CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA DIFESA LEGALE DELLE AZIENDE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA DIFESA LEGALE DELLE AZIENDE
Il presente set informativo contiene:
⚫ documento informativo precontrattuale (DIP)
⚫ documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
⚫ condizioni di assicurazione comprensive di glossario
⚫ informativa privacy
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Società: Società Vera Assicurazioni Prodotto: ''Tutela Legale Aziende''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
E' una polizza, riservata ai clienti correntisti del Banco BPM S.p.A., che garantisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti delle persone assicurate nell'ambito dell'attività di Impresa dichiarata in polizza.
Che cosa è assicurato?
v Tutela Legale
La garanzia copre l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di Impresa dichiarata in polizza.
Sono coperte le spese per:
⚫ L'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
⚫ L'intervento di un perito/consulente tencnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
⚫ Di giustizia;
⚫ Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
⚫ Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
⚫ Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
⚫ Di indagini per la ricerca di prove e difesa, nei procedimenti penali;
⚫ Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
⚫ Degli eventuali arbitri e del legale intervenuti;
⚫ Per l'idennità spettante agli Organismi di Mediazione;
⚫ Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di xxxxxxxxxxx di quest'ultima.
La garanzia opera a favore del Contraente, del titolare e dei soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, dei familiari e affini che collaborano nell'attività e degli stagisti per le ditte individuali, per le imprese familiari, per le Società di persone e per le Società di capitale.
La garanzia opera a favore del Contraente, degli Amministratori e legali rappresentanti, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e degli stagisti, per le Società di capitale.
La Compagnia di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).
Che cosa non è assicurato?
x Imprese aventi Sede Legale, Amministrativa e Operativa al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
x Imprese con oltre 20 addetti;
x Imprese che siano a conoscenza di atti o circostanze che possano comportare richieste di risarcimento;
x Imprese che abbiano avuto polizze annullate per gli stessi rischi da altri assicuratori.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia è esclusa per:
! Xxxxx subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
! Materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
! Xxxxx conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari , scioperi e serrate;
! Controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
! Controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
! Controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendtia e alla costruzione di beni immobili;
! Controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti;
! Vertenze con Istituti e Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
! Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
! Controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/ cessione/ affitto di azienda.
L'assicurazione prevede periodi di carenza, ovvero periodi di tempo immediatamente successivi alla data di stipulazione, durante i quali le prestazioni/garanzie non sono efficaci o sono ridotte. Tali periodi di carenza sono diversi a seconda della garanzia e della prestazione.
DIP 1 di 2 Edizione 03/11/2022
Tutela Legale Aziende
Dove vale la copertura?
v Tutte le coperture
Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli stati d'Europa.
Vertenze contrattuali: Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
Opposizione alle sanzioni amministrative e consulenza legale: Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
⚫ All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
⚫ Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio.
⚫ In caso di sinistro, l'Assicurato deve
− Denunciare tempestivamente il caso assicurativo a ARAG, mediante denuncia telefonica o scritta, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro;
− Far pervenire a ARAG la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale mediante addebito sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il presente contratto.
E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.
La durata contrattuale è di un anno ed è previsto il tacito rinnovo annuale del contratto.
Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o l'azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito.
Come posso disdire la polizza?
L'Assicurato può:
⚫ Disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
⚫ Recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto.
DIP 2 di 2 Edizione 03/11/2022
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto:"Tutela Legale Aziende"
Data di aggiornamento: 03/11/2022 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 101,874 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,293 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 76,548 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 19,137 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 206,946 milioni di euro (b)
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 206,946 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,7 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni l'Impresa di Assicurazione assicura:
v le spese per l'assistenza di un interprete;
v le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
v l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Che cosa è assicurato?
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Vertenze contrattuali con i clienti - cinque casi | È possibile estendere la tutela legale alle vertenze contrattuali compreso il recupero crediti, relative a forniture o prestazioni di servizi effettuate dalle persone assicurate. Tale garanzia prevede un aumento del premio |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: ⚫ denunciare il sinistro a ARAG tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa, chiamando il numero verde 800 282 323 o dall'estero x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30, scrivendo per posta elettronica a xxxxxxx@xxxx.xx; per posta ordinaria a ARAG SE Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non previsto. | |
Gestione da parte di altre imprese: Tutela Legale: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Principali riferimenti: dall'Italia numero Verde 800 282 323 oppure dall'estero al numero x00 00 00000000; per posta elettronica a xxxxxxx@xxxx.xx; per posta ordinaria a ARAG SE Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; - di trattenere il premio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON O COLPA GRAVE: - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero. |
Obblighi dell'impresa | Non previsto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | - Qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o l'azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata, il contratto si risolve con l'obbligo da parte dell'Impresa di Assicurazione al rimborso della quota di premio imponibile relativo al rischio pagato e non usufruito; - Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, tuttavia se viene indicata una data diversa, l'Impresa di Assicurazione rimborserà il rateo di premio imponibile non consumato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Carenze: - dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extra-contrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione sanzioni amministrative; - 90 giorni dalla stipula del contratto negli altri casi. |
Sospensione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Risoluzione | Non previsto. |
Il prodotto è destinato ad aziende (ivi compresi i soggetti iscritti al Libro Unico del Lavoro, familiari, affini, praticanti e stagisti) clienti Banco BPM, che vogliono tutelarsi in caso di controversie civili e penali per danni contrattuali ed extracontrattuali nei seguenti ambiti:
1. attività professionale;
2. vertenze contrattuali con i clienti.
Nel rispetto dei limiti assuntivi descritti nell'informativa precontrattuale
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita dagli Intermediari è pari al 20% sul premio imponibile - al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori) : | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ARBITRATO: In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE
IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIP aggiuntivo 4 di 4 Edizione 03/11/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
GLOSSARIO 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 6
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 6
Art. 2 Altre assicurazioni 6
Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione 6
Art. 3.1 Recesso per ripensamento 6
Art. 4 Pagamento del premio 6
Art. 5 Modifiche dell'assicurazione 7
Art. 6 Aggravamento del rischio 7
Art. 7 Diminuzione del rischio 7
Art. 8 Anticipata risoluzione o variazione del contratto 7
Art. 9 Recesso in caso di sinistro 7
Art. 10 Durata e proroga dell'assicurazione 7
Art. 11 Oneri fiscali 7
Art. 12 Rinvio alle norme di legge 7
Art. 12.1 Conflitto di interessi 7
Art. 12.2 Misure restrittive - Sanctions clause 7
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE 8
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione 8
Art. 14 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 0
Art. 15 Estensione territoriale 9
Art. 16 Esclusioni 9
Art. 17 Ambito delle prestazioni 9
Art. 18 Consulenza legale 10
Art. 19 Persone assicurate 10
CONDIZIONE AGGIUNTIVA CON SOVRAPPREMIO 10
NORME IN CASO DI SINISTRO 10
Art. 20 Denuncia di sinistro diretta a ARAG con opzione telefonica e scritta 10
Art. 21 Gestione del sinistro 11
Art. 22 Disaccordo sulla gestione del sinistro 11
Art. 23 Recupero di somme 12
GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Banca
Filiale del Banco Popolare Società Cooperativa presso la quale il Contraente è titolare di conto corrente e ove viene stipulata la presente polizza.
Carenza assicurativa
Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
Contraente
Il soggetto, cliente correntista della Banca, che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, avente Sede Legale, Amministrativa e Operativa nel territorio della Repubblica Italiana.
Indennizzo/Indennità
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ivass
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicura- zioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del La- voro e stagisti.
Polizza o contratto
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Vera Assicurazioni S.p.A.
GLOSSARIO GIURIDICO
Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale
È l'attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto
È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisi- che, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito
Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti partico- lari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Insorgenza del sinistro
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie del presente contratto, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:
- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Oneri fiscali a carico dell'Assicurato
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per i delitti: reclusione, multa; per le Contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi.
Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
Spese peritali
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Il contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
- di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
- di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON O COLPA GRAVE:
- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero.
Art. 2 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento del premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.
Art. 3.1 Recesso per ripensamento
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) della copertura.
Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).
Art. 4 Pagamento del premio
Il pagamento del premio previsto per la stipula o il rinnovo della presente assicurazione deve essere effettuato con procedura di addebito in conto corrente intestato al Contraente presso la Banca, a favore della Società; ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, farà fede la documentazione contabile della Banca stessa.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il frazionamento del premio annuo può essere pattuito, su richiesta del Contraente, in rate semestrali. Nel caso in cui il Contraente proceda alla chiusura del rapporto di conto corrente presso la Banca durante la validità
dell'Assicurazione, lo stesso dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'eventuale rata successiva relativa all'annualità assicurativa in corso e il contratto si risolverà alla prima scadenza annuale.
Art. 5 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione iscritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Qualora l'Assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile salvo che, il numero degli addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 7 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 Anticipata risoluzione o variazione del contratto
Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o l'azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per lo stesso del pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato.
Art. 10 Durata e proroga dell'assicurazione
La copertura assicurativa scade alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.
In mancanza di disdetta, l'assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4 - Pagamento e frazionamento del premio.
L'eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12.1 Conflitto di interessi
La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet. La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 12.2 Misure restrittive - Sanctions clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 282 323 e dall'estero x00 00 00000000.
A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell'ambito dell'attività di Impresa dichiarata in polizza, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
⚫ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
⚫ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
⚫ di giustizia;
⚫ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
⚫ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte,
sempreché siano state autorizzate da ARAG;
⚫ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
⚫ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
⚫ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
⚫ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
⚫ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato/Contraente e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
⚫ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
⚫ le spese per l'assistenza di un interprete;
⚫ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
⚫ l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro sessanta giorni dalla sua eroga- zione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il Contributo Unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 14 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
⚫ dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extra- contrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
⚫ trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al
momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentar- si (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
⚫ vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
⚫ procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 15 Estensione territoriale
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nelle ipotesi di seguito indicate:
⚫ DANNI EXTRACONTRATTUALI o di PROCEDIMENTO PENALE: in tutti gli Stati d'Europa;
⚫ VERTENZE CONTRATTUALI: nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, salvo quanto previsto per la Condizione Aggiuntiva vertenze Contrattuali con i Clienti - cinque casi;
⚫ OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
⚫ CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 16 Esclusioni
Si intendono sempre escluse le garanzie e le Condizioni Aggiuntive non richiamate in polizza. Inoltre la garanzia è sempre esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
d) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
e) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ubicati in Italia in cui viene svolta l'attività indicata in polizza;
f) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
g) controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti, salvo se espressamente prevista la Condizione Aggiuntiva vertenze Contrattuali con i Clienti - cinque casi;
h) vertenze con Istituti e Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
Art. 17 Ambito delle prestazioni
Con riferimento all' art. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. A parziale deroga di quanto previsto all'art.16 lett.b), sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. A parziale deroga di quanto previsto all'art.16 lett.b), sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di
soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) a parziale deroga di quanto previsto all'art.16 lett.b), debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, il cui importo sia superiore a € 1.000,00.
La garanzia viene inoltre prestata a favore del Contraente qualora debba sostenere vertenze per:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ubicati in Italia ove viene svolta l'attività indicata in polizza.
Art. 18 Consulenza legale
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
- contattando il numero verde 800 282 323 oppure dall'estero x00 00 00000000 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30;
- scrivendo a xxxxxxx@xxxx.xx.
Art. 19 Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
Qualora l'Assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile salvo che, il numero degli addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
CONDIZIONE AGGIUNTIVA CON SOVRAPPREMIO
(valida solo se espressamente richiamata)
X. Xxxxxxxx contrattuali con i clienti - Cinque casi
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 20 Denuncia di sinistro diretta a ARAG con opzione telefonica e scritta
Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a ARAG attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 282 323 oppure dall'estero x00 00 00000000 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30; gli esperti di ARAG raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a ARAG:
⚫ per posta elettronica a: xxxxxxx@xxxx.xx;
⚫ per posta ordinaria a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
⚫ una sintetica descrizione di quanto accaduto;
⚫ generalità e recapiti della controparte;
⚫ copia della corrispondenza intercorsa;
⚫ copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
⚫ copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, ARAG non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L'Assicurato dovrà far pervenire a ARAG la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a ARAG un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del tribunale competente, ARAG garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di
€ 3.000,00. tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ARAG.
Art. 21 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a ARAG, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, ARAG valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 36 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
⚫ l'Assicurato deve tenere aggiornata ARAG su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
⚫ gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con ARAG, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
⚫ gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la ARAG, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
⚫ l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di ARAG, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla ARAG, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Art. 22 Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte,
qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 23 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a ARAG quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Condizioni di assicurazione 12 di 12 Edizione 03/11/2022
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(di seguito REG. UE)
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3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa
I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i..
In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;
II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;
III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i.;
IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;
V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;
VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa(1) per la gestione del rischio assicurato.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
***
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito,
società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam".
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;
c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
d) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
e) Finalità di comunicazione dei suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
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In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera e), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE..
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:
⚫ il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
⚫ soggetti terzi(3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.
6. Modalità di trattamento
Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.
(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite
operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa"(vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
7. Trasferimento dei Dati all'estero
Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).
In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 10 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Il Titolare r.l.p.t.
(4) La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle
raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Privacy 3 di 3 Edizione 05/2022