CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
La presente polizza stipulata tra il
COMUNE DI PORDENONE
C.F./P.IVA: 0008157939
e la Società
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DURATA DEL CONTRATTO:
dalle ore 24.00 del 31.07.2017
alle ore 24.00 del 31.07.2020
CIG 6989773F23
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurazione: Il contratto di assicurazione;
Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: Il COMUNE DI PORDENONE (Ente), soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione.
Società: Impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Retribuzione annua lorda: Quanto, al netto delle ritenute previdenziali, i prestatori di lavoro effettivamente rice- vono a compenso delle loro prestazioni e/o gli importi (esclusi IVA) pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’attività prestata dagli stessi. Sono quindi compresi i compensi/emolumenti versati dal Contraente assicurato a:
• personale obbligatoriamente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL;
• prestatori d’opera autonomi non costituiti in Società organizzata;
• personale in servizio presso il contraente assicurato in qualità di lavoratori in regime L.S.U.;
• prestatori d’opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e X.Xxx. 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni
Prestatori di lavoro : Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:
• lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai, ecc…);
• le persone fisiche per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato, quali:
- prestatori di lavoro come definiti all’art. 5) del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni compreso i prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro (legge n° 30 del 14/02/2003), nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto della legge stessa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 01 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Amministrazione Pubblica – Ente Comunale
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente compe- tono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclu- sione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attivi- tà in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all’ente una responsabilità indi- retta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i prov- vedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che posso- no essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e con- seguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.
La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.
ART. 02 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazio- ne, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..
L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessa- zione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunica- zione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di circostanze eventual- mente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
ART. 03 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE REVISIONE DEL CONTRATTO
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi del “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire a una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricor- rano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione verrà operata, nell’accordo delle parti, sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni del “Codice degli Appalti”.
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere e avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.
ART. 04 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.07.2017 alle ore 24:00 del 31.07.2020, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento polizza, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme re- stando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere antici-
pato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di effetto dell’appendice di proroga.
Art. 04 bis – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Gover- no della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulterio- ri, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi ti- tolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi- nanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei su- bappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni fi- nanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che in- tende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbli- gazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 05 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 120 giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 giorni prima da par- te della Società Assicuratrice.
ART. 06 – MASSIMALI ASSICURATI
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massi- mali (contrassegnare l’opzione offerta in sede di gara):
OPZIONE I
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi : | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 10.000.000,00 per danni a cose | |
RC0 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.000.000,00 per persona lesa |
In ogni caso l’esborso annuo della Società non potrà essere superiore ad € 15.000.000,00.
OPZIONE II
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi : | € 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 12.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 12.000.000,00 per danni a cose | |
RC0 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.000.000,00 per persona lesa. |
In ogni caso l’esborso annuo della Società non potrà essere superiore ad € 17.000.000,00.
OPZIONE III
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi : | € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 15.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 15.000.000,00 per danni a cose | |
RC0 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 7.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00 per persona lesa. |
In ogni caso l’esborso annuo della Società non potrà essere superiore ad € 20.000.000,00.
ART. 07 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta So- cietà non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.
ART. 08 - SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, Legali e Tecnici sentito l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della com- pleta tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assisten- za legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
ART. 09 - VALIDITA' TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel mondo intero.
ART. 10 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo UNION BROKERS S.r.l. (denominata in seguito Broker) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n° 209; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saran- no svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con l’Impresa delegataria informandone le Coassicuratrici. Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte mediante PEC alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.
Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordina- ria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatto salvo soltanto eccezione per l’incasso dei premi di poliz- za, il cui pagamento verrà effettuato dalla Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Co- assicuratrice nei termini in uso per il versamento dei premi ai Coassicuratori.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.
ART. 12 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società e/o all'Agenzia cui è assegnata la polizza per il tramite del Broker, nel termine di 30 (trenta) giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
ART. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicura- zione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimbor-
sa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre, in caso di disdetta da parte della società, la stessa è obbligata a fornire contestualmente alla lettera di disdetta, la situazione aggiornata e dettaglia- ta dei sinistri per consentire lo svolgimento della gara di affidamento della polizza.
ART. 14 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:
al preventivo di € 12.800.000,00 (dodicimilionieottocentomila/00) di retribuzioni come sopra definito, sarà applicato il tasso dello ‰ (pro-mille) al netto delle imposte.
ART. 15 - IMPOSTE
Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per Xxxxx in conseguenza del contratto.
ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla data di richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla So- cietà i dati necessari. Tale richiesta non può essere fatta prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione premio. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all’Ente.
ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l’ obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.
ART. 18 - INFORMAZIONE SINISTRI
La società s’impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sulla stato del sinistro :
❒ con l’indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 15 (quindici) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall’Ente o dal broker .
❒ con la indicazione al contraente o al broker entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e del/i tempo/i di liquidazione stesso.
ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA.
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell’atto relativo.
ART. 20 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA
Valgono le disposizioni del successivo art. 28.
ART. 21 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
ART. 22 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.
ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di Legge.
ART. 24 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE
L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di Legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.
ART. 25 – COLPA GRAVE
La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’assicurato, a norma di Legge.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA R.C.T E R.C.O.
ART. 26 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
E’ altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti (compreso il personale distaccato presso l’AUSL per l’espletamento di servizi delegati), compresi i lavoratori e collaboratori dell’Assicurato non aventi alcun rapporto di di- pendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l’esercizio della propria attività.
ART. 27 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell’articolo 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattia professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui di- pendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs 23/02/2000 n° 38 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagio-
nati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL.
L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui o- pera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, al- lievi, ecc…) che prestano servizio presso l’assicurato.
3. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i..
4. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.
I prestatori di lavoro, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente della perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. e indipenden- temente dall’accertamento giudiziale. A questo riguardo, si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il contrente e la Società, tenendo conto degli interessi del contraente, dell’assicurato e delle persone del- le quali il contraente e l’assicurato stessi debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.
Art. 28 S.I.R (Self Insurance Retention)
La garanzia entra in vigore dopo i primi:
(contrassegnare l’opzione offerta in sede di gara)
OPZIONE I | Euro 5.000,00 | |
OPZIONE II | Euro 4.000,00 | |
OPZIONE III | Euro 3.000,00 |
Tale importo resta a totale carico dell’Assicurato quale “Self Insurance Retention” (S.I.R.) per ciascun sinistro. Si conviene pertanto che:
a) Per i danni il cui ammontare rientri nella “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente, che potrà anche affidare il servi- zio ad una struttura esterna;
b) Per i danni per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia espressamente quantificato per un importo superiore alla “S.I.R.”, il sinistro verrà denunciato alla Società, che ne assumerà per intero la gestione e la liquidazione;
c) Per i danni per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia quantificato per un importo inferio- re alla “S.I.R.” oppure una richiesta il cui ammontare non sia quantificato, la gestione e la trattazione del sini- stro sarà assunta dal contraente ed il sinistro non verrà denunciato alla Società.
Si precisa che, qualora un sinistro gestito dal contraente, di importo inizialmente inferiore alla “S.I.R.” o di importo inde- terminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla “S.I.R.”, verrà denunciato solo in quel momento alla Società, senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia, prescrizione del diritto o la gestione del sinistro fatto dal contraente fino alla denuncia.
Per i danni di importo superiore alla “S.I.R.” gestiti dalla Società, e per i danni con lesioni a persone e misti (cose + per- sone) la Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste e dell’importo relativo alla “S.I.R.”, nonché a gestire e liquidare anche i danni non
superiori per valore agli scoperti o franchigie. Successivamente la Società provvederà a richiedere al contraente il rim- borso dell’importo delle franchigie o dell’importo rientrante nella “S.I.R.” previsti dalla presente polizza.
A tale scopo la Società, entro 30 (trenta ) giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al contraente la richie- sta di rimborso dell’importo relativo alla “S.I.R.” e a scoperti o franchigie dei sinistri liquidati nell’anno precedente, non- ché la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione. Il contraente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
ART. 29 - QUALIFICA DI TERZO
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo con e- sclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesio- ni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando uti- lizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occa- sione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavo- ro o servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da INAIL ed INPS ed altri enti assicurativi e previdenziali.
Sono considerati terzi i dipendenti tutti e gli Amministratori del Contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sottostanti, parcheggiate nell’ambito delle attività dell’Ente e causati da fatto dell’assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione dei danni da furto e da incendio. La presente garanzia è prestata con limite di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro € 150.000,00 (centocinquan- xxxxxx/00) per anno assicurativo.
ART. 30 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a) la responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985, n. 350 e del D.lgs 9 aprile 2008 n° 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale rappresentante dell’ente, di Amministratori, Dipendenti, preposti e soggetti che collaborano all’attività assicurata.
Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo. In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici
/subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati;
b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le in- frastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consi- glia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. Sono comprese le officine di manuten- zione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, can- celli anche automatici. La garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stipulata l’assicurazione.
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, anche non derivanti da rotture ac- cidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza di € 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro e per anno; danni prodotti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di im- palcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno.
L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione am- pliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piaz- ze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.
Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la respon- sabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manu- tenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se ubicati fuori dai confini comunali e com- prende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà comunale ma che comunque sono usufruiti dal Comu- ne o dalla cittadinanza;
d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere;
e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà del Comune e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Quest’ultima garanzia è prestata per un massimo risarcimento sin/annuo € 100.000,00 (centomila/00);
g) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato esclusi i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell’attività descritta. Xxxxxxx risarcimento annuo
€ 100.000,00 (centomila/00);
h) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
i) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione;
j) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti, esclusa la RC Professionale;
k) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici;
l) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi),
gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti;
n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di Scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.
E’ compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla Legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest’ultima garanzia è prestata con il sottolimite € 10.000,00 (diecimila00) per sinistro e € 40.000,00 (quarantamila/00) per anno assicurativo.
La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.
La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni. Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro.
o) la garanzia comprende i rischi derivanti dall’utilizzo di armi da parte della Polizia Municipale, dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, servizi annonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Comune;
p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, pertanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro. La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
t) xxxxx conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;
u) xxxxx conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
v) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
w) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;
x) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso perio- do assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.
y) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
z) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito d’esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;
a1) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento di
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
a2) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle struttu- re in uso al Comune, compreso l'impiego di attrezzature. Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di si- stemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;
a3) danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
a4) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato “tele lavoro“;
a5) responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00);
a6) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro o di servizio per le persone di cui l’Ente si avvale per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione sempreché dall’evento derivi all’assicurato una responsabilità a norma di legge;
a7) la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acquaria e suolo, fino alla concorrenza di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro ed anno e soggetti.
La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di Legge dell’Assicurato per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell’inquinamento. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.
ART. 31 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge. Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non
sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di Xxxxx, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di Xxxxx.
Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.
ART. 32 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura.
In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali dell'Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
ART. 33 - ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs209/2005e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 30 lettera c);
c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
d) conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione dei dati;
f) sono esclusi i danni da guerra, terrorismo e sabotaggio come eventi circoscritti e definiti dalle Leggi;
g) conseguenti a violazione di Xxxxx, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE.
L'assicurazione RCT ed RCO non comprende inoltre i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche,da amianto e da campi elettromagnetiche oda organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’ accelerazione artificiale di particelle atomiche;da presenza,uso, contaminazione,estrazione, manipolazione, lavorazione,vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto;
b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante dall’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l’impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all’assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V:V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
c) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art. 30 lettera k).
d) sono esclusi i danni da RC Professionale.
ART. 34 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati di terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurati- vo tra il Comune e la Società.
LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo
Condizione | Scoperto | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx risarcimento |
1. Art.28 | Opzione S.I.R. | / | |
1 . Art.29 Danni a cose dei dipendenti | € 50.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno ass.vo | ||
1. Art.30 lettera C) Danni da spargimenti acqua e rigurgito, rottura fogna Danni da furto cagionati a terzi | € 300.000,00 € 50.000,00 | ||
2. Art.30 lettera F) Xxxxx a cose di terzi caricate, scaricate, ecc…. | € 100.000,00 | ||
3. Art.30 lettera G) Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 100.000,00 | ||
4. Art 30 lettera N) Art. 1783 c.c e ss, ecc… | € 10.000,00 per sinistro € 40.000,00 per anno ass.vo | ||
5. Art.30 lettera R) Xxxxx ai locali presi in uso | € 100.000,00 | ||
6. Art.30 lettera W) Xxxxx da sospensione attività economiche | € 500.000,00 | ||
7. Art.30 lettera X) Danni da incendio. | € 500.000,00 | ||
8. Art.30 lettera Z) Xxxxx a cose in ambito d’esecuzione lavori. | € 500.000,00 | ||
9. Art.30 lettera A1) Danni da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 | ||
10. Art.30 lettera A3) Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 500.000,00 | ||
11. Art.30 lettera A5) Danni per errato trattamento dei dati personali | € 100.000,00 | ||
12. Art.30 lettera A7) Inquinamento accidentale (danni a cose) | € 500.000,00 | ||
1. Art.32 Malattie professionali | € 3.000.000,00 |
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXX XXXXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 07/04/2017 15:18:28
IMPRONTA: 0X00000000X00XX00000000X0X000000XX00X0X0X0X00X00X00X00XXXXX0X0X0 XX00X0X0X0X00X00X00X00XXXXX0X0X0X0000000X00XXXX0000X0000X00X000X X0000000X00XXXX0000X0000X00X000XX00X0XX0X0000XXXXXX0X000XX0000X0 D04C4BE2A8795ABFEAA7B535BD5329D45F717353CCBA59D0176AD0CEF67DFBB4
Atto n. 721 del 07/04/2017