CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO
per l’affidamento della fornitura triennale di Gas Tecnici ed Azoto Liquido CIG 8358336D0E
RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx - mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx0.xx
Art. 1 Disposizioni generali
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture dette anche “contratti attuativi” che la Stazione Appaltante Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (di seguito DICMA) vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell’Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.
La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra il DICMA nei confronti della Ditta aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.
La Ditta aggiudicataria altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che il DICMA, in attuazione dell’Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
Art. 2 Oggetto e durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.
Il presente Accordo Quadro ha durata di anni 3 (tre) in conformità a quanto disposto dall’art. 54, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e ss, mm. e ii. con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.
In seguito, il DICMA potrà prorogare, ove non avesse raggiunto il valore massimo dell’Accordo Quadro, la durata dell’Accordo stesso agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture, tale proroga potrà avere la durata massima di mesi 3 (tre), previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria entro la scadenza del termine contrattuale.
Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il DICMA potrà affidare le singole forniture.
La ditta aggiudicataria si impegna a eseguire le prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore massimo dell’Accordo Quadro applicando i prezzi stabiliti nell’ “Elenco prezzi posto a base di gara” di cui al successivo art. 6.
Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
T (x00) 00 00000000 F (x00) 00 00000000
individuato, è pari presuntivamente a € 25.000,00, IVA esclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31/07/2023.
I costi della sicurezza compresi, non soggetti a ribasso, sono pari a complessivi euro 300,00 IVA esclusa (euro 100 IVA esclusa annui).
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del DICMA e senza che i concorrenti o la ditta aggiudicataria possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello descritto dal presente articolo. I concorrenti o la ditta aggiudicataria, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo Quadro da parte del DICMA e dei singoli appalti specifici.
La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività della ditta aggiudicataria, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma. Il DICMA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
Il DICMA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. Il DICMA, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente capitolato; in tali casi la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.
La ditta aggiudicataria è, invece, vincolata a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente capitolato. L'efficacia dell'Accordo Quadro sarà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31/07/2023, salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo Quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).
Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (31/07/2023), fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi. La protrazione della durata del presente Accordo, non darà alla ditta aggiudicataria alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
Art 3 Modalità di esecuzione degli appalti specifici
La ditta aggiudicataria si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli appalti specifici che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara. I singoli Appalti specifici, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere a mezzo pec, con le quali il DICMA disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
1. la prestazione attivata;
2. l'importo economico;
3. la sede di utilizzo;
4. eventuali codici CUP legati ai progetti;
5. ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
In dettaglio gli Appalti specifici si perfezioneranno a seguito di scambio di lettere a mezzo pec con cui il DICMA esprimerà le proprie esigenze anche di natura quantitativa; la ditta aggiudicataria eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.
La consegna è prevista presso la sede di utilizzo secondo quanto indicato al momento di ogni singola richiesta di fornitura a cura del DICMA entro 3 giorni dalla richiesta stessa.
Il DICMA si riserva di rendere disponibili i vuoti al ritiro da parte della ditta aggiudicataria entro 1 anno dalla data di consegna senza per questo corrispondere costi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti e indicati nel presente capitolato.
La ditta aggiudicataria, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dal DICMA.
Art. 4 Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina la fornitura di fornitura triennale di Gas Tecnici ed Azoto Liquido dettagliati nell’art. 6.
Tale oggetto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri ambientali minimi (c.a.m.) adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale con Decreto del Ministero dell'ambiente di cui al l'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 in materia di Green Public Procurement.
Art. 5 Offerta economica e modalità di espletamento della fornitura
L’offerta dovrà prevedere l’indicazione delle percentuali di sconto al rialzo differenziate per le diverse tipologie di fornitura (A, B, C, D, E, F, G, H, I) di seguito indicate cui sono stati attribuiti rispettivamente i seguenti pesi:
A. GAS TECNICO IN BOMBOLA DA 40 LITRI (0,20)
B. GAS TECNICO IN BOMBOLA DA 14 LITRI (0,15)
C. GAS TECNICO IN BOMBOLA DA 10 LITRI (0,05)
D. AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, FORNITURA TRAMITE RICARICHE DEWAR DI NOSTRA PROPRIETA’(0,20)
E. PERCENTUALE FISSA DELLA MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE (MDB) VALUTATA CON UN FORFAIT FISSO (0,10)
F. PERCENTUALE FISSA DELLA SOSTITUZIONE DEL RECIPIENTE AL PUNTO D’USO CHE VERRA’ APPLICATA SU OGNI SINGOLA FORNITURA (0,10)
G. PERCENTUALE FISSA DEL COSTO DI CONSEGNA CHE VERRA’ APPLICATO SU OGNI SINGOLA FORNITURA (0,10)
H. PERCENTUALE FISSA DEL COSTO DI CONSEGNA CHE VERRA’ APPLICATO SU OGNI SINGOLA FORNITURA DI BOMBOLE DA CONSEGNARE AL BOX ACCESSIBILE SOLO DALLE SCALE (0,10)
I. COSTO FISSO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (non oggetto di ribasso)
Le forniture dovranno essere effettuate al punto di utilizzo secondo quanto indicato al momento di ogni singola richiesta di fornitura a cura del DICMA entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta stessa.
Il DICMA si riserva di rendere disponibili i vuoti al ritiro da parte della ditta aggiudicataria entro 1 anno dalla data di consegna senza per questo corrispondere costi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti e indicati nel presente Accordo Quadro.
I punti di utilizzo sono:
1. DICMA sede di Ingegneria Chimica, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 XXXX, Edificio H/RM038, Laboratori situati ai piani 2, 3 e 4 accessibili a mezzo ascensore dal cortile della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale con ingresso dal cancello della Facoltà sito in via delle Sette Sale.
2. DICMA sede di Materie Prime, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 XXXX, Xxxxxxxx X/XX000, Laboratori situati al piano 6, accessibili a mezzo montacarichi dal cortile della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale con ingresso dal cancello della Facoltà sito in via delle Sette Sale (n.b. per questo punto di utilizzo può essere richiesta la consegna nel box bombole posto sul terrazzo della medesima palazzina accessibile dal piano 6 attraverso un vano scale, per queste consegne è applicabile il costo di consegna di cui al lotto H) .
3. DICMA sede di Materie Prime, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 XXXX, Edificio A/RM031, Laboratorio situato al piano terra della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale accessibile dal cortile della Facoltà con ingresso dal cancello di via delle Sette Sale.
4. DICMA sede di Metallurgia/Materiali, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 XXXX, Edificio A/RM031, Laboratori situati al piano terra della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale accessibile dal portone della sede con affaccio sulla piazza di San Xxxxxx in Vincoli.
5. DICMA sede di Chimica, xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx, Edificio RM017, Laboratori situati al piano rialzato della sede.
La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione della fornitura esclusivamente dal DICMA. Le forniture verranno eseguite in osservanza dell’orario indicato nei relativi ordini.
Art. 6 Elenco prezzi a base di gara
I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto in sede di procedura di gara. I ribassi proposti per ogni singola tipologia di fornitura dal fornitore dovranno essere indicati in per cento (%).
Prezzi relativi alla fornitura di Gas Tecnici secondo il seguente elenco
A. BOMBOLE da 40 litri
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
ACETILENE (C2H2) 2.6 - contenuto: 6,5 kg di prodotto - pressione: 15 bar - valvola: UNI 11144 - 7S (ex. 4411) | bombola | 76,50 € |
ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4.0 - contenuto: 30 kg di prodotto - tensione vapore (20°C): 57.3 bar - valvola: UNI 11144 - 2 (ex. | bombola | 59,00 € |
ARGON (Ar) 5.0 - contenuto: 8,8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 8 (ex. 4412) | bombola | 36,50 € |
ARGON (Ar) 5.5 - contenuto: 8,8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 8 (ex. 4412) | bombola | 60,00 € |
ARIA (Air) 5.0 - contenuto: 8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 6 (ex. 4410) | bombola | 33,00 € |
AZOTO (N2) - contenuto: 8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 5 (ex. 4409) | bombola | 26,50 € |
XXXX (He) 5.0 - contenuto: 8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 8 (ex. 4412) | bombola | 131,75 € |
XXXX (He) 5.5 - contenuto: 8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 8 (ex. 4412) | bombola | 207,00 € |
IDROGENO (H2) 4,5 Ricerche - contenuto: 8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI4405 | bombola | 47,00 € |
METANO (CH4) 3,5 - contenuto: 8 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 4405 | bombola | 141,00 € |
OSSIGENO (O2) 5.0 - contenuto: 8,75 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 2 (ex. 4406) | bombola | 33,00 € |
PROTOSSIDO DI AZOTO (N2O) 2.5 - contenuto: 30 kg di prodotto - tensione vapore (20°C): 50,8 bar - valvola: UNI 11144-9 (ex. 9097) | bombola | 98,80 € |
B. BOMBOLE da 14 litri
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
ACETILENE (C2H2) 2.6 - contenuto: 2,5 kg di prodotto - pressione: 15 bar - valvola: UNI 11144 - 7S (ex. 4411) | bombola | 41,20 € |
AZOTO (N2) - contenuto: 2,75 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 5 (ex. 4409) | bombola | 10,60 € |
OSSIGENO (O2) 3.5 - contenuto: 3 m3 di prodotto - pressione: 200 bar - valvola: UNI 11144 - 2 (ex. 4406) | bombola | 16,50 € |
C. BOMBOLE da 10 litri
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
KRIPTON | bombola | 1260,00 € |
D. AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO (ricarica di dewar di proprietà del DICMA)
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO | Litro | 2,00 € |
E. FORFAIT FISSO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE BOMBOLE
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE BOMBOLE | Forfait fisso per tutte le bombole fornite | 165,00 € |
F. SOSTITUZIONE DEL RECIPIENTE AL PUNTO DI UTILIZZO
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
SOSTITUZIONE DEL RECIPIENTE | Intervento | 3,50 € |
G. CONSEGNA AL PUNTO DI UTILIZZO
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
Costo per la consegna al punto di utilizzo | Bombola e/o ricarica | 5.50 € |
H. CONSEGNA AL PUNTO DI UTILIZZO (solo per le consegne effettuate al punto d’uso accessibile esclusivamente dal vano scale)
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
Costo per la consegna al punto di utilizzo | Bombola e/o ricarica | 11,00 € |
I. ONERI DI SICUREZZA
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo a base di gara |
Oneri di sicurezza | Forfait annuale | 100,00 € |
Il ribasso oggetto di comparazione verrà valutato tramite la formula:
𝐻
𝑅𝐼𝐵𝐴𝑆𝑆𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐹𝑂𝑅𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐸 = ∑(𝑟𝑖𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖) (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖)
𝑖=𝐴
Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione della fornitura (costi di trasporto, imballo, ecc.).
I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 7 Sopralluogo
Il sopralluogo è facoltativo, vista la contingente situazione di emergenza legata all’epidemia COVID; è comunque gratuito; il RUP Xxx. Xxxxxx Xxxxxx è disponibile a fornire ulteriori elementi al riguardo e/o accompagnare il fornitore che volesse effettuare il sopralluogo.
Art. 8 Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, responsabile unico del procedimento di gara, assumerà anche i compiti di Direttore dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorarne e sovrintenderne il regolare andamento dell’esecuzione.
Art. 9 Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal DICMA per l’avvio dell’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 10 Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 11 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato considerando la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 12 La verifica di conformità
L’Appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art. 13 Inadempimenti e penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta aggiudicataria delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta aggiudicataria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della ditta aggiudicataria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’Accordo Quadro/Contratto Attuativo.
Art. 14 Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via pec.
Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il DICMA, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
• manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 7 (sette) giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, il DICMA potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta aggiudicataria, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la ditta aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il DICMA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati alla ditta aggiudicataria solo le forniture effettivamente eseguite.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, il DICMA si riserva la facoltà di concludere un nuovo Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.
Art. 15 Recesso
Il DICMA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro/Contratti Attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC.
In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento da parte del DICMA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.
Art. 16 Pagamento delle fatture
Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: MC0GI5.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta aggiudicataria.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, la ditta aggiudicataria deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice CIG e gli eventuali codici CUP dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.
Qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’Accordo Quadro/Contratto Attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle forniture. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione delle forniture.
Art. 17 Revisione prezzi delle forniture
Non è prevista revisione dei prezzi.
Art. 18 Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7, D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il DICMA si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’Accordo Quadro/Contratti Attuativi qualora la ditta aggiudicataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Il DICMA eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
In caso di recesso il DICMA provvederà a corrispondere alla ditta aggiudicataria il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 19 Proroga contrattuale
La proroga eventuale è limitata ad un periodo di mesi 3 (tre) necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 20 Garanzia definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall’Accordo Quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 cit.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 cit.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’Accordo Quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.
La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dal DICMA nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi.
La garanzia ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
Art. 21 Spese contrattuali
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Art. 22 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro/singoli Contratti Attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’Accordo Quadro/Contratti Attuativi.
Poiché l’Accordo Quadro non è fonte, per la ditta aggiudicataria, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull’Accordo Quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al DICMA e dalla medesima accettata.
Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto nei limiti del 30% dell’importo della fornitura e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 cit.
Art. 23 Foro competente
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’Accordo Quadro/singoli Contratti Attuativi, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 24 Obblighi di condotta con estensione di quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard salariali minimi previsti dalla normativa vigente e i contratti di lavoro coerenti con l’attività in oggetto nonché gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti Sapienza, emanato con decreto del Rettore n.1528/2015 Prot. n. 37225 del 27.05.2015, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e pubblicato sul sito dell’Università La Sapienza sezione amministrazione trasparente vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria dell’appalto.
La ditta aggiudicataria non deve, nel rispetto del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza” 2020 – 2022 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell’Università La Sapienza.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori della ditta aggiudicataria del suindicato Codice di comportamento presente in allegato alla presente procedura.
Art. 25 Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al regolamento per la disciplina dei contratti dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e alle Condizioni Generali previste dal MePA.
Art. 26 Privacy
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si rinvia all’Informativa Privacy in allegato.
Allegati
1. Codice Comportamento
2. Informativa Privacy