ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
CAPITOLATO SPECIALE D’CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE PER UN PERIODO DI 7 (SETTE) ANNI.
Indice:
ARTICOLO 1 - Oggetto della concessione | Pag. 2 |
ARTICOLO 2 - Durata della concessione | Pag. 2 |
ARTICOLO 3 – Modalità di svolgimento del servizio | Pag. 3 |
ARTICOLO 4 - Finalità e destinazione d’uso | Pag. 3 |
ARTICOLO 5 – Subconcessione | Pag. 3 |
ARTICOLO 6 – Valore della concessione – canone concessorio | Pag. 3 |
ARTICOLO 7 – Remunerazione della concessione | Pag. 4 |
ARTICOLO 8 – Manutenzione dell’impianto | Pag. 4 |
ARTICOLO 9 - Garanzie definitive | Pag. 5 |
ARTICOLO 10 - Obblighi assicurativi | Pag. 5 |
ARTICOLO 11 – Visita | Pag. 5 |
ARTICOLO 12 - Obblighi del Concessionario | Pag. 5 |
ARTICOLO 13 - Prescrizioni in materia di sicurezza | Pag. 6 |
Articolo 14 – Gestione del personale | Pag. 6 |
ARTICOLO 15 - Riconsegna dell’impianto | Pag. 6 |
ARTICOLO 16 – Custodia e vigilanza | Pag. 7 |
ARTICOLO 17 - Decadenza della concessione | Pag. 7 |
ARTICOLO 18 - Risoluzione di diritto della concessione | Pag. 7 |
ARTICOLO 19 - Penali | Pag. 8 |
ARTICOLO 20 – Revoca/Recesso | Pag. 8 |
ARTICOLO 21 – Spese | Pag. 9 |
ARTICOLO 22 – Controversie | Pag. 9 |
ARTICOLO 23 - Codice di comportamento | Pag. 9 |
ARTICOLO 24 – Xxxxxx | Xxx. 9 |
ARTICOLO 25 - Informativa sulla Privacy | Pag. 9 |
ARTICOLO 1 - Oggetto della concessione.
Il presente Capitolato ha come oggetto l’affidamento della gestione dei campi da tennis di proprietà del Comune, siti presso Xxx Xxxxxxx, 00. In particolare, il Comune affida al Concessionario le seguenti strutture, nel prosieguo denominate come “Impianto Sportivo”, specificatamente consistenti in:
N. 1 (un) fabbricato, ad un piano, il cui spazio interno è suddiviso in _ spogliatoi, docce, saletta, bagno e centrale termica.
N. 3 (tre) campi da tennis, realizzati in terra rossa, con recinzione in rete metallica plastificata, sostenuta da pali in ferro zincato, rete centrale a manovella con argano, dotati di impianto di illuminazione notturna con lampade a ioduri metallici di 400 X.
x X. 0 (un) campo da tennis, realizzato in _sintetico_ con rete centrale a manovella con argano di cm. 36 x 18 mt., dotato di impianto di illuminazione e copertura fissa permanente;
N. 1 (un) campo da tennis, realizzato in cemento
N. 1 (una) casetta in legno, per il deposito della relativa attrezzatura;
N. 2 (due) tribune in metallo, disposte lungo il lato orientale di due dei campi da tennis in terra rossa;
L’area verde di pertinenza, inclusa l’area dell’ex bocciodromo all’aperto per una superficie complessiva di:
- piano terra spogliatoi e vari locali mq 320
- area esterna – campi – verde mq 8300 circa.
Viene precisato che la palazzina dei servizi, i campi da gioco e gli ingressi alla struttura sono collegati da percorsi pedonali pavimentati con quadroni di cemento. Sono allegate al presente capitolato la planimetria generale e la planimetria dei locali. Il Concessionario accetta la concessione dell’uso dell’impianto sportivo in argomento allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d’uso delle strutture e delle attrezzature medesime e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui al presente capitolato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al relativo avviso di gara.
ARTICOLO 2 - Durata della concessione.
La durata della presente concessione viene stabilita in 7 (sette) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La concessione non è rinnovabile.
Alla scadenza della gestione, l'impianto sportivo, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale, così come descritti al precedente Articolo 1, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto in cui sono stati rilevati al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso. Delle operazioni di consegna e riconsegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti. Alla scadenza della concessione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene, né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.
ARTICOLO 3 – Modalità di svolgimento del servizio
L’utilizzo dell’impianto deve essere garantito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, destinando almeno un campo alla pratica anche dei non tesserati. I servizi in carico al Concessionario sono i seguenti:
organizzazione di attività estive, tornei ed ogni altra iniziativa intesa a promuovere sportive, educative, ludico-ricreative, a favore di minori;
concessione in uso dell’impianto a privati cittadini che ne facciano richiesta, anche non tesserati;
organizzazione di una scuola tennis, con particolare riguardo ai minori con accreditamento FIT;
concessione in uso gratuito dell’impianto agli organizzatori, ai fini dell’eventuale svolgimento del Torneo Internazionale ATP per n. 3 (tre) settimane all’anno, di cui una dedicata all’allestimento e una alla dedicata alla relativa disinstallazione, durante le quali è quindi possibile un uso promiscuo dei campi; il periodo di tale evento viene calcolato in relazione alla data assegnata da parte dell’ATP; gli interventi straordinari per l’adeguamento della struttura agli standard internazionali sono a carico dell’organizzazione del Torneo.
ARTICOLO 4 - Finalità e destinazione d’uso.
L’impianto sportivo in argomento viene affidato al Concessionario affinché ne faccia un utilizzo al fine dell’organizzazione e della gestione di attività sportive, riferite prevalentemente al gioco del tennis. Potranno inoltre essere svolte altre attività, purché compatibili con il tennis. Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza di tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, dell’impianto sportivo, nonché di accettarle nello stato di fatto, con “formula visto e piaciuto”, così come si configurano al momento del presente atto, a seguito di apposito sopralluogo, e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.
ARTICOLO 5 – Subconcessione
Qualora il concorrente intenda avvalersi del subconcessione - come previsto dall’art.174 del D.Lgs. n.50/2016 - deve indicare in sede di offerta le parti dell’concessione che intende dare in subconcessione, i subappaltanti devono essere in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs.50/2016 e dichiararli in sede di gara.
ARTICOLO 6 – Valore della concessione – canone concessorio
Il canone di concessione annuo è pari all’importo di aggiudicazione, pari ad € 5.000,00 annui (al netto di IVA), più il rialzo di gara.
L’operatore economico che presenta l’offerta rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui l’utenza sportiva dovesse essere limitata o ridursi in modo significativo rispetto alle proprie previsioni.
Non sono previste compensazioni economiche da parte del Comune. Il canone dovrà essere versato in due rate: la prima da pagare entro il mese di giugno, la seconda entro il mese di dicembre di ciascun anno solare.
Il valore dell’concessione, al lordo di IVA, è quindi stimato in 217.000,00 Euro, ottenuto come prodotto delle entrate teoriche come più avanti ipotizzate per la durata massima della concessione, determinata in anni 7 (sette).
Il valore dell’concessione al netto IVA è quindi stimato in euro 177.868,85 (euro 217.000,00 / 1,22).
ENTRATE | USCITE |
Quote associative, ore utilizzo campo, attività scuola | Servizi e forniture, adempimenti associativi verso federazione, manutenzioni, canone di locazione |
Euro 31.000,00 | Euro 22.000,00 |
Euro 9.000,00 | |
VALORE DELLA CONCESSIONE: | |
anni | 7 |
Entrate annuali | Euro 31.000,00 |
Totale | Euro 217.000,00 |
ARTICOLO 7 – Remunerazione della concessione.
Il servizio in concessione viene remunerato con la riscossione diretta da parte del concessionario dei proventi della gestione degli impianti.
Le tariffe d’uso sono definite dal Concessionario, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 8 – Manutenzione dell’impianto.
L’impianto sportivo viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova. La manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo così come descritto al precedente articolo 1 è posta a carico del nuovo gestore, mentre quella straordinaria è a carico del Comune.
La manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle migliorie di cui al successivo articolo 10 è a carico del nuovo gestore, per tutta la durata della concessione.
Per tutta la durata della concessione il Concessionario si impegna a mantenere l’impianto sportivo nelle migliori condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà, compatibile con una regolare e diligente conduzione.
ARTICOLO 9 - Garanzie definitive.
Il Concessionario, al momento della stipula del contratto con il Comune, dovrà prestare le garanzie previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 10 - Obblighi assicurativi.
Il Concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d’arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
Il Concessionario userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione dell’impianto sportivo.
A tal fine il Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l’intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili dell’impianto sportivo, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi (utenti, visitatori, accompagnatori) con riferimento ai servizi erogati. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi per singola persona, ed euro 3.000.000,00 (tremilioni /00) per cose.
In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata prima della stipulazione del contratto una copia al Comune, con l’indicazione dell’avvenuto pagamento del premio, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite al Comune.
Resta comunque ferma l’intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali dell’impianto sportivo, per cui solo al gestore medesimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
ARTICOLO 11 – Visita.
Il Comune, per mezzo dei suoi incaricati, ha facoltà di accedere all’impianto, anche senza alcun preavviso, durante tutta la durata della concessione, per controlli, ispezioni o altro.
ARTICOLO 12 - Obblighi del Concessionario.
Prima dell’inizio delle attività previste dalla presente concessione, il Comune e il Concessionario redigono un verbale di presa visione dello stato di fatto dell’impianto sportivo, delle strutture e delle
attrezzature in dotazione o a servizio dell’impianto. Tale atto sarà siglato dalle parti, per quanto di loro competenza. Verrà in tal momento consegnata ad un incaricato designato dal Concessionario una copia delle chiavi di accesso all’impianto e alle relative pertinenze. Con la consegna delle chiavi il Concessionario assumerà tutte le responsabilità previste dal presente capitolato. Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto possesso delle chiavi da parte dei detentori dallo stesso, direttamente o indirettamente, individuati.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione, comprese le utenze che dovranno essere intestate allo stesso.
ARTICOLO 13 - Prescrizioni in materia di sicurezza.
Il Concessionario nominerà un referente per la sicurezza dell’impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi alle disposizioni normative di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., alle normative anti COVID vigenti e alle disposizioni legislative in merito alle misure anti incendio nonché alle misure di controllo e verifica del funzionamento della caldaie (nomina del terzo responsabile).
il concessionario assumerà inoltre tutte le responsabilità, civili e penali, connesse all’uso dell’impianto medesimo, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell’uso medesimo dei locali.
Il Concessionario individuerà, altresì, e provvederà a comunicare al Comune il nominativo del responsabile della conduzione dell’impianto sportivo, con particolare riferimento alle utenze collegate all’impianto medesimo.
Articolo 14 – Gestione del personale.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al personale eventualmente occorrente per la conduzione dell’impianto.
Il concessionario si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio. nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.
Il Concessionario si atterrà scrupolosamente ed integralmente a tutte le norme di legge vigenti o che verranno emanate in materia di diritto del lavoro e di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.
ARTICOLO 15 - Riconsegna dell’impianto.
Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario consegnerà puntualmente alla proprietà l’impianto sportivo, in buono stato e senza ulteriori spese di manutenzione, sotto pena di risarcimento delle spese per gli eventuali danni arrecati o di rimessione in pristino, oltre alle certificazioni previste dal presente capitolato.
ARTICOLO 16 – Custodia e vigilanza.
Il Concessionario è costituito custode della cosa concessa. Il medesimo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, relativamente all’uso effettivo da parte del Concessionario.
Il Concessionario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi, ecc., nonché per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa.
Il Comune resta inoltre espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone e cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti o apparecchiature installate ed utilizzate dal Concessionario, dei quali non siano responsabili le imprese costruttrici e fornitrici ai sensi legge.
ARTICOLO 17 - Decadenza della concessione.
Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione qualora, da parte del Concessionario, non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dal presente capitolato, relativamente all’utilizzo dell’impianto sportivo. Il Comune potrà altresì pronunciare la decadenza della concessione per abituale deficienza e negligenza, da parte del Concessionario, nell’espletamento dei servizi di sua competenza, nonché quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Gestore stesso, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza, il Comune procederà ad incamerare la cauzione di cui al precedente Articolo 11 e il Concessionario dovrà riconsegnare l’impianto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine stabilito dal Comune.
Il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le proprie eventuali osservazioni e/o controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, a meno che l’urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.
ARTICOLO 18 - Risoluzione di diritto della concessione.
Il Comune, in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente concessione, in qualsiasi momento e con effetto immediato. Costituiscono a tal fine motivi di risoluzione di diritto della presente concessione gli inadempimenti del Concessionario così come qui di seguito esposti:
utilizzo degli impianti o di parte di essi in modo non conforme a quello previsto nel presente capitolato;
subconcessione totale o parziale del contratto;
scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
apertura, nei confronti del Concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari o di liquidazione o scioglimento, se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore che implichino l’intervenuta incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
qualora il Concessionario si renda colpevole di frode;
in caso di mancata stipulazione delle assicurazioni previste nell'Articolo 12 della presente concessione o di mancato pagamento, nei termini previsti, dei relativi premi annuali e di deposito della polizza fideiussoria;
mancata corresponsione del canone di concessione, anche limitatamente ad una sola semestralità, dopo una diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni;
mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e trattamento del personale.
mancata realizzazione delle opere di miglioria entro 1 (uno) anno dall’avvio della concessione.
sospensione unilaterale del servizio.
ARTICOLO 19 - Penali.
Per le seguenti violazioni, il Comune si riserva di applicare le penali sotto indicate:
Aspetto, requisito | Penale (in €) |
Personale | |
Ogni caso di omessa sostituzione del personale non idoneo al servizio | 500,00 |
Comportamento negligente o imperito degli operatori | 500,00 |
Gestione del servizio | |
Applicazione da parte del gestore di tariffe superiori a quelle previste | 1.000,00 |
Negligenza nella manutenzione dell’impianto e/o nella gestione del servizio | 1.000,00 |
L’avvio del procedimento, da parte del Comune, per l’applicazione di una o più penalità è comunicata al gestore tramite Posta Elettronica Certificata.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il gestore può presentare le proprie osservazioni al comune il quale, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.
ARTICOLO 20 – Revoca/Recesso.
Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l’art. 176 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Il Concessionario, previo pagamento della quota di canone semestrale dovuta, potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso, da comunicare al Comune a mezzo di PEC, 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
ARTICOLO 21 – Spese.
Il contratto relativo alla presente concessione verrà stipulato in forma pubblica. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto sono interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.
ARTICOLO 22 – Controversie.
In nessun caso il Concessionario può sospendere il servizio di gestione con decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione del servizio unilaterale da parte del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto, con oneri a carico dello stesso.
In caso di controversie, il Foro competente per eventuali procedure di ricorso è quello di Brescia.
ARTICOLO 23 - Codice di comportamento.
Nell’esecuzione del presente concessione di concessione della gestione di un servizio pubblico il Concessionario e i suoi addetti dovranno attenersi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
ARTICOLO 24 – Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente capitolato le parti coinvolte si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti.
ARTICOLO 25 - Informativa sulla Privacy.
Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento, esegue svariati trattamenti di dati personali. La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati, secondo quanto disposto dall’Art. 2-quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il Comune ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, al quale gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nella persona del Sig. Xxxxx Xxxxxxx, Via San Xxxxxxxx de’ Paoli n. 9 - 24023 Clusone
(BG), Indirizzo PEC: xxx-xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, recapito telefonico : 800 121 961. I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, secondo quanto previsto dall’Art. 2-ter del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016), salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra la Pubblica Amministrazione e l’interessato, quest’ultimo ha diritto a ricevere una notificazione dell’istanza di accesso da parte di terzi e, in merito alla stessa, di esprimere formalmente la sua eventuale contrarietà al trattamento. Rispetto all’eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (artt. 9 e 10 del sopra citato Regolamento Europeo) dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. A seguito della consultazione del sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Manerbio è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini senza il loro previo espresso consenso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Qualora il nominativo del Responsabile Comunale della protezione dei dati personali dovesse mutare, sarà cura del Comune comunicarlo tempestivamente al concessionario.