CNDCEC – ATI AON, Biverbroker, Acros, Banchero-Costa Convenzione RC professionale
CNDCEC – ATI AON, Biverbroker, Acros, Banchero-Costa Convenzione RC professionale
Il Consiglio Nazionale ha stipulato – a seguito di bando di gara – con l 'ATI AON, Biverbroker, Acros, Banchero-Costa una convenzione per offrire ai Commercialisti una polizza “su misura” e particolarmente vantaggiosa.
Al fine di fornire la migliore quotazione per la garanzia RC professionale, gli Iscritti potranno inviare il questionario assuntivo (di seguito riportato) compilato nelle sue parti, unitamente alla copia dell'eventuale assicurazione in essere, a:
e-mail: ferdinando.cassano@gmail.com
La compilazione del questionario per la richiesta del preventivo e la consultazione dei vari documenti informativi concernenti la polizza possono effettuarsi anche tramite l'apposita sezione del sito internet del CNDCEC
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i recapiti in calce. Seguono:
- sintesi delle principali coperture
- questionario assuntivo
- testo di polizza
Ferdinando Cassano cell. 340.33.40.749
e-mail: ferdinando.cassano@gmail.com
AON SpA | Via Principe Amedeo 152 | 70122 Bari - Italy tel. +39.080.9728.507 | fax +39.080.9728.500
c) Retroattività (2 anni gratuiti) 3 anni 4 anni 5 anni 10 anni illimitata
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono :
- per Assicurato si intende il soggetto i l cui interesse è protetto dall' Assicurazione (a titolo esemplificativo : il Professionista, lo Studio Associato, la società EDP, la società di servizi, etc.);
- p e r Assicurazione s i i n t e n d e i l c o n t r a t t o d i Assicurazione;
- per Broker si intende l’ATI / Aon - Biverbroker - Acros - Banchero Costa Insurance Broker incaricata dal CNDCEC di predisporre la Convenzione e di gestire le polizze stipulate dagli iscritti in applicazione alla medesima ;
- per Contraente s i intende i l soggetto che stipula l ' Assicurazione;
- per Convenzione CNDCEC/Società si intende l'accordo quadro nel quale sono contenute le condizioni economiche e normative della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale che la Società si impegna ad applicare a tutti gli iscritti al CNDCEC;
- per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- per Periodo di Assicurazione si intende il periodo per il quale è stato pagato il Premio; per polizza si intende i l documento che prova l ' Assicurazione;
- per Premio si intende la somma dovuta dall' Assicurato alla Società
- per Sinistro s i i ntende l a pri m a r i c h i es ta sc r i t ta d i r i s arc i m ento pres entata dal terzo all'assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza e dalla quale possa derivare un Danno ;
- per Danno si intende qualunque pregiudizio subito da terzi con esclusione (qualora non sia stata richiamata la condizione aggiuntiva H) dei danni inerenti la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali
- per Società si intende la Società Delegataria AIG Europe Limited e le Società Coassicuratrici.
- per Scheda di adesione si intende il documento con il
quale il Contraente chiede la copertura assicurativa e che forma parte integrante del contratto. La copertura decorrerà, qualora ricorrano le condizioni ivi riportate, dalle h 24 del giorno in cui la Scheda di adesione/Questionario, compilata, sottoscritta e completa di bonifico bancario con pari valuta, verrà inviata al Broker e da quest’ultimo formalmente accettata
.
Sezione prima: Assicurazione della responsabilità civile professionale del Dottore
Commercialista e dell'Esperto Contabile
A r t . 1 O g g e t t o d e l l ' Assicurazione
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato n e l l ' e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e c o n n e s s a c o n l a s u a q u a l i t à d i D o t t o r e Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 139 del 28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonché da ogni altra norma di Legge applicabile .
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, i mandanti, i
committenti e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico, a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle sue attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo :
a) le attività di gestione contabile f iscale, la tenuta, l ' aggiornamento ed i l r iordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti. Per estendere la copertura a quanto previsto dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate deve essere attivata l'apposita garanzia aggiuntiva C di cui alle Condizioni Aggiuntive della presente polizza;
b) le sanzioni di natura f iscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell' Assicurato per responsabilità attribuibili all' Assicurato stesso;
c) le responsabilità derivanti all' Assicurato nell' espletamento dell' attività di l iquidatore non giudiziale di società;
d) le responsabilità derivanti all' Assicurato da fatto colposo e/ o doloso di collaboratori ( cioè per i soli collaboratori che non r ientrano t ra i soggetti di cui al successivo art. 9 " Assicurati Addizionali"), sostituti di concetto, praticanti, ti rocinanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell' Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
e) le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o t i toli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici r icevuti per l ' esecuzione di incarichi professionali anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 250 .000 , 00 del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione
f) l ' apposizione dell' asseverazione per studi di settore come da normativa vigente.
g) la responsabilità civile derivante all' Assicurato in applicazione del D. Lgs 30 / 06 / 2003 n° 196 in materia di Privacy ( codice della Privacy) e successive modifiche legislative e/ o regolamenti per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell' errato t rattamento di dati personali ( raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
h) la responsabilità derivante all' Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all' attività professionale esercitata.
Si precisa che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, a meno che tale responsabilità sia riferita alle attività previste nelle Condizioni Aggiuntive A), A1) e A2), fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
L'Assicurazione vale inoltre:
1 . per la funzione di membro di Commissione Tributaria ( Legge 13 / 4 / 1988 n. 117 ) e successive modifiche legislative e/o regolamenti;
2 . per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni)
3 . per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
4 . per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale;
5 . per l'attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato), limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso ;
6 . per l ' uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l ' invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto, ivi compreso la PEC (posta elettronica certificata), anche delle dichiarazioni f iscali e ai sensi del DPR 322 / 98 e successive modifiche ( a t i tolo esemplificativo e non limitativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006, etc.)
7 . per l'attività di consulente del lavoro esercitata direttamente dal Contraente o dai suoi collaboratori svolta, in maniera non predominante rispetto all'attività di commercialisti cui all'oggetto della presente copertura, nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 12 del 1979 e successive modifiche legislative e/o regolamenti
8 . per l’attività di ATTESTATORE di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo 22.10.2010 tra CNDCEC- ABI-UNIONCAMERE
9 . per l’attività di MEDIATORE esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D. Lgs 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, D. Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. In caso di Sinistro trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 14 della presente polizza – “Altre assicurazioni”.
Art. 2 - Inizio e term ine della garanzia L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula della presente polizza e dei suoi successivi rinnovi e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato.
Il periodo di retroattività può essere ulteriormente aumentato senza corresponsione di alcun sovrappremio qualora nel periodo di assicurazione immediatamente antecedente a quello coperto dalla presente polizza (cioè entro e non oltre 4 mesi dalla scadenza della precedente polizza) lo stesso Assicurato provenga, come da dichiarazione resa nella Scheda di Adesione, da una delle seguenti situazioni contrattuali:
a) abbia avuto in essere per anni consecutivi maggiori a 2 una copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile Professionale
oppure
b) abbia avuto in essere una copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile Professionale che prevedesse una specifica copertura di retroattività per un periodo maggiore di anni 2.
Quanto indicato nei precedenti punti a) e b) il periodo di retroattività verrà esteso, alle condizioni contrattuali e nei limiti del massimale previsto dalla presente polizza, fino a coprire lo stesso periodo di garanzia dei contratti preesistenti. I contratti preesistenti dovranno essere esibiti obbligatoriamente in caso di Sinistro.
Qualora si assicuri uno Studio Associato, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative all’attività da loro svolta individualmente, sia con P.iva personale o tramite precedente Studio Associato, antecedentemente la data di costituzione dello Studio stesso.
Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all’attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all’ uscita dallo Studio Associato stesso.
Qualora non sussistano le condizioni sopra indicate (cioè inesistenza di polizza nel periodo precedente) la Società assume il rischio della retroattività alle condizioni previste dalla convenzione in essere con CNDCEC.
Nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per cause diverse dalla radiazione, l ' Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente polizza e/o successivi rinnovi; detto periodo non è cumulabile con quelli previsti dal successivo art. 7 "Ultra-attività della garanzia".
Il massimale relativo alla presente estensione biennale sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei successivi periodi di Assicurazione.
La validità dell'automatica retroattività di anni 2 di cui al primo capoverso del presente articolo è valida ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, in quanto l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Art. 3 - Rischi esclusi
L'Assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a o derivanti da:
a) Attività professionale diversa
attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relative successive disposizioni legislative e/o regolamenti (casi da valutare di volta in volta con la Società);
b) Titoli al portatore
qualsiasi Sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
c ) V a l o r e fu t u r o / r e n dim e n t o
qualsiasi Sinistro attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, a un impegno o garanzia fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. forme di investimento in genere che prevedano un risultato economico o un rendimento garantito.
d) Rischio contrattuale puro
qualsiasi Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
e) Atti dolosi
qualsiasi Sinistro derivante da atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di atti dolosi, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;
f) Richieste di r isarcim ento per situaz ioni preesistenti
qualsiasi richiesta di risarcimento già ricevuta dall'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, che siano già note all'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;
g) Esclusione Giurisdizione USA/ Canada
qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:
i. sotto la giurisdizione di Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
ii. a seguito di delibazione o di pronuncia giudiziaria di qualsiasi tribunale o corte degli Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
h) Computer virus
qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer
i) Accesso non autoriz z ato
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dall'uso non autorizzato o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer
A meno che non sia stata richiamata la relativa Condizione Aggiuntiva e pagato il sovra premio convenuto come pattuito nella Convenzione con il CNDCEC, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività:
j) Sindaco, Revisore Legale interno, Consigliere di Amministrazione e membro d i O r g a n i d i C o n t r o l l o e S o r v e g l i a n z a i n s o c i e t à d i c a p i t a l i e / o E n t i e d i Revisore dei conti in Enti Pubblici
Per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco di società o enti, di revisore contabile interno e di membro di organi di controllo e sorveglianza, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizioni Aggiuntive A) , A.1) e A.2);
k) CAAF o CAF
per qualsiasi Sinistro conseguente all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva D);
l) Insolvenz e, l iquidaz ioni, curatele e consulenz a tecnica d’ ufficio
per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'espletamento delle seguenti funzioni: Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, Commissario Liquidatore nelle procedure di l iquidazione coatta amministrativa, commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co- l iquidatore, arbitro, custode giudiziario, delegato alla vendita, commissario straordinario di enti o società per nomina ministeriale, perito e consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva F);
m) A m m i n i s t r a t o r e d i s t a b i l i
per qualsiasi Sinistro inerente l ' attività svolta dall' Assicurato in relazione all'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice
Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva E);
n) Visto Pesante — Certificazione tributaria
per qualsiasi Sinistro inerente l ' attività svolta dall' Assicurato in conseguenza della certificazione tributaria/visto pesante, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva B);
o) Assistenza f iscale — Visto di conformità ( visto leggero)
per qualsiasi Sinistro inerente l'attività di Assistenza fiscale svolta dall'Assicurato per l'apposizione del visto di conformità (visto leggero), salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva C);
p) V in co lo di s oli da r i et à — As s i c u rat i d i c u i a l l e C on d i z i oni Spe c i a l i A ) , A 1 ) e A 2 ) per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato in relazione alle attività di cui alle Condizioni Aggiuntive A), A1) e A2) salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva G)
q) R C T/ O – qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e
danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione, salvo sia stata effettuata l'estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva H);
Art. 4 Estensione territoriale e legge applicabile al contratto
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte all'Assicurato per comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero, escluso USA e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.
A richiesta del Contraente/Assicurato l'Assicurazione potrà essere estesa all'attività svolta dall'Assicurato stesso in sedi poste nell'Unione Europea, ad esclusione di quei Paesi per i quali è prevista una diversa regolamentazione o una specifica copertura in loco nel rispetto della normativa vigente; per l’estensione ai predetti paesi la Società valuterà caso per caso.
Art. 5 Limiti di Indennizzo.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro come risultante dal frontespizio di polizza.
Resta convenuto tra le Parti che tutti i sinistri derivanti da eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro verificatosi nella data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l ' Assicurato ha denunciato alla Società l ' esistenza di fatti che avrebbero successivamente potuto comportare richieste di risarcimento.
Nel caso di Sinistro in serie,lo stesso,è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Art. 6 Gestione delle controversie di natura contrattuale ( ADR e ARBITRATO)
Nel caso in cui tra le parti del presente contratto di Assicurazione sorga una controversia sulla natura dell’errore professionale, sull’ammissibilità al risarcimento del danno e dell'errore professionale,
riferita alla Regione Lombardia per il centro-nord Italia o alla Regione Lazio per il centro-sud Italia isole comprese. In tale ipotesi il tentativo di conciliazione è obbligatorio e la Società accetta fin d'ora che l'Assicurato ricorra alla Camera Arbitrale di cui sopra e che sia applicato il regolamento della Camera Arbitrale di competenza.
Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'0rdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'0rdine al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente dell'0rdine del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 7 - Ult ra- atti vità d ella garanz ia
E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività, per cause diverse dalla radiazione o sospensione, richiedere alla Società [entro e non oltre 4 mesi dalla cessazione stessa - i 4 mesi risulteranno parte integrante del periodo di ultra-attività in quanto l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di definitiva cessazione dell'attività con relativo adeguamento/sconto sul premio aggiuntivo previsto ai successivi punti a) e b)] la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi fino ad un massimo di 10 ( dieci) anni, sempre che esse si ri feriscano a fatti, attività e quant'altro verificatisi prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno scegliere in alternativa tra le seguenti due opzioni:
a) proroga della garanzia per 5 anni previo pagamento di un importo pari al 125 per cento del premio riferito all'annualità in corso;
b) proroga della garanzia per 10 anni previo pagamento
sulla interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le parti convengono di tentare di risolvere bonariamente la questione, prima di intraprendere qualsiasi azione legale, r icorrendo a metodi di r isoluzione alternativa delle controversie ( Alternative Dispute Resolution) e in particolare ricorrendo in via preliminare alla conciliazione (Mediation).
Le parti concordano di rimettere il tentativo di conciliazione al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale riferito alla Provincia di residenza dell'Assicurato o solo in mancanza alla Camera Arbitrale riferita alla Regione a cui fa capo la Provincia di residenza dell'Assicurato o solo in mancanza di quest'ultima alla Camera Arbitrale
di un importo pari al 220 per cento del premio riferito all'annualità in corso.
Ai fini della proroga di cui sopra si conviene che:
1. la garanzia non potrà essere più richiesta nei casi previsti dall'art. 29) "Recesso in caso di Sinistro" nonché in caso di sospensione o radiazione dall'albo.
2. il massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.
Art. 8 Garanzia a favore degli eredi
In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale dell'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Art. 9 Assicurati Addizionali - Studi Associati e Consulenti.
Nel caso in cui Contraente della Polizza sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato stesso, si intendono tutti i professionisti associati e/o eventuali consulenti dello Studio stesso riportati sulla Scheda di adesione/Questionario in relazione alle attività da essi svolte in qualità di associati e/ o collaboratori dello Studio, purché regolarmente iscritti all'Albo professionale; resta inteso che sono assicurati automaticamente tutti i soci e consulenti anche se variano in corso d'anno, senza necessità di preventiva comunicazione. La garanzia è prestata nei limiti del massimale convenuto e indicato nel frontespizio di polizza, il quale resta unico a ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra di loro."
Art. 10 Assicurati Addi z ionali - Az iende.
Si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alle aziende citate nel frontespizio (o in altra pagina) di polizza ( vedi art. 1 , punto 5 ) le quali beneficeranno di tutte le garanzie prestate con la presente polizza. La garanzia è prestata nei limiti dell’attività di cui all’art. 1 di polizza (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE) e del massimale convenuto e indicato nel frontespizio di polizza, il quale resta unico a ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità tra più Assicurati.
Art 11 - Dichiarazioni contenute nella Scheda di Adesione
Garantendo la copertura all'Assicurato, la Società tiene conto delle informazioni contenute nella Scheda di Adesione/Questionario assieme agli eventuali allegati e ad altre informazioni fornite o richieste. Tali documenti ed informazioni sono la base della copertura e costituiscono parte integrante della polizza.
In relazione alle informazioni inesatte o reticenti (assieme ad eventuali allegati) contenute nella Scheda di Adesione/Questionario dedicato agli Studi Associati, le dichiarazioni o informazioni rese da un Assicurato non saranno imputabili a un altro Assicurato (ove si debba stabilire se una richiesta di risarcimento presentata nei confronti di quest'ultimo sia oggetto di copertura assicurativa).
Sezione seconda: norme che regolano l' assicurazione in generale
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del r ischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 13 - Validità delle comunicazioni.
Per essere ritenute valide ed efficaci tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax all'indirizzo della Società o del Broker così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata telefax o e.mail all'indirizzo dell'Assicurato o del Broker; per essere valide ed efficaci le eventuali lettera di disdetta e di recesso devono essere inviate dalla Società all'Assicurato e per conoscenza al Broker.
Art. 14 - Altre assicurazioni
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni stipulate sullo stesso rischio; in caso di Sinistro, l ' Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata dalla Società, la massima somma risarcibile in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza.
Art. 15 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del dell'avvenuto pagamento ; la Società riconosce valido ed efficace il pagamento effettuato al Broker (depositario dei premi) a mezzo bonifico bancario con valuta compensata.
Art. 16 - Modifiche dell' Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Di comune accordo tra le parti si prende atto che qualora successivamente alla stipula della presente polizza entrassero in vigore disposizioni di legge o di regolamento che ampliano o modificano le competenze professionali l'Assicurazione si intenderà operante ed efficace anche per tali modifiche o ampliamenti secondo la seguente modalità:
- entro 45 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui sopra e dalla successiva comunicazione inviata dal Broker, la Società può richiedere, in base a quanto precede, un maggior premio nella stessa misura che avrebbe richiesto se all'atto della stipula del contratto tali elementi fossero stati conosciuti e ne fosse stata richiesta la copertura.
Trascorso tale termine senza richiesta di un maggior premio, la Società emetterà un apposito documento contrattuale a favore di tutti gli Assicurati prendendo atto della relativa estensione di copertura.
In caso di richiesta di maggior premio, l'Assicurato, previo contatto da parte del Broker, ha facoltà di rifiutare il premio addizionale richiesto dalla Società entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, e in tal
caso l'estensione della copertura si intenderà non operante dall'origine.
Art. 17 - Aggravamento del r ischio
L' Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Art. 18 - Diminuzione del r ischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell' Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 19 - Durata dell' assicurazione e tacito r innovo
L'Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di Polizza e verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi alle condizioni concordate nell'ambito della Convenzione della Società con il CNDCEC, previa compilazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 45 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, della Scheda di Adesione (Rinnovo) nella quale andrà riportato :
1. assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, datata 60 giorni prima del rinnovo
2. i dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente
3. la conferma dell'attività professionale esercitata rispetto a quanto dichiarato nella Scheda di Adesione del periodo precedente alla decorrenza del rinnovo.
Il Premio sarà calcolato sulla base del fatturato di cui al punto 2 che precede e dovrà essere corrisposto entro e non oltre 30 gg successivi la data di decorrenza del rinnovo.
Nel caso in cui l'Assicurato volesse disdettare il presente contratto dovrà, entro e non oltre i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza, far pervenire alla Società e al Broker comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiari la volontà di rescindere il contratto.
Art. 20 - Oneri f iscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 21 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.
Art. 22 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità :
a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
b) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come
pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) connesse con la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
e) relative a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
Purché la Società provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Art. 23 - Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti:
a) delle persone elencate all'art.1 punto d),
b) dei coadiutori, delegati e depositari dell'Assicurato, c) degli altri Assicurati con la presente polizza
d) delle persone del cui operato l ' Assicurato debba r ispondere ad eccezione dei professionisti iscritti nei relativi albi esterni allo Studio Assicurato, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso
Art. 24 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
Art. 25 - Delim i tazione dell' Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :
a) l'Assicurato, il coniuge, il convivente i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l 'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i l socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;
d) Le Aziende con qualifica di Assicurato addizionale di cui all'art. 10
Art. 26 - Cessazione del rapporto assicurativo
0ltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:
a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
b) in caso di cessazione da parte dell' Assicurato dell' esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
c) in caso di radiazione;
In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
In caso di sospensione dall’Albo professionale la copertura viene immediatamente sospesa, con riferimento a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data in cui la è stata deliberata la sospensione dalle competenti Autorità.
La copertura verrà riattivata automaticamente alla data di revoca della sospensione, deliberata dalle competenti Autorità, oppure alla data di scadenza del termine di sospensione.
Art. 27 - Obblighi dell' Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l ' Assicurato deve darne avviso scritto al Broker anche mezzo fax, raccomandata e/o PEC con le modalità descritte nella Scheda di Notifica del Sinistro che forma parte integrante della presente polizza entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui sia pervenuta la richiesta da terzi o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
La comunicazione di denuncia effettuata dall'Assicurato deve contenere:
1) la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; in particolare nei casi di sanzioni, sanzioni ridotte e/o ricorsi riportare proprie motivazioni e/o valutazioni tecniche sulla migliore soluzione adottabile;
2) la copia, se già presente, della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati con particolare attenzione al ricevimento di informazioni di garanzia;
3) il nome ed il domicilio del richiedente (con segnalazione anche se trattasi di Privato, Ente Pubblico, etc.) e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
4) il nome e il domicilio, se conosciute, delle persone informate dei fatti.
Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, dovrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
c) i motivi per cui si prevede che venga presentata un Sinistro; e
d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Gli eventuali Sinistri comunicati e riconducibili a tali circostanze saranno considerati trasmessi alla data di tale comunicazione.
Art. 28 — Gestione e fasi del Sinistro
a) Riscontro dalla Società
La Società deve comunicare per iscritto le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all'Assicurato e a l Brok er entro 30 g i orni dal r i c evi m ento del l ' avvi s o d i Si n i s t ro e del l a rel at i va documentazione. In particolare la Società dovrà comunicare, indicando le successive specifiche modalità) se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento dell'Indennizzo. In questo secondo caso l'Assicurato può comunicare alla Società e al Broker la sua opposizione al pagamento dell'Indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà l'Indennizzo al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
La Società deve altresì immediatamente comunicare al Broker l'esito di ogni singola denuncia di Sinistro e i pagamenti eventualmente effettuati.
b) Gestione del Sinistro
L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.
Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata per iscritto dalla Società preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale poteva transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.
c) Nomina del legale difensore ed altre facoltà L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. Eventuali spese legali e/o di tecnici non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.
d) Rappresentanza processuale passiva
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dalle Società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro: "La Società delegataria che ha assunto il rischio derivante dalla polizza in oggetto”.
e) Gestione della fase giudiziale (prevista solo in caso di coassicurazione)
La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici alla gestione della fase giudiziale relativa ai sinistri denunciati nell' ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.
Art. 29 — Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni dandone
comunicazione mediante lettera raccomandata all'Assicurato ed al Broker; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società r imborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato e/o Contraente stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Art. 31 — Comunicazioni della Società
La Società, su espressa richiesta del Broker, è tenuta a fornire allo stesso con cadenza semestrale la statistica aggiornata inerente l'andamento della polizze in applicazione alla Convenzione dalla quale risulti:
− i l numero dei sinistri denunciati;
− la t ipologia dei s inistri;
− l'ammontare delle richieste di Indennizzo per ogni singolo Sinistro;
− l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro;
− i l numero dei sinistri r i f iutati;
− tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy.
Art. 32 — Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le ATI / AON – Biverbroker – Acros – Banchero Costa (brokers di Assicurazioni). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Spett.le ATI / AON – Biverbroker – Acros – Banchero Costa la quale tratterà con la Società Assicuratrice. Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 27 - 0bblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - e dell'Art. 29 - Recesso in caso di Sinistro.
Art. 33 Ripartizione dell'Assicurazione e Delega L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in
proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all’ ATI AON/ Biverbroker /Acros/ Banchero Costa Insurance Broker, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla AIG Europe Limited; di conseguenza
tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dall’ATI AON/ Biverbroker/ Acros/ Banchero Costa Insurance Broker, la quale tratterà con l’impresa Delegataria e solo per conoscenza le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compresa la completa gestione delle pratiche di Sinistro e l’emissione sempre da parte della Delegataria di un unico documento contabile/quietanza rilasciato all’Assicurato fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell’ ATI AON/ Biverbroker/ Acros/ Banchero Costa Insurance Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
COMPAGNIA | QUOTA |
AIG EUROPE LIMITED | 70% |
AGCS | 30% |
TOTALE | 100% |
Sezione terza: condizioni aggiuntive
( valide esclusivamente se espressamente richiamate)
A) At t i vi t à d i S i n d a c o, d i R e vi s o r e L e ga le i n t e r n o i n società d i c a p i t al i o E n t i e di Revisore dei conti in Enti Pubblici.
1. A parziale modifica di quanto già previsto al punto 2 dell’art. 1 e dell'esclusione di cui all'Art 3 punto j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato -nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di revisione legale in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
2. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 e 2403bis del Codice Civile.
3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di
natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G).
4. La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione.
5. Dall’estensione resta escluse qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
- incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.
6. S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.
S’intendono automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
7. Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente paragrafo 5., salvo che la cessazione dell’incarico sia avvenuta precedentemente all’ammissione delle società a tali procedure.
A . 1 ) A t t i v i t à d i C o n s i g l i e r e d i A m m i n i s t r a z i o n e i n società d i c a p i t a l i o E n t i
A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 3 punto j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato - nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso
società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.
Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G).
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione.
Per la presente estensione di garanzia vale già quanto riportato nel precedente art. 14 "Altre Assicurazioni".
S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono inoltre compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
L'inclusione di Amministratori presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta. Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
A . 2 ) A t t i v i t à d i m e m b r o d i O r g a n o d i C o n t r o l l o e d i S o r v e g l i a n z a i n società d i capitali o Enti .
A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 3 punto j) di cui sopra l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato
-nella qualità di membro di 0rgano di Controllo e di Sorveglianza, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
Si precisa che la copertura di cui sopra opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli 0rgani di Controllo e di Sorveglianza e di norma assicurate da una polizza "D&0". La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.
L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di membro di 0rgano di Controllo e di Sorveglianza in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la Società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività di cui all'art. 2 della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.
Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Garanzia Aggiuntiva G).
La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione della franchigia e dello scoperto a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di adesione.
Per la presente estensione di garanzia vale già quanto riportato nel precedente art. 14 "Altre Assicurazioni".
S' intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono inoltre compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
L'inclusione di membri di 0rgano di Controllo e di Sorveglianza presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di specifica documentazione e successiva conferma scritta. Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
B ) V i s t o P e s a n t e .
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto n) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza vale anche per le perdite involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c. d. visto pesante ), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e successive modifiche legislative e/o regolamenti e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
C ) A s s i s t e n z a F i s c a l e — V i s t o d i c o n f o r m i t à ( v i s t o l e g g e r o )
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto o) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per l'Assistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 1.033.000,00.
L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia riportato sul frontespizio di polizza.
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Si dà e si prende atto, sulla base di dichiarazioni dell'Assicurato, che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 1 . 033 . 000 , 00 è conforme al numero di clienti/ contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le richieste di r isarcimento pervenute all' Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l ' Assicurato ha denunciato all ' Assicuratore l ' esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
D) Attività presso i CAAF o CAF
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto k) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
E) At t i vità di Am m inistrat ori di stabili
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto m) resta convenuto che , ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta
nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La garanzia non vale:
1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.
F) Attività di Curatela— Commissario giudiziale - Liquidatore
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto l) resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso a titolo esemplificativo e non limitativo l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, perito e consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, commissario straordinario di enti o società per nomina ministeriale delegato per vendita immobiliare alle aste giudiziarie ex articolo 591 bis c.p.c., attestatore di cui agli art. 28-67-182bis L.F..
G) Vincolo di solidarietà — Assicurati di cui alle Condizioni Speciali A), A 1 )
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto p) resta convenuto che la copertura della presente polizza viene estesa al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi Sinistro inerente l'attività, se opzionata, svolta dall'Assicurato in relazione a quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A), A1) , fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
H) Sezione RCT\O DEFINIZIONI
Cosa/e oggetti materiali e animali.
Danno a Cosa/e alterazione fisica e/o chimica di Cosa/e.
Danno a persona/e lesione o malattia fisica, lesione o malattia psichica, morte di una persona.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui
l ' Assicurato si avvale nel r ispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell' esercizio dell' attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Tale definizione comprende a titolo esemplificativo e non tassativo:
− I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
− I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Leg. 23/02/2000 n. 38;
− I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
− I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14 /02/2003 n. 30 ( Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
− I borsisti, i corsisti, gli stagisti e i tirocinanti.
Richiesta/ e di Risarcimento qualsiasi scritto, procedimento o causa intentata da Terzi nei confronti dell'Assicurato per ottenere il risarcimento Danni a persona/e e/o Danni a cosa/e; Ai sensi della presente Polizza, qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola Richiesta di risarcimento.
Terzi ai fini dell'Assicurazione RCT non sono considerati "Terzi":
i) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
ii) i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.0. di c u i a l l ' a r t i c o l o 1 , a l l a l e t t e r a B ) A S S I C U R A Z I 0 N E D E L L A RESP0NSABILITÀ CIVILE VERS0 PRESTAT0RI DI LAV0R0 (R.C.0.)
Conduzione dello studio
A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto q) resta convenuto che la copertura della presente polizza viene estesa a qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da o attribuibili a :
a) lavori di manutenzione straordinaria
b) attività non riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione
c) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo
Relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Società non risponderà per somme in eccesso a Euro 250.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, questo sottolimite di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nel frontespizio e non addizionale allo stesso.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonchè ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.
La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI
Quanto previsto con i precedenti punti, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.
Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per Sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.0.D., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS à sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in Europa.
NON SONO CONSIDERATI TERZI :
a) il Rappresentante legale dell'Assicurato.
b) I dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;
b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
e) d a f u r t o ;
f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) d e r i v a n t i d a s p a r g i m e n t o d i a c q u e o r i g u r g i t i d i f o g n e , s a l v o c h e s i a n o conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
k) d e r i v a n t i d i r e t ta m en t e o i n d i r e t ta m en t e , da a t t i v i t à d i I nf o r m a t i o n & Communication Tecnology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonchè l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
I ) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, im poverim ento o deviazione di sorgenti e c orsi d ' acqua, a l terazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
n) conseguenti a guerra e terrorismo;
o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).
ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.
L'Assicurazione non comprende i danni:
1. detenzione od impiego di esplosivi;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri.
COMMITTENZA AUTO
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde
DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.
PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. LAVORO INTERINALE)
La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.
RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.
Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per Sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La presente condizione aggiuntiva opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza generale per l’Italia
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Capitale Sociale Euro 45 024 550