L’ACQUISTO DI N. 1 PORTATILE GRAFIA
DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA
Emergenza COVID 19
RDO aperta ai sensi del art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per
L’ACQUISTO DI N. 1 PORTATILE GRAFIA
CIG N. Z332C778CC
Scade il giorno 23 marzo 2020 ore 15:00
La presente procedura di RdO aperta (Richiesta di offerta) viene condotta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2 lett.) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici.
La procedura sarà affidata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 comma, previa constatazione di idoneità tecnica da parte dei tecnici e sanitari aziendali competenti.
L’ASST Nord Milano, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxxxxx.xx.
Riferimenti,ai sensi di quanto disposto agli artt. 8 e 10, della Legge 7.8.1990, n. 241
Indirizzo Stazione Appaltante | ASST Nord Milano, viale Matteotti n. 83 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) |
Termine ultimo per la presentazione della documentazione | Ore 15:00 del giorno23 marzo 2020 |
Responsabile Unico del Procedimento | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Tratta la pratica | Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx (02. 5799 5070) Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (02. 5799 5082) |
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” pubblicato sul sito internet della piattaforma stessa.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale della centrale di committenza Regionale, xxx.xxxxxxx.xx nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
⮚ Premessa
La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.
In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 16 dicembre 2019,
n. XI/2672,“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2020”, in relazione al “Sistema degli acquisti del servizio sanitario regionale”, che,
ribadendo quanto sancito dalla precedente DGR XI/1046/2018, evidenzia la necessità per le Aziende Sanitarie Lombarde di aderire in via prioritaria ai contratti/convenzioni attivate da ARIA Spa e/o da Consip Spa. Ad oggi non risultano Convenzioni ARIA o Consip e si ribadisce l’urgenza dovuta all’emergenza sanitaria Covid -19.
⮚ Precisazioni
Si precisa che la SA si riserva la facoltà di sospendere, revocare o non aggiudicare l’appalto, previa congrua motivazione qualora:
⮚ per casi significativi di tutela dell’interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
⮚ i prezzi offerti si discostino da limiti previsti dall’X.X.XX., dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali;
⮚ qualora, durante lo svolgimento della procedura di gara, ARIA S.p.A. e/o Consip S.p.A. attivino una convenzione per una fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti;
⮚ per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo, gestionale ed economico, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, che ne rendano opportuna la soppressione.
In tali casi le Società concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc., fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio.
La presene procedura è dettata da ragioni di estrema urgenza legate all’emergenza CoVid19. pertanto i termini ridotti sono dettati da detta motivazione e non sono prorogabili.
⮚ Informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.
Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.
⮚ Soggetti ammessi alla partecipazione in forma singola e associata
Sono ammessi a partecipare alla gara: operatori economici singoli o raggruppati, consorziati, in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ai sensi degli artt. 45 – 49 del D. Lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
▪ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
▪ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
▪ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell’art. citato, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
⮚ Requisiti generali, speciali e mezzi di prova
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice Etico Aziendali e Patto di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici Regionali, cui si rimanda all’art. 28 dell’allegato Capitolato Speciale, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
A) Requisiti di idoneità
Gli Operatori Economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:
▪ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure a quello delle cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. i relativi riferimenti dovranno essere riportati nell’apposito campo degli allegati: all. 1 DGUE e all. 1 bis al DGUE.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’Operatore economico concorrente può, tuttavia, se dispone copia aggiornata e recente della suddetta iscrizione allegarla alla documentazione amministrativa inserendola nelle relativa busta telematica al fine di agevolare ed accelerare l’attività di verifica da parte della Stazione appaltante.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente DUP.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito speciale di idoneità relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato sopra richiesto: deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
PARTE PRIMA – OGGETTO e SPECIFICHE DELL’APPARECCHIATURA
1. Oggetto
La presente RDO ha per oggetto l’acquisto di un portatile per grafica destinato alla Radiologia dell’Ospedale Bassini.
La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento. La ditta inoltre dovrà fornire tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura offerta.
L’azienda partecipante, vista l’emergenza sanitaria in corso deve garantire la fornitura entro 3 giorni dall’emissione dell’ordine.
Con la partecipazione alla presente RDO, il concorrente si dichiara disponibile e si impegna ad assolvere all’adempimento sopra specificato, nei termini indicati.
2. Caratteristiche della fornitura
Caratteristiche generali:
• unità radiologica portatile per esecuzione di esami radiografici su pazienti allettati
• base tale da permettere il miglior approccio ad ogni tipologia di letto/letto-barella anche nelle tipiche configurazioni per I.C.U e P.S.
• facilmente trasportabile
• indicato per indagini sia su pazienti adulti che pediatrici
• dotato di vano porta cassette
• indicatore audio e/o visivo dello stato dell’apparecchiatura (stand by – esposizione)
Generatore:
• ad alta frequenza
• a bassa ondulazione residua
• controllato da microprocessore
• con potenza in uscita di almeno 20 KW
• valori di tensione e corrente regolabili in più steps
Complesso radiogeno:
• ad elevata capacità termica dell’anodo e del complesso tubo guaina
• tubo ad anodo rotante
• presenza di indicatore luminoso del campo radiante
• due macchie focali di dimensioni le più ridotte possibili
• collimatore a lamelle integrato
Braccio portatubo:
• articolato
• controbilanciato
• dotato di ampia possibilità di movimento
Tavolo di comando:
• incorporato nello stativo
• controllato da microprocessore
• interfaccia utente a display
• interfaccia utente con visualizzazione dei valori impostati
Pulsante di erogazione raggi:
• pulsante che consenta all’operatore di posizionarsi almeno a 2 m dal tubo radiogeno
• del tipo a uomo morto
Altro:
• dotato del dispositivo per la misura del prodotto dose x area (DAP) con relativo certificato di taratura
• rispetto dei criteri di accettabilità contenuti nel D.Lgs 187/00
• presenza di segnalazione acustica e/o luminosa di erogazione raggi
3. Clausola equivalenza tecnica
Qualora le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche sopra descritte potessero ricondurre ad una individuazione di un’origine, di un marchio o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola “o equivalente”. L’equivalenza dovrà essere dimostrata dal concorrente (mediante schede tecniche ed ulteriore idonea documentazione tecnica) ed attestata formalmente e concretamente dallo stesso, e il competente referente aziendale incaricato di valutare la conformità della strumentazione offerta alle caratteristiche tecniche minime essenziali sopra descritte, dovrà accertare la presunta equivalenza.
4. Garanzia
Il periodo di garanzia, che avrà decorrenza dalla data del collaudo positivo finale, dovrà essere almeno di 24 mesi di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, kit, filtri,…
5. Formazione del personale utilizzatore
Ai sensi del rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare un adeguato corso di formazione al personale utilizzatore organizzato in accordo con la disponibilità del reparto. La Ditta dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica e al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASST Nord Milano una copia contenente i nomi
dei partecipanti e degli argomenti trattati.
6. Rispondenza a normative/leggi
Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici, normative CEI e UNI). Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda le direttive sopra indicate.
Rispetto dei criteri di accettabilità contenuti nel D.Lgs 187/00
7. Valore dell’appalto, oneri della sicurezza per rischi da interferenza
Il prezzo posto a base d’asta è stimato in € 25.000,00 IVA esclusa, gli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso saranno individuati a seguito dell’aggiudicazione e, ove presenti, saranno sommati all’importo di aggiudicazione.
8. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è, ai sensi dell’art. 95 del D. lgs 50/16, l’offerta al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità tecnica, espresso insindacabilmente dal Servizio di Ingegneria Clinica, Servizio Fisica Medica, Resp. UOC Radiologia.
L’affidamento e soggetto a previa constatazione di idoneità tecnica da parte dei tecnici e sanitari aziendali competenti.
PARTE SECONDA –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E OFFERTA ECONOMICA
9. Offerta
L’Offerta dovrà essere formulata attraverso il portale SINTEL di ARIA S.p.A. Lombardia, secondo le modalità di seguito indicate e dovrà pervenire:
entro e non oltre le ore 15.00 del 23 marzo 2020,
a pena di esclusione e non potrà superare l’importo posto a base d’asta pari a € 25.000,00 IVA esclusa.
Si precisa che la ristrettezza dei termini della procedura in oggetto è dettata dalla situazione di estrema urgenza dovuta all’epidemia di COVID 19 che costringe la SA a dover acquisire urgentemente la fornitura in oggetto per far
fronte alle enormi criticità di gestione della contingente situazione sanitaria
Si ricorda che la presentazione dell’offerta dovrà avvenire collegandosi al portale xxx.xxxxxxx.xx, accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, nell’apposita sezione “Procedure”.
La presentazione dell’offerta – una volta sottoscritta secondo le modalità indicate - dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato “Invia offerta” che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Si precisa quindi che la società che intende partecipare alla presente procedura dovrà presentare:
- n. 1 busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- n. 1 busta telematica contente l’offerta economica.
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La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”).
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’Operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’ Operatore economico del corretto invio dell’offerta.
Il Manuale d’uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta; pertanto, ai suddetti fini, si raccomanda la loro consultazione.
Si rammenta che per la richiesta di informazioni sull’uso di Sintel e relativamente alla varie fasi della procedura telematica, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione contatti. E’ messo a disposizione dei Concorrenti il contact center di ARIA S.p.A., raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e dall’estero al +39- 00.00.000.000 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Il canone resterà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto.
BUSTA TELEMATICA CONTENENTE:
⮚ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) "Allegato 1" relativo al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che dovrà essere presentato dall'Operatore economico partecipante, firmato digitalmente, dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);
2. Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, come da fac-simile “Allegato 2”, da presentare in formato pdf, firmato digitalmente - dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;
3. Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali “Allegato 3“ approvato con DGR 1299 del 30.1.2014 firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente.
4. Modello inerente l’"Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e D.Lgs. 2018/101" (come da “Allegato 4” di cui si allega una bozza), da sottoscrivere digitalmente per presa visione e accettazione dei contenuti nella stessa riportati dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;
5. Dichiarazione in ordine agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3,
L. n. 136/2010, come modificata dall’art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217 , (“Allegato 5”);
6. Opuscolo informativo sui rischi specifici negli Ambienti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano in formato “pdf” – (“Allegato 7bis”) sottoscritto digitalmente per presa visione da parte del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente.
7. Dichiarazione di presa visione e accettazione del “Codice Etico” e del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”, pubblicati sul sito aziendale xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx
(NEWS: Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 - aggiornamento 2019 - > Allegato 1 > Allegato 1A;
- Disposizioni generali Atti generali Codici e Regolamenti Codice Etico:
• CODICE ETICO ICP.pdf
• Modello organizzativo del Codice Etico Comportamentale ICP.pdf .)
8. Copia del presente DUP firmato digitalmente da parte dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l’operatore economico concorrente per presa visione ed accettazione delle condizioni tutte nello stesso riportate sia con riferimento alla partecipazione alla procedura che all’esecuzione della fornitura e relativi servizi;
9. all’interno della “BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA” della piattaforma SinTel dovrà essere altresì inserita la seguente “DOCUMENTAZIONE TECNICA” inserita tra cui la dichiarazione di conformità alla normativa vigente ed in particolare:
⮚ In fase di presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno trasmettere relazione tecnica e scheda tecnica dell'apparecchiatura proposta dalla quale si evincano in maniera chiara ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura e la rispondenza alle specifiche tecniche richieste dall'ASST Nord Milano.
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in corso di validità, in particolare:
o direttiva 93/42/EEC e s.m.i. per i dispositivi medici, comprensiva di copia del certificato CE rilasciato da Organismo Notificato per DM non di classe I;
o normative particolari CEI e UNI;
o rispondenza al D.Lgs 187/00
• elenco (compresi codice d’ordine) materiale di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo;
• dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione compresa dei riferimenti (mail, telefono, fax,…) dell’assistenza tecnica;
• schede tecniche dell’apparecchiatura e dei consumabili;
• manuale d’uso;
• offerta senza prezzi dettagliata dell’intera configurazione offerta –compresi materiali di consumo.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica durante il collaudo:
• protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – checklist)
• manuale d’uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
• manuale tecnico possibilmente in italiano
• certificazioni norme UNI di riferimento
• licenze d’uso dell’eventuale software fornito
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
o normative particolari CEI e UNI
o rispondenza al D.Lgs 187/00
Detta documentazione è richiesta a consentire la constatazione di idoneità tecnica da parte dei tecnici e sanitari aziendali competenti ai fini dell’affidamento.
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, la stazione concedente assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione concedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
⮚ OFFERTA ECONOMICA
Rispetto alle modalità operative della piattaforma Sintel, una volta giunto allo step del percorso guidato “Invio offerta” - di cui al punto 9.1 Documento d’Offerta del citato manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, l’operatore economico deve firmare digitalmente- a pena di esclusione - il “Documento d’offerta” (in formato .pdf).
Il documento d’offerta rappresenta un elemento essenziale dell’offerta, in quanto è l’unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese “a video”, i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell’offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d’offerta l’operatore economico assume la paternità dell’offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell’integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.
A tal riguardo si invitano i concorrenti a consultare adeguatamente il Manuale d’uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma che forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
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Nel campo “OFFERTA ECONOMICA” della piattaforma Sintel i concorrenti devono:
- indicare l’importo complessivo offerto rispetto all’importo posto a base d’asta;
- inserire nella busta relativa all’offerta economica lo “schema di offerta”, redatto come da fac- simile allegato 6;
- per i raggruppamenti temporanei di impresa, per le Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete per i Consorzi Ordinari di Concorrenti e per i GEIE:
ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, da un G.E.I.E. o da un consorzio ordinario di concorrenti, nell’offerta economica si deve specificare in un documento, che sarà allegato all’interno del file unico .zip nel campo “dettaglio prezzi unitari” dell’offerta economica, la parte della prestazione, e la relativa quota percentuale rispetto all’importo offerto, che sarà eseguita dalle singole imprese e contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
L’atto costitutivo, con i relativi mandati con rappresentanza alla mandataria, dovrà contenere le prescrizioni di cui al suddetto art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, e risultare da atto pubblico.
Tutto ciò come meglio sotto indicato e specificato.
L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema “Sintel”, raggiungibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx.
Nel campo “OFFERTA ECONOMICA” della piattaforma Sintel dovrà essere inserita l’offerta economica riportando in ognuno dei campi presenti il relativo importo ossia:
1. l’importo economico complessivo rispetto all’importo posto a base d’asta per l’acquisto della fornitura di che trattasi, al netto dell’IVA, specificando poi il dettaglio;
2. l’importo inerente i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico IVA esclusa;
3. l’importo inerente oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati fissati dalla Stazione Appaltante per cui gli Operatori Economici Concorrenti dovranno valorizzare tale campo inserendo l’importo € 00,00
Nell’apposito campo Sintel “Dettaglio prezzi unitari” presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la propria offerta economica, compilando:
- il fac-simile allegato 6 “Schema di offerta economica”
ALLEGATO “SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA”
Il documento di cui al punto 1 ut supra dovrà essere redatto in conformità all’Allegato 6 “Schema di offerta economica”, redatta su carta da bollo o su carta resa legale (marca da bollo di € 16,00 da annullare con timbro e sottoscrizione da parte della ditta concorrente) caricata in pdf., sottoscritta e firmata digitalmente, a pena di esclusione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’offerente, nella quale dovranno essere riportato:
a. i riferimenti del sottoscrittore: Nome e Cognome e Codice Fiscale;
b. la ragione sociale o comunque il nominativo dell’offerente, i riferimenti fiscali e la sede del concorrente;
c. la sede dell’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente;
d. la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni contenute nel presente documento unico di procedura;
e. l’impegno ad assolvere la fornitura e i relativi, in caso di aggiudicazione, secondo le condizioni e gli oneri del Capitolato Speciale;
f. che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall’art. 1 comma 1 della Legge 7/11/2000 n. 327), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
g. eventuali specificazioni (parti della fornitura e relativi servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati);
h. il nome e cognome, data e luogo di nascita ed il Codice fiscale della persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione e in base a quale titolo;
i. la quantificazione dei costi della sicurezza aziendale propri dell’attività del concorrente e dei costi della manodopera con la dichiarazione che essi sono ricompresi nell’importo complessivo offerto e le altre voci indicate (es. i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico; eventuali costi di manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/201 e, ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016)
Ai fini dell’aggiudicazione sarà tenuto in considerazione l’importo inserito sulla Piattaforma SINTEL (ossia: l’importo complessivo offerto per l’intero periodo contrattuale).
Tuttavia, in caso di discrepanza tra il costo complessivo offerto inserito in piattaforma e il “Dettaglio di offerta economica”, prevarrà, ai fini dell’aggiudicazione, l’offerta risultante dai calcoli aritmetici correttamente effettuati, sulla base dei costi unitari indicati nel Dettaglio offerta economica (allegato 6).
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).
L’importo complessivo offerto, IVA esclusa, nonché gli oneri per la sicurezza della società concorrente (ossia i costi della sicurezza aziendale propri dell’attività del concorrente, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2009 e s.m.i. ) e i costi della manodopera dovranno essere indicati dalla società concorrente negli appositi campi dell’allegato 6 “Schema di offerta economica” a pena di esclusione.
* * * * * *
Ai fini dell’aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, si terrà in considerazione sino al secondo decimale dopo la virgola.
* * * * * *
Le ditte concorrenti dovranno offrire, a pena di esclusione, quanto richiesto e indicato nel presente documento.
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In conformità all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non potrà presentare più di un’offerta.
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L’offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante, qualora necessario, può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
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Si ribadisce che, oltre all’importo contrattuale complessivo offerto (IVA esclusa) del la fornitura in oggettoche sarà corrisposto al fornitore aggiudicatario, sarà altresì corrisposto anche il costo relativo agli oneri per rischi da interferenza indicati.
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Nella formulazione dell’offerta, l’Impresa dovrà tenere conto anche della facoltà riservata alla ASST Nord Milano per la effettuazione, nel corso dell’appalto, di quelle verifiche e prove che la stessa Azienda riterrà necessarie al fine di accertare la rispondenza dei servizi alle condizioni contrattuali. Tali verifiche e prove potranno essere effettuate anche con personale e strumenti messi a disposizione dall’Impresa.
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Il Documento d’offerta - allegato 6 - dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, e caricato sul Sistema Sintel attraverso l’apposita procedura indicata nei succitati manuali, seguendo le apposite istruzioni.
L’offerta economica, come sopra costituita, dovrà essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal soggetto - munito di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale - sottoscrittore dell’istanza di partecipazione di cui all’allegato 1, secondo le modalità sopra indicate.
Nel caso di RTI o di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito il/i documento/i “schema di offerta economica e/o “dettaglio prezzi unitari” dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti sottoscrittori dell’offerta di ogni singola impresa raggruppata/aggregata.
Nel caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e consorzio ordinario, già regolarmente costituiti, il documento dovrà essere sottoscritto dal solo rappresentante legale dell’operatore economico offerente in qualità di “Mandatario”.
Tali documenti, in versione pdf., dovranno essere allegati congiuntamente in un unico file.zip. Tale cartella compressa (file.zip) dovrà essere inserita nell’apposito campo “dettaglio prezzi unitari” presente in Sintel, al momento della compilazione della parte economica dell’offerta.
Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 6 “schema di offerta economica” .
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).
* * * * * *
Con riferimento alla procedura d’invio telematica di offerta si specifica che:
1. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;
2. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’ effettivo invio dell’offerta. E’ altresì possibile controllare (e, a tal riguardo, lo si consiglia) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
3. il documento denominato “Documento d’offerta”, come descritto all’Allegato 9 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e contiene i prezzi offerti firmati, nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Documento nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema.
* * * * * *
L’offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall’Amministrazione, nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).
Nel caso di raggruppamento di imprese, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi, la busta elettronica di offerta (comprendente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere inserita sulla piattaforma in forma congiunta.
Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza i pagamenti Saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.
10. Affidamento
Concluse le operazioni di apertura delle buste e verifica della documentazione, la ASST adotterà relativo provvedimento a seguito del quale sarà trasmessa all’affidatario lettera di affidamento a mezzo Posta Elettronica Certificata (“Comunicazione della procedura” della piattaforma Sintel) all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione a Sintel. La Stazione appaltante provvederà contestualmente a emettere l’ordine di acquisto.
Questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa, ai sensi dell’art 94, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Questa Azienda può decidere di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma, 12 D.Lgs. n. 50/2016.
Con il fatto della presentazione dell’offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di affidamento, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento e dei relativi allegati.
11. Validità della graduatoria
In caso di revoca o risoluzione dell’affidamento, l’ASST NM, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e2 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria formulata nel provvedimento di aggiudicazione, previa conferma della validità dell’offerta da parte delle società concorrenti.
12. Responsabilità civile, copertura assicurativa
L’Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della fornitura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.
Il Fornitore risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’ASST ed a terzi nell’espletamento della fornitura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di apposita polizza d’assicurazione (RCT/O) che preveda la copertura dei rischi relativi alla fornitura, che dovrà trasmettere in copia all’Azienda committente.
Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto e fino all’intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all’affidatario stesso.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’ASST dietro semplice richiesta.
L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’ASST, in particolare, in conseguenza di furti.
13. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.
La cessione del credito dell’affidatario, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Il ricorso al subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
14. Obblighi ed oneri dell’affidatario
Il Contraente è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura in tutto o in parte.
Il contraente si impegna a erogare la fornitura, oggetto della presente procedura, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l’espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell’affidatario.
Il Fornitore non potrà eccepire, durante l’erogazione della fornitura in oggetto, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti della procedura o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’affidatario assume interamente su di sé, esentando la Struttura sanitaria committente, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento inerenti della fornitura oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Documento, l’affidatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore non spetterà dunque altro compenso se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù di quanto offerto.
I prezzi offerti si intendono fissi, invariabili e remunerativi, nonché comprensivi di qualsiasi obbligo ed onere per dare esecuzione alla fornitura, al fine dell’erogazione a regola d’arte.
15. Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, l’ASST trasmetterà all’Affidatario il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I. e l’Opuscolo informativo sui rischi specifici negli Ambienti dell’Azienda - Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 08”, redatto dall’ASST nel mese di febbraio 2019.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Affidatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
16. Garanzia definitiva
Ai fini della stipula del contratto, l’affidatario dovrà prestare, all’ASST committente, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di affidamento, relativo
al periodo di garanzia full risk di 24 mesi.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016”.
La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
- essere prestata in favore di ciascun ente committente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a (in via alternativa): copia scannerizzata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ente committente;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
- avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto, compresi eventuali periodi/opzioni di proroga.
Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni articolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’affidatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’affidatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l’affidatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta formulata.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
17. Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
La ditta affidataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dalle stesse.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La ditta affidataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
18. Piano triennale di prevenzione della corruzione, Codice Etico e Patto di integrità
L’Amministrazione Contraente, i concorrenti e l’Affidatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
A tal fine l’appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
L’affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’Azienda committente nei confronti del medesimo affidatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico” adottati dall’ASST committente e pubblicati sul relativo sito internet aziendale.
L’affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR
n. 445/2000:
- di aver preso visone del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e del Codice Etico di ciascun ente committente dell’Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e pubblicati sul profilo internet del committente;
per l’ASST NM:
xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx-Xxxxxxxxxxxxxxx trasparente:
- (NEWS: Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 -
aggiornamento 2019 - > Allegato 1 > Allegato 1A;
- Disposizioni generali -Atti generali-Codici e Regolamenti - Codice Etico:
• CODICE ETICO ICP.pdf
• Modello organizzativo del Codice Etico Comportamentale ICP.pdf .)
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili dell’ Ente.
La ditta affidataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2014, n. X/1299.
Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l’affidatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.
Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il concorrente:
a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
19. Interruzione della fornitura e dei relativi da parte del contraente
In considerazione della specifica finalità della fornitura e degli annessi servizi (garanzia full risk di 24 mesi), erogato in favore di una struttura destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta affidataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni inerenti la fornitura in oggetto e gli annessi servizi con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi, ivi compreso il caso di sciopero.
In caso di arbitraria sospensione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi da parte del contraente che si protragga per un periodo continuativo superiore a cinque giorni, l’Azienda
Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
20. Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita all’acquisto oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita – dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.
La società aggiudicataria provvederà ad emettere - a seguito di emissione di relativo ordine di fornitura emesso dall’ASST Nord Milano e successivamente alla consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014 - la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.
L’importo degli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza dovrà essere espressamente indicato sulla prima fattura distintamente dalle altre voci di costo. Quest’ultima dovrà essere emessa nell’ anno in cui si è dato avvio all’appalto di che trattasi.
Gli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenz, qualora presenti, saranno successivamente comunicati e aggiunti all’importo di aggiudicazione.
La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
Codice Ipa | Asstnm |
Codice Univoco Ufficio | UF5O1B |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 09320420962 |
Partita Iva | 09320420962 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:
CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,…);
CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.
Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:
<CodiceTipo> | ‘DMX’, con X=[1I2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<CodiceValore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 e dal successivo 23 dicembre 2013, non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/Repertorio del dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0 |
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Si, precisa, altresì che ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio. Si rimanda a tal proposito alla nota MEF/Ministero della Salute DGSISS -0002051-P-08/02/2019.
L’imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014). Gli Enti “non profit” privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura: “SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte dell’ Azienda, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
- Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;
- Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.
Per l’anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: “IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
Al fine di consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo della fornitura effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta affidataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell’affidataria: del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda committente, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto affidatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
L’Amministrazione committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento. In caso di riscontrate irregolarità, l’Azienda committente procederà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
21. Penalità e risoluzione del contratto
Durante il periodo di vigenza del contratto, l’appaltatore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente DUP; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura e dei relativi servizi ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l’interruzione della fornitura e dei relativi servizi ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la U.O.C. Provveditorato Economato o altra struttura individuata dall’ASST, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà a contestare l’inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di
15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ente committente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ ASST procederà ad applicare penali nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
• in caso di ritardo nei tempi di consegna, installazione e collaudo finale rispetto al termine massimo stabilito di cui al precedente art. 10, l’ASST committente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore del relativo ordinativo di fornitura. In caso di ritardo nella consegna superiore a 15 (quindici) giorni, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
In ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli ivi indicati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Ente Contraente una penale in misura compresa tra all’1 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ ASST.
* * * * * *
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, le Stazioni appaltanti risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario.
Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo all’appaltatore e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
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Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti, da inoltrarsi tramiter PEC, da parte dell’Ente committente.
22. Diritto di recesso
L’ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del contraente del Codice Etico, approvato da ciascun ente sanitario committente e pubblicato sul sito internet dell’ente medesimo e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
c) per un diverso assetto organizzativo dell’ente sanitario committente che faccia venire meno la necessità della fornitura oggetto del presente affidamento. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente affidatario di 30 giorni;
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso ciascun ente sanitario committente sarà tenut0 al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’ente sanitario committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore
dell’utenza.
L’affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Documento. Tutte le riserve che la Ditta affidataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ente sanitario committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
23. Clausola risolutiva espressa
L’Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’affidatario con lettera trasmessa a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi:
• inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• incapacità da parte dell’Affidatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura negoziata, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
• interruzione non giustificata della fornitura;
• gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze;
• reiterati e/o abituali ritardi negli interventi e/o dalla chiamata da parte dell’ASST committente;
• constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio;
• gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
• danni gravi e/o disservizi subiti dall’ASST Nord Milano o all’IRCCS Policlinico di Milano a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente.
• verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ente sanitario committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;
• incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
• subappalto totale o parziale non autorizzato;
• in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
• inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
• inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’ente sanitario committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria.
Nei casi sopra previsti, la società affidataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’ente sanitario committente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ente sanitario committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.
L’ente sanitario appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’ente committente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società affidataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ente sanitario committente tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.
* * * * *
Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’ente sanitario committente - la violazione da parte del contraente delle obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.
Il Contrante, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
La tolleranza da parte dell’ente sanitario committente di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’ente sanitario committente in dipendenza
degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’ente sanitario committenteavrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
24. Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’at. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto.
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’ ente sanitario committente di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’ ente sanitario committente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’ ente sanitario committente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
25. Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, le parti, rinunziando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d’ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente:
- per l’ASST Nord Milano competente il Foro di Monza
Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.
In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.
26. Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D. lgs. 159/2011, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
RUP - Responsabile Unico del Procedimento: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (come aggiornato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) e norme collegate.
L’operatore economico concorrente dovrà firmare digitalmente il presente documento dovrà per accettazione del suo contenuto
Firma digitale per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva specificamente il contenuto degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27.
Firma digitale per accettazione