Area Acquisti di Gruppo
Area Acquisti di Gruppo
Il Responsabile
CHIARIMENTI
OGGETTO: eGPA 05/2022 – Procedura aperta per l’Affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza Corpi Navi (CIG 9219946C1F)
Allegati:
- All.1: “Xxxxxxxx 0000-0000”
- All.2: Allegati alla domanda n.4 – Contenente al suo interno: I° Allegato alla domanda n.4 – “AIS manipulation”; II° Allegato alla domanda n.4 – “JWLA-030”;
III° Allegato alla domanda n.4 – “Sanctions Clause” IV° Allegato alla domanda n.4 – “TEC (11)”
- All.3: “Testo Polizza Navi 2022_2025_post chiarimenti”
Con riferimento alla procedura in oggetto si riscontrano le seguenti richieste di chiarimenti ritenute di interesse generale.
1. Domanda
“Spettabile Ente Ferservizi S.p.A. (partita IVA 04207001001), abbiamo riscontrato nella documentazione di gara (ALL. 5 – Testo di polizza) che la Contraente della polizza sarà Ferrovie dello Sta-to Italiane S.p.A. (partita iva 06359501001) mentre nell’allegato 7 – Schema di Convenzione l’affidamento sarà tra Ferservizi
S.p.A. e l’Appaltatore/Assicuratore. Inoltre nel sito di Anac il CIG relativo a questa procedura (CIG 9219946C1F) è riferito a Ferservizi S.p.A. Chiediamo a questo Ente di chiarire se il ruolo di Ferservizi
S.p.A. è solo quello di gestore della procedura; qualora fosse così reputiamo che il CIG dovrebbe essere abbinato alla partita IVA di Ferrovie del-lo Stato Italiane S.p.A. in qualità di contraente che pagherà il premio di polizza”.
Risposta alla Domanda n. 1
Ferservizi SpA ha indetto la presente procedura “in nome e per conto di Ferrovie dello stato Italiane S.p.A. e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Blujet
S.r.l. e Bluferries S.r.l.”. In virtù di quanto sopra, Ferservizi SpA in qualità di Stazione Appal- tante, ha acquisito il relativo CIG che risulta pertanto correttamente alla stessa imputato.
2. Domanda
“Buongiorno, in merito a quanto dichiarato nel disciplinare di gara relativamente al set informativo del rischio (All.9), ci risulta mancante quello pertinente alla società Ferrovie dell Stato S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A .n. 741956
Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro o, di indicazioni di reperibilità del documento”.
Risposta alla domanda n. 2
Ferrovie dello Stato S.p.A. non possiede natanti, è semplicemente contraente di polizza.
3. Domanda
“Buongiorno, siamo a richiedere gentilmente la Situazione sinistri su tutta la Flotta dettagliata per evento e per anno dal 2012 al 2022”.
Risposta alla domanda n. 3
La sinistrosità relativa agli anni 2017-2021 è stata già fornita [cfr. allegato “elenco sinistri 2017
– 2021].
Nel 2022, al 7 giugno 2022, non si sono registrati sinistri.
In riferimento al periodo 2012-2017, per Bluferries si riporta solo il seguente sinistro:
[23.02.2015 Dichiarazione di avaria Danni al Motore Principale di sinistra nave Fata Morgana - Importo riconosciuto dalla perizia € 316.015,00 a detrarre franchigia di € 80.000,00]
Per le altre società, si veda l’allegato “Sinistri 2012-2022” (Allegato 1 al presente documento).
4. Domanda
“Buongiorno, in riferimento alla procedura eGPA 05/2022 - Polizza Corpi Navi, di seguito le nostre richieste di chiarimento:
1. Si richiede l'applicabilità delle allegate clausole Territorial Exclusion Clause (TEC) e AIS Manipulation Clause in considerazione della navigazione, prevista dal bando di gara, nel Mar Mediterraneo;
2. Si richiede l'aggiornamento della Clausola Sanzioni e della Listed Areas War Risk (per semplicità alle- gate) in virtù della nuova situazione geopolitica che si è venuta a creare”.
Documenti allegati alla domanda n. 4 (allegato 2 al presente documento):
I° Allegato alla domanda n.4 – “AIS manipulation” II° Allegato alla domanda n.4 – “JWLA-030” III° Allegato alla domanda n.4 – “Sanctions Clause” IV° Allegato alla domanda n.4 – “TEC(11)”
Risposta alla domanda n. 4
Sono state recepite le clausole proposte all’interno del testo di polizza. A tal fine, si fornisce il nuovo testo di xxxxxxx, che annulla e sostituisce integralmente l’allegato 5 del Disciplinare “Testo di Polizza”. (Allegato 3 al presente documento – “Polizza Navi 2022_2025”) Nello specifico, in riferimento alla clausola “JWLA-030”, è stato aggiornato il già presente art. 3 lett. E). In riferimento alla clausola “Sanction Clause”, è stato aggiornato il già presente art. 9.
*****
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Si precisa inoltre che, tenuto conto delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute, viene disposta la proroga dei termini fissati negli atti di gara.
Gli stessi sono stati rideterminati come di seguito riportati:
- Scadenza presentazione delle offerte: 05 Luglio 2022, ore 13:00.
Contestualmente a quanto sopra si è provveduto a modificare il termine per la presentazione delle offerte indicato sul Portale Acquisti di Ferservizi SpA.
Ciò posto, contestualmente alla pubblicazione del presente documento, si provvederà con la trasmissione alla GUUE della rettifica al Bando di gara relativa al nuovo termine sopra specifi- cato.
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXX XXXXXXXX
SerialNumber =
C = IT
TINIT-GSBCLD65M60L719H
ALLEGATO 1
Sinistri 2012 - 2022
Corpi Navi
Elenco sinistri periodo 00.00.0000 - 00.00.0000
NUMERO_POLIZZA | NUMERO_DANNO | DATA_ACCADIMENTO_SINISTRO | LOCALITA_ACCADIMENTO | TIPO_EVENTO | TIPO_DANNO_TRASPORTI | STATO_SINISTRO | IMPORTO_RISERVATO | IMPORTO_QUIETANZA | DATA_CHIUSURA | |
309469910 | 000824980 | 26/11/12 | MESSINA | AVARIA IN MACCHINA | DANNI MACC. E/O IMPIANTO FRIGO | CHIUSO | 0,00 56.395,20 | 28/10/14 | ||
309469910 | 000825669 | 22/03/13 | MESSINA | URTO | DANNI SCAFO | CHIUSO | 0,00 0,00 | 16/06/17 | ||
333669306 | 000833716 | 14/09/14 | MESSINA | COLLISIONE | DANNI APP. AUS/ATTREZZATURE/DOTAZIONI | CHIUSO | 0,00 0,00 | 16/06/17 |
ALLEGATO 2
Allegati alla domanda n. 4 – composto da:
I° Allegato alla domanda n.4 - “AIS manipulation” II° Allegato alla domanda n.4 - JWLA-030”
III° Allegato alla domanda n.4 - “Sanctions Clause” IV° Allegato alla domanda n.4 - "TEC (11)”
Clausola di manipolazione dei sistemi AIS
La copertura fornita in base a questa polizza non sarà in alcun modo operante ove si precluda, camuffi o siano comunque impediti l’identificazione ed il rilevamento della posizione dell’imbarcazione, ivi inclusa la disattivazione del Sistema di identificazione automatica ("AIS") o la manipolazione dei dati trasmessi, eccetto i casi in cui l’impossibilità di rilevare la propria identità e ubicazione sia dovuta ad un malfunzionamento o ad altro evento esterno dimostrabili al di fuori del controllo dei proprietari o degli operatori dell’imbarcazione. Restano salvi i casi in cui l’impossibilità di rilevare l'identità o la posizione dell’imbarcazione per malfunzionamenti o eventi esterni dimostrabili sia stata notificata preventivamente al (ri)assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Ove la rilevazione dell’identità o della posizione sia preclusa, impedita o camuffata in concomitanza con attività o luoghi che potrebbero essere proibiti da qualsiasi legge o norma applicabili in materia di sanzioni internazionali, incluse quelle tempo per tempo emanate dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti o dalle Nazioni Unite, il (ri)assicuratore ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto”.
AIS Manipulation Clause
The policy will not provide any coverage for any vessel that is operating in a manner designed to preclude, disguise or otherwise impede the detection of its identity or location, including but not limited to by deactivating its Automatic Identification System ("AIS") or manipulating AIS data. In case of an event of precluded, impeded or disguised identity or location in conjunction with activities or locations that may be prohibited by any applicable economic sanctions laws or rules, including those administered by the EU, US or UN, the (re)insurer has the right to unilaterally terminate this coverage immediately on giving notice to the policyholder. This exclusion and termination shall not apply where such inability to detect the vessel’s identity and location is due to a demonstrable malfunctioning or other similar demonstrable external event beyond the control of the owners or operators of the vessel. In cases where the inability to detect the vessel’s identity or location is due to demonstrable malfunction or external event, the policyholder must notify the (re)insurer and the (re)insurer will confirm in writing to the policyholder whether: (i) cover for that vessel will continue; or (ii) cover for that vessel will cease from such date as is specified by the (re)insurer.
1/2
JWC Listed Areas Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils |
Africa |
Benin |
Cabo Xxxxxxx, waters as defined overleaf |
Eritrea, but only South of 15° N |
Gulf of Guinea, waters as defined overleaf |
Libya |
Nigeria |
Somalia |
Togo |
Europe |
Sea of Azov and Black Sea waters plus inland waters as defined overleaf |
Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea |
Xxxxxx as defined overleaf |
Asia |
Pakistan |
Middle East |
Iran |
Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals |
Israel |
Lebanon |
Oman (Musandam Governorate) |
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as defined overleaf |
Saudi Arabia (Gulf coast) |
Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits |
Syria |
United Arab Emirates |
Yemen |
Russia |
South America |
Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ |
Joint Committee Circular
Defined Waters
Europe
1) Sea of Azov and Black Sea waters enclosed by the following boundaries
a) On the west, around Romanian waters, from the Ukraine-Romania border at 45° 10.858'N, 29° 45.929'E to high seas point 45° 11.235'N, 29° 51.140'E
b) thence to high seas point 45° 11.474'N, 29° 59.563'E and on to high seas point 45° 5.354'N, 30° 2.408'E
c) thence to high seas point 44° 46.625'N, 30° 58.722'E and on to high seas point 44° 44.244'N, 31° 10.497'E
d) thence to high seas point 44° 2.877'N, 31° 24.602'E and on to high seas point 43° 27.091'N, 31° 19.954'E
e) and then east to the Russia-Georgia border at 43° 23.126'N, 40° 0.599'E
2) All inland waters of Ukraine
3) Inland waters of Russia within the following areas:
a. Crimean Peninsula
b. River Don, from Sea of Azov to vertical line at 41° E
c. River Donets, from River Don to Ukraine border
4) All inland waters of Belarus south of horizontal line at 52° 30’ N
Cabo Xxxxxxx
The waters within 50 nautical miles of Mozambique and Tanzania enclosed by the following boundaries:
a) To the north, from Mnazi Bay at 10°19.6'S, 40°18.9'E to high seas point at 9°50.7'S, 41°7.6'E.
b) To the south, from Baía do Xxxxx at 13°30’S, 40°31.6’E to high seas point 13°30’S, 41°28.8’E.
Gulf of Guinea
The waters enclosed by the following boundaries:
a) On the west, from the coast of Togo 6° 06′ 45″ N, 1°12′E, south to
b) high seas point 0° 40′ S, 3° 00′ E
c) and then east to Cape Xxxxx Peninsula, Gabon 0°40′S, 8° 42′E.
Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea
The waters enclosed by the following boundaries:
a) On the northwest, by the Red Sea, south of Latitude 15° N
b) on the northeast, from the Yemen border at 16°38.5’N, 53°6.5’E to high seas point 14°55’N, 53°50’E
c) on the east, by a line from high seas point 14°55’N, 53°50’E to high seas point 10°48’N, 60°15’E, thence to high seas point 6°45’S, 48°45’E
d) and on the southwest, by the Somalia border at 1°40’S, 41°34’E, to high seas point 6°45’S, 48°45’E
excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.
Persian or Arabian Gulf
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters including the Gulf of Oman and waters west of the line from Oman’s territorial limit off Cape al-Ḥadd at 22°42.5'N, 59°54.5'E northeast to the Iran-Pakistan border at 25°10.5'N, 61°37.5'E
excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.
Definitions:
Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore, unless specifically varied above.
Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12 nautical miles offshore unless specifically stated.
Sanctions Clause
Si riterrà che nessun (ri)assicuratore sia obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell’Italia”.
Sanctions Clause
No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America or Italy.
Clausola di Esclusione Territoriale
La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le acque”) (riguardo a quest’ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l’eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Territorial Exclusion Clause
This Policy excludes the provision of any insurance service, coverage or any benefit in connection with loss, damage or liability (i) resulting from activity in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya or its territorial waters, contiguous zone, or its exclusive economic zone (“the waters”) (with respect to the latter other than a mere passage through without scheduled stop in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya or the waters with the exception of any international shipping lanes); (ii) incurred by the government of Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, persons or entities resident in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya or located in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya or its territorial waters; or (iii) resulting from activities that directly or indirectly, involve or benefit the government of Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, or persons or entities resident or located in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. However, this exclusion shall not apply to activities carried out, or services provided, in an emergency for the purposes of safety and/or security or where the related risk has been notified to the (re)insurer and the (re)insurer has confirmed cover for the respective risk in writing”.
ALLEGATO 3
Testo Polizza Navi 2022_2025_post chiarimenti
ASSICURAZIONE NAVI
tra
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.
e
…………………………………………….
DEFINIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI DI POLIZZA
Contraente Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Assicurati Le Società controllate/collegate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. elencate nell’allegato n. 2 della presente polizza.
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta dal contratto.
Beneficiario Il soggetto, che può essere diverso dal Contraente e dall’Assicurato, cui spetta la prestazione contrattualmente stabilita.
Assicuratore La Compagnia Assicuratrice, ovvero la Capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese.
Compagnia Assicuratrice
La Compagnia assicuratrice che, in caso di raggruppamento di imprese, conferisce mandato alla Società.
Rischio L’evento contro il quale è prestata la garanzia.
Danni Corporali Morte o lesioni corporali di persone fisiche
Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
Massimale per sinistro Xxxxxxx importo del danno indennizzabile ai sensi di polizza per ciascun sinistro
Massimale per periodo assicurativo
Massimo importo indennizzabile ai sensi di polizza nel corso del medesimo periodo assicurativo a prescindere dal numero dei sinistri occorsi
Premio Le somme dovute dal Contraente/Assicurato all’Assicuratore.
Regolazione Parte del premio pagabile a consuntivo ed individuata da eventuali variazioni dei parametri individuati per i tassi stabiliti nella presente polizza.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Gli eventi dannosi originati dalla stessa causa sono, ad ogni effetto assicurativo, considerati un unico sinistro, indipendentemente dal numero degli eventi stessi.
Indennizzo La somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato/Beneficiario in caso di sinistro.
Franchigia La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Inquinamento Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse o comunque fuoriuscite in relazione ai rischi per cui è prestata l’assicurazione.
GARANZIE ASSICURATIVE
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei danni e, delle perdite che colpiscono le navi assicurate - indicate nell'allegato n. 1 alla presente polizza (salvo eventuali variazioni in corso di polizza che il Contraente o l’Assicurato si riservano di comunicare) - per tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere tutti gli accidenti della navigazione.
Le navi assicurate, con i relativi valori, possono essere di proprietà del Contraente o di Società Controllate/Collegate riportate nell’allegato n. 2.
La presente garanzia comprende, altresì, le perdite ed i danni alla nave assicurata derivanti:
✓ da dolo, colpa, negligenza od imperizia del Comandante o dell’equipaggio o dei piloti, o da qualunque vizio occulto della nave sia nella macchina che nello scafo;
✓ da accidenti nelle operazioni d’imbarco, sbarco o manipolazione del carico, da rifornimento di combustibile, da scoppio di caldaie o rottura di assi;
✓ da guasto di, od incidente ad installazioni nucleari o reattori a bordo della nave ed altrove, da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, gelo e sue conseguenze, come pure delle perdite e dei danni alla nave derivanti da colpa, negligenza e imperizia di terzi, siano essi costruttori, riparatori, noleggiatori, periti, agenti, provveditori, stivatori, lavoratori, passeggeri e/o altre persone qualsiasi.
In riferimento a navi di costruzione antecedente all’anno 2010, l’assicurazione viene prestata limitatamente a Franco di Avaria Particolare salvo i casi di incendio (incluso esplosione e fulmine), incaglio (incluso strisciamento e arenamento), collisione con nave e/o natante, urto contro oggetti fissi e/o flottanti e sommersione, con esclusione assoluta dei danni in macchina, comunque originati.
Le garanzie di cui alla presente polizza operano sia che la nave assicurata si trovi in porto od in navigazione, sia che si trovi in darsena, in bacino di carenaggio, anche galleggiante, o su scalo di alaggio, in ogni tempo ed in ogni luogo, in ogni circostanza, servizio o traffico, comunque e dovunque questi si svolgano, con o senza piloti per rimorchiare od assistere navi od altri galleggianti, in qualunque situazione, di farsi rimorchiare e di fare viaggi di prova.
Si dà inoltre atto che l'assicurazione resterà in vigore anche in caso di violazione delle condizioni di polizza relativamente al carico, al traffico, alla località o data di partenza, purché l'Assicurato dia avviso di tale violazione all’Assicuratore appena ne sia venuto a conoscenza, e venga dallo stesso accettato il sovrappremio correlativamente richiesto.
Art. 2 GARANZIE COMPLEMENTARI
Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1 che precede si dà atto che la presente assicurazione comprende altresì:
A) Cedimento del Bacino di carenaggio,
cioè le perdite ed i danni alla nave assicurata causati, in qualsiasi modo, da cedimento delle fondamenta o delle pareti del bacino o da altro fatto comunque connesso alla costruzione e struttura del bacino stesso; da cedimento ed avaria delle barche-porta e dei meccanismi ad esse relativi, da cedimento o rottura di puntelli taccate od impalcature, elevatori, argani, pompe di esaurimento ed altri apparecchi ed in genere gru, attrezzi, macchinari, materiali e mezzi di qualsiasi natura adoperati nel o dal bacino stesso.
L’Assicuratore risponderà dei danni di cui sopra anche quando l'azione di rivalsa verso Amministrazione del bacino sia impedita da disposizioni del regolamento del bacino stesso o da
domande o dichiarazioni che l'Assicurato abbia diretto o rilasciato all'Amministrazione del bacino agli effetti della immissione in esso della nave e/o dei lavori da eseguire;
B) Urto
a pro-rata della somma assicurata ed entro i limiti di questa, le indennità risultanti a carico della nave assicurata per urto con altra nave o con aeromobile ovvero contro qualsiasi corpo fisso o galleggiante, o per incendio, nonché le spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle domande dei terzi danneggiati.
L’Assicuratore pagherà l'indennità a carico della nave sotto deduzione di una franchigia come stabilito dalle condizioni di polizza.
Uno stesso avvenimento che dia luogo a più reclami di terzi formerà oggetto di un solo regolamento di indennità.
Alla cauzione occorrente per liberare la nave da sequestro impostole per le responsabilità sopra indicate, dovrà provvedere l'Assicurato d'accordo con l’Assicuratore; quest’ultimo, su richiesta dell’Assicurato, rilascerà una lettera di garanzia per evitare il sequestro della nave o conseguirne il dissequestro.
L’impegno dell’Assicuratore è limitato alla prestazione di una propria garanzia (non estendendosi tale impegno alla prestazione di garanzia bancaria o altre forme di garanzia) di contenuto non più ampio della obbligazione da esso assunta col presente contratto di assicurazione.
L’assicuratore non emetterà alcuna lettera di garanzia se non avrà incassato tutte le rate di premio scadute.
Le disposizioni di cui alla presente lettera B) trovano applicazione anche se l'oggetto danneggiato dall'urto o dall'incendio, di cui sia responsabile la nave assicurata, appartiene allo stesso proprietario di questa.
Resta comunque stabilito che l’Assicuratore sarà in ogni caso estraneo a reclami od azioni di terzi per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di altre navi con le quali la nave assicurata venga in collisione, o cose a bordo delle stesse;
Le spese per visitare la carena dopo un incaglio (incluso strisciamento e arenamento), se ragionevolmente incorse espressamente a tale scopo, saranno indennizzate anche se nessun danno verrà riscontrato.
C)Assistenza e salvataggio
ovvero le indennità e le spese a carico della nave assicurata per prestazioni di assistenza e salvataggio da parte di terzi.
Sono pure compresi, nei termini previsti dalla presente polizza, i danni e le perdite alla nave assicurata, così come la perdita totale della nave assicurata (Effettiva o Costruttiva), direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento direttamente derivanti da un danno alla nave assicurata del quale l’Assicuratore risponde a termini della presente polizza.
Questa particolare copertura non avrà, peraltro, efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei proprietari e dei gestori della nave assicurata nel prevenire o limitare il danno da inquinamento.
Sono inoltre incluse, in eccedenza alla somma assicurata, ma fino al limite di Euro 3.000.000,00 (tremilioni) le spese per la rimozione del relitto della nave assicurata in seguito ad un avvenimento coperto dalla presente polizza, rimozione imposta dalle Autorità di Governo.
Art. 3 RISCHIO GUERRA - TERRORISMO
La presente assicurazione si intende, altresì, prestata contro i rischi Guerra, atti di Terrorismo, malvagità, ecc. in base alle condizioni di cui al presente articolo:
A) Rischi assicurati
1) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sciopero derivato da ciò, o qualsiasi atto ostile di o contro una potenza belligerante;
2) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione, e loro conseguenze ad ogni tentativo a tal proposito;
3) mine abbandonate, torpedini, bombe o altre armi da guerra abbandonate;
4) scioperanti, lavoratori in serrata, o persone che prendono parte a disturbi di lavoro, rivolte o tumulti civili;
5) qualsiasi terrorista o persona che agisce con malvagità o per motivi politici;
6) confisca od espropriazione.
B) Detenzione
Nel caso che la nave sia stata soggetta a cattura, sequestro, arresto, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione e l’Assicurato, a causa di ciò, avrà perduto il libero uso e la disponibilità della nave per un periodo continuativo di 12 mesi, per lo scopo di accertare se la nave è una perdita totale costruttiva, l'Assicurato sarà considerato come essere stato privato del possesso della nave senza alcuna probabilità di recupero.
C) Esclusioni
Dalla presente estensione di garanzia sono escluse le perdite od i danni per responsabilità e relative spese derivanti da:
1. qualsiasi detonazione di qualsiasi arma di guerra che impiega fissione atomica o nucleare e/o fusione o altre reazioni similari o forte radioattività o sostanza più sotto chiamata un'arma nucleare da guerra;
2. lo scoppio di guerra (sia essa dichiarata o no) fra qualunque delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi appartenenti all'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Repubblica Popolare Cinese;
3. requisizione o pre-acquisto;
4. cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione, confisca o espropriazione da parte o in conseguenza di ordine del governo o di qualsiasi pubblica o locale autorità del paese in cui la nave è armata o registrata;
5. arresto, restrizione o detenzione, confisca o espropriazione causati da regolamenti di quarantena o a motivo di violazione di qualsiasi regolamento doganale o commerciale;
6. l'effetto dell'ordinario processo giudiziario, la mancanza nel fornire garanzie o di pagare qualsiasi multa o ammenda a qualsiasi causa finanziaria;
7. pirateria (ma questa esclusione non inficerà la copertura di cui al punto .4 della lettera A) - Xxxxxx assicurati - che precede);
8. perdita o danno per responsabilità o spesa coperta dalle garanzie di cui agli artt. 1 e 2 che precedono o che potrebbero essere recuperati sotto tale copertura;
9. qualsiasi reclamo per qualsiasi somma ricuperabile sotto qualsiasi altra assicurazione sulla nave o che potrebbe essere ricuperabile sotto tale assicurazione se non esistesse questa copertura;
qualsiasi reclamo per spese derivanti da ritardo a meno che tali spese non siano recuperabili in linea di principio a norma delle leggi e della pratica inglese, in base alle regole di York-Anversa 1974 (ed eventuali successive modificazioni) del cui testo l’Assicurato ha preso visione al momento della sottoscrizione del contratto.
D) Cessazione della copertura
Questa estensione di garanzia può essere disdetta sia dall’Assicuratore che dall'Assicurato mediante preavviso di 7 giorni (tale disdetta diviene efficace alla scadenza dei 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui l'avviso di tale disdetta viene spedito da o all’Assicuratore).
L’Assicuratore acconsente, tuttavia, a ripristinare questa copertura subordinatamente ad accordo fra le parti prima dello spirare del preavviso di disdetta relativo al nuovo tasso di premio e/o condizioni e/o garanzie.
Indipendentemente dalla comunicazione o meno del preavviso questa copertura cesserà automaticamente:
1. nel momento in cui accade qualsiasi detonazione ostile di qualsiasi arma nucleare da guerra, così come definita al punto. 1 della lett. C) che precede, in qualunque luogo od ogni volta che tale detonazione può accadere e che la nave sia coinvolta o meno;
2. nel momento dello scoppio di guerra (sia essa dichiarata o non) fra qualunque delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi appartenenti all' ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Repubblica Popolare Cinese;
3. nel caso in cui la nave venga requisita, sia in modo definitivo che temporaneo;
4. nel caso sia di disdetta a mezzo preavviso o di cessazione automatica di questa copertura in dipendenza dei motivi elencati alla presente lettera D) o per vendita della nave, l'Assicurato avrà diritto alla restituzione del premio netto al pro-rata dello 0,025% annuo.
Questa copertura non avrà efficacia nel caso in cui, dopo l'accettazione da parte dell’Assicuratore e prima del tempo stabilito per la decorrenza, sopravviene qualsiasi evento che avrebbe fatto cessare automaticamente questa copertura in dipendenza delle disposizioni di cui sopra.
E) Limiti di navigazione rischi guerra
La presente garanzia si intende a valere per la navigazione libera, tuttavia qualora la nave o il natante qui assicurato sia in viaggio per, o effettui una deviazione verso, o si trovi entro le acque territoriali di qualsiasi dei seguenti Paesi o località (inclusa qualsiasi area portuale la quale alla suddetta data costituisca parte di tale Paese o località, comunque essa venga denominata qui di seguito) della lista sotto riportata dovrà essere corrisposto un sovrappremio a discrezione degli assicuratori.
Comunicazione di tale viaggio o deviazione dovrà essere data agli assicuratori non appena possibile e la mancanza di preventivo avviso non invaliderà la presente copertura.
Qualora l'Assicurato non intendesse richiedere il mantenimento della copertura per una nave che procede per un'area esclusa o vi rimanga, egli dovrà dare comunicazione in tal senso agli assicuratori prima dell’inizio di tale viaggio, deviazione o permanenza.
Africa
Benin
Cabo Xxxxxxx, waters as defined overleaf Eritrea, but only South of 15º N
Gulf of Guinea, waters as defined overleaf Libya
Nigeria Somalia Togo
Europe
Sea of Azov and Black Sea waters plus inland waters as defined overleaf
Indian Ocean / Gulf of Aden / Southern Red Sea
Xxxxxx as defined overleaf
Asia
Pakistan
Middle East
Iran
Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals Israel
Lebanon
Oman (Musandam Governorate)
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as defined overleaf Saudi Arabia (Gulf coast)
Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits Syria
United Arab Emirates Yemen
Russia
South America
Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ Defined Waters
Europe
1) Sea of Azov and Black Sea waters enclosed by the following boundaries
a) On the west, around Romanian waters, from the Ukraine-Romania border at 45° 10.858'N, 29° 45.929'E to high seas point 45° 11.235'N, 29° 51.140'E
b) thence to high seas point 45° 11.474'N, 29° 59.563'E and on to high seas point 45° 5.354'N, 30° 2.408'E
c) thence to high seas point 44° 46.625'N, 30° 58.722'E and on to high seas point 44° 44.244'N, 31° 10.497'E
d) thence to high seas point 44° 2.877'N, 31° 24.602'E and on to high seas point 43° 27.091'N, 31° 19.954'E
e) and then east to the Russia-Georgia border at 43° 23.126'N, 40° 0.599'E
2) All inland waters of Ukraine
3) Inland waters of Russia within the following areas:
a. Crimean Peninsula
b. River Don, from Sea of Azov to vertical line at 41° E
c. River Donets, from River Don to Ukraine border
4) All inland waters of Belarus south of horizontal line at 52° 30’ N
Cabo Xxxxxxx
The waters within 50 nautical miles of Mozambique and Tanzania enclosed by the following boundaries:
a) To the north, from Mnazi Bay at 10°19.6'S, 40°18.9'E to high seas point at 9°50.7'S, 41°7.6'E.
b) To the south, from Baía do Xxxxx at 13°30’S, 40°31.6’E to high seas point 13°30’S, 41°28.8’E.
Gulf of Guinea
The waters enclosed by the following boundaries:
a) On the west, from the coast of Togo 6° 06′ 45″ N, 1°12′E, south to
b) high seas point 0° 40′ S, 3° 00′ E
c) and then east to Cape Xxxxx Peninsula, Gabon 0°40′S, 8° 42′E.
Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea
The waters enclosed by the following boundaries:
a) On the northwest, by the Red Sea, south of Latitude 15° N
b) on the northeast, from the Yemen border at 16°38.5’N, 53°6.5’E to high seas point 14°55’N, 53°50’E
c) on the east, by a line from high seas point 14°55’N, 53°50’E to high seas point 10°48’N, 60°15’E, thence to high seas point 6°45’S, 48°45’E
d) and on the southwest, by the Somalia border at 1°40’S, 41°34’E, to high seas point 6°45’S, 48°45’E
excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.
Persian or Arabian Gulf
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters including the Gulf of Oman and waters west of the line from Oman’s territorial limit off Cape al-Ḥadd at 22°42.5'N, 59°54.5'E northeast to the Iran-Pakistan border at 25°10.5'N, 61°37.5'E
excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.
Definitions:
Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore, unless specifically varied above.
Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12 nautical miles offshore unless specifically stated.
Art. 4 - ESCLUSIONI
A) L’Assicuratore non risponde:
a) dei rischi di guerra e sue conseguenze, fermo restando quanto espressamente garantito alle condizioni, termini e limiti di cui all’art. 3 che precede;
b) dei fatti di dolo o frode del Comandante o dell'equipaggio quando sia provata la connivenza dell'Assicurato;
c) delle conseguenze dei fatti del Comandante o dell'equipaggio a terra;
d) di qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco, da contrabbando, commercio proibito o clandestino;
e) delle spese di svernamento, quarantena o stazione forzata quando non siano classificate in avaria comune;
f) delle somme reclamate per qualsiasi ragione contrattuale od extracontrattuale da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti, o da qualunque altra persona avente rapporto col carico o con la nave;
g) dei danni reclamati per qualsiasi titolo da terzi per morte o danno alla integrità personale od alla salute delle persone, qualunque ne sia la causa.
B) Clausola Istituzionale MARINE CYBER ENDORSEMENT LMA5403 11 November 2019
1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme,
computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.
C) Clausola Istituzionale di Esclusione di Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche (CL 370 10/11/2003)
La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo.
L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
D) In nessun caso l’Assicuratore sarà tenuto a rispondere:
✓ degli effetti di qualsiasi determinazione dell'Assicurato verso i creditori ai sensi delle disposizioni limitative di responsabilità sancite dalla legge italiana o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, ancorché si tratti di mutui o debito per riparazioni d’avarie;
✓ delle spese inerenti a prestiti contratti in un porto di spedizione o di destinazione.
E) – ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE
1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l’Assicurato:
a. deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;
b. qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature.
2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l’Assicurato deve adottare tutte le misure
necessarie per risolvere il problema.
3) In nessun caso l’Assicuratore risponderà di danni o perdite causate dall’inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della data.
4) In nessun caso l’Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati.
F) XXX Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx XX0000–007A 20th November 2020
1. Notwithstanding any provision to the contrary in this (re)insurance, it is hereby agreed that this (re)insurance excludes absolutely all Communicable Disease Loss, save where the conditions of the Infected Individual Exception are met.
2.1 “Communicable Disease Loss” shall mean all loss, damage, liability, or expense of whatsoever nature, proximately caused by or significantly caused by or contributed to by or resulting from or arising out of or in connection with any of the Excluded Circumstances, those Circumstances being
a) a Communicable Disease, and/or
b) the fear or threat, whether actual or perceived, of a Communicable Disease, and/or
c) any recommendation, decision or measure, made or taken to restrict, prevent, reduce or slow the spread of infection of a Communicable Disease or to remove or minimise legal liability in respect of such a disease, whether made or taken by a public authority or a private entity and/or
d) any recommendation, decision or measure made or taken to alter, reverse or remove any circumstance falling within (c) above, whether made or taken by a public authority or a private entity regardless of any other cause or circumstance contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2.2 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d), recommendations, decisions and measures by whomsoever taken to tie-up, lay-up or maintain at anchor, in port or elsewhere, any vessel, conveyance, rig or platform pending resumption of cruising, operation, trading, cargo loading or discharge or other customary use shall not constitute Excluded Circumstances, notwithstanding they or any of them may have been taken for the reasons set out in 2.1 (c) above.
2.3 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d) for the purposes of a loss event first affecting a vessel, conveyance, rig or platform during a voyage undertaken as a consequence of a diversion, a prior recommendation, decision or measure by whomsoever taken to divert that vessel from an earlier loading or discharge or other destination shall not constitute an Excluded Circumstance solely by reason of that diversion having been made for the reasons set out in 2.1 (c) above.
2.4 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d), where loss, damage or liability have first been incurred in circumstances which are not excluded under 2.1 (a) to (d) above, increased expense or increased liability for expense shall not be excluded notwithstanding that increase may have been incurred for the reasons set out in 2.1(c) above.
3. “Communicable Disease” shall mean any disease, known or unknown, which can be transmitted by means of any substance or agent from one organism to another where:
a) the substance or agent includes but is not limited to a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation or mutation of any of the foregoing, whether deemed living or not, and
b) the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to human touch or contact, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission to or from or via any solid object or surface or liquid or gas and
c) the disease, substance or agent may, acting alone or in conjunction with other co- morbidities, conditions, genetic susceptibilities, or with the human immune system, cause death, illness or bodily harm or temporarily or permanently impair human physical or mental health or adversely affect the value of or safe use of property of any kind.
4.1 The Infected Individual Exception shall apply where (1) the actions or decisions of any individual infected or allegedly infected with a Communicable Disease cause or contribute to an alleged loss event and (2) neither such action nor decision nor the alleged cause of the loss event itself was a recommendation, decision or measure as defined in 2.1 (c) or 2.1 (d) above.
4.2 Where those conditions are met, the fact or possibility that the individual’s action(s) or decision(s) were impaired or affected by or caused by that individual’s alleged or actual infection shall not exclude recovery of a Loss otherwise recoverable hereon provided always that there shall be no cover for loss, damage, liability, or expense arising from any increase in the spread, incidence, severity or recurrence of a Communicable Disease or from any Circumstance as defined in Clause 2.1 (c) or (d) consequent on that individual’s actions or decisions.
4.3 For the purposes of this Exception, the Infected Individual need not be physically present on or in an interest affected by the loss event, provided that his or her actions or decisions causing or contributing to the loss event and affecting that interest, directly or indirectly, were of a kind which, when not impaired or affected, would fall within the ordinary course of his or her employment.
5 Loss, damage, liability and expense arising solely out of a loss event otherwise reinsured under this (re)insurance and not excluded thereby nor excluded pursuant to this Clause remain covered in accordance with the terms and conditions thereof.
G) Clausola di manipolazione dei sistemi AIS
La copertura fornita in base a questa polizza non sarà in alcun modo operante ove si precluda, camuffi o siano comunque impediti l’identificazione ed il rilevamento della posizione dell’imbarcazione, ivi inclusa la disattivazione del Sistema di identificazione automatica ("AIS") o la manipolazione dei dati trasmessi, eccetto i casi in cui l’impossibilità di rilevare la propria identità e ubicazione sia dovuta ad un malfunzionamento o ad altro evento esterno dimostrabili al di fuori del controllo dei proprietari o degli operatori dell’imbarcazione.
Restano salvi i casi in cui l’impossibilità di rilevare l'identità o la posizione dell’imbarcazione per malfunzionamenti o eventi esterni dimostrabili sia stata notificata preventivamente al (ri)assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Ove la rilevazione dell’identità o della posizione sia preclusa, impedita o camuffata in concomitanza con attività o luoghi che potrebbero essere proibiti da qualsiasi legge o norma applicabili in materia di sanzioni internazionali, incluse quelle tempo per tempo emanate dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti o dalle Nazioni Unite, il (ri)assicuratore ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto.
H) Clausola di Esclusione Territoriale
La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le acque”) (riguardo a quest’ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, NorthKorea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk
People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l’eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People’s regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Art. 5 LIMITE DELLE OBBLIGAZIONI DELL’ ASSICURATORE
Il limite di obbligazione dell’Assicuratore per ogni viaggio è costituito da un importo pari alla somma assicurata per fronteggiare i rischi di cui all’art. 1 ed all’art. 2 lett. A) e da un altro importo, pari alla somma assicurata, per fronteggiare il rischio di cui all’art. 2 lett. B) e C).
In deroga all’art. 1914 secondo comma del Codice Civile, le spese per evitare o diminuire il danno sono a carico dell’Assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’Assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
Le spese ed i danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio andranno a carico dell’Assicuratore soltanto per la parte che superasse la retribuzione corrisposta dagli enti salvati.
Ogni viaggio darà luogo ad un regolamento distinto e separato, ed ogni regolamento sarà fatto come se vi fosse una polizza distinta per ciascun viaggio.
A tali effetti è convenuto:
1) che per le navi in servizio su linee aventi itinerario prestabilito, il viaggio si riterrà costituito da una traversata in andata ed una traversata in ritorno, anche se le due traversate siano effettuate seguendo itinerari differenti.
Il viaggio s'intenderà iniziato dal momento in cui nella traversata in andata si comincia l'imbarco delle merci o dei passeggeri nel porto capolinea ed avrà termine al momento in cui la nave, al suo ritorno nel porto stesso, inizierà il successivo viaggio. Qualora però la nave nella traversata in andata non abbia imbarcato né passeggeri né merci nel porto capolinea, il viaggio si intenderà iniziato dal momento della sua partenza dal porto stesso.
La traversata straordinaria di una nave da un porto qualsiasi al porto capolinea a cui è destinata od a cui fa ritorno sarà considerata come facente parte del primo viaggio di linea che la nave va ad intraprendere.
La traversata straordinaria di una nave dal suo porto capolinea ad altro porto qualsiasi per carenaggio o per lavoro di riparazione si intenderà quale continuazione dell’ultimo viaggio eseguito sulla linea dalla quale la nave proviene;
2) che per le crociere il viaggio si riterrà cominciato dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o dei passeggeri al principio della crociera ed avrà termine al momento in cui la nave comincia una nuova crociera od un nuovo viaggio,
3) che per quanto riguarda le navi non adibite a servizi regolari, il viaggio si riterrà cominciato in uno dei seguenti periodi da dichiararsi, a scelta dell'Assicurato, allorché viene presentato il reclamo:
a) al momento in cui in un porto qualsiasi, la nave incomincia la caricazione;
b) al momento in cui la nave parte in zavorra per un porto di caricazione;
tale viaggio si considera continui sino a che la nave abbia trasportato e sbarcato due carichi, oppure un carico solo se il viaggio si sia effettuato con una traversata in zavorra, nell’uno e nell'altro caso, il viaggio si riterrà abbia termine al momento in cui la nave comincia l'imbarco di un nuovo carico ovvero parte in zavorra per un porto di caricazione.
Art. 6 VALUTAZIONE DELLE NAVI ASSICURATE
Le valutazioni delle navi assicurate - dichiarate nell’allegato n. 1 alla presente polizza - s’intendono determinate di comune accordo ed accettate dalle Società Assicuratrici ai sensi e per gli effetti del II^ comma dell’art. 515 del Codice della Navigazione.
Tale valutazione comprende:
a) lo scafo con tutti i suoi accessori, anche di rispetto, attrezzi, dotazioni e corredi;
b) l'apparato motore ed i suoi elementi ausiliari;
c) le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.
Qualora nella polizza non sia indicato separatamente il valore degli elementi di cui alla lettera c), esso si intenderà compreso nella valutazione dello scafo.
Le calderine, i xxxxxxxxx, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e le loro motrici, gli impianti radiotelegrafici e gli impianti frigoriferi saranno considerati come facenti parte dello scafo.
Art. 7 - FRANCHIGIA
I danni e le spese di avaria (comprese le spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire un danno e indennità di Ricorso Terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento saranno pagati all'Assicurato previa deduzione di una franchigia fissa pari a:
• Euro 100.000,00 (centomila) in relazione alle navi di valore uguale o superiore a Euro 40 milioni.
• Euro 80.000 (ottantamila) in relazione alle navi di valore inferiore a 40 milioni di Bluferries Srl, Blujet Srl, RFI S.p.A.
• Euro 10.000,00 (diecimila) in relazione alle navi di Busitalia Sita Nord Srl
per evento, comunque applicabile interamente e separatamente per ciascuna nave, sia di proprietà che noleggiata.
A questo fine i danni per cattivi tempi e per urti contro i ghiacci galleggianti che si verificassero durante il passaggio marittimo fra due porti successivi, saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento.
In caso di indennità per perdita totale o perdita totale costruttiva non sarà dedotta la franchigia di cui al paragrafo precedente. Parimenti non saranno soggetti a franchigia i danni conseguenti ad avvenimenti coperti all’Art. 3 della presente polizza.
Art. 8 AMBITO TERRITORIALE DI NAVIGAZIONE
L’ assicurazione è prestata per la navigazione nell’ambito del Mediterraneo.
Art. 9- SANZIONI ECONOMICHE - EMBARGO
Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d’America o dell’Italia.
SINISTRI
Art. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In ogni caso di avarie, sinistri o di ricorso di terzi concernenti la presente assicurazione, l’Assicurato, appena avutane notizia, deve richiedere l'intervento dell’Assicuratore. Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi e l'aggiudicazione dei lavori di riparazione dovranno essere disposti dall'Assicurato d'accordo con l’Assicuratore o suoi rappresentanti.
Ogni diritto reciprocamente riservato, l'Assicurato deve e l’Assicuratore può, in caso di sinistro od avaria, intervenire, provvedere al salvataggio o rilevamento della nave e prendere tutte le misure necessarie a tale oggetto senza che per questo si possa opporre all’Assicuratore di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento dei diritti dell'Assicurato.
L’Assicuratore avrà anche facoltà di fare rimorchiare la nave assicurata e provvedere alle necessarie riparazioni salvo regolamento con l'Assicurato o chiunque possa spettare a termini della presente polizza.
Il rinvio delle riparazioni definitive dei danni a carico dell’Assicuratore non potrà aver luogo se non con il preventivo consenso dello stesso.
Art. 11 AVARIE
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai casi in cui l’avaria risulti indennizzabile ai sensi dell’art. 1 della presente polizza.
A) Nella liquidazione dell'indennità a carico dell’Assicuratore sono soltanto ammesse:
a. le spese effettive di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
b. le spese per la sostituzione degli oggetti perduti o resi inservibili a causa di avvenimenti assunti in rischio dall’Assicuratore.
B) l’Assicuratore rimborserà le spese di cui alle lettere a) e b) che precedono, in proporzione della somma assicurata e sotto deduzione delle franchigie e delle riduzioni stabilite per l’avaria particolare.
Le spese per rilevare la nave investita, per estinguere un incendio scoppiato a bordo, ed in generale per il salvataggio della nave assicurata verranno rimborsate, sempre a pro-rata della somma assicurata, senza deduzione di alcuna franchigia anche quando la nave sia assicurata franco di avaria; però i danni riportati e gli oggetti sacrificati per il rilevamento e l'estinzione dell’incendio, sono considerati come avarie e, come tali, soggetti alla franchigia ed alle deduzioni dal vecchio al nuovo previste per l'avaria particolare.
Ad ogni fine previsto dalla polizza, il computo dell'età sia per lo scafo che per l'apparato motore verrà fatto per periodi di anni interi, intendendosi l'anno iniziato come finito.
C) Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio saranno sempre a carico dell'Assicurato salvo il disposto delle lett. F) e G) del presente articolo e tranne il caso di ammissione in avaria comune.
D) Le spese di riparazione non saranno soggette a riduzione per differenza dal vecchio al nuovo a meno che si tratti di spese riguardanti la sostituzione di organi completi dello scafo e della macchina. In questi casi la riduzione sarà ragguagliata a quel maggior valore che acquisterà la nave, da stabilirsi d'accordo fra le parti ed in difetto da un Collegio Arbitrale.
Sulle catene di ancoraggio per navi di età superiore a cinque anni si calcolerà una riduzione di un sesto; per i cavi tale detrazione sarà sempre di un terzo.
Nel caso d'immissione della nave in bacino per riparazione di avarie a carico dell’Assicuratore, se l’armatore provvede alla pittura della carena, la spesa di fitto del bacino per il periodo di tempo occorrente a tale pitturazione e quelle accessorie di immissione, saranno ripartite fra l’Assicuratore e l'Assicurato proporzionalmente in ragione della età della carena, in base alla sua durata media stabilita in mesi ventiquattro col limite massimo a carico dell'Assicurato pari alla metà tanto della spesa di fitto del bacino per le prime 24 ore come delle spese accessorie di immissione.
La spesa per la pitturazione della carena quando sia resa necessaria dalla permanenza della nave in bacino, verrà ripartita fra Assicuratore ed Assicurato proporzionalmente in ragione dell'età della carena in base alla sua durata come sopra stabilita in mesi ventiquattro.
Gli interessi e le spese per i prestiti contratti in un porto di rilascio per le necessità previste nell’art. 307 del Codice della Navigazione sono a carico dell’Assicuratore in proporzione dell'indennità da essa dovuta secondo le norme della presente polizza.
E) La misura dell’indennità relativa a reclami per danni non riparati corrisponderà al ragionevole deprezzamento del valore di mercato della nave in conseguenza di tale danno non riparato al momento della scadenza dell’annualità assicurativa intaccata, ma non in misura superiore al costo ragionevole delle riparazioni.
In nessun caso l’Assicuratore sarà tenuto a rispondere dei danni non riparati anteriormente alla perdita della nave anche se le riparazioni fossero state concordate con l’Assicuratore, e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato. Se l'importo fosse già stato pagato all'Assicurato, esso dovrà detrarsi dall'indennità che gli è dovuta.
Tuttavia, qualora l'Assicurato si trovi ad aver passato ordinazioni per riparazioni di danni assistiti dalla presente copertura - già concordate ma rimandate ed i materiali occorrenti siano in tutto e in parte già pronti, la garanzia si intenderà operante, sotto detrazione della franchigia qualora dovuta e delle riduzioni previste dalla presente polizza, per il pagamento di quanto approntato, restando, le Imprese assicuratrici proprietarie dei rispettivi materiali.
F) Quando la nave colpita da avarie a carico dell’Assicuratore si trovi in un porto ove le riparazioni fossero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, o per esso il Comandante, è obbligato, quando l’Assicuratore lo richieda, a condurre la nave, occorrendo anche al rimorchio, in un porto ritenuto dell’Assicuratore più conveniente e l’Assicuratore stesso continuerà a correre il rischio senza aumento di premio. A tal fine il Comandante dovrà usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio, prendendo gli opportuni accordi con l’Assicuratore od i suoi Rappresentanti, ed eseguendo soltanto le riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.
Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per il combustibile e consumi di
macchina saranno a carico dell’Assicuratore. Le stesse spese vengono risarcite, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all’avvenimento.
G) Durante il tempo in cui la nave staziona nel porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio o di assistenza o dell'arrivo di mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe le panatiche dell'equipaggio, quando non siano ammesse in avaria comune, stanno a carico dell’Assicuratore.
Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in porto di rilascio, le paghe e panatiche dell'equipaggio non sono a carico dell’Assicuratore, salvo il caso di ammissione in avaria comune. Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.
H) l’Assicuratore pagherà, a pro-rata della somma assicurata il contributo d'avaria comune risultante a carico della nave secondo il relativo Regolamento, senza deduzione di alcuna franchigia. Saranno riconosciuti dall’Assicuratore i Regolamenti di avaria comune fatti a termine di legge ed in conformità alle clausole speciali pattuite nelle polizze di carico e nel contratto di noleggio. Nei Regolamenti fatti in via amichevole, la nomina del liquidatore in rappresentanza della nave avverrà su designazione dell’Assicuratore.
Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della polizza, sarà nominato il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Tale cambio sarà applicato anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.
In deroga al disposto dell’art. 536 del Codice Della Navigazione, per le spese ed i danni di avaria comune non consistenti in perdite o danni materiali alla nave assicurata, l’Assicuratore risponde per la sola quota proporzionale a carico della nave, con esclusione delle quote a carico degli altri partecipanti alla spedizione o al viaggio contributivo.
L’Assicuratore risarcirà sotto la presente polizza, se richiesto dall’Assicurato, il 100% dell’ammontare in Avaria Generale senza emissione del relativo “Regolamento”, con il limite massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per avvenimento per ciascuna nave assicurata.
Art. 12 ABBANDONO
L'abbandono all’Assicuratore, ai sensi di legge, può farsi nei casi:
a) di mancanza di notizie della nave da almeno quattro mesi, e l'Assicurato è tenuto a giustificare con documento scritto l'ultima notizia ricevuta;
b) di scomparsa o distruzione totale dovuta ad avvenimento assunto in rischio dall’Assicuratore;
c) di inabilità assoluta alla navigazione prodotta da avvenimento assunto in rischio dall’Assicuratore, che renda la nave irreparabile;
d) E' ritenuta inabile alla navigazione la nave condannata per mancanza assoluta di mezzi di riparazione e purché sia accertato che essa non poteva, neanche mediante alleggerimento e rimorchio trasferirsi in un altro porto ove esistessero tali mezzi, né provvederseli facendone richiesta altrove;
e) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza.
Nel computo delle spese occorrenti per le riparazioni dovrà tenersi conto tanto delle riparazioni provvisorie necessarie per procedere alle riparazioni definitive, quanto delle eventuali spese occorrenti nell'ipotesi di cui all’art.11 lett. F).
All'effetto del computo dei tre quarti dovranno detrarsi dalle dette spese di riparazione la riduzione dal vecchio al nuovo come stabilite nella presente polizza ed i contributi di avaria comune a favore della nave.
Dal computo suddetto sarà esclusa ogni altra spesa, e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all’art. 307 del Codice della Navigazione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, le spese per riparazioni provvisorie.
Qualora la nave venga condotta in altro luogo per eseguire le riparazioni, il computo dei tre quarti sarà stabilito coi criteri di cui sopra in base alle spese occorrenti per le riparazioni nel luogo ove venne a tal fine condotta.
Se la nave è stata riparata l'abbandono non può aver luogo ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente Polizza, sempre che l’Assicuratore abbia assunto tale rischio.
L’abbandono comprende inscindibilmente tutti gli elementi assicurati con la presente polizza.
Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato ed i compensi di armamento non fanno parte dell’abbandono.
Le paghe dell’equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, i contributi per la Cassa Invalidi e qualunque altra spesa concernente l’equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura, restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente, le dette paghe e spese non dovranno in alcun caso sopportarsi dall’Assicuratore nella liquidazione del recupero e qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi dovranno essere reintegrate dall'Assicurato.
Questa disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.
Art. 13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
L’Assicuratore pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.
Nei casi di sinistro nei quali l’Autorità proceda ad inchiesta per l’accertamento delle eventuali responsabilità, il regolamento dell’indennizzo, che potesse essere dovuto dall’Assicuratore, resta sospeso fino a chiusura dell’inchiesta, sempreché questa sia diretta ad accertare responsabilità personali dell’Assicurato, e se gli atti sono passati all’Autorità Giudiziaria penale, o se comunque vi è denuncia penale, resta sospeso fino a pronuncia definitiva del Magistrato penale, sempreché l’azione penale riguardi personalmente l’Assicurato.
Al rimborso di una perdita od avaria, l’Assicuratore avrà facoltà di compensare le rate di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.
Art. 14 ALIENAZIONE DELLA NAVE
L’alienazione della nave con annotazione sull’atto di nazionalità o sul registro di matricola e la cancellazione della matricola, così come la cessazione del contratto di noleggio di nave a scafo nudo, fanno cessare l’assicurazione dal giorno dell’annotazione o della cessazione.
La parte di premio da rimborsarsi sarà calcolata proporzionalmente ai giorni per i quali il rischio viene stornato.
Art. 15 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di fallimento dell'Assicurato o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa o di mancato pagamento del premio, l’Assicuratore ha facoltà di procedere allo storno del contratto. Lo storno deve essere notificato all'Assicurato mediante lettera raccomandata ed implica la rinuncia da parte dell’Assicuratore al residuo premio per il tempo a decorrere dal giorno dello storno.
Art16 PERDITA DELLA NAVE
In caso di perdita totale o perdita totale costruttiva o abbandono della nave per rischi ordinari coperti dalla presente polizza e per i rischi guerra - ancorché l'indennizzo venga liquidato in via transattiva
- rimarrà acquisito all’Assicuratore, qualunque sia il periodo di rischio consumato, il diritto all'integrale percezione del premio previsto dalla polizza relativo alla nave per l’annualità assicurativa intaccata. In tal caso, le eventuali restituzioni del premio già liquidate a favore dell’Assicurato per sosta dovranno essere rimborsate all’Assicuratore.
Qualora, invece, la perdita totale della nave avvenga per rischi che non siano a carico della presente polizza, resterà acquisito all’Assicuratore il premio relativo al trimestre intaccato.
Art. 17 PROLUNGATO DISARMO
Nel caso in cui le navi assicurate si trovino in disarmo per un periodo di 180 e più giorni e vengano successivamente riarmate, la validità della presente copertura per la navigazione è soggetta all'ottenimento da parte dell'armatore assicurato di apposita attestazione da parte del Registro Italiano Navale o dell’Ente preposto al rilascio del Certificato di Navigabilità.
Art. 18 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La presente polizza ha validità annuale e decorre dalle ore 00:00 del 1 settembre 2022 alle ore 24:00 del 31 agosto 2023.
È facoltà della contraente richiedere per due volte la proroga di una ulteriore annualità, mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inoltrare entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Nel caso venga esercitata tale facoltà di proroga da parte del contraente, è comunque facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto di polizza mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso minimo di 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Nel caso in cui sia l’assicuratore ad esercitare tale facoltà di disdetta, l’assicuratore stesso si obbliga a mantenere attive tutte le garanzie della presente polizza alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 180 giorni a partire dalla scadenza. dell’annualità.
Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova nel corso del viaggio, l'assicurazione stessa continua di pieno diritto senza che l'Assicurato sia tenuto ad alcuna preventiva comunicazione all’Assicuratore, sino all'espiro del giorno in cui la nave sia ancorata od ormeggiata nel porto definitivo di destinazione, mediante aumento del premio calcolato proporzionalmente ai giorni del prolungamento del rischio.
Se la nave giunta a destino procede alla riparazione di avarie a carico l’Assicuratore, l’assicurazione continua per tutto il tempo delle riparazioni e l’Assicurato è tenuto al pagamento del premio supplementare come sopra calcolato. In caso di perdita totale sotto il regime di questo prolungamento, rimarrà acquisito dall’Assicuratore il premio complementare relativo ad un nuovo periodo annuale.
La proroga di pieno diritto non ha luogo quando l'Assicurato stipuli altra assicurazione a viaggio in continuazione di quella spirante.
Art. 19- ALTRE ASSICURAZIONI
Se sulle medesime cose e/o per i medesimi rischi sussistono altre assicurazioni, per quanto coperto con la presente polizza ma non coperto dalle altre, l’Assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto.
Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/Assicurato, l’Assicuratore risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti.
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare all’Assicuratore l'eventuale esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 20 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche delle condizioni di assicurazione, necessaria conseguenza di variazioni, cessazioni del rischio, dovranno essere richieste e comprovate per iscritto
Art. 21 - MODIFICHE DEL RISCHIO
Le Parti prendono atto che nel corso di validità della presente polizza i rischi assicurati possono subire variazioni.
A tal proposito il Contraente si impegna a comunicare all’Assicuratore gli elementi necessari alla definizione delle variazioni intervenute ed alla individuazione del premio (come ad esempio: valori nuove navi; vendita navi).
L’Assicuratore si impegna ad operare le modifiche relative a variazioni del rischio che ne implichino un aggravamento, una diminuzione stabile e durevole, la cessazione totale o parziale, la separazione di sue parti, producendo le variazioni di premio.
Art. 22 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato è obbligato a comunicare i mutamenti sostanziali di rischio rispetto al momento della stipula del contratto.
Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, l’Assicurato è tenuto a corrispondere l'eventuale aumento di premio dalla data del mutamento.
La mancata comunicazione se non avvenuta ai sensi dell’art. 1898 c.c., da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Art. 23 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. –24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto valgono le disposizioni della legge italiana.
Art. 25 - DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
L’Assicuratore, o in caso di raggruppamento di imprese, tutte le Compagnie assicuratrici firmatarie, espressamente ed irrevocabilmente dichiarano:
✓ che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
✓ di non aver corrisposto né aver promesso di corrispondere a terzi, direttamente od attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o diverso titolo volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
✓ di obbligarsi a non versare a nessun titolo ad alcuno, somme finalizzate a modificare termini, obblighi e doveri nascenti dal presente contratto.
Nel caso in cui, risultasse che una o più delle Compagnie assicuratrici firmatarie abbiano reso dichiarazioni non conformi al vero ovvero abbia violato anche uno solo degli obblighi in esse contenuti, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e l’Assicuratore o le eventuali Compagnie assicuratrici, saranno conseguentemente tenute al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellate dall’albo fiduciario ove esistente.
Art. 26- COASSICURAZIONE
La ripartizione delle quote di rischio è efficace ai soli fini della ripartizione del pagamento premio, ferma restando la responsabilità solidale dell’Assicuratore e delle Compagnie assicuratrici nei confronti degli Assicurati, a deroga dell’art. 1911 del c.c.
A tal fine ciascuna Compagnia Assicuratrice ha conferito all’Assicuratore mandato collettivo anche per quanto concerne il pagamento dell’intero indennizzo.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, dovranno essere trasmesse dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’Assicuratore.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dall’Assicuratore anche nel nome e per conto di tutte le Compagnie assicuratrici che saranno, pertanto, tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei loro confronti tutti gli atti o le modifiche del contratto compiuti dall’Assicuratore.
Art. 27 - TITOLARITA’ DEI DIRITTI E DEI DOVERI ASSICURATIVI
Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Resta stabilito che i diritti nascenti dai contratti allegati non possono essere esercitati che dagli Assicurati/Beneficiari.
Il Contraente deve adempiere tutti gli obblighi derivanti dal contratto ad eccezione di quelli che, per loro natura o per quanto stabilito nel presente contratto, non possono che essere adempiuti solamente dagli Assicurati, se diversi dal Contraente.
Al Contraente, nella sua qualità di Società per Azioni, viene riconosciuta anche la veste di assicurato.
L'eventuale indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non con il consenso del Contraente/Assicurato.
Art. 28 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Qualsiasi denuncia di sinistro che risulti esagerata dolosamente, sia per quanto riguarda l’ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà per gli Assicurati la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 29- DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
I sinistri devono essere denunciati all’Assicuratore entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Art. 30 - SINISTRI PREESISTENTI
L'assicurazione non è operante per i sinistri già noti all'Assicurato o da questi già rappresentati all'Assicuratore alla data di effetto della copertura.
Il Contraente dichiara altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non essere a conoscenza - alla data di sottoscrizione della presente Polizza - di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell' assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a sensi di Polizza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della Polizza stessa.
Art. 31 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente all’Assicuratore ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto dall’Assicuratore idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa.
Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’Assicuratore non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dal primo designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora l'assicurazione sia estesa ai territori di Stati Uniti d'America e/ o Canada, in caso di sinistri verificatisi in tali territori, le spese di cui al presente articolo resteranno a carico dell'Assicuratore nell'ambito del massimale stabilito in Polizza.
Rimangono altresì, a carico dell'Assicuratore le spese di difesa nel processo penale con costituzione di parte civile fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento in cui cessi l'interesse dell'Assicuratore alla sua prosecuzione.
Art. 32 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Salvo quanto diversamente indicato in Polizza, tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata e/ o mail, indirizzate all’Assicuratore.
Art. 33 - ACQUISIZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE, ALIENAZIONE, COSTITUZIONE
a) Nel caso di fusione di un'azienda assicurata con una o più altre, il contratto continua con l'azienda incorporante o con quella che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di
cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento dell'azienda assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, se antecedente la scadenza naturale del contratto.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, all'Assicuratore, il quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
b) In caso di alienazione de/l’azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare l'Assicuratore e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.
L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.
L'Assicuratore, nei 30 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni
Art. 34 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
In relazione alla rispettiva responsabilità civile, l'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti:
delle aziende che, rispetto alla Contraente, siano qualificabili come "controllate" o "collegate" ai sensi di quanto disposto dall'art. 2359 del Codice Civile;
dei legali rappresentanti degli Assicurati e delle persone che gli stessi hanno assunto per la direzione o la sorveglianza delle aziende assicurate o delle loro parti;
di tutti i dipendenti delle aziende assicurate per i danni che essi provocano nell'esercizio della loro attività di servizio, nonché verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
Art. 35 - FACOLTA’ DI RECESSO PER SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, ciascuna parte ha facoltà di far cessare l'assicurazione, mediante lettera raccomandata con effetto dalla successiva scadenza annua del premio, e comunque con preavviso non inferiore a 180 giorni.
In tal caso la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso (ricompreso tra il primo giorno successivo al decorso preavviso e la scadenza del periodo per cui il premio era stato pagato) dovrà essere rimborsata dall’Assicuratore.
Art. 36 - ONERI CONTRATTUALI
Le spese del contratto di assicurazione, i diritti di polizza, gli oneri fiscali di quietanza, relativi tanto ai premi quanto alle indennità per danni, sono a carico dell’Assicurato.
Art. 37 - PREMIO
Per tutte le garanzie di cui alla presente polizza è pattuito il premio annuo complessivo di Euro
……………………. di cui imposta Euro da corrispondere in rate semestrali anticipate.
Art. 38 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio annuale verrà corrisposto in rate semestrali anticipate.
A parziale deroga dell’art. 1901 x.x. xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dall’effetto della presente polizza o dalla data di scadenza delle rate successive
L’Assicuratore dovrà inoltrare alle Società Assicurate, tramite il Contraente, regolare atto di quietanza per la quota premio corrisposta, entro 15 giorni dalla data del pagamento.
Si precisa che il premio è dovuto direttamente, per quota, dalle singole società assicurate.
L’Assicuratore dovrà inoltrare alle Società Assicurate, tramite il Contraente, regolare atto di quietanza per la quota premio corrisposta, entro 15 giorni dalla data del pagamento.
Sarà cura dell’Assicuratore la definizione della quota semestrale di premio per ogni Assicurato, sulla base del parametro tecnico di riferimento fornito tramite il Contraente. L’Assicuratore richiederà il premio tramite apposito avviso di pagamento, da trasmettere alla singola società assicurata, tramite il Contraente, entro i 15 giorni successivi alle scadenze semestrali del contratto.
Il mancato o ritardato pagamento del premio da parte di un assicurato non pregiudica l’operatività della polizza che per il solo assicurato inadempiente, rimanendo la polizza pienamente efficace per gli altri assicurati
L’Assicuratore dovrà inoltrare alle Società Assicurate, tramite il Contraente, regolare atto di quietanza per la quota premio corrisposta, entro 15 giorni dalla data del pagamento.
Art. 39 – CLAUSOLA DI VINCOLO
Gli Assicuratori prendono atto che la sicurtà prestata sulle M/V “TRINACRIA” è vincolata a tutti gli effetti a favore della Spett.le Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. come da seguente testo:
La clausola di vincolo di cui al presente articolo prevedrà l’impegno delle compagnie assicuratrici:
1. a riconoscere detto vincolo come l’unico operante sulle coperture assicurative e a mantenerlo invariato anche sulle polizze successive che sostituiranno la prima e sulle relative appendici:
2. a non consentire, prima della scadenza delle polizze e dei successivi rinnovi, la riduzione della garanzia prestata e a non disdettare le polizze o accettare disdetta o richiesta di sospensione né di variazione della garanzia da parte del contraente senza il preventivo consenso scritto della Banca nonché a comunicarle ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l’operatività delle garanzie assicurative;
3. a fornire le garanzie previste in modo continuativo fino a quando la Banca ne abbia interesse, anche nel caso che l'Impresa non faccia fronte al pagamento delle rate di premio, purché il premio stesso venga corrisposto dalla Banca;
4. a tal fine, a comunicare alla Banca, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla data di ricevimento, l’eventuale disdetta o richiesta di sospensione della garanzia che dovesse pervenire dall’assicurato, nonché il mancato pagamento di premi entro il termine previsto o l’eventuale mancato rinnovo delle polizze alla loro naturale scadenza;
5. a riconoscere in ogni caso alla Banca la facoltà di provvedere al pagamento delle rate di premio entro i successivi trenta giorni e, in deroga a quanto indicato al primo comma dell’art. 1901 c.c., a considerare pienamente valide ed operanti le garanzie assicurative per trenta giorni successivi alla
comunicazione ad essa Banca nelle forme di cui sub 4) dell’eventuale mancato rinnovo delle polizze alla loro naturale scadenza;
6. a liquidare esclusivamente alla Banca l’indennizzo assicurativo in caso di perdita totale, costruttiva o presunta della Nave che sarà imputato a decurtazione o ad estinzione dei crediti della Banca;
7. a richiedere il preventivo consenso scritto della Banca prima di liquidare qualsiasi indennizzo in favore dell’assicurato. In difetto di tale consenso l’indennizzo rimarrà acquisito dalla Banca a garanzia dell’eventuale morosità della Impresa.
Art. 40 - NUOVE SOCIETÀ ASSICURATE
È facoltà del contraente chiedere l’inserimento in copertura di ulteriori società controllate o collegate mediante comunicazione scritta. La copertura opera dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione alle medesime condizioni operanti per gli altri assicurati. I premi applicati alle navi della nuova società assicurata e le modalità di pagamento saranno i medesimi indicati nell’art. 38.
Art. 41 CLAUSOLA C.R.O.:
La presente copertura è soggetta alla clausola C.R.O. (Cancelling Returns Only); pertanto nessun rimborso di premio verrà concesso all'Assicurato nel caso in cui l'unità sosti in porto o in zone approvate dagli Assicuratori.
Art. 42 – ERRORI – OMISSIONI
Anche ad espressa deroga di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicuratore prende atto ed espressamente accetta che ogni errore, omissione, inesatta dichiarazione e imprecisa individuazione di un qualsiasi rischio, in cui l'Assicurato stesso non dolosamente sia incorso all'atto della stipula del contratto e durante il corso di esso, non determina alcuna nullità di garanzia, decadenza del diritto di indennizzo, oppure applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo o del risarcimento, ma avrà il solo effetto di far rettificare l’entità del premio in base al vero stato di rischio.
Art. 43 - INTERPRETAZIONE
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Roma, lì
L’Assicuratore Il Contraente
Allegato n. 1
VALORI NAVI ASSICURATE
Agli effetti della garanzia corpi di cui alla presente polizza, sono assicurate le seguenti navi il cui valore è stato definito conformemente al disposto dell’art. 1
# | Nome della Nave | Valore (€) | Anno di costruzione | Società |
1 | ENOTRIA | 7.808.216,85 | 2002 | Bluferries |
2 | FATA MORGANA | 2.734.538,65 | 1988 | Bluferries |
3 | RIACE | 1.281.686,56 | 1983 | Xxxxxxxxxx |
0 | XXXXXXX | 20.244.822,75 | 2021 | Bluferries |
5 | TRINACRIA | 14.263.564,48 | 2018 | Bluferries |
6 | SELINUNTE JET | 479.538,35 | 1999 | Blu Jet |
7 | TINDARI JET | 974.065,19 | 1999 | Blu Jet |
8 | SCILLA | 5.000.000,00 | 1985 | RFI |
9 | VILLA | 5.000.000,00 | 1985 | XXX |
00 | XXXXXXX | 00.000.000,00 | 0000 | XXX |
11 | LOGUDORO | 1.900.000,00 | 1986 | RFI |
12 | IGINIA | 53.400.000,00 | 2019 | RFI |
13 | MN PERUGIA | 250.000,00 | 1967 | Busitalia Sita Nord |
14 | MN CONCORDIA | 350.000,00 | 1987 | Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx |
00 | XX XXXXXX | 200.000,00 | 1963 | Busitalia Sita Nord |
16 | MN GRIFONE | 250.000,00 | 1973 | Busitalia Sita Nord |
17 | MN CAMELIA | 400.000,00 | 2001 | Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx |
00 | X/x AGILLA II* | 200.000,00 | 1990 | Busitalia Sita Nord |
19 | M/b TRASIMENO | 150.000,00 | 1962 | Busitalia Sita Nord |
20 | M/b AGILLA | 150.000,00 | 1962 | Busitalia Sita Nord |
21 | MN X.XXXXX | 150.000,00 | 1996 | Busitalia Sita Nord |
22 | GRIFO I* | 70.000,00 | 1999 | Busitalia Sita Nord |
23 | GRIFO IV* | 230.000,00 | 2003 | Busitalia Sita Nord |
24 | MB AIRONE | 120.000,00 | 2004 | Busitalia Sita Nord |
25 | MB GABBIANO | 40.000,00 | 1986 | Busitalia Sita Nord |
26 | PICK UP 5000/16000 taglierina bianca | 70.000,00 | 1987 | Busitalia Sita Nord |
27 | PICK UP 4000/12000 taglierina rossa | 70.000,00 | 1986 | Busitalia Sita Nord |
28 | HARVESTER H 650 taglierina verde | 40.000,00 | 1978 | Busitalia Sita Nord |
29 | GRIFO III | 70.000,00 | 1972 | Busitalia Sita Nord |
30 | XXXXXX | 70.000,00 | 1983 | Busitalia Sita Nord |
31 | Mb DC7* | 30.000,00 | 2002 | Busitalia Sita Nord |
Totale 150.996.432,83
*mezzi in comodato d'uso
Allegato n. 2
Società Controllate/Collegate
Ai fini di quanto previsto all’art. 1)della presente polizza, si dà atto che la garanzia opera anche per la seguente Società:
1 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - sede sociale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx |
2 | BUSITALIA SITA NORD S.r.l. – sede sociale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx |
3 | BLUFERRIES S.r.l. – sede sociale in Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx |
4 | BLU JET S.r.l. – sede sociale in Xxx Xxxxxxxx xx 0 - 00000 Xxxxxxx |