SOMMARIO
XXXXXXXX
XXXX 0 - XXXXXX ED OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 4
ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 4
ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 5
ART. 6 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 6
ART. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 6
ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 6
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 7
ART. 11 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 7
ART. 12 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 8
ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE 8
ART. 14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 8
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 9
ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 9
ART. 16 – TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 9
ART. 17 – PROROGHE 9
ART. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 10
ART. 19 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P 11
ART. 20 – PENALI IN CASO DI RITARDO 11
ART. 21 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 12
ART. 22 – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 12
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 13
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 14
ART. 24 - ANTICIPAZIONE 14
ART. 25- PAGAMENTI IN ACCONTO 14
ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO 15
ART. 27 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 16
ART. 28 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 16
ART. 29 - REVISIONE PREZZI 16
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 16
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 17
ART. 31 - LAVORI IN ECONOMIA 17
ART. 32 - LAVORI A CORPO 17
ART. 33 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 17
ART. 34 - ONERI PER LA SICUREZZA 18
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 19
ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA 19
ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 19
ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 20
ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 21
ART. 39 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 22
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 23
ART. 40 - VARIAZIONE DEI LAVORI 23
ART. 41 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 23
ART. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 24
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 25
ART. 43 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ CONSEGUENTI AI LAVORI 25
ART. 44 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA 25
ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 25
ART. 46 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 25
ART. 47 - PIANI DI SICUREZZA 26
ART. 48 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 26
ART. 49 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 26
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 28
ART. 50 - SUBAPPALTO 28
ART. 51 – RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 29
ART. 52 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 30
CAPO 10 -DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 31
ART. 53 - DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE 31
ART. 54 – TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO 31
ART. 55 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 31
ART. 56- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 31
ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 32
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 35
ART. 58 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 35
ART. 59 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 35
ART. 60 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 35
CAPO 12 - NORME FINALI 37
ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 37
ART. 62 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 39
ART. 63 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 40
ART. 64 - CUSTODIA DEL CANTIERE 40
ART. 65 - CARTELLO DI CANTIERE 40
ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 40
TABELLA «A» 42
TABELLA «B» 43
TABELLA «C» 44
TABELLA «D» 45
TABELLA «E» 46
CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi alle opere per la realizzazione dell’Impianto Idroelettrico in Sorarù in comune di Rocca Pietore (BL)
L’appalto ha per oggetto le seguenti opere, lavorazioni e forniture:
- Realizzazione opera di presa in xxxxxxxx Xxx xx Xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, costituita da traversa in c.a., scala risalita pesci, scogliere di protezione sponda torrente Pettorina;
- Manufatto relativo alle opere di captazione, dissabbiatura, vasca di carico, camera valvole;
- Cavidotti per impianti e assistenza alla posa impianto di terra opera di presa e apparecchiature idrauliche;
- Realizzazione di piste e opere provvisionali per esecuzione delle opere, compreso sfilamento delle tubazioni lungo il tracciato della condotta;
- Realizzazione condotta forzata da opera di presa a centrale, composta da fornitura e posa in opera condotta in acciaio del diametro di mm 800, scavi per posa condotta, opere di ancoraggio condotta, sistemazione delle aree interessate dal passaggio della condotta;
- Fornitura e posa in opera del cavidotto per inserimento cavo segnali in fibra ottica di comando e controllo centrale;
- Realizzazione di un nuovo tratto di strada per l’accesso al fabbricato centrale;
- Realizzazione fabbricato centrale completo di pavimentazioni, rivestimenti, serramenti e coibentazioni;
- Cavidotti per impianti e assistenza alla posa in opera di impianto di terra fabbricato centrale;
- Fornitura e posa in opera di tubazione in PED DE 200 per colettamento acque di scarico depuratore Col di Rocca
- Opere di scarico della centrale;
- Opere di sistemazione delle arre interessate dai lavori e dagli scavi;
- Cavidotti di collegamento tra locale Enel in prossimità della centrale e la cabina MT Enel;
- Fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche previste all’opera di presa, ( paratoie oledinamiche, sgrigliatore, valvola farfalla, misuratore di portata, misuratore MDV, misuratore del livello delle ghiaie, centralina oleodinamica di comando e quadro elettrico di comando opera di presa con PLC di dialogo tra opera di presa e fabbricato centrale);
- Realizzazione impianto elettrico e di terra, opera di presa;
- Fornitura e posa in opera di cavo potenza per alimentazione da fabbricato centrale a opera di presa per comando apparecchiature ;
- Fornitura e posa in opera cavo in fibre ottiche per segnali di comando e controllo;
- Fornitura e posa in opera di n°due gruppi di pro duzione ognuno composto da:
- Turbina Xxxxxx a 4 iniettorei ad asse verticale con le caratteristiche riportate nelle specifiche di fornitura;
- Regolatore o centralina oleodinamico a doppio effetto per la regolazione di livello e giri tramite la movimentazione delle spine e dei tegoli;
- Valvola di macchina;
- Generatore sincrono per turbina Xxxxxx aventi le caratteristiche riportate nelle specifiche di fornitura;
- Quadro di misura e protezione generatore;
- Interruttore di macchina;
- Fornitura e posa in opera di quadro servizi ausiliari;
- Fornitura e posa in opera di quadro di regolazione ed automazione alle diverse condizioni di carico e di portata e di autoarresto in caso di anomalie;
- Fornitura e posa in opera di trasformatore ad olio con attacchi a spina (MT) con istallazione interna, compreso telaio con rotelle e cassone ermetico;
- Fornitura e posa in opera di scomparti bindati in MT; secondo norme CEI e prescrizioni ENEL secondo norma CEI 0-16;
- Fornitura e posa in opera di sistema di visualizzazione e telegestione informatizzata dei principali dati di centrale compreso softwer standard per PC;
- Fornitura e posa in opera di cavi ed accessori all’interno della centrale e di collegamento al locale ENEL;
- Impianto elettrico di centrale e locale ENEL;
- Messa in esercizio dell’impianto con fornitura dei manuali d’uso e assistenza alle operazioni di collaudo.
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.080.261,03 (IVA esclusa), così definito:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a+b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | A corpo | 1.994.406,92 | 54.354,11 | 2.048.761,03 |
3 | In economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1+2+3 | IMPORTO TOTALE | 1.994.406,92 | 54.354.11 | 2.048.761,03 |
2) L’importo contrattuale corrisponde all’importo totale dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a) n. 1-2, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i. e s.m.i. e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e aumentato dell’importo dei lavori in economia di cui al comma 1, xxxxxxx a) numero 3.
ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti.
2. L’importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG9». “Impianti per la produzione di energia elettrica”.
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti a categorie generali (serie «OG») diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118, c. 2, terzo periodo del codice. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i numeri 2 ,3 e4.
4. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui
all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con
d.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «B» allegata al presente capitolato con i numeri 1.b, 1.c, 1.g
ART. 6 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i. e s.m.i., all’articolo 43, commi 7 e 8, del regolamento generale, all’articolo 30, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 39 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e dal D.P.R. 207/2010 per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i.; per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato speciale d’appalto.
La Ditta Appaltatrice è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti comunali, quali quello edilizio, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall’I.S.P.E.S.L., delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e s.m. e i., e l’osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEI e UNI. Sono a carico della Ditta Appaltatrice del presente appalto, tutte le procedure e gli oneri per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi e concessioni, o il deposito di Denunce di Inizio Attività, da espletare in nome e per conto della Stazione Appaltante, necessari per procedere alla costruzione degli impianti e delle opere in ogni loro parte. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), in specifico le normative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., come indicate all’Art. 22 del presente Capitolato, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d) il D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i.;
e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, e che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 11 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore ha l’obbligo di adottare, nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni l’impresa terrà sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
ART. 12 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i. e s.m.i..
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente art. 37 comma 18-19 D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i..
ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 16 bis – comma 10 – della Legge 2/2009 acquisirà d’ufficio il DURC dagli istituti o enti abilitati al rilascio; il DURC verrà altresì richiesto, sempre dalla Stazione Appaltante, in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ART. 16 – TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 17 – PROROGHE
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 16.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 16 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 19, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
ART. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
ART. 19 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
ART. 20 – PENALI IN CASO DI XXXXXXX
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno virgola zero ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 15, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori relativa al completamento delle opere di realizzazione del cavidotto di connessione alla rete Enel-
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 23, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Si precisa che qualora per fatti addebitabili all’appaltatore, l’ultimazione dei lavori avvenga in tempi tali da non consentire il perfezionamento della pratica di cessione all’E.N.E.L.
dell’energia prodotta dall’impianto entro il 31.12.2012, l’appaltatore medesimo sarà tenuto a risarcire il corrispondente danno al Comune.
Art. 21 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
ART. 22 – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 20, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 23.
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 . (trenta.) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 20, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 24 - ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
ART. 25- PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila)
2. Indipendentemente dal raggiungimento dell’importo di euro 200.000,00. di cui al comma precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, la stazione appaltante potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori.
3. La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 200.000,00, nel caso in cui durante l’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
9. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 26. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
11. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
12. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, entro il termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore stesso
ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25 comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio (o in alternativa) del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 27 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i. e s.m.i..
ART. 28 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 4, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ART. 29 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso art. 133.
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 31 - LAVORI IN ECONOMIA
1. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi contemplate nel contratto, le stesse non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l’importo delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 179 del regolamento generale. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX del DPR 207/2010.
2. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell’articolo 163 del regolamento generale.
3. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
ART. 32 - LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e luquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART. 33 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunto la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto se forniti in cantiere ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
ART. 34 - ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati sulla base delle valutazioni effettuate dal coordinatore in fase di esecuzione, in concomitanza degli stati di avanzamento dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria DI € 40975,24 pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. Ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. le cauzioni sono costituite esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia” e s.m. che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio garanzie, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. La garanzia è redatta in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo
1.2. allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 133, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 25% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato provvisorio di collaudo o in alternativa del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 35 del presente capitolato da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria rimane efficace fino a liberazione da parte della Stazione appaltante ovvero fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tuttavia detta cauzione potrà restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all’impresa non sia sufficiente allo scopo.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 36 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
37 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del
D.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.
ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e dell’ art. 125 del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento
3. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
4. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia
5. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di contratto oltre all’IVA, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 54% dell’importo del contratto partita 2) per le opere preesistenti: 25% dell’importo del contratto partita 3) per demolizioni e sgomberi: 21% dell’importo del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto 12 marzo 2004 n. 123 i concorrenti sono abilitati a presentare la scheda tecnica conforme allo schema 2.3 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.
ART. 39 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore, per conseguire la rata di saldo dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria.
2. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.4 allegato al predetto decreto.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 40 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dell’art 132 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i..
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5,00% (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In ogni caso:
• Le varianti dovranno essere disposte nell’interesse della Società aggiudicatrice;
• L’importo aggiuntivo non dovrà superare il 20% dell’importo del contratto;
• La maggiore spesa dovrà trovare copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato, al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti.
6. Si applica l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
ART. 41 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP. (D.P.R. del 05710/2010 n. 207).
2. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 43 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ CONSEGUENTI AI LAVORI
1. L’impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal ”Nuovo Codice della Strada “approvato con decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18/5/1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di Sicurezza.
2. L’impresa è tenuta comunque all’osservanza di quanto previsto e specificato dal Piano di Sicurezza ai sensi della D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i..
3. L’impresa dovrà inoltre provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
ART. 44 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
1. In ottemperanza al decreto legislativo 09/04/08 n. 81 e s.m.i., durante l’esecuzione delle varie opere dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel piano di sicurezza redatto dal coordinatore in fase progettuale e quelle riportate in cantiere dal coordinatore in fase di esecuzione.
2. Oltre che in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, tutte le opere dovranno essere eseguite nella più stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative agli impianti elettrici in particolare delle normative UNI-CEI. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 46 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 47 - PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 09/04/08 n. 81 e s.m.i..
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 48 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 91 e gli adempimenti di cui all’articolo 26 del D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 48, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i..
ART. 49 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 50 - SUBAPPALTO
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 5 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a. ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c. i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
x. xxxxx restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo
dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
i. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
ii. copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 51 – RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
ART. 52 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 53 - DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE
1. L’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme di cui all’art. 20 del capitolato d’appalto e all’art. 166 del Regolamento di attuazione
3. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili ecc., come indicato nell’art. 14 del capitolato generale d’appalto in vigore.
4. L’appaltatore, comunque, è tenuto a predisporre tutte le misure atte a evitare il verificarsi di danni (interramento degli scavi, ammaloramenti del materiali causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità, gelate ecc.) ed è inoltre tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
ART. 54 – TRANSAZIONE E ACCORDO XXXXXXX
1. L’Appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione amichevole di carattere transattivo, nel rispetto delle norme in materia contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.
2. Le parti dovranno, altresì, nelle fattispecie in cui può trovare applicazione il comma precedente, osservare la disciplina prevista dall’art. 239 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i., con particolare riferimento agli accordi che prevedono una rinuncia o una concessione, da parte della Stazione Appaltante, per un importo eccedente la somma di € 100.000,00.
3. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione delle controversie mediante il ricorso alle procedure transattive di cui sopra, e siano presenti, altresì, le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i. – valere a dire, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale – si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario previsti dall’art. 240 citato
ART. 55 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenze mediante transazione o – nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i. – accordo xxxxxxx, entrambi disciplinati nell’articolo precedente, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall’interpretazione del contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora, quale Foro competente, quello di Belluno.
ART. 56- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi-dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al .Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
7. E’ facoltà dell’Ente Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell’importo del contratto, ai termini dell’art. 132 comma 5 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
CAPO 11 -DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 58 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo e del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
5. Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, l’Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti forniti e/o installati.
Sarà altresì onere dell’Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, che assumerà la manutenzione e conduzione degli impianti a conclusione del suddetto periodo di manutenzione.
ART. 59 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. La nomina del collaudatore avverrà ai sensi dell'art. 216 del regolamento generale (D.P.R. 05.10.2010 n. 207), 141 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i..
2. La procedura di collaudo dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 60 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 -NORME FINALI
ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) l’onere per lo scavo a campioni, anche di ridottissime dimensioni ed anche a mano in corrispondenza di muri, pozzetti ed altre opere d’arte;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secon- do le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la fornitura alla D.L. di una planimetria aggiornata ed un profilo con quote assolute ove siano indicate le opere eseguite e cioè: il tracciato, le apparecchiature idrauliche, i pozzetti, gli attraversamenti e quant’altro inserito nella tubazione. Dovranno inoltre essere consegnate planimetrie e sezioni quotate, in scala adeguata, di tutte le altre opere eseguite nonchè delle tubazioni, manufatti e cavi esistenti attraversati. Le suddette planimetrie dovranno essere corredate di monografie e caposaldi onde poter individuare le opere eseguite. In particolare il tracciato delle tubazioni con le relative opere deve risultare da una planimetria in scala 1:500 con riferimenti precisi su manufatti permanenti in modo da poter individuar e in ogni caso e condizione possibile l’esatto andamento della tubazione. Detti elaborati dovranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di ultimazione;
p) l’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare ad acquisire e compilare:
i. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale saranno registrate, a cura dell’appaltatore:
– tutte le circostanze che potessero interessare l’andamento dei lavori: condizioni metereologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
– le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
– le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;
– le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
Il Direttore Lavori vi apporrà le sue osservazioni, se del caso, od il visto, a termini del regolamento;
ii. il libro dei rilievi o delle quote dei lavori, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, sarà periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;
iii. note delle eventuali prestazioni in economia che saranno tenute a cura dell’ appaltatore e saranno sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicato sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione l’Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà.
ART. 62 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
4. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
ART. 63 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1. Le demolizioni e rimozioni, sia parziali che complete, eventualmente necessarie, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare altre strutture o manufatti, e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
2. Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali o gli impianti risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
3. Le eventuali rimozioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori; quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti autorizzati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
4. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati alle pubbliche discariche. La destinazione ed il corretto smaltimento di ogni elemento rimosso dovrà essere comprovato da un documento rilasciato da ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei materiali.
ART. 64 - CUSTODIA DEL CANTIERE
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. La ditta appaltatrice dei lavori dovrà sollevare il Committente dei lavori da qualsiasi onere e responsabilità in merito allo scarico in cantiere, allo stoccaggio e successiva posa in opera di tutte le apparecchiature elettro-meccaniche fornite direttamente dal Committente a mezzo di propri fornitori di fiducia. Qualora l’area destinata a cantiere di lavoro per la realizzazione dell’impianto di depurazione non risultasse idonea allo scarico e successivo stoccaggio delle apparecchiature elettro-meccaniche, la ditta appaltatrice dei lavori dovrà individuare, a proprie spese, un idoneo sito per lo scarico e temporaneo stoccaggio delle stesse. La ditta solleva, inoltre, il committente da ogni responsabilità in ordine alla custodia delle citate apparecchiature elettro-meccaniche.
ART. 65 - CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «C».
ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(articolo 5 )
TABELLA «A»
Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000 | Euro | Incidenza % manodop era | |||
1 | OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica | PREVALENTE | 968.500,00 | 30% |
Ai sensi del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. , i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. |
2 | OG6 | Acquedotti, gasdotti, xxxxxxxxx, opere di irrigazione e di evacuazione | SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE | 492.717,71 | 30% |
3 | OG8 | Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE | 353.732,70 | 38% |
4 | OG1 | Edifici civili ed industriali | SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE | 233.810,62 | 40% |
Ai sensi, dell’articolo 30 del D.P.R. n. 34/2000 comma 2 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, si precisa che le categorie diverse dalla prevalente sono tutte scorporabili e subappaltabili. |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 2.048.761,03 | 32,52% |
TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 6 | ||
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In Euro | In % |
1 | Opere elettromeccaniche di centrale | 966.325,00 | 47,166 |
1.a | Gruppi di produzione | 654.960,00 | 31,968 |
1.b | Quadri elettrici e automazione, segnalazione e telegestione | 96.750,00 | 4,722 |
1.c | Opere di trasformazione BT/MT | 50.000,00 | 2,441 |
1.d | Opere meccaniche (carroponte, paratoie, strigliatore, valvole) | 103.860,00 | 5,069 |
1,e | Cavi centrale, cavi di potenza e segnali | 29.825,00 | 1,456 |
1.f | Strumentazione in campo | 10.530,00 | 0,514 |
1.g | Impianti elettrici e di terra | 20.400,00 | 0,996 |
2 | Opera di Presa | 336.646,59 | 16,432 |
2.a | Scavi rilevati e movimenti terra | 23.917,80 | 1,168 |
2.b | Xxxxxxxxxxxx e opere in c.a e in carpenteria metallica | 218.670,55 | 10,673 |
2.c | Scogliere e sistemazioni in alveo | 69.200,00 | 3,378 |
2.d | Rivestimenti, serramenti, pavimentazioni e sistemazioni | 24.858,24 | 1,213 |
3 | Condotta adduttrice | 425.590,20 | 20,773 |
3.a | Scavi rilevati e movimenti terra | 75.076,60 | 3,665 |
3.b | Xxxxxxxxxxxx e opere in c.a e in carpenteria metallica | 3.960,00 | 0,193 |
3.x | Xxxxxxxx e cavidotti | 271.650,00 | 13,259 |
3.d | Scogliere e sistemazioni in alveo | 39.000,00 | 1,904 |
3,e | Rivestimenti, serramenti, pavimentazioni e sistemazioni | 35.903,60 | 1,752 |
4 | Fabbricato centrale | 222.517,03 | 10,861 |
4.a | Scavi rilevati e movimenti terra | 4.295,89 | 0,210 |
4.b | Xxxxxxxxxxxx e opere in c.a e in carpenteria metallica | 104.921,91 | 5,121 |
4.x | Xxxxxxxx e cavidotti | 9.569,00 | 0,467 |
4.d | Scogliere e sistemazioni in alveo | 24.555,00 | 1,199 |
4,e | Rivestimenti, serramenti, pavimentazioni e sistemazioni | 51.135,31 | 2,496 |
4,f | Copertura fabbricato, pluviali e lattonerie | 28.039,92 | 1,368 |
5 | Collegamento Rete Enel | 43.328,10 | 2,115 |
5.a | Scavi rilevati e movimenti terra | 10.508,60 | 0,513 |
5.b | Xxxxxxxxxxxx e opere in c.a e in carpenteria metallica | 3.607,70 | 0,176 |
5.x | Xxxxxxxx e cavidotti | 8.320,00 | 0,406 |
5.d | Rivestimenti, serramenti, pavimentazioni e sistemazioni | 20.891,80 | 1,020 |
Parte 1 - TOTALE LAVORI A CORPO (articolo 32) | 1.994.406,92 | 97,347 | |
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 ) | 1.994.406,92 | 97,347 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 54.354,11 | 2,653 |
TOTALE DA APPALTARE | 2.048.761,03 | 100,00 |
CARTELLO DI CANTIERE
articolo 65
TABELLA «C»
Dimensione cartello cantiere m 1x2
(LOGO COMUNE DI Rocca pietore)
Lavori di Realizzazione di una Centralina Idroelettrica in Localita’ Soraru’ con Derivazione d’Acqua dal Torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore (BL)
Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del / /
Progetto esecutivo:
ENCO s.r.l. Engineering Consultants Xxx Xxxxxx 000 Xxxxxx (XX)
Direzione dei lavori:
ENCO s.r.l. Engineering Consultants Xxx Xxxxxx 000 Xxxxxx (XX)
Coordinatore per la progettazione: Ing. Xxxxxxx Xx Xxxx
Coordinatore per l’esecuzione: Ing. Xxxxxxx Xx Xxxx
Responsabile unico dell’intervento: Geom.
IMPORTO DEL PROGETTO: € 2.650.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 1.994.406,92 ONERI PER LA SICUREZZA: € 54.354,11 IMPORTO DEL CONTRATTO: €
Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori:
per i lavori di Importo lavori subappaltati categoria descrizione In Euro
Intervento finanziato con fondi del
Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il Prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico del COMUNE DI ROCCA PIETORE (BL)
Tel. - Fax . - Web: xxxx://xxx. .it - E-Mail: @ .it
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
TABELLA «D»
Elemento di costo | incidenza | ||
1) | Manodopera | % | 32,52 |
2) | Materiale | % | 51,48 |
3) | Trasporti (ql/Km) | % | 6,00 |
4) | Noleggi | % | 10,00 |
% | 100,00 | ||
Squadra tipo: | |||
Operai specializzati | n. | 2 | |
Operai qualificati | n. | 5 | |
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
TABELLA «E»
Euro | |||
1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a corpo (base d’asta) 1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.c Importo per l’esecuzione dei lavori in economia | 1.994.406,92 | ||
54.354,11 | |||
0,00 | |||
1 | Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b +1.c) | 2.048.761,03 | |
2.a Ribasso offerto in percentuale 2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a – 1.a x 2.a / 100) | |||
3 | Importo del contratto (2.b + 1.b +1.c) | ||
4 | Cauzione provvisoria (calcolata su 1) | 2 % | 40.975,24 |
5 | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) | 10 % | |
6 | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10 - 20%) | % | |
7 | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6) | % | |
8 | Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7) | ||
9 | Importo minimo netto stato d’avanzamento | € | 200.000,00 |
10 | Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni | gg | 180 |
11 | Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo | ||
12 | Importo assicurazione | € | 500.000,00 |