APE VOLONTARIA
APE VOLONTARIA
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica
Articolo 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ un prestito erogato da un istituto finanziatore in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E’ riconosciuto in xxx xxxxxxxxxxxx xxx 0x xxxxxx 2017 al 31 dicembre 2018.
A CHI SI RIVOLGE
L’APE volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata.
Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.
REQUISITI
Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
• almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
• maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
• importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria
• non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
• NON è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
COME FUNZIONA
Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e,
rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
Il prestito ottenuto è restituito in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico.
La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo venti anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. E’ comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno successivamente fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
DURATA
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.
IMPORTO
Il prestito è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell’anno. L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
COME SI OTTIENE
Per ottenere l’APE:
• il richiedente presenta all’Inps in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati, domanda di certificazione del diritto all’APE
• l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile
• il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite
intermediari autorizzati, presenta all’Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in
materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza
• l’Istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero
l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti
• in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.
Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APE.
Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori.
BENEFICI FISCALI
Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza
previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50%
dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.