PERIODO: 01.01.2019 – 30.06.2020
ACCORDO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI SOCCORSO E/O TRASPORTO INFERMI NON URGENTE TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E LA COOPERATIVA SOCIALE ELCAS ONLUS - AMBITO FORLI’ - CESENA
PERIODO: 01.01.2019 – 30.06.2020
- l'Azienda USL della Romagna (di seguito Committente) con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxx, (CF e P.IVA 02483810392), rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx in forza di specifico mandato conferito dal Direttore Generale con delibera n° 424 e del 14.11.2018 e s.m.i.
e
- la “Cooperativa Sociale Elcas Onlus ” (di seguito Fornitore) con sede legale in Via X. Xxxxxxxx, n. 69 Forlì (CF/P.IVA 03425030404), rappresentata legalmente dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, accreditata con determine n° 11347 del 17.09.2013 e n. 3638 del 09.03.2016 del Direttore - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna
Premesso che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con circolare n.6 del 20/03/2014 ha fornito indicazioni circa le modalità contrattuali cui le Aziende devono attenersi nella stesura degli accordi con i diversi soggetti accreditati.
stipulano quanto segue:
ART.1 AUTORIZZAZIONE SANITARIA E ACCREDITAMENTO
Con Determinazione/i del Servizio Assistenza Ospedaliera Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 20885 del 28.12.2017, si è concluso il percorso di accreditamento del Fornitore,
-per le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera dell’Azienda USL della Romagna n. 228 del 01.06.2017 e s.m.i..
Alla data di entrata in vigore del presente accordo il fornitore dichiara di possedere l’autorizzazione sanitaria per l’attività di trasporto infermi e soccorso effettuata a mezzo autoambulanza, ai sensi della normativa vigente.
ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo regola i rapporti per la fornitura del servizio di soccorso e/o trasporto infermi non urgente mediante ambulanza per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna secondo le modalità disciplinate negli articoli seguenti.
ART. 3 VALIDITA’ DELL’ACCORDO
.
Il presente accordo ha validità triennale per la parte giuridica e decorre dal 01.01.2019.
Da tale data, si intendono superati i contenuti di accordi pregressi che cessano pertanto di essere vigenti.
Annualmente possono essere definiti i piani di attività, gli adeguamenti produttivi in merito alla tipologia ed ai volumi delle prestazioni in oggetto e gli eventuali adeguamenti al budget annuale.
Il presente accordo potrà essere modificato anche in corso di vigenza, qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche , tariffarie, normative ( nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto.
La validità dell’Accordo è altresì subordinata al mantenimento del requisito dell’ autorizzazione ed accreditamento di cui alla D.G.R. n° 44/2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” ” ( punto 8 DGR 53/2013 e s.m.i).
ART. 4 PIANO DI COMMITTENZA
Il Committente ed il Fornitore si impegnano a garantire un modello operativo che attraverso la massima reciproca collaborazione, assicuri nell’ambito dell’assetto delle attività di soccorso e di trasporto infermi il raggiungimento delle finalità istituzionali del Committente.
Le tipologie dei servizi oggetto del presente accordo, il fabbisogno di massima di mezzi e personale sono riportati nell’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Detto fabbisogno potrà essere rideterminato, con cadenza annua, dal committente sulla base dell’andamento dei servizi e delle eventuali variazioni richieste dalle Articolazioni aziendali e validate dal Committente.
Il piano di committenza potrà contenere clausole di maggiore dettaglio e specifiche rispetto alla presente fornitura.
Art. 5 AUTOMEZZI PER TRASPORTI
Il fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente i mezzi di seguito indicati, in possesso dell’autorizzazione sanitaria e pienamente rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale e da quella regionale, di cui alla D.G.R. n° 44/2009 “ Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi
Descrizione delle caratteristiche dei mezzi Ambulanze:
• Ambulanza tipo A ECHO 01 targa FL195VL immatricolata il 2017
• Ambulanza tipo A ECHO 02 targa EX550MT immatricolata il 2015
• Ambulanza tipo A ECHO 05 targa EN057KN immatricolata il 2012
Equipaggio per trasporto non urgente: es: autista / autista soccorritore e/o infermiere
mezzo e vano sanitario: (vedi allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo)
Il fornitore si impegna ad effettuare i collaudi/revisioni prescritti ed a eseguire la manutenzione ordinaria effettuando i tagliandi periodici suggeriti dal costruttore e dettati dai requisiti di accreditamento, nonché la manutenzione straordinaria per il mantenimento della efficienza tecnica dei mezzi: a tal fine è compilata una scheda tecnica di ogni mezzo.
Le attrezzature e le strumentazioni sono messe in servizio dopo l’esecuzione del collaudo e sulle medesime sono effettuate periodiche verifiche sulla base di apposito piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Seguendo l’apposita procedura documentata basata sulla checklist fornita dalla Centrale dei Trasporti Sanitari ordinari e 118 per i trasporti in Emergenza sono verificate le seguenti installazioni:
- le apparecchiature elettromedicali;
- i sistemi di comunicazione fissi del mezzo;
- i sistemi di comunicazione mobili in dotazione agli operatori;
- eventuali sistemi di localizzazione satellitare (se previsto).
Il Responsabile della Centrale dei Trasporti sanitari ordinari ed il Responsabile della emergenza territoriale 118, tramite valutazione tecnica formale, potranno escludere i mezzi non ritenuti più idonei al servizio e richiederne la sostituzione.
I mezzi messi a disposizione sono gestiti dagli operatori della Centrale dei Trasporti sanitari ordinari e dovranno operare, durante le fasce orarie di disponibilità di cui al successivo art. 6, esclusivamente per conto della predetta Centrale. I mezzi dell’Emergenza sono gestiti dalla Centrale Unica Operativa 118.
Nei mezzi deve essere ben evidente l'appartenenza al fornitore e l’assolvimento dell’ attività convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 6 GESTIONE DEI SERVIZI
Le modalità di esecuzione operativa dei servizi sono disciplinate nell’allegato tecnico ( allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, in relazione alle peculiarità e specifiche caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento.
Art. 7 OBBLIGHI
7.1 Pubblicizzazione dell’attività
L’attività svolta dal fornitore nell’ambito del presente accordo, non potrà essere pubblicizzata se non precisando che trattasi di “servizio convenzionato con l’Azienda Usl della Romagna”.
Il fornitore firmatario del presente accordo non potrà dare pubblicità o notizia a terzi circa le prestazioni e le attività congiuntamente promosse e/o realizzate in modo che possa generarsi confusione circa l'originaria appartenenza dei mezzi e del personale.
7.2 Vestiario.
Il personale in servizio dovrà indossare vestiario idoneo e dovrà essere identificabile da parte dell’utenza mediante apposito cartellino di riconoscimento.
E’ a carico del fornitore, l’approvvigionamento delle divise ed il loro lavaggio
7.3 Smaltimento rifiuti.
Sarà cura del Committente smaltire i rifiuti speciali e non, derivanti dall’attività commissionata ai sensi della normativa vigente, presenti sui propri mezzi all’atto del rientro presso la sede .
Per le specifiche operative si rinvia all’allegato tecnico (all.3)
7.4 Biancheria – Ossigeno
Per i trasporti in emergenza la dotazione di biancheria ed il suo ripristino igienico-sanitario sarà a carico del committente.
Il ripristino altresì delle bombole di ossigeno per l’attività di soccorso sarà a carico del committente.
Il materiale di consumo in oggetto impiegato per il servizio di trasporto programmato/non urgente è a carico della Coop. Sociale Elcas.
7.5 Approvvigionamento Farmaci e dispositivi medici
Sarà cura del committente dotare le UOM, per i trasporti in emergenza, dei farmaci e dispostivi medici necessari allo svolgimento dei servizi.
Nessuna dotazione è prevista a carico del Committente per i trasporti non urgenti.
Art. 8 NORME RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DEI MEZZI, AL PERSONALE E ALLE AZIONI DI RIVALSA R.C.A.
Il fornitore è tenuto a garantire che il personale inserito nelle attività sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Il fornitore risponde dei danni a persone o a cose del Committente o di terzi che possono derivare dall’espletamento del servizio imputabili ad esse e/o al loro personale. Il Committente è sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti.
Il Committente pertanto rimane estraneo a tutti gli obblighi che il fornitore ha nei confronti del proprio personale e di terzi e rimane sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse accadere in conseguenza dei servizi oggetto del presente accordo.
Tutte le spese relative ad assicurazioni, contributi, previdenza, assicurazione del personale contro gli infortuni, responsabilità civile verso terzi, ecc. e gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.) dei mezzi,rispettando il massimale previsto, sono a carico del Fornitore.
Art. 9 TARIFFE E BUDGET
Le tariffe da applicare per il servizio di trasporto, sia in emergenza che programmato, rese da enti o da privati tramite personale dipendente, derivano dal sistema di pesatura delle attività di soccorso di cui alla circolare regionale E.R. n° 4 /2010 - Tabella 2, dalla successiva nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 212236823 del 10/10/2012, e dalla Circolare regionale n. 6 del 20.03.2014 ad oggetto « Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009 » Le tariffe determinate come sopra sono indicate nel Piano di Committenza (allegato 1).
Il Budget a disposizione, per i servizi erogati nel periodo di validità del presente contratto viene calcolato secondo la tabella di calcolo allegata, quale parte integrante e sostanziale (all 1) del presente contratto.
Art.10 EVENTUALE RIMBORSO CHILOMETRICO
L’attività oggetto del presente accordo si riferisce a una U.O.M. con percorrenza annua di km. 42.857 per 6 o 7 ore die di servizio, ovvero ad 1/7(un settimo) dei 300.000 Km previsti su sette anni dalla DGR n.44/2009.
L’eventuale superamento della soglia di Km. 42.857 di percorrenza media annua, di ogni singola U.O.M., comporterà un rimborso chilometrico come da tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale valore sarà annualmente aggiornato secondo quanto previsto dalle pubblicazioni periodiche ACI Automobile Club d’Italia per autofurgoni alimentati a gasolio di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3.5 tonnellate (modello tipo: Fiat Ducato 35 MJT C).
La modalità per definire il numero di km effettuati per l’attività a carico del committente è oggetto di apposita analisi. A tal fine ogni mese il fornitore farà pervenire un report debitamente firmato con le percorrenze kilometriche giornaliere di ogni U.O.M.
Non possono rientrare nel computo del km al fine del riconoscimento aggiuntivo i trasporti effettuati oltre il territorio aziendale se già remunerati extra in base al chilometraggio.
Qualora tali trasporti vengano effettuati all’interno del turno di servizio e resta il pagamento orario, i chilometri effettuati rientrano nel conteggio complessivo. Non rientrano nei chilometri a carico del committente percorrenze correlate a manutenzione e gestione propria dei mezzi, i chilometri percorsi dal fornitore per raggiungere l’inizio del servizio e a fine servizio i chilometri per il ritorno in sede.
Non rientrano altresì a carico del fornitore eventuali km per servizi a pagamento autogestiti anche se richiesti dalla Centrale Operativa Trasporti ed effettuati durante l’orario di lavoro per esigenze di servizio o programmazione.
Il conteggio chilometrico e l’eventuale pagamento aggiuntivo, nel caso in cui si superi la soglia come sopra descritta , darà luogo a conguaglio di fine anno, in alternativa, qualora la richiesta di km aggiuntivi avvenga da parte del committente, ogni mese (con superamento quindi della soglia media mensile ottenuta rapportando la soglia annua al mese), nell'all. 1 le parti potranno prevedere che il pagamento del kilometraggio aggiuntivo avvenga con cadenza mensile.
Comunque i limiti di impiego di ogni singola U.O.M. sono definiti in 7 anni o 300.000 Km (DGR. N. 44/2009)
Art.11 PAGAMENTI e FATTURAZIONE
Il committente procede al pagamento delle fatture di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento in formato elettronico delle stesse.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà del Committente risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Fino alla unificazione dei Servizi Bilancio, al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati con riferimento alle tipologie dei trasporti effettuati ( emergenza/programmati) Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Art.12 CONTROLLI E MONITORAGGI PERIODICI
In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio il Committente designa in analogia a quanto previsto dall’art.101 D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il DEC controlla l'esecuzione del contratto attraverso le verifiche effettuate dagli assistenti DEC individuati
tra le varie professionalità (responsabile medico 118, coordinatore infermieristico 118, ingegnere clinico, ecc) e più precisamente:
- Controlli periodici (in funzione della tipologia del controllo) per il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti di accreditamento di cui alla DGR 44/2009, circolare regionale 6/2014 e succ. indicazioni del 26/09/2014 in capo al DEC
- Controlli sui requisiti tecnico sanitari della fornitura sulla base di una check list predefinita
- Eventuali ulteriori controlli al fine di verificare la regolare esecuzione della fornitura anche a seguito di reclami o verifiche interne, audit, indicatori ecc.
ART. 13 INADEMPIENZE
Qualora venissero riscontrate eventuali inadempienze nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente accordo, fatte salve le eventuali gravi conseguenze di natura civile e penale che comportino l’immediata risoluzione del contratto,queste verranno contestate dal committente per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il Committente potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione al fornitore mezzo raccomandata AR oltre all’eventuale maggiore onere che il Committente dovesse affrontare per il rimborso a terzi o ulteriori danni, fatte salve le più gravi conseguenze di natura civile e penale:
- in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di euro 1.000,00 per ogni caso in cui ciò sia successo;
- in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di euro 500,00/die
- in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo
- in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- in caso di impiego non corretto delle divise,targhe attrezzature e prodotti sanitari obbligatori per l’espletamento del servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo
- in caso di mancata o parziale pulizia ed eventuale disinfestazione delle ambulanze al termine di ogni servizio ovvero al termine della giornata lavorativa a seconda delle prestazioni effettuate e tutto quanto attinente al servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo
- in caso di mancanza e/o inadempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o dagli allegati ivi richiamati euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo.
Qualora il fornitore non emettesse la nota di accredito per l’importo della penale il Committente potrà trattenere l’importo dal fatturato mensilmente.
L’addebito delle penali non esonera il fornitore all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Per verificare l’andamento del presente accordo e per affrontare eventuali problemi connessi all’applicazione ed interpretazione dello stesso, il fornitore e l’Azienda USL individuano rispettivamente un rappresentante (Fornitore) ed il Direttore dell’Esecuzione (Committente).
ART. 14 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
La validità dell’accordo si intende subordinata alla verifica da parte del Committente dell’insussistenza delle cause di divieto o sospensione di cui alla normativa vigente in materia di antimafia.
A tal fine il fornitore dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta dal Committente.
ART.15 SCIOPERI
Il servizio oggetto del presente accordo è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso, non potrà essere interrotto, sospeso, o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, il fornitore deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio.
Pertanto l’attività prestata dal fornitore non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e nel caso di scioperi il fornitore non potrà pertanto sospendere l’attività prestata; a tal fine il fornitore deve comunicare per iscritto al Committente la data di inizio dello sciopero almeno 5 ( cinque) giorni prima dello stesso. Deve in ogni caso garantire le prestazioni.
L’interruzione ingiustificata dei servizi oggetto del presente accordo di pubblica utilità comporta responsabilità penale del fornitore ai sensi dell’art.355 del codice penale e consegue causa di risoluzione immediata dell’accordo ex art.1456 del codice civile.
ART. 16 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 al Fornitore viene consegnato il documento “LAVORARE IN SICUREZZA – Manuale informativo per i lavoratori ” contenente le informazioni sui pericoli e sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente.
Al presente atto verrà accluso il documento attestante la consegna del materiale di cui sopra, sottoscritto dal fornitore.
IL fornitore per ciascun dipendente garantisce l’integrale visione del contenuto di detto volume prima dell’inizio dell’attività nei luoghi di lavoro del Committente.
Al presente è allegato inoltre il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)” redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dal Fornitore, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione del presente accordo.
Il Fornitore ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
Nel caso in cui il Fornitore non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il fornitore, per ogni singolo dipendente che entra negli ambienti di lavoro del Committente, garantisce:
• l’illustrazione dei contenuti dei documenti di cui sopra (anche ed eventualmente consegnandone copia) per il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione ivi contenute;
• la sorveglianza sanitaria relativamente al rischio biologico-infettivo ed ai rischi propri correlati allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
• l’avvenuta formazione in materia di sicurezza come dal D.Lgs 81/08, con particolare riguardo alla Movimentazione Manuale dei Pazienti, al rischio biologio-infettivo ed all’utilizzo dei gas medicali in bombole.
Il fornitore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI parte integrante del presente accordo, e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
1. a formare ed informare i propri volontari e dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente convenzione, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare ed a pretendere che i propri volontari e dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che il Committente ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri volontari e dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall’associazione stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
Art. 17 INCOMPATIBILITA’
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Sarà cura ed attenzione dello stesso fornitore programmare i turni relativi alle prestazioni dei volontari compatibilmente con le attività lavorative nell’Azienda USL ed in conformità alla normativa vigente.
ART 18 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Fatte salve le ulteriori conseguenze dell’inadempimento, qualora il Committente riscontrasse che le prestazioni erogate non fossero conformi ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità e inadempimenti contrattuali, invierà contestazione per iscritto con specifica motivazione e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
E causa di risoluzione automatica e di diritto dell’accordo la revoca dell’autorizzazione sanitaria e/o dell’accreditamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013 (punto 8).
E’ altresì causa di risoluzione automatica e di diritto del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all’art. 20.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.
ART. 19 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
In ottemperanza alle disposizioni normative del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e
s.m.i. di cui al D. Lgs n. 101/2018 e al regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR), l’Azienda Usl, quale “ titolare” del trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari degli interventi specificamente oggetto del presente accordo nomina la Cooperativa Sociale ELCAS Onlus quale “ responsabile” del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy. La Cooperativa Sociale Elcas provvederà, a sua volta, alla nomina dei quali incaricati di trattamento dei dati. In ogni caso la Cooperativa Elcas é direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori .
ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.701/2014 che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter della D. Lgs.165/2001 e s.m.i., introdotto dalla L. 190/2012 e s.m.i., relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto.
ART. 21 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente contratto, le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia.
In caso di controversie di competenza del giudice ordinario, il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Ravenna.
ART. 22 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
ART.23 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni regionali e aziendali in materia di trasporti sanitari accreditati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto :
- per l’Azienda USL della Romagna
- per la Cooperativa Sociale ELCAS Onlus
ALLEGATI:
1) All.1 Piano di committenza trasporti - Budget
2) All.2 Equipaggiamento mezzi
3) All.3 Modalità di gestione del servizio
4) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008 e smi
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