REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNITA’ MONTANA APPENNINO MODENA EST COMUNI DI GUIGLIA e ZOCCA
REGOLAMENTO EDILIZIO
Redatto in forma associata ARTICOLATO NORMATIVO
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx
con l’apporto collaborativo della Comunità Montana e degli Uffici Tecnici Comunali
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 04-05-2004
I° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n. 43/2004 II° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C n. 22/2007 III° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n. 10/2008 IV° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n. 15/2013 V° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n. 12/2014 VI° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n. 61/2014 VII° VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. n. 28 /2016
Novembre 2016
INDICE | |
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI | |
TITOLO I - Norme preliminari | |
Art.1 - Oggetto e contenuto del Regolamento Edilizio | Pag.4 |
Art.2 - Definizioni varie e norme particolari per l'applicazione dei distacchi e della visuale libera | Pag.4 |
TITOLO II - Tipi di intervento | |
Art.3 - Manutenzione Ordinaria (A) | Pag.8 |
Art.4 - Manutenzione straordinaria (B) | Pag.8 |
Art.5 - Restauro scientifico (C) | Pag.8 |
Art.6 - Restauro e risanamento conservativo (D) | Pag.8 |
Art.7 - Ripristino tipologico (E) | Pag.9 |
Art.8 - Ristrutturazione Edilizia (F) | Pag.9 |
Art.9 - Nuova costruzione (G) | Pag.9 |
Art.10 - Ristrutturazione Urbanistica (H) | Pag.9 |
Art.11 - Demolizione (I) | Pag.9 |
Art.12 - Recupero e risanamento delle aree libere (L) | Pag.9 |
Art.13 - Sistemazione dei terreni e movimentazione di terra (M) | Pag.9 |
Art.14 - Mutamento della destinazione d'uso (N) | Pag.10 |
Art.15 - Ampliamento e/o sopraelevazione - Recupero abitativo dei sottotetti | Pag.10 |
Art.15 / bis – Opere pertinenziali | Pag.10 |
Art.16 - Intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori | Pag.11 |
TITOLO III - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio | |
Art.17 - Definizione e compiti | Pag.11 |
Art.18 - Composizione e nomina | Pag.12 |
Art.19 - Funzionamento | Pag.13 |
Art.20 - Documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento | Pag. 13 |
PARTE SECONDA - NORME PROCEDURALI | |
TITOLO I - Valutazione preventiva | |
Art.21 – Definizione e procedure | Pag.14 |
TITOLO II – I titoli abilitativi | |
Art.22 - Il Permesso di costruire | Pag.14 |
Art.23 - Soggetti aventi titolo a richiedere il Permesso di costruire | Pag.14 |
Art.24 - Richiesta e documentazione | Pag.15 |
Art.25 - Procedure per il controllo della domanda e il rilascio del Permesso di costruire | Pag.17 |
Art.26 - Caratteristiche ed efficacia del Permesso di costruire | Pag.17 |
Art.27 - Controllo sulle opere eseguite con il Permesso di costruire | Pag.18 |
Art.28 - La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA edilizia) | Pag.18 |
Art.29 - Disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività | Pag.18 |
Art.30 - Controllo sulle opere eseguite con Scia edilizia | Pag.19 |
TITOLO III - Autorizzazione d'intervento in zona soggetta a vincolo paesaggistico | |
Art.31 - Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica | Pag.19 |
TITOLO IV - Attività edilizia libera | |
Art.32 - Interventi eseguibili senza titolo abilitativo | Pag.20 |
TITOLO V - Sportello Unico delle Attività Produttive e Sportello unico dell'edilizia | |
Art.33 - Interventi attinenti ad attività produttive | Pag.20 |
Art.34 - Sportello unico dell'edilizia | Pag.20 |
TITOLO VI - Disposizioni varie | |
Art.35 - Permesso di costruire in deroga | Pag.20 |
Art.36 - Volture | Pag.21 |
Art.37 - Pubblicità del titolo abilitativo | Pag.21 |
Art.38 - Opere pubbliche di competenza statale, regionale, provinciale e comunale | Pag.21 |
Art.39 - Linee guida per gli immobili iscritti al catasto urbano nella categoria F/2 come “collabenti” | Pag.21 |
TITOLO VII - Piani Attuativi | |
Art.40 - Definizione | Pag.21 |
Art.41 - Piani particolareggiati di iniziativa privata | Pag.22 |
Art.42 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica | Pag.25 |
Art.43 - Piani particolareggiati. Approvazione | Pag.25 |
PARTE TERZA - NORME PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE E ALLA FINE DI LAVORI
TITOLO I - Esecuzione dei lavori | |
Art.44 - Punti fissi di linea e di livello | Pag.25 |
Art.45 - Comunicazione d'inizio lavori | Pag.26 |
Art.46 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere | Pag.26 |
Art.47 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici | Pag.26 |
Art.48 - Varianti ai progetti | Pag.26 |
TITOLO II - Conclusione dei lavori | |
Art.49 - Ultimazione dei lavori e certificato di conformità edilizia e agibilità | Pag.27 |
Art.50 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato | Pag.27 |
PARTE QUARTA - NORME PARTICOLARI
TITOLO I - Tutela dell'ambiente | |
Art.51- Regolamentazione delle acque reflue | Pag.27 |
Art.52 - Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee | Pag.27 |
Art.53 - Salvaguar e formazione del verde | Pag.28 |
TITOLO II - Prescrizioni varie | |
Art.54 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni | Pag.29 |
Art.55 - Facciate degli edifici ed elementi di pregio | Pag.29 |
Art.56 - Elementi aggettanti delle facciate | Pag.30 |
Art.57 – Allineamenti | Pag.30 |
Art.58 - Coperture, canali di gronda, pluviali | Pag.30 |
Art.59 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico | Pag.30 |
Art.60 - Numerazione civica | Pag.30 |
Art.61 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni, impianti tecnologici, fabbricati accessori, depositi a cielo aperto, altre opere aventi rilevanza urbana, edilizia funeraria | Pag.34 |
Art.62 - Autorizzazione amministrativa per opere temporanee | Pag.34 |
Art.63 - Stazioni radiobase per la telefonia cellulare, elettrodotti, ecc…. | Pag.34 |
Art.64 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse. Accessi pedonali | Pag.34 |
Art.65 - Cortili, cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini | Pag.35 |
Art.66 – Recinzioni | Pag.35 |
Art.67 - Occupazione di suolo pubblico in relazione a cantieri edili | Pag.36 |
Art.68 - Obblighi in caso di dismissione di impianti ed attività | Pag.36 |
Art. 69 - Sale da gioco | Pag. 37 |
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI SUI REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE
TITOLO I - Definizioni e contenuti | |
Art.70 - Requisiti delle opere edilizie – Bioedilizia a carattere residenziale e terziario: Campo di applicazione ed incentivi | Pag.38 Pag.40 |
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I - Sanzioni e disposizioni transitorie | |
Art.71 – Tolleranze | Pag.41 |
Art.72 – Sanzioni | Pag.42 |
Art.73 - Entrata in vigore | Pag.42 |
Art.74 - Norme transitorie | Pag.42 |
Art.75 - Modelli di riferimento e fac – simili | Pag.42 |
Art.76 – Garanzia sui controlli | Pag.42 |
ALLEGATI
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I
NORME PRELIMINARI
Art. 1
Oggetto e contenuto del Regolamento edilizio.
1. Il Regolamento Edilizio (R.E.) ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione, nonché quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sulle procedure e sulla qualità del prodotto finale.
Il presente Regolamento è superato, per le sole parti interessate, da eventuali aggiornamenti delle normativa settoriale sovraordinata (vedi ad esempio le definizioni di interventi edilizi), fatte salve eventuali particolari prescrizioni o definizioni di aspetti che non siano contenute in analoghe normative sovraordinate, le quali quindi continueranno a trovare applicazione. Ogni riferimento a norme e disposizioni regionali effettuato nel testo del presente Regolamento, è da considerarsi ugualmente superato nel caso di eventuali aggiornamenti o contrasti tra legislazione statale in materia (Testo Unico per l'Edilizia in particolare) e quella regionale.
2. Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche di particolare inte- resse edilizio e si applica all’intero territorio comunale dei comuni di Guiglia e di Zocca.
All'interno del territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, prevalgono le disposizioni di cui al Piano Territoriale del Parco (PTP), approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 133 del 01/10/2008, immetamente prescrittive e prevalenti sulle norme e del PRG e del presente Regolamento; dunque a tali norme si rimanda per la disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche all’interno del perimetro del Parco Regionale, unitamente al Regolamento del Parco.
L’ ”Area Contigua” al suddetto Parco Regionale invece, non è ricompresa nel perimetro del Parco Regionale: per tale zona il PTP definisce condizioni di sostenibilità e ambientale e di tutela paesaggistica, rimandando tuttavia al PRG comunale ed al Regolamento Edilizio per quanto riguarda la disciplina di attività edilizia, fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione statale, regionale o nella pianificazione territoriale sovraordinata.
3. In particolare il R. E. definisce:
a) il procedimento relativo a: titoli abilitativi (permesso di costruire, Scia edilizia, permesso di costruire in deroga), valutazione preventiva, certificato di conformità edilizia e agibilità;
b) le competenze del Comune, l’istituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;
c) i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;
d) i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo;
e) la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza delle diverse domande;
f) i requisiti e le specifiche di prestazione, cui devono rispondere le realizzazioni di cui al 1° comma;
g) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato;
h) le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale.
Art. 2
Parametri edilizi – urbanistici e norme particolari per l’applicazione dei distacchi e della visuale libera
L'edificazione in qualsiasi parte del territorio comunale è regolata dai parametri edilizi definiti in accordo con la DAL Regione Xxxxxx – Romagna 279/2010 e integrati dalle indicazioni riportate di seguito:
SUPERFICIE UTILE (Su):
I sottotetti con accesso diretto da un’unità immobiliare, nonché le cantine poste ai piano superiori al piano primo fuori terra, o con altezza superiore a m 2,70 (di cui alla definizione regionale), non vengono computati, ai fini del conteggio della Superficie Utile residua, nel caso di lotti di completamento residenziale o produttivo già edificati o per i quali siano già state presentate istanze di rilascio di titolo abilitativo (in caso di intervento diretto: Zone omogenee B, o D.1) prima del 18/12/2013 o nel caso di piani particolareggiati o piani di recupero già convenzionati (in caso di intervento preventivo: Zone C.1 o D.2) precedentemente alla medesima data, corrispondente all’adozione della variante specifica al PRG nel quale sono state recepite le definizioni tecniche uniformi della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)
La superficie permeabile, nei casi di aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano effetti di permeabilità, sarà computata con riferimento ai seguenti valori percentuali, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati:
- nel caso di pavimentazioni in elementi prefabbricati grigliati si considera che siano permeabili per il 50% della loro superficie;
- nel caso di inghiaiatura carrabile su terra si considera permeabile il 100% della superficie.
DEFINIZIONE DI DISTANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA
Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato. Eventuali elementi quali cornicioni, pensiline, balconi, con aggetto superiore a m 1.50 devono sottostare al criterio della visuale libera.
Distanza dai confini di proprietà o di zona:
il Comune può autorizzare, direttamente con delibera di Giunta se trattasi di proprietà comunale ovvero con il consenso dei confinanti negli altri casi, distanze inferiori a quelle prescritte agli articoli successivi dai confini di proprietà e di zona (fino alla costruzione in confine), sempre che vengano rispettate le norme relative alle distanze fra pareti finestrate o dettate dal criterio di visuale libera nei confronti di edifici finitimi esistenti o altre distanze minime inderogabili previste da norme specifiche; l’accordo fra confinanti, che dovrà essere fatto in forma di atto da trascriversi nei Pubblici Registri Immobiliari, costituisce servitù per la proprietà concedente, che dovrà pertanto osservare le corrette distanze prescritte in caso di futura edificazione.
Indice di visuale libera
In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.
STRUTTURE E COSTRUZIONI TEMPORANEE
sono considerate strutture e costruzioni temporanee (o stagionali) i manufatti, facilmente rimovibili, che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui vengono collocati, destinati a far fronte a esigenze temporanee e contingenti, comunque nel rispetto di quanto indicato alla lettera f), comma 1, dell’art. 7 L.R. 15/2013 e smi. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti tipologie:
• verande e strutture assimilabili realizzate con elementi facilmente rimovibili, per ampliamenti esterni stagionali di esercizi pubblici;
• tende, padiglioni e strutture similari per manifestazioni, mostre, fiere e mercati occasionali e di limitata durata;
• tunnel, ricoveri e tettoie realizzate con strutture facilmente rimovibili a carattere precario per particolari esigenze contingenti e temporanee di attività produttive;
• strutture temporanee geodetiche o pressostatiche rimovibili per la copertura invernale di impianti sportivi a raso;
• chioschi provvisori per la vendita di prodotti stagionali; serre mobili, teli, membrane e simili.
Le strutture temporanee come sopra definite sono regolamentate al successivo art. 61. Salvo diversa specificazione, non rientrano nel calcolo della Su. e/o della Sa.
NORME PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DEI DISTACCHI E DELLA VISUALE LIBERA
Agli effetti dell’applicazione dei parametri edilizi di distanza e di visuale libera di cui alla precedente lettera H), valgono le seguenti disposizioni:
1) Distanze dai confini di proprietà:
• le distanze minime dai confini di proprietà stabilite dalle norme di zona del P.R.G. possono essere ridotte solo in presenza di un accordo sottoscritto dagli interessati e depositato in Comune insieme agli altri documenti necessari per la richiesta del Permesso di costruire, che preveda l’impegno della parte concedente a rispettare, nella futura edificazione, il maggior distacco derivante dallo spostamento ideale del confine a seguito della minor distanza tenuta dalla parte usufruente, ovvero la possibilità di costruzione in aderenza; all’atto del ritiro del Permesso di costruire e/o al momento della comunicazione dell’inizio dei lavori in caso di , l’accordo dovrà essere prodotto in forma pubblica (atto da trascriversi nei Pubblici Registri Immobiliari);
• per edifici o parti di edifici interrati o emergenti dal terreno non più di ml 1,20 le distanze minime prescritte dalle norme di zona del P.R.G. possono essere ridotte fino a ml 2,00.
• quando sul confine di proprietà esiste un edificio, é ammessa la costruzione in aderenza nel rispetto del C.C. e salvo diverso diritto acquisito dal confinante.
2) Distanze dai limiti di zona di P.R.G.:
• Agli effetti dell’applicazione dei distacchi dai limiti di zona di P.R.G., sono considerati tali quelli che delimitano le zone omogenee classificate A, B, C, D, E, F e G, trascurando quindi le delimitazioni delle varie sottozone interne. Non si considera inoltre limite di zona la delimitazione fra zona omogenea B e zona omogenea C, i limiti di zona sono derogabili solo in casi particolari;
• Per edifici o parti di edifici interrati o emergenti dal terreno non più di ml 1,20 vale quanto detto al precedente punto A.
3) Distanze dalle strade (norma valida all’interno dei centri edificati):
• Per gli interventi su lotti edificati nei quali gli edifici esistenti sono situati a distanza dal confine stradale inferiore a quella prescritta nelle diverse zone di P.R.G. e che sono stati legittimamente realizzati, la distanza D, è ulteriormente specificata come segue:
• Per gli ampliamenti e le sopraelevazioni, la distanza corrisponde all’applicazione dell’indice di visuale libera VL = 0,4 con una distanza minima pari a quella esistente, quindi “a filo”. La distanza esistente di cui sopra è quella dei corpo di fabbrica principale dell’edificio esistente con esclusione di sporgenze e rientranze di limitate dimensioni nonché di costruzioni accessorie quali porticati, tettoie, baracche, autorimesse e fabbricati di servizio.
• Gli interventi di cui al presente punto sono peraltro ammessi qualora, non sussistano condizioni di pericolo per la viabilità in base alle situazioni specifiche (come incroci, bivi, curve, cause particolari di scarsa visibilità, ecc.).
4) Distanze fra edifici:
• Tra pareti finestrate di edifici antistanti o tra pareti finestrate prospettantisi di uno stesso edificio deve intercorrere una distanza minima di ml 10,00.
• Se le pareti si fronteggiano per oltre 12,00 ml la distanza minima di 10,00 ml va maggiorata fino a raggiungere il valore pari all’altezza della parete più alta.
• Il criterio non si applica in caso di pareti prospettantisi parzialmente con tratti non finestrati o nel caso di tratti di pareti di uno stesso edificio prospettantisi per effetto di rientranze nel fronte di profondità inferiore o uguale a ml 2,00.
• Distanze inferiori possono essere ammesse in sede di predisposizione di Piani Particolareggiati a carattere planivolumetrico di dettaglio.
5) casi particolari:
Le norme di cui ai precedenti punti relative ai valori minimi di distanze e visuale libera, per quanto di competenza comunale e fatta sempre salva una distanza minima dai confini non inferiore a ml 3,00, possono essere derogate nei seguenti casi:
• costruzione di manufatti quali cabine e centraline elettriche, del gas, dell’acqua e assimilabili, da costruirsi a servizio di insementi già esistenti, fatte comunque salve distanze maggiori derivanti dalle vigenti norme in materia di inquinamento elettromagnetico;
• silos, carriponte, gru, montacarichi e similari strutture a servizio di attività produttive;
• manufatti complementari alla viabilità quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, pensiline e cabine di sosta e di servizio e assimilabili;
• allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi, nonché opere indispensabili per i fini della protezione civile;
• opere indispensabili per l’adeguamento degli edifici esistenti a norme relative alla sicurezza, alla prevenzione incendi, alla riduzione dei rischi ambientali, all’abbattimento delle barriere architettoniche, quali vani ascensore, cavedi tecnologici, canne fumarie, di ventilazione e aspirazione, volumi tecnici contenenti apparecchiature ed impianti tecnologici, barriere antirumore, nonché opere di adeguamento indispensabili per il raggiungimento, da parte degli edifici esistenti, di prestazioni richieste da altre norme di legge o da requisiti cogenti del presente R.E.;
• costruzioni temporanee come precedentemente definite;
• opere di arredo urbano;
• opere di arredo e di sistemazioni esterne quali tralicci, pergolati, chioschi, gazebi, serre da giardino, pozzi, forni, barbecue coperti, ricoveri per animali, tende pensili od autoportanti, muri di contenimento o di alloggio di contatori e simili, e altri manufatti assimilabili di superficie non superiore a mq 15,00 (vedi anche successivo art. 61).
• E’ ammessa l’edificazione fino a confine di manufatti di pubblica utilità o di interesse pubblico quali cabine e centraline elettriche, del gas, dell’acqua, del telefono e in genere di impianti tecnici e tecnologici di carattere pubblico a servizio del territorio.
• In tutti i casi la possibilità di ridurre le distanze minime previste dal P.R.G. e dal presente R.E. non deve pregiudicare i diritti di terzi, salvo specifiche disposizioni di legge e/o prevalenti interessi di utilità pubblica.
• Nel caso si tratti di strutture, manufatti o attività caratterizzate da significative ricadute ambientali o altri provvedimenti normativi di tutela della salute, è comunque richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall’AUSL e/o ARPA.
PROTEZIONE ACUSTICA
Le protezioni acustiche dovranno essere nel rispetto dei limiti di emissione previsti dal DCPM 01-03- 1991 individuata nella zonizzazione acustica approvata con delibera di CC n. 49 del 20-11-2002 e sempre fatto salvo le prescrizioni del piano di Risanamento acustico. Le pareti esterne dei nuovi edifici vanno progettate tenendo conto della protezione acustica in relazione alla attività che in esse vengono svolte. Al fine della elaborazione dei piani attuativi dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi previsti con quanto stabilito dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, ponendo specifici limiti in relazione alla classe a cui il nuovo insemento appartiene. Questi nuovi interventi dovranno essere accompagnati da una valutazione di impatto acustico, firmata da un tecnico abilitato in materia (così come previsto L. 447/95 e succ. decreti) finalizzata alla verifica della compatibilità del nuovo insemento nei confronti delle aree acenti.
TITOLO II
TIPI DI INTERVENTO
Di seguito sono elencate con alcune precisazioni le trasformazioni edilizie ed urbanistiche soggette alla disciplina del P.R.G. e del presente Regolamento, definite nell'Allegato alla L.R. 15/2013 o dal D.P.R.
380/2001 e s.m.i. in caso di disposizioni contrastanti o integrative contenute nella normativa nazionale rispetto a quella regionale.
Art. 3
Manutenzione ordinaria (A)
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti a specifiche procedure abilitative, fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, quando necessaria.
Agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili assoggettati al vincolo di cui al Dlgs. n. 42/2004, si applicano le disposizioni del medesimo Decreto e/o successivi provvedimenti in materia.
Gli interventi i manutenzione ordinaria su paramenti e finiture esterne e su marciapiedi e pavimentazione dei cortili degli immobili compresi nella zona territoriale omogenea A o, comunque, assoggettati a vincolo conservativo, sono sottoposti al nulla osta del competente organo Comunale, previa richiesta da presentarsi tramite apposita modulistica predisposta dallo Sportello Unico per l’Edilizia e debbono uniformarsi alle modalità prescritte per il restauro e risanamento conservativo, per la riqualificazione e ricomposizione tipologica ed il ripristino tipologico.
Per gli edifici artigianali e industriali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano opere di riparazione degli impianti tecnologici.
Art. 4
Manutenzione straordinaria (B)
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti precisazioni:
- Nel caso di immobili vincolati e notificati o tutelati per legge è richiesto il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- Nel caso di immobili ricadenti nelle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del citato D. Lgs., qualora l’intervento comporti alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, è richiesta la preventiva autorizzazione di cui all’art. 146 del medesimo Decreto (vedi anche successivo art. 31).
Art. 5
Restauro scientifico (C)
1. Gli interventi di restauro scientifico sono soggetti alle seguenti precisazioni:
- nel caso di immobili vincolati e notificati o tutelati per legge è richiesto il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 (preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza);
- nel caso di immobili sottoposti a vincolo di tutela dal solo PRG. è richiesto il preventivo rilascio di parere da parte degli uffici comunali preposti (Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio).
Art. 6
Restauro e risanamento conservativo (D)
1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti alle seguenti precisazioni:
- nel caso di immobili vincolati e notificati o tutelati per legge è richiesto il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 (preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza);
- nel caso di immobili sottoposti a vincolo di tutela dal solo PRG è richiesto il preventivo rilascio di parere da parte degli uffici comunali preposti (Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio).
2. Di Restauro e risanamento conservativo sono presenti due sottoclassi all'interno della "Disciplina particolareggiata della Zone Omogenee A" e corrispondenti alle lettere indicate negli elaborati grafici di Piano: definite classe "a " e classe "b", delle quali sono descritte alcune specificità, coerenti con il quadro della definizione regionale.
Art. 7
Ripristino tipologico (E)
1. Gli interventi di ripristino tipologico sono soggetti alle seguenti precisazioni:
- nel caso di immobili vincolati e notificati o tutelati per legge è richiesto il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 (preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza);
- nel caso di immobili sottoposti a vincolo di tutela dal solo PRG è richiesto il preventivo rilascio di parere da parte degli uffici comunali preposti (Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio).
Art. 8
Ristrutturazione edilizia (F)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alle seguenti precisazioni:
- nel caso di immobili vincolati e notificati o tutelati per legge è richiesto il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 o ulteriori provvedimenti in materia come l’accordo tra Ministero BBCC e associazioni delle autonomie locali (BUR n°161, del 27 Ottobre 2003, e successive ).
Art. 9
Nuova costruzione (G)
1. Vedi allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i..
Art. 10
Ristrutturazione Urbanistica (H)
1. Vedi allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i.
Art. 11
Demolizione (I)
1. Vedi allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i.
Art. 12
Recupero e risanamento delle aree libere (L)
1. Vedi allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i
Art. 13
Sistemazione dei terreni e movimentazione di terra (M)
1. Vedi allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i.
2. Si intende per rilevante modificazione un intervento che interessi un’area di superficie superiore a mq 100 ovvero che comporti una movimentazione di un volume di materiale superiore a 20 mc.
3. Sono comunque da osservarsi, anche in caso di movimentazioni di terreno connesse ad altri interventi edilizi, i disposti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , al D.M. Ambiente 161/2012 e s.m.i. ed all’art. 41 bis della legge 98/2013, in materia di terre e rocce da scavo.
Art. 14
Mutamento della destinazione d’uso
1. Il mutamento di destinazione d'uso è definito all'art. 28 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
fatto salvo quanto previsto al successivo comma, quando esso è realizzato con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso.
2. La destinazione d’uso in atto nell’immobile o nell’unità immobiliare è quella stabilita dall'art. 28 della L.R. 15/2013: ovvero dal titolo abilitativo che ne ha prevista la costruzione o dall’ultimo intervento legittimato o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.
3. Le destinazioni d’uso sono classificate e raggruppate nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.
Art. 15 Ampliamento e/o sopraelevazione, Recupero abitativo dei sottotetti
1. L’ampliamento e la sopraelevazione, in caso di creazione di nuova SU, è equiparata ad intervento di nuova costruzione.
Gli interventi possono essere o meno abbinati ad interventi di contestuale trasformazione di parti esistenti del fabbricato.
2. Non costituiscono ampliamento gli interventi necessari per l’isolamento termico dell’involucro esterno (rivestimento a “cappotto” o similare) in funzione degli spessori massimi consentiti dalla vigente normativa o per la realizzazione di canne fumarie e di esalazione e similari esterne.
3. I recuperi abitativi dei sottotetti sono definiti e disciplinati ai sensi della L.R. n. 11/1998 e s.m.i. ,
4. il recupero ai fini abitativi di sottotetti è precluso in caso di fabbricati sottoposti a vincolo di piano restauro scientifico o a vincoli della Soprintendenza.
Art. 15 / bis
Opere pertinenziali
1. Si definiscono opere pertinenziali, non equiparate ad intervento di nuova costruzione ai sensi dell’Allegato alla L.R. 15/2013, lettera G.6:
- i porticati aperti almeno su due lati, realizzati in adiacenza o meno a fabbricati esistenti,
- le autorimesse di pertinenza di abitazione esistente,
- la realizzazione di depositi attrezzi / legnaie / serre fisse o analoghi manufatti (non temporanei) a destinazione accessoria ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento Edilizio,
qualora rispettino i seguenti requisiti:
- il Volume lordo del fabbricato in progetto (calcolato ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento) non deve superare il 20% del Volume lordo del fabbricato principale ovvero della porzione di esso (se frazionato in più unità immobiliari) di cui risulti pertinenza;
- il fabbricato in progetto sia ubicato nell’area pertinenziale del fabbricato principale di cui esso risulti pertinenza, intendendo con ciò sia la coincidenza del mappale catastale di pertinenza o adiaccente al fabbricato principale, sia l’ubicazione in area identificabile come di fatto area cortiliva / di pertinenza dello stesso;
- il fabbricato sia monopiano, con copertura a due o quattro acque ed abbia altezza massima (vedi definizione di cui alla DAL 279/2010) di 2,50 ml, fatti salvi casi particolari da valutarsi da parte dell’Ufficio Tecnico.
Art. 16
Intervento relativo all’arredo urbano e opere minori
1. Costituiscono interventi relativi all’arredo urbano e opere minori, la realizzazione di quanto riportato nel seguente elenco:
. xxxxxxxxxx, insegne e altri indicatori pubblicitari;
. vetrinette, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici;
. lapidi e cippi commemorativi;
. pensiline, cabine di pubblici servizi, chioschi, edicole e attrezzature assimilabili;
. manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti;
. recinzioni;
. tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici;
. manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;
. arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, gazebi, voliere, ecc...);
. muri di separazione e contenimento e manufatti in genere per la sistemazione delle aree esterne;
. sistemazione aree libere;
. installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;
. depositi di materiali a cielo aperto che non comportino trasformazioni permanenti del suolo;
. altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano.
2. I suddetti interventi trovano dettagliata descrizione e regolamentazione ai successivi artt. 61 e segg. del presente Regolamento Edilizio.
TITOLO III
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
Art. 17
Definizione e compiti
1 La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) é l’organo consultivo del Comune nel settore edilizio ed urbanistico, al quale spetta l’emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l’accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale. Il parere dovrà essere espresso tenendo conto di quanto contenuto nell’ACCORDO TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E LE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI XXXXXX XXXXXXX, pubblicato sul BUR n. 161 del 27/10/2003 E RELATIVA CIRCOLARE e suoi aggiornamenti.
2 La CQAP si configura come organo esclusivamente tecnico ed è chiamata ad esprimersi sugli interventi previsti dall'art. 6, comma 2, della L.R. 15/2013 e s.m.i.
3 Non sono sottoposte al parere della Commissione:
a) richieste di sanatoria, ad eccezione delle istanze in sanatoria ex art. 10 L.R. 23/2004, in tutti i casi di interventi eseguiti su edifici vincolati senza titolo abilitativo o in difformità da esso; in questi casi il parere della Commissione sarà volto alla valutazione della compatibilità dell’intervento realizzato, dal punto di vista architettonico e compositivo, nonché all’individuazione di eventuali opere da eseguirsi per rendere l’intervento maggiormente consono alla tipologia del fabbricato o meglio inserito all’interno del contesto paesaggistico circostante.
b) istanze di titoli abilitativi per le quali sia stato pronunciato un motivato diniego, in ragione della mancata compatibilità agli strumenti normativi urbanistico – edilizi dell’intervento proposto.
4 La CQAP, all’atto del proprio insemento, può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri, in sintonia con le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune o dell’Ente di Gestione del Parco per la porzione di territorio ricompresa all’interno dei confini del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e relativa Area Contigua, senza costituire in nessun caso regole o norme aggiuntive.
Il documento guida deve essere reso noto al pubblico nei modi di legge. Dovrà inoltre essere diffuso insieme agli altri Atti e Documenti che stanno alla base dei processi edilizi ed urbanistici (P.R.G., Regolamento Edilizio, ecc...).
Qualora la CQAP non adottasse un proprio documento guida, rimarrà in vigore quello formulato dalla precedente Commissione.
5 Al termine del proprio mandato, la commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta e al Consiglio, nonché alla nuova commissione, perché possa servire anche ad eventuali aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni utili all’ulteriore definizione del documento guida di cui sopra
Art. 18
Composizione e nomina
1 La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale, all’inizio del mandato elettorale, a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica e sulla base di una successiva selezione dei candidati da parte di una commissione tecnica nominata dallo Sportello Unico per l’Edilizia. Per poter svolgere al meglio la propria funzione, la Commissione dovrà avere una composizione equilibrata nel rispetto di ognuno dei seguenti ambiti di specializzazione:
- progettazione edilizia;
- pianificazione del territorio e paesaggistica;
- tutela dei beni architettonici e culturali;
- scienze naturali, agroforestali, o geografiche.
2 La CQAP è composta da tecnici, solo esterni alle Amministrazioni comunali, che presentano una elevata competenza e specializzazione, ed è di norma formata da 4 o 5 componenti, uno dei quali ricopre la carica di Presidente, e da un segretario, senza diritto di voto, nominato dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata del Comune.
Nel caso la scelta preveda 5 commissari, il quinto elemento dovrà appartenere al campo di specializzazione della progettazione edilizia, della pianificazione del territorio e paesaggistica o della tutela dei beni architettonici e culturali.
La scelta dei commissari non potrà comunque prescindere dalla rappresentanza di almeno 3 categorie professionali diverse (es: architetto, ingegnere, geometra, dottore agronomo..).
4 La C.Q.A.P. dura in carica fino alla scadenza dell’A.C. che l’ha nominata, fatto salvo quanto stabilito dalla L.444/1994 e s.m.i. ed i suoi componenti possono essere confermati in carica consecutivamente una sola volta.
5 I membri che senza giustificato motivo scritto fatto pervenire al Presidente della Commissione, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. In casa di cessazione o decadenza di Componenti della commissione, la Giunta comunale dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con la medesima modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.
6. La CQAP si riunisce presso la sede de Comune ed è convocata, di norma una volta al mese, dal Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia privata ed Ambiente con avviso scritto inviato ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
7 Il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.
8 L’indennità spettante ai Componenti della Commissione, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 19
Funzionamento
1. Le riunioni della C.Q.A.P. sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, fra i quali deve esservi il Presidente o altro componente della Commissione con delega scritta del Presidente se impossibilitato a partecipare. La validità deve essere verificata al momento di ogni votazione.
2. L’ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l’ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all’ordine del giorno debbono essere espressi entro i termini stabiliti per legge.
3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime il parere secondo i criteri di cui all’art. 6 della L.R. 15/2013, così come richiamati nel precedente articolo 17.
In questo ambito la Commissione esprime:
a. parere favorevole, eventualmente con motivazioni, specialmente se l’immobile ricade in zona vincolata;
b. parere favorevole con prescrizioni, contenente motivazioni dettagliate in merito alle valutazioni effettuate;
c. parere sospensivo, motivato e contenente indicazioni per una revisione del progetto, finalizzata al positivo inserimento architettonico e/o paesaggistico della proposta di intervento.
5. I componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un’opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o l’esecuzione dell’opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari di Ordini e Collegio di appartenenza dell’iscritto che verranno informati.
4. Alle sedute della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio (CQAP) può presenziare il Sindaco o un componente della Giunta da lui delegato;
5. Delle adunanze della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno 1 commissario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella seduta del (numero progressivo della seduta, data, parere in breve) dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio” completata dalla data e dalla vidimazione del Responsabile del Settore o Servizio. I pareri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono resi noti al pubblico mente pubblicazione all’Albo pretorio o all’Albo del Settore o in altro modo anche informatizzato. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell’Istruttoria del procedimento rispetto al P.d.C. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche o paesaggistiche, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento, da effettuarsi tramite presentazione di nuovi elaborati grafici da allegare al titolo abilitativo o autorizzativo. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza.
8. Per quanto non riportato negli articoli di cui al presente Regolamento, vale quanto contenuto nell'art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i..
Art. 20
Documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento
abrogato
PARTE SECONDA NORME PROCEDURALI
TITOLO I VALUTAZIONE PREVENTIVA
Art. 21
Definizione e procedure
1. Il valutazione preventiva è disciplinata dall’art. 21 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
2. La relazione e il progetto di massima allegati alla richiesta di rilascio di Valutazione Preventiva dovranno contenere, a titolo indicativo:
- i dati relativi alla proprietà o a chi avente titolo
- i dati catastali relativi all’intervento
- l’indicazione degli atti e degli elementi comprovanti lo stato legittimato
- lo stato di fatto in scala adeguata
- i principali elementi progettuali: principali modifiche interne ed esterne in caso di interventi sull’esistente, sagoma o progetto di massima per le nuove costruzioni (come definite al precedente art. 9); distanze dai confini, dalle strade, dagli altri fabbricati; altezze, volumetrie, superfici, destinazioni d’uso e più in generale i parametri edilizi ed urbanistici relativi all’intervento secondo quanto stabilito dalle norme di zona, dai piani attuativi, dal R.E.
3. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie pari a 2/3 dei diritti di segreteria previsti per la presentazione del titolo edilizio corrispondente al tipo di intervento da realizzarsi, ai sensi del presente Regolamento.
TITOLO II
I TITOLI ABILITATIVI
Art. 22
Il permesso di costruire
1. Il Permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 17, 18, 19 e 20 della L.R. 15/2013 e s.m.i. 2.
Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco o dal Responsabile del servizio ai sensi delle vigenti norme di legge, non è richiesto il permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte.
2. Il Permesso di costruire può essere:
a) gratuito, nei casi previsti dalla legge;
b) oneroso (l’importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta qualora corredata della documentazione prevista e non soggetta a richiesta di integrazione sostanziale);
c) convenzionato.
Art. 23
Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire
1. Hanno titolo a richiedere il Permesso di costruire i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c) l’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione;
e) l’affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione non rientranti negli interventi di cui al precedente art. 9;
f) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
- il beneficiario dell’occupazione di urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;
- l’assegnatario di terre incolte;
g) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall’accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l’intervento;
h) in luogo del titolare possono presentare domanda:
- il delegato, procuratore o mandatario;
- il curatore fallimentare;
- il commissario xxxxxxxxxx;
- l’aggiudicatario di vendita fallimentare.
2. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, potrà essere presentato atto sostitutivo di notorietà accompagnato da copia di documento di identità in corso di validità.
Art. 24
Richiesta e documentazione
1. La richiesta di Permesso di costruire deve essere inoltrata allo Sportello unico per l’edilizia dall’avente titolo, sulla base di apposito modello unificato regionale, corredata dagli allegati necessari ai sensi della normativa vigente e dalla modulistica integrativa eventualmente necessaria, predisposta dal Settore Urbanistica – Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Guiglia.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia potrà eventualmente richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prevista al presente articolo, in funzione di specifiche esigenze emerse in fase di istruttoria o di controllo di un titolo edilizio.
3. Unitamente ad ogni istanza di titolo abilitativo, dovrà essere consegnata una copia in formato digitale di tutti gli elaborati ed allegati all’istanza, sottoscritti dal tecnico abilitato tramite firma digitale. Allo stesso modo andranno fornite in formato digitale anche le integrazioni che successivamente all’inoltro iniziale si renderà necessario presentare.
4. Di seguito si elencano inoltre le caratteristiche richieste per taluni allegati alle istanze di Permesso di Costruire
a) Gli elaborati grafici di progetto, (da consegnarsi in duplice copia, fatte salve esigenze di acquisizione di ulteriori pareri / nulla osta da Enti terzi) dovranno comprendere:
1) planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell’area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l’opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l’opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
2) prospetti in scala 1:100 dell’opera ed almeno due sezioni significative; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;
3) piante in scala 1:100 di tutti i piani dell’opera, adeguatamente quotati con l’indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d’uso dei singoli locali nonché dei rapporti aero illuminanti. Per descrivere le destinazioni dei locali è raccomandato l’uso delle funzioni con riferimento alla normativa regionale in materia di destinazione d’uso e con le categorie catastali;
4) per interventi sull’esistente gli elaborati dovranno inoltre comprendere: piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti con adeguati graficismi o campiture, le demolizioni, (in giallo) le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o da
consolidare, anche relativamente a movimentazioni di terra da effettuarsi nell’intorno del fabbricato;
5) planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100 per indicare:
• rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori divisionali;
• rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;
• rete idrica esterna (dal contatore dell’Azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in batteria);
• tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
• eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
• tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);
• impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d’acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
• posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
• particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione;
6) per interventi di Restauro Scientifico e Restauro e Risanamento Conservativo, sono richiesti ulteriori elaborati grafici, eventualmente in scala di dettaglio, comprendenti lo schema distributivo di elementi costitutivi dell’edificio quali orditura primaria e secondaria di solai, etc.. e la rappresentazione di elementi di particolare interesse, nonché dei materiali costituenti la struttura e le finiture del fabbricato, ai fini della tutela dei caratteri peculiari.
b) Per interventi in zona agricola da realizzarsi relativamente alla conduzione di un fondo, è altresì richiesta la seguente documentazione:
1) planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell’azienda agricola; (2 copie);
2) relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell’azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività; (2 copie);
3) certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004 , n. 99 , società agricole e imprenditori agricoli giovanili ai sensi del D. Lgs. 101/05 e ss. mm. In ogni caso sarà richiesta la presentazione del certificato di cui D. Lgs. 99/2004; art. 1, comma 1 L. 153/75, art. 17 comma 3 lett. a del DPR 380/01 o dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà redatto secondo forme di legge, nei casi previsti dalla vigente normativa;
4) atto unilaterale d’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso e vincolo di inedificabilità dei suoli, compilato sulla base del modello fornito dal Comune e da registrarsi all’atto del ritiro del permesso di costruire.
c) Per gli interventi in zona agricola da realizzarsi da parte di soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali, volti al recupero di abitazioni agricole preesistenti non più funzionali alla conduzione di un fondo o alla realizzazione di nuove unità abitative, ove consentito dalla norme di PRG, è richiesta la seguente documentazione:
l) modello predisposto dallo Sportello unico per l’Edilizia, contenente relazione del tecnico incaricato, sottoscritta dal richiedente, in merito allo stato di fatto di:
- dotazioni territoriali e infrastrutturali esistenti;
- condizioni ambientali complessive, che risultino compatibili con l’aumento di carico urbanistico previsto,
2) eventuale schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda, (nei casi in cui richiesto dallo Sportello Unico per l’Edilizia), l’impegno a:
- adeguare le infrastrutture tecnologiche mancanti o da ripararsi a proprie spese, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, ovvero impegno a provvedere alla carenza delle stesse in modo alternativo ed autonomo, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- adeguare la viabilità vicinale di accesso alla viabilità pubblica eventualmente interessata a proprie spese, nei tempi e modi concordati con l’Amministrazione Comunale;
- compartecipare per quota parte, nell’ambito del consorzio dei proprietari o dei frontisti, alla realizzazione di interventi sulla viabilità vicinale interessata atti ad assicurarne nel tempo la relativa manutenzione.
5. Per le opere di urbanizzazione si rende inoltre necessario presentare:
a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:
• rilievo del verde,
• costruzioni e manufatti esistenti,
• elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù,
• viabilità e toponomastica;
b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;
c) sezioni e profili generali, almeno in scala 1:200, debitamente quotati; sezioni in scala 1:100 o 1:50 con l’indicazione delle caratteristiche di dettaglio costruttivo
d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica
e) progetto dell’impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine;
f) particolari costruttivi in scala adeguata con dettaglio dei materiali e modalità di posa in opera;
g) relazione illustrativa delle caratteristiche e prestazioni rese dai manufatti impiegati;
h) pareri rilasciati dai gestori dei servizi a rete (HERA, ENEL, TELECOM) e da altri Enti o Aziende interessate (Consorzi, AUSL, ARPA, ecc..).
6. Gli elaborati sopracitati devono essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e devono contenere, in testata l’indicazione dell’intervento e l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.
7. Nel caso di varianti deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il numero del Permesso di costruire sul quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.
8. La richiesta di Permesso di costruire dovrà contenere l’indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente Regolamento Edilizio.
9. Gli atti ed elaborati elencati ai commi precedenti costituiscono riferimento generale per il progettista, che dovrà valutare la necessità di integrarli in ordine al tipo di intervento, fatta comunque salva la possibilità di richiesta di integrazione della documentazione di cui al successivo art. 25.
Art. 25
Procedure per il controllo della domanda e il rilascio del Permesso di costruire
1. Il procedimento per il rilascio del Permesso di costruire ed i tempi e modalità di svolgimento dei controlli, sono disciplinati dall’art. 18 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
Art. 26
Caratteristiche ed efficacia del Permesso di costruire
1. Nel Permesso di costruire è contenuto quanto indicato all’art. 19 della L.R. 15/2013 e s.m.i., ove sono specificati anche i termini di efficacia del titolo. I contenuti del Permessi di costruire sono integrati inoltre da quanto di seguito riportato:
a) estremi della richiesta e del Permesso medesimo;
b) generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire;
c) descrizione sommaria delle opere;
d) ubicazione e identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
e) estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il Permesso di costruire è subordinato;
f) estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell’entità e delle modalità di pagamento del contributo di concessione;
g) estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni al Comune necessarie richiamando le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
h) data e l’esito del parere, laddove richiesto, della C.Q.A.P.;
i) ove necessaria, fa parte integrante del permesso di costruire anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo nei casi previsti.
2. Il permesso di costruire può altresì menzionare l’obbligo:
- di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei punti fissi di linea e di livello ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Edilizio.
- di richiedere, se necessaria per l’organizzazione del cantiere, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico;
- di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta denuncia delle opere strutturali ed in cemento armato od a struttura metallica, da depositarsi presso il competente Ufficio comunale, ai sensi della L.R. 19/2008, 1086/71 e s.m.i. in materia di costruzioni in zona sismica;
- di depositare, contestualmente all’inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici) e successive;
- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, un apposito cartello recante gli estremi del Permesso di costruire/ovvero SCIA, i nominativi completi degli indirizzi del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, delle ditte esecutrici, degli installatori; la data di inizio lavori e fine lavori, volture e proroghe e varianti in corso d’opera.
- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso di costruire e degli elaborati allegati, nonché della documentazione relativa al piano di sicurezza;
- di richiedere le eventuali visite di controllo;
- di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;
- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d’opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;
- di concordare con l’Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano...;
- di richiedere l’autorizzazione agli uffici competenti per l’allacciamento ai pubblici servizi;
- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
3. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso. Decade inoltre nel caso di mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini di cui al precedente comma 1°.
Art. 27
Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire
Abrogato
Art. 28
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Il campo di applicazione della SCIA è definito dall’art. 13 della L.R. 15/2013 e s.m.i..
2. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco o Responsabile del settore, non è richiesta la SCIA, limitatamente alle opere ingiunte.
3. Per le definizioni dei vari tipi di intervento si rimanda all’allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i.;
Art. 29
Disciplina della SCIA edilizia
1. La disciplina della SCIA edilizia è definita agli art. 14 e 15 della L.R. 15/2013.
2. Tutti gli elaborati allegati alla SCIA edilizia devono essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e devono contenere, in testata l’indicazione dell’intervento e l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati e la firma della proprietà, nonché l’indicazione dell’Impresa cui si intende affidare l’esecuzione dei lavori.
Gli elaborati grafici sono da prodursi in singola copia, fatti salvi i casi in cui per il perfezionamento del titolo occorra l’acquisizione di pareri e/o nulla osta da rilasciarsi da parte di enti terzi. Unitamente ad ogni istanza di titolo abilitativo, dovrà inoltre essere prodotta una copia in formato digitale di tutti elaborati ed allegati all’istanza, sottoscritti dal tecnico abilitato tramite firma digitale. Allo stesso modo andranno fornite in formato digitale anche le integrazioni che successivamente all’inoltro iniziale si renderà necessario presentare.
3. Nel caso di varianti in corso d’opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il numero del titolo abilitativo sul quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.
4. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della SCIA D.I.A. da cui risultano la data di presentazione, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché i pareri, le autorizzazioni o nulla osta di altre Amministrazioni eventualmente necessari.
5. Gli estremi della SCIA sono riportati nel cartello esposto in cantiere, che dovrà avere i contenuti già descritti al precedente art. 26 comma 3.
Art. 30
Controllo sulle opere eseguite con SCIA edilizia
Abrogato
TITOLO III
INTERVENTI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
Art. 31
Interventi in zona soggetta a vincolo paesaggistico
1. Sono soggetti ad autorizzazione d’intervento in zona a vincolo ambientale le opere da eseguire su immobili, fabbricati ed aree, ricadenti negli ambiti Tutelati dalla Parte III del D.Lgs . 42/2004, in particolare agli artt. 136, 142, 143 comma 1 lettera d e art. 157 e loro s.m.i.
2. Qualora detti interventi comportino alterazione dello stato dei luoghi, modificazioni dell’aspetto esteriore degli edifici e modificazioni morfologiche delle aree, che eccedano le normali operazioni colturali, dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione contestualmente al permesso di costruire per
gli interventi a tale titolo soggetti e prima della presentazione di istanza di titolo edilizio, per gli interventi soggetti a Scia edilizia.
3. Il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica è da assoggettare alle procedure previste dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché a quanto previsto dal DPR 139/2010, nei casi in cui l’intervento da realizzarsi sia di lieve entità e quindi il procedimento per ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica sia di tipo semplificato, in base ai casi previsti dallo stesso D.P.R.
4. L’autorizzazione di cui ai commi precedenti, fatta salva l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per il tipo di intervento, non è richiesta nei casi previsti all’ art- 149 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.
5. In caso di esecuzione di lavori di cui al comma 2 in assenza della dovuta autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e s. m. i.; in particolare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex post, ai sensi del, può essere richiesto nei casi previsti al medesimo art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
6. In caso di interventi edilizi da realizzarsi all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina o dell’Area Contigua, il perfezionamento del titolo edilizio o la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori sono precedute dal rilascio del Nulla Osta dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, nei casi previsti dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.
TITOLO IV ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Art. 32
Interventi eseguibili senza titolo abilitativo
1. L’attività edilizia libera è normata dall’art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i. , nel quale sono indicati anche interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori, nonchè contenuti e procedure relative alle comunicazioni stesse.
TITOLO V
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA
Art 33
Interventi attinenti ad attività produttive
1. Gli interventi relativi a localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa attinenti agli impianti produttivi di beni e servizi, sono soggetti alle procedure previste dal D.P.R. 160/2010 e s. m. i.
2. Rientrano tra gli impianti produttivi di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermeri finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
3. A tale scopo è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Art. 34
Sportello unico dell’edilizia
1. La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio è affidata allo Sportello unico per l’Edilizia, da costituire anche in forma associata.
2. Lo Sportello unico per l’Edilizia fornisce ai cittadini una adeguata e continua informazione sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi e svolge le attività e i compiti previsti dal presente Regolamento.
3. Sia i compiti dello Sportello unico per l’Edilizia, sia quelli dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al precedente art. 33, possono essere svolti attraverso una unica struttura.
4. Fino alla data di operatività dello Sportello unico per l’Edilizia, la responsabilità dei procedimenti previsti dal presente regolamento compete al dirigente o responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art. 35
Permesso di costruire in deroga
1. Il Permesso di costruire in deroga è disciplinato dall’art. 20 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
Art. 36
Volture
Il Permesso di costruire e la SCIA edilizia sono trasferibili ai successori o aventi causa. In tal caso i soggetti interessati dovranno richiedere al Comune la voltura titolo abilitativo facendone apposita domanda al Responsabile del Settore ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà recante gli estremi dell’atto e l’identificazione del notaio rogante.
Art. 37
Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame
1. Le forme di pubblicità dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di riesame degli stessi sono disciplinati all’art. 27 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
Art. 38
Opere pubbliche di competenza statale, regionale, provinciale e comunale
1. Non è richiesto alcun titolo abilitativo per gli interventi indicati all’art. 10 della L.R. 15/2013, nel quale è specificata altresì la disciplina e modalità di gestione degli interventi ivi indicati.
Art. 39
Linee guida per gli immobili iscritti al catasto urbano nella categoria F/2 come “collabenti”
1. Si devono intendere come collabenti gli immobili e/o ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui singolarmente si trovano, non sono utili ed atti a produrre un reddito proprio e, cioè, non sono idonei ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell’accentuato livello di degrado fisico e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione);
Dal momento della iscrizione di tali immobili nella specifica categoria F/2 del catasto urbano come “unità collabenti”, gli stessi non potranno più essere recuperati e pertanto risulteranno definitivamente sottratti a qualsiasi successivo intervento edilizio.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, non pregiudicano la possibilità di variare la categoria catastale del proprio fabbricato entro l’anno stesso di iscrizione alla categoria F/2, qualora sopraggiungesse la
volontà di recuperare l’edificio; ciò previa regolarizzazione della propria situazione contributiva verificata dall’Ufficio ICI/IMU comunale.
3. Tali immobili, non essendo censibili e produttivi di reddito, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili / imposta municipale unica.
TITOLO VII PIANI ATTUATIVI
Art. 40
Definizione
1. Sono quei piani che, in accordo con le previsioni del Piano Regolatore Generale e delle relative norme di attuazione, precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano e regolamentano l’attuazione:
piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata (P.P.); piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);
piani per gli insementi produttivi (P.I.P.);
piani di recupero di iniziativa pubblica o privata (P.d.R.); programmi integrati (P.I.).
piani di riqualificazione urbana (P.R.U.)
altri strumenti preventivi previsti dalle N.T.A. del vigente P.R.G.
2. I piani attuativi sono normati dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, della L.R. 47/78 e s.m.i.; i piani di recupero sono normati dagli artt. 27 e 28 della legge 457/78 e s.m.i.; i programmi integrati sono normati dagli articoli 20 e 21 della L.R. 6/95 e s.m.i., i piani di riqualificazione urbana sono normati dalla L.R. 19/98 e L.R. n. 20/2000 e s.m.i..
Art. 41
Piani particolareggiati di iniziativa privata.
1. Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione dei P.P. e Piani di Recupero di iniziativa privata, i proprietari, secondo quanto previsto dalla L.R. 47/78 e s.m.i., richiedono preventivamente al Comune l’autorizzazione a procedere. Ottenuta l’autorizzazione inoltrano la richiesta di approvazione.
2. La richiesta di approvazione, firmata come gli allegati dal richiedente e dal progettista, deve contenere l’oggetto della domanda e l’elenco degli allegati.
Dei soggetti sopraccitati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.
3. La documentazione indicativa da allegare alla richiesta è la seguente:
A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:
1) estratto del P.R.G., limitato alla parte interessata dall’intervento, con indicazione dell’area e stralcio delle norme di attuazione;
2) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, redditi ecc.;
3) planimetria in scala 1:500 della zona prima e dopo l’intervento, con l’individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi le curve di livello comprendente:
a) rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose;
b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;
c) elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture;
d) viabilità e toponomastica;
e) altri eventuali vincoli;
4) piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i piani attuativi comprendenti aree edificate (possono essere utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni);
5) sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due);
6) documentazione fotografica, formato minimo 10 x 15, con indicazione dei punti di ripresa;
B) ELABORATI DI PROGETTO:
1) planimetrie di progetto in scala 1:500 con l’indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici.
Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime dei fabbricati, le strade, i marciapiedi, le piazze debitamente quotate, gli spazi di verde attrezzato (pubblico privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio.
In particolare dovranno essere indicate in scala 1:200 le sezioni stradali della viabilità riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche;
2) sezioni e profili in scala 1:500 con l’indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d’uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
3) progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.);
4) Norme tecniche di attuazione.
Tali norme devono contenere di massima i seguenti dati di fatto e di progetto:
a) superficie d’intervento;
b) superficie catastale;
c) superficie territoriale (St);
qualora l’intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea;
d) superficie fonria (Sf);
e) superficie fonra Sf di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l’ordine indicato nella planimetria di progetto;
f) superficie utile Su totale esistente nonché massima ed eventualmente minima realizzabile, distinta secondo le varie destinazioni d’uso ammesse;
g) superficie utile Su esistente nonché massima ed eventualmente minima realizzabile su ciascun lotto o unità minima d’intervento, distinta secondo le varie destinazioni d’uso ammesse;
h) indice di utilizzazione fonria di progetto Uf=Su/Sf massima ed eventualmente minima realizzabile in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;
i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici;
j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.R.G.;
l) superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale;
m) altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da adottare;
n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;
p) norme relative alla definizione della qualità dell’intervento con riferimento a:
- spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;
- verde pubblico e privato;
- materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori;
- recinzioni;
- materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai,
manufatti esterni relativi all’erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, ecc..);
- numero e caratteristiche degli accessi carrai.
C) RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l’intervento porta nell’ambiente con riferimento alla relazione specifica del P.R.G. In particolare dovrà valutare l’aspetto geologico dell’area e le sue caratteristiche per la fattibilità dell’insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l’assetto idrogeologico del terreno di insemento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche.
La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge.
D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA
tale relazione deve contenere:
▪ l’analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che comprendono edifici esistenti, l’ana- lisi storica e l’analisi della consistenza dei medesimi;
▪ la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell’intervento in rapporto al contesto ambientale;
▪ l’illustrazione del programma di attuazione del piano.
▪ i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente.
▪ idonea documentazione attestante l’esito positivo della valutazione di impatto ambientale
(V.I.A., estesa anche alle eventuali opere esterne all’area d’intervento connesse all’urbanizzazione), quando richiesta dalle norme vigenti.
▪ valutazione di clima acustico come previsto dalla DGR n. 673/2004 e successive modifiche.
E) SCHEMA DI CONVENZIONE
Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dall’art. 28 della L. 17 giugno 1942, n. 1150 (art.8, L. 6 agosto 1967, n. 765), e dall’art. 22 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni. In particolare, per i piani particolareggiati di iniziativa privata, essa prevede:
▪ la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
▪ l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P. e ai Piani di Recupero, nonché l’assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;
▪ i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;
▪ l’impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;
▪ congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione (100% più IVA dell’importo risultante dal computo metrico estimativo allegato redatto con i prezzi editi dalla Camera di Commercio).
▪ La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e nelle forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.
F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI
1. valutazione preventiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Tale parere è richiesto in conformità alla normativa vigente in materia ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell’acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insementi.
In luogo del valutazione preventiva di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. FF., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.
2. Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 l’autorizzazione è disciplinata dall’art. 146 dello stesso X.Xxx 42/2004.
3. Autorizzazione della Provincia, nel caso in cui il piano preveda l’apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o ex statali o preveda l’esecuzione di manufatti in acenza alle medesime strade.
4. Autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.
5. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B 3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano, quali ENEL, TELECOM, Aziende Municipalizzate, Enti Gestori di reti tecnologiche, ecc.. .
6. Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.
7. Il collaudo delle opere di urbanizzazione, dovrà essere realizzato da un tecnico collaudatore concordato tra le parti (privati e ente) e a spese del soggetto attuatore delle opere. In casi particolari potrà essere richiesto dall’ufficio competente, l’utilizzo di attrezzature specifiche per il collaudo delle resistenze di carico o altro.
Art. 42
Piani particolareggiati di iniziativa pubblica.
1. La documentazione da allegare ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella stabilita dall’articolo precedente, l’elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire, nonché una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell’area.
Art. 43
Piani particolareggiati. Approvazione
1. I piani attuativi di iniziativa privata e i Piani di Recupero sono approvati dal Comune con le procedure dell’art. 25 della L.R. 47/78 e s.m. (Deposito presso la Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate osservazioni e opposizioni; approvazione).
L’esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese del soggetto attuatore, successivamente all’approvazione del Piano, della convenzione redatta secondo quanto indicato alla lettera E) del precedente art. 41.
2. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciate le concessioni relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.
3. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono approvati dal Comune con le procedure dell’art. 21 della L.R.
n. 47/78 e s.m. (Adozione; deposito presso la Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate osservazioni e opposizioni; approvazione).
PARTE TERZA
NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE ED ALLA FINE DEI LAVORI
TITOLO I ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 44
Punti fissi di linea e di livello
1. Prima di iniziare i lavori relativi a nuova costruzione il titolare, anche in assenza di tale obbligo riportato eventualmente sul permesso di costruire, può richiedere al Responsabile del Settore l’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell’acquedotto e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite a cura del titolare del Permesso di costruire sotto la sorveglianza e le disposizioni del funzionario comunale competente e di personale dell’ente gestore delle reti.
3. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale, che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d’atto. La visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 45
Comunicazione di inizio lavori
1. Il titolare deve comunicare la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune sottoscritto anche dal D.L. e dall’impresa esecutrice e dal responsabile della sicurezza del cantiere.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza, nonché della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata entro 15 giorni.
3. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
a) comunicazione degli estremi dell’avvenuto deposito del progetto strutturale ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008;
b) se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’art. 28 della legge 10/91;
c) documentazione di previsione di impatto acustico, anche con riferimento all’attività di cantiere ove richiesto;
d) la certificazione antimafia e dichiarazione di importo dei lavori ai sensi della L.R. 11/2010 ee s.m.i.;
d) qualsiasi altro documento richiesto dalla normativa vigente che non sia stato prodotto al rilascio del Permesso di Costruire.
Art. 46
Vigilanza durante l’esecuzione delle opere
1. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo e vigilanza secondo quanto fissato dai precedenti artt. 27, 28 e 38, oltre che altre norme vigenti in materia.
2. Il permesso di costruire e copia della SCIA edilizia vanno conservati in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell’opera, degli estremi del permesso di costruire o autorizzazione o della SCIA edilizia, del nominativo del committente, del progettista, del D.L., delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, del responsabile della sicurezza, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
4. Se le visite di controllo accertassero l’esecuzione di opere difformi dal progetto approvato (a meno di varianti in corso d’opera ammissibili ai sensi del successivo art. 48 comma 5) e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini dell’art. 27 e seguenti del DPR 380/2001, nonchè della L.R. 23/2004 e s.m.i..
5. Qualora i lavori venissero interrotti, dovranno essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l’igiene ed il decoro. In difetto, il Responsabile del Servizio ingiunge gli opportuni provvedimenti.
6. Riconoscimento al Responsabile del Settore di una quota percentuale assicurativa.
Art. 47
Cautele per la salvaguar di ritrovamenti archeologici
1. Il titolare del permesso di costruire o della SCIA edilizia, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne il Responsabile del Servizio che a sua volta richiederà l’intervento degli Enti competenti.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (D.Lgs. 42/2004 e successivi provvedimenti in materia).
Art. 48
Varianti ai progetti
1. Le varianti al progetto approvato sono disciplinate dall’art. 22 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
2. La documentazione necessaria per le varianti farà riferimento ai precedenti artt. 24 e 29 in relazione alla tipologia e consistenza delle varianti medesime.
TITOLO II CONCLUSIONE DEI LAVORI
Art. 49
Ultimazione dei lavori e certificato di conformità edilizia e agibilità
1. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità sono disciplinate all’art. 23 e 25 della L.R. 15/2013 e s.m.i..
2. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione di copia della scheda tecnica descrittiva comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 26 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
Art. 50
Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
Abrogato
PARTE QUARTA NORME PARTICOLARI
TITOLO I TUTELA DELL’AMBIENTE
Art. 51
Regolamentazione delle acque reflue
1. Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura dei proprietari secondo quanto previsto dal requisito “Smaltimento delle acque reflue”, previo ottenimento di apposita autorizzazione allo scarico.
2. Nel caso in cui non esistano fognature dovrà essere inoltrata domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali contenente la proposta di idoneo trattamento delle acque reflue conforme alle norme vigenti in materia e da sottoporre a parere ARPA.
3. Si rimanda al regolamento sulle fognature per un migliore dettaglio normativo
Art. 52
Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee
1. Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate, debbono essere convogliate nella fognatura comunale o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo quanto previsto dal Requisito “Smaltimento delle acque meteoriche”.
2. E’ vietata l’esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del R.D. 1775/33.
3. Il reticolo idrografico minore rappresentato dalla fitta e ramificata rete del sistema scolante ed irriguo di bacino è soggetto ai seguenti criteri, indirizzi e prescrizioni:
- di norma non è consentito modificare il tracciato, se non per ragioni dettate da motivi di sicurezza o per interventi di assetto idrogeologico d’area supportati da idonei studi e progetti che dovranno essere preventivamente autorizzati;
- è vietato l’interramento o l’intubamento dei corsi d’acqua individuati cartograficamente dal vigente PRG con fasce di tutela, a meno di documentate reali esigenze e per tratti comunque limitati e sempre con le procedure di cui al capoverso precedente; negli altri casi (non cartografati dal vigente PRG) l’interramento o l’intubamento potrà essere ammesso se proposto per validi motivi dall’Ente proprietario; nel caso in cui l’intubamento o interramento riguardi corsi d’acqua a lato strada, eventuali recinzioni dovranno rispettare le distanze fissate dal Codice della Strada come se il fosso esistesse ancora e dovranno preferibilmente essere realizzate con siepe viva e/o rete metallica su paletti, con la sola esclusione dei tratti interessati da passi pedonali o carrai, che potranno essere realizzati in muratura e cancellata;
- deve essere favorita la copertura vegetale delle zone limitrofe alle sponde compatibilmente con le esigenze legate agli interventi di manutenzione; la piantumazione dovrà comunque rispettare una distanza non inferiore a metri 5,00 dal ciglio superiore di ripa o dal piede d’argine;
- per eventuali interventi necessari per la regimazione delle acque (sistemazione di sponde e fondi, ecc..) si dovranno utilizzare materiali naturali e metodi di “bioingegneria”, compatibilmente con le esigenze legate agli interventi di manutenzione;
- la vegetazione di ripa esistente va salvaguardata, fatte salve le esigenze legate agli interventi di manutenzione;
- eventuali costruzioni o manufatti ammesse dalle norme di zona dovranno rispettare una distanza minima dal limite demaniale o comunque dall’orlo superiore di ripa o dal piede d’argine di ml 10,00 riducibile a 5,00 per recinzioni, arature, scavi, fatte salve eventuali distanze inferiori concesse dall’Ente proprietario.
4. L’approvvigionamento idrico attraverso l’emungimento da acque superficiali e sotterranee, comporta la presentazione di un titolo abilitativo o a comunicazione di inizo lavoro in base alla natura delle opere edilizie connesse. I pozzi non più utilizzati debbono essere cementati, al fine di proteggere falde e sorgenti dagli inquinamenti e da potenziali pericoli. Le metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici regionali competenti (Servizio Tecnico di Bacino), ai quali spetta pure il rilascio dell’autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee.
5. Per le acque di prime pioggia e di dilavamento provenienti da attività produttive di servizio occorre fare riferimento alla specifica disciplina regionale ove applicabile in relazione alle attività collegate alle aree esterne.
6. Per il riempimento di piscine private (cioè quando l’utilizzo avviene sotto la responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari congiuntamente) è consentito l’approvvigionamento dell’acqua dall’acquedotto comunale. Al fine di garantire un uso razionale di questa risorsa sarà necessario realizzare, a supporto del bacino natatorio, una cisterna o deposito d’acqua la cui dimensione minima sarà pari al 10% del volume della piscina .
L’acqua di riempimento del deposito deve provenire o dalla raccolta dell’acqua piovana o altra fornitura escluso quella del civico acquedotto. La cisterna prevista dall’articolo 5 delle NTA, può essere utilizzata in alternativa al deposito di cui sopra, sempre se propriamente dimensionata. Per quanto non meglio definito nel presente regolamento si deve fare riferimento al regolamento del servizio idrico integrato.
Art. 53
Salvaguar e formazione del verde
1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. La scelta e la collocazione delle essenze sono regolamentate da apposito Piano o regolamento del Verde, in attesa del quale si applicano le prescrizioni in materia contenute nelle norme del PRG.
2. In particolare l’abbattimento di piante d’alto fusto è soggetta ad autorizzazione amministrativa, che potrà contenere prescrizioni per il ripristino del verde in sostituzione di quello abbattuto.
TITOLO II PRESCRIZIONI VARIE
Art. 54
Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento di permesso di costruire o tramite inoltro di SCIA edilizia o Comunicazione di Xxxxxx Xxxxxx in relazione al tipo di intervento. Nel caso di opere da eseguirsi in base a ordinanze contingibili ed urgenti si applica la norma di cui al precedente art. 28 comma 2°.
3. In caso di inadempienza il Comune potrà ordinare l’esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di immeto pericolo per la stabilità degli immobili e l’incolumità delle persone, il proprietario procede mente un “intervento urgente” alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventivo titolo abilitativo ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l’effettiva esistenza del pericolo. E’ comunque fatto obbligo al proprietario di dare immeta comunicazione dei lavori e di presentare, entro 30 giorni dall’inizio degli stessi, la richiesta del titolo o presentazione di SCIA edilizia in relazione al tipo di intervento e caratteristiche del fabbricato.
5. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.
Art. 55
Facciate degli edifici ed elementi di pregio
1. E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, fittoni, cippi, stele votive, monumenti, “alberi sacri”, xxxxx in muratura,e altri elementi similari ecc.
2. Sugli edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e successive modifiche e accordi e su quelli classificati tipologicamente (zone omogenee A e Beni Culturali individuati dal P.R.G.), si interviene secondo quanto dettato dalle norme specifiche del P.R.G. ed in base ad una gamma di tonalità cromatiche concordate con lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Inoltre si prescrive quanto segue:
Finiture esterne e colori: il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l’impiego di materiali tradizionali, evitando la scrostatura dell’intonaco lasciando il sottostante paramento murario a vista nel caso di pareti originariamente intonacate; analogamente si deve evitare l’intonacatura di paramenti originariamente a vista. Nel caso di tinteggiature si raccomanda l’impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali ricorrendo comunque, nella scelta dei colori, alla gamma tradizionalmente in uso nella zona (tonalità delle terre rosse, gialle, d’ombra naturale e bruciata, in tonalità scalate o composte, nonché alle tonalità del bianco, del verde chiaro, del grigio);
Coperture: Vanno conservate le coperture a falde inclinate o a padiglione con copertura in coppi o tegole in cotto; in caso di sostituzione del manto di copertura dovranno essere impiegati tipologie e materiali analoghi, ammettendosi pure il cemento pigmentato cotto;
Elementi accessori: gli elementi decorativi originali quali cornici, marcapiani, sporti, inferriate, nicchie, immagini, decorazioni, antichi numeri civici, comignoli in cotto, banderuole, ecc.. vanno conservati.
3. Il Comune potrà disciplinare la materia oggetto del presente articolo con appositi strumenti e regolamenti (Piani di settore, Piani del Colore, ecc..) o con apposite norme di P.R.G., nel qual caso le indicazioni contenute nei commi precedenti si applicano fino alla approvazione dei medesimi.
Art. 56
Elementi aggettanti delle facciate
1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti direttamente spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
2. Sono ammessi, con riferimento al comma 1, i seguenti aggetti :
- cm 15, per le sporgenze cornici, bancali, inferriate, tubi pluviali, prese d’aria e di scarico, e simili, fino all’altezza di ml 2,50 dal suolo;
- cm 150 per balconi, pensiline e cornicioni che dovranno essere posti ad un’altezza superiore a ml 2,50 dal piano del marciapiede e a ml 4.50 dal piano stradale e in assenza di marciapiede;
- le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all’esterno solo a un’altezza non inferiore a 2,50 ml, misurata dal piano del marciapiede o di ml 4,50 sul piano stradale.
Art. 57
Allineamenti
Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti, ove consentita, dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente.
Art.. 58
Coperture, canali di gronda, pluviali
1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell’edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mente il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere preferibilmente incassati per un’altezza di almeno metri 2.50 dal piano stradale. I pluviali non incassati dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale e rispettare quanto prescritto al precedete art. 56 comma 2.
Art. 59
Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico
1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici o su marciapiedi, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
2. Sono vietate le aperture all’imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell’edificio e dell’ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.
Art. 60
Numerazione civica
1. Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali o simili), facendo apporre a cura e spese degli interessati gli appositi indicatori. La tenuta di tale numerazione spetta all’ufficio anagrafe di concerto con l’ufficio tecnico.
2. La normativa in merito è definita da apposito atto comunale; l’inosservanza di dette norme costituisce infrazione al Regolamento Edilizio ed è soggetta alle sanzioni previste.
Art. 61
Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni, impianti tecnologici fabbricati accessori, depositi a cielo aperto, altre opere aventi rilevanza urbana, Edilizia funeraria
1. Il Comune potrà disciplinare la materia oggetto del presente articolo con appositi regolamenti (Piano per l’Arredo ed il decoro Urbano, Piano del Colore, Regolamento delle vetrine, insegne, i cartelli pubblicitari, le tende ecc..), in attesa dei quali si applicano le indicazioni e prescrizioni contenute nei commi seguenti, fatte salve le indicazioni già contenute nei piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici, quando apposte da privati, sono preferibili su palo e di forma concordata preventivamente con l’ufficio comunale competente; se a braccio sporgente su spazi pubblici dovranno rispettare l’altezza minima di ml 2,50 se su marciapiede e ml 4,50 se su strada. La collocazione degli elementi sopra descritti, se non inserita in un progetto più generale, è soggetta ad idoneo titolo abilitativo corredato da congrua documentazione.
3. Lapidi e cippi commemorativi su spazi pubblici o direttamente prospettanti: detti elementi, se non direttamente collocati dall’Amministrazione comunale, o se non inseriti in un progetto più generale, sono soggetti a preventivo nulla osta amministrativo. Per dimensioni, caratteristiche, tipologia dei materiali, devono rispettare i criteri generali del corretto inserimento ambientale.
4. Cabine e pensiline di pubblici servizi e attrezzature assimilabili: la collocazione di cabine e pensiline per le fermate dei mezzi di linea, cabine telefoniche e assimilabili, è soggetta a preventivo nulla osta amministrativo. I criteri generali da rispettare in ordine a tipologia, materiali, colori, sono quelli della semplicità e del corretto inserimento ambientale.
5. Per le cabine elettriche, per il gas, per la telefonia e similari, disciplinate dall’art. 16, si dovranno adottare accorgimenti per la mitigazione dell’impatto visivo (rivestimenti, tinteggiature, cortine di verde, ecc..).
6. Edicole e chioschi in genere non devono creare disturbo alla circolazione pedonale e veicolare, devono essere di forma semplice e correttamente inseriti nell’ambiente. Sono da evitare le ricostruzioni “in stile”; la loro collocazione è soggetta a SCIA edilizia.
7. Tende e verande, arredi esterni (tralicci, pergolati, e simili): nella collocazione di tende e verande esterne e di elementi esterni a carattere fisso o stagionale su area pubblica o su edifici e aree private prospettanti direttamente su suolo pubblico, si devono rispettare i seguenti criteri:
- non si devono creare ostacoli o impedimenti alla circolazione veicolare o pedonale, in particolare le tende o capottine non dovranno scendere al di sotto di metri 2,20 dal piano di calpestio o di metri 4,50 in assenza di marciapiede;
- le strutture devono avere requisiti tali da consentirne un agevole smontaggio e non devono comportare opere murarie o ancoraggi fissi, né alterazione permanente dei luoghi;
- materiali, colori e forme devono essere intonati alle caratteristiche degli edifici e dei luoghi, con preferenza per legno, metallo e tela, forme geometriche semplici;
- strutture stagionali a servizio di pubblici esercizi devono essere realizzate preferibilmente con elementi lignei, metallici e tela integrati da pannellature e tralicci a “grata” e verde.
La collocazione degli elementi sopra descritti è soggetta ad autorizzazione amministrativa secondo quanto stabilito al successivo art. 62.
8. Pavimentazioni ed elementi di arredo urbano: devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e modalità relative all’uso di materiali, finiture, elementi decorativi e accessori di arredo su spazi pubblici:
- Marciapiedi e relativi accessori quali cordonate, muretti di sostegno, caditoie, soglie, gradini, ecc..: preferenza per le lastre squadrate di materiali lapidei, elementi autobloccanti a forma semplice, o altri materiali preventivamente concordati con l’ufficio comunale competente.
- Vetrine di esercizi pubblici e commerciali: preferibilmente in metallo verniciato o legno.
- Panchine e sedili in materiali lapidei di forte spessore o in ferro e legno o di tipo prefabbricato;
- Fontanelle, fittoni, paracarri: in ghisa, o materiali lapidei o di tipo prefabbricato;
- Cestini porta rifiuti: in metallo, legno o plastica a disegno semplice.
Eventuali altri elementi di arredo quali portabiciclette, fioriere, dissuasori del traffico dovranno ispirarsi a linee e forme della massima semplicità.
La collocazione degli elementi sopra descritti, se ad opera dei privati su suolo pubblico, è soggetta a preventivo nulla osta amministrativo.
9. Sistemazione aree libere: le aree libere di pertinenza degli edifici, i giardini, i parchi, le aiuole, sia private che pubbliche, destinate a verde, devono essere sistemate e mantenute in ordine, con messa a dimora di piante, siepi, arbusti in conformità alle norme di PRG e del Regolamento del Verde ove esistente.
10.Costruzioni accessorie: le costruzioni e gli elementi accessori di modeste dimensioni a servizio degli edifici quali autorimesse, depositi attrezzi, legnaie, depositi, lavanderie, serre fisse balconi e cantine per destinazione, porticati e similari, ove consentite dalle norme di P.R.G. o previste dal presente R.E. classificabili come opere pertinenziali non temporanee che comportino quindi la realizzazione di una nuova volumetria di Superficie Accessoria (vedi art. 2 del presente Regolamento), devono essere realizzate previa presentazione di SCIA edilizia. Tali interventi sono da considerarsi onerosi se previsto ai sensi della normativa vigente. La loro realizzazione deve avvenire in modo tale da non compromettere la funzionalità delle aree di pertinenza e del verde e da non creare effetti di disordine compositivo e confusione visiva. Tipologia, materiali, forma e colori devono essere ispirati a concetti di semplicità e armonia ambientale. Sono in ogni caso da escludere i boxes in lamiera, plastica o cemento di tipo prefabbricato a vista.
Per strutture di tale tipo già esistenti condonate o sanabili ai sensi della L.R. 23/2004 e s.m.i. o del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.., potrà essere richiesta di Permesso di costruire o SCIA edilizia per la sostituzione con opere conformi ai criteri del presente capoverso, nel rispetto della superficie, altezza e ubicazione preesistenti. Negli altri casi si procederà secondo quanto previsto dalla citata L..R. 23/2004 e s.m.i. o dal
D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Piccoli elementi di arredo quali forni e pozzi coperti, gazebi, voliere, serre mobili e similari, di altezza non superiore a ml 2,50 e superficie in pianta fino a mq 15, comprensiva eventualmente di una superficie chiusa di massimo 8 mq, realizzati “una tantum” non sono soggetti ad alcuna procedura e non rientrano nel calcolo della Sa, devono rispettare i criteri generali del corretto inserimento, non devono pregiudicare la funzionalità dell’area e del verde e devono sottostare alle norme del Codice Civile in materia. Sono escluse le zone A e le aree di pertinenza dei Beni Culturali schedati dal P.R.G.
La porzione chiusa ammessa per gli elementi di arredo dovrà in ogni caso essere realizzata con materiali idonei (legno) e tipologie appropriate al decoro urbano e alle caratteristiche stilistiche – architettoniche degli edifici cui si riferiscono.
11.Strutture temporanee per particolari esigenze: Strutture pressostatiche o geodetiche, tensostrutture, tunnel o altre strutture similari per copertura stagionale di impianti sportivi, per esigenze contingenti e temporanee di attività agricole, produttive, commerciali, turistiche o per ricovero stagionale di automezzi, possono essere autorizzate periodicamente con autorizzazione amministrativa secondo quanto stabilito al successivo art. 62;
12.Interventi per il contenimento dei consumi energetici negli edifici esistenti e collocazione di impianti o elementi tecnologici: gli interventi tendenti alla riduzione delle dispersioni termiche devono avvenire il più possibile nel rispetto dei criteri del corretto inserimento ambientale e dell’armonizzazione con le caratteristiche degli edifici stessi. Sono da preferirsi, ove possibile, i rivestimenti “a cappotto” con idonei materiali e colori, la sostituzione degli infissi con tipi a doppio vetro o vetrocamera, ecc.. Se indispensabili, gli infissi supplementari esterni a vetri devono interessare l’intero edificio e comunque un’intera facciata ed essere, per tipologia, materiale e colore armonizzati all’edificio (sono in ogni caso esclusi sugli edifici classificati tipologicamente dal P.R.G. come Beni Culturali).
In tutto il territorio comunale la collocazione di condizionatori, bomboloni di gas esterni (per i quali è prescritto il tipo interrato) ed in generale di impianti tecnologici che richiedano l’installazione di apparecchiature che fuoriescano esternamente alla sagoma dei muri perimetrali dell’edificio (es: termoventilatori, canne fumarie, parabole satellitari, ecc) deve avvenire, oltre che nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, in modo da limitarne la vista da spazi pubblici ed adottando comunque tutti i possibili accorgimenti per mitigarne l’impatto ambientale. La collocazione di tali elementi è vietata nelle zone omogenee A e nel caso di Beni Culturali classificati come tali dal PRG sui prospetti con affaccio
diretto e visibili da spazi pubblici, salvo deroghe concesse dalla CQAP per casi particolari ed in virtù di un corretto inserimento nel contesto edificato circostante.
La collocazione e/o la realizzazione di quanto sopra descritto è da evitare sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via. Essa è soggetta ad inoltro di SCIA edilizia.
La realizzazione di impianti costituiti da pannelli fotovoltaici o per solare termico (di qualsiasi portata e dimensione) sopra la copertura di edifici, nuovi o esistenti, è da eseguirsi nel rispetto delle seguenti linee
– guida:
- i pannelli devono essere installati integrati o aderenti alla copertura esistente;
- l’inclinazione dei pannelli deve essere la medesima della copertura esistente;
- la superficie dell’impianto non deve essere eccedente a quella della copertura esistente, nè come superficie totale né limitatamente ad alcuni punti;
- la realizzazione di tali impianti sulle coperture dei fabbricati ricompresi in zona omogenea A da PRG e nel caso di Beni Culturali classificati come tali dal PRG, non è permessa sui lati con affaccio diretto e visibili da spazi pubblici, salvo deroghe concesse dalla CQAP per casi particolari ed in virtù di un corretto inserimento nel contesto edificato circostante.
Dalle prescrizioni di cui ai primi due punti precedenti, sarà possibile derogare solo in caso di interventi su edifici produttivi o edifici a copertura piana.
La realizzazione di impianti fotovoltaici ed altri impianti di produzione di energie rinnovabili è sottoposta alle procedure amministrative previste dalla legislazione vigente.
13.Depositi di materiali a cielo aperto: la realizzazione di depositi di materiali a cielo aperto, ove consentita dalle norme di PRG, è soggetta alla procedura della D.I.A. e deve sottostare alle seguenti prescrizioni:
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti ad evitare la formazione di polveri, cattivi odori, percolazioni di liquami, dispersione del materiale, interferenze di qualsiasi tipo con il sottosuolo;
- l’area interessata deve essere opportunamente recintata e provvista, se necessario, di idonea segnaletica ed illuminazione;
- nel caso in cui il deposito possa determinare un effetto di disordine o disturbo visivo vanno adottate soluzioni atte a mitigare l’impatto, anche con cortine di verde.
14. Edilizia funeraria: qualsiasi intervento è soggetto alle norme vigenti in materia, con particolare iferimento al T.U. delle leggi sanitarie e al Regolamento di polizia mortuaria. L’intervento è soggetto a D.I.A..
15. L’apposizione o la realizzazione degli elementi e costruzioni descritti ai commi precedenti è soggetta al pagamento delle tasse e imposte ove previste (tasse sulle pubbliche affissioni, occupazione di suolo pubblico, oneri di urbanizzazione, di costruzione, ecc..).
16. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti gli spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.
17. E’ possibile effettuare la chiusura di logge solo se nel lotto su cui insiste il fabbricato sussiste una superficie edificabile residua . In caso di edifici a più alloggi, le chiusure di logge o balconi dovrà essere realizzate nel rispetto del decoro e omogeneità delle facciate, e nel rispetto delle distanze di norma e previo autorizzazione scritta dei proprietari.
18. L’installazione di insegne, anche luminose, prospettanti su strada e fissate a fabbricati, lampioni o altri elementi esistenti, è soggetta ad autorizzazione amministrativa da richiedersi tramite modulistica predisposta dallo Sportello Unico per l’Edilizia, salvo i casi di realizzazione di manufatti assimilabili ai cartelloni pubblicitari, in quanto aventi dimensioni rilevanti e stabile ancoraggio al suolo; questi saranno da realizzarsi tramite presentazione di Scia edilizia.
Art. 62
Autorizzazione amministrativa per opere temporanee
1. Per le opere, strutture e costruzioni di carattere temporaneo di cui al precedente art. 61 soggette ad autorizzazione amministrativa, vale quanto previsto alla lettera f), comma 1, dell’art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i. ed occorre la comunicazione da effettuarsi tramite modello unificato regionale.
Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell’atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio.
Art. 63
Stazioni radiobase per la telefonia cellulare, elettrodotti…..
1. La materia è regolamentata, nel rispetto delle norme vigenti, da apposita delibera o da apposito Regolamento Comunale a cui si rimanda.
Art. 64
Passi carrai ed uscita dalle autorimesse. Accessi pedonali
1. L’apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell’Ente gestore della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della strada.
2. L’ubicazione dei passi carrai e di quelli pedonali dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà.
3. Le rampe carraie devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; le dimensioni e le caratteristiche devono rispettare le norme antincendio ove richiesto.
4. Nella realizzazione degli accessi carrai (che devono rispettare comunque le caratteristiche previste dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada art. 46, comma 4) e si devono adottare i seguenti accorgimenti.
a) Nuovi Accessi:
- arretramento del cancello dal ciglio della strada in modo da consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un autoveicolo in attesa di ingresso (in caso di cancello automatico può essere concessa la deroga per rimanere “a filo” della recinzione);
- pavimentazione dell’accesso per almeno 50 ml (o per tutta la sua lunghezza, se inferiore);
- realizzare una griglia di raccolta delle acque meteoriche o fossi laterali per il convogliamento delle acque nella scolina stradale;
b) Accessi esistenti (nel caso in cui l’accesso non venga modificato, ma solo richiesto il cartello di passo carrabile, come da apposito Regolamento comunale):
- risagomatura dell’accesso in modo che le acque meteoriche vengano convogliate nelle scoline laterali e di seguito in quella stradale;
- pavimentazione dell’accesso per almeno 50 ml (o per tutta la sua lunghezza, se inferiore).
In caso di accesso esistente, ove vengano effettuati lavori di ristrutturazione del fabbricato relativo, si richiederà la sistemazione dell’accesso carraio, come da specifiche richieste per le nuove realizzazioni.
5. Per la realizzazione di accessi pedonali, onde evitare il deflusso incontrollato dell’acqua dell’area cortiliva sulla strada con trasporto di materiali quali fango, ghiaia, foglie, ecc.. sugli spazi pubblici, occorrerà realizzare eventuali caditoie o griglie, che dovranno essere periodicamente controllate e pulite da parte della proprietà.
Art. 65
Cortili, cavedi, pozzi luce, chiostrine ed intercapedini
1. I cortili interni (definiti come spazi interni chiusi su tutti i lati e di superficie minima non inferiore a mq 9,00) devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il rapido deflusso delle acque meteoriche. Nei cortili di grandi superfici è in ogni caso richiesta un’area pavimentata larga almeno cm 100 lungo i muri dei fabbricati, purché sia evitata l’infiltrazione. 2. Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti e/o sopraelevazioni di edifici esistenti la creazione di cortili interni è soggetta, agli effetti
delle distanze delle pareti prospettantisi, al criterio della Visuale Libera nel caso in cui sugli stessi si aprano finestre di locali abitabili residenziali (con un minimo di ml 10,00).
Nel caso in cui le finestre riguardino locali destinati ad altre funzioni è prescritta una distanza minima fra pareti non inferiore all’altezza della parete di fronte a quella finestrata, (con un minimo di ml 5,00).
Nel caso in cui non vi siano finestre di locali abitabili, ma solo di vani tecnici o non vi siano finestre, la distanza fra le pareti del cortile interno potrà essere ridotta fino a ml 3,00.
In tutti i casi i cortili e gli spazi interni, come sopra definiti, dovranno essere a cielo libero (con la sola esclusione degli aggetti sopra consentiti), dotati di sistema di smaltimento delle acque meteoriche (vedi comma 1) e accessibili attraverso disimpegno comune.
3. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre, luci o bocche d’aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.
4. I cavedi i pozzi luce e le chiostrine (definiti come spazi interni di superficie inferiore a mq 9,00) potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone (vani scale, cantine, magazzini, depositi, locali tecnici e similari). L’accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.
5. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d’acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.
6. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti di alcun tipo.
7. Le intercapedini in acenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o almeno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per il deflusso delle acque.
8. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie.
Art. 66
Recinzioni / Muri di sostegno
1. Le recinzioni, i muri di cinta, le cancellate devono avere un aspetto decoroso, intonato all’ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal confine stradale e dalle curve, richieste dall’ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del P.R.G . In genere tutte le recinzione dovranno essere realizzate a una distanza minima di 50 cm misurata, secondo i casi, come segue:
a. dalla parte esterna della banchina,
b. dal ciglio più esterno della scolina,
c. dal ciglio stradale.
Nei casi particolari, non ricadenti nelle condizioni sopra menzionate, la metodologia di calcolo della distanza dovrà essere concordata con l’Ufficio Tecnico, Settore LLPP - Viabilità.
2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dei centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori della sede stradale, fatto salvo quanto consentito in casi particolari dall’art. 46 del D.P.R.16.12.1992, n.495 e s. m. (Nuovo codice della strada).
3. All’interno del Perimetro del territorio urbanizzato (PTU) le recinzioni non possono essere di altezza superiore a ml 2,50 dal piano del cortile (misurati dal lato a quota maggiore), con parte in muratura non superiore a ml 1,00, fatta esclusione per i muri di sostegno, che potranno avere altezze maggiori e sino ad un limite massimo di 2,50 Non si considerano ai fini della suddetta deroga, i muri di sostegno di terreni di riporto, che alterino sostanzialmente l’acclività del pendio preesistente.
Eventuali deroghe a tale limite potranno essere autorizzate in funzione di particolari esigenze, tramite valutazione amministrativa.
E’ ammessa la realizzazione di brevi tratti di muratura anche per il sostegno di cancelli carrai e pedonali e per l’alloggiamento dei contatori.
Fuori dal PTU sono consentite unicamente recinzioni costituite da rete metallica verde sostenuta da pali di ferro o legno, secondo le indicazioni di altezza e distanza fissate dall’art. 26 del D.P.R. 495/92 e s.m., in ogni caso l’altezza non potrà superare ml 2,00. E’ ammessa sempre nel rispetto del D.P.R. 495/92 e
s.m. la realizzazione di brevi tratti di muratura per il sostegno di cancelli carrai e pedonali e per l’alloggiamento dei contatori; è inoltre consentita, solamente sul fronte stradale, la realizzazione di un cordolo continuo avente altezza massima fuori terra non superiore a cm 30.
4. Il P.R.G. e/o gli strumenti attuativi possono dettare norme specifiche relative alle recinzioni per determinate zone o interventi.
Art. 67
Occupazione di suolo pubblico in relazione a cantieri edili
1. Il titolare della SCIA edilizia o del Permesso di costruire, quando l’esecuzione delle opere comporta l’occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione.
2. L’autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia, soggetta a tassazione di plateatico ed eventuale versamento cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza.
3. Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito il titolare ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo dell’autorizzazione.
4. Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti suffragati da un progetto delle opere che s’intendono eseguire.
Art. 68
Obblighi in caso di dismissione di impianti ed attività
1. Nel caso di dismissione di impianti ed attività quali distributori di carburante, linee e reti tecnologiche, e assimilabili, si dovrà provvedere allo smantellamento e alla rimozione di tutte le strutture ed infrastrutture connesse, ubicate sopra e sotto suolo. A tale scopo, entro il termine di 90 giorni dalla dismissione dell’impianto, dovrà essere presentata una SCIA edilizia corredata della necessaria documentazione relativa all’intervento: quest’ultima dovrà prevedere modi e tempi per lo smaltimento dei materiali, per il ripristino dei luoghi, compresi gli interventi di eventuale bonifica di suolo e sottosuolo, qualora necessari. Ai sensi della DGR n. 1562/2003 le operazioni di dismissione dei serbatoi di carburante interrati è soggetta al parere ARPA.
2. Il ripristino dei luoghi dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del PRG e delle norme del presente Regolamento Edilizio, nonché secondo condizioni dettate da eventuali enti coinvolti (ARPA, VV.FF., Provincia, ecc.).
Art. 69
Sale da gioco
1. L'insediamento di nuove sale da gioco - videolotterie, così come definite nelle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, è sottoposto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'attività deve trovarsi ad una distanza minima da punti sensibili quali scuole, impianti sportivi comunali (campi da calcio, tennis o piscina), bancomat, ospizi e case di cura, pari ad almeno un raggio di 650 ml;
- è vietata l'apertura di sale da gioco - all'interno dei Centri Storici (come individuati nel Piano Regolatore Generale) dei centri abitati del territorio comunale.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI SUI REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE
TITOLO I DEFINIZIONI E CONTENUTI
Art. 70
Requisiti delle opere edilizie
Bioedilizia a carattere residenziale e terziario - Campo di applicazione ed incentivi
1. I requisiti delle opere edilizie sono quelli indicati all’art. 11 della L.R. 15/2013 e s.m.i. e nei relativi eventuali Atti di Coordinamento Tecnico Regionale ai sensi dell’art. 12 del medesimo disposto normativo, così come integrati dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Oltre agli atti di indirizzo di cui alla normativa vigente in materia, per i seguenti requisiti, vanno rispettati in ogni caso i parametri di seguito esplicitati:
SMALTIMENTO DELLEACQUE REFLUE E TENUTE D’ACQUA:
E’ prescritta per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni l’adozione di cassette di scarico dei bagni del tipo a doppia funzionalità e la raccolta delle acque meteoriche in vasche di accumulo per il riutilizzo per usi non potabili. Ai sensi del D. Lgs 152/2006 tutti gli edifici dovranno avere l’autorizzazione per l’allacciamento e scarico in pubblica fognatura. In mancanza di fognature pubbliche l’edificio dovrà essere dotato di idoneo impianto di depurazione soggetto al parere ARPA e rispondenti ai requisiti stabiliti dal DGR n. 1053 del 09.06.03 e successive. Obbligatorio l’utilizzo di riduttori di flusso per rubinetti docce e bidet. Per gli impianti natatori l’allontanamento e lo smaltimento delle acque rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento. E ‘ fatto salvo quanto stabilito già nell’art. 52 del presente RE.
Funzione abitativa interventi su esistente: nel caso in cui il rapp. illumin. non rispetti quanto previsto per le nuove costruzioni, non dovrà comunque essere peggiorativo della situazione esistente.
ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI:
flusso luminoso orientato verso il basso per evitare l’inquinamento luminoso (per maggiori dettagli si rimanda alla circolare applicativa delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico LR 19/2003, DGR N° 2263/ 2005 e s.m.i.;
DISPONIBILITA’ SPAZI MINIMI:
Non sono consentiti appartamenti inferiori a mq 60, ad eccezione di n. 1 alloggio, per lotto edificato, di SU minima pari a 38 mq.
La soffitta abbinata ad un’unità abitativa non potrà mai avere esclusivo accesso alle scale condominiali e/o corridoio comune.
Per il recupero abitativo dei sottotetti si applicano disposizioni e parametri del precedente art. 15.
3. Norme speciali di deroga ad altezze e distanze per interventi necessari ad ottenere il rispetto di requisiti di prestazione energetica, sono previste dal D.Lgs. 56/2010, recante modifiche al D.Lgs. 115/2008.
4. Ai requisiti di cui al precedente comma 1, si aggiungono i requisiti di rendimento energetico
determinati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx attraverso la D.A.L. 156/2008 nel testo coordinato con la
D.G.R. 1366/2011 e s.m.i. in merito a:
- requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- caratteristiche della relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- attestato di certificazione energetica e procedure di certificazione.
Relativamente a quanto indicato richiesto dal punto 24 del suddetto Allegato 2, il presente Regolamento, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti (come definite nella stessa D.A.L.) su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22 della suddetta D.A.L., prevede:
-un bonus volumetrico del 5 per cento consistente nella possibilità di ampliamento del fabbricato oggetto di intervento, relativamente a superfici utili (solo in caso di Zone omogenee B, C, D, da
P.R.G. comunale) o accessorie, oltre la potenzialità edificatoria ordinaria consentita dalle norme di zona. Ciò fermo restando il rispetto delle distanze minime tra edifici, dell’indice di visuale libera, della distanza tra zone omogenee e di protezione del nastro stradale di cui all’art. 2 del presente Regolamento ed esclusi i Centri Storici di cui alle Zone omogenee A del P.R.G. ed i “Beni Culturali sparsi” da censimento allegato al PRG vigente.
5. Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia avrà la facoltà di chiedere, a corredo della pratica edilizia, una dettaglia relazione tecnica in merito ai punti sopra esplicitati (oltre al progetto richiesto dalla legge 10), e copia del capitolato d’appalto. In merito al contenuto di quest’ultimo documento potrà riservarsi la facoltà di chiedere l’impiego di materiali o dispositivi tecnici finalizzati al risparmio energetico, dell’acqua, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, e l’impiego di tecnologie bioclimatiche e per il miglioramento acustico. Il medesimo ufficio avrà la facoltà di chiedere all’impresa esecutrice dei lavori un piano per lo smaltimento dei rifiuti di cantiere il tutto nel rispetto delle leggi vigenti.
6. In applicazione della L. 189/2002 in materia di immigrazione e della L. 24/2001 in materia di edilizia residenziale pubblica, per la verifica dei requisiti minimi di abitabilità degli alloggi per i ricongiungimenti famigliari e il rilascio della carta di soggiorno, si applicano i parametri contenuti nella proposta formulata dalla Provincia di Modena Prot. 48627/16.1.2 del 6/5/2003 in allegato (mq minimi dell’alloggio per 1 persona: 22; per 2 persone: 30; per 3 o 4 persone: 48; per 5 persone: 66; per 6 persone: 80 – disponibilità di servizio igienico con WC e lavabo; allacciamento idrico, elettrico con interruttore magnetotermico e fognario; locale adibito a cucina ).
Altri requisiti:
BIOEDILIZIA A CARATTERE RESIDENZIALE E TERZIARIO CAMPO DI APPLICAZIONE ED INCENTIVI
In funzione alle diverse zone urbanistiche, vengono proposti incentivi a cui il privato può accedere qualora applichi al progetto le regole essenziali della bioedilizia, in un ottica di sperimentazione e anche di riqualificazione degli spazi aperti. Tali norme prevedono:
a) la progettazione degli edifici dovrà privilegiare l’adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione alla massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento dell’edificio. Migliorare la captazione solare al fine di un efficace bilancio energetico preferendo per ampie superfici vetrate poste verso sud-est e ovest e progettando con elementi che evitino il surriscaldamento estivo (schermature frangisole, pareti ventilate ecc.) . Per il lato nord le finestre dovranno avvicinarsi al rapporto minimo di legge. Le pareti esterne dovranno essere composte da pareti fonoassorbenti (con materiali biocompatibili) e con caratteristiche di accumulazione di coibentazione e smorzamento e di spessore uguale/maggiore a 30 cm. .
b) isolamento acustico realizzato con materiali bio-compatibili e tramite solai intermedi pari o maggiori a 40 cm ( l’isolamento acustico da garantire deve essere superiore a quello già previsto per legge di cui all’art 2 lettera F ). Potranno essere proponibili solai alternativi e di spessore minore valutabili nella fase istruttoria.
c) Posizionamento di essenze arboree, possibilmente autoctone e con foglia caduca, disposte correttamente per ottenere il raffrescamento e la schermatura degli edifici (dal rumore, dal vento e dalle razioni solari);
d) Utilizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento degli ambiente, o altra energia pulita rinnovabile ( in alternativa al punto a)
e) Abolizione integrale delle barriere architettoniche sia per quanto concerne gli spazi interni sia per quanto riguarda gli spazi esterni per i locali con destinazione pubblica o di interesse pubblico con soluzioni innovative per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone meno abili.
f) Valorizzazione delle corti, cortili ed aree pertinenziali. Progettazione dettagliata dell’intervento estesa all’intera area di pertinenza dell’immobile che preveda : rimozione delle struttura incongrue, valorizzazione e ridisegno del verde, utilizzazione di materiali di pavimentazione idonei al contesto, sistemazione delle recinzioni, arredi esterni ecc., la massima permeabilità del suolo (maggiore di quella prevista dalla normativa di zona);
Gli incentivi assegnati alla realizzazione della bioedilizia di cui sopra riguardano una delle seguenti due condizioni:
un aumento della superficie utile massima ammessa pari al 10% (sono esclusi dall’incremento gli edifici che risultano vincolati nelle tavole di PRG) e l’esclusione del computo della S.n.r. di verande con profondità massima m. 2.50, anche chiuse, poste nei lati dell’edificio sud, sud-est e ovest.
Una riduzione degli oneri di urbanizzazione vigenti e dell’onere sul costo di costruzione pari al 20%.
Al fine dell’ottenimento degli incentivi di cui al precedente punto dovrà essere presentato contestualmente un progetto riguardante la sistemazione dell’area pertinenziale che dovrà prevedere:
Riqualificazione e riordino degli immobili esistenti
Consiste nella preventiva valutazione ed esame delle presenze edilizie nell’area oggetto di intervento. L’obiettivo è rivolto all’individuazione, rimozione e sostituzione delle situazioni di degrado e incompatibilità con il contesto ambientale, quali, ad esempio, tettoie o baracche precarie, coperture in eternit, elementi di finitura, colori ecc.
Estensione degli elementi naturali
Per le aree ricadenti nel territorio extraurbano l’obiettivo è quello di estendere le tecniche di valorizzazione all’intera proprietà con interventi mirati, leggeri e puntuali da effettuarsi con alberature autoctone di alto fusto.
L’intervento deve riguardare almeno 3 delle seguenti casistiche:
- ampliamento di aree boscate o di spazi caratterizzati da vegetazione spontanea di alto fusto;
- realizzazione di viali alberati di accesso o stradali;
- caratterizzazione del paesaggio con alberature singole;
- protezione arborea di laghi, bacini, lagunaggi;
- creazione di fasce arboree in prossimità di corsi d’acqua;
- creazione di corridoi ecologici con alberature poste in prossimità di scoli, fossi ecc.;
Per le aree ricadenti nel territorio urbano l’intervento deve riguardare la fornitura e messa a dimora all’esterno dell’area d’intervento, in zona indicate dal Comune, di 1 albero di alto fusto ogni 20 m² di Su derivante dall’incentivo.
Il tecnico progettista e il direttore dei lavori, dovranno dichiarare ed asseverare che il materiale e le tecnologia da impiegare ed impiegata (fine lavori) nella realizzazione delle opere rientra nelle specifiche della bioedilizia. In fase di chiusura dei lavori dovranno essere presentate all’ufficio competente tutte le certificazioni e la scheda dei requisiti tecnici dei materiali impiegati così come garantiti dalla Ditta fornitrice e stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.
La mancanza di detta asseverazione, rilasciata ai sensi dell’art 481 del codice penale,e dei certificati di cui al punto precedente darà seguito a due procedure:
• nel primo caso il versamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione moltiplicati per due;
• nel secondo caso l’applicazione di un’ammenda pari al doppio del valore venale della parte costruita utilizzando l’incentivo e fatta salva comunque l’applicazione di quanto previsto dalla L.R. 23/2004 e
s.m.i. e dal DPR 380 /2001 e s.m.i. in materia di opere edilizie abusivamente realizzate.
PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 71
Tolleranze.
1. Le tolleranze costruttive sono normate all’art. 9 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i. .
2. La tolleranza di cui al comma precedente non è ammessa nel caso di edifici vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed in edifici soggetti a vincoli inderogabili.
3. Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso.
4. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori dovranno comunque essere presentati gli elaborati di progetto aggiornati con evidenziati gli scostamenti rilevati a dimostrazione del rispetto delle suddette tolleranze e al fine di regolarizzare con l’aggiornamento la pratica agli atti.
Art. 72
Sanzioni
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l’applicazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all’infrazione, delle sanzioni stabilite dal Comune con apposito atto deliberativo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.
Art. 73
Entrata in vigore
1. Il Regolamento Edilizio è approvato secondo le modalità di approvazione dei Regolamenti Comunali e si applica a decorrere dal giorno successivo all’avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione all’Albo Pretorio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
3. In particolare, il presente regolamento sostituisce e modifica integralmente il precedente Regolamento Edilizio nonché le norme igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento comunale di Igiene.
Art. 74
Norme transitorie
1. Le norme del presente Regolamento Edilizio, fatte salve diverse prevalenti disposizioni di legge, non si applicano ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore, intendendosi per procedimento in corso:
a) effettuata presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire,
b) effettuata presentazione della SCIA edilizia,
c) rilasciata valutazione preventiva di cui al precedente art. 21, nei limiti di cui al comma 5 del medesimo articolo,
d) effettuata richiesta di autorizzazione temporanea di cui ai precedenti art. 61 e 62;
2. Per gli atti sopra elencati si farà riferimento alle disposizioni e prescrizioni della disciplina previgente, fatte salve diverse disposizioni derivanti da leggi nazionali o regionali prevalenti sui regolamenti locali.
Art. 75
Modelli di riferimento e fac-simili
1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, è obbligatorio l’utilizzo della modulistica unificata regionale e di quella integrativa predisposta dal Comune; tutti i modelli dovranno essere accessibili dal sito web istituzionale del Comune.
2. In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento l’uso di moduli a stampa predisposti dal Comune, è consentito l’impiego di fac-simili, purché riproducano fedelmente l’originale.
Art. 76
Garanzia sui controlli
Abrogato