ACCORDO DI PARTENARIATO
ACCORDO DI PARTENARIATO
PROGETTO LIFE EREMITA - LIFE14 NAT/IT/000209 TRA
IL BENEFICIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA, Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Xxxxx xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 80062590379, in seguito denominata “beneficiario incaricato del coordinamento”, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore Generale pro-tempore all’Ambiente e alla Difesa del Suolo e della Costa
E
IL BENEFICIARIO ASSOCIATO
Ente per la Gestione dei parchi e della biodiversità Emilia Occidentale con sede a Langhirano (PR), Piazza X. Xxxxxxx 1, Codice Fiscale e Partita IVA 02635070341, in seguito denominato “beneficiario associato”, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Presidente
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 _ Oggetto
L’Accordo di Partenariato (in seguito “Accordo”) si sottoscrive in funzione al progetto “Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Xxxxxx-Romagna” (in seguito “EREMITA”), come descritto nel Grant Agreement (in seguito “GA”) n. LIFE14 NAT/IT/000209.
Il GA, sottoscritto dalla Commissione Europea (in seguito “Commissione”) in data 17 agosto 2015 e dal beneficiario incaricato del coordinamento in data 1 settembre 2015, e che include le Disposizioni Particolari, le Disposizioni Generali, gli allegati e la proposta progettuale, costituisce parte integrante del presente Accordo.
Le Disposizioni Particolari e le Disposizioni Generali sono rilevanti e si applicano sia al beneficiario incaricato del coordinamento sia ai beneficiari associati.
Le previsioni del GA, incluso il mandato dei beneficiari associati al beneficiario incaricato del coordinamento di agire in loro nome presso la Commissione, prevalgono su qualsiasi altro accordo tra i beneficiari associati e il beneficiario incaricato del coordinamento che possa espletare effetti sull'implementazione del GA.
Art. 2 _ Durata
L' Accordo entra in vigore quando l’ultima delle due parti appone la firma sul contratto, e termina cinque anni dopo la data del pagamento del saldo da parte del beneficiario incaricato del coordinamento al beneficiario associato.
Art. 3 _ Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento
Il ruolo e gli obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento sono integralmente riportati all’art. II.1.3 delle Disposizioni Generali.
Il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico referente della Commissione e l'unico
partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario.
Il beneficiario incaricato del coordinamento si impegna a fornire al beneficiario associato copia delle relazioni tecniche e finanziare presentate alla Commissione così come delle risposte della Commissione ai suddetti documenti. Il beneficiario incaricato del coordinamento si impegna inoltre a informare il beneficiario associato in merito alle comunicazioni con la Commissione che riguardano il progetto.
Il beneficiario incaricato del coordinamento, a fronte del mandato ricevuto dal beneficiario associato nell’agire a suo nome, si impegna a tutelarne gli interessi e a consultarlo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in particolar modo, prima di richiedere qualsiasi modifica del GA alla Commissione.
Il beneficiario incaricato del coordinamento si impegna a trasferire gli importi corrispondenti alla partecipazione del beneficiario associato al progetto secondo le modalità previste all’art. 9 del presente Accordo.
Il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile di fornire immediatamente alla Commissione le informazioni relative a qualsiasi modifica del nome, dell'indirizzo, del rappresentante legale nonché della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà di ciascun beneficiario.
Art. 4 _ Ruolo e obblighi del beneficiario associato
Il ruolo e gli obblighi del beneficiario associato sono integralmente riportati all’art. II.1.2 delle Disposizioni Generali.
Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nel GA. In particolare, il beneficiario associato riconosce che il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico beneficiario autorizzato a ricevere finanziamenti dalla Commissione e a trasferire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto.
Il beneficiario associato partecipa all'esecuzione delle azioni di propria pertinenza, secondo le previsioni del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 “EREMITA”. Eventuali variazioni in corso d’opera potranno avvenire in conformità con le Disposizioni Generali del GA.
Il beneficiario associato si impegna all’implementazione del progetto, finanziando le attività per il contributo proprio e quello del cofinanziamento UE, come specificato all’art. 8 del presente Accordo.
Il beneficiario associato affida al beneficiario incaricato del coordinamento l’incarico di firmare in suo nome e per suo conto eventuali modifiche al GA con la Commissione.
Il beneficiario associato fa tutto ciò che è in suo potere affinché il beneficiario incaricato del coordinamento possa ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito del GA.
In particolare, il beneficiario associato:
•comunica immediatamente al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi modifica di cui sia a conoscenza suscettibile di compromettere o ritardare l'attuazione del progetto;
•informa immediatamente il beneficiario incaricato del coordinamento di qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà e di qualsiasi modifica del
suo nome, indirizzo o del suo legale rappresentante;
•presenta in tempo utile al beneficiario incaricato del coordinamento, i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e di altri documenti previsti dal GA;
•fornisce ogni quattro mesi al beneficiario incaricato del coordinamento, un rapporto finanziario corredato da scansione dei giustificativi di spesa e pagamento, relativo a tutta la documentazione amministrativa e contabile prevista dalle Disposizioni Generali, rendendosi altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni nel caso in cui lo stesso beneficiario incaricato del coordinamento o la Commissione dovessero richiederle;
•compila il rendiconto delle spese secondo i modelli stabiliti dalla Commissione e le tabelle di monitoraggio eventualmente predisposte dal beneficiario incaricato del coordinamento;
•fornisce ogni quattro mesi al beneficiario incaricato del coordinamento, la documentazione tecnica (in particolare i deliverables di progetto prodotti o loro stati di avanzamento);
•fornisce mensilmente al beneficiario incaricato del coordinamento, lo stato di avanzamento tecnico delle azioni di propria competenza sulla base dei modelli forniti.
Le tempistiche sopra indicate possono essere modificate in funzione delle deadline dei report da inviare alla Commissione, sia quelle previsti, come indicati all'art. 6, sia eventualmente richiesti dalla Commissione stessa.
Il beneficiario associato non riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa.
Il beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al progetto e può beneficiare del contributo finanziario della Commissione secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del presente Accordo.
Il beneficiario associato è tenuto a contribuire tecnicamente e amministrativamente al raggiungimento degli obiettivi del progetto. A tal fine il beneficiario associato provvede a nominare un Responsabile Tecnico e un Responsabile Amministrativo, così come previsto dall'Organigramma inerente la gestione tecnica e amministrativa del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 “EREMITA”.
Art. 5 _ Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e al beneficiario associato
Gli obblighi comuni sono integralmente riportati all’art. II.1.1 delle Disposizioni Generali.
In particolare il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato sono responsabili in solido dell'attuazione del progetto, conformemente alle disposizioni e condizioni del GA e sono responsabili dell'adempimento di ogni obbligo giuridico che spetta loro, a titolo individuale o congiuntamente.
Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato conservano, per tutta la durata del progetto, e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione lo richieda. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.
Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato si assicurano che tutte le fatture rechino il riferimento al progetto " LIFE14 NAT/IT/000209”, all’acronimo “EREMITA” e al codice dell’azione di riferimento.
Art. 6 _ Relazioni sulle attività tecniche
Il beneficiario associato deve fornire tutte le informazioni rilevanti al beneficiario incaricato del coordinamento in tempo utile prima della presentazione della relazione alla Commissione ed essere a disposizione per informazioni aggiuntive, qualora la Commissione le richieda.
La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del progetto.
Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a presentare alla Commissione le seguenti relazioni previste dal formulario di candidatura approvato, redatte secondo gli schemi disponibili alla pagina web xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx:
•- relazione iniziale (Inception report) entro il 30/06/2016;
•- progress report sull’avanzamento del progetto entro il 31/05/2017;
•- relazione intermedia (Midterm report) entro il 31/10/2018;
•- progress report sull'avanzamento del progetto entro il 31/12/2019
•- relazione finale (Final report) entro il 31/03/2021
Il beneficiario associato deve inviare tutta la documentazione necessaria al beneficiario incaricato del coordinamento almeno 30 giorni prima della scadenza di invio dei rapporti alla Commissione.
Il piano delle relazioni da presentare può essere modificato solo previo accordo con la Commissione e comunque in osservanza delle Disposizioni Generali del GA.
Art. 7 _ Relazioni sulle attività finanziarie
Il beneficiario associato è tenuto a registrare i costi, come specificato nelle Disposizioni Generali del GA. Per quanto riguarda le dichiarazioni intermedie e finale delle spese e delle entrate, i beneficiari associati forniscono al beneficiario incaricato del coordinamento il documento di “sintesi del rendiconto delle spese dei partecipanti”, secondo i format richiesti dalla Commissione, datato e firmato, entro 30 giorni prima del termine per la trasmissione alla Commissione della rendicontazione.
Il beneficiario associato dovrà inviare la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto, nei tempi e nei modi stabiliti dall’art. 4 del presente Accordo.
Art. 8 _ Costi ammissibili stimati e contributo finanziario del beneficiario associato
In conformità con la “Dichiarazione del beneficiario associato”, il beneficiario associato è tenuto ad attuare azioni per un costo stimato complessivo di € 88.281,00.
Il beneficiario associato contribuirà con proprie risorse finanziarie per € 35.000,00.
Sulla base degli importi di cui sopra, il beneficiario associato riceverà dal beneficiario incaricato del coordinamento un importo massimo di € 53.281,00 quale parte del contributo UE.
La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente riesaminata nel corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le modifiche siano in linea con il GA.
Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili.
Art. 9 _ Modalità di pagamento
Salvo diversa richiesta scritta da parte del beneficiario associato, il beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato:
Nome e indirizzo della banca: Banca d’Italia
Codice IBAN: GIROFONDO su Contabilità Speciale n° 306720
Intestatario del conto corrente: Ente per la Gestione dei parchi e della biodiversità Emilia Occidentale
Il beneficiario associato si impegna a comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo.
La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente esaminata nel corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le modifiche siano in linea con il GA sottoscritto con la Commissione;
Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in caso di mancata approvazione, totale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo ex post della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato.
Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili.
Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento, fino a quando la Commissione avrà approvato le relazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento.
Il pagamento del contributo al beneficiario associato avverrà secondo le seguenti modalità e tempistica:
•Un prefinanziamento iniziale, pari al 30% del contributo richiesto alla Commissione, pari a € 15.984,30, a seguito della sottoscrizione della presente Accordo.
•Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del contributo richiesto alla Commissione, pari a € 21.312,40, successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà effettuato a condizione che sia stato utilizzato il 100% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti).
•Il pagamento finale, fino a un massimo del 30% del contributo richiesto alla Commissione, pari a un importo massimo di € 15.984,30 esclusivamente ad approvazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario associato e considerati ammissibili, pertanto potrà essere inferiore al rimanente 30% del contributo richiesto alla Commissione.
Art . 10 _ Comunicazione
Ogni prodotto (opere, scritti, prodotti informativi etc.) previsto dal progetto deve riportare l’identificazione del progetto stesso (codice, titolo e/o acronimo e riferimento all’azione), i loghi del Regolamento LIFE e della Rete Natura 2000, del beneficiario incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati.
In ogni caso, sia il beneficiario incaricato del coordinamento che il beneficiario associato sono tenuti all’osservanza dell’art. II.7 delle Disposizioni Generali.
Art . 11 _ Controlli e ispezioni
Il beneficiario incaricato del coordinamento può in ogni momento richiedere al beneficiario associato di adeguare il proprio modo di agire in modo da essere conforme a norme e indicazioni tecniche e amministrative emesse dalla Commissione.
Il beneficiario incaricato del coordinamento può disporre in qualsiasi momento accertamenti e controlli sullo stato delle realizzazioni e degli adempimenti previsti dal progetto e dal presente Accordo, in esecuzione anche dell’art. II.27:1 delle Disposizioni Generali, dove si esplicita che la Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto, e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo.
In ottemperanza all’art. II.27 delle Disposizioni Generali il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati s'impegnano a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso, fino a cinque anni dopo il saldo finale. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.
Art. 12 _ Responsabilità civile
Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato, ognuno per le attività di propria competenza, sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto.
Art. 13 _Subappalto
Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato devono attenersi per i subappalti alle condizioni indicate all'art II.10 delle Disposizioni Generali
Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto “LIFE14 NAT/IT/000209”, all’acronimo “EREMITA”, al codice dell’azione di riferimento e alla commessa/subappalto. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce) in ottemperanza dell’art. II.10 delle Disposizioni Generali.
Art. 14 _ Conflitto d’interessi
Per il conflitto d’interessi si rimanda all’art. II.4 delle Disposizioni Generali.
Art. 15 _ Risoluzione dell'Accordo
In caso di difformità dal presente Accordo, il beneficiario incaricato del coordinamento provvede a comunicare al beneficiario associato specifici termini di adeguamento, trascorsi i quali si attivano le forme di risoluzione del presente Accordo con restituzione delle quote di prefinanziamento versate.
Art . 16 _ Giurisdizione
In mancanza di composizione amichevole, il Tribunale di Bologna ha competenza esclusiva a statuire in merito a ogni controversia tra le parti contraenti in relazione al presente Accordo.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Accordo (inclusi gli allegati), in ordine ai rapporti tra i partecipanti si applicano le norme vigenti nello Stato italiano e in particolare le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.
Il presente Accordo, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in due originali, redatti in lingua italiana, in segno di piena accettazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna, / /
Per il beneficiario incaricato del coordinamento Xxxxxxxx Xxxxxxx
, / /
Per il beneficiario associato
Allegato
Progetto LIFE14 NAT/IT/000209. “Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Xxxxxx-Romagna”
Grant Agreement sottoscritto tra la Commissione Europea e la Regione Xxxxxx-Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento, e relativi allegati.