COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
TITOLO IV
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Capitolo primo | ||
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA | ||
BESTIAME DA XXXXXXX, DA LAVORO, | ||
DA INGRASSO E DA LATTE | ||
Sommario | ||
Forma del contratto | Art. | 1 |
Modalità di contrattazione | « | 2 |
Prezzo | « | 3 |
Pagamento | « | 4 |
Caparra | « | 5 |
Determinazione del peso netto vivo dei suini grassi | « | 6 |
Determinazione del peso netto morto | « | 7 |
Garanzia | « | 8 |
Non commestibilità di parte dell’animale | « | 9 |
Vendita con esclusione espressa di garanzia | « | 10 |
Bestiame da vita - Xxxxx sulla garanzia in | ||
generale | ||
Forme di garanzia | « | 11 |
Vendita senza garanzia | « | 12 |
Garanzia consuetudinaria o generica o legale | « | 13 |
Garanzia generica convenzionale | « | 14 |
Garanzia consuetudinaria | « | 15 |
Garanzia per equini in genere | ||
Termini della garanzia | « | 16 |
Cavalli di famiglia | « | 17 |
Cavalle da allevamento | « | 18 |
Stalloni | « | 19 |
Puledri | « | 20 |
Asini | « | 21 |
Ibridi | « | 22 |
Puledri, asini e muli | « | 23 |
Garanzia per i bovini | ||
Termini della garanzia | Art. | 24 |
Garanzie per i tori | « | 25 |
Garanzie di gravidanza | « | 26 |
Xxxxxxx nel parto | « | 27 |
Deficienza di latte | « | 28 |
Ostruzione dei capezzoli | « | 29 |
Malattie di parto | « | 30 |
Garanzia per i suini, gli ovini, i caprini e per il pollame | ||
Garanzia per i suini | « | 31 |
Garanzia per gli ovini e per i caprini | « | 32 |
Garanzia per il pollame | « | 33 |
Malattie infettive o contagiose | ||
Norme generali | « | 34 |
Termine di garanzia per le malattie infettive e | ||
contagiose1 | « | 35 |
Responsabilità del venditore per vizi e difetti | ||
dell’animale | ||
Malattie dell’animale | « | 36 |
Decesso improvviso o necessario abbattimento | « | 37 |
Morte dell’animale entro 24 ore dalla consegna | « | 38 |
Morte dell’animale nel periodo di garanzia | « | 39 |
Denuncia dei vizi o difetti | « | 40 |
Verifica dei difetti redibitori | « | 41 |
Degenza dell’animale | « | 42 |
Lavoro dell’animale | « | 43 |
Riscontro di difformità nello stato dell’animale | ||
venduto | « | 44 |
Deperimento | « | 45 |
Branchi | « | 46 |
Risoluzione del contratto | « | 47 |
Mediazione | « | 48 |
1 Per tutte le altre malattie infettive ed infestive contagiose, ivi comprese quelle esotiche, la garanzia opera, purché il compratore ne dimostri la preesistenza
ART. 1 - Forma del contratto
I contratti del bestiame si fanno anche verbalmente. Quando però viene redatto lo stabilito di contratto, se ne fanno tante copie quante sono le parti che intervengono alla trattativa (venditore, compratore, mediatore).
ART. 2 - Modalità di contrattazione
I bovini da macello si trattano indifferentemente o per capo od a peso (vivo o morto; con o senza tara); le vacche da vita per capo; i vitelli da allevamento per capo, e se non slattati anche a peso vivo, con o senza tara, ed i vitelli da macello o da ingrasso, a peso; gli equini per capo (da macello a peso o per capo); gli ovini per capo; i suini da allevamento per capo di peso determinato, e per partita, quelli da macello a peso vivo o morto, con o senza tara; il pollame a peso, per capo, per paio, per partite; la selvaggina per capo ed anche a peso.
Nella compravendita di suini da allevamento il cosiddetto contratto “a scala mobile” comporta un aumento o una diminuzione del prezzo a seconda che il peso medio reale sia inferiore o superiore al peso medio pattuito: la misura della variazione è determinata dalla volontà delle parti.
ART. 3 - Prezzo
Stabilito il prezzo per i bovini, per gli equini e per i suini, nel far luogo al pagamento, il compratore trattiene una parte della somma convenuta per il periodo della garanzia consuetudinaria, indicata nel presente capitolo, a cauzione dell’accertamento completo della qualità pattuita (salvo che il contratto sia fatto senza garanzia a norma del successivo articolo 12).
ART. 4 - Pagamento
Il termine usuale di pagamento è a pronti per il pollame, la selvaggina ed il bestiame da macello; ed a pronti, oppure parte a pronti e parte a respiro, per gli altri animali.
ART. 5 - Caparra
Quando si dà la caparra, questa ha gli effetti indicati dall’art. 1385 del Codice Civile. Eseguendosi il contratto essa serve come principio di pagamento e si conteggia alla fine ed a seconda delle precorse intelligenze.
ART. 6 - Determinazione del peso netto vivo dei suini grassi
Il peso netto dei suini grassi si calcola, salvo diverso accordo, detraendo dal peso lordo, kg. 6 per capo, se pesati alla consegna in allevamento e kg. 5 se pesati alla pesa pubblica, sempre dopo il pasto.
La detrazione di cui sopra, riguardante i suini grassi alimentati a secco, è rispettivamente, di kg. 4, se pesati alla consegna, in allevamento, e kg. 3 se pesati alla pesa pubblica.
Non si fa detrazione se i suini grassi sono sottoposti al digiuno di 12 ore prima della pesatura.
ART. 7 - Determinazione del peso netto morto
Il peso netto del bestiame macellato è quello risultante:
a) per i bovini: dal peso delle mezzene escludendosi dalla pesatura la testa, la pelle, i visceri toracico-addominali con il sego che li involge, involti nel loro sacco adiposo, la parte carnosa del diaframma (tagliando la coda, il midollo spinale, il grasso mammario, il grasso scrotale, gli arti posteriori fra l’ordine inferiore delle ossa tarsiche ed il metatarso, e gli anteriori fra l’ordine inferiore delle ossa carpiche ed il metacarpo), detraendo il 2% di tara se le mezzene sono pesate ancora calde;
b) per i vitelli: dal peso dell’animale macellato e dissanguato, da cui tolgonsi i visceri del torace e dell’addome, esclusi i reni (il vitello così trattato si dice sbozzato);
c) per i suini: dal peso del maiale dissanguato e depilato, spaccato in mezzene esclusi i visceri toracico-addominali, meno i reni;
d) per gli equini: come per i bovini quando non sono contrattati a capo o a forfait;
e) per gli ovini ed i caprini, senza alcuna tara, a bestia dissanguata.
ART. 8 - Garanzia
Per il bestiame venduto per il macello è garantita la commestibilità delle carni.
ART. 9 - Non commestibilità di parte dell’animale
Per la parte di animale dichiarata incommestibile viene riconosciuta una corrispondente riduzione del prezzo pattuito.
ART. 10 - Vendita con esclusione espressa di garanzia
Se il venditore usa le espressioni “ve la vendo così come si trova”, “come un sacco d’ossa”, “non garantisco nulla” o frasi simili, il rischio è a carico del compratore.
Bestiame da vita – Xxxxx sulla garanzia in generale ART. 11 - Forme di garanzia
La vendita del bestiame può avvenire con espressa esclusione
di garanzia oppure con garanzia consuetudinaria o legale o infine con garanzia convenzionale.
ART. 12 - Vendita senza garanzia
Quando si esclude espressamente la garanzia, si usano le seguenti espressioni: vendo “a fuoco e a fiamma”, “per la cavezza”, “per la corda”, “crepi o scoppi”, od altre equivalenti.
In queste ipotesi non può esperirsi alcuna azione redibitoria, salva l’azione di danni per le malattie contagiose.
Per i bovini, questi debbono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi e da brucellosi, ed essere accompagnati da certificato ufficiale di sanità, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootiva.
Gli equini da competizione o adibiti a sports equestri debbono provenire da allevamenti indenni da “anemia infettiva” oppure essere accompagnati da certificato di sanità attestante l’avvenuta esecuzione del “test di Xxxxxxx” con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la consegna dell’animale.
I suini devono provenire da allevamenti in possesso dei requisiti sanitari necessari secondo le disposizioni di legge vigenti.
ART. 13 - Garanzia consuetudinaria o generica o legale
Questa garanzia si ha quando il venditore usa le espressioni “sano e da galantuomo” (specialmente per i bovini); “sano da difetti di legge” oppure “sano e sincero” (specialmente per gli equini), ed altre espressioni equivalenti. Con esse il venditore garantisce non solo che la bestia è immune da qualsiasi vizio, difetto o infermità, contemplati dalle leggi e dagli usi della piazza, di cui al presente capitolo, ma è anche atta all’uso cui è destinata, e possiede le altre attitudini particolari della specie.
Una vendita priva di speciali pattuizioni comporta questa garanzia consuetudinaria; sono esclusi dalla stessa i vizi e difetti apparenti e visibili, ma non quelli occultati ad arte.
ART. 14 - Garanzia generica convenzionale
Si ha quando il venditore usa le seguenti espressioni “ non guardatela neppure”, “ se ha qualche cosa è sempre per me”, “guardatela solo dal grosso al piccolo”, “guardatela a casa” ed altre frasi equivalenti per cui si ha la garanzia per qualunque vizio o difetto apparente od occulto.
Sono particolarmente inclusi nella garanzia quei difetti apparenti che hanno attirato l’attenzione del compratore ed una conseguente dichiarazione assicurativa del venditore, e che invece comportino, contrariamente alla garanzia, alterazioni di funzioni (lavoro, latte, ecc.) e conseguente diminuzione del valore.
ART. 15 - Garanzia consuetudinaria
La garanzia consuetudinaria nelle contrattazioni di bestiame è regolata dalle norme riportate negli articoli successivi.
Garanzia per equini in genere ART. 16 - Termini della garanzia
Nelle contrattazione di cavalli, la garanzia generica convenzionale è espressa con le frasi indicate nel precedente articolo 14.
Con tali espressioni si intende che si garantisce l’animale immune da difetti, e per i periodi qui sotto elencati:
01 - Oftalmia periodica o mal della luna e l’amaurosi o gotta serena | giorni | 30 |
02 - Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente) | " | 20 |
03 - Bolsaggine | " | 20 |
04 - Tiro e ticchio in genere | " | 15 |
05 - Xxxxxxxxxxx (restio, malanimo, calcitrante, mordere, adombrarsi) | " | 8 |
06 - Corneggio cronico (sibili, rantolo o cornage) | " | 15 |
07 - Capostorno cronico essenziale | " | 15 |
08 - Epilessia o mal caduco e vertigini | " | 35 |
09 - Ernia inguinale intermittente nei riproduttori | " | 20 |
10 - Cancro del fettone | " | 20 |
11 – Tetano | " | 12 |
e da tutte le altre malattie croniche che alterino la salute dell’animale e ne compromettano o limitino l’attitudine al lavoro ed all’uso cui esso è destinato, purché riscontrate entro i venti giorni. Il termine decorre dalla mezzanotte del giorno della consegna dell’animale.
ART. 17 - Cavalli di famiglia
I cavalli venduti con la formula “sani, sinceri e da famiglia”, “lo guida anche un bambino”, devono inoltre possedere una “sincerità” eccezionale, non solo in stalla, in riposo e durante il lavoro, ma anche in tutti i momenti particolari del lavoro medesimo, sia di giorno che di notte, e non devono avere paura dei mezzi di locomozione. Tale garanzia si dà sempre con “stabilito”.
ART. 18 - Cavalle da allevamento
Le cavalle da allevamento, come tali contrattate, si garantiscono idonee da fecondazione. Tale garanzia deve risultare da apposito “stabilito”.
ART. 19 - Stalloni
Lo stallone deve essere ardente, atto alla monta ed alla fecondazione anche se di ciò non viene fatta parola nel contratto. Le garanzie riguardanti l’assenza di malattie ereditarie, ecc., devono risultare da apposito “stabilito”.
ART. 20 - Puledri
I puledri di età inferiore a due anni si garantiscono esclusivamente sani per la durata di otto giorni, cioè esenti da malattie in genere, non riconoscibili all’atto del contratto.
ART. 21 - Asini
Gli asini sono garantiti per un periodo non superiore ad otto giorni, eccezione fatta per il cosiddetto tarlo delle unghie (onicomicosi) perché questo difetto può essere occultato ad arte ed appare di preferenza in certe stagioni.
ART. 22 - Ibridi
Gli ibridi (muli e xxxxxxxx) essendo di preferenza destinati al tiro, vengono garantiti “buoni per il tiro”, “sinceri nello spostamento del peso”, “non falsi” per un periodo non superiore a otto giorni; per le malattie occulte ed i difetti che ne alterino la salute e ne menomino l’attitudine al lavoro valgono le disposizioni consuetudinarie per i cavalli.
ART. 23 - Puledri, asini e muli
Le norme indicate per i puledri in genere, valgono anche per gli asini, muli fino all’età di due anni.
Garanzia per i bovini | |||||
ART. 24 - Termini della garanzia | |||||
Si considerano vizi redibitori per i bovini i seguenti | difetti | e | |||
malattie, purché riscontrati nei termini seguenti: | |||||
1 - Vertigine idatiginosa, cenurosi (acqua giorni | 35 | ||||
alla testa, mal masuch) | |||||
2 - Epilessia e vertigini " | 35 | ||||
3 - Tosse per malattie croniche " | 8 | ||||
dell’apparato respiratorio | |||||
4 - Tosse da bronchite cronica ordinaria o " | 8 | ||||
verminosa | |||||
5 - Litiasi uretrale (calcoli uretrali, mal della " pietra) | 30 | ||||
6 - Crampo, granfo o ranfo (arpeggio, | " | 8 | |||
appendimento della rotula, falciatura, | |||||
tremito nell’alzarsi) | |||||
7 - Zoppie croniche intermittenti | " | 20 | |||
8 - Ticchio o tiro ( mal dell’anguilla o lingua | " | 8 | |||
serpentina) | |||||
9 - Vizi d’animo, rustichezza, il cozzare, lo | " | 8 | |||
scornare, il calcitrare, il cavalcarsi, | |||||
ostinato rifiuto a farsi mungere o | |||||
poppare, nelle femmine | |||||
10 | - | Tetano | " | 12 | |
11 | - | Reticolite traumatica (filo di ferro o altro) | " | 8 |
e tutte le altre malattie croniche che alterino la salute dell’animale o ne compromettano o limitino l’attitudine al lavoro o all’uso cui esso è destinato, purché riscontrate entro venti giorni. Il termine decorre dalla mezzanotte del giorno della consegna dell’animale.
ART. 25 - Garanzie per i xxxx Xxxxxxxx come per gli stalloni ART. 26 - Garanzie di gravidanza
Se una vaccina è garantita gravida e si constata che non lo sia (essere vuota), si fa luogo alla risoluzione del contratto. Se la presunta gravidanza è detta datare da meno di tre mesi, la risoluzione avviene quando si possa accertare, entro un periodo di 45 giorni, che la bestia non è gravida; se si garantisce che la gravidanza data da oltre tre mesi, è sufficiente il termine di giorni otto per dar modo all’interessato di far eseguire la visita veterinaria.
ART. 27 - Ritardo nel parto
Se la vacca o la giovenca vengono vendute gravide, si specifica, all’atto del contratto, il termine della gravidanza. Tale termine ha una tolleranza di giorni 20. Entro questi giorni di tolleranza il compratore deve denunciare al venditore il mancato parto.
Quando l’animale partorisce oltre il termine sopra specificato, il compratore avrà diritto alla risoluzione del contratto. In tal caso al compratore spetta il rimborso delle spese di mantenimento dell’animale per il periodo durante il quale lo ha trattenuto presso di se; usandosi l’espressione ”deve partorire entro il giorno…” non vi è tolleranza.
ART. 28 - Deficienza di latte
Se una vacca in lattazione è venduta con una garanzia di produzione lattea di “tanti” litri al giorno e ad uno o più controlli effettuati presso la stalla del venditore non li produce, il compratore può risolvere il contratto.
ART. 29 - Ostruzione dei capezzoli
Se una vacca, venduta fresca per il prodotto e garantita, come tale viene riscontrata non “giusta” da uno o più capezzoli, sebbene non vi sia deficienza della quantità di latte stabilita nel contratto, il difetto dà luogo alla risoluzione del contratto,
sempre che ciò sia denunciato entro otto giorni (se trattasi di vacca asciutta entro otto giorni dal parto).
La completa ostruzione di uno o più capezzoli (orba) è considerato vizio apparente.
ART. 30 - Malattie di parto
Ha pure luogo la risoluzione del contratto, nel caso che l’animale sia affetto da prolasso abituale della vagina o dell’utero nei suoi diversi gradi (quando la vacca specchi o mandreggi) purché la malattia sia denunciata al venditore entro otto giorni.
Garanzie per i suini, gli ovini, i caprini e per il pollame ART. 31 - Garanzia per i suini
Per i suini da allevamento, si garantisce la sanità in genere, per otto giorni e che mangino bene (siano “di buona bocca”). Per i lattonzoli, collimando il periodo di garanzia con quello dello slattamento, le frasi “mangiar bene”, “essere di buona bocca”, hanno un valore relativo, né può pretendersi che essi abbiano una voracità particolare.
Per i suini da macello, garantiti sani, venduti a peso vivo o a peso morto, la responsabilità resta a carico del venditore, anche dopo la macellazione, a tutti gli effetti della visita veterinaria, a meno che possa dimostrarsi la responsabilità del compratore per sua condotta colposa.
ART. 32 - Garanzia per gli ovini e per i caprini
Per gli ovini da macello si garantisce che le carni siano commestibili.
Gli ovini da allevamento si garantiscono sani e che mangino bene entro otto giorni, intendendosi garantiti specialmente per il capostorno (acqua alla testa).
ART. 33 - Garanzia per il pollame
Il pollame in genere, come pure la selvaggina, non si garantisce.
Quando si contrattano però grosse partite di pollame vivo, da macello o per allevamento, si dà garanzia per le malattie contagiose di cui alle norme che seguono.
Malattie infettive o contagiose ART. 34 - Norme generali
Si presumono preesistenti alla vendita le malattie infettive e contagiose, di cui all’articolo che segue, in quanto la malattia risulti da denuncia fatta dal compratore alle autorità sanitarie competenti, e, contemporaneamente, al venditore, entro i giorni stabiliti nell’articolo seguente.
ART. 35 - Termine di garanzia per le malattie infettive e contagiose2
a) per equini
1 – Morbo coitale maligno | giorni | 20 |
2 – Malattie virali respiratorie | " | 10 |
3 Carbonchio ematico | " | 10 |
4 – Tricofitosi od erpete tonsurante | " | 8 |
5 – Rabbia | " | 60 |
6 – Rogna | " | 8 |
7 – Adenite | " | 10 |
8 – Linfagite criptococcica | " | 10 |
9 – Anemia infettiva | " | 30 |
10 – Rinopolmonite equina o aborto virale delle cavalle | " | 90 |
b) per i bovini
1 – Carbonchio sintomatico | giorni | 8 |
2 – Carbonchio ematico | " | 10 |
3 – Afta epizootica | " | 8 |
4 – Peste bovina | " | 8 |
5 – Setticemia emorragica | " | 2 |
2 Per tutte le altre malattie infettive ed infestive contagiose, ivi comprese quelle esotiche, la garanzia opera, purché il compratore ne dimostri la preesistenza
6 – Mastite streptococcica e stafilococcica nella vacca in lattazione (nelle vacche asciutte la garanzia arriva a cinque giorni dopo il parto) | " | 8 |
7 – Tricofitosi ed erpete tonsurante | " | 10 |
8 – Tubercolosi clinicamente manifesta | " | 10 |
9 – Rabbia | " | 60 |
10 – Xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) | " | 0 |
11 – Aborto epizootico (brucellosi) | " | 30 |
12 – Rogna | " | 8 |
13 – Xxxxxx xxxxxxxxx | " | 0 |
14 – Tricomoniasi | " | 10 |
15 – Malattie respiratorie virali dei bovini | " | 10 |
16 – Salmonellosi | " | 10 |
17 – Morbo di Aujeszky | " | 8 |
18 – Malattia delle mucose | " | 8 |
19 – Ipodermosi | " | 15 |
c) per gli ovini ed i caprini
1 – Carbonchio ematico | giorni | 10 |
2 – Vaiolo | " | 8 |
3 – Agalassia contagiosa | " | 8 |
4 – Rogna | " | 8 |
5 – Rabbia | " | 60 |
6 – Carbonchio sintomatico e gastroenterotossiemie | " | 10 |
7 – Brucellosi | " | 30 |
d) per i suini
1 – Pesti | giorni | 15 |
2 – Setticemia emorragica pura | " | 2 |
3 – Afta epizootica | " | 10 |
4 – Enterite necrotica | " | 15 |
5 – Enterite da brachispira e lawsonia | " | 15 |
6 – Rabbia | " | 60 |
7 – Salmonellosi | " | 10 |
8 – Morbo di Aujeszky | " | 10 |
9 – Malattia vescicolare | " | 11 |
10 – Morbo di Teschen | " | 8 |
11 – Malrossino | " | 10 |
12 – Leptospirosi | " | 10 |
13 – Rinite atrofica | " | 30 |
14 – Polmonite enzootica o micoplasmosi | " | 30 |
15 – Gastroenterite trasmissibile (TGE) | " | 10 |
16 – Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | " | 00 |
17 – PRRS e PMWS | " | 10 |
18 – Endoparassitosi | " | 20 |
d) per il pollame
1 – Rogna | giorni | 10 |
2 – Diftero vaiolo | " | 8 |
3 – Pseudopeste | " | 8 |
4 – Pullorosi | " | 15 |
5 – Malattia di Xxxxx e Leucosi | " | 30 |
6 – Bronchite infettiva | " | 8 |
7 – Corizza contagiosa | " | 8 |
8 – Laringotracheite infettiva | " | 8 |
9 – Malattia cronica respiratoria | " | 10 |
10 – Enterite trasmissibile (da virus, faraone) | " | 10 |
11 – Influenza aviaria | " | 15 |
Responsabilità del venditore per vizi e difetti dell’animale ART. 36 - Malattie dell’animale
Nel caso che la bestia si ammali durante il tempo della garanzia, il compratore deve avvisare tosto il venditore e frattanto, a mezzo del veterinario, prestare le cure da buon padre di famiglia.
ART. 37 - Decesso improvviso o necessario abbattimento
In caso di decesso improvviso, o nei casi in cui, a giudizio del veterinario, si ritiene consigliabile, nel comune interesse, l’abbattimento dell’animale, il compratore è tenuto ad avvisare telegraficamente o con altro mezzo equipollente il venditore. Prima di far luogo alla macellazione ed all’uso eventuali delle carni, il compratore dovrà attendere il tempo strettamente necessario, a giudizio dello stesso veterinario, perché il venditore possa fare per suo conto gli accertamenti relativi all’identità dell’animale ed al vizio. Per il riconoscimento della bestia, il compratore deve mostrare al venditore l’animale non scuoiato e non decapitato.
ART. 38 - Morte dell’animale entro 24 ore dalla consegna
Se un animale bovino, equino, suino, ovino x xxxxxxx, muore per malattia, esclusi i casi accidentali, entro 24 ore dalla consegna, si presume che la morte sia avvenuta per malattia preesistente alla vendita. Perciò il venditore è tenuto a restituire il prezzo al compratore, e se conosceva il vizio o la malattia dell’animale, a risarcirlo del danno subito, purché non si provi che il quadrupede sia morto in conseguenza di colpa da parte del compratore, dei suoi dipendenti, o dell’autotrasportatore.
Si fa parziale eccezione per i lattanti in genere, per i quali la garanzia non si riferisce alle malattie che possono essere derivate dalla loro particolare sensibilità ai disagi del trasporto. Essi comunque restano garantiti da malattie che possono essere state ereditate o conseguenti ad infezioni originarie preesistenti al contratto.
ART. 39 - Morte dell’animale nel periodo di garanzia
Se la bestia muore entro il termine di garanzia in conseguenza dei vizi o difetti coperti dalla garanzia stessa, il danno è a tutto carico del venditore; qualora sia invece provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita e furono accidentali o contratte, il danno è del compratore.
ART. 40 - Denuncia dei vizi o difetti
Il compratore è obbligato a denunciare i vizi o difetti, sotto pena di perdere il diritto all’azione redibitoria, entro i termini della garanzia indicati negli articoli precedenti, che decorrono dalla mezzanotte del giorno della consegna dell’animale.
La denuncia si fa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a voce, con testimoni, ovvero con ogni altro mezzo ammesso dalla legge.
Nella denuncia devesi indicare sempre il momento e l’epoca precisa in cui si manifestò la malattia od il difetto ed accennare alla gravità del medesimo, allegando o facendo seguire sempre il certificato del veterinario.
ART. 41 - Verifica dei difetti redibitori
Il venditore, appena ricevuta la denuncia di vizio o difetto redibitorio deve tosto far procedere, a mezzo di tecnico, all’accertamento del vizio stesso.
Gli esperimenti che si fanno per verificare i difetti dell’animale hanno luogo sempre con l’intervento del veterinario se si tratta di malattia e/o , se si tratta di difetti, anche di esperti, nei modi che la scienza, l’arte e l’esperienza suggeriscono per i vari casi.
ART. 42 - Degenza dell’animale
In caso di mancato amichevole accordo per ulteriore svolgimento della contestazione gli animali o rimangono nella stalla del compratore, tenuti da buon padre di famiglia, oppure si conducono nella località ove venne stipulato il contratto, o sono messi presso un pubblico stallo, o presso un privato scelto di comune accordo fra le parti, salvi i provvedimenti delle autorità competenti.
Nel caso si tratti di malattie che vietano il trasporto dell’animale, il compratore ne dà avviso al venditore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno od altri mezzi ovvero con ogni altro mezzo ammesso dalla legge.
ART. 43 - Lavoro dell’animale
Il lavoro fatto fare all’animale venduto “sano e da galantuomo”, “sano e sincero”, prima della denuncia del vizio o difetto
redibitorio, non pregiudica i diritti del compratore, a meno che il difetto abbia avuto origine o da eccesso di lavoro o da mancate cautele in relazione all’età, forza e condizioni dell’animale medesimo.
Se la protesta riguarda un vizio o un difetto di animo, il compratore può adoperare l’animale da buon padre di famiglia anche nei giorni che corrono fra la denuncia e la verifica, oppure fra la denuncia e la consegna ad uno stallo o presso terza persona; se invece la protesta riguarda la constatazione nell’animale di una malattia qualsiasi, il compratore non dovrà, nel modo più assoluto, utilizzare l’animale per qualsiasi lavoro. Avviene spesso che il venditore, all’atto della denuncia del difetto, vizio o malattia, da parte del compratore, non creda all’esistenza della lagnanza e dica all’acquirente “tenga l’animale, l’adoperi e vedremo poi”. In questo caso cessa l’obbligo di non usare l’animale ed il venditore rimane responsabile dell’eventuale aggravarsi del vizio, difetto o malattia, e da quel momento, alla garanzia iniziale, subentra una garanzia convenzionale.
ART. 44 - Riscontro di difformità nello stato dell’animale venduto
Qualora il venditore chiamato alla verifica del vizio redibitorio riscontri che la bestia non è più nello stato in cui fu venduta, e ciò non a causa del vizio denunciato, ma per fatto del compratore, quest’ultimo può essere obbligato dal venditore a curare l’animale per ricondurlo allo stato in cui gli era stato consegnato. Se, accertata la preesistenza del vizio, il deterioramento dell’animale deriva da colpa del compratore o dei suoi dipendenti, è esclusa l’azione redibitoria e spesso si fa luogo alla riduzione del prezzo.
Conformemente all’uso detto “di Padova” il compratore non ha il diritto di far valere l’azione redibitoria, se non abbia conservato l’animale nelle identiche condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal vizio denunciato. Non può, quindi, senza il permesso del venditore, far eseguire sull’animale il taglio della coda, della criniera, dei ciuffi ai nodelli, né alterare la ferratura.
ART. 45 - Deperimento
In caso di risoluzione del contratto il deperimento prodotto dal lavoro fatto fare all’animale venduto da lavoro, sano e da galantuomo, sta a carico del venditore.
ART. 46 - Branchi
Se vengono venduti o permutati con un solo contratto parecchi animali, il compratore ha il diritto alla risoluzione di tutto il contratto quando si riscontrasse, anche solo in uno dei medesimi, una malattia di natura contagiosa. In caso di altre malattie o difetti riscontrati in uno o più animali, la risoluzione si limita agli animali difettosi o malati. Il valore dell’animale difettoso o malato viene stabilito da un perito scelto dalle parti, e, in disaccordo, dall’autorità giudiziaria, in relazione al prezzo globale degli animali oggetto della compravendita o della permuta.
ART. 47 - Risoluzione del contratto
In tutti i casi riconosciuti di risoluzione del contratto, è stabilito che sono a carico del venditore tutte le spese incontrate dal compratore: trasporto, mantenimento, governo, custodia, ed eventuali cure veterinarie e medicinali.
ART. 48 - Mediazione
La mediazione del bestiame si paga, dopo concluso il contratto, da entrambi i contraenti. Il contratto si ritiene concluso allorché le parti si siano accordate sul prezzo e su tutte le altre particolari condizioni del contratto, e dopo l’avvenuto pagamento salvo buon fine.
Per i bovini da macello: per i capi adulti € 5,00 per capo e per parte fino a 10 capi; da 11 capi a 20 capi € 4,00 per capo e per parte; da 21 capi a 50 capi € 3,50 per capo e per parte; da 51 capi a 100 capi € 3,00 per capo e per parte; per i successivi € 2,50 per capo e per parte; sono comunque fatte salve le diverse pattuizioni.
Per i vitelli da macello: € 3,00 per capo e per parte fino a 50 capi; per i successivi € 2,00 per capo e per parte. Per i vitelli da
allevamento (baliotti) la provvigione è di € 1,5 per capo e per parte; sono comunque fatte salve le diverse pattuizioni.
Per i vitelli svezzati da allevamento, per i biracchi da ristallo e per le manzette da riproduzione, la provvigione è la seguente: € 5,00 per capo e per parte fino a 10 capi; da 11 capi a 20 capi € 4,00 per capo e per parte; da 21 capi a 50 capi € 3,50 per capo e per parte; da 51 capi a 100 capi € 3,00 per capo e per parte; per i successivi € 2,5 per capo e per parte; sono comunque fatte salve le diverse pattuizioni.
Per i suini da ingrasso, la provvigione è di € 0,50 al capo e per parte, mentre nei contratti relativi ai lattonzoli ed ai magroni, la provvigione spettante al mediatore è dell’1% per parte; sono comunque fatte salve le diverse pattuizioni.