ACCORDO
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ACCORDO
TRA IL GOVElUfO DELLA REPUBBLlCA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA
BULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVEBTIMENTI
II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica (qui di seguito d�nominatl Parti Contraenti),
desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in
particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte contraente e,
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali
investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperit� delle due Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
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I COL 0 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima 0
dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche 0 giuridiche di una Parte Contraente nel
territorio dell'altra, in conformitA con Ie leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma
nella quale i b�ni sono investiti non influisce suI lore
carattere di investimenti ed il termine "investimenti"
include tutti gli investimenti effettuati prima 0 dopo la data d'entrata in vigore di tale Accordo. In tale contesto
di carattere generale, il termine "investimento" indica:
a) diritti di proprietA su beni mobili ed immobili,
nonche ogni impiegabili
garanzia su
altro diritto reale, compresi, per quanto per investimento, i diritti reali di
proprieta di terzi;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni
altro titolo di credito nonche titoli pubblici in genere;
c) crediti finanziari, 0 qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico,
relativi ad investimenti nonche i redditi da investimento reinvestiti;
d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali,
brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietA intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
e) ogni diritto di natura economica conferito per. legge 0
per contratto, nonche ogni licenza e concessione
rilasciata in conformita a vigenti disposizioni amministrative 0 ad altri regolamenti per l'esercizio
di attivita economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore", si intende una persona fisica 0
giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui 0 stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.
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4. Per "persona giuridica" si ciascuna Parte Contraente,
intende, qualsiasi
con riferimento a entita avente sede
nel territorio di una di esse e da quest' ultima
riconosciuta a norma di legge, come Istituti pubblici, societa di persone 0 di capitali, fondazioni, associaeioni
e, questa, indipendentemente dal fatto che la ioro responsabilita sia limitata 0 meno.
II potere e qualsiasi atto legale di persone
giuridiche sono regolati dalle leggi 0 regolamenti della parte nel cui territorio. gli investimenti sono stati effettuati.
5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate 0 da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti 0
quote di profitti, interessi, redditi da capitale,
dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, ·capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento.
6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e
sottomarine sulle quali gli stati Contraenti hanno sovranita od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita e di giurisdizione.
I
0
Promozione e Protezione deqli investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente incoragqera gli investitori
dell'altra Parte Contraente ad ef fettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara autorizzazione in conformita alla propria legislazione.
2. ciascuna Parte Contraente assicurera sempre un trattamento
giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera che la
gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli
investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente, e dalle societa e dalle
imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati 0 discriminatori.
I 0 3
Trattamento nazionale e Clausola della nazione piu favorita
1. Ciascuna accordera
Parte contraente, agli investimenti ed
nel proprio territorio, ai relativi redditi degli
investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini 0 investitori di Stati terzi.
2. 11 trattamento accordato alle attivita connesse con gli
investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non xxxx meno favorevole di quello accordato alle similari
attivita di investitorl propri 0 di ogni altro Paese terzo.
3. Ambedue le Parti devono regolare, in conformita con le lore
leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso,
residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi
territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in
attivita connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo.
4. Le disposizioni di cui °ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte
Contraente riconosce 0 riconoscera in futuro a Paesi terzi
per effetto di:
a) una sua partecipazione ad Unioni doganali od
Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali 0 sub-regionali;
b) Accordi economici multilaterali internazionali 0;
c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione 0
per facilitare gli scambi transfrontalieri.
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CO L 0 4
1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite 0 danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre 0 di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse 0 di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per ci� che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione 0 altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riconosce ai propri cittadini 0 imprese, 0 a cittadini e imprese di Paesi Terzi.
2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questa articolo, sarA accordata la restituzione 0 un adeguato risarcimento ai cittadini e aIle societA di una Parte Contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente risultanti da:
a) requisizione di lora proprietA da parte delle forze 0 autoritA del Paese in cui e stato effettuato l'investimento; 0
b)
distruzione della lora proprietA da parte delle forze o autoritA del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento 0 che non derivi da causa di forza maggiore.
3) I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
I CO L 0 5
Nazionalizzazione 0 esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge 0 per regolamento.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti contraenti non saranno direttamente 0 indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti 0 soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte (a cui d'ora in avanti si fara riferimento con il termine di esproprio 0 nazionalizzazione) se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali·misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita aIle disposizioni e procedure di legge.
3. II risarcimento sara equivalente all 'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui Ie decisioni di nazionalizzazione 0 di esproprio siano state annunciate 0 rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovra essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito suI valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorita. L'effettivo valore di mercato sara determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficolta di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra determinato sulla baSe di una equa valutazione del valore
dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. II risarcimento
comprendera gli interessi maturati alIa data di pagamento,
calcolati al tasso LIOR a sei mesi ed a partire dalla
data di nazionalizzazione 0 di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra definito secondo Ie procedure di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. II risarcimento, una volta determinato, verra prontamente pagato e autorizzato al rimpatrio.
A R T I CO L 0 6
Xxxxxxxxx �ei capitali, dei Profitti e dei Redditi
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira. agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e
senza indebito
a) capitaIe
ritardo, quanto segue:
xxxxx e quote aggiuntive di capitali
utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, assistenza e servizi tecnici, interessi profitto;
compensi per ed ogni altro
c) somme derivanti dalla totale 0 parziale vendita 0 liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; a condizione che gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficolta nella"" bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anne e garantito in un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non e pregiudiziale per qualsiasi altro accordo intrapreso tra l'investitore e la Parte Contraente interessata per il trasferimento di tali introiti.
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; pUrche sia state ottenuto, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso da parte delle Autorita competenti.
e) compensi ed indennita percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo Ie modalita previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, Ie Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo 10 stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di stati Terzi, qualora pill favorevole.
3. Una Parte contraente xxxx autorizzata a distaccarsi dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questa Articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato seconqo i regolamenti di controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte Contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto .se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.
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A R T CO L 0 7
surroqa
Nel caso in cui una Parte contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrA riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla , Parte Contraente 0 alla sua Istituzione in virtll di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Modaliti dei trasferimenti
I trasferimenti di cui agli Articoli verranno effettuati senza indebito ritardo
4, 5, 6 e 7
successivamente
all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entr� sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.
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j. ,
Reqolame�to di controversie tra Investitori e Parti Contraenti
1. Ogni controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte
Contraente dovra per amichevolmente risolta.
quanto possibile essere
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti abbia avanzato richiesta di c.onciliazione amichevole, entrambe Ie Parti potranno ricercare soluzioni locali per la composizione di tali controversie;
3) Se una controversia, relativa ad una questione legale ai termini dell'art. 25 della Convenzione ICSID, riquardante l'esproprio 0 nazionalizzazione, secondo l'art. 5 del presente Accordo, non sia stata risolta entr� un periodo di 18 mesi dalla sua presentazione ad un ente competente allo scopo di ricercare 'soluzioni locali, la Parte. Contraente, ai sensi degli .articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 suI " Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri stati" CIa Convenzione) , dara il suo consenso per sottoporre tali controversie alIa conciliazione 0 arbitrato secondo quanto previsto da tali articoli.
4) Nulla di quanto xxxxxxx in questo Articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte Contraente e per l'investitore dell'altra Parte Contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alIa conciliazione 0 all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della Convenzione.
5) Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio 0 nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte Contraente interessata consentira alIa sua immediata presentazione, se cosl preferisce l'investitore, a:
a) l'arbitrato 0 conciliazione secondo gli artt. 28 e 36 della Convenzione ICSID; 0
b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita aIle
procedure stabilite dal Regolamento Arbitrale dalla
Commissione delle Nazioni Unite suI diritto commerciaIe internazionale (UNCITRAL) a seguito della
Risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986 •
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vi saranno tre arbitri e, se non sono cittadini della
Parte Contraente, dovranno essere citta.dini degli
stati che hann� relazioni diplomatiche con entrambe Ie Parti Contraenti; 0
c) alIa conciliazione in stabilite nelle norme
conformita UNCITRAL
con Ie Procedure a seguito della
relativa Risoluzione UNGA.
6) In relaziope all'arbitrato, la Parte Contraente che � parte della, controversia non sollevera alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure 0 di applicazione di una decisione suI fatto che l'investitore, che � l'altra Parte Contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennita relativa ad alcune 0 a tutte Ie sue perdite.
7) Una persona giuridica inserita 0 costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte Contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprieta di cittadini dell'altra Parte contraente, deve essere trattata secondo quanta previsto dall'Articolo 25 (2b) della convenzione come un cittadino dell'altra Parte contraente.
8. 1 Nessuna Parte ' Contraente deve perseguire attraverso i canali diplomatici una controversia che si riferisca al Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che:
a) il Segretario Generale del centro, 0 una commissione di conciliazione 0 un tribun�le arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricade nella giurisdizione del centro; 0
b) l'altra Parte Contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale.
cic non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie.
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8.2 Inoltre, entrambe Ie Parti Contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte Contraente interessata non sia riuscita a soddisfare la normativa della commissione di conciliazione 0 del tribunaIe arbitrale.
CO L 0 1 0
Regolamento delle Controversie tra le parti contraenti
1. Le controversie tra Ie Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere cpmposte nei tre mesi successivi alIa data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte
ad
alIa competenza di un Tribunale arbitrale in conformita aIle disposizioni del presente Articolo.
3. II Tribunale Arbitrale verra costituito nel modo seguente: entr� due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. II Presidente dovra essere nominato entro tr� mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, Ie nomine dei due membri non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrA richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti contraenti 0 per qualsiasi altro.motivo non gli fosse possibile effettuare Ie nomine, ne verra fatta richiesta al vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti 0 per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile effettuare Ie nomine, ne verra invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
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5. II Tribunale Arbitrale decidera a maggioranza dei voti e Ie sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra Ie spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e Xx rimanenti spese saranno a carico delle due. Parti in misura uguale. II Tribunale pub comunque, per sua decisione, stabilire che una piu alta proporzione dei costi debba essere a carico di una delle due Parti Contraenti e tale decisione xxxx
vin�olante per entrambe Ie Parti Contraenti.
II Tribunale Arbitrale stabilira Ie proprie procedure.
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Le applicate Contraenti
Rala_ioni fra Govarni
disposizioni del presente Accordo verranno indipendentemente dal fatto che fra Ie Parti esistano relazioni diplomatiche 0 consolari.
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App1ioazione 4i a1tre 4isposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu favorevoli al loro caso.
2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni 0 specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu vantaggiosa di quella prevista dal presente Xxxxxxx, verra agli stessi riservato tale trattamento piu favorevole.
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Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
I CO L 0 1 4
Durata e Scadenza
1. 11 presente Accordo rimarrA in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 13 e si prorogher A tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non 10 abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.
IN FEOE 01 CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice copia a t:.� il� ��n lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue
ugualmente fede.
, Per il Governo della
Giamaica