CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLE 3R NELLA DIDATTICA E NELLA RICERCA.
(CENTRO 3R)
L’UNIVERSITÀ DI PISA (di seguito denominata UniPI) (1) CF…………………………., con sede legale in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/00, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof...................................nato a …………………………………….il ,
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione…………………………………..
E
L’UNIVERSITÀ DI GENOVA (di seguito denominata UniGE), con sede legale in
…………………………………, via …………………………………CF ,
rappresentata dal ………………………………………….nato a il
……………………………………….,
PREMESSO CHE
1. Nella direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri dell'UE hanno accettato il "principio delle 3R" di Xxxxxxx e Xxxxx come base per la direttiva stessa sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.LGS. del 4 marzo 2014, n. 26.
2. 3R è l’acronimo di Replacement (sostituzione delle sperimentazioni sugli animali con metodi alternativi ogni qual volta questo sia possibile), Reduction (riduzione al minimo indispensabile del numero di animali utilizzati) e Refinement (continuo perfezionamento dei metodi impiegati allo scopo di ridurre la sofferenza degli animali).
3. La direttiva 2010/63/UE stabilisce che gli stati membri dell’UE “assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura sugli animali". In questo modo si introduce il concetto di metodo alternativo alla sperimentazione animale e si crea un contesto che possa favorire lo sviluppo e l’adozione di tale tipologia di metodi.
4. La direttiva 2010/63/UE riconosce che i veicoli principali per la diffusione dei principi delle 3R sono: la ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi alla sperimentazione animale, l’offerta di corsi di formazione, e la diffusione di informazioni tramite reti informative. Come stabilito dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 1, “le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione”, e quindi rappresentano un luogo ideale per la definizione, l’implementazione e la promozione di metodi di sperimentazione aderenti ai principi delle 3R.
5. Ad oggi, il concetto delle 3R in Italia risulta scarsamente recepito. I proponenti e gli aderenti alla presente convenzione ritengono necessario incentivare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca di base e traslazionale. Allo stesso tempo ritengono necessario formare i giovani in tutti gli aspetti legati alla sperimentazione animale, fornendo le
necessarie conoscenze culturali e di base attraverso i) l’istituzione di corsi universitari integrati nei curricula di formazione, ii) la diffusione di informazione scientifica attraverso la creazione di una piattaforma virtuale interdisciplinare, e iii) la promozione dei metodi innovativi atti all’implementazione delle 3R e, in particolare, dei metodi alternativi alle sperimentazioni animali.
6. Basandoci sui principi ispiratori della normativa vigenti in materia di sperimentazione animale verso la riduzione delle procedure in vivo, si ritiene quindi opportuno dare visibilità e diffondere le suddette attività negli Atenei italiani, promuovendo anche il finanziamento della ricerca svolta, con la creazione di un Centro interuniversitario interdisciplinare fra le Università di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE UNIVERSITÀ IN EPIGRAFE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Costituzione
1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito, tramite la presente convenzione, il “Centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R)”, nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.
Art. 2 – Finalità del Centro
1. Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti e tenendo in considerazione tutti gli aspetti delle 3R, i seguenti obiettivi:
a) promuovere l’istituzione di corsi, nell’ambito dei curricula delle lauree in ambito scientifico, incentrati sui principi delle 3R e in particolare (i) sulla possibilità di integrare o sostituire le sperimentazioni sugli animali con metodi alternativi (ad es. in-vitro o in-silico), e (ii) sulla possibilità di raffinare la sperimentazione animale nell’ambito della ricerca sulla salute umana e animale.
b) creare un’infrastruttura virtuale e ‘open’, caratterizzata dalla multidisciplinarietà delle competenze, e con:
1. risorse didattiche per facilitare l’istituzione di nuovi insegnamenti;
2. notizie, aggiornamenti e link utili per ricercatori interessati ad adoperare metodi sostitutivi o che permettano la riduzione o il raffinamento tecniche sperimentali che necessitano l’utilizzo di animali;
3. una rete interna degli stabulari per facilitare la condivisione delle risorse e del materiale (es. tessuti e cellule) in modo da ridurre l’utilizzo di animali nella sperimentazione;
4. uno strumento per poter diffondere e dare supporto alle attività legate alla riabilitazione di animali da laboratorio;
c) promuovere il dibattito scientifico e culturale, offrendo un adeguato supporto alla didattica e alla ricerca in materia di (i) benessere degli animali negli stabulari; (ii) riduzione e raffinamento di procedure sperimentali che sono ad oggi ancora considerate necessarie per assicurare il benessere dell’uomo e degli animali; (iii) promozione di metodi che possono oggi, o nel futuro, sostituire la sperimentazione animale, sia nella ricerca di base che nella ricerca applicata/traslazionale;
d) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nell’ambito delle 3R, anche attraverso iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con centri di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
e) implementare e promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di nuovi metodi integrati in-vitro ed in- silico nella ricerca di base e applicata, quali i modelli 3D di tessuti/organi basati su cellule umane/animali specifici per la predizione del rischio per la salute umana e animale, e i metodi informatici per l’analisi di dati biomedici, la classificazione, la simulazione e la predizione di risposte biologiche a stimoli e trattamenti di varia natura;
f) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica in vari ambiti disciplinari e nel rispetto della normativa vigente;
g) istituire premi o borse/assegni di ricerca per i ricercatori non strutturati, che hanno intrapreso il percorso della ricerca, in accordo con i principi delle 3R e, quindi, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal soggetto finanziatore;
h) favorire la collaborazione con gli Organismi preposti al benessere animale nell’indirizzo di metodologie alternative alla sperimentazione animale;
i) favorire il trasferimento tecnologico verso il mondo accademico e le imprese, attraverso l’elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti;
j) favorire l’istituzione di collaborazioni anche a livello internazionale per la condivisione di conoscenze e buone pratiche relative ai principi delle 3R e per lo svolgimento di attività a livello europeo compatibili con le finalità del Centro.
Art. 3 – Sede e funzionamento
1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso un Dipartimento dell’Università di Pisa, che si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro stesso, nelle forme previste dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla normativa vigente dell’Ateneo ospitante.
2. Il Rettore dell’Università di Pisa ha la rappresentanza legale del Centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento dell’Ateneo e individua, previa approvazione degli Organi accademici, il Dipartimento sede amministrativa del Centro.
3. L’Ateneo di riferimento potrà essere variato previo accordo unanime delle Università convenzionate.
4. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi del personale e delle attrezzature che le università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione, per il tramite dei Dipartimenti aderenti, per gli scopi del Centro. Potranno inoltre collaborare alle attività del Centro assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti nel rispetto della normativa di Ateneo.
Art. 4 – Promotori e Aderenti
1. Sono promotori del Centro e suoi iniziali aderenti i docenti dei Dipartimenti delle Università convenzionate come in allegato.
2. Al Centro possono aderire i dipartimenti appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica e attività didattica nell’ambito delle 3R e in settori di interesse del
Centro, Xxxxxxx aderire anche singoli professori o ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferiscono.
3. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico-Didattico, il quale ne delibera l’accettazione. Dell’accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
4. Possono altresì aderire al Centro altri atenei, scuole, istituti e centri di ricerca, che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Scientifico- Didattico. Le ammissioni di altri atenei sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione.
Art. 5 – Unità Operative
1. Il Centro è organizzato in tante Unità Operative (UO) quante sono le sedi universitarie convenzionate. Ad ognuna delle sedi universitarie convenzionate corrisponde una UO formata da tutti gli aderenti afferenti a tale sede, tra i quali è individuato un responsabile.
2. Il responsabile di una UO è un docente o ricercatore di ruolo che sovrintende allo svolgimento delle attività dell’UO stessa nell’ambito dei programmi elaborati dal Consiglio Scientifico- Didattico.
3. Il responsabile di una UO è eletto/proposto dai membri dell’UO stessa e nominato dal Rettore dell’Ateneo cui essa fa capo. Il responsabile è referente presso gli organi del Centro delle attività svolte dall’UO. Il mandato del responsabile è triennale e può essere rinnovato.
Art. 6 – Organi del Centro
1. Sono organi del Centro:
• Il Consiglio Scientifico-Didattico (CSD)
• Il Direttore
Art. 7 – Il Consiglio Scientifico-Didattico
1. Il Consiglio Scientifico-Didattico (CSD) è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.
2. Il CSD è composto dal responsabile di ciascuna UO e da altre 3/5 persone di ciascuna UO eletti/ proposti dai membri dell’UO stessa.
3. La nomina dei componenti del CSD è ratificata con disposizione del Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro. I componenti del CSD durano in carica un triennio e il loro mandato è rinnovabile.
4. Il CSD esercita le seguenti funzioni:
a) elegge al proprio interno il Direttore per la nomina al Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa;
b) individua le attività annuali del Centro, su proposta del Direttore, e approva i piani di utilizzo delle risorse;
c) approva la relazione annuale sulle attività svolte;
d) propone all’approvazione del Dipartimento sede amministrativa del Centro, sentiti i dipartimenti coinvolti, eventuali contratti di ricerca e convenzioni con soggetti pubblici o
privati e eventuali modifiche, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell’Università sede amministrativa;
e) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;
f) propone il rinnovo del Centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
g) propone lo scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
h) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Il CSD è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del CSD.
6. La convocazione è fatta dal Direttore per via telematica, con conferma di lettura almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il CSD può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
7. Il Direttore è tenuto ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del CSD.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
9. È facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti gli aderenti al Centro per una ricognizione dell’attività svolta e programmata dal Centro.
Art. 8 – Il Direttore
1. Il Direttore è eletto dal CSD tra i suoi membri professori e ricercatori di ruolo, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
2. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il CSD;
b) designa, tra i componenti del CSD, un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vice-Direttore è disposta dal Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa;
c) coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
d) predispone le proposte dei programmi annuali del Centro, i piani di utilizzo delle risorse e le relazioni e i rapporti sulle attività svolte dal Centro previsti dalla presente convenzione. Tali documenti sono sottoposti all’approvazione del CDS.
3. In caso di impedimento o assenza del Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Vice- Direttore per un periodo non superiore a sei mesi, oltre il quale il Direttore decade.
Art. 9 – Gestione amministrativa e finanziamenti
1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising ed eventualmente, mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.
2. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del CSD del Centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in forza di specifici atti/contratti.
4. Le attività effettuate, in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ateneo sede amministrativa del Centro. Per le quote di competenza delle sezioni delle sedi consorziate si applica il Regolamento dell’Ateneo al quale confluiscono.
Art. 10 – Obblighi informativi
1. Annualmente, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio dell’Università sede del Centro, il Centro trasmette agli Atenei convenzionati un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull’attività scientifica svolta dal Centro.
Art. 11 – Gestione patrimoniale
1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro, indipendentemente dal loro valore economico, o al medesimo concessi in uso sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati.
Art. 12 – Durata, recesso e rinnovo
1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di 6 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell’attività svolta dal Centro nel sessennio su proposta del CSD.
2. Ciascuna Università contraente, anche su indicazione dei propri dipartimenti aderenti, può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della fine della scadenza.
3. L’Università recedente, mediante i rispettivi dipartimenti aderenti, è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 13 – Disattivazione
1. Il Centro può essere disattivato dagli Organi di governo dell’Università sede, su proposta del CSD con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentite le altre Università aderenti al Centro.
2. Gli Organi suddetti possono assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.
3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dell’Università sede.
Art. 14 – Modifiche alla convenzione
1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal CSD e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
Art. 15 – Norme transitorie
1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8, i nominativi delle rispettive rappresentanze delle UO e dei Responsabili delle UO stesse , per la relativa nomina.
2. Entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del Centro.
Art. 16 – Riservatezza
1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni personali, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e ai contratti/convenzioni successivamente stipulati, in conformità alla normativa vigente.
Art. 18 – Sicurezza
1. Ciascuna Università contraente, per la parte di rispettiva competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del menzionato decreto.
Ai sensi di detto X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i., il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera.
Art. 19 – Coperture assicurative
1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Art. 20 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione, connesse all’esecuzione della stessa, è competente in via esclusiva il giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.
Art. 21 – Registrazione e bollo
1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), è assolta in modo virtuale, sin dall’origine – (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n° 27304 del 7.06.2016).
Art. 22 - Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del Centro.