COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
“Medaglia d’Argento al Merito Civile”
SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELL’AREA A VERDE/DELLO SPAZIO PUBBLICO UBICATO IN XXX XXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXX
Il giorno del mese di dell’anno presso la sede Comunale sita in xxx X.X. Xxxxxxxxx 00 di questo Comune,
TRA
Il/La Sig./Sig.ra , nato/a a il / / , c.f.
, domiciliato/a per la carica presso la sede Comunale di via G.B. Xxxxxxxxx 25 di questo Comune, il quale interviene nel presente atto nella qualità di , preposto/a rappresentare l’Ente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di seguito per brevità chiamato “Amministrazione”;
E
Il/La Sig./Sig.ra , nato/a a il / / , c.f.
, residente in , via , il quale interviene nel presente atto nella qualità di , di seguito per brevità chiamato “Adottante”;
PREMESSO CHE:
• il Comune di San Giuliano Terme con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
ha approvato il “Regolamento per l’adozione di aree a verde e spazi pubblici comunali”;
• il/la Sig./Sig.ra ha presentato la domanda di adozione, introitata al prot.
n. del , relativa all’area a verde/allo spazio pubblico comunale ubicata in via
;
• su proposta del Dirigente del Settore Tecnico, con deliberazione di Giunta Comunale n. del
è stata approvata la proposta di adozione oggetto della suddetta domanda;
• con determinazione dirigenziale n. del è stata adottata la determina a contrarre preordinata alla stipulazione della presente Convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
1. L’Amministrazione concede all’Adottante, come in premessa identificati, l’area pubblica lo spazio pubblico ubicata/o in distinta in Catasto al fg. , mapp. , per complessivi mq .
2. Con la stipulazione della presente Convenzione, l’Adottante si impegna ad eseguire nella suddetta area tutti gli interventi ricompresi nella proposta di adozione, allegata sub alla presente Convenzione ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. del secondo le tempistiche ivi indicate.
3. Nel corso della durata dell’adozione l’Adottante potrà, altresì, installare la cartellonistica secondo le caratteristiche indicate nella proposta di adozione di cui sopra.
Articolo 2 – Durata, rinnovo e recesso
1. L'adozione avrà durata da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 5 anni e potrà essere rinnovata su richiesta dell'Amministrazione o del soggetto adottante, in accordo tra le parti, per la medesima durata dell'adozione originaria, almeno 60 giorni prima della sua scadenza.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso dall’adozione, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell’area data in adozione.
3. Il soggetto adottante potrà recedere in ogni momento dall’adozione, con preavviso scritto di 90 giorni da inviare all’Amministrazione Comunale.
Articolo 3 – Obblighi e prescrizioni
1. Con la stipulazione della presente Convenzione il soggetto adottante si fa carico della realizzazione di tutti gli interventi ricompresi nella proposta di adozione e per i quali è ritenuto responsabile.
2. Eventuali interventi pubblici o di enti gestori di servizi pubblici su impianti presenti nell’area non comportano la sospensione degli adempimenti oggetto dell’adozione, la cui durata resta immutata, fermo restando l’obbligo di ripristino da parte degli enti che hanno commissionato detti interventi.
3. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella convenzione stipulata dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.
4. E’ vietata qualsiasi attività che risulti in contrasto con la destinazione d’uso dell’area.
5. Il soggetto adottante ha l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operatori, di terzi e non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni duranti le fasi operative, sollevando il Comune di San Giuliano Terme da ogni responsabilità.
6. Il soggetto adottante è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori, oltre a quelle previste dal Codice della Strada con riferimento ai cantieri stradali.
7. Il soggetto adottante, per tutta la durata dell’adozione e limitatamente allo svolgimento degli interventi in essa ricompresi, è responsabile civilmente e penalmente dei danni causati a terzi.
8. L’adozione non costituisce concessione. Il Comune di San Giuliano Terme rimane sempre proprietario dell’area adottata, alla quale può accedere senza preavviso ogni qualvolta sia necessario nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Ente. In ogni caso, il soggetto adottante deve garantire la libera disponibilità ed il godimento dell'area da parte di tutta la collettività per tutto il periodo di adozione, ad eccezione dei tempi strettamente necessari all'esecuzione degli interventi ricompresi nell’adozione stessa.
9. Il soggetto adottante è tenuto ad eseguire, a proprio carico, i lavori con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi e delle opere previsti, avvalendosi se necessario di ditte specializzate nel settore, a sue complete spese, e previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.
10. Sono a carico del soggetto adottante tutte le spese derivanti dall’adozione, ivi compresi gli oneri per la formulazione della proposta progettuale, l'acquisto di materiali, il pagamento del personale eventualmente impiegato per l’esecuzione degli interventi, le spese per lo smaltimento dell’eventuale materiale di risulta ad intervento eseguito e quelle relative alla cartellonistica. Sono, altresì, a carico del soggetto adottante tutti gli altri oneri derivanti dal procedimento tecnico ed amministrativo dell’adozione proposta. In ogni caso, nessun costo derivante dall’adozione potrà essere addebitato all’Amministrazione Comunale.
11. E’ vietata la cessione, anche parziale, dell’area oggetto di adozione.
12. Nessun indennizzo spetta al soggetto adottante alla scadenza contrattuale né in caso di risoluzione dovuta a negligenza dello stesso o di recesso, per sopravvenuti e imprevedibili motivi di interesse pubblico, per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati rispetto alla proposta progettuale approvata.
13. Al termine del periodo di adozione, anche nel caso di risoluzione per inadempimento da parte
del soggetto adottante, gli arredi installati e le piante messe a dimora dal soggetto adottante nonché tutte le altre altre opere od impianti, sia tecnologici che di arredo, realizzati nell’ambito dell’adozione entrarano a far parte dei beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 4 – Controlli e risoluzione per inadempimento
1. L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area adottata, la buona esecuzione degli interventi e la loro conformità a quanto previsto nel presente Regolamento e nella convenzione stipulata.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza o inadempimenti, il Dirigente del Settore Tecnico formulerà per iscritto la relativa contestazione nei confronti dello stesso soggetto adottante, richiedendo le opportune spiegazioni e intimando gli interventi necessari a sanare dette negligenze. Il soggetto adottante avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica delle contestazioni.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti persistenti e reiterati inadempimenti da parte del soggetto adottante, il Settore Tecnico procederà alla risoluzione anticipata dell’adozione.
4. Nel caso in cui, a seguito della decadenza della convenzione ai sensi del precedente comma 3, lo stato dei luoghi, compreso eventuali strutture ivi esistenti, risulti alterato o danneggiato all'incuria e dalla negligenza del soggetto affidatario, l'Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi addebitandone i relativi costi al oggetto adottante.
Articolo 5 – Contenzioso
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall’adozione viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, il Foro competente è quello di Pisa.
Articolo 6 – Disposizioni finali
1. La presente Convenzione è stipulata in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.
2. L’Adottante dichiara di conoscere e di obbligarsi ad accettare tutte le ulteriori condizioni che regolano l’adozione oggetto della presente Convenzione, ancorché non espressamente richiamate, di cui al “Regolamento per l’adozione di aree a verde e spazi pubblici comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del .
3. Per quanto non disciplinato o non espressamente citato dalla presente Convenzione o dal Regolamento di cui al precedente comma si applicano le norme vigenti e, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici, il Codice Civile, il Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione. Si applicano, altresì, i regolamenti comunali vigenti attinenti alle materie oggetto del presente regolamento e, in particolare il vigente “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l’individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 30/11/2005 e s.m.i..
La presente Convenzione viene redatta in duplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti.
Per l’Adottante
Per l’Amministrazione
Allegati