CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI UN IMMOBILE SITO IN IMOLA, IN VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 1-3 ALL’INTERNO DEL PARCO ACQUE MINERALI DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ANNESSA AREA ESTERNA –
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI UN IMMOBILE SITO IN IMOLA, IN VIA XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, 1-3 ALL’INTERNO DEL PARCO ACQUE MINERALI DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ANNESSA AREA ESTERNA –
CIG 7856963AF8
Atto n. del Premesso che:
- con atto notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 51415/2012 il Comune di Imola (c.f. 00794470377, dato comunicato ai sensi dell’art. 8 c. 3 DL 333/1992) ha conferito alla società BeniComuni Srl, con sede in Imola, xxx Xxxxxxx x. 0, il ramo d’azienda relativo al settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Patrimonio, con efficacia dal 1° gennaio 2013, affidando in concessione la gestione e manutenzione del Patrimonio immobiliare del Comune di Imola, oggetto del Disciplinare di Servizio Rep. n. 1106 del 29/12/2014;
- con atto notarile del 31/3/2017 BeniComuni srl è stata incorporata per fusione in Area Blu spa;
- nell’ambito di tale trasferimento (visti in particolare gli articoli 3.p, 7 e 40.a del sopracitato Disciplinare di Servizio), rientra anche la capacità di Area Blu spa a sottoscrivere i contratti inerenti il patrimonio del Comune di Imola.
Tutto ciò premesso,
con la presente scrittura privata, Area Blu spa, di seguito denominato "Concedente", C.F./P.IVA
00828601203, nella persona che agisce in virtù della
procura, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
Concede
A//Alla società
(C.F.
- P.IVA ), con sede legale in via
n. in prosieguo denominato Concessionario, che accetta, nella persona del rappresentante
legale Sig. (CF ), nato a il residente a in via , l’unità immobiliare (di seguito denominato “Immobile”) sita in Imola, Via Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 1-3, di proprietà del Comune di Imola identificato al Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 164, particella 1855 di mq. 2177 ed al Catasto Fabbricati del Comune di Imola al Foglio 164 particella 11, Subalterno 8, Categoria D/8 come da planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A1). L’Immobile appartiene alla categoria del demanio Pubblico comunale di interesse culturale e ambientale soggetto alla disciplina del D. Lgs 42/2004.
Nel presente contratto è inclusa anche l’area esterna identificata al Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 164, Mappale 20 (parte), Mappale 436 (parte) di seguito “Area esterna”, di circa mq 28.015.
Il Concedente si impegna pertanto a comprendere nella concessione l’Area suindicata come indicata nella planimetria (Allegato A2), nelle forme e nei limiti del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate di Imola n. 2058 serie III del 10/05/2010, limitatamente al periodo della durata contrattuale della suddetta locazione, scadente il 30 aprile 2019, tacitamente rinnovabile per ulteriori nove anni. Qualora l’Area esterna per qualsiasi ragione non dipendente dal Concedente non sia più nella disponibilità dello stesso, il Concessionario non potrà vantare nei confronti del Concedente alcuna richiesta o pretesa.
- (eventuale) Il presente Contratto di Concessione viene stipulato in pendenza dell’ottenimento della informazione antimafia, trascorsi i 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011). Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- (eventuale) Il presente Contratto di Concessione è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza dell’ottenimento della informazione antimafia, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011). Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
1. Oggetto, destinazione ed uso dell’Immobile –
L’Immobile è quello descritto nelle premesse ed è concesso nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.
L’Immobile viene concesso esclusivamente ad uso commerciale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con possibilità di intrattenimento musicali e di quanto offerto in sede di gara che fa parte integrante del presente Contratto di Concessione e di cui il Concessionario si assume ogni responsabilità.
Gli eventuali intrattenimenti musicali in deroga ai limiti di rumore dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, in conformità al regolamento comunale delle attività rumorose, che reca la disciplina inerente il numero massimo di giorni, gli orari e le modalità per il loro svolgimento. Al di fuori dall’autorizzazione in deroga, i livelli di immissione sonora assoluti e differenziali, dovranno rispettare il DPCM 14/11/1997 artt. 3 e 4. A tal fine l’impianto per la produzione, amplificazione e diffusione sonora, dovrà essere idoneo ad assicurare il rispetto della normativa vigente. Le altre parti dell’Immobile potranno essere utilizzate per attività e funzioni in regola con la pianificazione comunale, RUE TOMO III, scheda “PSU25: Parco Acque Minerali” e le normative vigenti. Tutte le autorizzazioni sono a carico del Concessionario.
L’immobile non potrà essere adibito ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso, pena l’immediata risoluzione del contratto.
E’ vietata, se non sussiste il preventivo consenso del Concedente, la subconcessione, neanche parziale e neppure temporanea, dell’Immobile sia a titolo gratuito che oneroso. Non è ammessa la cessione del presente Contratto di Concessione.
Il presente contratto ha per oggetto anche la concessione in uso delle attrezzature elencate nell’Allegato B, come meglio chiarito all’art. 3 che segue.
Il Concessionario ha facoltà di installarvi arredi, apparecchiature e quant’altro necessario allo svolgimento del servizio e delle proprie funzioni. Al termine del Contratto di Concessione l’Immobile sarà restituito in pristino stato, vacuo e libero da persone o cose, con obbligo del Concessionario di rispondere di tutti i deterioramenti non conseguenti ad un uso corretto.
Il presente contratto ha per oggetto anche l’utilizzo dell’area esterna di cui sopra, adibita normalmente a parcheggio, per la quale il Concessionario si impegna in occasione di eventi particolari patrocinati dal Comune e/o organizzati dall’Autodromo ad adibirla a campeggio temporaneo nel rispetto della normativa vigente in materia.
Con la sottoscrizione del presente atto si intende notificato il Decreto emanato dalla Commissione Regionale per il Patrimonio dell’Xxxxxx-Romagna il 10 giugno 2016 ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs 42/2004 col quale l’Immobile in concessione è stato dichiarato di interesse culturale e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del predetto D.Lgs (Allegato C)
2. Durata e rinnovo
Il presente Contratto di Concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipula, rinnovabile per altri 4 (quattro) anni a discrezione dell’Amministrazione anche in relazione alla gestione dei primi 4 anni e su richiesta scritta del Concessionario da far pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza.
Il Concedente si riserva la facoltà di immettere nel possesso anticipato del bene immobile in questione il Concessionario al fine di garantire la tempestiva apertura dell’attività e del locale nel rispetto del programma di attività e delle tempistiche indicate in sede di offerta.
Al termine della concessione non sarà in nessun caso riconosciuta l’indennità di avviamento (art. 34 L. 392/1978) in quanto si tratta di concessione e l’affidamento dell’Immobile deve avvenire rispettando i principi di concorrenza.
3. Corrispettivo per la concessione in uso delle attrezzature
Il prezzo fisso per la concessione in uso delle attrezzature indicate nell’allegato B è stabilito in € 10.000,00
oltre IVA. Il pagamento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
Le attrezzature sono poste in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantire lo stato d’uso e la funzionalità. Area Blu quindi non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni ed è pertanto esonerato dalla responsabilità dell’uso futuro che ne farà il Concessionario. Area Blu non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni concessi; il Concessionario non potrà sollevare eccezioni al riguardo. Al termine della concessione e/o in caso di interruzione anticipata le attrezzature verranno riconsegnate nello stato medesimo in cui l'hanno ricevute, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa.
4. Canone – Il canone annuo è convenuto in Euro ------.000,00 ( /00) derivante dall’importo posto a base di gara di € 20.000,00 (IVA esclusa) ed aumentato del …% offerto dal Concessionario in sede di gara. Il canone è da corrispondere in due rate semestrali anticipate di uguale importo, entro i mesi di gennaio e luglio, con le modalità indicate in fattura o nella richiesta di pagamento. Il rateo del primo canone sarà pagato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice FOI, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U, riferito ai due mesi precedenti il mese di decorrenza del contratto, senza necessità di formale richiesta da parte del Concedente.
In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale vigente aumentato di 2 punti.
Il presente Contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010.
5. Manutenzione, migliorie e innovazioni – Il Concessionario ha preso visione dell’Immobile e lo ha ritenuto, nello stato di fatto in cui si trova, idoneo all’uso convenuto. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione e l’eventuale adeguamento tecnico e funzionale che si rendesse necessario per lo svolgimento dell’attività e/o dei servizi offerti in sede di gara dal Concessionario.
Il Concessionario si impegna a mantenere l'Immobile in buone condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione.
L’esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria nonché qualsiasi innovazione o modifica è subordinata al benestare del Concedente. In ogni caso tutti i miglioramenti dovranno essere preventivamente autorizzati ed al termine della durata del contratto rimarranno a beneficio del Concedente, senza che, per ciò, il Concessionario possa pretendere rimborso od indennizzo alcuno.
Il Concedente potrà eseguire opere imposte dalla legge o dal presente Contratto di Concessione a suo carico, anche se prive del carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo o risarcimento danni al Concessionario anche se questo, per effetto di esse, subisca incomodi per un periodo superiore ai 20 giorni.
Il Concessionario si impegna a realizzare interventi necessari per rendere idoneo l'immobile all’uso proposto. Gli interventi necessari variano a seconda del tipo di attività – compatibile con la destinazione d’uso anzidetta - che si intende svolgere al suo interno. È a carico del Concessionario l’ottenimento dei titoli abilitativi necessari all’esercizio di attività ed all’uso dell’immobile in conformità alla normativa vigente.
Ove, in assenza del Concessionario (ossia se, a seguito di raccomandata con R.R. il Concessionario non risponde entro 5 giorni; oppure anche senza preavviso in caso di situazione urgente), si rendessero necessarie riparazioni che non potessero essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza
dell’Immobile e l’incolumità di terzi, il Concedente sarà autorizzato a far aprire l’Immobile e a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal Concessionario qualora le opere siano comprese tra quelle poste a suo carico.
Ogni eventuale riserva in ordine allo stato dell’Immobile dovrà essere fatta per iscritto dal Concessionario contestualmente alla consegna e risultare dal relativo verbale.
Trattandosi di immobile soggetto a vincolo di cui al Codice dei Beni Culturali D.lgs. n. 42/2004, nessun intervento o innovazione potrà essere apportata all’Immobile dal Concessionario, anche a sue spese, senza la prescritta autorizzazione del Concedente per conto del Comune di Imola, proprietario, previo parere favorevole della Soprintendenza ai beni Ambientali Architettonici di Bologna. Per gli interventi che comportino scavi, dovrà inoltre essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza Archeologica.
6. Spese di gestione – Le utenze dei servizi a rete sono a carico del Concessionario, che a propria cura dovrà provvedere a volturare a proprio nome, laddove esistenti, tutti i contatori e/o gli apparecchi di misurazione e contabilizzazione. La voltura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; il Concedente procederà a chiedere il ribalto/rimborso dei costi per consumi rilevati dalla consegna alla voltura. Qualora il Concessionario non provveda ad effettuare la voltura entro tale termine, il Concedente potrà dare la disdetta delle utenze, senza preavviso e senza possibilità di rivalsa alcuna da parte del Concessionario per eventuali danni causati dalla interruzione dell'erogazione.
7. Esonero responsabilità – Il Concessionario è costituito custode dell’Immobile e dell’Area esterna. Esso esonera espressamente il Concedente e la proprietà da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni diretti e indiretti, nei confronti anche dei terzi, che possano derivare dall’uso dell’Immobile e dell’Area esterna o da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.
Al Concessionario compete ogni responsabilità civile o patrimoniale per gli eventuali danni causati al Patrimonio comunale. Il Concessionario non potrà esperire nei confronti del Concedente azione alcuna per eventuali furti avvenuti nell’Immobile. Il Concessionario manleva il Concedente da qualsiasi responsabilità per danni che si verifichino nell’Immobile in seguito ad allagamento, rottura di colonna di scarico, umidità o qualsiasi altra causa o per le sospensioni o le irregolarità dei servizi di riscaldamento ed acqua calda.
Il Concessionario si obbliga ad usare l’Immobile e l’Area esterna con tutte le cautele necessarie, evitando in particolare disturbi con rumori molesti (nel rispetto della L. 447/1995 e s.m.i., nonchè alle relative attuazioni locali del Comune di Imola di cui ai regolamenti comunali ed al piano di classificazione acustica), esalazioni nocive e soprattutto attività che diminuiscano la sicurezza, con particolare riferimento alle norme per il deposito delle materie infiammabili e pericolose.
Il Concessionario deve presentare
1. polizza assicurativa di copertura dei rischi danni patrimoniali all’Immobile (c.d. All Risks) per danneggiamenti provocati dallo stesso Concessionario e/o suoi dipendenti e ausiliari e/o di terzi, fino alla scadenza della Concessione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.
2. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni RCT/RCO (art. 1891 c.c.) contro i danni alle cose e/o persone per eventi dannosi comunque riconducibili all’utilizzo e/o perimento totale e/o parziale dell’Immobile. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro 600.000,00 per sinistro sia per persona che per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. Tale polizza dovrà includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Comune o al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente o del Comune e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'Erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.
La polizza deve prevedere la copertura anche del rischio meteorologico (weather conditions), atti vandalici, furto ed incendio.
8. Ispezione dell’Immobile – Il Concedente potrà in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare l’Immobile, previo accordo e sotto la diretta sorveglianza del Concessionario. Il Concessionario deve consentire l'accesso all'Immobile al Concedente, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione.
In particolare, nel caso in cui il Concedente intenda alienare oppure concedere l’Immobile, il Concessionario dovrà consentire la visita all’Immobile nelle date ed orari che saranno concordati.
9. Deposito cauzionale – A garanzia degli adempimenti contrattuali e di eventuali danni all’Immobile, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a favore del Concedente pari ad euro 20.000,00 ossia pari al canone annuo minimo, e sarà restituito al termine della concessione, previa verifica sia dello stato dell’Immobile, sia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, compreso il mancato pagamento dei canoni.
Tale deposito è stato costituito mediante (eventuale: versamento sul conto corrente n. intestato a Area Blu spa, giusta bolletta n. in data . Tale deposito è infruttifero di interessi. )
(oppure: fideiussione bancaria o polizza assicurativa n. … rilasciata da , di durata pari a quella del contratto.
Tale fideiussione contiene le seguenti clausole:
● rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
● rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.
● operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.)
10. Riconsegna dell’Immobile – Alla scadenza del contratto, sia naturale che anticipata, il Concessionario consegnerà puntualmente al Concedente l’Immobile libero e vacuo da cose e persone, in buono stato, fatto salvo il deperimento per vetustà e sotto pena del risarcimento dei danni. La riconsegna dell’Immobile, unitamente alla riconsegna di tutte le chiavi, avverrà in data che sarà comunicata dal Concedente.
Ogni eventuale riserva in sede di riconsegna dovrà essere eccepita per iscritto e risultare nel verbale di riconsegna, da redigersi in presenza delle parti.
Il Concessionario s’impegna altresì alla riconsegna delle attrezzature come meglio chiarito all’art. 3.
11. Spese – Tutte le spese, presenti e future, inerenti e conseguenti il presente atto, saranno a totale carico del Concessionario, comprese le marche da bollo da applicare, se previsto, su ogni singola fattura; le spese di registrazione vengono assunte dal Concessionario.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972.
12. Norme di riferimento – Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le norme vigenti in materia di concessione di beni pubblici ex D.Lgs. 50/2016.
13. Azione del Concessionario moroso – Nessuna azione potrà essere intentata dal Concessionario moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente atto.
14. Revoca, risoluzione e recesso – La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, per cause di pubblica utilità, o per disposizioni normative, che prevedano una diversa destinazione dell’Immobile, mediante preavviso di mesi sei.
Il presente Contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento a seguito di gravi inadempienze del Concessionario.
Area Blu si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto, previo avvio del procedimento, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- cessione dell’impresa o cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di morosità persistente e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico del concessionario;
- destinazione dei locali ad usi diversi da quelli concessi;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente Contratto di Concessione;
- fruizione non autorizzata, anche parziale, del bene stesso da parte di un soggetto diverso dal concessionario/soggetto assegnatario.
Sono considerate gravi inadempienze il mancato o ritardato pagamento del canone o degli oneri accessori alle scadenze previste dal presente Contratto o comunicate dal Concedente, e la subconcessione non autorizzata oppure la destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello indicato così come l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata dell’Immobile.
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, quale ne sia il titolo.
Le parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere in qualunque momento dandone avviso al Concedente, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Sia nel caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, sia nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del Concedente, il Concessionario rinuncia espressamente ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’Immobile.
15. Attestazione energetica
Il Concessionario dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Con la firma del presente atto il Concessionario dà atto di avere avuto la disponibilità dell’attestato di prestazione energetica all’avvio delle trattative e di averlo ricevuto alla fine delle medesime. Tale attestato viene allegato al presente contratto (Allegato D).
16 - Varie - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Concessionario elegge domicilio presso la sede del Concedente.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il Concedente ed il Concessionario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col presente contratto (Reg. UE 2016/679), nonché agli adempimenti in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013).
17. Impianti – In relazione a quanto disposto dal D.M. 37/2008, il Concedente dichiara ed il Concessionario ne prende atto, dichiarandosi edotto, che gli impianti di cui all’art. 1 del citato D.M. n. 37/2008 posti al servizio dell’Immobile possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabile e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento. Le parti, inoltre, convengono che resterà ad esclusivo carico del Concessionario ogni onere e spesa per eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, il Concessionario si obbliga a fare la manutenzione periodica all’impianto e in ogni caso al rispetto della normativa in materia (DPR n. 412/1993, in particolare quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR).
18. Accessi – l’Immobile ha accesso autonomo carrabile da via Xxxxxxx 1. Gli altri cancelli e aperture con accesso diretto dal Parco saranno utilizzati al solo fine di consentire la fruizione dei servizi offerti dal Concessionario.
19. Utilizzo degli spazi del Parco. L’Immobile è inserito all’interno del Parco delle Acque Minerali (di seguito “Parco”). Nell’utilizzo dell’Immobile il Concessionario non deve recare danno ai fruitori del Parco; è in ogni caso vietato al Concessionario compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri. Il Concessionario risponderà all'Amministrazione Comunale e, per suo conto, al Concedente e ad altre pubbliche autorità di ogni eventuale danno alle persone o alle cose imputabile ad una non corretta gestione degli accessi all’Immobile e all’Area esterna e ad uno scarso, insufficiente controllo degli ingressi, nonché delle persone alle quali direttamente, od incautamente sia consentito l'accesso.
20 - Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità, sottoscritta il 9 marzo 2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare è tenuta alla osservanza rigorosa della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente, e alla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 L. 136/2010.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lettera a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice dei Contratti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Area Blu ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.)
Letto, approvato e sottoscritto.
AREA BLU SPA
Il Concessionario
Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le disposizioni contenute negli artt. 1-(OGGETTO), 2 (DURATA e RINNOVO), 3
(CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE), 4 (CANONE), 5 (MANUTENZIONE), 6 (SPESE GESTIONE), 7 (ESONERO RESPONSABILITA’), 8 (ISPEZIONE), 9 (DEPOSITO CAUZIONALE), 10 (RICONSEGNA), 11 (SPESE), 13 (AZIONE DEL CONCESSIONARIO MOROSO), 14 (REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO), 15 (ATTESTAZIONE ENERGETICA), 17 (IMPIANTI), 20 (INTESA PER LA LEGALITA’ COMUNE DI IMOLA)
Il Concessionario
ALLEGATI:
- CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA ESTERNA
- ALLEGATO A1 – ESTRATTO DI MAPPA E PLANIMENTRIA
- ALLEGATO A2 – ESTRATTO DI MAPPA AREA ESTERNA
- ALLEGATO B – INVENTARIO ATTREZZATURE
- ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI VINCOLO
- ALLEGATO D - APE
CARMEL O BONACC ORSO
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXXXX Data: 2019.04.01
15:52:48 +02'00'