CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE,
famiglia
Per Noi
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE,
MALATTIE GRAVI
E NON AUTOSUFFICIENZA
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
• Modulo di proposta
Documento redatto secondo le Linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
edizione gennaio 2023
Per Noi
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE,
MALATTIE GRAVI
E NON AUTOSUFFICIENZA
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
• Modulo di proposta
Documento redatto secondo le Linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
edizione gennaio 2023
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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Indice
Glossario 1
Sezione 1 - Norme Generali 5
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 5
1.2 Revoca e Diritto di Recesso 6
1.3 Riscatti 6
1.4 Cessione e Vincolo 6
1.5 Foro Competente 6
1.6 Controversie 6
1.7 Tasse e imposte 7
1.8 Antiriciclaggio 7
Sezione 2 - Condizioni Contrattuali 8
Premessa 8
2.1 Garanzie offerte e Prestazioni assicurate 8
2.2 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore 10
2.3 Limiti di età e durata contrattuale 10
2.4 Premio e costi 10
2.4.1 Interruzione e ripristino del pagamento dei premi 11
2.4.2 Sconti 12
Sezione 3 – Criteri Assuntivi 13
3.1 Valutazione preventiva 13
3.2 Carenza 13
3.3.1 Condizioni di Carenza in caso di decesso 13
3.3.2 Condizioni di Carenza in caso di malattia grave 13
3.3.3 Condizioni di Carenza in caso di perdita di autosufficienza 14
Sezione 4 - Denuncia e Liquidazione del sinistro 15
4.1 Beneficiari 15
4.2 Esclusioni 15
4.2.1 Copertura assicurativa in caso di decesso degli Assicurati 15
4.2.2 Copertura assicurativa in caso di malattia grave degli Assicurati 16
4.2.3 Copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza degli Assicurati 16
4.2.4 Esclusioni attività extraprofessionali 17
4.3 Denuncia del sinistro 17
4.3.1 Denuncia di decesso degli Assicurati 17
4.3.2 Denuncia e accertamento di malattia grave dell’Assicurato 18
4.3.3 Denuncia e accertamento di stato di non autosufficienza dell’Assicurato 18
4.4 Liquidazione del Capitale Assicurato 19
Glossario
Edizione Gennaio 2023
Anno assicurativo: Appendice:
Assicurato/i:
Beneficiario/i:
Carenza:
Caricamenti:
Cessione e vincolo:
Compagnia:
Conclusione del Contratto:
Condizioni contrattuali (o di polizza):
Contraente:
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del vincolatario.
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della proposta per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza.
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di
assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del
pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza: Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di
contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni fornite dal Contraente prima della
stipulazione del Contratto di assicurazione che consentono alla compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritti (o interessi) di frazionamento:
Diritto proprio (del Beneficiario):
Durata contrattuale:
Durata del pagamento dei premi:
Esclusioni:
Impignorabilità e insequestrabilità:
IVASS:
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Periodo durante il quale il Contratto è efficace.
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal Contratto stesso.
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.
Principio secondo cui le somme dovute dalla compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia grave: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’assicurato, come descritta nelle Condizioni di Assicurazione, tra le seguenti elencate: infarto, cancro, ictus, chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS), cecità, insufficienza renale, trapianto degli organi principali, perdita combinata di due organi tra mani, piedi ed occhi.
Non autosufficienza: Incapacità di svolgere autonomamente almeno 3 delle 4 attività elementari della vita quotidiana.
Perfezionamento del Contratto: Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia): Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le garanzie
operanti.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso): Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la
Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del Contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
Polizza di assicurazione sulla vita: Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si
impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio: Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio annuo: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Prescrizione: Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurata: Somma che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza
offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario (o anamnestico): Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle
abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione.
Recesso (o ripensamento): Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne
cessare gli effetti.
Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto.
Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale: L’anniversario della data di decorrenza del Contratto di assicurazione.
Rischio demografico: Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del Contratto di assicurazione sulla vita Infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Scadenza: Data in cui cessano gli effetti del Contratto.
Set informativo: È composto da: Documento informativo precontrattuale (DIP); Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo); Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di proposta.
Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Per Noi – Gennaio 2023
Sezione 1 - Norme Generali
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
1.2 Revoca e Diritto di Recesso
1.3 Riscatti
1.4 Cessione e Vincolo
1.5 Foro competente
1.6 Controversie
1.7 Tasse e imposte
1.8 Antiriciclaggio
1.9 Valuta
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che AXA Assicurazioni
S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine AXA Assicurazioni S.p.A. decade da tale diritto;
• di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso di dolo.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Il Contraente è tenuto a rivolgersi all'agenzia di riferimento oppure inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. (tramite posta ordinaria o modulo online presente sul sito www.axa.it alla sezione Contatti), allegando la copia di un documento d’identità, eventuali comunicazioni inerenti:
• modifiche di professione o attività sportiva svolte dall’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto;
• modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
• variazione della residenza, nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro dell’Unione Europea;
• variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.axa.it/comunicazioni, oppure richiedendolo alla Compagnia al seguente recapito: numero verde 800.08.55.59.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 Revoca e Diritto di Recesso
Nella fase che precede la Conclusione del Contratto, Il Contraente può revocare la proposta contrattuale dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento. La Compagnia si impegna a restituire per intero il premio eventualmente corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. Qualora il prodotto sia stato venduto in abbinamento ad un finanziamento, il Contraente può recedere dal Contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, precisando gli estremi identificativi della polizza, all’Impresa (rif. Ufficio Front Office Contabilità Tecnica Agenzie, Corso Marconi, 10 - 10125 Torino
-TO-) anche tramite l’Intermediario.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
1.3 Riscatti
Il Contratto non prevede riscatto.
1.4 Cessione e Vincolo
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall’art. 1406 C.C. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario ed inviata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto ai sensi dell’art. 1409 C.C. Il Contraente può vincolare il Contratto a favore di terzi, la Compagnia effettua l’annotazione della costituzione del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento della prestazione assicurativa, nei limiti di quanto vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal Contratto che poteva opporre nei confronti del Contraente.
1.5 Foro Competente
Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
1.6 Controversie
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza ovvero sullo stato di soggetto affetto da “malattia grave” nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ovvero dello stato di soggetto affetto da “malattia grave” ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
1.7 Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, “malattia grave” che comporti un’invalidità non inferiore al 5% e perdita dell’autosufficienza nello svolgimento delle attività quotidiane, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge.
Le somme corrisposte in caso di “malattia grave” e perdita dell’autosufficienza sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. Il presente Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
Regime Fiscale
Il regime fiscale deve essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso della durata del Contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura della Compagnia l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, La Compagnia avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
1.8 Antiriciclaggio
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commeriali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
1.9 Valuta
<
Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.
PPer Noi – Gennaio 2023
Sezione 2 - Condizioni Contrattuali
Premessa
2.1 Prestazioni assicurate
2.1.1 Prestazione in caso di decesso
2.1.2 Prestazione in caso di malattia grave
2.1.3 Prestazione in caso di perdita di autosufficienza
2.2 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore
2.3 Limiti di età e durata contrattuale
2.4 Premio e costi
2.4.1 Interruzione e ripristino del pagamento dei premi
2.4.2 Sconti
Premessa
Per Noi è un contratto di puro rischio che prevede la copertura di 2 persone fisiche (2 Assicurati) e l’erogazione di un capitale a favore dell’Assicurato su cui per primo si verifica uno degli eventi coperti o a favore dei suoi Beneficiari. Gli eventi coperti simultaneamente dalla polizza sono i seguenti: decesso, malattie gravi e perdita dell’autosufficienza.
La prestazione viene erogata al primo evento tra decesso, malattia grave e perdita di autosufficienza che si verifica in capo ad una delle due persone. Il pagamento della prestazione comporta l’estinzione del contratto.
Nel caso di eventi che si verificano simultaneamente su entrambi gli assicurati, la Compagnia eroga la prestazione per ciascun Assicurato.
2.1 Garanzie offerte e Prestazioni assicurate
Al primo evento tra decesso, “malattia grave” o “perdita dell’autosufficienza” di uno dei due assicurati, è prevista l’erogazione a favore dei Beneficiari della prestazione scelta (capitale assicurato) al momento della sottoscrizione.
Definizione di “malattia grave”
Ai fini della presente assicurazione si intendono per “malattia grave” esclusivamente le seguenti malattie che abbiano comportato un’invalidità permanente non inferiore al 5%:
• cancro;
• infarto;
• ictus;
• chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS);
• cecità;
• insufficienza renale;
• trapianto degli organi principali;
• perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi.
Descrizione delle varie patologie rientranti nella definizione di “malattia grave”
a) Cancro
La prima diagnosi inequivocabile di un tumore maligno interno che richiede un trattamento di chirurgia, radioterapia, ormonoterapia o chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
Sono esclusi:
• tumori classificati come carcinoma in situ;
• tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, pre-maligni, maligni borderline, a bassa potenzialità di malignità, non-invasivi, o qualsiasi grado di displasia;
• tumori trattati solo con procedure endoscopiche e tumori della vescica che non hanno invaso lo strato muscolare (Tis e Ta);
• tumori della pelle, ad eccezione del melanoma maligno superiore ad 1,00 mm di spessore di Breslow e istologicamente descritto dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione come stadio uguale o superiore a T2N0M0;
• tutti i tumori della prostata a meno che sia isto- logicamente classificato con un punteggio di Gleason superiore a 6 o abbia progredito almeno allo stadio T2N0M0;
• tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm di diametro e istologicamente descritti come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione.
b) Infarto
Morte del muscolo cardiaco a causa di insufficiente apporto di sangue. La diagnosi deve accertare che l’episodio di infarto miocardico sopravvenuto sia nuovo ed acuto e deve essere sostenuta da ambe- due i seguenti criteri:
• comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografi- che: nuove alterazioni ST-T o nuove del blocco di branca sinistra o nuove onde Q;
• caratteristico aumento dei biomarcatori cardiaci o troponine che registrino i seguenti livelli o superiori:
− troponina T > 1,0 ng/ml;
− AccuTnI > 0,5 ng/ml o valori equivalenti in altri metodi Troponin I. Sono esclusi: l’angina e altre sindromi coronariche acute.
c) Ictus
È il danno del tessuto cerebrale a seguito di un incidente cerebrovascolare causato da emorragia, embolia o trombosi, associato a insorgenza improvvisa di oggettivo deficit neurologico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo. Il danno deve essere dimostrato dalla risonanza magnetica (MRI), tomografia computerizzata (TC) o altre tecniche di imaging affidabili approvate dalla Compagnia.
Sono esclusi: attacco ischemico transitorio (TIA), danno al tessuto cerebrale causato da un trauma cranico, sintomi cerebrali associati a deficit neurologico reversibile.
d) Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS)
La fase di chirurgia di bypass aortocoronarico che richiede sternotomia mediana, quando è considerato medicalmente necessario per trattare la malattia coronarica, ma non include i seguenti casi: angioplastica, procedura intra-arteriosa, tecniche laser, altre tecniche non chirurgiche.
e) Cecità
Si intende la perdita permanente della vista in entrambi gli occhi come conseguenza di una malattia o infortunio nella misura in cui l’acuità visiva è di 6/60 o meno in entrambi gli occhi o nella misura in cui il campo visivo è ridotto a 20 gradi o meno di arco a prescindere dalla corretta acuità visiva.
f) Insufficienza renale
L’insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’Assicurato si sottopone a emodialisi renale continua ritenuta necessaria da un nefrologo.
Non è coperta l’insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l’insufficienza renale monolaterale.
g) Trapianto degli organi principali
L’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto tra esseri umani o l’inclusione in una lista di attesa ufficiale con lo scopo di sostituire gli organi mancanti o danneggiati del ricevente di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, midollo osseo, (usando le cellulestaminali ematopoietiche preceduta da ablazione totale del midollo osseo). Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento dell’insufficienza irreversibile dell’organo trapiantato. Il trapianto di altre cellule staminali o di parti di un organo è escluso.
h) Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi
È la perdita totale e permanente dell’uso dei seguenti organi:
• entrambe le mani a partire dal polso;
• entrambi i piedi a partire dal collo del piede;
• una mano a partire dal polso e un piede a partire dal collo del piede;
• una mano a partire dal polso e la totale vista da un occhio;
• un piede a partire dal collo del piede e la totale vista da un occhio.
Definizione dello stato di non autosufficienza
L’Assicurato è riconosciuto non autosufficiente nel caso in cui risulti incapace di svolgere autonomamente, in maniera presumibilmente permanente ed irreversibile, necessitando quindi di una costante assistenza, almeno 3 dei seguenti 4 atti “elementari” della vita quotidiana:
• andare al bagno e mantenere un livello ragionevole di igiene personale (es. lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc.);
• essere in grado di vestirsi, svestirsi e riporre gli indumenti;
• bere e mangiare, anche con cibo preparato da altri;
• spostarsi verticalmente dal letto alla sedia e dalla sedia al letto.
Inoltre, viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza nel caso che all’Assicurato sia stata diagnosticata una patologia nervosa o mentale a causa organica quale il morbo di Parkinson o il morbo di Alzheimer che abbia causato, in modo presumibilmente irreversibile, la perdita delle capacità mentali. Per perdita delle capacità mentali si intende la capacità di pensare, di capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua di un’altra persona. Il grado di disabilità mentale deve essere verificato da un neurologo od uno psichiatra con “Mini Mental State Examination” (Folstein M.M.S.E.); punteggi minori o uguali a 10 sono rappresentativi della necessità di una supervisione costante.
Al momento della sottoscrizione del contratto, si attivano congiuntamente le tre coperture fisse previste: decesso, malattie gravi e perdita di autosufficienza. Il Contraente ha comunque facoltà di scegliere l’importo di capitale da assicurare tra i seguenti 9 scaglioni:
€25.000 - €37.500 - €50.000 - €62.500 - €75.000 - €87.500 - €100.000 - €112.500 - €125.000.
2.2 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore
Il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella Proposta, a condizione che sia stato pagato il Premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti: la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto e il Questionario Sanitario.
Se il versamento del Premio o della prima rata di Premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio o della prima rata di Premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta. In ogni caso, la Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della Proposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto.
2.3 Limiti di età e durata contrattuale
Gli Assicurati, al momento della sottoscrizione, devono avere un’età compresa tra 18 e 60 anni (compiuti). La durata del contratto è fissa a 10 anni.
2.4 Premio e costi
Il Contratto prevede il versamento di un premio annuo pagabile per tutta la durata contrattuale.
Tale premio viene calcolato in funzione della somma delle età degli Assicurati all’interno delle 4 fasce previste e dell’importo del Capitale scelto.
L’interruzione del pagamento, anche di una sola rata di premio, comporta l’interruzione delle coperture assicurative, salvo riattivazione del Contratto come descritto successivamente.
Ciascun premio annuo prevede un caricamento percentuale pari al 25% del premio stesso. Detto caricamento è già compreso in ciascun premio pagato. Il premio può essere corrisposto, oltre che annualmente, anche in rraattee mmeennssiillii,, ttrriimmeessttrraallii ee sseemmeessttrraallii senza costi aggiuntivi di frazionamento. Nel caso di frazionamento mensile del premio, alla sottoscrizione del Contratto dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità.
In caso di mancato accertamento della “malattia grave” o dello stato di non autosufficienza sarà consentito al Contraente di proseguire il rapporto contrattuale, dietro corresponsione dei premi arretrati. Il premio deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale, mensile). II diritto della Compagnia alla riscossione del premio si interrompe alla scadenza del Contratto (dopo 10 anni dalla data di decorrenza) o al ricevimento della denuncia dello stato di morte, malattia grave o perdita di autosufficienza dell’Assicurato che per primo subisce l’evento.
Il premio deve essere versato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS-bancomat);
− SDD (SEPA Direct Debit) per i premi successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
Variazione delle basi tecniche
Con riferimento alle coperture assicurative malattia grave e perdita dell’autosufficienza, la Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi.
In tal caso, la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l’annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale. Il Contraente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, a partire dalla ricorrenza annuale, la prestazione assicurata verrà ridotta proporzionalmente alla differenza tra premio pagato e premio dovuto.
2.4.1 Interruzione e ripristino del pagamento dei premi
Il mancato pagamento anche di una sola rata del Premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto.
A giustificazione del mancato pagamento del Premio, il Contraente non può in nessun caso contestare che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di Premio.
Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di Premio arretrate incrementate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui Costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagato, l'assicurazione non può essere più riattivata.
2.4.2 Sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
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Sezione 3 – Criteri Assuntivi
3.1. Valutazione Preventiva
3.2. Carenza
3.1 Valutazione preventiva
Il Contratto non richiede alcun accertamento preventivo delle condizioni di salute degli Assicurati mediante visita medica. È prevista esclusivamente una dichiarazione di buono stato di salute che gli Assicurandi sottoscrivono al momento della stipula del contratto.
Si sottolinea l’importanza di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella proposta di assicurazione relative alla compilazione del questionario sanitario dell’Assicurando.
3.2 Carenza
3.3.1 Condizioni di Carenza in caso di decesso
Il Contratto viene stipulato senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla conclusione del Contratto e la polizza stessa sia in regola col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà una somma pari ai premi versati al netto dei costi. Il Contratto si estingue e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.
Entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del Contratto la Compagnia corrisponde il capitale assicurato e non applica la limitazione sopra indicata (periodo di carenza) qualora il decesso sia conseguenza diretta:
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post- vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
• di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato in caso di morte indicato in polizza non sarà pagato. In suo luogo, purché il Contratto sia in regola coi pagamenti, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore dei premi versati al netto dei costi al momento del decesso. Il Contratto si estingue e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.
Qualora l’Assicurato decida di sottoporsi a visita medica e aderisca alla richiesta della Compagnia di eseguire il test clinico necessario per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o sieropositività, possono verificarsi i seguenti casi:
• il test risulta positivo: la proposta di polizza non è assumibile, pertanto la Compagnia non può procedere alla conclusione del Contratto;
• il test risulta negativo: viene accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza.
Qualora invece l’Assicurato rifiuti di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o sieropositività, sarà applicato il periodo di carenza di 5 anni.
3.3.2 Condizioni di Carenza in caso di malattia grave
Per la copertura in caso di malattia grave operano le seguenti condizioni di carenza:
• nel caso di Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si applica una carenza pari a 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto;
• nel caso di Cecità, Insufficienza renale, Trapianto degli organi principali e Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi non è previsto alcun periodo di carenza.
Nel caso in cui l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, si applicano le seguenti condizioni di carenza:
I. nel caso di Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si applica una carenza pari a 90 giorni dalla data di decorrenza del Contratto;
II. nel caso di Cecità, Insufficienza renale, Trapianto degli organi principali e Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi non è previsto alcun periodo di carenza.
Nel caso in cui all’Assicurato sia diagnosticata una “malattia grave” tra quelle elencate al precedente punto I. durante il periodo di carenza indicato e il pagamento dei premi previsti sia stato regolarmente effettuato, la Compagnia restituirà al Contraente i premi versati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade, e il Contratto rimane in vigore per le restanti garanzie scelte.
3.3.3 Condizioni di Carenza in caso di perdita di autosufficienza
La copertura in caso di perdita dell’autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante alle seguenti condizioni di carenza:
• per infortunio, nessuna carenza;
• per malattia, lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da un anno dalla data di decorrenza del Contratto;
• per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer), lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 3 anni dalla data di decorrenzadel Contratto.
In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato durante i periodi di carenza sopra indicati la Compagnia corrisponderà al Contraente i premi versati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade e il Contratto rimane in vigore per le restanti garanzie scelte.
Non è possibile eliminare le carenze effettuando la visita medica.
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Sezione 4 - Denuncia e Liquidazione del sinistro
4.1 Beneficiari
4.2 Esclusioni
4.2.1 Copertura assicurativa in caso di decesso degli Assicurati
4.2.2 Copertura assicurativa in caso di malattia grave degli Assicurati
4.2.3 Copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza degli Assicurati
4.3 Denuncia del sinistro
4.3.1 Denuncia di decesso dell’Assicurato
4.3.2 Denuncia e accertamento di malattia grave dell’Assicurato
4.3.3 Denuncia e accertamento di stato di non autosufficienza dell’Assicurato
4.4 Liquidazione delle prestazioni
4.4.1 Liquidazione della prestazione in caso di decesso
4.4.2 Liquidazione della prestazione in caso di malattia grave
4.4.3 Liquidazione della prestazione in caso di perdita di autosufficienza
4.1 Beneficiari
In caso di Contraente Persona Fisica, l’Assicurato colpito dall’evento è il Beneficiario della prestazione in caso di malattia grave e di perdita dell’autosufficienza.
Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a. dopoche il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b. da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
c. dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
Il Beneficiario della prestazione è sempre il Contraente nel caso in cui quest’ultimo sia Persona Giuridica.
4.2 Esclusioni
4.2.1 Copertura assicurativa in caso di decesso degli Assicurati
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
e) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di idoneo brevetto;
f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
g) suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
h) alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
j) decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
4.2.2 Copertura assicurativa in caso di malattia grave degli Assicurati
La garanzia è prestata senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:
a) la Compagnia può riservarsi di non procedere al pagamento del capitale assicurato nel caso in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico esercitante in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, PaesiBassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera;
b) attività dolosa dell’Assicurato, anche a titolo di concorso in delitti dolosi;
c) azioni di autolesionismo compiute dall’Assicurato;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
e) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
f) malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci, tentato suicidio;
g) negligenza, imprudenza erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
h) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di idoneo brevetto;
i) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
k) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e già diagnosticati in tale data all’Assicurato.
Il rischio, infine, non è coperto, escludendo quindi ogni prestazione, nei casi previsti per ciascuna “malattia grave” così come descritti nelle presenti Condizioni di Assicurazione (Sezione 2).
4.2.3 Copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza degli Assicurati
Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:
a) la Compagnia può riservarsi di non procedere al pagamento del capitale assicurato nel caso in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico esercitante in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera;
b) attività dolosa dell’Assicurato anche a titolo di concorso in delitti dolosi;
c) partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
e) malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o
abuso di farmaci, tentato suicidio;
f) negligenza, imprudenza erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
g) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di idoneo brevetto;
h) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
j) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e già diagnosticati in tale data all’Assicurato.
In questi casi, non è prevista alcuna prestazione. Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità permanente totale e/o non autosufficienti o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell’ingresso in assicurazione.
4.2.4 Esclusioni attività extraprofessionali
Esclusivamente per la garanzia prevista dalla Soluzione Unica, lo stesso rischio non è coperto durante lo svolgimento, da parte dell’Assicurato, delle seguenti attività extra-professionali o sportive: alpinismo, arti marziali agonistiche, automobilismo, bob agonistico, ciclismo agonistico, equitazione agonistica, free climbing, hockey su ghiaccio, kayak, lotta nelle sue forme, motociclismo, motonautica offshore, paracadutismo, pugilato, rafting, rugby, sci, speleologia, sport aerei, vela.
4.3 Denuncia del sinistro
Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A., anche attraverso l’Agenzia a cui è assegnato il Contratto.
Avvertenza: le richieste di pagamento incomplete o il mancato rilascio delle autorizzazioni possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (https://www.axa.it/area-sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite. Il diritto di AXA Assicurazioni S.p.A. alla riscossione del premio si interrompe al ricevimento della relativa denuncia di un evento coperto dal Contratto (sinistro).
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta
da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
4.3.1 Denuncia di decesso degli Assicurati
In caso di decesso, dovranno essere consegnati:
• certificato di morte;
• informativa e consenso privacy;
• relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l’Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso;
• copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva – non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N°445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
• decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l’indicazione della persona designata alla riscossione;
• copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
• coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
• se prevista dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l’Intermediario).
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
Espletate le formalità dettate dal D.Lgs. 231/2007 e dagli accordi internazionali in materia di fiscalità ove necessarie (antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, ecc.) la Compagnia esegue il pagamento per la prestazione caso morte entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a favore degli aventi diritto. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
4.3.2 Denuncia e accertamento di malattia grave dell’Assicurato
Nel caso sia diagnosticata una delle “malattie gravi” dovranno essere trasmessi:
• informativa e consenso privacy;
• certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della “malattia grave” di cui risulti affetto l’Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, allegando tutta la documentazione già in possesso dell’Assicurato al momento della denuncia.
Il Beneficiario è tenuto a fornire coordinate bancarie e intestazione del conto corrente per la liquidazione. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già trasmesso, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. La Compagnia potrà accertare la diagnosi di “malattia grave” dell’Assicurato anche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso.
La Compagnia effettua il pagamento per la prestazione in caso di “malattia grave” entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia completa di tutta la documentazione prevista, comprese eventuali integrazioni. Il pagamento della somma assicurata determina la cessazione della copertura assicurativa in caso di malattia grave e nulla sarà dovuto da AXA Assicurazioni S.p.A. in caso di diagnosi di una seconda malattia grave.
4.3.3 Denuncia e accertamento di stato di non autosufficienza dell’Assicurato
Nel caso in cui si verifichi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, l’Assicurato stesso o chi per suo conto, dovrà darne avviso con lettera raccomandata ad AXA Assicurazioni S.p.A..o attraverso l’Agenzia cui è assegnato il Contratto. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per verificare lo stato di salute dell’Assicurato:
• informativa e consenso privacy;
• certificato del medico curante o del medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza, recante la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica dello stato di non autosufficienza, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
• Mini Mental State Examination, qualora la non autosufficienza sia in relazione a demenza invalidante, malattia di Alzheimer o Parkinson.
Il Beneficiario è tenuto a fornire coordinate bancarie e intestazione del conto corrente per la liquidazione. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. La Compagnia accerterà lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso.
La data di denuncia corrisponde alla data di spedizione della suddetta raccomandata o alla data di consegna della richiesta di liquidazione presso la filiale a cui è assegnato il Contratto. La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia, tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso, prima di procedere al pagamento della prestazione.
4.4 Liquidazione del Capitale Assicurato
Il Contratto prevede l’erogazione del Capitale Assicurato, a favore dei Beneficiari, al primo evento che si verifica tra decesso, malattia grave e perdita di autosufficienza. Il pagamento del Capitale Assicurato determina la cessazione della copertura assicurativa e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.
In caso di decesso o “malattia grave”, la Compagnia effettua il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia completa di tutta la documentazione prevista, comprese eventuali integrazioni. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari della prestazione.
In caso di denuncia di perdita dell’autosufficienza, il Capitale sarà corrisposto se lo stato di non autosufficienza risulterà confermato in maniera definitiva ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute. Nel caso in cui la Compagnia entro i 180 giorni utili accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione del capitale, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali
entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
• riassicurazione e coassicurazione;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro
ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fi sica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri
assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
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Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
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b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
7 Cfr. nota 2.
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
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In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
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Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
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c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito www.axa.it.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono trattati8 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità
strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di
assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con
l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi
dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e
di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita avisitare la sezione privacy del sito web www.axa.it
INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9 .
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casiprevisti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.
INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso
ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
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D ata di Decorrenza del contratto: ………………………………….......... | ||
Capitale Assicurato Euro ……………................................…… D urata in anni ……..... S cadenza garanzia …............…......… P remio di rata: Euro di cui - Premio netto Euro .............................. - Interessi di frazionamento Euro .............................. P remio al perfezionamento: Euro ………………………… (in caso di frazionamento mensile, se consentito dalla tariffa, alla sottoscrizione dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità) |
DATI TECNICI DI POLIZZA
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° |
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE
Il Contraente:
- conferma che le informazioni contenute nella presente Proposta di Assicurazione– anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte:
- dic hiara di esser s tato informato, prima della sottoscrizione del contratto, della coerenza del prodotto alle richieste ed es igenze del contraente o dell’assicurato, nonché di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e degli artt. 1 0, 11 del Regolamento IVASS
n. 41 del 2 agosto 2018, gli Allegati 3, 4 e 4-ter (ove previsto) e il Set informativo composto da: Documento Informativo Precontrattuale (DIP), Documento I nformativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario, Informativa Privacy e Modulo di adesione di assicurazione (mod. ………… - ed );
- dic hiara di conoscere ed accettare integralmente i contenuti del predetto Set Informativo;
- qualora la presente proposta derivi da trasformazione ovvero dal reinvestimento di somme provenienti da un precedente contrat to, dichiara di aver ricevuto la predetta documentazione e la scheda comparativa in data
I l Contraente dichiara inoltre:
- di aver preso atto della revocabilità della presente Proposta di Assicurazione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di c onclusione dello s tes s o. In caso di revoca della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, le so mme eventualmente pagate dallo stesso. In caso di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Premio Versato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;
- di aver preso atto che il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato dal Contraente stesso nella p resente Proposta, a condizione c he sia stato pagato il premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la v alutazione delle richieste ed esigenze assicurative del Contratto e il Questionario Sanitario. Se il versamento del premio o della prima rata di premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella presente Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio o della prima rata di premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta;
- di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del contratto;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del Reg. 41/2018 IVASS, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese per la conclusione del c ontratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
G li Assicurati dichiarano inoltre di sciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti ai quali la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi dopo l’ eventuale sinistro per avere informazioni.
***
La presente proposta costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. La sottoscrizione della Proposta deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio. La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della P roposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto: in caso contrario la presente dovrà considerarsi annullata e priva di effetto.
G li Assicurati acconsentono alla stipulazione del Contratto.
Le f irme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale.
Luogo e data Firma dell’incaricato Legale Rappresentante/Esecutore Firma del Primo Assicurato Firma del Secondo Assicurato
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CONTRATTO
L’ Incaricato dichiara di aver adempiuto all’obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N. …………....…......…………....….........
Luogo e data Firma dell’Incaricato
_ _ _____ _
RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DEGLI ASSICURATI
D I CHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE DEGLI ASSICURATI
Dichiariamo che:
- nel corso degli ultimi 10 anni, non abbiamo mai ricevuto diagnosi, non sono in corso né abbiamo in programma di effettuare ac certamenti e/o terapie per disturbi cardiovascolari (esclusa ipertensione in cura con valori normali), polmonari, ictus, diabete, disturbi al rene, disturbi neurologici, l'infezione da HIV o l'AIDS, epatite C, cancro, melanoma, tumore/polipi di qualsiasi dimensione o tipo;
- nel corso degli ultimi 2 anni non siamo mai stati ricoverati per più di 10 giorni consecutivi;
- non beneficiamo di esenzione dal ticket sanitario né di pensione da invalidità in ragione di patologie croniche e/o rare né ne abbiamo fatto richiesta.
Avvertenza: le informazioni/dichiarazioni sopra indicate sono portate a conoscenza del Contraente per una corretta conclusione del contratto (per maggiori dettagli, si fa riferimento all’informativa privacy allegata alla documentazione contrattuale).
Luogo e data Firma dell’incaricato
Legale Rappresentante/Esecutore Firma del Primo Assicurato
Firma del Secondo Assicurato
BENEFICIARI
Beneficiari in caso di vita dell’assicurato: ……………...……………………………
□ Dichiaro di non voler indicare nominativamente il Beneficiario.
□ Dichiaro di non voler inviare le comunicazioni contrattuali ai beneficiari indicati in forma nominativa. Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato: ………………….……..……………
□ Dichiaro di non voler indicare nominativamente il Beneficiario.
□ E’ presente un beneficiario disabile ai sensi della Legge 104/92? SI NO
VINCOLO
La polizza dovrà essere vincolata? (Se sì, specificare l’esatta denominazione del Vincolatario e indirizzo completo)
□ SI □ NO
………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………….....……………………………...
Avvertenza: in caso di mancata compilazione degli spazi dedicati alla designazione dei beneficiari in forma nominativa, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari. La modifica o revoca di questi ultimi deve essere comunicata all’impresa.
REFERENTE TERZO
REFERENTE TERZO (da compilare qualora il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza)
Cognome e Nome/Denominazione Sociale | Codice Fiscale/P. IVA | ||
Indirizzo di recapito | Comune | Provincia | C.A.P. |
Nazione | Numero Telefono |
BENEFICIARI
Nazione
Numero Telefono
% di Ripartizione della Prestazione
BENEFICIARIO CASO MORTE
BENEFICIARIO CASO VITA
Cognome/Denominazione Sociale | Nome | Codice Fiscale/P. IVA | Sesso □ M □ F | ||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | |||
Indirizzo di recapito/Sede legale | Comune | Provincia | C.A.P. |
Cognome/Denominazione Sociale | Nome | Codice Fiscale/P. IVA | Sesso □ M □ F | |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||
Indirizzo di recapito | Comune | Provincia | C.A.P. | |
Nazione | Numero Telefono | % di Ripartizione della Prestazione |
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° |
I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
• assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
• bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n°di proposta), senza spazi;
• bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
• moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-).
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI
CODICE MANDATO | ||||||||||||||||||||||
NOME E COGNOME DEL CONTRAENTE | ||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE | ||||||||||||||||||||||
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA | ||||||||||||||||||||||
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE | ||||||||||||||||||||||
I | T | 8 | 7 | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | ||||||||||||||||||||||||||
Cognome ......................................................................................................... Nome ............................................................................................................... Indirizzo ........................................................................................................... Comune ...................................................................... CAP............................. | ||||||||||||||||||||||||||
IBAN DEL CONTO DA ADDEBITARE | ||||||||||||||||||||||||||
Nome e Cognome
Contraente/Legale Rappresentante data e firma _
□ SI □ NO
3) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner
□ SI □ NO
2) Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi
□ SI □ NO
1) Attività promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo
Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l’informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.axa.it.
Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell’Informativa Privacy
acconsento al trattamento dei dati personali sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.
Nome e Cognome
Contraente/Legale Rappresentante data e firma _ Nome e Cognome Assicurato _ data e firma
Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell’Informativa Privacy
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE delle DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT – Importo Prefissato
Nota: I diritti del debitore, sottoscrittore del presente mandato e riguardanti l’autorizzazione sopra riportata, sono indicati nella documentazione ottenibile dall’Azienda di Credito.
Il sottoscritto autorizza:
• l’Azienda di Credito ad eseguire il versamento periodico, addebitando il conto sopraindicato
• AXA Assicurazioni a disporre in via continuativa
di operazioni SDD ad importo prefissato pari a Euro e prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, non sussiste la condizione di esercitare il diritto di rimborso dell’addebito, ferma restando la possibilità di chiedere alla propria azienda di Credito di revocare l’operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
Si precisa che l’importo del presente mandato è stato arrotondato all’unità superiore per esigenze gestionali. L’effettivo addebito sarà in ogni caso pari al premio di rata di polizza.
Firma
INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA ASSICURAZIONI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito "AXA"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa
I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate.
Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa, incluse attività antifrode, statistiche, tariffazione, analisi e studi, invio di comunicazioni di servizio. I dati appartenenti a categorie particolari (indicati anche come "dati sensibili"), quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso dell'interessato.
Senza i dati ed il consenso all'uso dei dati sensibili non potranno essere forniti tutti i servizi assicurativi previsti dal contratto.
Inoltre, se l'interessato attiva il servizio di firma grafometrica, saranno trattati dati biometrici sulla base del consenso liberamente revocabile: in mancanza non vi sono pregiudizi sui servizi assicurativi.
b) Finalità commerciali e di marketing
I dati sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile.
In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing.
Specifichiamo, inoltre che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione della fruizione di nostri servizi per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. Il trattamento dei dati si basa sul legittimo interesse di AXA, nel rispetto dei diritti dell'interessato che può opporsi in qualsiasi momento.
c) Attività di profilazione
Potremo svolgere attività di profilazione, per analizzare i dati personali, prodotti, servizi, le caratteristiche dell'interessato, con lo scopo di rilevare comportamenti e preferenze, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, per ottenere vantaggi personalizzati, formulare offerte che tengano conto dei risultati di tali analisi e migliorare l'offerta dei nostri prodotti per renderla maggiormente in linea con i bisogni dell'interessato. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile.
In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di accedere a vantaggi personalizzati, ricevere offerte in linea con i suoi bisogni.
Modalità di trattamento
A chi sono comunicati i dati?
I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati:
• Dipendenti e collaboratori;
• Società terze che trattano i dati per conto del Titolare o come titolari autonomi (es. società partner, società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari, Cassa Assistenza Assicurazioni AXA e società del Gruppo anche per anche per finalità amministrativo-contabili);
• Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, contraente delle polizze, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, , autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria;
In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa. I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento e richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione, l'interessato può scrivere a: AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Data Protection Officer - Corso Como 17 - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.
Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771;protocollo@pec.gpdp.it
Da dove vengono i dati trattati?
I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato: decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati.
Per le attività di marketing, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e, comunque, per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto.
Per le attività di profilazione, il termine massimo è di 12 mesi dalla raccolta.
Informazioni aggiuntive
L'informativa è disponibile nelle Condizioni Generali di Polizza annesse alla presente nota informativa o sul sito www.axa.it. Altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili nella sezione Privacy del sito web indicato.
INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali soprariportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiorecertezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
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I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
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In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, diopporsiallorotrattamentoneicasiprevistidallalegge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio. Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A.– Corso Como17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Per proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: protocollo@pec.gpdp.it
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Mod. 4822 – ed. gennaio 2023
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)