Regione Liguria – Giunta Regionale
Regione Liguria – Giunta Regionale
Atto N° 1195-2023 - Seduta N° 3839 - del 01/12/2023 - Numero d’Ordine 35 Prot/2023/1689486
Oggetto Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018- 2032, articolo 16, comma 4: adeguamento tariffario dal 1 gennaio 2024.
Struttura Proponente Settore trasporto pubblico regionale Tipo Atto Deliberazione
Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto
Presidente XXXXXXXX XXXX - Presidente, partecipanti alla seduta:
Componenti della Giunta | Presenti | Assenti | |
Xxxxxxxx XXXX | Presidente della Giunta Regionale | X | |
Xxxxxxxxxx XXXXX | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
Xxxxxx XXXXX | Assessore | X | |
Xxxxxxx Xxxx XXXXXXXXXXX | Assessore | X | |
Xxxxxx XXXXXXXXX | Assessore | X | |
Xxxxxxx XXXXX | Assessore | X | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | X | |
Xxxxx XXXXXXX | Assessore | X | |
8 | 0 |
Relatore alla Giunta XXXXXXX Xxxxxxx
Con l'assistenza del Segretario generale Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx e del Segretario di Giunta Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento
Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub f
Elementi di corredo all’Atto:
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 e s.m. e i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m. e i. ad oggetto “Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59”, ed in particolare l’articolo 18 contenente disposizioni di “Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”;
- la legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 e s.m. e i. ad oggetto “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)”;
- la legge regionale 9 agosto 2021, n.13 a oggetto “Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e della resilienza ligure” ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che dispone, al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto di servizio, che gli accantonamenti risultanti dalla chiusura di ogni esercizio finanziario annuale a seguito del confronto tra Piano Economico Finanziario (PEF) e Conto Economico Regionale (CER) previsto dal Contratto stipulato tra la Regione e Trenitalia S.p.A. per gli anni 2018-2032 siano utilizzati per il servizio di trasporto ferroviario sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti;
PREMESSO che con la Deliberazione n. 11 del 10 gennaio 2018, a oggetto “Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018-2032. Impegno di euro 1.531.090.000,00”, è stato approvato lo schema del contratto di servizio tra la Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale per gli anni 2018 – 2032, poi sottoscritto in data 12 gennaio 2018;
RICHIAMATI i seguenti articoli ed Allegati del ridetto Contratto:
- articolo 13 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF) che prevede la disciplina delle procedure per il confronto tra i dati previsionali riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) ed i dati consuntivi riportati nel Conto Economico Regionale (CER);
- articolo 16 (Politica tariffaria), comma 4, per cui dal 1° gennaio 2019 le tariffe aziendali ed integrate dei servizi sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, nella misura e secondo le tempistiche previste all’Allegato 6, salvo deliberazione contraria da parte della Regione Liguria;
DATO ATTO che:
- l’articolo 16, comma 5, del Contratto di servizio 2018-2032 specifica che gli adeguamenti tariffari contribuiscono all’equilibrio economico del Contratto stesso e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli dovrà versare a Trenitalia S.p.A. l’importo corrispondente all’aumento atteso;
- l’Allegato 6 – Sezione 8 “Incrementi tariffari” stabilisce un aumento tariffario dal 1° gennaio 2024 pari al 4,5% per tutte le tipologie tariffarie ordinarie, fatta eccezione per le tariffe relative al servizio nel territorio delle Cinque Terre che vengono fissate in modo differenziato;
TENUTO CONTO che la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 23/12/2021 ad oggetto “Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018- 2032: attuazione articolo 16, comma 4”, prevede le risultanze del confronto tra PEF e CER relative agli anni 2018 e 2019 che presentano un accantonamento a favore della Regione Liguria;
VISTA la nota prot. 2023/0047116 del 29 novembre 2023 con cui Trenitalia S.p.A ha trasmesso le stime riferite all’implementazione delle misure della manovra tariffaria ipotizzata;
TENUTO CONTO della necessità di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto salvaguardando, al contempo, le esigenze dei pendolari, favorendo la mobilità per studenti under 26, nonché conciliando le esigenze trasportistiche derivanti dai flussi turistici nelle Cinque Terre con l’esigenza della tutela del territorio, si individuano alcune misure tariffarie specifiche a decorrere dal 1° gennaio 2024, come di seguito indicate:
1. per gli abbonamenti mensili e annuali (Tariffa 40/9 A e 40/9 B) la non applicazione dell’aumento tariffario previsto dal Contratto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
2. per gli studenti under 26 iscritti a Istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale, o Università situati in Liguria, l’applicazione dell’agevolazione pari al 50% del prezzo dell’abbonamento mensile ed annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B e relative tariffe sovraregionali), limitatamente alla tratta compresa tra la stazione ferroviaria più prossima alla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx più prossima alla sede scolastica o universitaria di riferimento, con esclusione delle tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova in cui è vigente la tariffa integrata 41/9 Comune di Genova;
3. per gli studenti under 19 iscritti a Istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale, o Università situati in Liguria, la gratuità dell’abbonamento mensile ed annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B e relative tariffe sovraregionali), limitatamente alla tratta compresa tra la stazione ferroviaria più prossima alla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx più prossima alla sede scolastica o universitaria di riferimento, con esclusione delle tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova in cui è vigente la tariffa integrata 41/9 Comune di Genova;
4. per i non residenti in Liguria l’incremento della tariffa 39/9 Cinque Terre e del relativo supplemento sulla base delle previsioni di andamento della domanda, ed in particolare:
A | B | C | |
Tariffa 5 Terre Corsa semplice | Supplemento | Tariffa 5 terre giornaliera | |
Giornate di bassa affluenza | 5 euro | 3 euro | 12 euro |
Giornate di media affluenza | 8 euro | 5 euro | 19 euro |
Giornate di alta affluenza | 10 euro | 6 euro | 24 euro |
5. per i residenti nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, nonché per i proprietari di immobili ad uso abitativo ed i componenti del rispettivo nucleo famigliare non residenti nei Comuni stessi, l’agevolazione pari all’80% del prezzo dell’abbonamento mensile e annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B), limitatamente alla tratta ferroviaria compresa tra Levanto e La Spezia Centrale;
RILEVATO che:
- il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha adottato, a partire dal 2001, una carta dei servizi denominata “Carta Cinque Terre Treno MS”, finalizzata a consentire la fruizione dei servizi erogati dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, tra i quali è compreso anche il servizio di mobilità all'interno del territorio;
- qualora venisse rinnovato l’accordo commerciale tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Trenitalia riferito alla “Carta Cinque Terre + Treno”, la tariffa applicata per il relativo servizio di trasporto ferroviario di cui alla colonna C della tabella sopra riportata sarà compresa nell’importo della Carta restando, comunque, in vigore, al di fuori dei servizi previsti dalla ridetta “Carta Cinque Terre + Treno”, la tariffa di corsa semplice con relativo supplemento previsto, di cui alle colonne A e B della tabella sopra riportata;
CONSIDERATO che:
- la stima preliminare degli impatti finanziari derivanti dall’applicazione delle tariffe come sopra individuate, comunicata da Trenitalia S.p.A. con la nota sopracitata, permette di conseguire il sostanziale equilibrio economico della gestione del Contratto di servizio, in coerenza con gli obiettivi di universalità ed accessibilità del servizio, di ausilio al pendolarismo scolastico e lavorativo, nonché di salvaguardia delle fasce di utenza residente sul territorio delle Cinque Terre;
- l’andamento dei ricavi e dei costi inerenti alla fruizione delle agevolazioni deve essere comunque monitorato da Trenitalia S.p.A. con cadenza trimestrale, al fine di valutare l’efficacia delle misure;
- eventuali scostamenti tra tale stima e i dati economici a consuntivo saranno analizzati secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Contratto in sede di confronto PEF/CER per
l’adozione degli opportuni provvedimenti a garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico del contratto stesso;
- eventuali saldi negativi derivanti dalle misure introdotte sono compensati nell’ambito delle risorse accantonate negli esercizi 2018 e 2019 a seguito del confronto PEF/CER, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della l.r. n. 13/21, nell’ambito delle risorse considerate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 23/12/2021;
RITENUTO pertanto necessario:
a) procedere, al fine di garantire l’equilibrio economico del Contratto di Servizio 2018-2032, all’adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2024 come meglio di seguito specificato:
1. non applicazione dell’aumento previsto dal Contratto per gli abbonamenti mensili e annuali (Tariffa 40/9 A e 40/9 B) al fine di salvaguardare le esigenze dei pendolari;
2. applicazione dell’agevolazione pari al 50% del prezzo dell’abbonamento mensile ed annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B e relative tariffe sovraregionali), per gli studenti under 26 iscritti a Istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale, o Università situati in Liguria, limitatamente alla tratta compresa tra la stazione ferroviaria più prossima alla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx più prossima alla sede scolastica o universitaria di riferimento, con esclusione delle tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova in cui è vigente la tariffa integrata 41/9 Comune di Genova;
3. gratuità dell’abbonamento mensile ed annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B e relative tariffe sovraregionali), per gli studenti under 19 iscritti a Istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale, o Università situati in Liguria, limitatamente alla tratta compresa tra la stazione ferroviaria più prossima alla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx più prossima alla sede scolastica o universitaria di riferimento, con esclusione delle tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova in cui è vigente la tariffa integrata 41/9 Comune di Genova;
4. per i non residenti in Liguria l’incremento della tariffa 39/9 Cinque Terre e del relativo supplemento sulla base delle previsioni di andamento della domanda, ed in particolare:
A | B | C | |
Tariffa 5 Terre Corsa semplice | Supplemento | Tariffa 5 terre giornaliera | |
Giornate di bassa affluenza | 5 euro | 3 euro | 12 euro |
Giornate di media affluenza | 8 euro | 5 euro | 19 euro |
Giornate di alta affluenza | 10 euro | 6 euro | 24 euro |
5. per i residenti nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, nonché per i proprietari di immobili ad uso abitativo ed i componenti del rispettivo nucleo famigliare non residenti negli stessi Comuni, l’applicazione dell’agevolazione pari all’80% del prezzo dell’abbonamento mensile e annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B), limitatamente alla tratta ferroviaria compresa tra Levanto e La Spezia Centrale;
b) stabilire che, qualora venisse rinnovato l’accordo commerciale tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Trenitalia riferito alla “Carta Cinque Terre + Treno”, la tariffa applicata per il relativo servizio di trasporto ferroviario di cui alla colonna C della tabella sopra riportata sarà compresa nell’importo della Carta restando, comunque, in vigore, al di fuori dei servizi previsti dalla ridetta “Carta Cinque Terre + Treno”, la tariffa di corsa semplice con relativo supplemento previsto, di cui alle colonne A e B della tabella sopra riportata;
c) stabilire che Trenitalia S.p.A. deve rendicontare alla Regione Liguria a cadenza trimestrale, entro 15 giorni successivi alla fine di ogni trimestre, l’andamento dei ricavi e dei costi inerenti alla fruizione delle agevolazioni al fine di valutare l’efficacia delle misure;
d) stabilire che le agevolazioni potranno essere richieste mediante presentazione a Trenitalia
S.p.A. di dichiarazione sostitutiva nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attraverso la compilazione di appositi moduli disponibili nelle biglietterie presso le stazioni ferroviarie della Liguria, nonché scaricabili dal sito di Trenitalia S.p.A. e della Regione Liguria.
Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi eventi,
D E L I B E R A
per tutto quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di:
a) procedere, al fine di garantire l’equilibrio economico del Contratto di Servizio 2018-2032, all’adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2024 come meglio di seguito specificato:
1. non applicazione dell’aumento previsto dal Contratto per gli abbonamenti mensili e annuali (Tariffa 40/9 A e 40/9 B) al fine di salvaguardare le esigenze dei pendolari;
2. applicazione dell’agevolazione pari al 50% del prezzo dell’abbonamento mensile ed annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B e relative tariffe sovraregionali), per gli studenti under 26 iscritti a Istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale, o Università situati in Liguria, limitatamente alla tratta compresa tra la stazione ferroviaria più prossima alla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx più prossima alla sede scolastica o universitaria di
riferimento, con esclusione delle tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova in cui è vigente la tariffa integrata 41/9 Comune di Genova;
3. gratuità dell’abbonamento mensile ed annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B e relative tariffe sovraregionali), per gli studenti under 19 iscritti a Istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale, o Università situati in Liguria, limitatamente alla tratta compresa tra la stazione ferroviaria più prossima alla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx più prossima alla sede scolastica o universitaria di riferimento, con esclusione delle tratte aventi origine e destinazione nell’ambito urbano di Genova in cui è vigente la tariffa integrata 41/9 Comune di Genova;
4. per i non residenti in Liguria l’incremento della tariffa 39/9 Cinque Terre e del relativo supplemento sulla base delle previsioni di andamento della domanda, ed in particolare:
A | B | C | |
Tariffa 5 Terre Corsa semplice | Supplemento | Tariffa 5 terre giornaliera | |
Giornate di bassa affluenza | 5 euro | 3 euro | 12 euro |
Giornate di media affluenza | 8 euro | 5 euro | 19 euro |
Giornate di alta affluenza | 10 euro | 6 euro | 24 euro |
5. per i residenti nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, nonché per i proprietari di immobili ad uso abitativo ed i componenti del rispettivo nucleo famigliare non residenti negli stessi Comuni, l’applicazione dell’agevolazione pari all’80% del prezzo dell’abbonamento mensile e annuale (Tariffa 40/9 A e 40/9 B), limitatamente alla tratta ferroviaria compresa tra Levanto e La Spezia Centrale;
b) stabilire che, qualora venisse rinnovato l’accordo commerciale tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Trenitalia riferito alla “Carta Cinque Terre + Treno”, la tariffa applicata per il relativo servizio di trasporto ferroviario di cui alla colonna C della tabella sopra riportata sarà compresa nell’importo della Carta restando, comunque, in vigore, al di fuori dei servizi previsti dalla ridetta “Carta Cinque Terre + Treno”, la tariffa di corsa semplice con relativo supplemento previsto, di cui alle colonne A e B della tabella sopra riportata;
c) stabilire che Trenitalia S.p.A. deve rendicontare alla Regione Liguria a cadenza trimestrale, entro 15 giorni successivi alla fine di ogni trimestre, l’andamento dei ricavi e dei costi inerenti alla fruizione delle agevolazioni al fine di valutare l’efficacia delle misure;
d) stabilire che le agevolazioni potranno essere richieste mediante presentazione a Trenitalia
S.p.A. di dichiarazione sostitutiva nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attraverso la compilazione di appositi moduli disponibili nelle biglietterie presso le stazioni ferroviarie della Liguria, nonché scaricabili dal sito di Trenitalia S.p.A. e della Regione Liguria.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web di Regione Liguria e comunicata a Trenitalia S.p.A. in vista dei successivi adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.
Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento
Identificativo atto 2023-AC-1289
Compito | Completato da | In sostituzione di | Data di completamento |
Approvazione Amministratore proponente | Xxxxxxx XXXXXXX | 29/11/2023 17:40 | |
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX | 29/11/2023 16:48 | |
* Approvazione Legittimità | Xxxxxx XXXXXXXXX | 29/11/2023 16:43 | |
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX | 29/11/2023 16:03 | |
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Xxxxx XXXXXXXX | 29/11/2023 15:54 | |
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Xxxxxxx XXXXXXXX | 29/11/2023 15:52 |
* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell’ambito delle rispettive competenze.
Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria