COLLEGIO DI COORDINAMENTO
COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai signori:
(CO) XXXXXXX Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Seduta del 11/04/20222
FATTO
Il ricorrente ha riferito di aver sottoscritto con l’intermediario convenuto un contratto di finanziamento stipulato in data 25.03.2015. Tale contratto prevedeva a carico della parte mutuataria, beneficiaria di un importo netto erogato di € 25.378,01 (importo lordo pari ad € 43.800), i seguenti oneri:
1) per commissioni alla mandataria del finanziamento per le attività necessarie al perfezionamento del contratto, l’importo di € 876,00;
2) per commissioni alla mandataria del finanziamento per le attività di gestione del finanziamento, l’importo di € 876,00;
3) per le provvigioni in favore dell’intermediario del credito intervenuto l’importo di € 2.847,00;
4) per le imposte e le tasse sostenute l’importo di € 75,13.
Il mutuatario si impegnava a corrispondere l’importo complessivo di € 13.747,86 a titolo di interessi corrispettivi. Il ricorrente estingueva il contratto a far data dal 31.03.2018, in
corrispondenza della rata n. 35/120, versando l’importo residuo di € 23.716,50 e ricevendo l’abbuono di € 7.418,00 a titolo di interessi corrispettivi non maturati alla data dell’estinzione e di € 620,50 a titolo di commissioni per la gestione del prestito non godute. Con il ricorso, parte ricorrente ha chiesto il rimborso dei seguenti importi che ritiene siano stati illegittimamente trattenuti dall’intermediario:
1) € 472,60 quale rimborso delle quote non godute delle commissioni percepite dall’intermediario per il perfezionamento del prestito;
2) € 2.016,63 quale rimborso della quota delle provvigioni non godute;
3) € 2.320,06 a titolo di interessi corrispettivi non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese legali, non quantificate. L’intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito di avere già rimborsato al cliente tutto quanto dovuto in base al contratto, che distingueva con chiarezza gli oneri recurring da quelli up front. La resistente ha evidenziato – in particolare – che la provvigione corrisposta in favore dell’intermediario del credito consisteva in un costo pagato a terzi per lo svolgimento di attività prodromiche alla concessione del credito ed ha affermatp che la direttiva UE 2008/48 non può avere efficacia diretta interna nei rapporti tra privati; ha, altresì, precisato che un’applicazione retroattiva della sentenza Lexitor violerebbe il principio di certezza del diritto.
In merito alla restituzione degli interessi sulla base del criterio lineare, l’intermediario ha rileva come la richiesta sarebbe infondata, come si evincerebbe chiaramente dalla pattuizione di un “piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente” e come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (Modulo SECCI, sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”).
Inoltre, la resistente ha fatto presente che il criterio di rimborso pro rata temporis previsto al punto 4 del citato modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi.
DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all’Arbitro di accertare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle quote di commissioni non
integralmente rimborsate dall’intermediario al momento dell’estinzione anticipata del prestito, nonché degli interessi corrispettivi non maturati e retrocedibili secondo le condizioni previste dal punto 4 del modulo SECCI.
Quanto alla domanda di rimborso delle quote di commissioni ed oneri non maturati in ragione dell’estinzione anticipata del prestito, non vi è dubbio che possano applicarsi al caso di specie i principi enunciati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676 del 15.10.2021, pronunciata a seguito dell’intervento legislativo occorso con l’art. 11- octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021; in tale occasione il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11- octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
In ragione di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, nel caso di specie per l’individuazione della natura up front o recurring dei costi sostenuti dal ricorrente al momento della sottoscrizione del prestito possono ritenersi recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto. Con riferimento alle provvigioni dell’intermediario del credito, si ritiene di poter fare riferimento a quanto espresso nella decisione n. 22084 del 26.09.2019, in occasione della quale è stato stabilito che devono considerarsi up front quando, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 TUB, è presente agli atti l’allegato al SECCI che descrive l’attività di tale soggetto limitandola alla fase di perfezionamento del contratto. Da quanto esposto, si desume che i rimborsi già ottenuti dalla parte ricorrente siano stati conformi agli obblighi restitutori posti a carico dell’intermediario che ha correttamente restituito le quote delle commissioni il cui costo anticipatamente corrisposto è a maturazione progressiva nel tempo.
Resta, invece, controverso il tema relativo alla sorte della domanda formulata dalla parte ricorrente nella parte in cui chiede all’Arbitro di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli interessi corrispettivi non maturati in ragione dell’estinzione anticipata del prestito, secondo le condizioni previste al punto 4 del modulo SECCI che prevede che – in caso di estinzione anticipata del prestito – gli interessi vengano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, ossia “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Al riguardo, parte resistente ha eccepito la correttezza di quanto rimborsato in sede di conto estintivo, pari all’ammontare totale delle quote interessi relative alle 85 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese, che produce in copia recante la sottoscrizione del cliente.
Sebbene sul punto gli orientamenti espressi dai Collegi territoriali si siano recentemente uniformati nel senso di riconoscere la fondatezza della domanda restitutoria della parte ricorrente, non sono mancate pronunce di segno opposto.
In particolare, molte pronunce dei Collegi territoriali, recentemente, evidenziano che “in caso di ambiguità della clausola si debba applicare il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore)” (Coll. Torino Decisione N. 24644 del 03 dicembre 2021); in senso analogo si sono espressi anche il Collegio di Palermo (Decisione N. 296 del 05 gennaio 2022), il Collegio di Napoli (Decisione N. 737 del 12 gennaio 2022), il Collegio di Bari (Decisione N. 1820 del 28 gennaio 2022) ed il Collegio di Milano (Decisione N. 1236 del 19 gennaio 2022).
La decisione n. 311/2021 del 07.01.2021 del Collegio di Napoli, in particolare, ha evidenziato come la questione del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” anche in sede di estinzione anticipata, è stata già affrontata e risolta dai Collegi di questo Arbitro nel senso del riconoscimento della sua legittimità (Coll. Coord. N. 10003/2016, Coll. Napoli n. 2164/2020, Coll. Palermo n. 22945/2019), sottolineando come la misura dell’interesse restituendo non sia oggetto di previsione normativa inderogabile e possa essere rimessa alla libertà discrezionale delle parti (rectius, del predisponente).
Il Collegio di Napoli, ha preso le mosse della propria ricostruzione dalla struttura del piano di ammortamento alla francese (che prevede che l’importo costante di ciascuna rata risulti composto da una quota capitale – via via crescente – ed una quota interessi – decrescente – determinata sulla base del tasso di interesse e delle condizioni indicate in contratto) ed ha evidenziato come la costruzione della rata preveda che gli interessi mensili, al tasso annuo concordato siano calcolati, per ogni singola rata sull’intero capitale residuo, comprensivo di quello in scadenza.
Tanto premesso, la decisione n. 311/2021 del Collegio di Napoli evidenzia che, seppur il contratto preveda un piano di ammortamento alla francese, il modulo SECCI disciplina le restituzioni dovute dal ricorrente comprendendo “gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato”. Il documento prosegue precisando che “In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane dalla richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
I Collegi territoriali hanno evidenziato che, dall’analisi letterale del periodo e dal contesto della sezione in cui esso è inserito (che tratta unitariamente le commissioni e gli interessi), può inferirsi che quando interviene la richiesta di rimborso anticipato, il calcolo delle restituzioni si uniforma secondo il metodo che determina l’importo degli interessi dovuti per ogni rata come costante nel tempo (cd. criterio proporzionale), sostituendosi al piano di ammortamento alla francese previsto originariamente per la naturale evoluzione del contratto.
I Collegi territoriali hanno sottolineato che tale previsione relativa all’estinzione anticipata, a ben vedere, non si pone in contrasto con quella relativa al piano “alla francese” quale criterio di rimborso del finanziamento, in quanto il diverso criterio del calcolo lineare interverrebbe solo nell’ipotesi speciale di estinzione anticipata, prevalendo sul primo e così regolando sia le restituzioni dal Finanziatore al Cliente, sia quelle dal Cliente al Finanziatore.
Pertanto, non solo l’interpretazione letterale ma, altresì, l’interpretazione complessiva e conservativa dell’atto (artt. 1363 e 1367 c.c.) indurrebbero a ritenere, in presenza di pattuizione dal tenore sopra esposto, applicabile il metodo di calcolo lineare all’estinzione anticipata di un finanziamento basato su un ammortamento alla francese.
D’altronde, i Collegi territoriali aderenti a tale impostazione interpretativa hanno evidenziato come la formulazione linguistica della disposizione contenuta nel modulo
SECCI è tale da determinare una ambiguità che, indipendentemente dal significato che alla norma vorrebbe attribuire l’intermediario, non potrebbe non comportare l’applicazione del principio contenuto nell’art. 35, comma 2, cod. cons. a norma del quale “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”. E’ indubbio che il meccanismo di imputazione utilizzato dal piano di ammortamento “alla francese”, che non determina un maggior onere in termini di interessi per il debitore se il finanziamento si sviluppa lungo tutto l’arco temporale originariamente pattuito, si mostra più oneroso per il mutuatario in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché tale piano anticipa l’esazione degli interessi, consentendo al creditore di incassare rata per rata tutti i frutti maturati, non solo quelli generati dalla quota di capitale in scadenza; pertanto, in applicazione dell’art. 35 comma 2, cod. cons., il punto 4 del modulo SECCI dovrebbe interpretarsi nel senso di ritenere applicabile il più vantaggioso criterio di rimborso pro rata temporis.
Sulla base di tali argomentazioni, i Collegi territoriali si sono espressi nel senso di ritenere accoglibile la domanda del ricorrente che chiede il rimborso degli interessi corrispettivi non goduti secondo il criterio pro rata temporis, quando tale facoltà sia prevista nel modulo SECCI, anche nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un piano di ammortamento alla francese quale modalità di rimborso del prestito.
Il Collegio di Roma, che ha rimesso la questione de qua a questo Collegio, in numerosi precedenti ha esposto i propri dubbi sull’orientamento maggioritario assunto dagli altri Collegi territoriali (si vedano, ex multis, le Decisioni n. 12183/2021, n. 19787/2021 e n. 17976/2021), negando l’applicabilità del criterio lineare al rimborso degli interessi corrispettivi ed evidenziando alcuni aspetti critici rispetto agli effetti della sua applicazione. All’origine della impostazione contraria talvolta assunta dal Collegio rimettente, è stato evidenziato come il Collegio di coordinamento, con decisione n. 6167/2014, ha stabilito che “al di là di ogni più analitica considerazione circa l’esatta individuazione dei c.d. piani di ammortamento alla francese, denominazione che in realtà copre una tipologia variegata di metodologie di calcolo, ed anche al di là dei parimenti sofisticati trattamenti matematici che danno precisione al calcolo delle rate costanti, rimane che gli interessi corrispettivi sono necessariamente calcolati in riferimento al capitale residuo, pertanto l’effetto per cui seguendo detti piani, l’ammontare della quota di interessi rispetto alla quota di ammortamento del capitale prestato è decrescente, mentre la seconda è crescente, deriva dall’ovvio fatto che per mantenere la rata di ammortamento costante, l’ammontare degli interessi diminuisce necessariamente e quello della quota capitale relativamente si
accresce, sempre che l’ammontare della rata sia maggiore dell’ammontare degli interessi mano a mano maturati”.
Sulla base di tale premessa fondamentale, il Collegio rimettente ha ritenuto che la previsione contestata e contenuta nel modulo SECCI “vada interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, tenendo conto anche delle altre previsioni di contratto, da cui non può che discendere l’infondatezza della pretesa della parte ricorrente, in coerenza, peraltro, con il principio imperativo e inderogabile statuito dall’art. 125 sexies, comma 1, TUB secondo cui la riduzione del costo totale del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, con conseguente “abbuono” dei soli interessi che devono ancora maturare e non di quelli già maturati per un godimento del capitale già verificatosi”. In sintesi, si è osservato come l’oggetto della cessione del quinto riguarda il debito complessivo (comprensivo di sorte capitale, interessi, spese e imposte) dovuto dal cliente in relazione alla durata originaria del contratto, nella rappresentazione del conteggio iniziale normalmente allegato (come nel caso di specie) dal finanziatore in sede di erogazione del prestito. La natura stessa della cessione, pertanto, renderebbe inammissibile l’interpretazione della clausola del SECCI contestata che il ricorrente propone e che non troverebbe giustificazione nell’art. 125 sexies, co. 2 TUB.
Infatti, il D.Lgs. 385/93 (TUB) dispone la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni “senza penalità e senza possibilità di patto contrario”, avendo egli diritto in tal caso “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito”. Secondo la struttura del contratto di cessione, al cliente cedente/delegante viene erogata la somma ottenuta detraendo dall’importo finanziato i costi trattenuti in unica soluzione, ma non anche gli interessi che maturano ratione temporis in funzione del capitale che progressivamente si riduce per effetto dei pagamenti periodici previsti dal piano di rimborso in regime di ammortamento francese.
La maturazione progressiva degli interessi, nella ricostruzione compiuta dal Collegio rimettente, potrebbe indurre a ritenere che la clausola contestata – quando si riferisce ai “costi da restituire” al cliente – debba intendersi riferita alle commissioni e alle spese ripetibili, in quanto pagate in anticipo mediante trattenuta in unica soluzione in sede di erogazione.
Peraltro, l’interpretazione maggioritaria dei Collegi territoriali mal si concilierebbe con l’azione di ripetizione di indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) laddove esercitata dal ricorrente, visto che la riduzione sancita dall’art.125-sexies Tub comporterebbe la restituzione a favore del cliente dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel
tempo, che siano già stati pagati (in anticipo e in unica soluzione), ma non siano più dovuti perché afferenti al periodo di dilazione non usufruito. Viceversa, con riferimento agli interessi compensativi, la prematura estinzione del prestito non comporterebbe un obbligo di “restituzione” nel senso letterale del termine, bensì una deduzione dal “montante lordo” oggetto dell’accordo di cessione inter partes, di cui al conteggio rilasciato in sede di erogazione, che deve essere ridotto in misura equivalente all’importo degli interessi non ancora maturati, né tantomeno pagati.
Pertanto, l’azione di ripetizione di indebito sarebbe improponibile per il cliente atteso che il presupposto del suo esercizio sarebbe rappresentato dall’antecedente fattuale del pagamento non dovuto e già compiuto dall’attore, e che rappresenterebbe il fatto costitutivo del diritto ad ottenerne la restituzione.
E’ opportuno precisare che anche lo stesso Collegio rimettente ha più recentemente condiviso la linea interpretativa emersa come maggioritaria dagli altri Collegi territoriali, evidenziando – oltre alle motivazioni già rappresentate dagli altri interpreti – come la formulazione del modulo SECCI possa ritenersi sostanzialmente conforme al contenuto dell’art. 11, comma 1, del contratto di finanziamento (sotto la rubrica «estinzione anticipata), secondo il quale il «cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicati nel punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo» e sottolineando come la convergenza delle due norme induca a ritenere che “l’autonomia delle parti (qui, l’autonomia del predisponente) ben può prevedere, d’altra parte, criteri differenti per il calcolo degli interessi. Così come senz’altro avviene nel caso che qui concretamente si esamina: la stessa indicazione definitoria dell’ammortamento alla francese, che è contenuta nel modulo Secci, mostra del resto che questo criterio risulta nella specie riferito alla sola ipotesi della restituzione in via rateale («ammortamento a scalare: modello di rimborso detto “alla francese”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente»)” (Coll. di Roma, Decisione n. 2441 del 18.01.2022).
Rimessa la questione di stabilire se, alla luce della clausola di cui al punto 4 del modulo SECCI e delle altre condizioni del contratto, possa disporsi il rimborso della quota non maturata di interessi corrispettivi secondo il criterio lineare pro rata temporis, ritiene questo Collegio che debba concludersi esattamente in tal senso per le ragioni qui di seguito esposte.
Nel caso che ne occupa viene in particolare rilievo la clausola contenuta nella sezione del modulo SECCI relativa al rimborso anticipato si legge, secondo la quale, testualmente:
“Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore:
- il capitale residuo;
- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Con questa formulazione, il contratto sembrerebbe prevedere l’impiego del criterio pro rata temporis per il rimborso non solo degli oneri recurring non maturati, ma anche degli interessi; parte ricorrente chiede quindi il rimborso degli interessi non maturati calcolati secondo il criterio proporzionale lineare, ad integrazione di quanto già rimborsato in conteggio estintivo sulla base del piano di ammortamento.
Ora tale clausola contrattuale, nel suo tenore letterale, si pone in evidente antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel medesimo modulo SECCI (nella parte relativa alle “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”) è espressamente previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento “alla francese”. Questo piano di ammortamento, accettato e visionato dal cliente all’atto della stipulazione del contratto, prevede che le rate siano di importo costante e abbiano quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti nel tempo.
Ora, questo Collegio ha già rilevato in proposito la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” (cfr. decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento).
Ebbene è di palese evidenza la antinomia delle due disposizioni contrattuali appena richiamate, circostanza che non può che indurre a concludere che l’intermediario sia tenuto a rimborsare gli interessi nella misura più favorevole al cliente, e dunque secondo il criterio del pro rata temporis.
A sostegno di questa soluzione interpretativa depone senz’altro l’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo, secondo cui “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.”
Nello stesso senso, peraltro, anche ai sensi della più generale disciplina codicistica in tema di interpretazione, l’art. 1370 c.c. dispone che “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.”
Giova da ultimo sottolineare che tale soluzione si giustifica esclusivamente sulla scorta dell’ambiguità delle informazioni fornite al cliente.
Per le ragioni esposte il ricorso pare degno di parziale accoglimento.
Non sussistono, invece, i presupposti per l’accoglimento della domanda di rifusione delle spese legali.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime perciò il seguente principio di diritto:
“Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda a parte ricorrente la somma di € 2.320,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1