotto ordinabili dal Committente in un periodo di tempo prefissato e concordato tra Fornitore e Committente (settimana/mese/anno) senza che, tuttavia, le quantità e i tempi di consegna siano di per se stessi vincolanti per il Committente.
In tal caso i prezzi concordati potranno essere oggetto di revisione da parte del Fornitore in ogni momento e senza preavviso.
Per ordine “a programma” si intende quello che, identificati tutti gli altri elementi del contratto, indica una quantità minima ed una massima di prodotto da consegnarsi secondo un programma prestabilito.
Tale ordine “a programma” vincola il Committente all’acquisto della quantità minima indicata nel periodo prestabilito al prezzo e con i termini e le modalità di consegna e pagamento fissati.
I prezzi potranno essere oggetto di variazione da parte del Fornitore in ogni momento in relazione ad eventuali aumenti dei costi delle materie prime, del personale, degli inserti e/o accessori che comporti un aumento del costo di produzione superiore al 5%.
Ogni ordine aperto o a programma dovrà essere seguito, nei tempi convenuti, da successivi ordini chiusi che, se accettati dal Fornitore, dovranno espressamente indicare gli ulteriori elementi eventualmente mancanti necessari per dare esecuzione al contratto.
La responsabilità del Fornitore, in presenza di un ordine aperto o a programma, si intenderà limitata, quanto al tempo, al rispetto del tempo massimo indicato per la consegna, e, in ordine alle quantità, al volume minimo enunciato dal Committente.
Il Fornitore non sarà tenuto a fornire ulteriori quantità di prodotto o alla consegna in tempi più rapidi rispetto a quelli indicati nell’ordine aperto o a programma accettato.
3.3) Revoca e modifica agli ordini
Qualsiasi revoca o richiesta del Committente di modifica degli ordini chiusi non ancora accettati o non eseguiti, neppure parzialmente, o degli ordini aperti o a programma non ancora accettati o eseguiti, neppure parzialmente, dovrà essere formulata per iscritto.
In nessun caso il Committente potrà revocare o modificare unilateralmente l’ordine chiuso accettato o eseguito, anche solo parzialmente, né annullare o modificare unilateralmente gli elementi, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, prezzo, tempi, modalità di consegna, quantità degli ordini aperti o a programma accettati o eseguiti o in corso di efficacia.
3.4) Richiesta di annullamento o modifica dell’ordine chiuso o riduzione al di sotto dei minimi o aumento al di sopra dei massimi dell'ordine aperto o a programma
Qualora il Committente intenda richiedere l’annullamento o la modifica dell’ordine chiuso accettato o eseguito, anche solo parzialmente, o degli ordini aperti o a programma accettati o eseguiti, anche solo parzialmente, o riduzione al di sotto dei minimi o aumento al di sopra dei massimi dell'ordine aperto o a programma accettato o eseguito, anche solo parzialmente, dovrà notificare per iscritto la propria richiesta al Fornitore il quale, nei successivi 15 (quindici) giorni, potrà accettare o rifiutare espressamente per iscritto la richiesta avanzata e/o indicare al Committente il costo per l’eventuale accettazione e/o accettare la richiesta modifica a condizione di variazione di uno o più degli elementi dell’ordine quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, prezzo del prodotto e/o tempi e/o termini e/o modalità di consegna e/o di pagamento.
La richiesta del Committente si intenderà accettata o in caso di sua espressa accettazione scritta non condizionata da parte del Fornitore o nel momento in cui perverrà al Fornitore il pagamento della somma dallo stesso indicata quale maggior costo a carico del Committente.
In caso di accettazione da parte del Fornitore condizionata alla variazione espressa di uno o più degli elementi dell’ordine quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, prezzo del prodotto e/o tempi e/o termini e/o modalità di consegna e/o di pagamento il Fornitore dovrà notificare per iscritto, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dal ricevimento della richiesta del Committente, la propria accettazione condizionata con indicazione degli elementi da variare al Committente il quale, nei successivi 10 (dieci) giorni, potrà accettare o rifiutare solo espressamente per iscritto la richiesta avanzata.
In difetto di accettazione incondizionata del Fornitore o di accettazione da parte del Committente delle variazioni alle quali è condizionata l’accettazione del Fornitore e, qualora indicato dal Fornitore, di pagamento della somma dallo stesso indicata quale maggior costo a carico del Committente, il Committente sarà tenuto a ricevere la consegna del prodotto e al pagamento del prezzo relativo secondo quanto originariamente concordato o secondo le quantità minime e massime indicate e pattuite nell’originario ordine aperto o a programma, ferma, comunque, l’applicabilità delle presenti condizioni generali di subfornitura.
Nella indicazione del maggior costo per l’annullamento o per la riduzione al di sotto dei minimi o l’aumento al di sopra dei massimi delle quantità dell’ordine aperto o a programma, il Fornitore potrà tener conto anche di tutte le spese sostenute e da sostenere per approvvigionamenti anche di materia prima o scorte non altrimenti utilizzabili, per apparecchiature specifiche e non, per costi di studio e progettazione nei limiti della quota non ammortizzata, e, comunque, di tutti i costi e oneri diretti ed indiretti che abbiano una rilevanza economica per il Fornitore.
Il Fornitore potrà trattenere definitivamente, ed in conto sull’eventuale maggior dovuto, eventuali somme ricevute dal Committente a qualunque titolo versate (anche per compartecipazione nelle attrezzature e/o stampi).
3.5) Scorte
Il Fornitore adotterà l’ordinaria diligenza per mantenere sufficienti scorte per far fronte tempestivamente alle necessità del Committente secondo gli ordini aperti o a programma nei limiti delle quantità massime rispettivamente stimate e pattuite nei periodi di riferimento.
Il Fornitore, qualora ciò sia stato espressamente concordato per iscritto nell’ambito di forniture di lungo periodo, si obbliga a implementare la quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare anche modifiche in aumento dei quantitativi di prodotto richiesto, in misura percentuale massima sul periodo e con costi aggiuntivi da concordare per iscritto.
4) Proprietà, progettazione e conservazione di macchinari e attrezzature
4.1) Xxxxxxxxxx, attrezzature e materiali forniti dal Fornitore
Le attrezzature, i macchinari e quant’altro, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del prodotto destinato al Committente si intendono, salvo patto contrario che dovrà risultare da atto scritto, di esclusiva proprietà del Fornitore.
Salvo patto scritto contrario, gli strumenti per la produzione saranno progettati e realizzati dal Fornitore stesso o da terzi dallo stesso incaricati tenuto conto dei metodi e apparecchiature di lavoro normalmente utilizzati dal Fornitore.
Il Fornitore potrà addebitare al Committente le spese sostenute per la progettazione e la costruzione dei macchinari e delle attrezzature destinate alla produzione o per la ottimizzazione del processo di fabbricazione onde consentire al Fornitore di concretizzare utili efficienze di produzione per mantenere competitivi i livelli dei prezzi dei prodotti fabbricati.
Il Fornitore potrà, altresì, chiedere al Committente una compartecipazione dei costi per quanto sopra previsto.
Anche in tali casi, i macchinari e le attrezzature, e quant’altro necessario o comunque realizzato per la produzione richiesta rimarranno di esclusiva proprietà del Fornitore senza, dunque, che la eventuale compartecipazione possa garantire al Committente trasferimento di diritto o licenza d’uso, di proprietà, anche solo intellettuale o a titolo di Know-How.
Il Fornitore, salvo patto scritto contrario, potrà utilizzare liberamente i macchinari, le attrezzature e, in generale, ogni strumento di lavoro, anche per produzioni diverse da quella destinata al Committente.
4.2) Xxxxxxxxxx, attrezzature e materiali forniti dal Committente
Qualora il Committente abbia fornito e/o scelto e/o imposto materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, uno o più strumenti di lavoro impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti, il Committente garantisce che essi sono idonei all’uso al quale sono destinati, esenti da difetti, funzionanti e conformi alle specifiche tecniche applicabili e alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza per tutta la durata del contratto.
Il Committente rimane in ogni caso responsabile esclusivo della loro eventuale inidoneità all’uso, difetti, malfunzionamento, non conformità alle specifiche tecniche applicabili e/o alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza.
Il Committente risponderà inoltre di eventuali danni a terzi, incluso il personale del Fornitore, derivanti da materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, dagli strumenti di lavoro da lui forniti e/o scelti e/o imposti e impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti.
Non appena il Fornitore si avveda della inidoneità all’uso e/o di difetti e/o di malfunzionamento e/o di non conformità alle specifiche tecniche applicabili e/o alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza dei materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, degli strumenti di lavoro che il Committente abbia fornito e/o scelto e/o imposto e che sono impiegati dal Fornitore nella produzione o di altre circostanze rilevanti ne darà pronta comunicazione scritta al Committente e potrà sospendere immediatamente la lavorazione fino all’adozione da parte del Committente delle necessarie misure correttive.
Nel caso di materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, di strumenti di lavoro di proprietà del Committente, o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Committente, i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Committente, salvo patto scritto contrario.
In caso di urgenza, il Fornitore potrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari con diritto al rimborso integrale di ogni onere da parte del Committente.
La custodia dei materiali e/o delle attrezzature e/o, in generale, degli strumenti di lavoro di proprietà del Committente, o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Committente, impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti è a carico del Fornitore per tutta la durata del rapporto con il Committente e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua cessazione.
Decorso tale periodo il Committente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali beni dagli stabilimenti del Fornitore che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e potrà, a sua insindacabile scelta, applicare al Committente a titolo di oneri un importo per ogni mese o frazione pari a €. 40,00 (quaranta/00) oltre IVA ove applicabile, con fatturazione trimestrale al Committente o inviare gli stessi allo smaltimento, con oneri a carico del Committente.
5) Progettazione, fornitura e conservazione di stampi e loro accessori. Riserva di proprietà e diritto di ritenzione
Salvo quanto previsto nei seguenti paragrafi, il Fornitore garantisce che gli stampi realizzati per la produzione sono conformi alla normativa tecnica applicabile indicata espressamente in contratto, idonei all’uso al quale sono destinati, esenti da difetti e funzionanti per la durata di anni 2 (due) dalla loro prima utilizzazione e, se effettuato entro tale periodo, per un numero massimo di n. 100.000 (centomila) battute.
5.1) Stampi non oggetto di autonomo contratto di fornitura o vendita
Gli stampi commissionati al Fornitore e i loro accessori, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del prodotto destinato al Committente si intendono e rimangono, salvo patto contrario scritto, di esclusiva proprietà del Fornitore.
Salvo patto contrario scritto, gli stampi di proprietà del Fornitore possono essere utilizzati dal Fornitore anche per la realizzazione di prodotti del Fornitore stesso o ordinati da terzi diversi dal Committente.
I costi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi del Fornitore sono a carico del Fornitore stesso, salvo patto scritto contrario.
Se gli stampi prevedono uno o più cambi versione (installazione di diverse impronte sul medesimo stampo) le spese di attrezzaggio dello stampo sono a carico esclusivo del Committente.
5.2) Stampi oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita
Nel caso in cui gli stampi commissionati al Fornitore e i loro accessori, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del prodotto destinato al Committente siano oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita essi intendono, salvo patto scritto contrario, forniti o venduti con riserva della proprietà e diritto di ritenzione a favore del Fornitore fino all’integrale pagamento da parte del Committente dell’importo pattuito quale prezzo per la fornitura o vendita come previsto all’art. 11.6.
In tale caso, gli stampi potranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per la realizzazione dei prodotti ordinati dal Committente.
Tuttavia, qualora il Committente non adempia all’obbligazione di pagamento integrale del prezzo di fornitura o vendita dello stampo entro sei mesi dalla sua realizzazione o dall’ultimazione della produzione dei prodotti realizzati con l’utilizzo dello stesso, le componenti non dedicate dello stampo
potranno essere riutilizzate dal Fornitore anche per la realizzazione di prodotti commissionati da terzi diversi dal Committente.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi oggetto di specifico contratto di fornitura o di vendita è in ogni caso ad esclusivo carico del Committente, salvo patto scritto contrario.
Il Fornitore potrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari con diritto al rimborso integrale di ogni onere da parte del Committente.
Se gli stampi prevedono uno o più cambi versione (installazione di diverse impronte sul medesimo stampo) le spese di attrezzaggio dello stampo sono a carico esclusivo del Committente.
La custodia degli stampi oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita è a carico del Fornitore per tutta la durata del rapporto con il Committente e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua cessazione.
Decorso tale periodo, salva a riserva di proprietà in favore del Fornitore e il diritto di ritenzione fino all’integrale pagamento del prezzo degli stampi, il Committente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali stampi dagli stabilimenti del Fornitore che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e potrà, a sua insindacabile scelta, applicare al Committente a titolo di oneri un importo per ogni mese o frazione pari a €. 40,00 (quaranta/00) oltre IVA ove applicabile, con fatturazione trimestrale al Committente o inviare gli stessi allo smaltimento, con oneri a carico del Committente.
5.3) - Stampi forniti dal Committente
Qualora per la realizzazione dei prodotti il Committente abbia fornito e/o scelto e/o imposto stampi impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti, il Committente garantisce che essi sono idonei all’uso al quale sono destinati, esenti da difetti, funzionanti e conformi alla normativa tecnica applicabile nonché alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza per tutta la durata del contratto.
Il Committente rimane in ogni caso responsabile esclusivo della loro inidoneità all’uso, difetti, malfunzionamento, non conformità alle specifiche tecniche applicabili e/o alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza.
Il Committente risponderà inoltre di eventuali danni a terzi, incluso il personale del Fornitore, derivanti da stampi forniti e/o scelti e/o imposti e impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti. Non appena il Fornitore si avveda della inidoneità all’uso e/o di difetti e/o di malfunzionamento e/o di non conformità alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza degli stampi impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti o di altre circostanze rilevanti ne darà comunicazione scritta al Committente e potrà sospendere immediatamente la lavorazione fino all’adozione da parte del Committente delle necessarie misure correttive.
Nel caso di stampi di proprietà del Committente o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Committente, i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Committente, salvo patto scritto contrario.
Il Fornitore potrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari con diritto al rimborso integrale di ogni onere da parte del Committente.
La custodia degli stampi di proprietà del Committente o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Committente, impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti è a carico del Fornitore per tutta la durata del rapporto con il Committente e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua cessazione.
Decorso tale periodo il Committente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali stampi dagli stabilimenti del Fornitore che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e potrà, a sua insindacabile scelta, applicare al Committente a titolo di oneri un importo per ogni mese o frazione pari a €. 40,00 (quaranta/00) oltre IVA ove applicabile, con fatturazione trimestrale al Committente o inviare gli stessi allo smaltimento, con oneri a carico del Committente.
6) Caratteristiche e stato dei prodotti ordinati
6.1) Destinazione dei prodotti
Il Fornitore si impegna a realizzare il prodotto a regola d’arte, nel rispetto e in conformità alle specifiche tecniche concordate con il Committente.
Il Committente sarà unico responsabile della eventuale violazione di normative o divieti di qualsiasi genere che possano impedire la produzione o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è destinato per l’immissione nel mercato o la rivendita.
Il Committente sarà unico responsabile della immissione in mercato e dell’uso del prodotto. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore per un uso del Prodotto fornito non consentito, non corretto o diverso dal pattuito o per il mancato rispetto di specifiche tecniche o normative applicabili al Paese di destinazione del Prodotto non indicate nell’ordine e rese integralmente note per iscritto dal Committente al Fornitore con allegazione in copia integrale. Il Committente per effetto dell’approvazione del campione o della ricezione del prodotto senza riserve o contestazioni, riconosce e garantisce che lo stesso corrisponde alle proprie necessità ed è adatto all’uso e rispetta tutte le specifiche tecniche e normative applicabili nel Paese di destinazione.
Ogni necessità di uso o di destinazione del prodotto dovrà essere notificata per iscritto al Fornitore con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, unitamente a copia delle specifiche tecniche e/o normative applicabili. Il Fornitore potrà rifiutare le successive consegne o indicare la differenza di costo del prodotto in relazione alle attività necessarie per la realizzazione delle eventuali modifiche sul prodotto stesso o sul processo di lavorazione.
6.2) Imballo dei Prodotti
Il Fornitore dovrà fornire il prodotto imballato nel rispetto delle specifiche indicate per iscritto dal Committente e, se previsto, con utilizzo degli imballaggi forniti dallo stesso. In difetto di indicazione scritta da parte del Committente delle specifiche da adottare e/o di fornitura degli imballaggi da utilizzare, il Committente dichiara espressamente di essere edotto delle specifiche e del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato dal Fornitore, di approvarli e di ritenerli adatti alle proprie esigenze ai fini della corretta movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto, esonerando il Fornitore da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Salvo patto scritto contrario, il Committente sarà l’unico responsabile della movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto consegnato, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire la conservazione dell’integrità e delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto fornito.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di utilizzo di imballaggi o contenitori diversi da quelli utilizzati dal Fornitore o per errata movimentazione, deposito o stoccaggio dei prodotti.
La movimentazione e il caricamento dei prodotti sui mezzi del primo vettore, anche qualora eventualmente effettuato in concreto dal Fornitore, avviene a esclusivo rischio e pericolo del Committente.
Tale movimentazione e caricamento avverrà con adozione delle normali modalità solitamente utilizzate nell’effettuazione di tali operazioni di prodotti simili o, se comunicate dal Committente, secondo le specifiche dettagliate da quest’ultimo indicate per iscritto.
Qualora il Committente richieda l’esecuzione di tali operazioni secondo particolari modalità o con adozione di specifiche cautele aggiuntive, dovrà formulare richiesta dettagliata al Fornitore il quale avrà diritto di porre a carico del Committente tutti gli eventuali maggiori oneri e costi conseguenti.
Il Committente sarà, inoltre, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi “a perdere” usati eventualmente dal Fornitore.
Il Fornitore e il Committente potranno concordare per iscritto l’utilizzo di imballi “a recupero” per contenere il prodotto fornito.
Anche in tal caso il Committente sarà unico responsabile del corretto uso e manutenzione degli imballi stessi nonché del rispetto della normativa vigente.
6.3) Trasmissione delle informazioni relative al prodotto
Il Committente è unico responsabile nei confronti dei suoi clienti che si obbliga a rendere edotti delle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto e di ogni altra informazione rilevante o necessaria in forza della normativa vigente.
Il Fornitore, se richiesto per iscritto dal Committente, potrà adottare le misure necessarie ad assicurare la rintracciabilità del lotto di realizzazione del prodotto sino alla data di consegna al Committente.
7) Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza.
7.1) Disegni e prescrizioni
Tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Committente e Fornitore si saranno scambiati prima o
durante l’esecuzione dell’ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso e finalità cui sono destinati nell’ambito dei rapporti tra le parti senza che la trasmissione comporti trasferimento di diritti di proprietà o trasferimento o concessione di licenze o diritti d’uso a qualsiasi titolo. Il ricevente non potrà perciò accampare diritti o utilizzare per fini diversi quanto ricevuto. Committente e Fornitore manterranno la titolarità di tutti i loro diritti di proprietà, anche intellettuale, sulla loro documentazione oggetto di scambio e sule relative informazioni. Committente e Fornitore si intendono vincolati alla più stretta riservatezza e segretezza, così come pattuito al successivo punto 7.3, in relazione alla sussistenza ed al contenuto dei documenti oggetto di scambio.
In ipotesi di uso per finalità difformi da quelle pattuite del materiale o delle informazioni oggetto di scambio, la parte non inadempiente avrà diritto di chiedere il risarcimento dei danni e, se la violazione è di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto o da pregiudicare il raggiungimento dell’interesse legittimamente atteso dalla parte non inadempiente, la immediata sospensione dell’adempimento e la risoluzione del contratto salvi e impregiudicati e in aggiunta ad ogni altro rimedio previsto dal contratto, dall’equità o per legge, compresa la tutela cautelare.
7.2) Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche.
Lo scambio delle suddette informazioni e/o l’esecuzione del contratto di subfornitura o di vendita non comporta, in nessun caso, cessione al Committente di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al prodotto stesso e/o delle informazioni comunicate.
Il Fornitore, quale titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso i risultati di verifiche, sperimentazioni o prove comunque effettuate sul prodotto, anche dopo la consegna.
7.3) Riservatezza
Fornitore e Committente, nel corso del rapporto di subfornitura e per anni 5 (cinque) dopo la sua conclusione, sono tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, informazioni, ecc), avranno reciprocamente appreso l’una dall’altra in occasione delle trattative contrattuali o nell’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto concluso.
Nel corso dell’esecuzione del contratto Fornitore e Committente si impegnano a custodire tutte le informazioni, i documenti e il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con la massima diligenza al fine di garantirne la riservatezza e segretezza e, alla cessazione a qualsiasi titolo del contratto, su richiesta scritta dell’altra Parte, a eliminare immediatamente, tramite cancellazione o distruzione ogni materiale e documento, anche informatico o su supporto non cartaceo, contenente tali informazioni.
Fornitore e Committente potranno consentire l’accesso ai dati, ai documenti ed al materiale ricevuto solo ai soggetti coinvolti nell’esecuzione della subfornitura, al solo scopo dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla stessa e, nel caso di consenso a terzi, previa assunzione da parte del terzo di obbligazioni idonee a garantire la riservatezza e la segretezza in misura almeno pari a quella disposta dalle clausole delle presenti condizioni.
L’obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di:
- informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note al pubblico al momento in la parte ricevente ne è venuta a conoscenza;
- informazioni di cui la parte ricevente dimostri di essere già in possesso prima della loro comunicazione;
- adempimento di obbligo di comunicazione delle informazioni imposto da una Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere.
In tale ultimo caso, il soggetto chiamato dall’Autorità a comunicare tali informazioni dovrà darne immediata notizia scritta all’altra parte adottando comunque ogni misura e cautela utile al fine di limitare la comunicazione al minimo necessario all’adempimento dell’obbligo.
La violazione degli obblighi di riservatezza o segretezza dà diritto alla parte non inadempiente di chiedere il risarcimento dei danni e, se la violazione è di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto o da pregiudicare il raggiungimento dell’interesse legittimamente atteso dalla parte non inadempiente, la immediata sospensione dell’adempimento e la risoluzione del contratto, salvi e impregiudicati e in aggiunta a ogni altro rimedio previsto dal contratto dall’equità o per legge, compresa la tutela cautelare.
7.4) Proprietà intellettuale, marchi e brevetti
Qualora il prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni rilasciate dal Fornitore, il Fornitore dichiara di essere titolare del diritto di proprietà o licenziatario del diritto d’uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la subfornitura del prodotto.
Il Fornitore dichiara altresì la non sussistenza di brevetti o vincoli di terzi o normative che possano impedire la produzione e/o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è realizzato.
Qualora il prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni fornite dal Committente, il Fornitore dichiara di essere titolare del diritto di proprietà o licenziatario del diritto d’uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la subfornitura del prodotto e sarà unico responsabile di ogni violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e di qualsivoglia altra natura, di terzi, e si obbliga a tener manlevato il Fornitore da ogni conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l’impiego, a qualunque titolo, di dette informazioni, o che la produzione, la messa in commercio o la vendita dei prodotti possa provocare, direttamente o indirettamente, al Fornitore.
In tal caso il Committente sarà inoltre unico responsabile della eventuale violazione di diritti di terzi o sussistenza di brevetti o vincoli di terzi o normative che possano impedire la produzione e/o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è realizzato o destinato per l’immissione nel mercato o la rivendita.
Qualora il prodotto venga realizzato con utilizzo di marchi, loghi, vesti grafiche o altro segno rilasciato dal Committente, quest’ultimo dichiara e garantisce di esserne titolare esclusivo del diritto di proprietà, e che tale rimarrà per tutta la durata del contratto, avendone ottenuto registrazione nel paese di produzione, nel paese di messa in commercio e nel paese di destinazione del prodotto per la rivendita o di essere comunque titolare della licenza d’uso concessa da terzi sugli stessi, e che, pertanto, l’utilizzo di tali beni da parte del Fornitore non viola diritti di esclusiva concessi a terzi o titolarità di tali diritti in capo ad altri e, con la conclusione del contratto, in ogni caso, concede al Fornitore licenza d’uso di tali marchi, loghi, vesti grafiche non esclusiva, gratuita, per tutta la durata del contratto e al fine della realizzazione del Prodotto e della sua rivendita.
Il Committente, in tal caso, sarà unico responsabile di ogni eventuale violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà intellettuale e non di terzi, e si impegna a tener manlevato il Fornitore da ogni conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l’impiego, a qualunque titolo, di detti marchi, loghi, vesti grafiche o altro segno nella produzione o nella messa in commercio o nella vendita dei prodotti possa provocare, direttamente o indirettamente, al Fornitore. Il Committente assumerà direttamente la difesa in accordo con il Fornitore nei confronti dei terzi e si farà, comunque, esclusivo carico tenendo indenne, o comunque manlevando il Fornitore, di tutti i danni diretti ed indiretti e di tutti i costi, anche di difesa o giudiziari - compresi gli onorari dei professionisti incaricati dal Fornitore stesso -, che il Fornitore dovrà affrontare in caso di azione legale.
8) Consegna, trasporto, verifica e accettazione del Prodotto
8.1) Tempi di consegna
Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna concordati per iscritto con il Committente. In nessun caso, comunque, la data della consegna sarà ritenuta essenziale o vincolante per l’esatta esecuzione dell’ordine.
L’eventuale fissazione di un termine a giorni per la consegna decorrerà dalla data più remota tra le seguenti:
- data della conferma dell’ordine;
- data dell’accettazione da parte del Committente, se richiesta, di tutti i materiali, apparecchiature e particolari esecutivi;
- data di espletamento da parte del Committente di tutti gli obblighi contrattuali o legali preliminari (ad es. licenze di esportazione o importazione, autorizzazioni, ecc.).
Il Fornitore avrà cura di notificare eventuali modifiche dei tempi di consegna al Committente, che non potrà, in nessun caso, rifiutarsi di ricevere il prodotto.
Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare ulteriori ordini, di sospendere la produzione e/o la consegna del prodotto in caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture da parte del Committente.
8.2) Termini e condizioni di consegna
Salvo patto scritto contrario, fermo in ogni caso quanto indicato al punto 11.6 per gli stampi e le atre attrezzature strumentali, la consegna del prodotto sarà effettuata EXW Incoterms ® 2010 ICC presso i magazzini del Fornitore in Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx (00000 - XX) XXXXXX.
In caso di consegna EXW Incoterms ® 2010 ICC, il Fornitore avrà cura di inviare al Committente l’avviso di “merce pronta per la consegna”. Il Committente dovrà ritirare il prodotto nella data e nell’ora indicata nell’avviso di “merce pronta per la consegna” così come ricevuto dal Fornitore. Ove il ritiro della merce non avvenga secondo quanto indicato nell’avviso di “merce pronta della consegna”, il Committente dovrà farsi carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque ragione (deposito, assicurazioni, movimentazione, stoccaggio, uso dello spazio ecc) sopportata dal Fornitore. Il Fornitore per detto titolo emetterà dunque regolare fattura contente gli importi vantati a credito. Il pagamento della fattura per detti titoli dovrà essere effettuato in conformità al punto 11.1.
8.3) Trasporto, trasferimento della proprietà, diritti doganali, assicurazione
Salvo patto contrario scritto, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e spese del Committente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto durante il trasporto.
Qualsiasi condizione commerciale dovrà adeguarsi alle previsioni del termine di consegna di cui al precedente punto 8.2, o a quello diverso eventualmente pattuito espressamente per iscritto dalle parti al momento della conclusione del contratto di subfornitura.
Anche nella ipotesi in cui il Fornitore si faccia carico di concludere il contratto di trasporto per la spedizione del prodotto a destino, il passaggio del rischio avrà luogo nel momento in cui il prodotto viene consegnato al primo spedizioniere o al primo trasportatore presso i magazzini del Fornitore in Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx (00000 - XX) XXXXXX.
La proprietà dei beni da produrre, salvo quanto previsto al punto 11.6 per gli stampi, le attrezzature e ogni altro strumento realizzato per essere impiegato dal Fornitore nella produzione, passa al Committente al momento di realizzazione del prodotto finito.
Il Fornitore si riserva il diritto di accettare richieste di spedizione parziale del quantitativo di prodotto ordinato, fermo l’obbligo del Committente di farsi carico di ogni costo, esborso o spesa conseguente. Il Committente dovrà sempre farsi carico, salvo patto contrario, dei diritti doganali provvedendo, se dovuto, anche all’espletamento delle relative procedure.
8.4) Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato - Accettazione
Il Committente dovrà verificare la conformità del prodotto alle condizioni dell’ordine attraverso proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna. Ogni contestazione o riserva relativa a vizi palesi dei colli o del prodotto, difformità di pesi o quantità rispetto alla bolla di consegna che accompagna il prodotto dovrà essere annotata immediatamente sulla CMR.
Una copia della CMR con le relative riserve o contestazioni dovrà essere inviata per conoscenza al Fornitore il quale, comunque, così come previsto al punto 8.2, non sarà mai responsabile degli ammanchi o danni derivati dal trasporto e non risponderà delle riserve in merito avanzate dal Committente.
In assenza di riserve riportate sulla CMR il prodotto sotto il profilo della tipologia e dei quantitativi si intenderà accettato.
In nessun caso dopo la intervenuta accettazione, il Fornitore sarà tenuto ad accogliere contestazioni in ordine a quantità o tipologia dei prodotti né ad alcuna garanzia per vizi palesi già all’ispezione dell’imballo anche qualora sia inviata denuncia di tali vizi nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo seguente.
8.5) Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi o difetti
Il Fornitore è tenuto a consegnare il prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell’ordine. Il Committente, in ipotesi di sussistenza di vizi o difetti nel prodotto, dovrà, a pena di decadenza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro 60 giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, promuovendo comunque l’azione entro e non oltre due anni dalla consegna a pena di decadenza, contestare il prodotto fornito inviando al Fornitore idonea denuncia scritta contenente l’elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l’esatta identificazione del prodotto oggetto di contestazione.
Il Committente, se richiesto dal Fornitore, dovrà restituire, a propria cura e spese, il prodotto oggetto di contestazione. Il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca
riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Committente. In tal caso il Fornitore sopporterà i costi di trasporto. Ove il Fornitore non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, il Fornitore inviterà il Committente presso il proprio stabilimento per valutare congiuntamente le risultanze delle proprie indagini, dopodiché il prodotto sarà nuovamente inviato al Committente a sue spese.
Il Fornitore, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del prodotto, integralmente o della sua parte contestata, inviandone di nuovo al Committente.
Il Committente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il prodotto non sarà più garantito ne’ al Fornitore potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna.
Qualora il Committente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa al Fornitore ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia.
Su richiesta scritta del Fornitore al Committente il prodotto oggetto di contestazione potrà essere destinato allo smaltimento che, sarà a carico esclusivo del Committente, se ancora presso il medesimo.
Il Fornitore, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere, concordandola con il Committente, alla riduzione del prezzo del prodotto difettoso o viziato.
In nessun caso, salvo che il Fornitore opti per la sostituzione integrale del prodotto, il Committente potrà sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione.
In ogni caso, eventuali reclami o contestazioni riguardanti una parte di consegna di prodotto non esonerano il Committente dall’obbligo di ritirare e di effettuare il pagamento della restante quantità di prodotti, entro i limiti dell’ordine.
8.6) Garanzia - durata
Il Fornitore, salvo patto scritto contrario, e in ogni caso a condizione del rispetto dei termini di denuncia e azione previsti a pena di decadenza di cui all’art. 8.5, garantisce il prodotto fornito esente da vizi e difetti per un periodo non superiore a 2 anni dalla consegna.
La garanzia sarà operante solo in caso di corretto utilizzo del prodotto e quando i vizi o i difetti o il cattivo funzionamento del prodotto non sia anche in via indiretta imputabile al Committente o al cliente a qualsiasi titolo.
9) Condizioni per la modifica dei prezzi e cause di forza maggiore
9.1) Condizioni per la modifica dei prezzi
Salvo l’aggiornamento ordinario annuale dei listini, il Fornitore potrà modificare in aumento prezzi del prodotto anche una volta che il contratto è concluso in caso di aggiornamento dei listini per modifica delle condizioni di mercato, anche dei trasporti, o di aumento dei prezzi delle materie prime o della manodopera o degli inserti o degli accessori impiegati nella realizzazione del prodotto che determinino un aumento dei costi di produzione superiori al 5%.
Il Fornitore dovrà notificare per iscritto al Committente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni per le quali si è resa necessaria tale modifica.
In difetto di diniego espresso dal Committente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore i nuovi prezzi si riterranno accettati dal Committente e il nuovo prezzo sarà vincolante per il Committente a partire dalla prima consegna successiva alla intervenuta comunicazione.
In caso di diniego espresso dal Committente entro il suddetto termine alla revisione del prezzo del Prodotto i nuovi prezzi si riterranno rifiutati dal Committente e, in difetto di offerta di equa modifica del contratto da parte del Committente e raggiungimento di diverso accordo scritto tra le parti in merito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della comunicazione del Fornitore, il contratto si intenderà risolto.
9.2) Cause di forza maggiore
Il Fornitore non potrà essere ritenuto inadempiente e potrà sospendere le prestazioni di subfornitura e comunque gli impegni contrattuali assunti con il Committente in ogni caso di forza maggiore.
Il Fornitore dovrà tempestivamente informare per iscritto il Committente indicando il fatto integrante causa di forza maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti.
Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, il Committente e il Fornitore, di comune accordo, porranno in essere le misure correttive urgenti al fine di evitare o diminuire gli effetti della causa di forza maggiore impeditivi dell’adempimento.
Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Committente la intervenuta cessazione della causa di forza maggiore, indicando anche la data delle prime consegne del prodotto. Il Committente è tenuto ad accettare tali consegne.
Se la causa di forza maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Committente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di subfornitura stipulato. In ogni caso il Committente dovrà ritirare e pagare tutto il prodotto a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali, degli stampi e delle attrezzature non diversamente utilizzabili.
Il Fornitore potrà invocare la forza maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile.
Si intendono fatti integranti forza maggiore, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti cause:
- calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste, ecc.).
- conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo.
- conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento.
- conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori del Fornitore, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione.
- ordinanze dell’autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale.
- divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall’autorità sanitaria o pubblica in generale.
- incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell’energia elettrica e ogni e qualunque fatto che possa limitare o escludere la possibilità di produzione.
Il Committente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato forza maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del prodotto. In tal caso il Committente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità e tempi il prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore.
In nessun caso il Committente potrà invocare la forza maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.
10) Definizione dei prezzi
Il Fornitore indicherà i prezzi del prodotto nell’ordine pattuito con il Committente.
In difetto di indicazione del prezzo si intendono applicati i prezzi di listino in vigore alla data di conferma d’ordine.
Salvo diverso accordo scritto i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, determinati in base al termine di consegna indicato al punto 8.2 o a quello eventualmente concordato per iscritto tra le parti. Il fornitore fatturerà i prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Committente.
Salvo diverso patto scritto, i prezzi saranno sempre espressi e da pagare in Euro.
Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del Committente, significative modifiche e varianti dei prodotti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
11) Pagamenti
11.1) Condizioni di pagamento
Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, nei termini e modalità concordate con il Committente, nel rispetto del termine massimo di cui X.Xxx. 9.10.2002 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, decorrenti dal momento della consegna del bene, con contestuale emissione della fattura, o dal momento della comunicazione dell’avviso di “merce pronta per la consegna” all'avvenuta esecuzione della prestazione.
Il Fornitore non sarà tenuto ad accordare alcuno sconto in ipotesi di pagamento anticipato del prodotto.
11.2) Xxxxxxx nei pagamenti - Tutela cautelare
Fermo quanto indicato al punto 11.1, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il Committente è tenuto al pagamento al Fornitore, senza bisogno di costituzione in mora, di interessi determinati in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il Committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. Il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura per interessi secondo le modalità di cui al presente punto, ed inviarla al Committente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che il Fornitore avrà sostenuto per detta attività. Il Committente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nell’ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal Committente dapprima a saldo della fattura per interessi e spese e poi al pagamento del prezzo dovuto per il prodotto fornito. Il Fornitore potrà anche, a sua scelta, sospendere l’invio del prodotto, rifiutare ulteriori consegne o, qualora l’inadempimento del Committente sia ripetuto o grave, ritenere risolto il contratto.
In ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento da parte del Fornitore di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile nonché per l’ottenimento da parte del Fornitore di un provvedimento cautelare idoneo ad assicurare i beni del Committente a garanzia patrimoniale del pagamento dovuto.
11.3) Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale del Committente
Ogni evento o comportamento che possa oggettivamente far dubitare della solvibilità del Committente o della sua volontà o capacità di pagare il prodotto fornito, potrà essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del prodotto da parte del Fornitore.
Il Fornitore, in tale ipotesi, dovrà inviare al Committente una specifica comunicazione.
Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, tutti i debiti del Committente nei confronti del Fornitore si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e ciò in deroga a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Committente.
Il Fornitore avrà anche diritto di ritenzione o esercizio delle facoltà prevista dal patto di riservato dominio con recupero, anche dai magazzini o stabilimenti del Committente, degli stampi o delle attrezzature o di ogni altro strumento realizzato per essere impiegato dal Fornitore nella produzione del prodotto, venduti e non pagati dal Committente.
In ipotesi in cui il Committente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) il Fornitore potrà sospendere le ulteriori forniture o dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c.
Il Committente è tenuto a comunicare al Fornitore entro quindici giorni dal suo verificarsi, ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale- amministrativa o la intervenuta cessione di azienda o ramo della stessa riguardante le forniture del prodotto.
Il Fornitore, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà comunicare al Committente la propria volontà di non proseguire il rapporto, dichiarandolo risolto ex art. 1456 c.c.
In tal caso, tutti i crediti del Fornitore si intenderanno immediatamente esigibili.
Il Fornitore potrà comunque trattenere, in conto sul maggior dovuto, gli anticipi o quanto sino a tal momento incassato.
11.4) Crediti del Committente
Il Committente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso del Fornitore, note di addebito o fatture per eventuale crediti di sua competenza o comunque addebitare al Fornitore importi dei quali quest’ultimo non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuto debitore. Il Committente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute al Fornitore; in tal caso il Fornitore potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento così come previsto al punto 11.2.
In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Committente, il Fornitore potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.
11.5) Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto
Il Fornitore ed il Committente si impegnano, in ipotesi di esistenza di una specifica legislazione, ad accordarsi in ordine alla ipotesi di pagamento diretto e responsabilità con i subfornitori. Il Committente comunque non potrà mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori del Fornitore, derogando alle presenti condizioni generali di subfornitura.
11.6) Riserva della proprietà e diritto di ritenzione
Nel caso di subfornitura con cessione al Committente degli stampi o delle attrezzature o di ogni altro strumento realizzato per essere impiegato dal Fornitore nella realizzazione del prodotto, tali cessioni vengono effettuate con patto di “Riserva della proprietà” e diritto di ritenzione a favore del Fornitore, cosicché lo stampo le attrezzature e ogni altro strumento oggetto di cessione rimarranno di proprietà del Fornitore sino all’avvenuto integrale pagamento del prezzo da parte del Committente e il Fornitore ha diritto di trattenere e non consegnare tali beni fino ad avvenuto integrale pagamento degli stessi.
Il pagamento si intende avvenuto nel giorno in cui la somma pattuita a titolo di prezzo diviene definitivamente disponibile nel conto del Fornitore.
In caso di consegna effettuata, il Committente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del suddetto diritto e sarà responsabile di ogni conseguenza che potesse derivare agli stampi, alle attrezzature o a ogni altro strumento realizzato. La riserva della proprietà non implica deroga a quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3 in tema di passaggio di rischio e responsabilità per trasporto e custodia del prodotto stesso. Il Committente è tenuto a porre in essere ogni misura utile per non confondere gli stampi, le attrezzature o a ogni altro strumento del Fornitore con altro eventualmente simile di altri fornitori e dovrà dunque conservare gli stampi, le attrezzature o a ogni altro strumento in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili.
12) Responsabilità
12.1) Definizione della responsabilità del Fornitore
Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile delle attività di propria competenza e della produzione a regola d’arte del prodotto in conformità alle caratteristiche previste nell’ordine. Nessuna altra responsabilità si intende assunta dal Fornitore.
Il Fornitore non potrà essere responsabile per i difetti del prodotto quando questi siano imputabili a:
- materiali forniti dal Committente o da terzi indicati dal Committente;
- errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Committente o da terzi indicati dal Committente:
- utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Committente o da terzi indicati dal Committente;
- trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso del Fornitore;
- errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal Committente;
- uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare;
- difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del prodotto;
- normale usura del prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Committente o a terzi;
- non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti del Fornitore in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del prodotto stesso.
12.2) Limiti di responsabilità
La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Committente o dallo stesso impiegato a causa di vizi o difetti del prodotto riconosciuti dal Fornitore come a sé imputabili.
E’ espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del prodotto
Il Fornitore non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Committente per l’utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali ecc., quando tale uso non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso il Fornitore risponderà per mancanza di performance del prodotto realizzato.
13) Giurisdizione e legge applicabile
Il Fornitore ed il Committente faranno i migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione.
Qualsivoglia controversia che non sia stato possibile definire attraverso un accordo bonario e che riguardi la validità, l’interpretazione o l’efficacia di questo accordo, l’esecuzione delle relative obbligazioni, l’inadempimento, la risoluzione o l’applicazione di questo accordo o qualsiasi controversia che in qualsiasi modo sorga o sia connessa o collegata o derivi a qualsiasi titolo da questo accordo sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposta alla Giurisdizione italiana ed alle leggi vigenti in Italia, rimossa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere e con espressa esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 11.04.1980 (CISG) sulla “vendita internazionale di merci”.
14) Foro esclusivo competente per le controversie
In caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole della controversia, si intenderà sempre e comunque esclusiva ed inderogabile la competenza del Tribunale di Belluno.
Letto, approvato e sottoscritto a San Xxxxxxxx nelle Alpi (BL) - il ……………..
Il Fornitore Il Committente
Stamplast S.r.l. ……………….
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c., dopo apposita rilettura, le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:
6.2 esonero di responsabilità del Fornitore per imballi
7.3 responsabilità esclusiva del Committente per violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi
8.1 diritto del Fornitore di non accettare ulteriori ordini, di sospendere la produzione e/o la consegna del prodotto in caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture da parte del Committente
8.4 verifica della conformità del prodotto - accettazione e decadenza dalla garanzia per vizi palesi
8.5 termini di denuncia dei vizi palesi e occulti e di introduzione dell’azione
8.6 garanzia
9.1 risoluzione in caso di mancato accordo su aumento prezzi
11.2 ritardo nei pagamenti - Tutela cautelare
11.3 cambiamenti della condizione patrimoniale o societaria del Committente
11.4 divieto di compensazione sui crediti
11.6 riserva della proprietà e diritto di ritenzione a favore del Fornitore
12.1 definizione delle responsabilità del Fornitore
12.2 limitazioni di responsabilità del Fornitore per danni 13 giurisdizione e legge applicabile
00 xxxx xxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx (XX) - il……………
Il Fornitore Il Committente
Stamplast S.r.l. ……………….