COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI CARRARA
Capitolato per la concessione delle attività cinematografiche presso la Sala Garibaldi di Carrara
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di proiezioni cinematografiche e attività connesse presso la Sala Garibaldi, sita in Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx (XX).
ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata per un triennio, limitatamente ai periodi di seguito indicati: 2018: dal 15 settembre al 31 dicembre
2019: dal 1 gennaio al 29 maggio e dal 1 settembre al 31 dicembre
2020: dal 1 gennaio al 29 maggio e dal 1 settembre al 31 dicembre
2021: dal 1 gennaio al 29 maggio
per un totale di 200 giornate, che saranno definite annualmente dall’Amministrazione con un calendario che sarà trasmesso entro la fine di settembre.
Il termine decorre dalla stipula del contratto, oppure, nel caso di urgenza, dalla data del verbale consegna del servizio.
L’Amministrazione si riserva:
1. di affidare il servizio, entro la scadenza dell’appalto triennale, per ulteriori due annualità al gestore affidatario alle medesime condizioni, sentita la disponibilità del gestore e valutata la disponibilità per la programmazione dell’Amministrazione delle attività di spettacolo presso le strutture comunali dedicate;
2. di implementare, qualora se ne creassero le condizioni, le giornate di utilizzo nella misura massima del 25%, con un corrispondente aumento del canone;
3. di accordare al gestore eventuali interventi migliorativi del servizio, finanziabili a scomputo del canone di gestione, qualora sussistano le condizioni attuative. Nel caso in cui le migliorie comportino l’acquisto di strumentazioni aggiuntive, queste entreranno a far parte del patrimonio dell’Ente;
4. la facoltà di procedere alla proroga del contratto (proroga “tecnica”) al fine di garantire la continuità della prestazione nelle more della conclusione delle procedure per la scelta del contraente.
Il valore annuo della concessione è stimato in Euro 40.000,00 oltre Iva, per complessive n. 200 giornate di utilizzo; il valore per il triennio è stimato in Euro 120.000,00.
Il presente contratto di concessione potrà essere rinnovato per ulteriori due anni. Tenuto conto di tale opzione, il valore concessivo della concessione è stimato in Euro 200.000,00.
Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.
Il canone annuo a base di gara, sul quale i concorrenti dovranno fare un’offerta al rialzo è pari a Euro 14.000,00 oltre IVA.
ART. 3 – SOPRALLUOGO
Date le peculiarità del servizio e del luogo di svolgimento dello stesso, è obbligatoria l’effettuazione di sopralluogo dedicato, finalizzato alla presa visione degli spazi, della strumentazione tecnica e della documentazione di agibilità del locale.
ART. 4 – DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EXTRA CINEMATOGRAFICA
Il Comune rimane nella disponibilità dei locali al di fuori dei giorni oggetto della concessione e si riserva, senza alcuna pretesa del concessionario, l’utilizzo degli stessi per le attività culturali e teatrali organizzate direttamente o da terzi, per altre iniziative pubbliche o manifestazioni ritenute rilevanti dall’Amministrazione, anche a carattere cinematografico.
Il Comune potrà procedere, in accordo con il concessionario, ad organizzare le manifestazioni di cui sopra eccezionalmente anche nei giorni destinati all’attività del concessionario. In tal caso, il Comune provvederà ad indennizzare il concessionario stesso per un importo pari ad Euro 70,00 per ogni giorno di sospensione dell’attività.
ART. 5 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO
a. la concessione prevede lo svolgimento di non meno di 10 (dieci) proiezioni settimanali per il periodo di cui all’art. 2 garantendo, comunque, l’effettuazione di proiezioni in occasione delle principali festività (Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Festa della Liberazione, Festa del lavoro) anche eventualmente negli altri giorni della settimana, salvo diversa decisione dell’Amministrazione da comunicarsi con largo anticipo;
b. l’attività di scelta dei film da proiettare, sia d’essai che di cassetta, in condivisione con la stazione appaltante;
c. la tenuta dei rapporti con le case distributrici per il noleggio dei film o quant’altro necessario per la proiezione;
d. l’assolvimento degli obblighi relativi alla SIAE, alle case distributrici e al personale di sala, compreso il pagamento di quanto dovuto, assumendosene la diretta responsabilità;
e. formazione del personale impiegato in materia di sicurezza con acquisizione dei relativi attestati e conoscenza dello specifico piano di evacuazione della Sala Garibaldi;
f. il reperimento, o produzione in proprio, la distribuzione e affissione del materiale pubblicitario relativo ai film da proiettare (manifesti, locandine, cartonati ecc.);
g. il servizio di biglietteria con erogatore proprio;
h. la ideazione di eventuali campagne promozionali, con produzione e distribuzione del materiale relativo;
i. l’assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature per il funzionamento della cabina di proiezione;
l. gli adempimenti fiscali relativi all’attività svolta;
m. l’applicazione del prezzo del titolo di ingresso pari a € 7,00, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera o.
n. l’effettuazione annuale, al prezzo promozionale di € 5,00, in orari scolastici e per le scuole del territorio comunale di una rassegna tematica, la proiezione di film di particolare rilevanza culturale, di cicli di proiezioni ed altre iniziative analoghe, di film/documentari in lingua, i cui contenuti ed i cui tempi di realizzazione saranno concordati con l’Amministrazione comunale;
o. l’organizzazione di un servizio di pulizia nei giorni di utilizzo del locale, che dovrà essere consegnato al Comune, nei giorni riservati, in condizioni di pulizia.
ART. 6 – PERSONALE ADDETTO
Il servizio dovrà essere assicurato da n. 3 addetti per ogni spettacolo in caso di utilizzo della sola platea, n. 4 in caso di apertura della galleria, con adeguata preparazione e possesso della necessaria certificazione per svolgere i servizi indicati al precedente articolo 4, utilizzando gli strumenti in dotazione al cinema e comunque coerentemente con le prescrizioni del piano di emergenza in vigore.
ART. 7 – VIGILANZA E CONTROLLO
1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare, anche mediante ispezioni, l’osservanza di tutti gli
obblighi indicati nel presente capitolato.
2. Le verifiche ordinarie saranno concordate con il concessionario; ove ritenuto opportuno, il Comune potrà tuttavia effettuarle anche senza alcun preavviso.
ART. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si impegna:
- al pagamento delle utenze idrica, elettrica, telefonica, di riscaldamento
- all’effettuazione del servizio di pulizia nei giorni di utilizzo del locale, che dovrà essere consegnato al gestore, nei giorni riservati, in condizioni di pulizia.
ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche verso il personale addetto ai servizi in oggetto e libera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza dell’espletamento dei servizi stessi. Il concessionario si impegna altresì ad osservare le vigenti norme, gli indirizzi e/o i regolamenti in materia di lavoro.
2. Il concessionario dovrà comunicare al Comune, prima dell’inizio del servizio i nominativi delle persone preposte al suo espletamento, con le relative generalità.
ART. 10 – RESPONSABILE TECNICO
Il concessionario dovrà nominare un responsabile tecnico di comprovata capacità ed esperienza, dimostrabile mediante idonee referenze da esibire prima dell’inizio del servizio. Il responsabile tecnico dovrà dare la disponibilità ad essere reperibile anche telefonicamente per assicurare il necessario coordinamento del servizio oggetto della concessione. Sarà suo compito impartire al personale addetto le opportune direttive e mantenere tutti i collegamenti tecnici ed operativi con il Comune.
ART. 11 – OBBLIGHI DEL PERSONALE
1. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento fornito dal concessionario.
ART. 12 - INFORTUNI E DANNI
1. Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DlLgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale (si fa rinvio all’articolo 103 del citato D.Lgs 50/2016).
2. Il concessionario risponderà direttamente verso il Comune dei danni alle persone, compresi i terzi, o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
Il servizio viene conferito a tutto rischio e pericolo del concessionario; il Comune non sarà in alcun modo responsabile per quanto riguarda fatto o danno derivante a chicchessia in dipendenza o per effetto del servizio conferito. Il concessionario terrà pertanto sempre e completamente sollevato il Comune per danni e spese che potessero conseguire a persone e cose, direttamente o indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dell’affidamento aggiudicatogli.
Per quanto sopra, il concessionario dovrà inoltre costituire una polizza di assicurazione, operante
per tutta la durata della concessione, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un massimale minimo di € 300.000,00.
La polizza dovrà coprire anche i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con una copertura non inferiore a €. 1.000.000,00.
3. Le suddette polizze dovranno inoltre prevedere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia
Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso.
ART. 13 – CANONE DELLA CONCESSIONE
1. Il concessionario riconosce al Comune un canone annuo di concessione determinato in base all’offerta economica risultata aggiudicataria.
2. Il canone resterà fermo sino a dicembre 2019 compreso e sarà adeguato, tenendo conto della variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo nell’anno precedente, per il periodo successivo.
ART. 14 – PAGAMENTO DEL CANONE
Il concessionario dovrà procedere al pagamento anticipato del canone, come determinato in base all’aggiudicazione, in quattro rate a cadenza bimestrale precisamente entro il 20 dei mesi di gennaio, marzo e giugno, novembre.
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, a semplice richiesta della stazione Appaltante di volersi valere delle relative facoltà, la concessione del presente servizio potrà essere risolta di diritto, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:
• mancato versamento del canone annuo di concessione come previsto dal precedente art. 13;
• abbandono del servizio e/o interruzione immotivata dei servizi;
• ripetute e gravi contravvenzioni al presente capitolato, o alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
• assenza e irreperibilità del personale del servizio per più di tre volte in un mese;
• fallimento o frode (sarà ritenuta tale anche il mancato rispetto volontario di quanto proposto in sede di offerta);
• ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
• apertura di procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del concessionario;
• cessione dell’attività ad altri;
• mancanza di regolarità contributiva nei confronti dei dipendenti;
• mancata eliminazione da parte del concessionario, in seguito a formale diffida, dell’inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato al tal fine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile;
• messa in liquidazione del concessionario od altra causa di cessione della sua attività.
• quando il permanere della concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o comunque per il preminente interesse pubblico.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto al precedete articolo, si procederà alla risoluzione del contratto qualora siano soddisfatte una o più condizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
1. La cessione ed il subappalto, parziale o totale, dei servizi di cui al presente Capitolato sono vietati e, se effettuati, comportano l’immediata risoluzione dell’affidamento, fermo restando il diritto per il Comune al risarcimento del danno eventuale.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI
1. Qualsiasi spesa inerente il presente affidamento e consequenziale ad esso, sarà ad esclusivo carico del concessionario.
ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Il Foro di Massa Carrara è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente affidamento. I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.
ART. 21 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto o previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente
IL DIRIGENTE XXXX XXXXXX