Capitolato di polizza
Capitolato di polizza
LOTTO 3 Responsabilità Civile verso Terzi
E
Prestatori di lavoro
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI COSENZA |
Xxx Xxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 8001370784 P.IVA 01089970782 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 30.04.2020 |
Alle ore 24.00 del: | 30.04.2022 |
SEZIONE 1 ‐ DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | la Aon SpA. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’Assicurato. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. |
Dipendenti o Prestatori di lavoro | tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli Appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
Art. 2 – Assicurato
Ai fini della presente polizza per Assicurato si intende:
- Il Contraente, C.C.I.A.A. di Cosenza;
Art. 3 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente e all’Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali, ovunque e comunque svolti e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi o attribuite, consentite, delegate al Contraente e all’Assicurato o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicati.
La garanzia è inoltre operante:
• per tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, connesse e collegate, assistenziali, sportive e ricreative, sia che il Contraente/Assicurato agisca in qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, utilizzatore, gestore, committente e compartecipe;
• per la proprietà, uso o custodia di beni mobili;
• per la proprietà, conduzione, gestione ed uso degli immobili nei quali l’Assicurato svolge la sua attività;
• per l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite persone in rapporto convenzionale, con incarichi occasionali, tramite borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontari e/o di perfezionamento professionale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C..
Si prende atto che gli immobili ove l’Assicurato svolge la propria attività, sia quelli di proprietà o comproprietà dell’Assicurato che di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito – sono ubicati nell’ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano ed utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dall’Assicurato.
SEZIONE II ‐ NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2 ‐ Dichiarazioni del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Il Contraente è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre alla prima scadenza annuale di polizza il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di Responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL
Art. 2 ‐ Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 ‐ Durata dell’assicurazione – Rinnovo e Proroga del Contratto
Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24.00 del 30.04.2022 (scadenza anniversaria al 30.04 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Si conviene che le Parti hanno comunque la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto ad ogni scadenza annuale.
Il Contraente si riserva la facoltà di proroga della presente polizza per una durata di 4 (quattro) mesi per il periodo dalle ore 24 del 30.04.2022 alle ore 24 del 31.08.2022 alle stesse condizioni normative ed economiche; tale facoltà dovrà essere comunicata dal Contraente alla Società entro la scadenza contrattuale della polizza.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il
recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 4 ‐ Decorrenza dell’assicurazione ‐ Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'emissione del mandato di pagamento al Servizio di Tesoreria del Contraente, che metterà a disposizione della Società copia di detto mandato a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società.
Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola).
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5 – Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione:
• delle Retribuzioni annue lorde corrisposte ai propri Dipendenti ‐ Prestatori di lavoro nel periodo interessato dal Contraente.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art. 6 ‐ Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stessa, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 7 ‐ Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 ‐ Clausola Broker
L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., qualità di Broker, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l’efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.
L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 10% del premio imponibile.
Si prende altresì atto che qualora venga a scadere nel corso della validità della presente polizza il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
Art. 9 ‐ Coassicurazione e delega
⮚ Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C.
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 10 ‐ Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• numero del sinistro della Società;
• data di accadimento;
• tipologia del danno (RCT o RCO) e breve descrizione del danno;
• controparte;
• stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
• importo liquidato e data della liquidazione;
• importo riservato;
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. 12, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.
Art. 11‐ Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, e‐mail, telegramma o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.
Art.12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 ‐ Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a
norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15 ‐ Oneri fiscali
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 16 ‐ Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 17 ‐ Foro competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010.
Art. 18 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ‐ Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 19 ‐ Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 ‐ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali o di fatto svolte dall’Ente Contraente
La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge e del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000.
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate ai D.P.R. nn. 1124/65 e 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, anche le malattie professionali in quanto tali purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, o che si manifestino in data successiva ma comunque entro
Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo;
4. per le silicosi e le asbestosi.
5. a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
6. a muffe tossiche, funghi o batteri.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 – Qualifica di terzo
Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O.
I Dipendenti sono invece considerati terzi:
− per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono considerati terzi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche:
1. il Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e/o Direttore Generale, Membri della Giunta e del Consiglio Camerale, Revisori dei Conti;
2. i Prestatori di lavoro dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione obbligatoria;
3. xxxxxxxx, tirocinanti e stagisti mentre svolgono attività lavorativa presso il Contraente e presso gli altri Assicurati;
4. gli Amministratori e Dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società partecipate o controllate o formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
5. i consulenti, nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
6. i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
7. gli Assicurati tra di loro;
8. il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
9. le persone non dipendenti dell’Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell’Assicurato;
10. il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
11. le persone di cui al punto 1. nonché i Prestatori di Lavoro dell’Assicurato quando, in qualità di utenti, usufruiscono delle prestazioni e servizi erogati dall’Assicurato stesso;
12. i dipendenti di società od Enti distaccati o comandati presso l’Assicurato;
13. i dipendenti della Contraente distaccati o comandati presso altre società od Enti.
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Art. 5 ‐ Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente Assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.
Art. 6 – Esclusioni
A) L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
a) Da furto, tranne quanto previsto all’art. 7 – 13.a;
b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) Alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all’Art. 7 che segue;
d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
e) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all’Art. 7 che segue.
B) L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:
f) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l’impiego di tali materiali;
g) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
h) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
i) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
j) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
k) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
l) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
m)derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Municipalizzate e ASL.
n) i danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua,
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’art. 7 ‐ 9) che segue;
o) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti in polizza;
p) direttamente o indirettamente derivanti da violazioni dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori ‐ ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.
Art. 7 – Rischi compresi
La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da quanto segue:
7 ‐ 1) COMMITTENZA
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Assicurato; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l’uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
7 ‐ 2) ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
La garanzia prestata con la presente polizza comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i rischi derivanti da:
a) manifestazioni ‐ dall’organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, fiere, mostre, gite, convegni, congressi, concorsi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ed all’Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.
b) uffici, magazzini ‐ dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi;
c) impianti sportivi ‐ dalla proprietà o gestione di impianti e centri sportivi, campi da gioco e loro attrezzature, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
d) alberi, giardini ‐ dalla proprietà, gestione e manutenzione di alberi, piante, giardini, aiuole e parchi e/o altri analoghi spazi, inclusi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di alberi; sono altresì compresi i relativi impianti e giochi per bambini non azionati a motore;
e) cartelli pubblicitari, insegne ‐ dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, ovunque installati nel territorio. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
f) antenne, cancelli ‐ dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
g) scuole ‐ dall’esercizio di asili, doposcuola. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti nell’esercizio dell’attività svolta. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio – anche se non dipendenti – di sorveglianza e custodia dei bambini durante le attività ricreative;
h) mense, distributori bevande ‐ dalla proprietà e gestione di distributori automatici di cibi e bevande,
dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, nell'ambito dell'attività, compresi i danni cagionati dallo smercio di cibi, bevande ed alimenti in genere. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
i) servizio di vigilanza ‐ servizio di vigilanza e sorveglianza con guardie armate e non e con cani, compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa;
j) servizi socio‐sanitari – servizio di infermerie, pronto soccorso, ambulatori e laboratori medici – compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
k) servizio antincendio – attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o Assicurato, ove si verifichi l’esistenza del servizio;
l) mezzi di trasporto ‐ dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
m) animali ‐ dalla proprietà ed uso di animali domestici;
n) proprietà ed uso di macchinari – dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o mezzi di trasporto e sollevamento, ancorché semoventi, impiegati in operazioni connesse all’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti la circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all’obbligo dell’assicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Qualora le attività e i servizi sopra elencati, compresi quelli non espressamente richiamati ma che istituzionalmente competono all’Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente.
7 ‐ 3) COMMITTENZA LAVORI E SERVIZI
Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub‐appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:
− sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
− l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
− la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.
7 ‐ 4) R.C. FABBRICATI
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione di fabbricati (o porzioni) utilizzati per l’esercizio dell’attività e relative parti comuni se in condominio e/o terreni, a qualunque titolo e destinazione (compreso la locazione o il comodato a terzi) siano adibiti, comprese relative aree di pertinenza e dipendenza, parcheggi, impianti esterni come piscine, parchi giochi e simili, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili e cancelli servocomandati.
L’assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, parchi, alberi di alto fusto, aree verdi in genere, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.
L’assicurazione comprende i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati a terzi. Nel caso di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, soprelevazione ceduti in appalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
La garanzia non comprende:
a) i danni da furto, salvo quanto previsto al successivo punto 7 ‐ 11.c);
b) i danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
7 ‐ 5) PARCHEGGI E AUTORIMESSE
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli in genere di terzi, dipendenti, Amministratori:
a) in sua consegna / custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti;
b) parcheggiati in appositi spazi nell’ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell’Assicurato.
7 ‐ 6) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni da mancato uso e i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti.
7 ‐ 7) DANNI A COSE NELL'AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi.
7 ‐ 8) COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE/COSE IN CONSEGNA/CUSTODIA
a) La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi gli immobili a qualsiasi titolo locati al Contraente ed i beni strumentali utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. Si intendono esclusi i danni causati da furto e incendio.
L’assicurazione si intende altresì estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
b) Sono compresi i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d’ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rilevazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori.
7 ‐ 9) INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni si intendono compresi in garanzia qualora provocati da un fatto improvviso ed accidentale.
7 ‐ 10) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
7 – 11) RESPONSABILITA’ DERIVANETE DAL D.LGS. N. 81 DEL 9.4.2008 E ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell’Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
7 – 12) RESPONSABILITA’ DA INCENDIO
La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini/terzi” la presente opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
7 ‐ 13) Si intendono altresì compresi in garanzia:
a. danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 6 che precede;
b. da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività del Contraente/Assicurato;
c. danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte del Contraente/Assicurato;
x. xxxxx derivanti dalla proprietà, conduzione e gestione del laboratorio chimico merceologico ed i danni occorsi durante le attività professionali svolte all’interno del laboratorio stesso; si intendono inclusi i partecipanti ai corsi, alle esercitazioni ed alle dimostrazioni che si svolgono nell’ambito di tale attività;
e. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza del Contraente/Assicurato;
Art. 8 ‐ Responsabilità personale di tutti i dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, nonché di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:
• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.
Art. 9 – Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto, salvo quanto previsto per le malattie professionali (RCO).
Art. 10 – Validità territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
SEZIONE 4 ‐ NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 1 ‐ Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.)
E ‘concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Agli effetti dell’assicurazione di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)” il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Xxxxx restando i termini della denuncia del sinistro previsti nel presente articolo, del pari l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 3 – Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie
A precisazione di quanto previsto all’art. 2 della presente Sezione, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell’importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.
Per detti sinistri, sin d’ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata ed analitica.
Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.
SEZIONE 5 ‐ MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose/animali | |
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: |
€ 1.500.000,00 per ciascun dipendente infortunato | |
€ 1.500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo per le Malattie professionali |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 5.000.000,00.
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1 della presente Sezione V, e alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, franchigia o scoperto potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzie | LIMITI DI RISARCIMENTO |
Parcheggi ed autorimesse (Sez. 3, art. 7 ‐ 5) | € 150.000,00 per sinistro e per anno |
Danni a veicoli sotto carico e scarico (Sez. 3, art. 7 ‐ 6) | € 150.000,00 per sinistro e per anno |
Danni a cose ambito esecuzione lavori (Sez. 3, art. 7‐ 7) | € 150.000,00 per sinistro e per anno |
Danni a cose di terzi detenute/in consegna e custodia ecc. (Sez. 3, art. 7 ‐ 8) | € 25.000,00 per sinistro e per anno, con il limite di € 5.000,00 per persona |
Danni da inquinamento accidentale (Sez. 3, art. 7‐ 9) | € 250.000,00 per sinistro e per anno |
Danni da interruzioni di attività (Sez. 3, art. 7 ‐ 10) | € 250.000,00 per sinistro e per anno |
Danni da incendio (Sez. 3, Art. 7 ‐ 12) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Danni da furto (Sez. 3, art. 7 ‐ 13.a) | € 30.000,00 per sinistro e per anno |
L’assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) è soggetta all’applicazione di una franchigia assoluta per i danni a persone ed a cose di euro 2.000,00= per sinistro che resta a carico del Contraente.
Art. 4 – Calcolo del premio
Il premio annuo lordo anticipato è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, al valore delle retribuzioni erogate, come di seguito specificato:
Preventivo Retribuzione annua lorda preventiva | Tasso finito pro‐mille | Premio annuo lordo anticipato |
€ 1.444.394,16= | ………… | € …………………………………….. |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’art. 5 della Sezione 2‐ “Norme che regolano il contratto in generale” della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Scomposizione del premio alla firma e rate successive:
Premio annuo imponibile | € = |
Imposte | € = |
TOTALE | € = |
Art. 5 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 6 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ