Contract
C O M U N E D I S A N T ’ A N T I M O
P r o v i n c i a d i N a p o l i
Xxx Xxxx, 000 - 00000 Xxxx’Xxxxxx – Tel.: (000) 0000000
III SETTORE - LAVORI PUBBLICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DELLE FONTANINE PUBBLICHE, DELL’ESPURGO E MANUTENZIONE DELLE CADITORIE E FOGNE, DELLE AREE E SPAZI ATTREZZATI PUBBLICI E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sommario
PREMESSA – ACCORDO QUADRO 6
Art. a. - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 6
Art. b - FORMA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO 6
CAPO A - PARTE GENERALE 8
ART. A/1 - OGGETTO DELL’APPALTO 8
ART. X/0 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 0
ART. A/3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 9
ART. A/4 - INTERVENTI DI LAVORI STRAORDINARI 9
ART. A/5 – SERVIZI DI MONITORAGGIO 9
ART. A/6 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 10
ART. A/7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 11
ART. A/8 – DURATA DELL’APPALTO 11
ART. A/9 - IMPORTO A BASE DI GARA 11
ART. A/10 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 12
ART. A/11 - QUALIFICAZIONE 12
ART. A/12 - DICHIARAZIONE 12
ART. A/13 - DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI 13
ART. A/14 - FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE 14
ART. A/15 - ORARIO DI LAVORO 14
ART. A/16 - ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 15
ART. A/17 - PROTEZIONE CIVILE 15
ART. A/18 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO 15
CAPO B - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 16
ART. B/1 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 16
ART. B/2 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI 16
ART. B/3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 16
ART. B/4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 16
ART. B/5 - GARANZIA PROVVISORIA 17
ART. B/6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 18
ART. B/7 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 18
ART. B/8 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 19
ART. B/9 - RITENUTE A GARANZIA 19
ART. B/10 - SPESE ED OBBLIGHI 20
ART. B/11 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 21
ART. B/12 - FUSIONI E CONFERIMENTI 22
ART. B/13 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 22
ART. B/14 - SUBAPPALTO 22
ART. B/15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 25
ART. B/16 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI 25
ART. B/17 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 25
ART. B/18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
ART. B/19 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 27
ART. B/20 - SCIOPERI 27
ART. B/21 - PIANO PER LA SICUREZZA 27
ART. B/22 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 28
ART. B/23 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI INTERVENTI 29
ART. B/24 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 29
ART. B/25 - RAPPORTI CON LE MAESTRANZE 30
ART. B/26 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 30
ART. B/27 - PREZZI DI RIFERIMENTO 31
ART. B/28 - PAGAMENTI DEL PREZZO DI APPALTO 31
ART. B/29 - MAGGIORAZIONE 33
ART. B/30 - REVISIONE PREZZI 33
ART. B/31 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI 33
ART. B/32 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO 33
ART. B/33 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE 33
ART. B/34 - MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE 34
ART. B/35 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 34
ART. B/36 - DIFETTI DI COSTRUZIONE 34
ART. B/37 - NORME GENERALI SUI MATERIALI 34
CAPO C - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 36
ART. C/1 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 36
ART. X/0 - XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. X/0 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. C/4 - LAVORI A MISURA 36
ART. C/5 - LAVORI IN ECONOMIA 37
ART. C/6 - LAVORI A CORPO 37
ART. C/7 - ONERI PER LA SICUREZZA 37
ART. C/8 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI -- PENALE PER IL RITARDO 37
ART. C/9 - LAVORI IN EMERGENZA -- PROTEZIONE CIVILE 38
ART. C/10 - SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGHE 38
ART. C/11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 38
ART. C/12 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 39
ART. C/13 - ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI 40
ART. C/14 - STANDARD DI SERVIZIO 41
ART. C/15 - MONITORAGGIO DEI LAVORI E DELLE “PRESTAZIONI” E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 42
ART. C/16 - PENALI 42
ART. C/17 - PRESENTAZIONE DEL “PIANO QUALITÀ” PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DI SUPPORTO 43
ART. C/18 - CONSEGNA LAVORI E ATTIVITÀ SVOLTE NEL “PERIODO TRANSITORIO” 44
ART. C/19 - COSTITUZIONE IN MORA 44
ART. C/20 - RINVIO ALLE NORME 44
PREMESSA – ACCORDO QUADRO
Art. a. - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro da stipulare con n. 2 (due) Operatori Economici (art. 54, comma 4, del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.), in base al quale affidare in appalto i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi (reti idriche e fognarie) di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle strade (e relativi sottoservizi idraulici) che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Sant’Antimo, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che le Imprese che lo sottoscrivono possano avanzare pretese di compensi aggiuntivi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Il contratto di ogni singolo intervento derivante dal presente accordo quadro sarà costituito dallo “Ordine di servizio”, nel quale sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la loro quantizzazione economica.
Più chiaramente, fatte salve le procedure amministrative di legge per impegnare la spesa necessaria, gli interventi saranno autorizzati dalla D.L. entro l’importo lordo omnicomprensivo di € 3.000,00 (euro tremila) IVA inclusa, e dal RUP al di sopra di tale importo. E’ nelle facoltà della D.L. e del R.U.P. autorizzare l’esecuzione dell’intervento con prescrizioni.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per la ordinaria e periodica manutenzione delle strade pubbliche o di uso pubblico, piazze, piazzali, villa comunale “Diego del Rio”, villette comunali e comunque, ogni area pubblica o di uso pubblico, reti idriche e fognarie di ogni ordine e grado, secondo l’entità e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato (con esclusione esplicita della manutenzione del verde pubblico, potatura, sfalciatura di erbe e siepi, ecc.) nonché il periodico e programmato rifacimento dello strato di usura del manto stradale.
Sono inclusi, altresì, specificatamente singoli interventi di manutenzione straordinaria, laddove se ne riscontrerà l’urgenza e l’indifferibilità.
Sono esplicitamente esclusi la manutenzione del verde e lo sfalcio delle erbe, con tutte le attività connesse e consequenziali.
Resta inteso che il presente appalto NON COSTITUIRÀ l’unico mezzo dell’Amministrazione al fine di eseguire opere di manutenzione sul proprio patrimonio. Il Comune si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce ai lotti territoriali n°1 e n°2 (Lotti Funzionali ex art. 51 D.Lgs. n°50/2016), così come individuati nella planimetria allegata.
Art. b - FORMA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 35 del D Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stato stimato in complessivi € 840.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta, più oneri per la sicurezza da cantieramento stimati pari ad € 20.000,00, che non saranno soggetti al ribasso d’asta, oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto come per legge. Tale cifra copre tutti e due gli anni di durata dell’Accordo quadro ed è da ripartire in egual misura al 50% tra i due operatori economici aggiudicatari dell’appalto.
Conseguentemente, gli importi posti a base di gara, per ciascun lotto territoriale, ammontano quindi ad € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila//00), più € 10.000,00 (euro diecimila/00) quali oneri per la sicurezza da cantieramento da non sottoporre a ribasso, oltre IVA come per legge.
Convenzionalmente, gli oneri per la sicurezza da cantieramento, da considerare per ogni singolo intervento, sono posti pari al 2,38% (due virgola trentotto per cento) dell’importo lordo dei lavori (a misura e/o a corpo) da assoggettare a ribasso.
I lavori saranno contabilizzati a misura, per la parte a misura, e a corpo per la parte a corpo, applicando i prezzi unitari della vigente tariffa del Provveditorato delle OO.PP. per la Campania e i nuovi prezzi allegati al presente capitolato, decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di gara, e i costi per la sicurezza saranno calcolati per ogni ordine di servizio nel modo riportato al precedente capoverso e non saranno soggetti a ribasso d’asta.
L’importo per ciascun lotto territoriale, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera a), e comma 7, dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere aumentato fino ad un massimo del 50% del valore del contratto iniziale, nel caso in cui si rendessero necessarie proroghe e/o varianti e/o revisione dei prezzi, e, qualora, per questioni di interferenze e sovrapposizione di lavorazioni, il Direttore dei Lavori valuti, a proprio insindacabile giudizio, di fare ricorso ad una Impresa appaltatrice, piuttosto che all’altra.
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna formale dei lavori. Il rapporto contrattuale comunque avrà termine o alla scadenza temporale prima indicata o all’esaurimento dell’importo contrattuale, senza che le ditte appaltatrici possano dolersene e pretendere il risarcimento dei danni. Resta la facoltà della stazione appaltante di recedere anticipatamente dal contratto, anche se non fosse esaurito l’importo contrattuale, qualora la stessa valutasse la convenienza di rimodulare il servizio di manutenzione attraverso altro tipo di appalto, senza che gli appaltatori possano adire a qualsivoglia pretese di risarcimento dei danni.
Resta altresì la facoltà per la stazione appaltante di prorogare l’accordo, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, prima della scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari durante il tempo necessario ad espletare nuova procedura pubblica. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. Le imprese sono obbligate ad accettare la proroga.
CAPO A - PARTE GENERALE
ART. A/1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'Accordo Quadro, di cui al presente appalto, ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per la ordinaria e periodica manutenzione delle strade pubbliche o di uso pubblico, piazze, piazzali, villa comunale “Diego del Rio”, villette comunali e comunque ogni area pubblica o di uso pubblico, reti idriche e fognarie di ogni ordine e grado, secondo l’entità e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato nonché il periodico e programmato rifacimento dello strato di usura del manto stradale.
Sono inclusi, altresì, specificamente singoli interventi di manutenzione straordinaria laddove se ne riscontrerà l’urgenza e la indifferibilità.
Sono esplicitamente esclusi la manutenzione del verde e lo sfalcio delle erbe, con tutte le attività connesse e consequenziali.
L’appalto si esplica attraverso interventi di lavori e prestazione di servizi di supporto tecnico, e in particolare:
INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
a) manutenzione riguardante l’espurgo di fogne e caditoie cittadine ed il mantenimento delle stesse in perfette condizioni di efficienza;
b) manutenzione di strade, piazzali, ville, aree pubbliche, reti idriche, fognarie di ogni ordine e grado così come specificati nell’ art. A/3 del presente capitolato;
INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
a) singoli interventi di manutenzione straordinaria;
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO
Il presente appalto prevede anche i seguenti servizi, gratuiti, da svolgersi secondo quanto previsto nel presente capitolato:
a) Servizio di supporto operativo e di gestione dei dati;
b) Servizio di reperibilità;
c) Servizio di pronto intervento.
La manutenzione di cui al presente capitolato va effettuata sulle seguenti proprietà comunali ed in uso all’Amministrazione Comunale:
1) STRADE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E PIAZZE DELL’ABITATO;
2) STRADE ESTERNE, RURALI ED ALTRE DI INTERESSE COMUNALE;
3) RETE IDRICA E FONTANINE PUBBLICHE;
4) CADITOIE E FOGNE COMPRENSIVE DI POZZETTI D’ISPEZIONE;
5) VILLA COMUNALE “DIEGO DL RIO” E VILLETTE, AREE E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (ad esclusione del verde);
6) SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE;
7) TOPONOMASTICA (targhe e numeri civici).
L’elenco riportato è esemplificativo e non esaustivo, riservandosi la stazione appaltante di aggiungere nuove proprietà demaniali, su cui far eseguire gli interventi necessari, alle condizioni convenute.
ART. A/2 - ESPURGO PERIODICO DELLE CADITOIE
Tra i lavori previsti a canone, vi è anche l’espurgo delle fogne e caditoie cittadine ed il mantenimento delle stesse in perfette condizioni di efficienza.
A differenza degli altri interventi, alle ditte appaltatrici potrà essere chiesto di effettuare l’espurgo di tutte le caditoie cittadine almeno due volte all’anno.
In più, per le strade indicate nella planimetria allegata al presente capitolato con la dicitura “zona A”, alle ditte appaltatrici potrà essere chiesto di effettuare l’espurgo una terza volta nel corso dell’anno. La tempistica degli interventi verrà definita dalla D.L.
Comunque ed in ogni caso, le ditte appaltatrici sono sempre obbligate, ai sensi del successivo art. A/5, a provvedere al controllo dello stato di efficienza di tutte le caditoie cittadine, ed a segnalare alla D.L. la necessità di interventi di espurgo e pulizia anche al di fuori ed in aggiunta a quanto previsto ai precedenti capoversi.
I lavori di pulizia ed espurgo delle fogne ricompensati a canone saranno oggetto di programmazione a tempistica concordata.
ART. A/3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che con ordini di servizio potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
ripavimentazione di strade completa, parziale o a seguito di ripristino di buche;
ripristino segnaletica stradale consistente nella sostituzione di eventuali segnali danneggiati o integrazione della stessa con nuovi segnali;
ripristino condotte idriche a seguito di perdite di acqua localizzate e allacciamenti idrici alle pubbliche condotte o interventi di realizzazione parziale;
interventi di ripristino della fognatura comunale in presenza di guasti;
interventi atti a restituire al normale uso il bene e a sistemare strade, rete idriche e fognarie, aree e spazi pubblici attrezzati (escluso il verde);
apposizione targhe stradali e numeri civici;
tutto quanto altro necessario al fine del funzionamento delle strade, reti idriche e fognarie, segnaletica e manutenzioni ville comunali e aree pubbliche (escluso la semaforica).
I lavori che formano oggetto delle prestazioni richieste, e quindi del contratto, saranno individuati da ordini di servizio del D.L. descrittivi dei lavori a farsi nonché in apposite perizie tecniche.
In particolare essi saranno condotti in base a ordini di servizio del direttore dei lavori.
ART. A/4 - INTERVENTI DI LAVORI STRAORDINARI
Ai fini della funzionalità delle strade, rete idriche e fognarie, sono oggetto del presente contratto anche gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al funzionamento dei servizi o alla funzionalità della sede stradale.
ART. A/5 – SERVIZI DI MONITORAGGIO
Gli appaltatori dovranno costantemente monitorare lo stato dei luoghi, con obbligo di comunicazione di eventuali dissesti all’U.T.C. ed al Comando di Polizia Municipale, con ripristino entro 24 ore dagli ordini di servizio emanati dal Direttore dei lavori.
Inoltre, nei casi di particolare gravità e rischio per la pubblica incolumità (ovvero su richiesta dei soggetti di cui al primo capoverso), dovranno apporre adeguata segnaletica che evidenzi il pericolo.
Lo scopo del servizio è quello di monitorare le strade e i marciapiedi cittadini, siano essi pubblici che di uso pubblico, compreso le piazze, le piazzette, e comunque tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di avere piena conoscenza dei dissesti, intesi come buche e/o sconnessioni della carreggiata, xxxxxxx, cordoli e marciapiedi.
Il servizio è relativo a tutti i dissesti sopra esplicitati a titolo esemplificativo, qualunque siano le cause che li hanno generati, e comprende l’immediata segnalazione dello stesso all’U.T.C. ed al Comando di
Polizia Municipale, nonché provvedere ad evidenziare il dissesto a norma di legge, al fine di evitare insidie e trabocchetti agli utenti.
Le modalità di funzionamento ed attivazione del servizio sono esplicitate all’interno del piano di qualità di cui all’art. C/17 che gli appaltatori sono tenuti a presentare entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.
L’attivazione del servizio avverrà dopo due mesi dall’approvazione del piano di qualità. Nei due mesi di cui sopra, le Ditte, di concerto con la D.L., provvederanno ad effettuare una ricognizione dell’intero territorio comunale al fine di avere conoscenza effettiva dei dissesti esistenti e di provvedere, ove possibile, alla loro riparazione.
ART. A/6 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO
I servizi di cui al presente articolo saranno obbligatori per le ditte appaltanti e non daranno diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto nell’importo a base di gara.
I servizi di cui al presente articolo sono:
Servizio di supporto operativo e di gestione dei dati:
Ogni appaltatore dovrà garantire la organizzazione di un sistema di raccolta degli ordini di servizio del D.L., delle autorizzazioni del R.U.P. e in generale di tutti i dati riguardanti la manutenzione affidata col presente appalto.
Egli dovrà effettuare su tali basi la programmazione giornaliera degli interventi e dovrà organizzarsi in modo tale da reperire le squadre di lavoro con immediatezza, soprattutto per le richieste più urgenti.
L’informazione sulla programmazione giornaliera dovrà essere trasmessa ogni giorno sia alla D.L., siaal R.U.P. Dovrà essere garantita la disponibilità, negli orari di lavoro, di una interfaccia con l’Ente.
Ogni appaltatore deve produrre mensilmente il consuntivo dei lavori effettuati, quelli in corso e quelli programmati, in maniera di avere la più completa conoscenza dell’iter del processo manutentivo.
Per gli scopi del presente servizio, ogni appaltatore deve servirsi anche di strumentazione informatica, in modo tale da raccogliere in un data base gli elementi e i dati significativi della manutenzione. Questa ultima, a conclusione dell’appalto, deve essere riportata su supporto informatico e cartaceo e consegnata alla D.L. Tutti gli aspetti informatici di funzionamento, di gestione e di manutenzione del presente iter procedurale sono completamente a carico di ogni appaltatore. Il sistema deve essere perfettamente funzionante in maniera continuativa.
Nel servizio è compresa inoltre l’effettuazione di sopralluoghi per risolvere problemi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose, motu proprio o su richiesta della D.L., compreso il report delle conclusioni del sopralluogo e la documentazione, anche fotografica necessaria e/o richiesta, senza che per questo sia dovuto agli appaltatori alcun onere aggiuntivo.
Servizio di reperibilità:
Ogni appaltatore deve garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 in grado di intervenire tempestivamente per qualsiasi tipologia di opera. Il servizio prevede la disponibilità di almeno due unità lavorative che dovranno in caso di necessità recarsi presso il sito di intervento entro e non oltre due ore dalla chiamata dell'U.T.C. per effettuare controlli, sopralluoghi o lavori ordinati dalla D.L. e/o dal RUP.
Servizio di pronto intervento:
Ogni volta che la Direzione Lavori e/o l’Amministrazione Comunale e/o gli organi di Polizia Municipale o altri corpi di Polizia ne ravvisino l’opportunità per particolari situazioni che a loro insindacabile giudizio si configurino di possibile pericolo per le persone e/o per le cose e/o per il corretto funzionamento degli immobili in uso all’Amministrazione, segnalerà all’appaltatore competente la necessità di intervenire immediatamente in somma urgenza (max 1 ora) per l’eliminazione di qualsiasi situazione di pericolo e/o delle disfunzioni verificatesi. Laddove la chiamata verrà da Polizia Municipale o da altri corpi di Polizia, l’Impresa ha l’obbligo di avvisare la D.L.
ART. A/7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
In analogia con quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n°29 del 26/04/2016, le Imprese sono tenute a garantire, a mezzo di polizza fideiussoria, la gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i lavori eseguiti, per tutto l’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro, onde evitare che il ripetersi ciclico delle medesime lavorazioni arrechi un danno economico all’Ente.
ART. A/8 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di mesi 24 (ventiquattro) massimo a partire dalla data di consegna lavori.
Il rapporto contrattuale comunque avrà termine o alla scadenza temporale prima indicata ovvero all’esaurimento dell’importo contrattuale, senza che le ditte appaltatrici possano dolersene e pretendere il risarcimento dei danni.
Resta la facoltà della stazione appaltante di recedere anticipatamente dal contratto, anche se non fosse esaurito l’importo contrattuale, qualora la stessa valutasse la convenienza di rimodulare il servizio di manutenzione attraverso altro tipo di appalto, senza che l’appaltatore possa adire a qualsivoglia pretese di risarcimento dei danni.
Resta altresì la facoltà per la stazione appaltante di prorogare l’accordo, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, prima della scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari durante il tempo necessario ad espletare nuova procedura pubblica. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. Le imprese sono obbligate ad accettare la proroga.
ART. A/9 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara, relativo a tutta la durata dell’Accordo Quadro, per ogni singolo lotto territoriale, è pari ad euro 420.000,00 per lavori, oltre euro 10.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Esso è stato valutato secondo la spesa storica di interventi già eseguiti nel passato, nella esperienza dell’U.T.C., come riportato nella tabella che segue.
A | PER LAVORI A CORPO E A MISURA | Importo annuo al netto di IVA | Importo biennale al netto di IVA | ||
Espurgo caditoie e mantenimento in stato di efficienza Manutenzione strade, aree e spazi pubblici attrezzati | € € | 25.000,00 107.500,00 | € € | 50.000,00 215.000,00 | |
B | PER LAVORI IN ECONOMIA | ||||
Manutenzione rete idriche e fognarie e oneri di discarica | € | 55.000,00 | € 110.000,00 | ||
Segnaletica stradale verticale e orizzontale, targhe e numeri civici | € | 22.500,00 | € 45.000,00 | ||
C | ONERI DI SICUREZZA | ||||
Sugli interventi A e B = il 2,38% | € | 5.000,00 | € | 10.000,00 | |
TOT | € | 215.000,00 | € 430.000,00 |
Gli importi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto e pertanto gli appaltatori non hanno diritto ad aggiornamenti del prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
Il riparto fondi tra lavori in economia e a corpo e/o a misura è da considerarsi indicativo e non vincolante per l’Amministrazione, la quale potrà disporre di ordinare lavori in più o in meno, sia in economia che a misura, senza che le imprese possano eccepire alcunché.
Il ribasso ottenuto in sede di gara si applicherà nel modo seguente:
per i lavori da contabilizzarsi a corpo e/o a misura, il ribasso si applicherà all’importo previsto di €.
50.000,00;
per i lavori da contabilizzarsi a misura e schede dell’analisi lavori il ribasso si applicherà all’importo previsto di € 265.000,00;
per i lavori da contabilizzarsi in economia il ribasso si applicherà solo all’aliquota del 25% relativa alle spese generali ed all’utile spettante all’impresa compresi nell’importo previsto di € 155.000,00.
ART. A/10 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’accordo quadro verrà concluso con più operatori economici (uno per ogni lotto territoriale) senza ulteriore dialogo competitivo e l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo da determinare sull’importo a base di gara, come indicato al precedente articolo, a norma dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
ART. A/11 - QUALIFICAZIONE
L’importo complessivo dei lavori dell’appalto, per ciascun lotto, ammonta ad annui € 430.000,00-, di cui solo € 420.000,00 da assoggettarsi a ribasso d’asta, nel modo riportato al precedente art. A/9, ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Nella procedura pubblica di affidamento sarà consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ad un unico operatore economico che si aggiudicherà ambedue i lotti, e pertanto, a norma di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 è richiesto il possesso della certificazione SOA nella CAT. OG3 classifica III e/o nella CAT. OG6 classifica III.
ART. A/12 - DICHIARAZIONE
Il concorrente contestualmente all'offerta dovrà dichiarare:
a) di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguiti gli interventi;
c) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
d) che l'offerta tiene conto degli oneri riconducibili all'osservanza del piano di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori da redigere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
e) di aver considerato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi dell’appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il correttivo d’asta, offerto nel partecipare all’appalto.
Ai sensi del Protocollo di legalità stipulato in data 07/09/2007 con la Prefettura di Napoli, il concorrente deve dichiarare espressamente di accettare le seguenti clausole:
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 07/09/2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura di Napoli l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente dichiarazione e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- di conoscere la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Napoli, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni automatiche altamente specialistiche.
Gli appaltatori non potranno eccepire durante l’esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. A/13 - DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI
Per tutti gli effetti del contratto, gli appaltatori eleggono il proprio domicilio legale presso il Comune di Sant’Antimo – Xxx Xxxx, 000. E’ vietato il recapito presso terzi.
Essi devono essere sempre in comunicazione diretta con la D.L. e/o con il Responsabile del Procedimento; a tale effetto, devono stabilire un luogo di sicuro recapito provvisto di telefono/fax e darne immediata comunicazione all’Amministrazione nei termini specificati ai successivi capi, secondo i seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,00;
Durante l’orario di lavoro dovrà essere sempre garantita un’adeguata presenza di personale per ricevere le comunicazioni ed effettuare i sopralluoghi richiesti dalla D.L.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, potranno essere effettuate sui cantieri ai dipendenti delle ditte appaltatrici o effettuati a mezzo messo comunale, raccomandata postale o pec.
E’ inoltre fatto obbligo agli Appaltatori, ogni giorno entro le ore 9.00 e comunque ogni qualvolta la
D.L. e/o il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, recarsi di persona, o inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita all’Amministrazione, presso l’ufficio dalla D.L. e/o dal Responsabile del Procedimento, per ricevere ordini e fornire comunicazioni relative all’appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.
L’Appaltatore che personalmente non segue gli interventi o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo
legale rappresentante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con D.M. 19/04/2000 n°145.
La delega dovrà pervenire alla D.L. e/o al Responsabile del Procedimento a mezzo lettera raccomandata.
E’ fatto obbligo agli Appaltatori di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la Tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all’amministrazione. In difetto di tale notizia, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
Tutte le comunicazioni ed intimazioni relative all’appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto.
ART. A/14 - FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE
Ogni Appaltatore deve preporre alla direzione dell’attività tecnica, quale suo rappresentante, un Direttore Tecnico, quale un ingegnere o un architetto, nell’ambito delle rispettive competenze, dotato di esperienza documentata di conduzione di cantiere almeno quinquennale oppure un geometra o un perito edile con esperienza di cantiere documentabile di almeno dieci anni.
L’assunzione della direzione da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il detto tecnico dovrà quotidianamente essere presente sui luoghi di lavoro sia per il controllo dei lavori stessi e per ricevere le istruzioni e gli ordini dell’Amministrazione e dell’U.T.C.
Ogni appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Le imprese devono essere dotate di un tecnico qualificato idoneo all’uopo come responsabile del servizio protezione e prevenzione ai sensi del D.Lgs. n°81 del 09/04/2008, che con mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti provveda ad ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica vigente.
L’incarico per le incombenze relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere affidato dall’impresa anche al proprio direttore tecnico che abbia i requisiti di cui al capoverso precedente.
Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli interventi, quando questo avvenga in pendenza del contratto, le imprese dovranno trasmettere all’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina del direttore tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni ed eventualmente di altro tecnico che dovrà firmare le perizie previste dal presente capitolato.
Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell’incarico da parte degli interessati. Tale accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina.
Ogni variazione delle persone di cui al comma 6 deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. A/15 - ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro per le manutenzioni, di cui agli artt. A/2, A/3 e A/4, durante il quale si dovranno effettuare gli interventi, è il seguente:
da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,00.
Durante l’orario di lavoro dovrà essere sempre garantita un’adeguata presenza di personale.
Tali orari non valgono per la reperibilità e il pronto intervento. Tali ultimi servizi vengono attivati normalmente al di fuori degli orari delle manutenzioni.
ART. A/16 - ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
Le ditte appaltatrici dovranno dimostrare, prima dell’inizio dei lavori, di possedere la seguente attrezzatura:
- generatore;
- compressore;
- martello di compattazione;
- autocarro;
- bobcat e accessori per scavi a sezione;
- rullo manuale e meccanico;
- macchina per taglio asfalto;
- rilevatore elettromagnetico di tubazione e simile.
ART. A/17 - PROTEZIONE CIVILE
In caso di calamità naturale e non, microemergenze oppure di esercitazioni, le ditte assumono la qualità di struttura della protezione civile comunale collaborando, con i propri mezzi e con il proprio personale, agli interventi di soccorso ed assistenza della popolazione, nell’ambito del servizio diretto e coordinato dal Sindaco ai sensi della legge 24/02/1992 n°225.
ART. A/18 - INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO
Ai sensi del presente appalto le ditte sono obbligate, se invitate dal RUP, ad eseguire interventi nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico anche in ottemperanza di autorizzazioni comunali rilasciate a privati. Tali interventi potranno riguardare allacciamenti a pubblici servizi, passi carrabili, ecc.. e sono specificatamente disciplinati nel vigente regolamento comunale sulla disciplina nel sottosuolo o soprassuolo stradale di proprietà comunale o di uso pubblico.
A tal fine, su richiesta del D.L., l’appaltatore interessato è tenuto a presentare il preventivo sommario delle opere necessarie, che dovrà essere vistato dal D.L.
I lavori eseguiti sono per conto e nell’esclusivo interesse dei terzi richiedenti, sotto la direzione lavori privata e la sorveglianza dell’U.T.C. comunale.
I lavori di cui sopra verranno pagati dai privati al Comune che provvederà a rimborsarli alle ditte.
La sorveglianza dei lavori da parte dell’U.T.C. non implica in alcun caso la responsabilità di essi e dell’Amministrazione, essendo tale sorveglianza diretta esclusivamente allo scopo di accertare l’osservanza della concessione (rilasciata al soggetto terzo), delle leggi e dei regolamenti che potranno riguardare la concessione medesima.
A chiusura dei lavori, entro il termine previsto dalla concessione, il concessionario dovrà richiedere la visita dell’U.T.C. che in contraddittorio con il richiedente certificherà la fine dei lavori.
L’U.T.C., di concerto con l’Ufficio Ragioneria, determinerà con apposito successivo atto i termini e le modalità a mezzo dei quali il versamento effettuato dal privato non comporti variazioni delle condizioni di appalto. Ciò a significare che alle ditte esecutrici dell’intervento verrà esattamente liquidato l’importo versato dal privato terzo richiedente, determinato con l’applicazione dei prezzi di cui al presente capitolato, dedotto il ribasso ottenuto in sede di gara.
CAPO B - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ART. B/1 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Le modalità di aggiudicazione vengono riportate nella determina a contrarre e nella lettera di invito.
ART. B/2 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI
Ogni impresa è tenuta contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto stabilite, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto:
a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori;
b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
d) dalle leggi e dai patti sindacali;
e) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
f) delle norme, procedure obblighi ed autorizzazioni relative alle progettazioni;
g) dalle leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Gli appaltatori sono tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi.
E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
ART. B/3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante del contratto d’Appalto:
Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n°145;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Elenco prezzi del Tariffario delle OO.PP. Campania anno 2016 (riproposto per l’anno 2018 con delibera di Giunta Regionale della Campania n°824 del 28/12/2017);
Schede analisi lavori;
Elenco materiali;
Schema di contratto;
Planimetria “lotti territoriali n°1 e n°2” con indicazione della zona “A”;
In caso di contrasto fra i documenti, o all’interno degli stessi, vale l’interpretazione più favorevole per l’Amministrazione.
ART. B/4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte di ogni appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
2. Ogni appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti di appalto e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta (anche accettando il
ribasso d’appalto non offerto da lui medesimo), dà atto di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Non viene accordato ad alcun appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile, e pertanto il Comune si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori (anche in caso di alluvioni, eventi calamitosi, terremoti e simili e per lavori di particolare importanza e specializzazione).
L'appaltatore si impegna espressamente di stabilire cordiali rapporti di collaborazione con questi ultimi, evitando ogni interferenza e sovrapposizione di attività e di consentire loro l'accesso alla zona dei lavori, attraverso anche passaggi e stradine costruite a sue spese, l'uso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente, senza pretendere compensi o indennità di sorta.
5. Per il rispetto dei principi contabili dei bilanci comunali sarà necessario, oltre che la normale conduzione di ogni ordine di servizio, per ogni anno di appalto, determinare inizio e fine dei lavori con conseguente chiusura contabile dei lavori eseguiti con riferimento all'importo stanziato per ogni singolo anno.
ART. B/5 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, per la durata indicata dal bando, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
ART. B/6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 103 del D. lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ART. B/7 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo B/5 è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo,
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n°1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo B/6 è ridotto al 50% (cinquanta per cento) per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
ART. B/8 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
I contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n°123 e devono prevedere le seguenti coperture assicurative:
RISCHI DI ESECUZIONE: la somma assicurata deve essere non inferiore all’importo di contratto al lordo dell’I.V.A.;
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 1.500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad euro 250.000,00.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia una riunione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. B/9 - RITENUTE A GARANZIA
Per ogni intervento di Xxxxxxxxxxxx costituiscono ritenute a garanzia le ritenute a garanzia per gli oneri assistenziali e assicurativi nella misura dello 0,50% da applicarsi all’ammontare dei lavori desunto dallo specifico stato di avanzamento (primo ed ultimo), compreso gli importi di eventuali varianti.
Le ritenute di cui al comma precedente saranno liquidate con il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria (art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/2016), non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di regolare esecuzione dello specifico intervento di manutenzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la suddetta garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART. B/10 - SPESE ED OBBLIGHI
Obblighi ed oneri a carico di ogni Appaltatore:
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale D.M. 145/2000, al Regolamento generale D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora vigente), e al presente Capitolato Speciale di Appalto, sono a carico di ogni appaltatore:
Contratto e tasse:
Le spese relative all’appalto ed alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni comprese quelle di xxxxx e la tassa fissa di registro sul contratto stesso.
I diritti di segreteria, a norma della legge 29/10/1987 n°440.
Le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto.
Le spese e tasse per eventuali occupazione di suolo pubblico secondo le leggi e normative vigenti.
A carico di ogni Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Autorizzazioni:
Il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni necessarie per l’impianto e l’esercizio di cantiere, nonché l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e più genericamente per una corretta e funzionale gestione degli impianti oggetto dell’appalto. Eventuali ritardi nell’ottenimento di dette autorizzazioni e/o permessi non costituirà giustificato motivo di disfunzioni.
Cantiere e conduzione lavori
La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecu- zione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
Nell’installazione e nella gestione del cantiere l’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia municipale e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché il Codice della Strada e le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e fotografici lungo i tracciati delle opere da eseguire con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla direzione lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi alla direzione lavori per l’accettazione.
L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
Sono esplicitamente a carico dell’Impresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quanto altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori.
Le spese per tutte le analisi e gli assaggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dal Direttore dei lavori.
Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.
Sono a carico dell’Amministrazione:
L’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere e servizi oggetto dell’appalto.
ART. B/11 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
Ogni appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
1) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
2) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Napoli delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
3) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
4) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
5) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
Ai sensi dell’art.30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Ogni appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Napoli.
ART. B/12 - FUSIONI E CONFERIMENTI
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori è regolata dalle norme vigenti in materia.
ART. B/13 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento di uno o ambedue appaltatori, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’esecutore sia una riunione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
ART. B/14 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n°81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di sopravvenuta inefficacia del contratto, per inefficacia del contratto tra la stazione appaltante e l’appaltatore, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n°136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n°159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n°159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n°159 del 2011;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n°159 del 2011;
3) per le attività imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, commi 53 e 54 del decreto legislativo n°190 del 2012, l’informazione antimafia è acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura;
4) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n°159 del 2011;
e) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n°81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
d) l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
e) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n°276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
ART. B/15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione del credito a terzi è consentita nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. B/16 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
Ogni Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.
Pertanto ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone che derivassero da qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, nell’esecuzione degli interventi e servizi inerenti al presente appalto, viene assunto dall’Appaltatore intendendosi esonerata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta ed indiretta.
La presenza in luogo del personale dell’Amministrazione o di incaricati dell’Amministrazione e l’eventuale approvazione di opere, preventivi od elaborati qualsiasi da parte dell’Amministrazione non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L’Amministrazione, quindi, e tutto il personale da essa preposto alla Supervisione tecnico- amministrativa degli interventi si intende esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità inerente all’esecuzione dell’appalto.
Qualora l’Amministrazione dovesse corrispondere direttamente od indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l’Appaltatore dovrà rimborsare all’Amministrazione la spesa sostenuta e ciò per patto espresso.
Dette somme verranno rimborsate all’Amministrazione mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all’Appaltatore.
In particolare si ricorda che ogni Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per ogni pregiudizio o danno derivante all’Amministrazione, ai suoi dipendenti ed agli utenti dall’inosservanza delle leggi vigenti.
Ogni Appaltatore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori (macchine operatrici ecc..), anche per quanto previsto per la circolazione stradale e pienamente conformi alle normative vigenti.
L’Amministrazione resterà sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.
ART. B/17 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
I danni per causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del
D.P.R. n. 207/2010 (che, per quanto abrogato dal D.Lgs. 50/2016, si intende qui validamente riportato e trascritto), avvertendo che la denuncia del danno deve sempre essere fatta alla stazione appaltante per iscritto entro 5 giorni dall’evento.
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza degli Appaltatori.
Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa.
Non vengono comunque accreditati compensi agli Appaltatori per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc.. agli attrezzi e mezzi d’opera ed alle provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Il compenso, per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato all’importo degli interventi necessari per l’occorrente alla riparazione ai prezzi e alle condizioni di contratto.
E’ pure a carico degli Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad opere eseguite direttamente dall’Amministrazione, o da altre Ditte, in conseguenza di negligenza degli Appaltatori stessi.
ART. B/18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con ogni Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n°50/2016 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016;
b) non è applicabile l’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n°50/2016, oppure sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016.
Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
ART. B/19 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
In caso di divergenza fra l’Amministrazione e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione, sia al termine del contratto, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sulle opere o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto è affidato all’Amministrazione Comunale.
Il giudizio di questa viene comunicato all’Appaltatore per iscritto e si intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, dall’Appaltatore nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione.
Si stabilisce comunque che l’Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le opere e le somministrazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti della D.L. e/o dal Responsabile del procedimento.
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto alla
D.L. e/o al Responsabile del procedimento, ed iscritti nei documenti contabili, nei modi e termini tassativamente stabiliti dal Regolamento per la D.L. delle OO.PP. o altro modo equivalente concordato preventivamente fra le parti, senza di che non sono presi in alcuna considerazione.
Qualora le contestazioni riguardino fatti, la D.L. ed il Responsabile del procedimento redigono un processo verbale delle circostanze contestate, che deve essere firmato dalla D.L., dal Responsabile del procedimento e dell’Appaltatore, o, questi non presentandosi, da due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale viene notificata all’Appaltatore per eventuali osservazioni da presentarsi alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento nel termine massimo di giorni 15 (quindici).
Nel caso che entro questo termine esso non presenti osservazioni, le risultanze del verbale si intendono da esse accettate.
Tutte le controversie fra l’Amministrazione e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione degli interventi sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono devolute esclusivamente all’Autorità giudiziaria entro la cui circoscrizione ha sede il Comune di Sant’Antimo.
ART. B/20 - SCIOPERI
In caso di sciopero dei propri dipendenti, ognuno degli Appaltatori sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta all’Amministrazione in via preventiva e tempestiva.
Ogni Appaltatore è altresì tenuto comunque ad assicurare il servizio di pronto intervento e l’esecuzione di interventi urgenti di emergenza che gli verranno ordinati dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento, secondo la tempistica e le modalità prescritte dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali e viste le possibili cause di pericolo alla pubblica incolumità.
Rimangono comunque anche durante gli scioperi le responsabilità a carico degli Appaltatori derivanti dal contratto d’appalto.
ART. B/21 - PIANO PER LA SICUREZZA
Ogni appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto n°81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all’esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti similari che prevedono l’impiego di mano d’opera da parte dell’impresa affidataria).
Il coordinamento del piano spetta all’impresa affidataria degli interventi, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato; è altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese.
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n°406 del 19/12/1991, viene notificato che l’autorità preposta a cui chiedere informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro è l’Azienda Sanitaria Locale NA/2 Nord, la quale provvede anche ai controlli; quella competente in materia di previdenza assicurativa contro gli infortuni e l’INAIL.
Sono previste sanzioni amministrative in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni rilasciate dal servizio di controllo o in caso di interruzione degli interventi da parte dell’Autorità Giudiziaria, per inadempienze alla normativa di sicurezza.
Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:
identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza;
la descrizione degli interventi per singole fasi in cui sono riportati:
a) le attrezzature
b) le modalità operative
c) le misure di protezione collettive e/o individuali.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - compresa la Xxxxx Xxxxx -, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio degli interventi e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna.
Oltre all’osservanza delle norme sulla sicurezza di carattere generale vigenti per l’esecuzione di lavori pubblici e non ed a quanto sopraelencato, sono pure a completo carico di ciascuna Impresa gli oneri e gli obblighi circa le responsabilità dell’Appaltatore in ordine all’osservanza, da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Ogni Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa prevista al D.Lgs. 81/08 e in particolare:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui al presente appalto, non rientrano in quelli previsti dall’art. 3 per i quali è necessario il progetto per la sicurezza;
- qualora si verificasse il caso che interventi di manutenzione ordinaria, ordinati dalla D.L. e/o dal Responsabile del Procedimento rientrino in quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 è onere dell’Appaltatore la redazione dello specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento, sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Mentre resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere di incaricare un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, se rientrano in quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 è onere dell’Appaltatore la redazione dello specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento, sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Mentre resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere di incaricare un tecnico abilitato all’esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
ART. B/22 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Ciascun Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni agli interventi assunti rispetto alle previsioni contrattuali.
Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere e prestazioni comprese nell’appalto, e questo sia per la Gestione tecnica e sia per l’esecuzione degli interventi manutentivi.
In particolare, le seguenti prestazioni sono già comprese negli importi a base d’appalto, per cui non si considerano mutate in maniera essenziale, la natura delle opere e prestazioni per:
variazioni o implementi non essenziali nella qualità e quantità dei dati di qualsiasi tipo da raccogliere e fornite alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento, che si riservano di poter apportare tutti gli aggiustamenti che riterranno necessari per una più precisa comprensione dell’andamento degli interventi, del loro costo, della programmazione degli interventi, dello stato degli interventi (inizio, fine), della consistenza delle informazioni, della data base dello storico degli interventi;
variazione nella forma grafica e organizzativa in cui verranno forniti i dati.
Gli ordini di variazione sono dati per fax o per iscritto dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento. Mancando tale ordine, non è accreditato agli Appaltatori alcun aumento nell’importo dell’opera e la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno anche rifiutare la variazione eseguita e non pagarla, oltre a richiedere che la prestazione venga effettuata nuovamente nei termini contrattuali.
L'esecuzione dei singoli lavori sarà in linea di massima vincolata alle relative prescrizioni o a quanto disposto dal Direttore dei lavori, tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportarvi varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso di esecuzione dei lavori.
Ogni appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite, ai prezzi contrattuali.
Nei casi di assoluta urgenza, la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno ordinare per iscritto l’esecuzione immediata di variazioni ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.
Ogni appaltatore non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti, pena l’esecuzione d’ufficio. Può peraltro inviare alla D.L. e/o al Responsabile del Procedimento, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell’ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.
Le variazioni dei prezzi sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di interventi non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici. Al contrario, le variazioni nelle prestazioni per i servizi non darà luogo ad alcun adeguamento del prezzo relativo, qualunque sia l’entità dei dati, dei preventivi, o degli interventi da gestire.
ART. B/23 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli importi riferiti ai due lotti territoriali si intendono incrementabili per un massimo del 20% qualora, per questioni di interferenze e sovrapposizione di lavorazioni, il Responsabile dei Lavori valuti, a suo insindacabile giudizio, di fare ricorso ad una Impresa appaltatrice, piuttosto che all’altra.
La medesima Impresa è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni determinati in sede di gara.
ART. B/24 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
La D.L. e/o il Responsabile del Procedimento potranno ordinare, a loro insindacabile giudizio, l’allontanamento del personale che dimostri incapacità professionale o il cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento degli interventi, o che abbia creato problemi con i cittadini e gli Appaltatori sono tenuti a dar corso all’ordine con sollecitudine.
Idem, qualora un subappaltatore, anche se autorizzato dal Responsabile del Procedimento, dovesse poi risultare non idoneo ad insindacabile giudizio della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, al ricevimento della comunicazione scritta, da parte della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, relativa alla richiesta di allontanamento del subappaltatore non idoneo, l’Appaltatore dovrà tempestivamente allontanarlo e prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto.
L’annullamento del subappalto non darà diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione degli interventi e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sarà a carico dell’Appaltatore stesso.
Gli Appaltatori sono in ogni caso responsabili dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati, o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
ART. B/25 - RAPPORTI CON LE MAESTRANZE
Si intendono di esclusiva competenza di ciascun Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali:
1. l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, deve intendersi pertanto ricadente sugli Appaltatori, restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla direzione ed alla sorveglianza;
2. l’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possono intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative all’assunzione obbligatoria;
3. l’effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria;
4. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
5. l’applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l’Appaltatore sia una Cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’Appaltatore e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
6. le responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, dell’osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto, e anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti dell’Amministrazione.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti 4, 5 e 6, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la D.L. e/o il Responsabile del procedimento comunicheranno all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederanno ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.
ART. B/26 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Ad aggiudicazione dell’appalto, i lavori verranno consegnati a ciascun appaltatore dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione simultanea o disgiunta delle ditte appaltatrici.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Qualora l’Appaltatore convocato non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Responsabile del procedimento assegnerà, mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto o di non dare corso alla stipula del contratto, disponendo altresì l’incameramento della cauzione, salva e riservata l’azione per eventuali maggiori danni.
La consegna dei lavori resta regolamentata da quanto previsto dal DPR 207/2010, all’art. 153 e segg. (che, per quanto abrogati dal D. Lgs. 50/2016, si intendono qui validamente riportati e trascritti).
A partire dalla consegna, ogni Appaltatore deve organizzare la gestione tecnica.
Dalla data di consegna, le imprese sono tenute ad eseguire tutti gli interventi richiesti dalla direzione lavori nei tempi e modi da essa stabiliti.
Da detta data, esse sono obbligate a far partire i servizi di monitoraggio e di supporto tecnico, di cui ai precedenti articoli A/5 e A/6.
Ciascun appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
d) copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
e) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D. Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;
f) copia del registro infortuni;
g) documenti necessari per acquisire il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall'ente territoriale competente ove ha sede la ditta.
ART. B/27 - PREZZI DI RIFERIMENTO
I prezzi di riferimento di cui al presente capitolato avranno a base i prezzi di cui alla tariffa regionale per l’anno 2016 (riproposta per l’anno 2018 con delibera di Giunta Regionale della Campania n°824 del 28/12/2017) ed i prezzi di cui alle allegate analisi ed elenco prezzi materiali.
I detti prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
ART. B/28 - PAGAMENTI DEL PREZZO DI APPALTO
Data la peculiarità speciale dell’Accordo Quadro, che opera per Ordini di Servizio, o per somma urgenza, non è prevista alcuna anticipazione.
A) LAVORI A CORPO E A MISURA
Saranno contabilizzati ed ammessi a pagamento solo secondo le norme in vigore per la contabilità dei lavori pubblici.
Sull'Importo Lordo (IL) complessivo dei detti lavori si applicherà la percentuale di ribasso offerto in sede di gara, e si considererà quale aliquota dei costi di sicurezza per cantieramento un incremento del 2,38% (= 2,38% x IL)
Si precisa che sono soggetti al ribasso offerto anche gli importi forfettizzati di cui alle schede di analisi di lavoro allegate al presente capitolato.
B) LAVORI IN ECONOMIA:
Si procederà alla valutazione, e successiva liquidazione, dei lavori in economia secondo lo schema che segue.
I costi della manodopera, dei materiali e dei noli, andranno desunti dalla Tabella Dei Prezzi, pubblicata a cura del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania ed il Molise – Napoli, per il periodo relativo o, in mancanza, per l’ultimo periodo disponibile.
1) Manodopera:
- operaio specializzato N°
- operaio comune N°
di ore x €. /h = €
di ore x €. /h = €
- materiali …………………………………………………………………………….. = €
- noli ………………………………………………………………………………….. = €
================= TOTALE 1) €
2) Spese generali ed utile all'impresa: 25% di TOTALE 1) ........................................... = €
================= TOTALE 2) €
3) Si detrae il ribasso di CONTRATTO sulla voce 2) ........................................... = €
4) Si somma il valore forfettario dei costi della sicurezza = 2,38% x TOTALE 2) = €
=================
TOTALE Lavoro in economia €
Come si evince dal prospetto di cui sopra per i lavori contabilizzati in economia, solo sull'importo del 25% per spese generali ed utile all'impresa, sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Al fine di snellire e rendere facilmente controllabile le spese per ogni singolo intervento i lavori in economia saranno contabilizzati sul libretto delle misure e non sulle liste previste per operai, materiali e noli e ciò per consentire un facile ed immediato controllo.
Pagamenti in acconto e a saldo
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si procederà al pagamento di ogni singolo ordine di servizio, una volta correttamente eseguito.
In accordo tra le parti, qualora più ordini di servizio si accavallassero tra loro, può essere concordato di pagare acconti del corrispettivo dei singoli affidamenti (ordine di servizio) ogni qualvolta il credito complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 20.000,00-.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. n°50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
ART. B/29 - MAGGIORAZIONE
Non è dovuta nessuna maggiorazione sui prezzi nel presente appalto per oneri conseguenti alla somma urgenza, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc., e non trova applicazione quanto riportato (in merito a possibili maggiorazioni) nelle "AVVERTENZE GENERALI", alla tariffa prezzi assunta a base di appalto).
ART. B/30 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la revisione prezzi, se tale condizione è prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, e se tali modifiche non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015 n°208.
ART. B/31 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previsti e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base alla normativa vigente, con le seguenti modalità:
a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, secondo le indicazioni dei costi da assumere a base dei lavori in economia riportate nel precedente apposito articolo.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
ART. B/32 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
Si fa riferimento a quanto previsto in materia dal decreto legislativo n° 231 del 2002.
ART. B/33 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE
Il collaudo dei lavori verrà eseguito annualmente secondo quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs.
50/2016 e dall’art. 215 e segg. del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di Xxxxxxxx è sostituito con quello di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 mesi dalla data della ultimazione dei lavori, relativamente ad ogni singolo intervento di manutenzione.
Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre al collaudo statico a norma dell’art. 7 della L. 1086/71 e non sia stato ancora nominato il Collaudatore, il Direttore dei Lavori provvederà ad eseguire secondo quanto indicato dal D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme Tecniche per le costruzioni 2008) le prove di carico, ai fini del collaudo statico che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Per quanto riguarda le modalità di svincolo delle ritenute a garanzia si rimanda a quanto riportato nell’Art. B/3.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del C.C., l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili e denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per quanto non ricompreso nel presente articolo si rinvia all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt.
215 e segg. del DPR 207/2010.
ART. B/34 - MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute: qualora l’Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.
In tale evenienza, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l’eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
Indipendentemente da quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire come pure alla pesatura e alla misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.
Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall’Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori e sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.
ART. B/35 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
ART. B/36 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Gli Appaltatori devono demolire e rifare, a loro spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso inferiori a quelli prescritti; qualora essi non ottemperino all’ordine ricevuto, si procederà d’ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoli ai responsabili.
Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l’effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.
Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’Appaltatore colpevole, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente capoverso, l’Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
vigore.
ART. B/37 - NORME GENERALI SUI MATERIALI
Le ditte appaltatrici, per la qualità dei materiali forniti dovranno assicurare il rispetto della legge in
Gli appaltatori potranno procurarsi i materiali dove riterranno opportuno e conveniente, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, questi siano riconosciuti di buona qualità e rispondenti ai requisiti designati per natura, idoneità, durabilità e applicazione.
Salvo prescrizioni speciali, tutti i materiali dovranno essere procurati dalle imprese, le quali non avranno titolo per accampare pretese o sollevare eccezioni qualora durante l'esecuzione dell'appalto i materiali non fossero più rispondenti ai prescritti requisiti per causa dipendenti dai fornitori degli appaltatori.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
CAPO C - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. C/1 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Capitolato Speciale di Appalto e della normativa di riferimento.
Resta comunque fermo il diritto del singolo Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli.
L’Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per i chiarimenti in merito alle osservazioni fatte, le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.
Il D.L. avrà la possibilità di associare all’ordine di intervento l’eventuale sussistenza di una situazione ritenuta:
IN EMERGENZA: qualora l’intervento comporti una situazione di pericolo immediato per l’utenza. Si attiva il Pronto Intervento;
URGENTE: qualora l’Utente segnali la sussistenza di una situazione di “gravi disservizi generali per gli utenti”;
ORDINARIO: In tutti gli altri casi.
ART. C/2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
L'oggetto concreto di ogni intervento di manutenzione sarà individuato in modo preciso dagli ordini di servizio impartiti ad ogni impresa in maniera scritta.
Nell’ordine di servizio della direzione dei lavori, dovrà essere chiaramente descritta la modalità di esecuzione dei lavori a farsi. Lo stesso D.L. avrà cura di ordinare che i materiali impiegati siano del tipo e qualità similari a quelli esistenti e che le opere eseguite rispondano alla buona regola d'arte.
Ai fini della funzionalità delle strade, reti idriche e fognarie sono oggetto del presente contratto anche gli interventi di manutenzione straordinaria descritti in apposite perizie da redigersi a carico dell’U.T.C.
ART. C/3 - CONDUZIONE DEI LAVORI
Le prestazioni di lavoro richieste che non hanno carattere di urgenza devono di norma essere iniziate entro gg. 5 (cinque) dalla consegna dell'ordine di servizio o del verbale di consegna.
I lavori da eseguirsi con urgenza devono essere iniziati entro le 24 ore a partire dalla consegna dell'ordine o del verbale di consegna.
Ogni appaltatore o un suo delegato (direttore tecnico) è obbligato a recarsi quotidianamente entro le ore 9.00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per ricevere gli ordini dei lavori da eseguire.
ART. C/4 - LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi previsto per l’esecuzione dell’appalto.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione Appaltante, salvo all’appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per la ulteriore richiesta.
ART. C/5 - LAVORI IN ECONOMIA
Saranno considerati lavori in economia quelle prestazioni che, per essere quantizzate, necessitano di una valutazione dell’impiego di manodopera noli trasporti e materiali elementari, non trovando riscontro nel Prezzario ufficiale ovvero per esiguità delle dimensioni delle opere a farsi.
La contabilità verrà effettuata secondo quanto previsto dall’art. B/28 del presente capitolato.
Si precisa che le lavorazioni, di cui alle Schede di Analisi allegate, sono opere a corpo e non in economia.
ART. C/6 - LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
ART. C/7 - ONERI PER LA SICUREZZA
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale in base agli importi liquidati di volta in volta, e computata in un valore forfettariamente posto pari al 2,28% dell’importo lordo delle opere commissionate, secondo quanto riportato negli appositi articoli precedenti.
ART. C/8 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI -- PENALE PER IL RITARDO
Per i lavori richiesti con ordine di servizio e per i quali è da prevedere una durata esecutiva non superiore ai 7 (sette) giorni non si darà luogo alla fissazione del termine per la ultimazione degli stessi. In caso di lavori che comportino presumibilmente un tempo maggiore il DL potrà determinare un termine superiore per la ultimazione.
Per i lavori commessi a seguito di perizia, il tempo utile per la esecuzione degli stessi sarà concretamente determinato dal dirigente dell'U.T.C. su proposta del tecnico incaricato e quindi accettato dall'impresa all'atto della firma del verbale di consegna dei lavori.
Laddove l'appaltatore impieghi maggiore tempo nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, o preventiva richiesta di proroga motivata, sarà soggetto al pagamento di una penale, così come stabilito nel successivo art. C/16.
ART. C/9 - LAVORI IN EMERGENZA -- PROTEZIONE CIVILE
La esecuzione dei lavori che comportano notevoli disagi devono essere eseguiti al massimo entro 24 (ventiquattro) ore dall'ordine.
Laddove vi sia pericolo immediato per cose e persone si attiva il servizio di pronto intervento.
In casi eccezionali è consentito derogare per validi motivi non dipendenti dalla volontà delle ditte appaltatrici. In ogni caso tali lavori non possono essere eseguiti oltre 48 (quarantotto) ore dall'ordine.
ART. C/10 - SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre similari circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedono regolarmente ed a regola d'arte, il tecnico comunale responsabile dei lavori, può ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
ART. C/11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo di un appaltatore rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato o dal Direttore Lavori per l’ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del presente capitolato, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. C/16 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori ed il tempo concesso con la messa in mora.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
ART. C/12 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
La procedura che segue individua le principali fasi relative alla gestione degli Interventi e stabilisce i requisiti principali di processo cui l’Appaltatore dovrà attenersi nel corso dell’appalto.
La presente procedura sarà revisionata e dettagliata con l’approvazione del Piano qualità, una volta condiviso con l’Appaltatore tutti i dettagli operativi.
FASE 1 - RACCOLTA ORDINI DI SERVIZIO DEL D.L. |
Gli Appaltatori sono tenuti a presentarsi ogni giorno lavorativo entro le ore 9.00 dal D.L. per ricevere gli ordini di servizio del DL e/o le perizie tecniche autorizzate dal RUP. Gli stessi comunque sono tenuto ogni qualvolta la D.L. e/o il R.U.P. lo ritengano necessario, a recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività presso l’ufficio dalla D.L. e/o dal Responsabile del Procedimento, per ricevere ordini e fornire comunicazioni relative all’appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione. |
FASE 2 ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI IN AUTONOMIA |
Laddove una richiesta di intervento effettuata da un Corpo di Polizia e /o DL rientri tra gli interventi di somma urgenza (come descritto al precedente art. A/6), l’appaltatore coinvolto è tenuto ad attivarsi per la risoluzione del problema nei tempi previsti dal presente capitolato |
FASE 3 AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI |
Fatte salve le procedure amministrative di legge per impegnare la spesa necessaria, gli interventi saranno autorizzati dalla D.L. entro l’ importo lordo omnicomprensivo di € 3.000,00 (euro tremila) IVA inclusa, e dal RUP al di sopra di tale importo. E’ nelle facoltà della D.L. e del R.U.P. autorizzare l’esecuzione dell’intervento con prescrizioni. Ricevuta l’ordine o l’autorizzazione, l’Appaltatore interessato provvederà alla esecuzione dell’intervento nei tempi prescritti dalla tabella PRESTAZIONI, di cui al successivo art. C/14. |
FASE 4 PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEGLI APPALTATORI |
Ciascun Intervento dovrà essere avviato entro i tempi previsti dal presente capitolato (rif. Tabella “Prestazioni”, art. C/14) e con riferimento al “carattere” assegnato allo stesso (ordinario, urgente, in emergenza). Gli Appaltatori predisporranno giornalmente un “Programma giornaliero degli Interventi” e lo presenteranno alla D.L. entro le ore 9.00 del giorno stesso, così da permettere il tempestivo controllo da parte della D.L. Tale “programma” potrà essere comunicato anche via fax o, previo accordo con la D.L., via e-mail, e dovrà contenere tutti gli interventi programmati e da effettuarsi nella giornata di riferimento con indicazione: della strada interessata; dell’ oggetto specifico dell’ intervento; della richiesta di Intervento effettuata, se attivabile in autonomia; della Ordine /autorizzazione ricevuta se non attivabile in autonomia; della squadra operativa inviata. Il Programma Giornaliero degli Interventi indicherà anche le ispezioni programmate e/o i sopralluoghi compresi nell’ambito del servizio di supporto operativo. |
FASE 5 RENDICONTAZIONE MENSILE DEGLI INTERVENTI ULTIMATI DA PARTE DELLA “SEDE OPERATIVA” |
L’attività dovrà essere svolta dall’Appaltatore con cadenza mensile, nei tempi previsti dalla Tabella “Prestazioni” (art. C/14) e prevede la presentazione alla D.L.: |
dell’elenco di tutti gli Interventi di manutenzione ultimati completi di dettagli sulla “tipologia”, sull’edificio interessato, sul “carattere”, sui tempi di Intervento (autorizzazione, avvio, ultimazione) e sui costi. dell’elenco di tutti gli interventi in corso e quelli programmati. |
FASE 6 MONITORAGGI ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DA PARTE DELLA D.L. |
I monitoraggi da parte della D.L. sugli Interventi eseguiti saranno effettuati mediante: (eventuale) sopralluogo e controllo attività svolta e stato Intervento; verifica del rispetto delle tempistiche richieste (sull’avvio e ultimazione, nonché sulle attività di “supporto tecnico gestionale”). Le non conformità riscontrate saranno notificate all’ appaltatore interessato al momento del sopralluogo, con ordine di servizio scritto o sul rendiconto emesso. Eventuali Non Conformità riscontrate dalla D.L. possono comportare: la richiesta di completamento / rifacimento di un dato Intervento; la revisione di un rendiconto emesso; l’applicazione di una penale al momento dell’emissione dello stato d’avanzamento lavori. |
ART. C/13 - ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI
L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Gli oneri relativi alla dotazione ed organizzazione per l’esecuzione degli interventi e i rapporti con la D.L. e/o il Responsabile del Procedimento descritti nei successivi articoli, sono a completo carico dell’Appaltatore.
Gli Appaltatori dovranno dimostrare di avere la piena disponibilità al momento della consegna dei lavori, delle attrezzature e del personale tecnico/amministrativo richieste dal presente Capitolato Speciale di Appalto, o offerte in sede di gara, in modo tale da poter svolgere tutte le attività previste dal presente Capitolato.
Al momento della consegna dei lavori, la D.L. e/o il Responsabile del procedimento verificheranno personalmente la disponibilità materiale delle attrezzature e del personale tecnico/amministrativo. In tale circostanza la D.L. e/o il Responsabile del procedimento si redigerà uno specifico verbale attestante la reale presenza, disponibilità, funzionalità e competenza di quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara. Tale verbale di verifica verrà redatto in duplice copia e sottoscritto dalla D.L., dal Responsabile del procedimento e dall’Appaltatore.
La mancata dimostrazione anche di un solo dei requisiti di cui trattasi è motivo di revoca dell’aggiudicazione.
Se nel corso di esecuzione del contratto dovesse venir meno anche uno solo dei requisiti richiesti, nonostante le sollecitazioni della committenza, si procederà alla risoluzione del contratto stesso.
ART. C/14 - STANDARD DI SERVIZIO
Gli “standard di servizio” previsti per la realizzazione degli Interventi di manutenzione ordinaria sono sintetizzati nella seguente tabella:
TABELLA “PRESTAZIONI”
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
INDICATORE | INTERVENTO ORDINARIO | INTERVENTO URGENTE | LAVORI IN EMERGENZA (PROTEZIONE CIVILE) |
Tempo di Avvio Intervento | Entro 5 gg lavorativi da OdS oppure da Autorizzazione della D.L/RUP. | Entro 24 ore dalla consegna dell’ ordine o del verbale di consegna | Entro 1 ora dalla segnalazione (UTC., PM, Corpo di Polizia) |
Tempo di Ultimazione Intervento | Entro 7 gg. lavorativi dalla data di Avvio salvo accordi particolari definiti con la D.L. al momento della consegna. | Entro 24 ore dall’avvio | |
Numero di Proroghe Concesse | Xxx 3 proroghe al mese. |
SERVIZIO DI “SUPPORTO OPERATIVO”
Tempo di Comunicazione alla D.L. del “Programma Giornaliero degli Interventi” | Entro le ore 9.00 di ogni giornata lavorativa |
Tempo di comunicazione cronoprogramma settimanale | Entro le ore 9.00 del primo giorno lavorativo della settimana |
Tempo di Rendicontazione mensile | Entro il 10 di ogni mese. |
Tempo previsto per L’ esecuzione di una ispezione | Entro 5 giorni consecutivi successivi a quello della richiesta della D.L. |
Tempo previsto per l’esecuzione di un Sopralluogo | Trasmissione “rapporto” entro 5 giorni consecutivi successivo a quello di richiesta della D.L. ( se urgente 1 giorno) |
Tempo previsto per segnalazione dissesti stradali | Immediatamente nell’arco degli orari lavorativi e comunque non oltre un’ora dall’inizio dell’orario d’ufficio del giorno successivo. |
ART. C/15 - MONITORAGGIO DEI LAVORI E DELLE “PRESTAZIONI” E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
a) Sopralluoghi sul sito durante l’esecuzione dei lavori
Possono essere svolti dal D.L. e /o dal RUP con l’obiettivo di verificare:
- l’adeguatezza dell’intervento intrapreso a fronte della segnalazione ricevuta;
- la disponibilità di mezzi, personale e materiali adeguati da parte dell’Appaltatore interessato;
- l’esecuzione dei lavori “a regola d’arte” in conformità alle prescrizione del presente capitolato;
- il disagio arrecato agli Utenti nell’esecuzione dei lavori;
- per la verifica del corretto funzionamento dei servizi prestati.
Per la verifica del corretto funzionamento dei lavori il DL e/o il RUP potranno effettuare controlli a campione in base al cronoprogramma inviato dall’ appaltatore.
Le eventuali Non Conformità e le relative prescrizioni possono essere notificate dalla D.L.:
immediatamente sul posto o successivamente attraverso l’emissione di un “Ordine di Intervento;
al momento dell’approvazione dei rendiconti mensili.
b) Controllo rendiconti mensili
I rendiconti mensili vengono controllati mensilmente da parte della D.L. per verificare:
- la completezza dei dati in essi riportati;
- la congruità del consuntivi rispetto agli interventi effettuati;
- il rispetto dei requisiti definiti nella Tabella “prestazioni”;
- il volume di attività svolta.
Le eventuali Non Conformità, le relative prescrizioni o le eventuali penali vengono notificate dalla
D.L. all’Appaltatore interessato per iscritto.
Il rendiconto mensile può essere approvato dalla D.L. solamente dopo che l’Appaltatore ha recepito tutte le prescrizioni notificate, e va allegato ai Collaudi e/o Certificati di regolare Esecuzione (rif.: Art. B/33) emessi per tutti gli interventi in esso riportati.
c) Gestione delle Non Conformità
Il DL una volta verificato le Non Conformità dovrà notificare all’Appaltatore interessato le stesse con le relative prescrizioni nei modi innanzi indicati.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire immediatamente le prescrizioni notificate e a darne comunicazione alla D.L. per la chiusura delle stesse.
ART. C/16 - PENALI
a) Nel caso in cui l’ appaltatore non provveda nei tempi stabiliti dal D.L. alla prescrizioni notificategli, il
D.L. provvederà ad applicare le penali di seguito riportate:
TABELLA “PENALI APPLICATE”
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASPETTO | RIF. | ENTITA’ PENALE | NOTE |
Ritardo nell’Avvio di un Intervento Ordinario | Standard Tabella “Prestazioni” | € 50,00 per ogni giorno di ritardo | |
Ritardo nell’Avvio di un Intervento Urgente | Standard Tabella “Prestazioni” | € 100,00 se ritardo < 1 gg. € 250,00 per se ritardo oltre 1 gg. |
Ritardo nell’Avvio di un Intervento in Emergenza | Standard Tabella “Prestazioni” | € 250,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo | Fatte salve eventuali altre responsabilità civili e penali. N.3 ritardi possono essere causa di risoluzione contratto |
SERVIZIO DI “SUPPORTO TECNICO”
ASPETTO | RIF. | ENTITA’ PENALE | NOTE |
RITARDO O MANCATA COMUNICAZIONE ALLA D.L. del “Programma Giornaliero degli Interventi” | Standard Tabella “Prestazioni” | € 25 per ogni ritardo superiore all’ ora. € 50,00 per ogni mancata comunicazione | |
Ritardo nella Presentazione di Rapporti di intervento | Standard Tabella “Prestazioni” | € 50,00 per ogni giorno di ritardo | Xxx 1 proroga al mese |
RITARDO NELLA EFFETTUAZIONE DI UNA ISPEZIONE | Standard Tabella “Prestazioni | € 100 per ogni giorno di ritardo | |
Ritardo nella Presentazione di un rendiconto mensile | Standard Tabella “Prestazioni” | € 150,00 per ogni settimana di ritardo | Max 1 proroga al mese |
Mancata o ritardata segnalazione di dissesti stradali | Standard Tabella “Prestazioni | € 150,00 per ogni mancata o tardiva segnalazione |
b) Notifica delle penali
L’eventuale applicazione delle penali sarà notificata per iscritto a seguito del controllo eseguito dalla D.L. sui rendiconti mensili.
c) Effetti delle penali
L’applicazione di tutte le penali, di cui al presente articolo, avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione per gli acconti e i saldi sui vari ordini di servizio, ed in genere sui pagamenti a farsi.
Qualora l’Appaltatore avesse accumulato in un anno penali per un importo pari o superiore al 5% del valore annuo del contratto, l’Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e ciò costituisce per l’Amministrazione Comunale motivo per azionare la procedura di risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.
ART. C/17 - PRESENTAZIONE DEL “PIANO QUALITÀ” PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E SERVIZI DI SUPPORTO.
Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori, gli Appaltatori dovranno presentare alla D.L. il “Piano Qualità” relativo ai lavori di manutenzione e ai servizi di supporto.
Attraverso tale documento ogni Appaltatore presenta alla D.L.:
- l’organizzazione preposta alla gestione delle diverse attività (lavori, servizi di supporto);
- le risorse umane di riferimento;
- i mezzi e le attrezzature messe a disposizione;
- eventuali proposte migliorative alle procedure previste per la gestione dei lavori e degli interventi di manutenzione;
- la procedura da seguire per l’ attivazione del servizio di reperibilità;
- la procedura da seguire per l’attivazione del servizio di pronto intervento;
- le modalità di funzionamento dei servizi;
- la modulistica utilizzata per lo svolgimento delle diverse attività (es. Programmi giornalieri, Rendiconti mensili, Report, ecc…);
- il sistema di monitoraggio interno sui lavori eseguiti e sulle prestazioni dei servizi di supporto;
- il sistema di conservazione e protezione della documentazione e dei dati informatici;
- quanto altro ritenuto opportuno per l’efficace funzionamento dell’appalto.
La D.L. sottoporrà a verifica documentale il “Piano Qualità”, al fine di confrontare:
- la completezza delle informazioni in esso contenute;
- la sua conformità ai requisiti organizzativi e di processo contenuti nel presente capitolato.
A fronte della verifica documentale, la D.L. notificherà ufficialmente ad ogni Appaltatore eventuali modifiche che è necessario apportare al “Piano Qualità” e assegnerà all’ appaltatore il termine ultimo per l’ adeguamento del Piano di Qualità.
Gli Appaltatori sono tenuti a presentare alla D.L. entro il termine assegnato una proposta per il recepimento di tutte le prescrizioni, corredate da un programma temporale per il completo recepimento delle stesse. Tale proposta dovrà essere formalmente accettata dalla D.L.
L’ esito positivo dell’ accertamento della DL sul Piano Qualità dovrà evincersi da apposito verbale notificato ad ogni Appaltatore.
Solo dopo l’emissione di tale documento potrà essere attivato il servizio di supporto tecnico.
Nei due mesi di cui sopra le ditte, di concerto con la direzione dei lavori, provvederanno ad effettuare una ricognizione dell’intero territorio comunale al fine di avere conoscenza effettiva dei dissesti esistenti e di provvedere ove possibile alla loro riparazione.
Il mancato recepimento delle prescrizioni date dalla DL e il ritardo nella presentazione del Piano Qualità per più di un mese sul tempo assegnato dal DL porterà alla rescissione del contratto.
ART. C/18 - CONSEGNA LAVORI E ATTIVITÀ SVOLTE NEL “PERIODO TRANSITORIO”
Non appena espletata la gara e formalizzato l’affidamento dell’appalto, i lavori verranno affidati agli Appaltatore.
Gli Appaltatori sono tenuti ad eseguire gli interventi ordinari ordinati dalla Direzione Lavori.
ART. C/19 - COSTITUZIONE IN MORA
Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora degli appaltatori.
ART. C/20 - RINVIO ALLE NORME
Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore.