DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1173
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1173
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 ex Legge 448/1998, art. 27; LR n. 31/2009. Integrazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 581 del 27/04/2022 per l’individuazione dei beneficiari e per il riparto dei fondi ai Comuni.
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione, in particolare, nell’articolo 33, in cui si afferma che “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione(…)” e nell’articolo 34, in cui si sancisce il principio della “la scuola è aperta a tutti”, concependo l’istruzione come un servizio pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana anche rispetto alla condizione di partenza sfavorevole per alcuni e da cui ne deriva l’impegno delle pubbliche amministrazioni nella rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale che ne possano impedire il pieno accesso.
- La riforma del Titolo V della Costituzione ha inciso profondamente sulla materia dell’istruzione e sul riparto delle competenze legislative; le disposizioni costituzionali attribuiscono alla competenza esclusiva statale la definizione delle “norme generali sull’istruzione” e la determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, alle Regioni invece spetta la determinazione dei servizi scolastici, la promozione del diritto allo studio e dell’organizzazione in ambito regionale della formazione professionale.
- La Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, riconoscendo al sistema scolastico e formativo il ruolo rilevante nello sviluppo complessivo territoriale, prevede come necessari gli interventi per migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, e per rendere più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale. La stessa legge promuove azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
Dato atto che:
- l’art. 27 della legge 23 dicembre 1988, n. 448 regola le sovvenzioni destinate alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo, in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e degli studenti della scuola secondaria superiore, appartenenti alle famiglie meno abbienti, prevedendo, ai sensi del comma 1, che i Comuni garantiscano la fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti; ai sensi del comma 2, che le Regioni, assegnatarie della quota dei fondi del riparto ministeriale elaborato sulla base dei dati sulla popolazione scolastica forniti dal MI e sui dati relativi alle famiglie meno abbienti, forniti dall’ISTAT, stabiliscano le modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti, nel quadro dei principi dettati dalla normativa nazionale;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 agosto 1999 n. 320, come modificato ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226, reca disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 agosto 1999 n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, stabilendo che i «relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 23 comma 5, dispone che al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata Xxxxx 448/1998, autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 63/2017 “Effettività del diritto allo studio”, attuativo della L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale all’art. 3 (Individuazione dei beneficiari) stabilisce che nella programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, ivi compresa l’istituzione di servizi di comodato d’uso, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai benefici in considerazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito denominato ISEE;
- il D.M. del 27 settembre 2013, n. 781, in cui sono contenute le definizioni e le caratteristiche tecniche e tecnologiche relative ai Libri di testo;
- la nota ministeriale Prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2022/2023, contenente il richiamo sia alla nota ministeriale Prot. n. 2581 del 9 aprile 2014, che al
D.M. n. 781/2013 per la determinazione dei tetti di spesa dei libri nella scuola secondaria di I e di II grado;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2013, n. 159 - che abroga il Decreto legislativo n. 109/98 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999 - con il quale è stato approvato il regolamento di revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014) con il quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l’articolo 10 del Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm.ii., in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica e, in particolare, il comma 4, che dispone la decorrenza al 1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del modificato riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;
- l’articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, in particolare estendendo il periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell’art.10, comma 2, del D.Lgs. del 15 settembre 2017, n. 147, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;
- il Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con le relative istruzioni per la compilazione e calcolo dell’ISEE.
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito anche Codice).
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che ha convertito il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), con cui sono state disciplinate le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
- la Delibera di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Delibera di Giunta Regionale del 07 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere.
Sistema di gestione e di monitoraggio.
Considerato che:
- con Delibera di Giunta Regionale del 27 aprile 2022, n. 581 sono stati approvati i criteri di riparto dei fondi ai Comuni e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2021/2022 per gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l’adozione del sistema on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
- con Delibera di Giunta Regionale del 15 giugno 2022, n. 854 è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 – 2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l’iscrizione delle risorse ministeriali con vincolo di destinazione alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023, ex Legge 448/1998, art. 27, per l’importo di € 12.825.648,80;
- con Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 109 del 08 giugno 2022, pubblicato sul BURP nr. 67 del 16/06/2022, è stato adottato l’avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio, il quale prevedeva che le istanze dovessero essere presentate entro il 29 Luglio 2022.
Tenuto conto che:
- attraverso i canali telematici messi a disposizione dalla Regione Puglia sono pervenute numerose sollecitazioni da parte di utenti che non hanno inviato la domanda nei tempi previsti dall’avviso adottato con A.D n. 109 del 08 giugno 2022.
- dall’esame delle rendicontazioni prodotte dai Comuni per l’a.s. 2021/2022, è emersa la presenza di somme residue non utilizzate dai Comuni per detta annualità, le quali saranno trattenute dalle liquidazioni delle somme spettanti dal riparto 2022/2023.
Visti inoltre:
- l’art. 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, il quale dispone che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- l’art. 15 della su citata legge il quale prevede che «[…] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 15 medesimo;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo Unico in materia di documentazione amministrativa»;
- l’art. 43, comma 2, del richiamato decreto il quale prevede che «Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente»;
- l’art. 43, comma 4, del predetto decreto, secondo cui «Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali»;
- l’art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. «Codice dell’Amministrazione Digitale» di seguito, anche «CAD»), in base al quale «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico»;
- l’art. 50, comma 2, del CAD, che prevede che «Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
- l’art. 50, comma 2 bis, del CAD, che prevede che «Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida»;
- le «Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni
(v. 2.0)», emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale –AgID nel giugno 2013;
- la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, in tema di «Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183»;
- il provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante
«Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni» con il quale l’Autorità ha confermato le regole tecniche e le misure di sicurezza già stabilite in precedenza;
- le Linee guida sui soggetti del processo di gestione della privacy del Ministero dell’Istruzione, adottati con Direttiva del Ministro del 15 aprile 2020, n. 194 che individua le modalità organizzative di gestione delle attività di trattamento dei dati personali nell’ambito del Ministero in linea con il GDPR e con il Codice, come aggiornato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1328 della Regione Puglia recante l’approvazione dei modelli di Accordi Data Protection: AccordoTitolare-Responsabile ex art. 28 GDPR ed Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la «Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, l’art. 3, sull’istituzione del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, le cui modalità operative sono definite dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
n. 692 del 25 settembre 2017;
- l’art. 10, comma 8, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui l’Anagrafe nazionale degli studenti rappresenta una banca dati a livello nazionale di cui è Titolare del trattamento il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali;
- l’Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 del 16 febbraio 2018, siglato il 2 marzo 2018 tra le Regioni, le Province autonome e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il quale prevede, tra l’altro, che «L’azione congiunta è finalizzata al coordinamento di tutte le attività connesse all’attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello nazionale e regionale e quindi all’attuazione da parte delle Regioni del ruolo di coordinamento a livello territoriale che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo geometrie variabili Regione per Regione da definire tramite appositi Accordi territoriali»;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione del «Patto per la semplificazione», approvato in Conferenza Unificata il 25 luglio 2019, che ha impegnano sancito l’impegno delle parti a lavorare insieme alla realizzazione di interventi di semplificazione e digitalizzazione definiti in modo congiunto.
Preso atto che:
- l’Unione Europea, nel documento di programmazione per il periodo 2021-2027, ha posto l’obiettivo della trasformazione economica innovativa e intelligente dell’Europa (A Smarter Europe/Un’Europa più intelligente); in particolare, alla luce dell’allegato D del Country report 2019 per l’Italia, la Commissione europea ha chiesto di migliorare la qualità dei servizi pubblici digitali, sia per i cittadini che per le imprese, e di sostenere l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini ed evitare frodi, è necessario prevedere l’acquisizione d’ufficio dei dati essenziali alla verifica del ricorrere del diritto alle prestazioni così come previsto dall’art. 7, comma 2, lett. h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106, ed il controllo delle autocertificazioni ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche.
Richiamati:
- la Legge Regionale n. 1 del 07 gennaio 2004, con cui Regione Puglia ha istituito l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, denominata ARTI Puglia e la successiva Legge Regionale n. 4 del 07.02.2018, con cui ne ha riordinato le funzioni di cooperazione con la stessa regione per l’attuazione degli interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione tecnologica, mirati allo sviluppo sociale e culturale del territorio regionale.
- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2018, n. 2280 della Regione Puglia, con cui è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei contenuti della collaborazione tecnico- scientifica tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ai fini della «Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione»;
- la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2018, in ottemperanza a quanto deliberato con D.G.R. 2280/2018, con cui si dava atto dell’implementazione del Sistema Informativo Integrato dell’istruzione attraverso la creazione della piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, procedendo alla informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti in tema di diritto allo studio, prevedendo l’accesso informatizzato al Sistema informativo ISEE (SII), banca dati costituita e gestita da INPS, per la verifica automatica dei requisiti di natura economica, ai sensi della circolare INPS n. 73 del 10 aprile 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 2350, con cui è stata autorizzata l’integrazione all’intervento già approvato con la già menzionata D.G.R. 4 dicembre 2018, n. 2280 per l’Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione, ampliandone ulteriormente i contenuti come da relativo addendum sottoscritto in data 2 marzo 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1735, con cui è stato stabilito di procedere, tra l’altro, alla manutenzione evolutiva, all’integrazione e all’interoperabilità tra la piattaforma regionale e i sistemi informativi di altri enti pubblici, utili allo scambio automatizzato di informazioni, al fine della gestione informatizzata dei procedimenti relativi alla acquisizione delle candidature per l’assegnazione del contributo “Fornitura gratuita o semigratuita Libri di Testo”, per il riparto dei fondi ai Comuni, per l’ istruttoria delle istanze e per la rendicontazione dei fondi da parte dei Comuni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 novembre 2021, n. 1834, con la quale è stata ampliata la convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e ARTI Puglia, prolungando la scadenza al 31/12/2023;
- il Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e Regione Puglia in data 23.11.2020, della durata di tre anni, rinnovabili, con cui il MI si è impegnato a trasferire, mediante l’utilizzo di strumenti telematici, e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi alla frequenza scolastica contenuti nell’Anagrafe Nazionale degli studenti, ai fini della verifica delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attraverso i moduli on line della piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Tutto ciò premesso e considerato, si ravvede l’opportunità di integrare i criteri già stabiliti con DGR 581/2022 su menzionata, al fine di individuare ulteriori beneficiari cui destinare contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2022/2023 e per ripartire tra i Comuni della Puglia i fondi resisi disponibili destinati ai suddetti contributi.
Pertanto si propone:
a) di individuare, quali ulteriori beneficiari dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2022/2023, le/gli studentesse/i della scuola secondaria di 1° e 2° grado, che non hanno presentato domanda entro il termine dell’avviso adottato con A.D n. 109 dell’8 giugno 2022, pubblicato sul BURP n. 67 del 16/06/2022, attraverso l’adozione di un avviso straordinario;
b) di confermare i criteri di individuazione dei beneficiari dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2022/2023, di cui alla Delibera del 27 aprile 2022, n. 581;
c) di stabilire che nella determinazione pro-capite dell’ammontare del beneficio i Comuni non dovranno superare:
- i tetti massimi di spesa della dotazione libraria previsti per ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado e per ciascuna classe delle diverse tipologie di scuola per le scuole secondarie di 2° grado, definiti per l’a.s. 2022/23 dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 5022 del 28 febbraio 2022;
- la percentuale di contributo, rispetto al tetto massimo di spesa, erogato con il primo avviso adottato con A.D n. 109 del 08 giugno 2022;
d) di stabilire che saranno destinate all’avviso straordinario le somme non utilizzate per l’a.s. 2021/2022 e ripartite ai Comuni sulla base del numero delle istanze di accesso al beneficio presentate dalle/ dagli studentesse/i o dalle loro famiglie, tenendo conto dei tetti massimi di spesa definiti per l’a.s. 2022/23 dal Ministero dell’Istruzione con nota Prot. n. 5022 del 28 febbraio 2022.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE |
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: □ diretto X indiretto □ neutro |
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera f) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1) di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
2) Di integrare i criteri di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27 aprile 2022, n. 581 per l’individuazione dei beneficiari e di riparto tra i comuni della Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2022/2023 come da narrativa, che qui si intende integralmente riportata, al fine di procedere all’adozione di un avviso straordinario unico regionale.
3) Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università a porre in essere ogni eventuale ulteriore successivo adempimento.
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma www.studioinpuglia. xxxxxxx.xxxxxx.xx.
5) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla sezione istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Politiche del Lavoro e del Diritto allo Studio”
(D.ssa Xxxxx Xxxxx)
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e xx.xx. ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente:
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx)
L A G I U N T A
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Xxxxxx;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
2) Di integrare i criteri di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27 aprile 2022, n. 581 per l’individuazione dei beneficiari e di riparto tra i comuni della Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2022/2023 come da narrativa, che qui si intende integralmente riportata, al
fine di procedere all’adozione di un avviso straordinario unico regionale.
3) Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università a porre in essere ogni eventuale ulteriore successivo adempimento.
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
5) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |