MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ ISTRUZIONE SUPERIORE
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI
TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ ISTRUZIONE SUPERIORE
CONVENZIONE N. 2019 -1-IT02-KA107-061962
ACCORDO N. 2021/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Istituzione di appartenenza : Università degli Studi della Tuscia
Codice Erasmus+ : I VITERBO01
Indirizzo completo : Xxx X. Xxxxx xx Xxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX
Numero di telefono : 0761/357917
Numero di fax : 0761/357524
Indirizzo di posta elettronica : xxxxxxx@xxxxxx.xx
in seguito denominato “l'Istituto”, rappresentato da: Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Generale, da una parte,
E
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:Ordinario c Associato c a contratto c Ricercatore c Assegnista di ricerca con incarico di insegnamento c
Dipartimento/facoltà1:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 2021/2022
In seguito denominato “Il Partecipante”
Il Partecipante gode di:
un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant)
Il contributo finanziario include:
un contributo per bisogni speciali
Un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
Allegato II Condizioni generali
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
[Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale o il regolamento d’Istituto.]
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo per il supporto individuale e il viaggio nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITA’
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio |
Data di fine |
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Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:
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Codice ERASMUS (se del caso):
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Paese:
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Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa sono aggiunti alla durata della mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del contributo per il supporto individuale.
Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività.
Se il Partecipante:
Riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità;
Riceve un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant), il numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.
[se applicabile] Il Partecipante riceve un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+, per una durata di giorni: ___________ di mobilità.
La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 5 giorni di attività. Inoltre, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.
Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
Giorni: |
Ore Ore di lezione:
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2.5 Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4. Se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere emendato di conseguenza.
2.6 L'Attestato di partecipazione rilasciato deve certificare le date effettive di inizio e fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il Partecipante riceve un contributo finanziario pari ad € ______________ per il supporto e un sostegno sotto forma di fornitura diretta di servizi per il viaggio (acquisto da parte dell’Ateneo della Tuscia dei titoli di viaggio per il partecipante). In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
In deroga all'articolo 3.3, il contributo finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
La sovvenzione per la mobilità Erasmus+ è un contributo erogato seguendo il regime a piè di lista, relativo ai costi documentati di soggiorno (es. vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio) nel Paese ospitante, per una copertura di massimo ___________ giorni (inclusi due giorni di viaggio).
Il contributo per lo staff docente in mobilità in uscita, per mobilità fino a 14 giorni, è di € 180,00 al giorno per: Albania; Armenia; Azerbaijan; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Georgia; Nepal; Ucraina; Vietnam.
Tra il 15esimo e il 60esimo giorno di attività il contributo è pari al 70% dell’importo giornaliero per partecipante, come sopra riportato.
L’erogazione del contributo avviene al rientro dalla mobilità mediante rimborso a piè di lista delle spese sostenute, dietro presentazione della idonea certificazione (ricevute in originale di vitto, alloggio e trasporti locali) e verrà calcolato in riferimento ai giorni di mobilità realmente fruiti ed attestati dalla certificazione di presenza rilasciata dall’Ateneo ospitante. Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere rispettivamente con il primo e l’ultimo giorno in cui il destinatario del contributo di mobilità è presente presso l’ente ospitante. Il periodo minimo ammissibile è di 5 giorni, attestati dalla certificazione di presenza per l’intero periodo rilasciata dall’Ateneo ospitante.
Oltre all’importo suddetto di sostegno individuale, gli assegnatari del contributo Erasmus+ diretti nei paesi partner riceveranno un importo integrativo a copertura delle spese di viaggio, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietti aerei e carte d’imbarco).
I partecipanti dovranno provvedere direttamente all’acquisto dei titoli di viaggio.
Le spese di viaggio saranno corrisposte fino ad un importo massimo di:
€ 275,00 per Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina e Ucraina;
€ 360 per Azerbaijan, Armenia, Georgia,
€ 820,00 per Nepal;
€ 1.500,00 per Vietnam.
Il contributo di viaggio sarà erogato solo se effettuato lo stesso giorno o un giorno immediatamente prima dell’inizio della mobilità e lo stesso giorno o un giorno immediatamente dopo il termine della mobilità.
Gli assegnatari del contributo potranno fare richiesta di anticipazione, nella misura del 75% delle spese di soggiorno, presentando la suddetta richiesta almeno 15 giorni prima della data di partenza prevista.
La mobilità potrà essere svolta anche senza sovvenzione dell’Unione europea mantenendo comunque le modalità e le caratteristiche organizzative delle attività finanziate e beneficiare di tutti i vantaggi del personale Erasmus +. In tal caso, come contributo ai costi di mobilità, sarà cura del Beneficiario ricercare una sovvenzione regionale, nazionale o di altro tipo. Diversamente, tutte le spese sono a carico dell’interessato.
Per tutti gli adempimenti amministrativi di seguito citati il Beneficiario deve rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale e presentare i seguenti documenti.
I docenti si impegnano a presentare all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale la seguente documentazione:
- entro 7 giorni antecedenti l’inizio della mobilità:
il modulo di autorizzazione alla missione, firmato dal Direttore di Dipartimento e dal Magnifico Rettore (All. K);
l’accordo di mobilità Università della Tuscia/docente, firmato dal Direttore Generale, secondo il modello fornito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire (All. C);
- entro 15 giorni dalla conclusione della mobilità:
la dichiarazione dell’Università ospitante che attesti il periodo di docenza e l’attività svolta durante la mobilità (All. I);
il rendiconto delle spese di viaggio, xxxxx e alloggio effettivamente sostenute corredata dei giustificativi in originale (es. biglietti aerei e carte d’imbarco, fatture/ricevute fiscali albergo, fatture/ricevute fiscali dei pasti, ricevute/biglietti per trasporto urbano), in caso scelgano di utilizzare il rimborso a piè di lista delle spese sostenute;
la tabella di liquidazione delle spese di missione completa in tutti i suoi dati e debitamente firmata (All. Z);
una relazione comprovante i risultati conseguiti e che illustri segnatamente le iniziative di miglioramento della didattica che si intendono attivare presso il proprio Dipartimento in esito all’esperienza di mobilità;
il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) sull’attività svolta dovrà essere compilato online sul sito del Mobility Tool, il sistema europeo per la gestione dei progetti di Mobilità.
La trasmissione del Rapporto Narrativo (EU Survey) dovrà essere considerata quale richiesta di pagamento del saldo da parte del Partecipante. L’istituto dovrà liquidare l’importo a saldo entro 45 giorni di calendario dalla trasmissione del Rapporto Narrativo o emettere una richiesta di rimborso qualora dovuto.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
5.1 Il Partecipante deve trasmettere on-line il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento dell’invito a procedere alla sua compilazione.
Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, l’Istituto può richiedere un rimborso parziale o totale del contributo finanziario Erasmus+ ricevuto.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa.
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’istituto d’appartenenza.
L’Università degli Studi della Tuscia, in occasione di attività svolte fuori l’Ateneo e limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle stesse, ha contratto le seguenti polizze:
Polizza Assicurativa contro Infortuni n. 178708964 stipulata con Unipol SAI, con validità fino al 30.11.2021;
Polizza RCT/O n. 178708908 stipulata con Unipol SAI con validità fino al 30.11.2021.
In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi estere ospitanti, si dovrà immediatamente contattare l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale inviando una e-mail a xxxxxxx@xxxxxx.xx .
Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità per docenza.
La stipula di un'assicurazione sanitaria privata non è obbligatoria ma è caldamente consigliata
ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia)
Il Partecipante
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Per l’Istituto
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nome/cognome _____________________ |
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Generale
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Firma ____________________________
Luogo e data______________________
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Firma________________________________
Viterbo,_______________________________
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ALLEGATO I
STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso in cui il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Audit
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
1 Nel caso di mobilità docenti inserire la “classe di docenza” (junior = RICERCATORI; intermedio = PROFESSORI ASSOCIATI; Settore AFAM: = Professori di II Fascia; senior = PROFESSORI ORDINARI; Settore AFAM = Professori di I Fascia).