Guida
Guida
per l’impiego dell’accordo d’integrazione
Obbiettivo dell’accordo d’integrazione
Le autorità cantonali di migrazione (Ufficio degli stranieri) possono vincolare il rilascio o la proroga di un permesso di soggiorno di breve durata1 o annuale alla condizione che venga frequentato un corso di lingue o d’integrazione (art. 54 LStr2). In combinazione con l’articolo 4 capoverso 4 LStr occorre in linea di principio formulare un obbiettivo di formazione per la frequenza di un corso di lingue. Se le autorità cantonali di migrazione inseriscono tale condizione nella decisione relativa al rilascio del permesso, l’Ufficio federale della migrazione (UFM) raccomanda di stipulare anche un contratto d’integrazione, che permette di illustrare ai migranti in che modo possono adempiere le condizioni di cui all’articolo 54 LStr.
La condizione di cui all’articolo 54 LStr non si applica ai migranti autorizzati a soggiornare in Svizzera in ragione del diritto internazionale (persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libera circolazione delle persone con gli Stati UE/AELS, dell'Accordo GATT o della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari) o nazionale (art. 42 LStr, art. 60 LAsi), poiché il loro diritto di soggiorno non è soggetto a condizioni (cfr. n. 3 delle
«Raccomandazioni»).
Le singole rubriche dell’accordo d’integrazione
I. Dati personali
Generalità:
Cittadinanza:
Arrivo in Svizzera: l’informazione permette di desumere se si tratta di
un’integrazione della prima ora o di un’integrazione successiva, ciò che potrebbe costituire un’indicazione rilevante per decide- re quali misure scegliere.
Scopo del soggiorno: deve essere di lunga durata (> 2 anni); eccezioni: si veda nota
n. 1
1 In generale la stipulazione di un accordo d’integrazione non è indicata nel caso di permessi di soggiorno di corta durata. Costituiscono un’eccezione le persone che esercitano un’attività di consulenza o insegnamento (art. 7 OIntS); cfr. il n. 3 delle «Raccomandazioni per l’impiego degli accordi d’integrazione».
2 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20)
3 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205)
Conoscenze linguistiche: la prima lingua è la lingua madre o, come ad esempio in molti
Paesi africani, la lingua appresa a scuola. Varie lingue possono costituire la prima lingua. È opportuno evidenziare se le cono- scenze linguistiche includono l’espressione scritta e orale.
Su mandato del Consiglio federale è attualmente in fase di elaborazione una strategia globale per le lingue e la loro promozione, che comprende parametri di qualità riguardanti appunto la promozione delle lingue, il rilevamento del li- vello di competenza linguistico nonché le procedure alla base dei test. I lavori (prima fase) dovrebbero concludersi la fine del 2008.4
Altre lingue: lingue apprese, acquisite.
Conoscenze
della lingua locale: in una regione bilingue la scelta spetta alla persona immigrata.
Un successivo trasferimento in un altro luogo di dimora non deve rendere necessario l’apprendimento di un’altra lingua lo- cale.
Se vengono indicate pertinenti conoscenze linguistiche è ne- cessario accertarne il livello conformemente al Quadro di Rife- rimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d’Europa procedendo a una valutazione (ad es. scuole di lingue stranie- re).
Attività attuale:
Attività lucrativa: registrare il ramo tenendo particolarmente conto di orari di lavo-
ro irregolari (lavoro a turni) per facilitare una scelta mirata dei corsi e dei termini; per il medesimo motivo occorre indicare se il rapporto di lavoro è concluso a tempo determinato.
Percentuale d’occupazione: dato molto importante in vista del possibile impegno derivante
dalla frequenza di un corso.
Attività educativa: gli obblighi familiari di assistenza influiscono sulla disponibilità
a frequentare corsi e vanno dunque tematizzati. All’occorrenza è necessario attirare l’attenzione sulle offerte di presa a carico all’interno e all’esterno della famiglia.
II. Obbiettivi dell’accordo
Prima di fissare gli obbiettivi alla lettera A (Lingue) sarebbe preferibile accertare il livello lin- guistico ricorrendo a una valutazione. A tal proposito esiste attualmente un’ampia offerta di istituzioni specializzate (ad es. scuole di lingue straniere). Soltanto appurando le effettive competenze linguistiche è possibile decidere se un corso di lingue permetterà di conseguire progressi. Il raggiungimento degli obbiettivi del corso va comprovato mediante il superamen- to di un esame, il rilascio di un attestato, ecc.
Per le persone che beneficiano del ricongiungimento famigliare può eccezionalmente anche essere ritenuta sufficiente la conoscenza o l’acquisizione di una lingua nazionale se in fami-
4 Ulteriori informazioni in merito al quadro strategico della promozione dell’apprendimento delle lin- gue: Ufficio federale della migrazione, Sezione integrazione.
glia si parla ad esempio un’altra lingua nazionale differente da quella parlata nel luogo di residenza o se è previsto un cambiamento di dimora.
Attualmente sia la promozione linguistica sia i parametri di qualità per il rilevamento delle competenze linguistiche sono elaborati nell’ambito di una strategia globale (si veda sopra).
Gli obbiettivi alla lettera B (Condizioni di vita in Svizzera) possono ad esempio essere:
conosce la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, l’ordinamento giuridico svizzero, le norme e le regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;
ha sufficiente familiarità con le esigenze professionali e sociali per poter frequentare una classe d’integrazione o seguire una formazione transitoria, un apprendistato o un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Le misure richieste devono essere idonee e proporzionate. Il loro rispetto deve essere verifi- cabile. Gli obbiettivi vanno formulati tenendo conto delle peculiarità della singola persona, del suo modo di vita e delle sue capacità (ad es. persona abituata o non abituata allo studio) nonché delle eventuali conoscenze antecedenti, e la persona che sottoscrive l’accordo d’integrazione deve essere in grado di comprenderli. Gli obbiettivi devono inoltre essere con- creti e attuabili. Per fare in modo che l’obbiettivo possa essere raggiunto, occorre coinvolge- re – nel limite del possibile – la persona interessata.
III. Sostegno da parte del Cantone
Affinché gli obbiettivi siano raggiunti, è indispensabile disporre di un’offerta adeguata di corsi di lingue e d’integrazione. Inoltre le competenti autorità cantonali sono tenute a informare in merito a detti corsi. Per quanto concerne il termine entro il quale è necessario adempiere la misura richiesta è necessario tenere conto anche dei fattori esterni come ad esempio le date previste per l’inizio del corso (se questo è fissato soltanto una o due volte all’anno).
IV. Impegno del/della sottoscritto/a
1. Misure
La durata massima del termine per adempire le misure è di 11 mesi visto che l’adempimento della misura concordata nell’accordo d’integrazione va generalmente sottoposto a verifica entro un anno (durata del permesso di dimora).
X. Xxxxx di lingue
Le offerte destinate ai migranti nei Comuni e nei Cantoni si differenziano molto tra di loro e hanno anche obbiettivi diversi. Una premessa importante per decidere quale sia la misura più opportuna è la cognizione del livello linguistico attuale e l’esistenza di un obbiettivo che tenga conto delle peculiarità individuali (cfr. cap. II).
I corsi di lingue di carattere generale elencati nell’accordo d’integrazione vanno intesi come esempi e si riferiscono a conoscenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di resi- denza. Generalmente l’obbiettivo di formazione dovrebbe comportare un ampliamento della competenze linguistiche. L’obbiettivo va fissato tenendo ad esempio conto dei diversi livelli (A1 fino C2) del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d’Europa riguardanti le quattro diverse funzioni linguistiche, ossia comprendere, leggere, parlare e scrivere. Eccezioni al principio della fissazione di un obbiettivo concreto entrano in linea di conto nel caso di stranieri ai quali ad esempio manca ancora la capacità di apprendere in
modo autonomo a ragione della loro storia personale. Tuttavia anche in questi casi la dire- zione del corso deve esprimersi in merito ai progressi conseguiti o a una frequenza diligente e regolare. Per frequenza s’intende una partecipazione seria e regolare (indicativamente non più del 10 % di assenze ingiustificate). L’interessato invia di propria iniziativa alle autorità cantonali di migrazione l’attestato rilasciato dalla direzione del corso (cfr. cap. IV, n. 3.).
X. Xxxxx d’integrazione
Anche in questo caso le esigenze dei migranti e i corsi offerti nei Cantoni variano fortemente. I corsi devono contribuire a facilitare le faccende quotidiane e i contatti con le autorità, a co- noscere la Svizzera, le sue particolarità e abitudini e a familiarizzarsi con le norme, le regole e i doveri dei cittadini, la parità tra uomo e donna, il sistema sanitario, ecc.
Anche in questo caso il firmatario ha l’obbligo di frequentare i corsi regolarmente e con im- pegno (cfr. sopra). Al termine la direzione del corso trasmetterà all’attenzione delle autorità cantonali di migrazione una sua valutazione in merito.
2. Partecipazione ai costi per la frequenza dei corsi
In linea di principio spetta al migrante sostenere le spese dei corsi. Una parte delle offerte proposte nell’ambito dei corsi di lingua e d’integrazione è sussidiata dalla Confederazione, dal Cantone e dal Comune, il che permette di mantenere la partecipazione alle spese da parte del migrante a un livello finanziariamente sostenibile. Nel caso di beneficiari dell’aiuto sociale, di regola è l’assistenza sociale ad assumersi le spese risultanti dalla partecipazione ai corsi.
I Cantoni conoscono diverse prassi: l’autofinanziamento, la partecipazione a corsi sussidiati, il finanziamento parziale a carico del Cantone ad esempio sotto forma di buoni destinati alla formazione o il finanziamento parziale a carico del Cantone fatto dipendere dai risultati con- seguiti al termine del corso. Le modalità concrete spettano ai Cantoni.
3. Prova della frequenza del corso o, all’occorrenza, del certificato
Condizione indispensabile è che l’autorità o l’organizzazione competente per l’accordo d’integrazione informi i centri e le istituzioni che organizzano i corsi nonché le altre autorità coinvolte circa l’obbligo di attestare la frequenza del corso e generalmente anche i risultati conseguiti.
Le condizioni necessarie per ritenere adempita la frequenza del corso vanno fissate di caso in caso (ad es.: «Le assenze ingiustificate non devono superare il 10 % delle lezioni». Oppu- re: «Il partecipante si è prodigato con serietà per acquisire le conoscenze richieste». Le scuole di lingue attestano il superamento degli esami sostenuti con un certificato o un atte- stato).
L’obbligo da parte dei firmatari di presentare tempestivamente gli attestati riveste notevole importanza in vista della proroga del permesso di residenza. Se un attestato o un certificato non è trasmesso entro il termine previsto dall’accordo d’integrazione, occorre attirare l’attenzione del firmatario sul rispetto del termine o sulle conseguenze di una sua inosser- vanza. È dunque indispensabile che il termine per la presentazione della prova previsto nell’accordo d’integrazione sia fissato in modo tale da lasciare sufficiente tempo per inviare un «richiamo» (ad es. due mesi prima della scadenza del permesso di dimora).
V. Adempimento o inadempimento della condizione di cui all’articolo 54 LStr
L’adempimento o l’inadempimento della condizione stabilita dall’autorità cantonale di migra- zione nella decisione circa la «Frequenza di un corso di lingue o d’integrazione» può riper- cuotersi sulle decisioni discrezionali dell’autorità cantonale di migrazione per la proroga del permesso di dimora. Se la condizione viene soddisfatta in conformità delle spiegazioni di cui sopra e se le altre condizioni di cui all’articolo 34 capoverso 4 LStr e all’articolo 62 OASA5 sono adempite, è possibile rilasciare il permesso di domicilio in anticipo. Altrimenti l’inadempimento della condizione circa la «Frequenza di un corso di lingue o d’integrazione» stabilita dall’autorità cantonale di migrazione nella decisione può, tenuto conto del principio della proporzionalità, comportare la mancata proroga dei permessi di dimora, segnatamente in presenza di altri motivi d’espulsione come ad esempio la dipendenza durevole dall’aiuto sociale o un comportamento punibile penalmente (art. 32, 33, 54 e 62 LStr; art. 3 OIntS).
È altresì possibile graduare le conseguenze giuridiche derivanti dall’inadempimento della condizione, ad esempio sottoscrivendo l’accordo d’integrazione per un altro anno e ritenendo carente la disponibilità a integrarsi soltanto dopo un nuovo inadempimento delle condizioni. La mancata disponibilità all’integrazione può comportare la decisione discrezionale di non prorogare il permesso di dimora o di rilasciare il permesso di domicilio al più presto dopo 10 anni.
Se le persone che esercitano un’attività di consulenza o insegnamento non adempiono la condizione di cui all’articolo 54 LStr in combinato disposto con l’articolo 7 OIntS, si racco- manda di non prorogare il permesso di dimora già al termine del primo anno di soggiorno. A ragione della loro funzione particolare tali persone soggiacciono infatti a criteri d’integrazione molto più rigorosi di quelli applicati agli altri cittadini di Stati terzi.
5 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, RS 142.201