CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO INDICE
1. GENERALE 3
2. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO 3
3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI 4
4. PACKAGING 4
5. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA’ 4
6. PREZZI E PAGAMENTI 4
7. GARANZIE SUI PRODOTTI 5
7.1 CONFORMITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL PRODOTTO 5
7.2 CONFORMITÀ QUALITATIVA DEL SISTEMA 5
8. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 6
9. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI (Mercato Automotive) 7
10. INDICATORI DI QUALITA’ E DI SERVIZIO (Mercato Automotive) 8
11. APPROVAZIONE DELL’IDONEITA’ DELLE CAMPIONATURE (Mercato Automotive) 9
12. GESTIONE DELLE MODIFICHE 9
13. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE 9
13.1 REGOLAMENTO (CE) N°1907/2006 REACH 10
13.3 DIRETTIVE 2002/95/CE, 2011/65/CE E 2002/96/CE e smi 10
13.4 CONFLICT MINERALS 11
13.5 DECRETO LEGISLATIVO UE 679/2016 11
14. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA 11
15. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 11
16. RISOLUZIONE 12
17. RISERVATEZZA 12
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 13
19. XXXXXXXX XXXXXXXXXX 00
20. D.LGS 231/01 E CODICE ETICO 13
1. GENERALE
Con “AZIENDA” deve intendersi Fonderia Benini di Xxxxxx Xxxxx & c snc , X.Xxx: 04929440016
Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxx 0, 00000, Xxxxx (XX)
Telefono: 011/0000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
I siti produttivi e logistici, rispettivamente:
Sito Produttivo
Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxx 0, 00000, Xxxxx (XX
Sito Logistico
Sede Legale: Xxxxxx xxx Xxxxx 0, 00000, Xxxxx (XX
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore dell’ AZIENDA (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi dall’AZIENDA, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie prime, semilavorati, prodotti, imballi e servizi, da esso disciplinate. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta dall’AZIENDA. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.
Il Fornitore non potrà cedere ovvero subappaltare a terzi, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura, se non espressamente autorizzato per iscritto dall’ AZIENDA e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti dell’AZIENDA per tutte le attività poste in essere dal terzo cessionario o subappaltatore.
2. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO
Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione da parte dell’ AZIENDA e l’accettazione “conferma d’ordine” da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto.
L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dell’Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità. L’accettazione dell’Ordine di Acquisto comporta l’integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste nonché delle presenti Condizioni Generali.
3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti conformi alle specifiche definite; ogni aggiornamento o modifica sui Prodotti o sui processi di realizzazione dei prodotti, deve essere preventivamente segnalato e successivamente condiviso per iscritto e comunque dovrà essere effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati con l’AZIENDA.
4. PACKAGING
Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti con un imballo idoneo al trasporto al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità. Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati presso lo stabilimento dell’ AZIENDA, gli stessi saranno accettati con riserva. Nella successiva verifica, qualora risultassero con imballo danneggiato,l’ AZIENDA avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo. Tutti gli imballi utilizzati per la spedizione dei materiali dovranno essere individuati nei documenti riportando le seguenti informazioni:
- Ragione sociale del fornitore
- Data di spedizione
- Numero di ordine
- Il codice, la denominazione commerciale
- La quantità
- Il lotto di produzione
- Numero di colli.
Ogni materiale spedito deve essere corredato di tutti i documenti richiesti nell’ordine. Eventuali modifiche delle istruzioni di imballaggio elaborate dai fornitori dovranno essere concordate con la Qualità e la Logistica dell’ AZIENDA.
5. CONSEGNA, RITARDI
Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le quantità, le tempistiche e nei luoghi indicati nell’ordine di acquisto. Qualora insorgano difficoltà nel rispettare i termini di consegna, il fornitore è obbligato a darne immediata e preventiva comunicazione all’ AZIENDA.
6. PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi indicati sugli ordini dagli Acquisti dell’AZIENDA sono quelli considerati validi ai fini della fatturazione ed eventuali variazioni o modifiche potranno essere effettuate soltanto dalla medesima funzione. Sono escluse variazioni retroattive dei pezzi.
Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge; l’AZIENDA effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza indicati nell’Ordine di Acquisto, subordinatamente al ricevimento delle fatture, debitamente compilate, nonché di ogni correlato tipo di documentazione qualora richiesto dalla legge.
Se non preventivamente autorizzato per iscritto da AZIENDA, il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti di AZIENDA.
7. GARANZIE SUI PRODOTTI
7.1 CONFORMITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL PRODOTTO
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto indicato nell’Ordine di Acquisto sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione. Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, l’AZIENDA, avrà la facoltà di:
a) Accettare le tolleranze per le differenze quantitative definite contrattualmente;
b) L’AZIENDA ha la facoltà di restituire la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock;
c) Xxxxx salvo quanto previsto al precedente §6, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente al reintegro dei materiali mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche) rimangano a carico del Fornitore.
d) Il Fornitore è responsabile per la qualità dei prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da AZIENDA e si impegna a garantire i materiali esenti da vizi e non conformità constatati. Il Fornitore deve accertare che le verifiche soddisfino i requisiti di qualità al fine di garantire Zero Difetti.
e) Al verificarsi di situazioni critiche fermi linea, problemi di qualità ricorrenti, reclami da parte del cliente finale, l’AZIENDA ha il diritto di chiedere al Fornitore specifici controlli supplementari, al fine di rilevare i problemi verificatisi e non rilevati dai controlli posti in essere dal Fornitore durante la produzione. Il fornitore si obbliga a effettuare tutti i controlli necessari atti a garantire l'affidabilità e l'idoneità delle materie prime alla funzione e all'impiego richiesti, come indicato nella documentazione tecnica fornita all’ AZIENDA. Il fornitore deve disporre di un sistema che garantisca:
a) L’identificazione delle materie prime e dei semilavorati in giacenza nei propri magazzini;
b) L’identificazione dello stato di avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di controllo;
c) L’identificazione del prodotto non conforme per evitarne l’involontario utilizzo o la consegna;
d) L’identificazione del prodotto finito e deliberato conforme.
Il Fornitore è tenuto ad applicare e rispettare la metodologia FIFO (First In First Out).
7.2 CONFORMITÀ QUALITATIVA DEL SISTEMA
L’AZIENDA si auspica che il fornitore disponga di un sistema che consenta di individuare e risalire in modo inequivocabile, per ogni lotto di produzione, alla data di fabbricazione, agli esiti dei controlli e delle prove a cui sono stati sottoposti i prodotti ed alle eventuali azioni correttive attuate. Tale requisito si applica anche a materiali e alle lavorazioni realizzati da subfornitori. E’ responsabilità del fornitore mantenere tale documentazione per un tempo di 10 anni dalla data dell’ultima fornitura.
Per le forniture relative al mercato Automotive, il Fornitore garantisce di essere certificato ISO 9001 da un Ente di Certificazione accreditato e riconosciuto. I fornitori di prodotti non utilizzati per il mercato Automotive, non in possesso di tale certificazione devono comunque garantire l’applicazione dei principi fondamentali della normativa in questione.
8. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
L’AZIENDA non è tenuto ad effettuare dei controlli in accettazione, tranne che per ricercare danni dovuti al trasporto e difetti visibili del prodotto. Il Fornitore è quindi totalmente responsabile dei prodotti forniti e si impegna ad effettuare tutti i controlli necessari a garantire che questi siano esenti da vizi o difetti di fabbricazione. L’AZIENDA si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli di conformità sui prodotti di fornitura:
a) Presso il fornitore e/o suoi subfornitori;
b) In accettazione arrivi utilizzando piani di campionamento. Nel caso venga rilevato una parte non conforme l’intero lotto potrà essere considerato tale;
La gestione degli eventuali prodotti non Conformi verrà effettuata secondo quanto indicato di seguito.
a) Prodotti la cui non conformità è stata causata da materie prime o sostanze d’acquisto. La Qualità dell’ AZIENDA può decidere, in accordo con il fornitore, di:
- Trattare l’intero lotto potenzialmente non conforme da smaltire o renderlo al fornitore, con o senza richiesta di sostituzione, in funzione delle necessità;
- Far fare dei campionamenti mirati sui restanti contenitori oggetto della fornitura con personale proprio o di fornitori terzi nel proprio stabilimento a spese e rischio del fornitore; i prodotti non conformi rilevati durante la selezione vengono poi resi al fornitore o rilavorati nel proprio stabilimento o da fornitori terzi a spese del fornitore.
b) Gestione delle azioni correttive
Al rilevamento di una non conformità l’AZIENDA emette un rapporto di non conformità.
Quando gli viene inviato un rapporto di non conformità, il fornitore si impegna ad analizzare la problematica ed a inviare all’ AZIENDA un file contenenti le Azioni correttive messe in atto per il NON ripetersi della problematica.
I fornitori che forniscono materia prima o semilavorati per il settore Automotive, al ricevimento di un rapporto di non conformità, devono compilare un rapporto di analisi del problema e trascrivere le azioni correttive secondo lo standard 8D report utilizzando il modulo dell’AZIENDA e le tecniche specifiche del “problem solving”. Se non diversamente richiesto, il fornitore deve inviare al reparto Qualità:
- Conferma del ricevimento del rapporto di non conformità entro 1 giorno lavorativo, indipendentemente dal fatto che gli venga richiesto di elaborare un 8D;
- Evidenza dell’applicazione delle azioni di contenimento effettuate entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di non conformità, (4D);
- 8D contenente la pianificazione delle azioni correttive a lungo termine entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di non conformità (8D);
- 8D che documenti l’efficacia delle azioni correttive a lungo termine effettuate sul primo lotto successivo alla loro implementazione.
Il fornitore deve sottoporre ad analisi tutti i resi e i prodotti non conformi rifiutati dall’AZIENDA, fornire l’analisi delle cause e attuare le azioni appropriate per eliminarle e prevenire il loro ripetersi. Nel caso le azioni correttive non risultino efficaci o vi siano non conformità ripetitive,l’ AZIENDA si riserva di applicare dei processi di contenimento definiti “escalation process” in accordo alla procedura interna, al fine di:
- Garantire le forniture conformi a quanto concordato;
- Supportare il fornitore per la risoluzione di problemi qualitativi che hanno causato la non conformità.
I Prodotti forniti sono, in ogni caso, assistiti dalla garanzia per i difetti e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge. Il fornitore è tenuto a fornire il massimo supporto e la necessaria cooperazione per un’analisi congiunta al fine di determinare le cause del problema e identificare la soluzione.
c) Recupero dei costi derivanti da non conformità causate dai fornitori
I costi derivanti da non conformità qualitative o logistiche imputabili ai fornitori verranno ad esso addebitati. Tali costi possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Costi di gestione della non conformità;
- Costi dei prodotti non conformi o delle lavorazioni che hanno generato la non conformità;
- Costi di gestione del prodotto non conforme quali selezioni, prove, rilavorazioni, movimentazione, trasporto, ecc.;
- Eventuali costi addebitati dai clienti di AZIENDA per la gestione della non conformità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, selezioni, prove, rilavorazioni, movimentazione, trasporto;
d) Autorizzazione eccezionale a forniture di prodotti non conformi (richiesta di deroga)
Il fornitore non dovrà consegnare dei prodotti sui quali rilevi delle non conformità rispetto ai requisiti specificati senza aver ottenuto formale autorizzazione dalla Qualità. L’autorizzazione alla fornitura di prodotti non conformi dovrà essere ricevuta per iscritto dall’AZIENDA. Eventuali costi indotti derivanti dalla non conformità verranno addebitati al fornitore.
Ogni contenitore di prodotto accettato in deroga dovrà essere opportunamente identificato con un cartello riportante la dicitura Materiale Accettato in Deroga. Inoltre, i prodotti accettati in deroga dovranno essere indicati nel documento di trasporto (DDT). Quanto sopra non si applica nel caso di non conformità riguardanti caratteristiche di sicurezza o soggette a vincoli legislativi, di omologazione o cogenti per i quali non può essere concessa alcuna deroga. Le parti convengono che qualora l’AZIENDA contesti la fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando la controversia non sarà stata risolta in modo soddisfacente per entrambi.
9. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI (Mercato Automotive)
La Qualità dell’AZIENDA individua i fornitori qualificati annualmente e, nel caso il fornitore non raggiunga il punteggio minimo pari a B, la Qualità proporrà agli Acquisti un piano di recupero. Ogni aggiornamento o
modifica sui Prodotti sarà effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati per iscritto con l’AZIENDA Il fornitore deve garantire la disponibilità e l’aggiornamento della documentazione tecnica. Il fornitore deve predisporre e mantenere aggiornata tutta la documentazione necessaria a garantire e a comprovare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti. Tali documenti devono essere prontamente resi disponibili su richiesta.
10. INDICATORI DI QUALITA’ E DI SERVIZIO (Mercato Automotive)
L’AZIENDA ha definito un indicatori per la qualità di fornitura. Ogni 12 mesi il fornitore riceverà un livello di performance specifico del periodo in questione. Se l’indice risultassero inferiore al minimo stabilito, il fornitore deve preparare un piano di azioni correttive per il rientro nei limiti stabiliti. I criteri di valutazione del Fornitore sono i seguenti:
A | Fornitore qualificato 80 pt ≤ Score ≤ 100 pt |
B | Fornitore qualificato, ma si prevede il miglioramento per raggiungere il livello A. 70 pt ≤ Score < 80 pt |
C | Livello che richiede un piano d'azione del fornitore. Nessuno nuovo sviluppo. 60 pt ≤ Score < 70 pt |
D | Livello non rassicurante. Piano d'azione e miglioramento urgentemente attesi per evitare l'interruzione dell'attività 0 pt ≤ Punteggio <60 pt |
1) Certificazione sistema Qualità | Max 10 |
- fornitore certificato | 10 |
- fornitore NON certificato | 0 |
2 ) Tempi di consegna ( oggettivo ) | Max 45 |
- ≥ l'80% delle consegne rispetta i termini | 45 |
- ≥ al 50% delle consegne rispetta i termini | 30 |
- ≥ del 30% delle consegne rispetta i termini | 20 |
- < del 30% delle consegne rispetta i termini | 15 |
3) *Qualità forniture (oggettiva) | Max 45 |
≥ l'90 | 45 |
≥ l'80 | 30 |
≥ l'60 | 15 |
< l'60 | 0 |
11. APPROVAZIONE ALLE CAMPIONATURE PER BENESTARE (Mercato Automotive)
L’AZIENDA considera necessaria la campionatura per il benestare alla fornitura campionature se i prodotti non sono mai stati acquistati dal Fornitore.
Se non diversamente indicato, la fornitura dei campioni deve essere accompagnata dalla documentazione PPAP e più specificatamente:
- PSW - Part Submission Warrant
- IMDS
- Certificato di Analisi
- Conformità Legislativa (qualora necessaria)
- Control Plan
- Eventuale campione di riferimento
- Flow Chart
- PFMEA
Al completamento della fase di PPAP il fornitore è tenuto a mantenere presso il proprio stabilimento un campione realizzato con le medesime modalità / attrezzature definitive e conformi a quanto campionato e condiviso con il PPAP con la Qualità dell’AZIENDA.
12. GESTIONE DELLE MODIFICHE
Il fornitore deve disporre di un sistema che permetta di individuare la data di introduzione delle modifiche sul prodotto. Il fornitore deve:
- Identificare opportunamente la prima fornitura di prodotti modificati;
- Riportare la dicitura Lotto modificato nel documento di trasporto (DDT).
13. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
Tutti gli articoli forniti (materiali, semilavorati, ecc.) devono rispettare le normative in tema di sicurezza ed ambiente applicabili del Paese ricevente. Il fornitore deve fornire l’evidenza del rispetto delle normative applicabili, in particolare per le seguenti norme:
13.1 REGOLAMENTO (CE) N°1907/2006 REACH
Il Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli (come definiti all’articolo 3 del Regolamento). I fornitori di articoli (materiali, semilavorati, componenti, assemblati, ecc.) ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento REACH dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma e fornire nell’ambito del processo di approvazione del prodotto l’evidenza dell’avvenuta procedura di registrazione o di notifica delle sostanze in essi contenute e comunicare le informazioni relative all’eventuale contenuto di SVHC (Substances of Very High Concern).
13.2 LA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA
In accordo alle disposizioni del Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH e (s.m.i.), il fornitore dovrà fornire contestualmente alla prima consegna le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele componenti gli articoli forniti al fine di consentirne la sicurezza di utilizzo. Le schede di sicurezza dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalle norme di riferimento; non saranno accettate schede di sicurezza non conformi. Qualora le schede di sicurezza vengano aggiornate, le nuove versioni dovranno essere automaticamente e tempestivamente inviate.
13.3 REGOLAMENTO CLP
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (CLP – Classification, Labelling and Packaging), pur basandosi sui principi e i requisiti delle Direttive 67/548/CE, relativa alle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, riprende il GHS, Global Harmonization System, che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.
Tale armonizzazione ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, la libera circolazione delle sostanze, delle miscele chimiche e degli articoli all’interno della U.E., rafforzando la competitività e l’innovazione.
13.5 DIRETTIVE 2002/95/CE, 2011/65/CE E 2002/96/CE e smi
La direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive) e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) disciplinano l’uso di sostanze pericolose, quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE), ed il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di tali apparecchiature. I fornitori dovranno fornire in occasione del processo di approvazione del prodotto una certificazione relativa all’adempimento degli obblighi derivanti da esse.
13.6 CONFLICT MINERALS
Il 22 agosto 2012, la United States Securities and Exchange Commission annuncia l'adozione delle norme definitive relative ai "conflict mineral" di cui alla Sezione 1502 della Normativa Xxxx-Xxxxx Xxxx Street Reform and Consumer Protection Act (“Conflicts Minerals Rules”).
I “conflict minerals” includono oro, columbite-tantalite (coltan), cassiterite, wolframite e i loro derivati, attualmente limitati a tantalio, stagno e tungsteno.
Nel caso in cui un qualsiasi Prodotto, o un suo componente, contenga qualsiasi minerale appartenente a tale categoria il Fornitore dovrà comunicarlo immediatamente all’AZIENDA per iscritto tali Conflict Mineral e fornire tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare ai requisiti delle relative disposizioni nazionali / internazionali vigenti in materia di “Conflict Minerals”. L'obbligo di segnalare l'uso dei “Conflict Minerals” sarà continuo.
13.7 DECRETO LEGISLATIVO GDPR UE 679/2016
L’AZIENDA tratta le informazioni secondo il codice in materia di protezione dei dati personali (comunemente noto anche come codice GDPR), che razionalizza, semplifica e coordina in un "Testo Unico" tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali. I fornitori dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma.
14. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA
Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente e applicabile in tema di dogane e import/export. Il Fornitore è tenuto a informare all’AZIENDA di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione/esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana o estera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali. Allo stesso tempo è tenuto ad informare all’AZIENDA della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei Prodotti. Il Fornitore inoltre dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:
- Paese d'origine dei Prodotti e dei relativi componenti;
- Tariffe doganali dei Prodotti;
- Persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.
Su richiesta, il Fornitore fornirà in forma scritta eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e informerà l’AZIENDA di eventuali cambiamenti.
15. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Salvo diversa preventiva definizione e salvi i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore preventivamente comunicati all’AZIENDA, nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un Prodotto, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne
darà comunicazione all’ AZIENDA e su richiesta di quest’ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. Una licenza gratuita dei diritti di proprietà intellettuale si riterrà automaticamente concessa all’AZIENDA per la produzione dei Prodotti (diretta e/o per il tramite di terzi), la vendita e l’uso in Italia e all’estero. Il Fornitore rappresenta e garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, copyright e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale è pendente o viene minacciata a tal riguardo. Le informazioni tecniche fornite dall’ AZIENDA restano di proprietà della stessa e devono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione degli ordini. Il fornitore è tenuto a conservare la documentazione tecnica ed eventuali campioni con la massima cura e restituirle all’AZIENDA quando gli sia richiesto.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTTO
L’AZIENDA potrà risolvere i Contratti di Fornitura e/o gli Ordini di Acquisto qualora abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento delle obbligazioni essenziali previste dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Fornitura e/o dall’Ordine di Acquisto ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a tale inadempimento (sempreché non si tratti di inadempimento non rimediabile) entro 30 giorni dalla data di detta notifica. L’AZIENDA si riserva il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora il Fornitore dovesse essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, o risulti inadempiente o incapace di adempiere ragionevolmente ai propri obblighi finanziari e commerciali. L’avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, non comporterà per l’AZIENDA alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.
17. RISERVATEZZA
Il Fornitore e l’AZIENDA si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi, senza il consenso dell'altra parte, qualsiasi documentazione o informazione, sia di natura commerciale o tecnica, qualificata come confidenziale dalla parte che le ha trasmesse all’altra parte in relazione ai Contratti di Fornitura, di conseguenza la parte ricevente dovrà utilizzare le informazioni soltanto per fini derivanti dall’esecuzione del Contratto di Fornitura. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni dell’Ordine di Acquisto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.
Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all’altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle Parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. Ciascuna delle Parti si impegna a non riprodurre, le informazioni riservate, dell’altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana.
Per ogni controversia relativa alle Condizioni Generali è esclusivamente competente il XXXX xx Xxxxxx.
00. XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate invalide, illegali o non attuabili, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge e non saranno colpite, alterate o invalidate, a condizione che l’intenzione e lo scopo delle Parti non sia materialmente compromesso.
20. D.LGS 231/01 E CODICE DI CONDOTTA
L’AZIENDA ha adottato il Codice di Condotta contenente i principi di etica aziendale in conformità al D.Lgs. n° 231 del 08/06/2001. L’AZIENDA svolge la propria attività avendo come riferimento le disposizioni di un Codice Etico di Comportamento, messo a disposizione sul proprio sito web. Il Codice Etico di Comportamento si ispira ai principi di rispetto delle leggi vigenti, lealtà, correttezza e rigore professionale allo scopo di preservare l’integrità del patrimonio della società e salvaguardarne la rispettabilità e l’immagine, mantenendo rapporti di chiarezza e trasparenza con i propri azionisti e con i soggetti economici in generale. L’AZIENDA non intrattiene rapporti d’affari con chi non ispiri la propria attività ai principi posti a fondamento di detto Xxxxxx; tutti i fornitori sono pertanto tenuti ad accettarlo espressamente impegnandosi a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute.
L'osservanza ed il rispetto delle norme del presente Codice Etico, entra nei doveri generali di collaborazione, correttezza e di esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede, ed il relativo impegno deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, ed è richiesto anche in base e per gli effetti di cui all’art. 1175 c.c.
Data 01/04/2021 In fede
(Timbro e firma)