Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e
la Comunità europea2, in seguito denominata «Comunità», in seguito denominate «parti contraenti»,
riconoscendo il carattere integrato dell’aviazione civile internazionale e perseguendo l’armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo;
desiderando stabilire norme applicabili all’aviazione civile all’interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in par- ticolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate;
convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella
Comunità all’atto della firma del presente Accordo;
desiderando, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria, evitare in- terpretazioni divergenti e pervenire ad un’interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo,
convengono quanto segue:
Capo 1:
Obiettivi
1. Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria perti- nente indicata nell’allegato del presente Accordo.
RU 2002 1705; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).
2 Ora: Unione europea (UE).
2. A tal fine, le norme stabilite dal presente Accordo, nonché i regolamenti e le diret- tive specificati nell’allegato si applicano alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del trattato CE e agli atti adottati in virtù del medesimo trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e deci- sioni della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee emesse anteriormente alla data della firma del presente Accordo. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della firma del presente Accordo saranno comuni- cate alla Svizzera. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze di queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal Comitato misto al fine di assicu- rare la corretta attuazione del presente Accordo.
Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall’allegato del presente Accordo.
Capo 2:
Disposizioni generali
Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.
Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del rego- lamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’allegato del pre- sente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei citta- dini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
1. Nel campo di applicazione del presente Accordo, le società costituite conforme- mente alla legislazione di uno Stato membro della CE o alla legislazione svizzera, e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nella Comunità o in Svizzera, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro della CE.
2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Gli articoli 4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
Gli articoli 4 e 5 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l’applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un tratta- mento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.
1. Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli in- vestimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissi- mili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri con- traenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi com- merciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno di- ritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d’imprese, o
– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a pro- muovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte so- stanziale dei prodotti di cui trattasi.
È incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il pre- sente Accordo o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od
altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei con- sumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dis- simili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l’effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle auto- xxxx svizzere.
1. Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 e con- trollano le concentrazioni tra imprese in conformità della legislazione comunitaria in- dicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.
2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che concernono le rotte tra la Sviz- zera e paesi terzi.
1. Gli Stati membri della CE e la Svizzera non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese a cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Accordo.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.
1. Salvo diversa disposizione del presente Accordo, sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti con- cessi dalla Svizzera o da uno Stato membro della CE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o mi- naccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccu- pazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di una parte contraente;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura con- traria al comune interesse.
La Commissione e le autorità svizzere procedono all’esame permanente delle que- stioni menzionate all’articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l’altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l’osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comi- tato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo.
Capo 3:
Diritti di traffico
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così
come richiamato nell’allegato del presente Accordo:
– ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità;
– due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
– «vettore aereo comunitario», un vettore aereo che abbia il centro d’attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in pos- sesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regola- mento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo;
– «vettore aereo svizzero», un vettore aereo che abbia il centro d’attività princi- pale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Ac- cordo.
3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all’interno della Svizzera e tra punti situati all’interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l’entrata in vi- gore del presente Accordo.
Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE. Tut- tavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell’articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a con- dizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distor- sioni della concorrenza.
Capo 4:
Applicazione del presente Accordo
Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono
da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
1. Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell’osservanza del presente Accordo, e in partico- lare dei regolamenti e delle direttive elencati nell’allegato.
2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente confer- mata dall’allegato. Tuttavia, se la Svizzera ha adottato o intende adottare misure di tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 o dell’articolo 9 del regola- mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il Comitato misto, su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente Accordo.
3. Qualsiasi intervento volto a garantire l’osservanza del presente Accordo, ai sensi
dei paragrafi 1 e 2, deve essere attuato secondo le disposizioni dell’articolo 19.
1. Ciascuna parte contraente dà all’altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l’assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni, condotte dall’altra parte contraente nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto pre- visto dal presente Accordo.
2. Quando le istituzioni comunitarie intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente Accordo in questioni in cui la Svizzera abbia interesse e che concernono le autorità svizzere o imprese svizzere, le autorità svizzere devono essere pienamente informate e poste in condizioni di esprimere i loro commenti prima che sia assunta una decisione definitiva.
Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 0:
Comitato misto
1. È istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denomi- nato «Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera» (in seguito denominato Co- mitato misto), demandato a gestire il presente Accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni ed adotta deci- sioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del Comitato misto sono
eseguite dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni. Il Comitato misto opera in base al mutuo consenso.
2. Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo, le parti contraenti si scam- biano informazioni e, a richiesta, si consultano nell’ambito del Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l’altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presi- dente e la definizione del mandato di quest’ultimo.
4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità ed almeno una volta all’anno. Ogni
parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro demandati ad assisterlo
nell’espletamento dei suoi compiti.
1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.
2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del Comitato misto non sia stata correttamente attuata dall’altra parte contraente, può chiedere che la questione sia di- scussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata deferita, la parte richiedente può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Co- munità europee e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra infor- mazione che possa interessare gli operatori economici. Se necessario, le decisioni sono sottoposte a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti, in conformità delle rispettive procedure interne.
4. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle sud- dette formalità. Decorsi dodici mesi dalla data di adozione di una decisione da parte del Comitato misto senza che tale notifica sia stata fatta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo 5.
5. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non addotta una decisione su una questione sottopostagli entro sei mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Per quanto riguarda la legislazione prevista dall’articolo 23, adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente Accordo e la sua entrata in vigore e di cui l’altra parte contraente è stata informata, la data di riferimento di cui al paragrafo 5, è quella in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al decorso di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Capo 6:
Nuova legislazione
1. Il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l’obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme del pre- sente Accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dal presente Accordo.
2. Non appena avviata l’elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve consultare informalmente gli esperti dell’altra parte contraente. Prima dell’adozione formale di un nuovo testo legislativo, le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una parte contraente, può aver luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al Co- mitato misto.
3. Non appena adottata una modifica della propria legislazione, ciascuna parte con- traente ne informa l’altra parte contraente al più tardi entro otto giorni dalla pubblica- zione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o sulla Raccolta ufficiale delle leggi federali. A richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, al più tardi entro sei settimane dalla data della richiesta, tiene uno scambio di opinioni sulle conse- guenze di tale modifica per l’attuazione del presente Accordo.
4. Il Comitato misto può alternativamente:
– proporre una revisione delle norme del presente Accordo o adottare una deci- sione che modifichi l’allegato per recepire, eventualmente in base alla reci- procità, le modifiche apportate alla legislazione considerata;
– adottare una decisione sugli effetti da attribuire alle modifiche della legisla- zione considerata in modo da salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo;
– stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo.
Capo 7:
Paesi terzi ed organizzazioni internazionali
Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a ri- chiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli, 25, 26 e 27:
a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell’ambito di organizzazioni inter- nazionali, e
b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo, nonché sull’applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.
Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.
1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall’articolo 24, lettera a) sono i
seguenti:
a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune, e
b) a seconda della natura di tali problemi:
– esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l’azione delle parti contraenti nell’ambito delle organizzazioni internazionali compe- tenti, oppure
– esaminare congiuntamente ogni altra linea d’azione che appaia oppor- tuna.
2. Le parti contraenti si scambiano non appena possibile tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.
1. Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall’articolo 24, lettera b) è ana-
xxxxxxx le questioni rilevanti ed esaminare le linee d’azione più opportune.
2. Ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente tiene informata l’altra parte contraente dei possibili sviluppi nel settore del trasporto aereo e dell’operatività di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.
1. Le consultazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 hanno luogo in seno al Comitato misto.
2. Se un Accordo tra una delle parti contraenti ed un paese terzo o un’organizzazione internazionale reca pregiudizio agli interessi dell’altra parte contraente, quest’ultima, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall’allegato, può adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia in materia di accesso al mercato allo scopo di preservare l’equilibrio del presente Ac- cordo. Tuttavia tali misure possono essere adottate solo previe consultazioni sul punto in seno al Comitato misto.
Capo 8:
Disposizioni finali
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.
Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si ado- pera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di tro- vare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possi- bilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di compe- tenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 20.
1. Se una parte contraente intende procedere a una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.
2. Il Comitato misto può, su proposta di una parte contraente e mediante decisione
assunta in conformità dell’articolo 23, decidere di modificare l’allegato.
Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Ac- cordo, l’altra parte contraente può, fatto salvo l’articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune mi- sure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l’equilibrio del presente Ac- cordo.
L’allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall’altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE
alle condizioni da esso previste e, dall’altra, al territorio della Svizzera.
1. In caso di denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell’articolo 15 alla data di cessazione dell’Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aero- nautica in corso alla data di cessazione.
2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lascia im- pregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall’allegato del presente Accordo.
1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notificazione del deposito degli strumenti di rati- fica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sul trasporto aereo;
– Accordo sulla libera circolazione delle persone3;
– Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia4;
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli5;
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della confor- mità6;
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici7;
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica8.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all’altra parte contraente, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposi- zioni del paragrafo 4.
3. La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notifi- cando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le di- sposizioni del paragrafo 4.
3 RS 0.142.112.681
4 RS 0.740.72
5 RS 0.916.026.81
6 RS 0.946.526.81
7 RS 0.172.052.68
8 [RU 2002 1998]
4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell’intenzione di non rinnovare l’Ac- cordo di cui al paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, porto- ghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede.
Per la Confederazione svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx | Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx |
Ai fini del presente Accordo:
– in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°dicembre 2009, l’Unione
xxxxxxx sostituisce e succede alla Comunità europea;
– in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferi- menti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente Accordo, anche alla Sviz- zera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;
– i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/ 92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’Accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
– fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, il termine «vettore aereo comu- nitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regola- mento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;
– nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 set- tembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:
– regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);
– regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 1). Il regolamento (UE) 2020/2114 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020;
– regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 4). Il regolamento (UE) 2020/2115 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020.
Direttiva 2000/79 del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
9 Nuovo testo giusta la Dec. n. 1/2022 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione eu- ropea/Svizzera del 24 nov. 2022, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2023 (RU 2023 45).
Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Euro- pean Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 feb- braio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da:
– regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:
– regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:
– regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19);
– regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 138 del 30.4.2004, pag. 50);
– regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4);
– regolamento (UE) 2021/250 (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 1). L’articolo 00 xxx, xxxxxxxxx 0 x 0, xxx xxxxxxxxxxx (XXX) n. 95/93, quale modificato dall’ar- ticolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/250 è applicabile in Svizzera dal 20.2.2021;
– regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 20);
– regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1).
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)
(articoli da 1 a 9 e da 11 a 23 e articolo 25).
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gen- naio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rile- vante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).
2. Regole di concorrenza
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’ap- plicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)
(nella misura in cui tale regolamento è pertinente per l’applicazione del presente Ac- cordo. L’aggiunta di tale regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti previ- sta dal presente Accordo.)
Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:
– regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008,
pag. 3).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al con- trollo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentra- zioni») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)
(articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).
Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra
la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:
(1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regola- mento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’ar- ticolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione Svizzera, le persone o le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una ri- chiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commis- sione;
(2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione Sviz- zera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del rego- lamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;
(3) qualora la Confederazione Svizzera esprima parere negativo in merito alla ri- chiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione Svizzera ai sensi del presente paragrafo.
Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:
(1) la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;
(1) il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, para- grafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione Svizzera, dal ricevimento dei documenti per- tinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.
Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecu- zione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle con- centrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:
– regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1);
– regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3);
– regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).
Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla tra- sparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’ap- plicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).
3. Sicurezza aerea (safety)
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agen- zia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive
2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i
regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Con- siglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:
– regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).
L’Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità
delle disposizioni del regolamento.
La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti
ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 41, paragrafo 6, dell’articolo 62,
paragrafo 5, dell’articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 70, paragrafo 4, dell’arti-
colo 71, paragrafo 2, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 84, paragrafo 1,
dell’articolo 85, paragrafo 9, dell’articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell’artico-
lo 105, paragrafo 1, e dell’articolo 106, paragrafi 1 e 6.
Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto ae- reo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si in- tendono estesi alla Svizzera.
Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all’AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall’assistenza nell’adempimento degli obbli- ghi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.
Ai fini del presente Accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:
a) l’articolo 68 è così modificato:
i) al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «l’Unione» sono inserite le
parole «o la Svizzera»;
ii) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ot- tenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.»;
b) all’articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini svizzeri che godono piena- mente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;
c) all’articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:
«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in con- formità dell’appendice dell’allegato A.»;
d) all’articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’in- terno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;
e) all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:
«13. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, let- tera b), secondo la formula seguente:
S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C
dove:
S = la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di
cui al paragrafo 1, lettere c) e d) a = il numero di Stati associati
b = il numero di Stati membri dell’UE
c il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO
C = il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;
f) all’articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall’Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;
g) l’allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromo- bili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione10:
A/c – [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V A/c – [HB-ZDF] – tipo MD900;
h) all’articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione na- zionale.
i) l’articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che sta- bilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento euro- peo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:
10 GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
– regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);
– regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);
– regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);
– regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);
– regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);
– regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);
– regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);
– regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);
– regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);
– regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 13);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1310 della Commissione (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 15);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 39);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/844 della Commissione (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 24).
Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4,
paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 377 del 27.12.2006, pag. 1);
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 377 del 27.12.2006, pag. 176);
– regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1);
– regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).
Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme detta- gliate, adottate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 otto- bre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:
Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Xxxxxxx xx- xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Agenzia eu- ropea per la sicurezza aerea regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 di- cembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai pas- seggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’arti- colo 9 della direttiva 0000/00/XX (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:
– regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabili- sce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istitui- sce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parla- mento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/862 della Commissione (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 45).
Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:
– regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7);
Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie pe- riodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabili- sce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modifi- cato da:
– regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);
– regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);
– regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell’1.7.2015,
pag. 1);
– regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);
– regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1);
regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 3);
– regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabili- sce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:
– regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);
– regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);
– regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);
– regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);
– regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);
– regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell’1.8.2015,
pag. 21);
– regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);
– regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);
– regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);
– regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);
– regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);
– regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11);
– regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 24). L’allegato, punti da 4 a 6, del regolamento (UE) 2020/2036 è applicabile in Svizzera dal 31.12.2020;
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 5);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/414 della Commissione (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 4);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 della Commissione (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 13).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commis- sione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che sta- bilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rile- vante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:
– regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell’1.2.2017,
pag. 99);
– regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
– regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 10);
– regolamento delegato (UE) 2022/208 della Commissione (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2022/697 della Commissione (GU L 130 del 4.5.2022, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 327 del 17.12.2019, pag. 36).
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Com- missione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modifi- cato da:
– regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 della Commissione, del 26 novembre 2021, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 32).
Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabili- sce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:
– regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21);
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:
– regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4);
– regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16);
– regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13);
– regolamento (UE) 2018/750 della Commissione (GU L 126 del 23.5.2018, pag. 1);
– regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 6);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 20). L’articolo 1, punto 1, e l’allegato I, punti 5, 6 e 8, del regolamento (UE) 2021/700 sono applicabili in Svizzera dal 18.5.2021;
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione (GU L 84
dell’11.3.2022, pag. 20).
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabili- sce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parla- mento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Com- missione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a spe- cifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che mo- difica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 208). L’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/97 è applicabile in Svizzera dal 26.2.2021, salvo il punto 1 dell’allegato I, applicabile in Sviz- zera dal 16.2.2021.
Regolamento di esecuzione (UE)2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE)
n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/3 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 3).
Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall’Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (notificata con il numero C(2016) 8645) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).
Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).
Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, re- lativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1), modificato da:
– regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1);
– regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione, del 22 marzo 2022 (GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 21).
Per quanto riguarda i prodotti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945, la Svizzera applica gli atti ivi richiamati in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l’altro inteso che il secondo trattino dell’allegato si applica anche agli atti seguenti:
– regolamento (CE) n. 765/200811, richiamato all’articolo 3, punto 9, all’arti- colo 15, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/945;
– regolamento (UE) n. 1025/201212, richiamato all’articolo 3, punto 20, e all’xx-
xxxxxx 00, xxxxxxxxx 0, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/945;
– direttiva 2009/48/CE13, richiamata all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e all’allegato, parte 1, punto 10, del regolamento dele- gato (UE) 2019/945;
– direttiva 2006/42/CE14, richiamata all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
delegato (UE) 2019/945, compresa:
– direttiva 73/23/CEE15, richiamata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), e all’allegato I, punto 1.5.1, della direttiva 2006/42/CE, tenendo presente che la direttiva 73/23/CEE è stata abrogata e che i riferimenti alla mede- sima devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/35/UE16;
– regolamento (UE) 2019/102017, compresi i riferimenti al medesimo contenuti
all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 35 e all’articolo 36, paragrafo 1, del
11 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX L 218 del 13.8.2008, pag. 30), modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
12 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12), modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/1535 (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
13 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla
sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110).
14 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
15 Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), abrogata da:
– direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10), a sua volta abrogata da:
– direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357);
16 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
17 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 000/0000 x (XX) x. 000/0000 (XX L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
regolamento delegato (UE) 2019/945, tenendo presente che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/102018, compresi anche:
– regolamento (UE) 2019/51519, richiamato all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i punti di contatto per i prodotti;
– regolamento (CE) n. 765/2008, richiamato all’articolo 11, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2019/1020;
– direttiva 2001/95/CE20, richiamata all’articolo 20, paragrafo 4, e all’arti-
colo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.
I riferimenti all’«Unione» di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (ultima parte della frase), all’articolo 3, punti 1, 2, 9, 12 (prima parte della frase) e 21, all’articolo 4, paragrafo 1 (ultima parte della frase) e paragrafo 2, lettere a), b) e d), all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, all’articolo 21, paragrafo 1 (ultima parte della frase), all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono estesi anche alla Svizzera.
I riferimenti al diritto dell’Unione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
I riferimenti all’«Unione» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 2, paragrafo 3,
all’articolo 3, punti 14, 15, 18 e 19, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo
2, lettera a), all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 35,
paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 2, e all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945 e il primo riferimento all’«Unione» nel titolo della sezione 5 del medesimo regolamento si intendono estesi anche alla Svizzera.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1);
18 V. articolo 39 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.
19 Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 91 del 29.3.2019, pag. 1).
20 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001,
relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4), modificata da ultimo dal regolamento (CE) 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione, del 15 luglio 2021 (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 49);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione, del 14 marzo 2022 (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 20);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/525 della Xxxxxxxxxxx, xxx 0x xxxxxx 0000 (XX L 105 del 4.4.2022, pag. 3).
Per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio, la Svizzera applica gli atti richiamati nel regolamento (UE) 2019/947 in quanto inclusi nel presente allegato, an- che secondo quanto di seguito indicato, restando tra l’altro inteso che il secondo trat- tino dell’allegato si applica anche agli atti seguenti:
– direttiva 2009/48/CE21, richiamata all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2019/947.
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/67922 contenuto nell’allegato, parte B, punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera a) iv), del regolamento (UE) 2019/947, si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 0000/000/XX (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 177 del 2.7.2019, pag. 112).
Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (testo rile- vante ai fini del SEE) (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161).
4. Sicurezza aerea (security)
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che
21 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110).
22 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72), modificato da:
– regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).
Regolamento (CE) n.272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consi- glio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:
– regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1);
– regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19);
– regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293
dell’11.11.2011, pag. 22);
– regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alterna- tive (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:
– regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell’1.12.2016,
pag. 7).
Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istitui- sce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85
dell’1.4.2016, pag. 28).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fonda- mentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5);
– regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208
dell’1.7.2020, pag. 43);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23). L’allegato, punti 15, 18, 19 e 32, del regolamento (UE) 2021/255 è applicabile in Svizzera dall’11.3.2021;
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/463 della Commissione (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 3);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 35), ad eccezione del nuovo punto 11.1.1, lettera b), dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998, quale introdotto dal punto 35 dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1174.
Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’arti- colo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), mo- dificata da:
– decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione;
– decisione di esecuzione C(2018) 4857 della Commissione;
– decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata dalla:
– decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione;
– decisione di esecuzione C(2021) 996 della Commissione;
– decisione di esecuzione C(2022) 4638 della Commissione.
Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all’ap- provazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25).
5. Gestione del traffico aereo
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («re- golamento quadro») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.
L’articolo 10 è così modificato:
al paragrafo 2, le parole «a livello comunitario» sono sostituite dalle parole «a livello comunitario, includendo la Svizzera».
Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto ae- reo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE)
n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta di- sposizione non si intendono estesi alla Svizzera.
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regola- mento sulla fornitura di servizi») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.
Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modi- ficate:
a) l’articolo 3 è così modificato:
al paragrafo 2, dopo le parole «nell’intera Comunità», sono inserite le parole
«e in Svizzera»;
b) l’articolo 7 è così modificato:
ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole «all’interno della Comunità», sono inserite
le parole «e in Svizzera»;
c) l’articolo 8 è così modificato:
al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;
d) l’articolo 10 è così modificato:
al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;
e) all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente inte- ressato.».
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («rego- lamento sullo spazio aereo») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli arti- coli 3 bis, 6 e 10.
Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regola- mento sull’interoperabilità») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e
7 e dell’articolo 10, paragrafo 3.
Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modi- ficate:
a) l’articolo 5 è così modificato:
al paragrafo 2, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;
b) l’articolo 7 è così modificato:
al paragrafo 4, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;
c) l’allegato III è così modificato:
alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «nella Comunità» sono inse- rite le parole «o in Svizzera».
Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall’11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante di- sposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);
– regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);
– regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabili- sce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:
– regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:
– regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);
– regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell’1.7.2014,
pag. 1).
Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabili- sce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7), modificato da:
– regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 184);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12).
Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabili- sce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);
– regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).
Ai fini del presente Accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:
all’allegato I, parte A, è aggiunta la voce «Switzerland UIR».
Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);
– regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).
Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concer- nente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).
Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novem- bre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue:
all’allegato I è aggiunta la voce«Switzerland UIR».
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novem- bre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);
– regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2022/2 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti ser- vizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE)
n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:
– regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);
– regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);
– regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 35);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
– regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 187).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novem- bre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190
dell’11.7.2013, pag. 37);
– regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);
– regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indi- cazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traf- fico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di ese- cuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).
Ai fini del presente Accordo, l’allegato del regolamento si intende adattato come
segue:
(a) al punto 1.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;
(b) al punto 2.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;
(c) al punto 2.2.2., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;
(d) al punto 2.2.3, dopo le lettere (bb) sono aggiunte le lettere seguenti: «(cc) Ginevra; (dd) Zürich Kloten.».
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commis- sione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1), modificato da:
– regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo (notificata con il numero C(2019) 3228) (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 27).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, re- lativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novem- bre 2019, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del
sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
6. Ambiente e inquinamento acustico
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).
(Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Poli- tica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condi- zioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea).
Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27)
(articoli da 1 a 8)
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).
7. Protezione dei consumatori
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (articoli da 1 a 10).
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abu- sive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:
– direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:
– xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 feb- braio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 000/00 (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx XXX) (XX L 46 del 17.2.2004, pag. 1)
(articoli da 1 a 18)
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
8. Varie
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)
(articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2)
9. Allegati
A: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall’Unione euro- pea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.
Protocollo
sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
Le alte parti contraenti,
(1) considerando che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’as- solvimento della loro missione,
hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:
Capo I
Beni, fondi, averi e operazioni dell’Unione europea
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effet- tui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e
all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti
così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al go- verno di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’impor- tazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
Capo II
Comunicazioni e lasciapassare
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni
dell’Unione non possono essere censurate.
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Xxxx lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
Capo III
Membri del Parlamento europeo
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si
recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappre- sentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti
a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedi-
mento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento
europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
Capo IV
Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori
delle istituzioni dell’Unione europea
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi
dell’Unione.
Capo V
Funzionari e agenti dell’Unione europea
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzio-
nari ed altri agenti dell’Unione:
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabi- lità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla com- petenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito
ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a
beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposi- zioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stra- nieri;
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle orga- nizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal go- verno del paese in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condi- zioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consi- glio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati
dall’Unione.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di suc- cessione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono conside- rati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora do- miciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposi- zione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel
territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato;
ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale appli- cazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al ser- vizio di altre organizzazioni internazionali.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, sta- biliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interes- sate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si appli- xxxx, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali cate- gorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Capo VI
Privilegi e immunità delle missioni di stati terzi accreditate presso
l’unione europea
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione, riconosce alle mis- sioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
Capo VII Disposizioni generali
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti
dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Com-
missione.
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e de- gli avvocati generali.
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna impo- sizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali ope- razioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’appli- cazione di tasse sulla cifra d’affari.
Modalità di applicazione in Svizzera del Protocollo sui privilegi
e sulle immunità dell’Unione europea
1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito «il protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 fran- chi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accom- pagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale
dell’Agenzia
Con riferimento all’articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/6923 dalle im- poste federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti ver- sati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata
uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
23 Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/2002 della Commissione (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le que- stioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/6824 del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell’Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.
24 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporanea- mente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2005 della Commissione (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).
Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività
dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Art. 1 Comunicazione diretta
L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmet- tere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documen- tazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli stru- menti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Art. 2 Audit
1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom)
n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 200226, che reca regolamento fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Eura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’ese- cuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autoriz- zate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informa- zioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine effica- cemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente deci- sione.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente deci- sione o nel rispetto delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle conven- zioni o dalle decisioni adottate.
25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli au- dit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Art. 3 Controlli sul posto
1. In base al presente Accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 199627, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest’ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifi- che, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle auto- xxxx svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze sviz- zero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a cono- scenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Art. 4 Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità sviz- zere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.
2. Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l’Agenzia e la Com- missione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle conven- zioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.
Art. 5 Trattamento riservato
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa pro- tezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle
27 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle isti- tuzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Art. 6 Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Eu- ratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al regolamento (CE, Eura- tom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199528, relativo alla prote- zione degli interessi finanziari delle Comunità.
Art. 7 Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di sog- getti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’au- torità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una
xxxxxxxx compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
28 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
Atto finale
I plenipotenziari della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,
riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al pre- sente atto finale:
Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi, Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.
Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale: Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati,
Dichiarazione della Svizzera relativa ad un’eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
Per la Confederazione svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx | Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx |
Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi
Le parti contraenti riconoscono che è opportuno prendere le misure necessarie per garantire la coerenza tra le loro relazioni reciproche in materia di trasporto aereo ed altri accordi di più ampia portata in materia di trasporto aereo basati sui medesimi principi.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggior- namento del Protocollo n. 229 dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipa- zione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osser- vatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:
– Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
– Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
– Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istru- zione superiore;
– Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di con-
correnza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai pre- senti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE30.
Dichiarazione della Svizzera relativa ad un’eventuale modifica dello
Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee
Il Governo svizzero auspica che, in caso di modifica dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per consentire agli avvo- cati abilitati al patrocinio davanti ai tribunali di Stati che abbiano concluso accordi analoghi al presente Accordo di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle
29 RS 0.632.401.2
30 FF 1992 IV 481
Comunità europee, tali modifiche diano anche agli avvocati svizzeri abilitati al patro- cinio davanti ai tribunali svizzeri la possibilità di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riguardanti questioni deferite alla Corte ai sensi del presente Accordo.