POLITECNICO DI MILANO DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI IMBIANCATURA PRESSO GLI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO SEDI CAMPUS CITTA’ STUDI E BOVISA TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA”...
POLITECNICO DI MILANO |
DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO |
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI IMBIANCATURA PRESSO GLI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO SEDI CAMPUS CITTA’ STUDI E BOVISA TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) |
N.CIG 8783958F70 |
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture |
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 – Oggetto ed importo della fornitura 3
Art 1.1 - Termine presentazione offerte 4
Art. 2 – Procedura di aggiudicazione degli appalti specifici in adesione all’Accordo Quadro 4
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 4
Art. 4 – Requisiti Generali 4
Art. 5 – Requisiti di idoneità 5
Art. 6 - Requisiti di capacità tecnica e professionale 5
Art. 7 - Avvalimento 6
Art. 7.1 – Documenti relativi all’avvalimento 7
Art. 8 - Subappalto 7
Art. 9 - Anomalia dell’offerta 7
Art. 10 – Modalità per la presentazione delle offerte 8
Art. 11.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 8
Art. 11.2 – Ricevuta di versamento del contributo ANAC 8
Art. 11.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 9
Art. 11.4 – PASSOE 10
Art. 11.5 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 10
Art. 12 – Modalità di aggiudicazione della gara 10
Art. 13 – Durata del contratto 11
Art. 14 – Conclusione del contratto 11
Art. 15 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto 11
Art. 16 – Adempimenti per la stipula del contratto 11
Art. 17 – Riservatezza 12
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 19 – Normativa anticorruzione 12
Art. 20 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 13
Art. 21 – Norme di riferimento 14
Art. 22 – Foro competente 14
Art. 23 – Trattamento dati personali 14
Art. 24 – Responsabile del procedimento 14
Art. 25 – Chiarimenti e comunicazioni 14
Art. 25.1 Chiarimenti 14
Art. 25.2 Comunicazioni 15
Art. 26 – Accesso agli atti 15
Art. 27 – Spese contrattuali 15
Art. 28 – Revisione prezzi 16
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 16
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La procedura è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per “L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”, adottati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) disponibili alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/x-xxxxxxx-xxxxxxxxxx- minimi).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 – Oggetto ed importo della fornitura
Oggetto della presente procedura è la stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, per SERVIZI DI IMBIANCATURA PRESSO GLI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO SEDI CAMPUS CITTA’ STUDI E
BOVISA ed eventuali interventi presso i Poli Territoriali.
n. Lotto | Oggetto | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo (al netto di IVA) comprensivo oneri per la sicurezza |
1 | Servizi di imbiancatura | 45442100-8 | P | 213.000,00 € |
Importo totale a base di gara (al netto di IVA) | 213.000,00 € |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta in merito alle prestazioni che
saranno svolte dall’operatore economico nei singoli appalti specifici nell’ambito dell’Accordo Quadro è fissato in € 213.000,00 + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura, che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
Gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza da non assoggettare a ribasso in sede di Accordo Quadro sono pari ad € 5.000,00 come meglio specificato nel modello di DUVRI allegato. Eventuali ulteriori oneri per la sicurezza da rischi di interferenza relativi alle specifiche lavorazioni da non assoggettare a ribasso saranno quantificati in sede di singolo appalto specifico.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il costo della manodopera liquidato è quello indicato come “COSTO MEDIO ORARIO (4)” dalla determinazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D. D. n. 26/2020 del 22 maggio 2020) relativo alla provincia di Milano, per il livello necessario allo svolgimento dei lavori richiesti ed autorizzato dalla Direzione Lavori, come ulteriormente specificato nel Capitolato Speciale art. 2.3.1.
Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d’impresa pari al totale percentuale del 24,85%, come definito dal Listino del Comune di Milano, che sarà assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
In considerazione della natura del contratto di Accordo Quadro non è possibile determinare a priori i costi della manodopera, tali costi saranno individuati in sede dei singoli contratti attuativi.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Amministrazione.
Art 1.1 - Termine presentazione offerte
L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema telematico di gara entro e non oltre il termine del 24/06/2021 ore 15:00.
Art. 2 – Procedura di aggiudicazione degli appalti specifici in adesione all’Accordo Quadro
I contratti attuativi di appalto specifico saranno aggiudicati secondo le modalità e procedure descritte dal Capitolato Speciale allegato art. 1.5.
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna di cui all’ art. 13, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Art. 4 – Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
La mancata accettazione delle clausole contenute nei Patti di integrità del Politecnico di Milano
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Art. 5 – Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
Art. 6 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
A) Possesso dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (SOA): a pena di esclusione è richiesta attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (SOA) ai sensi dell’art.84 D. Lgs.50/16 per la seguente categoria:
Lotto | Categoria | Classe |
Servizi di imbiancatura | OS 7 | I |
La comprova del requisito avverrà mediante caricamento in sede d’offerta del certificato in corso di validità. La verifica sarà fatta d’ufficio sul sito ANAC, da parte della Stazione Appaltante, della veridicità di quanto dichiarato.
B) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 (Regolamento sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) oppure UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata, in corso di validità. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
C) Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di responsabilità sociale alla norma XX 0000 in corso di validità, oppure dimostrando anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01 assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di responsabilità sociale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Art. 7 - Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 7.1 – Documenti relativi all’avvalimento
In caso avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione del Sistema le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento “Modello di dichiarazione di avvalimento”, allegato 8 al presente disciplinare:
a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria;
b) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89 comma 1) ; ii) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (80 comma 7)
c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;
d) Passoe dell’ausiliaria;
Art. 8 - Subappalto
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo “D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”.
Come previsto all’ art. 105 c.2 D.lgs 50/2016 la quota massima di subappalto non può superare la soglia del 50 % dell'importo complessivo del contratto.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Art. 9 - Anomalia dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.
Non essendo aggiornata la piattaforma MEPA, secondo quanto indicato da Consip, con il comunicato del 15 luglio 2019, le Stazioni Appaltanti dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia per le procedure pubblicate dal 19 aprile 2019, in attesa dell’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e modalità di calcolo.
Nel “Riepilogo della procedura” risulterà non attiva la funzione di esclusione automatica. L’esclusione e i calcoli della soglia di anomalia con le nuove regole e le conseguenti esclusioni saranno gestite extra sistema dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 5 si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economica secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs 50/2016
Art. 10 – Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO e Patti di Integrità – obbligatorio amministrativo
• Capitolo speciale firmato digitalmente - – obbligatorio amministrativo;
• Ricevuta di pagamento del contributo ANAC firmato digitalmente (di cui al successivo articolo 10.2) – obbligatorio amministrativo;
• All.1 - Documento di gara unico europeo (DGUE) – obbligatorio amministrativo (di cui al successivo articolo 10.1)
• All.2 – Dichiarazioni integrative al DGUE – obbligatorio amministrativo (di cui al successivo articolo 10.1)
• All.3 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali firmata digitalmente – opzionale ammnistrativo (di cui al successivo articolo 10.3);
• Attestazione PASSOE – obbligatorio amministrativo (di cui al successivo articolo 10.4);
• Impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo articolo 10.5) – eventuale amministrativo;
• Attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (SOA) –– obbligatorio amministrativo (di cui all’articolo Art. 6);
• Copia certificato di conformità del sistema ambientale rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato –– obbligatorio amministrativo (di cui all’articolo Art. 6);
• Copia certificato di conformità del sistema di responsabilità sociale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato –– obbligatorio amministrativo (di cui all’articolo Art. 6);
• Ulteriori documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo;
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 10.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx
Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l’autocertificazione come da Allegato 2 compilata e sottoscritta digitalmente.
Art. 10.2 – Ricevuta di versamento del contributo ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1121 del 20 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione dei contributi di gara”.
A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
L’operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
- “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”, sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
La ricevuta dovrà essere scansionata in un unico file PDF prima di procedere all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
Art. 10.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato
3.
Si richiede espressamente di motivare l’eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005.
La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 10.4 – PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Art. 10.5 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
In caso microimprese, piccole e medie imprese dovrà essere compilata la sezione dedicata nel documento di gara unico europeo (DGUE).
Fino al 31 dicembre 2021, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. È quanto sancisce l’articolo 1, comma 4 del cd. “decreto Semplificazioni”, n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33).
Art. 11 – Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso con percentuali al rialzo da applicare sui listini di riferimento ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 12 – Durata del contratto
L’Accordo Quadro stipulato in esito alla presente procedura avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del medesimo Accordo Quadro firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante, durata che potrà essere prorogata per 12 ulteriori mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente accordo.
Per ulteriori specificazioni si rimanda al punto 1.3 del Capitolato Speciale allegato.
Art. 13 – Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 14 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento.
Art. 15 – Adempimenti per la stipula del contratto
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 10 giorni solari dalla richiesta la seguente documentazione:
a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, come da All. 4;
b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate all’art. 14 del presente disciplinare di gara e art. 2.18 del capitolato;
d) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 2.17 “polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi” del Capitolato Speciale;
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora X.X.XX. - n. 4 del 7 luglio 2011).
In caso di mancata produzione di quanto richiesto entro e non oltre 10 giorni solari dalla richiesta si provvederà all’eventuale escussione della garanzia e revoca dell’aggiudicazione. In caso di richiesta di chiarimenti saranno concessi ulteriori 10 giorni solari a decorrere dalla data di ricezione dalla richiesta per far pervenire quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
Art. 16 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 18 – Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
L’appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.
Art. 19 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 20 – Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 21 – Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 22 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato.
In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
Le Parti di impegnano, inoltre, ad escludere la diffusione dei dati raccolti in Paesi extra UE e/o Organizzazioni internazionali.
Art. 23 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’arch. Xxxxxxx Xxxxxx.
Art. 24 – Chiarimenti e comunicazioni
Art. 24.1 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell’interfaccia ““Invia richiesta Chiarimenti” della presente procedura, entro il giorno 16/06/2021 alle ore 13.00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Comunicazioni ricevute” attraverso comunicati inviati dalla Stazione appaltante, presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 24.2 Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo 24.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure qualora effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma di gara.
Si considera valido l’indirizzo fornito in sede di iscrizione anagrafica alla piattaforma MEPA. Qualora il concorrente indichi erroneamente in tale anagrafica un indirizzo non PEC, le comunicazioni inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma di gara sono comunque considerate valide a tutti gli effetti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante e l’anagrafica MEPA dell’operatore deve essere tempestivamente aggiornata; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000, email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Art. 25 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 26 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), deve essere assoggettato all’imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R n. 642 del 1972. L’imposta di xxxxx potrà essere assolta dal contraente tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale (interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 321 del 25 luglio 2019).
Art. 27 – Revisione prezzi
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo.
All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.
Milano, lì 07.06.2021
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Xxxxxxx Xxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età,
della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)