SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
C.I.G. 9000585DB2
L'anno 2022 il giorno del mese di in Roma
tra
Fon.Ter, con sede in Roma, Via V.E. Orlando n. 83, P.IVA e Codice Fiscale 97296280585, in persona del dott. e del dott. per la carica domiciliati, che agiscono nella qualità di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in seguito anche denominato più semplicemente il "Committente" o il “Fondo”;
e
con sede legale in Via , C.F. e P. XXX n. , in persona del in seguito anche denominato più semplicemente "Affidatario"
PREMESSO CHE
- FonTer ha indetto una procedura aperta ex art 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento l’affidamento dei servizi afferenti al Sistema Informativo SIF di FonTer, come meglio e più precisamente dettagliati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.U.E. del _ n. e sulla G.U.R.I. , V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. del giorno e sul sito web _, nonché per estratto sui quotidiani ;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo n. del , esecutiva a norma di legge, è stato approvato lo schema di contratto e il Capitolato Tecnico per l’affidamento dei predetti servizi;
- con determina n. del , il soggetto indicato in epigrafe è stato dichiarato aggiudicatario della procedura sopraindicata;
- l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l’assenza di circostanze ostative in relazione alla vigente normativa antimafia ed ha prestato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs.50/2016 nelle forme e nella misura richiesta dalla documentazione di gara;
- l’aggiudicatario è edotto sull’oggetto contrattuale e ha dichiarato di xxx conoscerne le peculiarità confermando di essere perfettamente in grado di eseguire a regola d’arte tutte le prestazioni richieste;
- il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 9000585DB2
TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI –
DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
1.2 Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e richiamati, dai seguenti atti e documenti:
a) Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico;
b) Offerta economica e tecnica dell’Affidatario, documenti e dichiarazioni presentati a FonTer in sede di gara;
c) Leggi e norme in genere richiamati nel presente Contratto d'appalto, nel bando di gara e nel disciplinare e/o applicabili ai sensi di legge.
I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
In caso di discordanza o contrasto tra i vari documenti, il Contratto ed il Capitolato Tecnico prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
2.1 Il presente contratto ha ad oggetto fornitura dei seguenti servizi afferenti al Sistema Informativo SIF di FonTer, come meglio e più precisamente dettagliato dal Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario al Fondo, che formano parte integrante del rapporto contrattuale:
• Servizio di riprogettazione dell'attuale Sistema per il finanziamento e il controllo dei Piani formativi (SIF)
• Servizio di implementazione del Sistema di Gestione documentale integrato;
• Servizio di Hosting del Sistema per il finanziamento e il controllo dei Piani formativi riprogettato
• Servizio di Manutenzione Correttiva, Adeguativa e Migliorativa del Sistema per il finanziamento e il controllo dei Piani formativi riprogettato
• Servizio di Help Desk sul Sistema per il finanziamento e il controllo dei Piani formativi riprogettato
• Servizio di formazione al personale del Fondo.
• Fornitura di un sistema di gestione di gestione degli acquisti di Fon.Ter
2.2 L’affidatario si impegna a tener conto della natura giuridica del Fondo, così come risultante dalla vigente normativa applicabile, dalla prassi e dagli atti del medesimo Fondo (Statuto, Regolamenti e Atti a rilevanza pubblicistica) nell’espletamento dei propri obblighi contrattuali.
2.3 I dati prodotti e gestiti dai sistemi, una volta consegnati, sono e resteranno di esclusiva proprietà̀ di FonTer, che ha il pieno diritto di utilizzare durante e successivamente all'esecuzione del contratto tali dati per i propri scopi. L’affidatario dovrà̀ sempre garantire tempestivamente il supporto per l'accesso ai dati elaborati dai propri sistemi e fornire le indicazioni tecniche necessarie.
2.4 L’affidatario ha individuato il referente tecnico di progetto nella persona di , che rappresenterà̀ l'interfaccia unica di riferimento per FonTer fino alla messa a regime completa del Sistema proposto. Il referente tecnico di progetto indicato dall’Affidatario dovrà̀ seguire costantemente l'evolversi della situazione, interfacciandosi con il Direttore dell’esecuzione di FonTer.
2.5 L’Affidatario deve garantire l’espletamento delle attività necessarie per l’affiancamento al nuovo aggiudicatario e per il trasferimento del sistema in accordo con quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico “Trasferimento e affiancamento finale” e con quanto proposto nell’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara.
ARTICOLO 3 - DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE
3.1 Il servizio di cui al presente contratto ha una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
3.2. L’Affidatario dovrà presentare nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato tecnico il Piano di Progetto per l’approvazione da parte del Fondo.
3.3. Il Fondo si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice, di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario–alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Fondo.
3.4 Il Fondo si riserva la facoltà di sospendere, il presente contratto qualora circostanze esterne ne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
3.5 In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.9.
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 Il corrispettivo complessivo dell’appalto è stabilito in euro (………………/...) al netto di IVA, come risultante dal ribasso percentuale unico offerto dall’Affidatario sul prezzo complessivo a base d’asta ed applicato a tutti gli importi, a corpo e a consumo, nonché ai canoni che concorrono alla formazione del corrispettivo complessivo.
4.2 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Committente si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, alle medesime condizioni ivi previste ed al netto del ribasso offerto in sede di gara, per un corrispettivo aggiuntivo massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00) al netto di IVA di legge.
4.3 Il corrispettivo verrà erogato con le seguenti modalità:
- I corrispettivi a corpo ed i corrispettivi a consumo di cui al Capitolato Tecnico saranno erogati in base agli effettivi stati di avanzamento delle attività proposti con cadenza mensile dall’Affidatario ed accettati dal Fondo.
- I corrispettivi per le attività che, secondo il Capitolato Tecnico, prevedano canoni mensili saranno pagati con cadenza mensile posticipata.
4.4 I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte. Null’altro a nessun titolo sarà dovuto da Fon.Ter all’Affidatario in dipendenza del presente contratto e non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
4.5 Le parti si danno atto che non sono state previste somme per oneri di sicurezza non avendo Fon.Ter alcun obbligo a riguardo poiché l’Affidatario si è impegnato ad osservare rigorosamente le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i circa la prevenzione di infortuni sul lavoro né è stato al momento predisposto il DUVRI non essendo stati rilevati a priori interferenze con attività specifiche.
4.6 Il pagamento degli importi dovuti in favore dell’Affidatario – da effettuarsi secondo le modalità di cui al comma 4.3 che precede – è subordinato all’esito positivo delle verifiche e dei collaudi disposti dal Committente.
4.7 I pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura dell’Affidatario la cui emissione resta subordinata al rilascio, da parte di Fon.Ter, della documentazione attestante l’esito positivo delle verifiche e dei collaudi contrattualmente previsti.
4.8 Fon.Ter provvederà a verificare la correttezza delle fatturazioni presentate dall’Affidatario e, laddove corrette, ad effettuare i pagamenti con le modalità sopra indicate previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, il Committente trattiene da ciascun pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4.9 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
4.10 I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, intestato a “ ”, codice IBAN . È demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG nelle proprie fatture.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.
5.1 L’Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, commi 7, 8, 9 e 9 bis della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tale scopo l'Affidatario comunicherà al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e Xxxxxx Xxxxxxx dei soggetti delegati ad utilizzarli, entro 7 gg. dalla loro accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 6 - VERIFICHE DI QUALITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6.1 Nella fase di esecuzione del contratto il Fondo si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso, che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste nei Livelli di servizio previsti Capitolato tecnico per le singole prestazioni contrattuali.
6.2 Il Committente effettuerà le suddette verifiche a mezzo del Direttore dell’esecuzione di cui al successivo art. 8, che potrà anche avvalersi di personale esterno all’uopo appositamente delegato purché non sia alle dipendenze o collabori con società concorrente dell’Affidatario. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali ed ai Livelli di servizi specificati nel Capitolato tecnico, l'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
6.3 I servizi contestati dovranno essere eseguiti correttamente entro i termini indicati dal Committente e, in caso di mancata esecuzione, il Fondo avrà diritto di applicare una penale con le modalità previste nei Livelli di servizio contenuti nel Capitolato tecnico.
6.4. Qualora l’Affidatario non ottemperi ripetutamente a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, a norma del successivo art.9.
ARTICOLO 7- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
7.1. Il Committente nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza
sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
7.2. Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
7.3. Detto soggetto, in conformità al Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ha il compito di: a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal presente documento, dai Regolamenti interni del Committente e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
7.4. Si rimanda per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo al paragrafo 9.1.1.1. del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA
7.1 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero rilasciata dalla società̀/dall'istituto in data per l'importo di €. .
7.2 Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
7.3 L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7.4 La garanzia deve essere reintegrata dall’affidatario ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità.
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1 È in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte dell’appalto;
b) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al successivo art.16;
c) in caso di liquidazione dell’impresa, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale ad esso equiparabile;
d) in caso di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva;
e) in caso di ripetute violazioni di cui all'art. 6 che precede;
f) qualora l’ammontare delle penali per ritardata ultimazione superi il 15% (quindici per cento) del corrispettivo del contratto ai sensi del successivo art.13;
g) in caso di sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 30 giorni;
h) in caso di violazione documentata delle prescrizioni relative alla riservatezza di cui al successivo art.17;
i) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
9.2 In caso di risoluzione del contratto troverà applicazione l’art. 108, D.lgs. n. 50/2016. Il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva.
9.3 Il presente contratto è altresì sottoposto alla condizione risolutiva relativa all'effettivo possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dalla vigente normativa e, pertanto, il presente contratto dovrà pertanto intendersi risolto in caso di esito negativo delle relative verifiche sui requisiti soggettivi prescritti in capo all’Affidatario.
ARTICOLO 10 - RECESSO
00.0.Xx Fondo in relazione a futuri imprevisti e imprevedibili mutamenti nell’organizzazione dei servizi, all’indisponibilità delle risorse economiche, all’intervenuta evoluzione tecnologica del mercato, al livello insoddisfacente della fornitura, o qualora, prima del termine di scadenza dello stesso, giungano a definizione gare unificate con altri Fondi Interprofessionali o siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali d’acquisto tali da assicurare migliori condizioni di fornitura, si riserva il diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 30 giorni e con le modalità previste dall’art.109 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CREDITO
11.1 La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte del Fondo. L’Affidatario che intenderà procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica al Fondo, nei modi previsti dalla legge. La cessione del credito avrà effetto quando il Fondo stesso avrà espressamente comunicato la propria approvazione.
ARTICOLO 12 – COLLAUDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ
12.1. Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fondo effettuerà i collaudi delle attività relative ai servizi oggetto del presente contratto con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato tecnico.
12.2 In caso di esito negativo di un collaudo, l’Affidatario dovrà provvedere, entro i termini specificati nel Capitolato Tecnico e comunque entro il termine massimo di 15 giorni solari, all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9.
12.3 L’esecuzione dell’appalto è altresì soggetta, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 13 - PENALI
13.1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi e forniture dettagliate nei Livelli di Servizio specificato, con riferimento a ciascuna attività oggetto di affidamento, nel Capitolato tecnico.
13.2. Qualora il totale complessivo delle penali comminate superasse il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, il Fondo avrà facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 9.
ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E COPERTURE ASSICURATIVE
14.1 L’Affidatario è responsabile dell’opera del proprio personale e, ai sensi dell’Art 1228 del c.c., deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti, a sua esclusiva cura, spese e responsabilità. Lo stesso sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività e dalla condotta dei propri collaboratori o di personale dipendente da altre imprese dall’affidatario stesso coinvolte quali esecutrici del contratto o in regime di Xxxxxxxxxx.
14.2 L’ Affidatario dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
14.3 Il Fondo è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
14.4 L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, del Fondo o di terzi, in virtù dell’esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.
14.5 L’Affidatario appaltatrice si impegna, per l’intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie per copertura responsabilità civile, con adeguati massimali, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell’attività espletata.
14.6 È interamente a carico dell’affidatario appaltatrice ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto. Detto personale dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
ARTICOLO 15 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO E QUINTO D’OBBLIGO
15.1 È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
15.2 Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall’art. 106, D.lgs. n. 50/2016.
15.3 È in facoltà del Committente, ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla
concorrente di un quinto del corrispettivo complessivo previsto che l’affidatario è tenuto ad eseguire agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto.
15.4. L’Affidatario non potrà invece apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1 Al di fuori delle previsioni contemplate dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
16.2 L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA
17.1 L’Affidatario, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE
n. 2016/679, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
17.2 È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.
17.3 L’Affidatario si impegna inoltre a garantire, a propria cura e spese con l’onere di tutte le responsabilità di legge, la custodia e il corretto trattamento dei dati sensibili contenuti nei documenti oggetto dell’appalto, sollevando fin dalla data d’inizio di erogazione del servizio il Fondo che, pertanto, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679, designerà l’aggiudicatario, quale “Responsabile esterno del trattamento”.
ARTICOLO 18 - ESECUZIONE IN DANNO
18.1. Qualora l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Fondo potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.
ARTICOLO 19 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Ex D.LGS. 8 Giugno 2001, N. 231
19.2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, il Fondo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 20- BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
20.1. L’Affidatario garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento dei prodotti, dei componenti utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
20.2. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di software, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
20.3. L’Affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dal medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere.
ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE
21.1 Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
21.2.Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello del Tribunale di Roma.
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI – IVA – REGISTRAZIONE
22.1 Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
22.2. Sono a carico dell’Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione dell’Avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale. L’importo di tali spese ammonta complessivamente ad € (…………/00) e dovrà essere rimborsato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, è soggetto ad imposta di registrazione in misura fissa.
ARTICOLO 23 – RINVIO AL CAPITOLATO TECNICO
23.1.Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento, anche se non espressamente rinviato, si rinvia al Capitolato tecnico, in particolare per le verifiche di qualità e conformità sullo svolgimento del servizio, le modalità di collaudo e di attestazione di regolare esecuzione.
Il Committente
Il Presidente il Vice Presidente
L’Affidatario
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 3 (Xxxxxx e tempi di esecuzione);
- art. 4 (Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento);
- art. 6 (Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto);
- art. 9 (Risoluzione del contratto);
- art. 10 (Recesso);
- art. 11 (Cessione del credito);
- art. 13 (Penali);
- art. 15 (Variazioni del servizio e quinto d’obbligo);
- art. 16 (Subappalto e cessione del contratto);
- art. 19 (Xxxxxx etico e modello di organizzazione, gestione e controllo Ex D.LGS. 8 Giugno 2001, N. 231);
- art. 21 (Controversie); Roma,
L’Affidatario