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CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
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L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma in data 09/03/1952;
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L’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Sassari Via Xxxxxx Xxxxx ( Piazza Fiume), n.57 - C.F. 920058709009 e P.I. 00935650903, rappresentata dal Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, nato a Cagliari, il 17/06/1953 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, nominato con Delibera Regionale n. 3112 del 05/08/2019, delegato alla stipula Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con Deliberazione del Direttore Genereale n. 1091 del 23/10/2018
PREMESSO
Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante, su indicazione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell’art 18 della legge n. 196 del 1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011.
Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione, sede del tirocinio, a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell’art. 1, co. 1, lett. b)
Art. 2
A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
B) Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
C) Per ciascun tirocinante inserito nell’ impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• L’anagrafica del tirocinante;
• Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
• Il nominativo del responsabile aziendale
• Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di ricerca presso il soggetto ospitante
• Ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
• Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08, garantire il requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria.
• Essere in possesso delle competenze provenienti da un’adeguata formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall’ Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
Art. 4
A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza ITAS Mutua Assicurativa – M13470630). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
La copertura assicurativa comprenderà tutte le attività svolte dal tirocinante anche fuori dell’azienda, purché rientranti nel progetto formativo.
B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l’Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e ad inviare idonea comunicazione alla regione o alla provincia delegata, se dovuta.
Art. 5
L’ azienda o ente ospitante si impegna a:
• Garantire allo stagista l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
• Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
• Consentire al tutor dell’ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l’andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
• Garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
• Redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio;
• Informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante;
Art.6
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l’obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante ed a seguito dell’attività di tirocinio.
Art.7
Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha durata quinquennale (anni 5), salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Data………………………………………………
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx………………………………………………………
Firmato digitalmente da:XXXXXXXX XXXXXXXXX
Limite d'uso:Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity Data:08/06/2020 15:16:21
Azienda per la Tutela Salute Sardegna
Delegato alla Stipula
Il Direttore della Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx………………………………………….