FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO - ONLUS
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO - ONLUS
CONTRATTO INDIVIDUALE DI INGRESSO NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI ONLUS”
Premesso che la Regione Lombardia:
- con L.R. 12.03.2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, ha stabilito la propria competenza ad emanare linee guida in materia di accesso alle unità d’offerta residenziali e semiresidenziali;
- con D.G.R. 26.11.2008 n. VIII/8496 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie”, ha rilevato l’importanza che assume il contratto di ingresso al fine di dare certezza ai rapporti che intercorrono tra le parti ed ha stabilito i principali contenuti di detto contratto;
Il giorno --------- del mese di -------------------- dell'anno ------------ presso la sede della Fondazione Casa di Riposo ospedale dei Poveri di Pandino Onlus
TRA
La Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino Onlus (di seguito denominata Ente) con sede in Pandino (Cr) Via della Vignola, 3, C.F. 82002330197, - P.I. 00871270195, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, che a tale scopo delega ai fini della sottoscrizione del presente contratto la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale del sopracitato Ente
E
Il Sig./Sig.ra Nato/a il Residente a Via n. C.F. Ospite della R.S.A. dal (nell’ipotesi in cui l’ospite sia ancora in grado di firmare)
Il Sig./Sig.ra grado parentela
Nato/a il
C.F. che sottoscrive il presente contratto in favore del/la Sig./Sig.ra nato/a
Il C.F.
Residente a Via n.
Ospite della R.S.A. dal .
( Nell’ipotesi in cui l’ospite non sia in grado di firmare e non esista una forma di tutela giuridica ).
Il Sig./Sig.ra Nato/a il Residente a Via n.
C.F. nella sua qualità di Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura (di seguito indicato con Obbligato) ai sensi degli artt. 1936 e ss. cc.
Il Sig./Sig.ra Nato/a il Residente a Via n:
C.F. nella sua qualità di Amministratore di Sostegno
dell’Ospite Sig./Sig.ra Nato/a il Residente a Via n: C.F. (come da provvedimento in data del Giudice Tutelare che si allega in copia) Ospite della R.S.A. dal
Il Sig./Sig.ra Nato/a il Residente a Via n.
C.F. nella sua qualità di Tutore/Curatore dell’Ospite
Sig./Sig.ra Nato/a il Residente a Via n. (Come da sentenza in data che si allega in copia) Ospite della R.S.A. Dal
Il Comune di (Comune di provenienza dell’ospite)
nella persona del (Sindaco - Dirigente - Assessore) che sottoscrive il presente contratto in favore del Sig./Sig.ra Nato/a il
C.F. ospite della R.S.A. dal A seguito di provvedimento emesso da (Giunta – Dirigente) in data Che si allega alla presente scrittura privata e che ne costituisce a pieno titolo parte integrante.
PREMESSO
- Che la Residenza Sanitaria Assistenziale (di seguito indicata come R.S.A.) della Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino, costituisce un’unità d’offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani, autorizzata al funzionamento per n. 104 posti letto, con deliberazione del Direttore Generale dell’Asl della Provincia di Cremona n. 474 del 08.10.2007, ed accreditata dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 11261 del 10.02.2010 per n. 101 posti letto;
- Che la Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti in condizioni di disabilità, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate;
- Che per tutti i cittadini residenti nella Provincia di Cremona, l’accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria mensile regolante gli ingressi in R.S.A., tenuta dagli Uffici di Piano Distrettuali, generata seguendo i criteri individuati nell’Accordo operativo interistituzionale dell’agosto 2006 e s.m.i. nonché in ordine ai successivi accordi con gli Uffici di Piano Distrettuali;
- Che per i cittadini residenti fuori dalla Provincia di Cremona si procede alla chiamata di coloro che hanno fatto richiesta direttamente alla R.S.A., presentando la documentazione sanitaria ed assistenziale utile ai fini dell’ingresso;
- Che con la pratica di ingresso le parti beneficiarie delle prestazioni erogate, acconsentono al trattamento dei dati ivi raccolti, nonché di tutti quelli futuri scaturenti dall’accesso alle prestazioni erogate dalla R.S.A., secondo quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.;
- Che le parti hanno ricevuto copia della Carta dei Servizi e del Regolamento Interno dell’Ente, quali parti integranti a tutti gli effetti per l’efficacia del presente contratto, prendendone visione ed accettandone in toto le condizioni ed il tipo di prestazioni descritte, nonché avendo assunto cognizione di tutto ciò che non risulta compreso nella retta;
- Che le parti beneficiarie delle prestazioni erogate sono consapevoli della possibilità spettante all’Ente di aggiornare periodicamente la Carta dei Servizi, le rette di degenza giornaliere, nonché le quote di retta in caso di assenza od i servizi inclusi ed esclusi dalla retta previa comunicazione scritta agli interessati;
- Che le parti beneficiarie sono consapevoli che il presente contratto è funzionale all’assegnazione di un posto letto accreditato avente carattere:
- PERMANENTE (su posto letto accreditato) dal
- TEMPORANEO DI XXXXXXXX (su posto letto accreditato) dal
- Ed accettano altresì che per motivi di ordine sanitario-organizzativo, valutati esclusivamente dalla Direzione Sanitaria dell’Ente, il posto letto attribuito al momento dell’accesso in struttura, potrà essere sostituito da altro, per trasferimento di nucleo o di stanza dell’Ospite.
- In tale ipotesi le parti beneficiarie delle prestazioni non potranno opporsi alle decisioni assunte, ma sarà onere della Direzione dell’Ente darne comunicazione all’Ospite ed ai famigliari di riferimento, fatta salva la facoltà di recesso dal presente contratto.
- Che le parti beneficiarie hanno facoltà di avanzare richieste scritte di trasferimento su altro posto letto, presentandole alla Direzione dell’Ente, ma dette richieste verranno prese in considerazione se:
A) si creino le condizioni per l’eventuale trasferimento su altro posto letto
B) non esistano impedimenti di ordine sanitario-organizzativo valutati dalla Direzione Generale e dalla Direzione Sanitaria.
C) nel caso in cui ciò risulti essere compatibile con l’offerta residenziale complessiva.
- Che l’ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto e senza che le parti abbiano preso cognizione e sottoscritto esplicitamente le cosiddette clausole vessatorie, riproposte nella parte terminale al presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si stipula quanto segue:
ART. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – Obblighi dell’Ente
L’Ente si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente e futura di Regione Lombardia per le Residenze Sanitarie Assistenziali e dalla Carta dei Servizi, dai Regolamenti, dal Codice Etico dell’Ente in vigore, o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, nonché delle successive variazioni ed integrazioni e di tutta la documentazione qui richiamata a titolo esemplificativo, o che risulti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, anche successivamente alla stipula del presente contratto.
Accanto alla preminente attività di natura socio-sanitaria si elencano le prestazioni che l’Ente si impegna a garantire:
- Rispetto dei protocolli assistenziali e delle procedure interne legate alla somministrazione dei servizi;
- Copertura assicurativa derivante dalla responsabilità civile verso terzi;
- Rispetto della privacy;
- Diffusione della Carta dei Servizi;
- Raccolta della Customer Satisfaction almeno una volta l’anno e diffusione dei risultati ottenuti;
- Specificazione attraverso la Carta dei Servizi, e/o attraverso altri mezzi ritenuti idonei, del tipo di prestazioni che sono incluse e di quelle che non sono incluse nelle rette di degenza in vigore, secondo le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- Rilascio di certificazioni ai fini fiscali riguardo i servizi che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell’utente, entro i tempi annuali utili ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Rispetto delle norme previste dal codice civile in materia contrattualistica relative in particolare alla buona fede ed alla correttezza nell’applicazione del presente contratto;
- Rispetto delle norme in materia di contenzioso riguardo ad eventuali motivi che possano scaturire dall’applicazione del presente contratto.
ART. 3 – Retta e relative variazioni
A fronte delle prestazioni erogate, il/i sottoscrittore/i si impegna/no alla corresponsione mensile della retta, come fissata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di garanti per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. del codice civile.
In caso di variazione dell’importo della retta, l’Ente provvederà ad informare il sottoscrittore ed il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.
ART. 4 – Recesso
E’ consentito il recesso unilaterale dal presente contratto, da parte del/dei sottoscrittori.
In tal caso la volontà dovrà manifestarsi per iscritto con un preavviso di gg. 15, ed in caso di non rispetto dei termini l’Ente procederà all’addebito della retta per i giorni mancanti, salvo tempestiva occupazione del posto letto. Il recesso si perfezionerà solo con l’effettiva uscita dell’ospite dalla struttura. Fino a quella data gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette deliberate dall’Ente.
ART. 5 – Aggiornamento dati
Sarà cura del/dei sottoscrittore/i provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l’anagrafica dell’Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell’invalidità civile …). In caso di ritardi od omissioni, graveranno sul/sui sottoscrittore/i le spese e gli eventuali danni.
In caso di decesso del/dei sottoscrittore/i ed in mancanza di altre persone di riferimento note, l’Ente farà riferimento al Comune di provenienza.
ART. 6 – Decorrenza / Cessazione
Il contratto decorre dal giorno (data di decorrenza o di ingresso) nella R.S.A. Potrà comunque essere risolto anticipatamente nei seguenti casi:
a) volontà delle parti beneficiarie di recedere dal presente atto, per cui necessita un preavviso scritto di almeno gg. 15, secondo quanto stabilito al precedente art. 4;
b) impossibilità da parte dell’Ente di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
c) sopraggiunte condizioni psico-fisiche dell’ospite che non risultino più compatibili con la permanenza in comunità o siano tali da rendere la prosecuzione delle cure incompatibile con i requisiti di appropriatezza del ricovero rispetto a posti letto accreditati.
d) Inadempimento all’obbligo di pagamento di due mensilità di retta (o della quota di retta a carico dell’utenza), secondo quanto disposto dal successivo art. 9
ART. 7 – Deposito cauzionale
Previamente all’ingresso in struttura è richiesto il pagamento di un deposito cauzionale fruttifero, pari ad una mensilità della retta in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.
Gli interessi saranno calcolati al tasso riconosciuto all’Ente per i depositi liberi sul proprio conto corrente bancario, anno per anno, al netto delle ritenute fiscali, con capitalizzazione semplice.
In caso di inadempimento nel pagamento delle rette di degenza è consentito all’Ente di trattenere, a scopo di garanzia, l’intero importo della cauzione versata, salvo il recupero delle maggiori somme a debito.
Con l’addebito dell’ultima retta di degenza, si procederà a compensazione della stessa sul deposito cauzionale fruttifero per il calcolo delle eventuali somme a debito o credito ed alla liquidazione degli interessi maturati.
ART. 8 – Modalità di pagamento della retta
Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata tramite bonifico bancario, o presso la nostra tesoreria Banca di Credito Cooperativo di Dovera e Postino – Ag. Xxxxxxx , entro il giorno 15 di ogni mese; in caso di insoluto gli obbligati saranno soggetti al pagamento degli interessi moratori, pari agli interessi legali tempo per tempo vigenti, oltre le maggiori spese per il recupero dei crediti e fino all’estrema conseguenza delle dimissioni dell’ospite.
ART. 9 – Ammontare della retta
Per l’anno la retta giornaliera riferita all’Ospite Sig/Sig.ra è pari ad €. . Nel computo delle giornate di presenza viene sempre addebitata per intero la retta riferita al giorno di ingresso, mentre per quello in uscita, se avverrà entro le ore 12,00 a.m., non sarà fatta oggetto di calcolo, viceversa dopo tale orario sarà addebitata per intero.
In caso di assenza temporanea dalla struttura, l’ospite mantiene il diritto alla conservazione del posto, sia per ricoveri ospedalieri esterni, sia per visite di carattere famigliare che per periodi di soggiorno.
In caso di ricovero ospedaliero la retta sarà addebitata per intero sin dal primo giorno del ricovero. In caso di assenza diversa (rientro temporaneo in famiglia, vacanze etc…), la quota di retta da corrispondere sarà così calcolata:
- 100% della retta per i primi 15 giorni
- 100% della retta (più la quota sanitaria corrispondente alla Classe S.OS.I.A. attribuita all’ospite) per assenze superiori ai 15 giorni.
ART. 10 - Qualità del servizio e pagamento della retta
Nel caso in cui la qualità del servizio erogato non dovesse essere ritenuta congrua secondo la valutazione soggettiva espressa dall’ospite e/o dagli obbligati in solido, tale condizione anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.
ART. 11 – Mancato pagamento della retta
In caso di mancato tempestivo pagamento della retta (o della quota di essa a carico dell’ospite) entro il termine previsto dall’art. 8, l’Ente provvederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all’art. 7 e, nel contempo, formalizzerà diffida nei confronti dell’ospite e/o del/i soggetto/i obbligato/i, a mezzo raccomandata A.R., per la ricostituzione del medesimo deposito entro 15 giorni. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile.
L’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti legali, anche nei confronti dei soggetti obbligati, al fine del recupero totale delle somme non percepite.
ART. 12 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato ed integrato, senza che il recepimento delle modifiche e delle integrazioni debba necessitare di ulteriore sottoscrizione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste, ed al fine di tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti e regolamenti, condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.
Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 6.
ART. 13 – Foro competente
La presente scrittura privata è valida a tutti gli effetti civili e di legge. Le parti dichiarano fin da ora che per eventuali controversie, la competenza territoriale è del Tribunale di Crema.
ART. 14 – Registrazione
Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie etc…).
Letto, confermato e sottoscritto Pandino lì,
L’Ospite L’Obbligato/gli Obbligati in solido
Il Tutore / Il Curatore / l’Xxx.xx di Sostegno Il Direttore Generale
Le parti prendono atto che le disposizioni di cui agli artt. 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 hanno carattere vessatorio, sono state valutate dai sottoscrittori che le controfirmano per accettazione.
L’Ospite L’Obbligato/ gli Obbligati in solido
Il Tutore / Il curatore / l’Xxx.xx di Sostegno Il Direttore Generale