CAPITOLO 2
CAPITOLO 2
Regolamento componente “IMU”
(Imposta Municipale Propria)
- ART.1 ( OGGETTO )
- ART. 2 (PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA)
- ART. 3 (ESCLUSIONI)
- ART.4 (ESENZIONI)
- ART. 5 (DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’’IMPOSTA)
- ART. 6 (BASE IMPONIBILE)
- ART. 7 (SOGGETTI ATTIVI)
- ART. 8 (SOGGETTI PASSIVI)
- ART. 9 (DEFINIZIONE DI FABBRICATO)
- ART. 10 (UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONE)
- ART. 11 (RIDUZIONE
- ART. 12 (AREA FABBRICABILE)
- ART. 13 (DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI)
- ART. 14 (DECORRENZA IMPOSIZIONE AREE FABBRICABILI)
- ART. 15 (DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO)
- ART. 16 (AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI)
- ART. 17 (VERSAMENTI)
- ART. 18 (DICHIARAZIONI)
- ART. 19 (ACCERTAMENTO)
- ART. 20 (DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO)
- ART. 21 (RISCOSSIONE COATTIVA)
- ART. 22 (RIMBORS)
- ART. 23 (SANZIONI ED INTERESSI)
- ART. 24 (CONTENZIOSO)
- ART. 25 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA)
- ART. 26 (FUNZIONARIO RESPONSABILE)
- ART. 27 (ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI)
- ART. 28 (RINVIO)
- ART. 29 (ENTRATA IN VIGORE)
ARTICOLO 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l’istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l’IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 art.1 c. 1, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.
ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
ARTICOLO 3 ESCLUSIONI
( fattispecie che non sono nel presupposto dell’imposta)
1. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 9 – 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento che non sono fabbricati secondo la normativa catastale e precisamente quelli di cui all’art. 3 comma 3 del decreto 2 gennaio 1998 n. 28 ad eccezione di quelli previsti dall’art.3 comma 2 lett.a) dello stesso decreto per i quali si applica quanto previsto dal successivo art.6 comma 5;
3. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale o ad essa assimilata, come definite da successivo art. 10 e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica.
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
c) alla casa coniugale, escluse categ. A/1, A/8 e A/9 , assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
ARTICOLO 4 ESENZIONI
( fattispecie che rientrano nel presupposto d’imposta ma usufruiscono di un trattamento agevolato)
1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per gli altri immobili di proprietà dell’Ente trova applicazione l’art. 1253 del C.C.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina indipendentemente da chi li possiede, specificatamente individuati ed elencati nella circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993 ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP di cui all'art.1 del D.Lgs. 2004 n.99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985,
n. 222. Non si applica alle Fondazioni Bancarie.
L’esenzione opera esclusivamente nel caso in cui vi sia una utilizzazione concreta, di fatto e immediata, per cui non spetta nei casi in cui il bene resti inutilizzato e sia stata manifestata solo la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini.
L’esenzione opera sia per gli immobili dove si svolge esclusivamente l’attività esente, sia per gli immobili dove si svolge un attività mista ( commerciale e non), in tale ultimo caso, l’esenzione spetta solo per l’immobile o la porzione d’immobile dove si svolge l’attività non commerciale. In particolare:
1 Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
2 Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.
3 A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ARTICOLO 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA E RISERVA GETTITO ALLO STATO
1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L.
201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 primo periodo, del citato art.13. Tale riserva non si applica agli immobili classificati nel gruppo cat. D posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio. I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE
1 Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992 come stabiliti da apposito decreto del MEF per la relativa annualità.
3 Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
4 Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato ai sensi di legge un moltiplicatore pari a 135. Essendo il Comune di Riccò del Golfo di Spezia Comune Montano risultano esenti I.M.U. ai sensi dell’art.1 comma 13 della Legge 208/2015.
5. Per i fabbricati senza rendita catastale , ad eccezione della categoria catastale F02 ( collabenti) ed F03 nel caso di fabbricato parzialmente ultimato e già censito al NCEU per la parte ultimata , esenti IMU, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, di cui al successivo art. 12 c. 3.
Tra essi rientrano i fabbricati iscritti al NCEU con le seguenti categorie:
F03 ( in corso di costruzione) – Fino ad ultimazione o utilizzazione
F04 ( in corso di definizione catastale) – Fino alla definizione
fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento – Fino all’accatastamento al NCEU
6. Per gli immobili di cui all’art. 13 del comma 14/ter e 14/quater dell’art. 13 del D.L. 201/11 e succ. mod. e quelli per cui il Comune abbia attivato la procedura di cui al comma 336 della legge n. 311 del 2004 ed il contribuente non abbia proceduto all’aggiornamento catastale e l’Agenzia delle Entrate sia rimasta inerte , ai sensi del comma 694 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per il calcolo della base imponibile, si fa riferimento ad una “ rendita presunta”.
ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI
1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto
legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall’imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 componente IMU del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (compreso ex art. 540 c.c. - coniuge superstite ed altre ipotesi di legge), enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato, anche se autonomamente accatastata o fabbricabile da piano regolatore purchè risulti “ graffata” al NCEU.)
Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata
tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile. Rientrano in tale fattispecie anche i fabbricati rurali ad uso abitativo
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all’imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.
5. Catastalmente sono fabbricati le seguenti aree attrezzate:
C/5 stabilimenti balneari C/6 posti auto scoperti C/7 tettoie chiuse o aperte
D/3 teatri, cinematografi e discoteche, arene, parchi giochi, zoo safari, sale per concerti e spettacoli e simili;
D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi, sale per ginnastica, stadi, piscine; aree con attrezzature sportive, campi sportivi senza costruzioni o con semplici gradinate
D/7 discariche di smaltimento rifiuti, impianto radio televisivo e telefonico;
D/8 parcheggi a raso a pagamento, arre attrezzate per sosta caravan, deposito rottami, inerti, campeggi etc.
D/9 edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pagamento.
ARTICOLO 10
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONE PER FACOLTA’ O EX LEGE
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Trattasi di norma agevolativa quindi con onere probatorio a carico del richiedente.
Lo stesso principio vale nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in Comuni diversi, salvo possibilità di deroga a seguito di motivate e giustificabili richieste, debitamente vagliate dal competente ufficio tributi in collaborazione con la Polizia Municipale. La deroga al principio generale decorrerà, se la richiesta verrà accolta, dalla data di presentazione dell’istanza al protocollo comunale o dalla dichiarazione IUC.
2. All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ( assimilazione per facolta')
b) A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ( Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locati o data in comodato d’uso.( assimilazione ex lege).
6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
8. L’imposta municipale propria non si applica alle fattispecie, di cui ai commi 1 e 5 ed alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
ARTICOLO 11 RIDUZIONI
1. Della base imponibile
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
A) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
B) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro ai sensi dell’art. 8 della L.R. 16/08 e succ. mod. e int., risanamento conservativo ai sensi dell’art. 9 della L.R.16/08 e succ. mod. e
int , di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.10 della L.R. 16/08 e succ. mod. e int. ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che,
nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza sopravvenuta non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza degli elementi accessori e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, dei servizi igienici);
L’inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dal proprietario e la riduzione d’imposta decorre dalla data di presentazione della succitata dichiarazione al prot. comunale. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.
C) Per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il di 1° grado, nel rispetto delle seguenti condizioni:
− il contratto sia registrato
− il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
− il comodante possieda :
− a) un solo immobile, ad uso abitativo, ( comprese le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7) in Italia;
− b)possieda nello stesso Comune l'immobile ad uso abitativo concesso in comodato gratuito ( con eventuali pertinenze nei limiti suindicati) e un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale ( con eventuali pertinenze nei limiti suindicati)
La riduzione di cui al punto 1 lett.C è alternativa ad eventuali riduzioni previste al successivo comma 2 punto 1 lett. C e punto 2 mentre è cumulabile con quanto previsto al comma 1 lett. A) del presente articolo.
A partire dall’anno d’imposizione 2019 l’agevolazione è estesa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento della 1° rata o se successivo della 2° rata di saldo. La mancata presentazione nei termini suindicati comporta la decadenza dal beneficio..
2. Dell’aliquota di base
1. Il Comune con proprio atto di C.C. può stabilire aliquote ridotte fino allo 0,40% , ai sensi dell’art.13 c.9 del D.L. 201/2011, per le seguenti fattispecie:
a) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). In tale fattispecie rientrano anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP , istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 che già usufruiscono della detrazione per abitazione principale ai sensi art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e che non presentano le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
b) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) esclusi quelli della categoria catastale D.
c) per gli immobili locati
0.Xx Comune con proprio atto di C.C ,può stabilire inoltre aliquota ridotta fino allo 0,40 % per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado aventi dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile stesso. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del pagamento della 1° rata o se successivo della 2° rata di saldo. La mancata presentazione nei termini suindicati comporta la decadenza dal beneficio.
0.Xxxx'imposta
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento della 1° rata o se successivo della 2° rata di saldo. La mancata presentazione nei termini suindicati comporta la decadenza dal beneficio.
Per usufruire dell’agevolazione, qualora le parti contrattuali non siano assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ( ex art.1 comma 8 D.M.
16 gennaio 2017) è necessario produrre un’attestazione fornita da almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale, anche riguardo alle agevolazioni fiscali.
ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE
1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale. Non possono essere considerate edificabili le aree vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico, non suscettibili, quindi, di sfruttamento edilizio da parte del privato proprietario ( aree destinate a verde pubblico, attrezzature pubbliche etc.).
2. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile che è stabilito in €/mq., da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani, pertanto tutti i potenziali edificatori “di fatto”,sono soggetti alla prevista tassazione;
Nel caso di fabbricato parzialmente ultimato la sola parte ultimata e censita al NCEU è assoggettata ad imposizione , come fabbricato, in quanto non è possibile individuare astrattamente un' area tassabile oltre a quella su cui insiste la costruzione.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto” di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.
ARTICOLO 13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.
6. In caso di demolizione di fabbricato, di ristrutturazione e di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c),d) ed e) della L. 457/1978 la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile , senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
ARTICOLO 14
DECORRENZA IMPOSIZIONE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale al momento dell’istituzione dell’imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse identificate o parzialmente edificate, l’imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina indipendentemente da chi li possiede , specificatamente individuati ed elencati nella circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993 ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP di cui all'art.1 del D.Lgs. 2004 n.99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. sono esenti dall’imposta, come riportato all’art.4 comma 2 lettera h) componente IMU del presente regolamento.
3. Al fine del totale rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, sono comunque esenti dall’imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In particolare essendo il Comune di Riccò del Golfo di Spezia classificato Montano in quanto ricompreso nell’elenco allegato alla circolare del MEF 9 del 14/06/1993 si considerano agricoli, fino a che il Comune di Riccò del Golfo di Spezia sarà inserito nel citato elenco, e quindi esenti IMU tutti i terreni non ricadenti in Area Fabbricabile. Rientrano in tale definizione anche i terreni sui quali non si svolge alcuna attività di cui all’art. 2135 del C.C. , anche se posseduti da coltivatori diretti o IAP
ARTICOLO 16
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI
1.Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli ( anche società) a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno
il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L’assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l’edificabilità dell’area nello strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
b) l'ubicazione del terreno e l’indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
c) l’impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;
ARTICOLO 17 VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purchè l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
7. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
8. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a quanto stabilito dall’art. 1 c. 168 della Legge 296/2006. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
9. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
10. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta ed il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;
11. Nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
12. Gli Enti non commerciali per gli immobili in cui si volge l’attività mista versano l’IMU in
n. 3 rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e d entro il 16 dicembre. La terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Non sono considerate compatibili le dichiarazione presentate ai fini dell’ICI relative art. 11 comma 2 lett. d) del presente regolamento in quanto per IMU anno 2012 non era prevista alcuna agevolazione per tale fattispecie
2. La dichiarazione non deve essere presentata :
a) quando la dichiarazione ICI è compatibile
b) quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione, le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis D.Lgs 463/1997.
c) per tutte le fattispecie riguardanti variazioni catastali soggettive o oggettive rilevabili dai dati catastali.
d) in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti.
3. Sussiste obbligo dichiarativo:
a) per i coniugi che hanno la residenza in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’obbligo è a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per abitazione principale.
b) In caso di acquisto, vendita o mutamento del valore di Aree Fabbricabili
c) per immobili dei residenti all’estero se assimilati all’abitazione principale
d) Per gli immobili di interesse storico od artistico
e) per gli immobili oggetto di locazione finanziaria
f) quando si costituisce o si estingue sull’immobile un diritto reale di godimento.
g) nei casi in cui si perde il diritto alla riduzione.
h) Per gli Enti non commerciali esclusivamente per via telematica.
i) Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
l) Per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il di 1° grado.
ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art.1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.. L’ufficio competente provvede a svolgere la attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 212/2000 avente ad oggetto “ Statuto dei diritti del contribuente”: Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992..
2. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.
L’ambito applicativo dell’accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili e per le fattispecie previste dall’art. 6 comma 5 del presente regolamento. per le quali interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo dell’ufficio sulla base dei diversi criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell’imposta l’istituto dell’accertamento con adesione viene meno in quanto l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di dati certi.
Il procedimento per la definizione può essere attivato :
a) a cura dell’ufficio. Prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’ufficio può, qualora ne ravveda l’opportunità, recapitare al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata o notifica, con indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell’ora e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
b) su istanza del contribuente. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 gg. dalla ricezione dell’Istanza di definizione, l’ufficio formula l’invito a comparire a mezzo raccomandata A/R .
- la mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell’invito, che dovrà essere fissato almeno gg. 30 successivi alla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
- Il Funzionario responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull’eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.
- A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal funzionario responsabile.
- Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti nonché la liquidazione della maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
- La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 gg. dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
- Entro 10 gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio a seguito della quietanza rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- E’ ammesso a richiesta del contribuente il pagamento rateale mensile quando l’importo dovuto è superiore a 2500,00 euro, per un massimo di mesi 36 ed in modo tale da garantire comunque un importo minimo della rata pari ad euro di euro 50,00;
- Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, ne è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
- L’intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l’ufficio ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
- Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia inferiore a quanto stabilito dall’art. 1 c. 168 della Legge 296/2006 considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista. A seguito di tale attività al Comune spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni.
5. Si applicano sanzioni e interessi previsti dal successivo art. 23.
ARTICOLO 20
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, giusto art. 24 D.Lgs. 72/1997, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso interessi nella misura di cui al successivo art. 23.
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.
c) l'importo non può più essere rateizzato.
ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973
n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I
funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d’agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.
ARTICOLO 22 RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria, corrente, futura, derivante da attività di accertamento per avvisi emessi non ancora sottoposti a riscossione coattiva
3. Non si da luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 17 comma 8.
4. Si applicano gli interessi di cui al successivo art. 23
ARTICOLO 23 SANZIONI ED INTERESSI
0.Xx materia sanzionatoria si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni , degli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e art. 13 comma 1 del D.Lgs 471/1997 riportate all’art. 10 del Regolamento della disciplina dell’imposta unica comunale – capitolo 1 – Disciplina Generale.
2.Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, e sulla somma liquidata a titolo di rimborso, vengono calcolati, ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come già stabilito con deliberazione G.C. N. 4 del 11/02/2008 per l’imposta comunale sugli immobili;
ARTICOLO 24 CONTENZIOSO
1.Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
provvedimento che respinge l’istanza di xxxxxxxx, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare a partire dall'anno 2016, giusto D.Lgs 156/2015, trova applicazione l'art. 17 bis del citato X.Xxx 546/92
2.L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006 e dall'art.13 comma 11 del D.L. 201/2011.
ARTICOLO 25 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta nonché, di norma, la rappresentanza e la difesa in giudizio per le controversie relative al tributo stesso che possono essere attribuite ad altri soggetti con apposita e motivata deliberazione di G.C.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra trova applicazione quanto riportato all’art. 9
c. 2 e seguenti del Regolamento della disciplina dell’imposta unica comunale – capitolo 1
– Disciplina Generale.
ARTICOLO 27
ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI
1. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L’ente locale impositore, all’esito dell’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario.
ARTICOLO 28 RINVIO
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all’imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
ARTICOLO 29 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 di ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.