PREVIDENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI” COMPRENSIVO DELLA IMPAGINAZIONE GRAFICA, CONFEZIONAMENTO, CELLOFANATURA E CONSEGNA ALL’OPERTORE POSTALE
CONTRATTO D’APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO DELLA FONDAZIONE ENPAM “IL GIORNALE DELLA
PREVIDENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI” COMPRENSIVO DELLA IMPAGINAZIONE GRAFICA, CONFEZIONAMENTO, CELLOFANATURA E CONSEGNA ALL’OPERTORE POSTALE
CIG 7428183A85
TRA
FONDAZIONE ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza die Medici e degli Odontoiatri, con sede legale in Roma, Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX° n. 78, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx domiciliato per la sua carica di Presidente, presso la sede della Fondazione, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Fondazione per il presente atto, di seguito “committente”
E
XXXXXX PRINTING & LOGISTICS S.P.A., con sede legale in Roma, Via delle Convertite n. 5, Partita IVA e C.F. 00166800797, nella persona di Xxxxxx Xxxxxx nato a Catanzaro il 01.01.1974, nella sua qualità di Procuratore Generale ad Negotia con giusta procura rep. n. 158877 raccolta 34594, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Società per il presente atto , di seguito “affidatario o impresa”.
PREMESSO CHE
1. La Fondazione ENPAM, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 23 febbraio 2018, ha stabilito di procedere all’indizione di una procedura di gara aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento triennale del servizio di stampa del periodico della fondazione “Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri” (comprensivo della impaginazione grafica, confezionamento, cellofanatura e consegna all’operatore postale) per un totale massimo di n. 7.200.000 copie del periodico nel triennio contrattuale;
2. in data 18 luglio 2018, in esito alle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria la XXXXXX PRINTING & LOGISTICS S.P.A., con un punteggio totale di 100 punti, così suddiviso: offerta tecnica 70 punti; offerta economica 30 punti, con un ribasso del 14,76%;
4. in data 08 agosto 2018, i competenti organi della Fondazione ENPAM hanno approvato la graduatoria di gara, disponendo, dunque, con Xxxxxxxx Presidenziale n. 96, l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXX PRINTING & LOGISTICS S.P.A.;
5. sono stati svolti in capo all’affidatario, con esito positivo, tutti i controlli in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal relativo Disciplinare di gara per poter prendere parte alla procedura di gara in questione;
6. l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva n. 1096404988 del 12 settembre 2018 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A., nonché svolto ogni altro adempimento prodromico alla stipula del presente contratto;
7. le parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dal presente Contratto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l’acquisizione di tutti gli elementi per un’idonea valutazione sul piano tecnico ed economico delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione;
8. che, ai sensi della disciplina vigente, non sussiste alcuna situazione ostativa alla stipula del contratto;
9. che il Responsabile del Procedimento per la procedura è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto avente ad oggetto le attività puntualmente descritte nel Capitolato Speciale e negli altri allegati al Contratto.
Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per fornire il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche dai relativi allegati .
L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si
richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato Speciale d’appalto;
- disciplinare di gara;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- cauzione definitiva;
- Codice della trasparenza della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.10.2015;
- Codice etico della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08.03.2013;
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo massimo dovuto dal committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 1.512.000,00 oltre oneri di legge, riferito a n. 7.200.000 copie del periodico da realizzare nel triennio contrattuale.
L’offerta economica presentata dall’impresa prevede un ribasso del 14,76% sull’importo unitario posto a base di gara di € 0,21 oltre oneri di legge per ciascuna copia del periodico da realizzare, riducendolo a € 0,179 oltre oneri di legge.
I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto, Art. 7
“Corrispettivi e Pagamenti” .
Articolo 4 – Durata –controllo del servizio – penali
La durata dell’appalto è di mesi 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data del 01 ottobre 2018, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra l’affidatario e la Fondazione in data 28 settembre 2018.
Il committente si riserva la facoltà di effettuare durante lo svolgimento del servizio, in qualunque momento e senza preavviso, i controlli necessari al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni effettuate a quanto contrattualmente previsto.
Qualora si verifichino inadempienze dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e qualora l’impresa medesima non provveda a rimediarvi immediatamente, il committente si riserva la facoltà di applicare le penali così come regolate e previste all’art. 9 “Penali” del Capitolato speciale d’appalto .
L’importo delle eventuali penali verrà detratto dal corrispettivo pattuito risultante dalle fatture che la società affidataria presenterà mensilmente.
Il Direttore dell’Esecuzione del servizio è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx.
Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto - Subappalto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.
Articolo 7 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, foto, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del committente che vengano messi a sua disposizione dal committente stesso o di cui l’affidatario venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
Resta inteso che, l’affidatario si impegna fin d’ora, a semplice richiesta scritta del committente, ad applicare le migliori condizioni contrattuali risultanti da gare eventualmente bandite e aggiudicate dalla Consip durante l’esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento.
Articolo 8 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Nella misura in cui le Parti siano tenute a porre in essere attività di trattamento di Dati Personali ai sensi del Contratto, ciascuna di esse, in qualità di autonomo “titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. (7) del GDPR, è tenuta ad agire in conformità a quanto previsto dalla Normativa sulla Protezione dei Dati Personali.
L’Affidatario si obbliga a trattare e mantenere le informazioni ricevute quali Informazioni Riservate e ad agire in conformità a quanto previsto nel presente articolo.
In particolare, si obbliga a:
- utilizzare le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte esclusivamente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto;
- mantenere in sicurezza le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte, adottando misure di sicurezza e un grado di diligenza non inferiori a quelli adottati per proteggere le Informazioni Riservate o proprietarie della medesima Parte Ricevente;
- non comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte, salva preventiva autorizzazione scritta della Parte che Fornisce le Informazioni e in conformità al presente articolo.
Fermo quanto previsto al paragrafo precedente, la Parte Ricevente ha facoltà di comunicare le Informazioni Riservate dell'altra Parte ai suoi amministratori, dipendenti e sub-contraenti o terzi in genere direttamente coinvolti nell'esecuzione del Contratto, nei limiti in cui la comunicazione sia necessaria.
Ciascuna Parte garantisce che i rispettivi amministratori, dipendenti, sub-contraenti e terzi in genere di cui al paragrafo precedente sono a conoscenza della natura Confidenziale delle Informazioni.
Ciascuna Parte si obbliga a imporre a tali soggetti, vigilando sull'osservanza, obblighi di riservatezza
analoghi a quelli di cui al presente articolo, salvo che la divulgazione da parte di tali sub-contraenti o terzi in genere sia proibita.
In aggiunta, l’Affidatario si obbliga a far sì che il personale avente accesso alle procedure e regolamenti interni della Fondazione ENPAM al fine di dare esecuzione al presente Contratto sia vincolato al rispetto di tali procedure e regolamenti interni.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano:
- qualora la Parte che Fornisce le Informazioni abbia dato la sua preventiva autorizzazione scritta alla divulgazione;
- alle Informazioni Riservate che, alla data di stipula del presente Contratto o successivamente, sia divenuta di dominio pubblico (per motivi diversi dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo);
- qualora la Parte Ricevente dimostri che l'informazione è stata ottenuta da un terzo autorizzato a divulgarla, senza restrizioni in merito all'utilizzo e alla divulgazione;
- qualora l'informazione sia stata sviluppata dalla Parte Ricevente o per suo conto, indipendentemente da qualsiasi informazione ricevuta ai sensi del presente Contratto e da persone che non abbiano avuto accesso alla (o conoscenza della) predetta informazione.
Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta in violazione degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi nel caso in cui la comunicazione delle Informazioni Riservate sia richiesta dalle competenti autorità pubbliche, anche giudiziarie. Qualora una delle Parti sia tenuta a tale comunicazione, si obbliga, per quanto possibile, a consultare la Parte che Fornisce le Informazioni in relazione ai termini, contenuto e tempistiche della comunicazione.
Nella misura in cui una Informazione Riservata non sia più necessaria alla Parte Ricevente per l'esecuzione degli obblighi o l'esercizio dei diritti di cui al presente Contratto, la Parte Ricevente si obbliga (anche per conto dei propri amministratori, dipendenti, sub-contraenti e terzi in generale) a restituire immediatamente, su richiesta della Parte che Fornisce le Informazioni, tale Informazione Confidenziale insieme ad ogni copia, appunto, trascrizione o back-up nella sua disponibilità, oppure (a discrezione della Parte che Fornisce le Informazioni) a distruggere, fornendone relativa prova, la predetta Informazione Riservata.
Le Parti si obbligano (fermo quanto consentito dal presente Contratto) a non divulgare o consentire la divulgazione di qualunque informazione relativa al presente Contratto (ivi inclusa l'esistenza del rapporto
contrattuale) a terzi.
Le Parti danno atto che il risarcimento dei danni subiti potrebbe non essere sufficiente a porre rimedio all'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo o degli obblighi di riservatezza contratti dai rispettivi amministratori, dipendenti, sub-contraenti e terzi in genere.
Ciascuna Parte ha facoltà di esperire qualsiasi rimedio legale o secondo equità, ivi inclusi provvedimenti d'urgenza, in caso di violazione (attuale o ragionevolmente presunta) di uno degli obblighi di cui al presente articolo.
Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano per la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla cessazione dell'efficacia, a qualsiasi causa dovuta, del Contratto.
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e della circolare n. 37 del 4 novembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, le fatture elettroniche dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e dovranno recare l’indicazione del:
(a) Codice univoco assegnato alla Fondazione ENPAM H296GE;
(b) Codice Commessa 201800305.
Successivamente le fatture verranno trasmesse alla Fondazione ENPAM attraverso il suddetto Sistema di Interscambio.
Nell’intestazione delle suddette fatture dovranno essere riportati esclusivamente i seguenti dati: Fondazione ENPAM - Codice Fiscale 80015110580 - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX xx 00 – 00000 Xxxx. L’art 1 del D.L. 50/2017 prevede che lo split payment si applichi alle operazioni effettuate nei confronti di
tutti gli Enti e soggetti pubblici inclusi nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall’ISTAT, di cui la Fondazione ENPAM è parte.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 nelle fatture elettroniche dovrà, obbligatoriamente, essere riportata la dicitura “IVA versata dal cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/1972 – Scissione dei pagamenti”.
L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al committente ed alle Autorità competenti delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 11 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali relative al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di xxxxx e di registro, sono a carico dell’affidatario.
Articolo 12 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione quanto disciplinato all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile e le ipotesi così come descritte all’art. 10 “Clausola risolutiva espressa” del Capitolato speciale d’Appalto”.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto, nello specifico, qualora vengano violate le disposizioni di cui al Codice della trasparenza della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/10/2015 consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx e le disposizioni di cui al Codice etico della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8/3/2013 consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 13 - Recesso dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
E’ previsto in ogni caso un periodo di prova di tre mesi, e comunque con almeno una pubblicazione, a conclusione del quale la Fondazione potrà recedere dal contratto, con effetto immediato.
Articolo 14 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra il committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 15 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso il committente:
• Capitolato speciale d’appalto;
• Disciplinare di gara;
• offerta tecnica;
• offerta economica;
• documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa;
• Cauzione definitiva n. 1096404988 dd. 12.09.2018 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.;
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.
L’AFFIDATARIO FONDAZIONE ENPAM XXXXXX PRINTING & LOGISTICS S.P.A. IL PRESIDENTE
Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato da: XXXXXX XXXXXX
Motivo:
Data: 23/11/2018 15:34:11
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxx Data:04/12/2018 13:40:19
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’affidatario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: Premesse e documenti contrattuali, artt. 1 (Oggetto del Contratto), 3 (Ammontare dell’appalto-termini di pagamento), 4 (Durata controllo del servizio–penali), 6 (Divieto di cessione del contratto- Subappalto), 11 (Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali), 12 (Risoluzione del contratto), 13 (Recesso del contratto), 14 (Controversie e foro competente).
L’AFFIDATARIO
XXXXXX PRINTING & LOGISTICS S.P.A.
Xxxxxx Xxxxxx
Firmato da:
XXXXXX XXXXXX
Motivo:
Data: 23/11/2018 15:36:45