TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA “CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT” DEL 16 NOV 2001,
TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA “CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT” DEL 16 NOV 2001,
a cura di
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx e Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx
CONVENZIONE RELATIVA ALLE GARANZIE INTERNAZIONALI SU BENI MOBILI STRUMENTALI
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
CONSAPEVOLI della necessità di acquistare e di fare uso di beni mobili strumentali di valore elevato o di particolare importanza economica e di facilitare, in modo efficiente, il finanziamento per l’acquisto e per l’uso di tali beni,
RICONOSCENDO a tal fine i vantaggi del finanziamento garantito da beni dell’impresa e del leasing e desiderando facilitare tali tipi di operazioni stabilendo regole chiare per disciplinarli,
TENENDO CONTO della necessità di assicurare che le garanzie per tali beni siano riconosciute e tutelate universalmente,
DESIDERANDO procurare ampi e reciproci benefici economici a tutte le parti interessate,
RITENENDO che tali regole debbano riflettere i principi basilari del finanziamento garantito da beni dell’impresa e del leasing e promuovere l’autonomia delle parti necessaria in tali tipi di operazioni,
CONSAPEVOLI della necessità di stabilire un quadro giuridico di riferimento per le garanzie internazionali su tali beni e, a questo fine, di creare un sistema di iscrizione internazionale per la loro tutela,
PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli obiettivi e i principi enunciati nelle Convenzioni esistenti relative a tali beni,
SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni:
CAPO I
Ambito di applicazione e disposizioni generali
Articolo 1 – Definizioni
Nella presente Convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i seguenti termini sono utilizzati con il significato indicato qui di seguito:
(a) “accordo” indica un contratto di garanzia, un contratto con riserva di proprietà o un contratto di leasing;
(b) “cessione” indica un contratto che, a titolo di garanzia o in altra forma, conferisce al cessionario diritti accessori con o senza il trasferimento della relativa garanzia internazionale;
(c) “diritti accessori” indica ogni diritto al pagamento o ad una diversa prestazione dovuta dal debitore in virtù di un accordo, garantiti con il bene o connessi a questo;
(d) “apertura delle procedure di insolvenza” indica il momento di inizio di tali procedure secondo il diritto applicabile in materia d’insolvenza;
(e) “acquirente con riserva” indica un compratore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;
(f) “venditore con riserva” indica un venditore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;
(g) “contratto di vendita” indica un contratto di vendita di un bene da un venditore ad un compratore non rientrante fra gli accordi definiti alla lettera a);
(h) “organo giurisdizionale” indica un organo giurisdizionale, amministrativo o arbitrale istituito da uno degli Stati contraenti;
(i) “creditore” indica un creditore garantito in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un venditore con riserva in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà o un concedente in virtù di un contratto di leasing;
(j) “debitore” indica un costituente in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un compratore in un contratto con riserva della proprietà, un concessionario in virtù di un contratto di leasing o una persona il cui diritto su un bene è gravato da un diritto o da una garanzia non convenzionale suscettibile di registrazione;
(k) “amministratore dell’insolvenza” indica una persona autorizzata ad amministrare la riorganizzazione o la liquidazione, includendo una persona autorizzata a titolo provvisorio, e comprende anche il debitore in possesso di un bene se ciò è ammesso dal diritto applicabile in materia d’insolvenza;
(l) “procedure di insolvenza” indica il fallimento, la liquidazione o gli altri procedimenti collettivi giudiziali o amministrativi, inclusi i procedimenti provvisori, in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla supervisione di un organo giurisdizionale al fine della riorganizzazione o della liquidazione;
(m) “persona interessata” indica:
i) il debitore;
ii) qualunque persona che, al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni in favore del creditore, concede o rilascia una fideiussione o una garanzia a prima domanda o una lettera di credito “stand - by” o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;
iii) ogni altra persona avente diritti sul bene;
(n) “operazione interna” indica un’operazione di uno dei tipi indicati nei sottoparagrafi da a) a c) del paragrafo 2 dell’articolo 2, quando il centro dei principali interessi di tutte le
parti che partecipano all’operazione e il bene (la cui localizzazione sia determinata conformemente alle disposizioni del Protocollo) si trovano nello stesso Stato contraente al momento della conclusione dell’accordo e quando la garanzia costituita per mezzo dell’operazione è stata iscritta in un registro nazionale dello Stato contraente che ha emesso la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 dell’articolo 50;
(o) “garanzia internazionale” indica una garanzia di cui è titolare un creditore al quale si applica l’articolo 2;
(p) “registro internazionale” indica il servizio internazionale di iscrizione istituito per gli scopi della presente Convenzione o del Protocollo;
(q) “contratto di leasing” indica il contratto in virtù del quale un soggetto (concedente o locatore) conferisce un diritto di possesso o di controllo su un bene (con o senza opzione d’acquisto) ad un’altra persona (concessionario) in cambio del versamento di un canone o di un’altra forma di pagamento;
(r) “garanzia nazionale” indica una garanzia detenuta da un creditore su un bene e costituita per mezzo di un’operazione interna coperta da una dichiarazione emessa in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 50;
(s) “diritto o garanzia non convenzionale” indica un diritto o una garanzia conferiti in virtù del diritto di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione prevista dall’articolo 39 per garantire l’esecuzione di un’obbligazione, compresa un’obbligazione verso uno Stato, un ente statale o un’organizzazione intergovernativa o privata;
(t) “avviso di garanzia nazionale” indica l’avviso iscritto, o da iscriversi, nel Registro internazionale per indicare la costituzione di una garanzia nazionale;
(u) “bene” indica un bene rientrante in una delle categorie a cui si applica l’articolo 2;
(v) “diritto o garanzia preesistente” indica un diritto o una garanzia di qualsiasi natura su un bene, creato o originatosi prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione come è definita nel sottoparagrafo a) del paragrafo 2 dell’articolo 60;
(w) “indennizzo” indica l’indennizzo, monetario o non, di un bene derivante dalla completa o parziale perdita o distruzione fisica dello stesso o dalla sua totale o parziale confisca, espropriazione o requisizione;
(x) “cessione futura” indica una cessione che s’intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell’evento stesso;
(y) “garanzia internazionale futura” indica una garanzia che s’intende costituire o stipulare su un bene quale garanzia internazionale nel futuro, al verificarsi di un evento stabilito (che può includere l’acquisizione da parte del debitore di un diritto su quel bene), indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell’evento stesso;
(z) “vendita futura” indica una vendita che s’intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell’evento stesso;
(aa) “Protocollo” indica, riguardo ad ogni categoria di beni e di diritti accessori cui si applica la presente Convenzione, il Protocollo per tali categorie di beni e di diritti accessori;
(bb) “iscritto” significa iscritto nel Registro internazionale in applicazione del Capo V;
(cc) “garanzia iscritta” indica una garanzia internazionale, un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione o una garanzia nazionale indicata in un avviso di garanzia nazionale, iscritto in applicazione del Capo V;
(dd) “diritto o garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione” indica un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione in applicazione di una dichiarazione depositata in conformità all’articolo 40;
(ee) “Conservatore” indica, in riferimento al Protocollo, la persona o l’organo designato dal Protocollo stesso o nominato in base al sottoparagrafo b) del paragrafo 2 dell’articolo 17;
(ff) “regolamento” indica il regolamento stabilito o approvato dall’Autorità di Sorveglianza in applicazione del Protocollo;
(gg) “vendita” indica il trasferimento della proprietà di un bene in virtù di un contratto di vendita;
(hh) “obbligazione garantita” indica un’obbligazione garantita per mezzo di una garanzia reale;
(ii) “accordo costitutivo di garanzia reale” indica l’accordo con il quale un costituente conferisce o s’impegna a conferire a un creditore garantito un diritto (compreso il diritto di proprietà) su un bene per garantire l’esecuzione di tutte le obbligazioni presenti o future del costituente stesso o di un terzo;
(jj) “garanzia reale” indica una garanzia creata mediante un accordo costitutivo di garanzia reale;
(kk) “Autorità di Sorveglianza” indica, in riferimento al Protocollo, l’Autorità di Sorveglianza a cui fa riferimento il paragrafo 1 dell’articolo 17;
(ll) “contratto con riserva di proprietà” indica un contratto per la vendita di un bene la cui proprietà non viene trasferita fino al momento in cui la condizione o le condizioni stabilite nel contratto stesso non si sono realizzate;
(mm) “garanzia non iscritta” indica un diritto o una garanzia convenzionale o non convenzionale (diversi da un diritto o da una garanzia ai quali si applica l’articolo 39) che non è stata iscritto, indipendentemente dal fatto che sia o meno suscettibile d’iscrizione alla stregua della presente Convenzione; e
(nn) “scritto” indica documentazione (inclusa quella comunicata attraverso teletrasmissione) che si trova su un supporto materiale o su altro tipo di supporto che può essere ulteriormente riprodotto in un supporto materiale e che indica in modo ragionevole l’assenso della persona alla documentazione.
Articolo 2 – La garanzia internazionale
1. La presente Convenzione regola la costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale in relazione a determinate categorie di beni mobili strumentali e di diritti accessori.
2. Ai fini della presente Convenzione, una garanzia internazionale sui beni mobili strumentali è una garanzia costituita in conformità all’articolo 7 su un bene inequivocabilmente identificabile che appartiene ad una delle categorie di beni elencate nel paragrafo 3 ed indicate nel Protocollo:
(a) conferita dal costituente in virtù di accordo costitutivo di garanzia reale;
(b) detenuta da una persona che è il venditore con riserva in virtù di un contratto con riserva di proprietà; o
(c) detenuta da una persona che è il concedente in virtù di un contratto di leasing.
Una garanzia rientrante nel sottoparagrafo a) non può allo stesso tempo rientrare nei sottoparagrafi b) o c).
3. Le categorie menzionate nei precedenti paragrafi sono:
(a) cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;
(b) materiale ferroviario trasportabile;
(c) beni di tipo spaziale.
4. Il diritto applicabile determina se una garanzia alla quale si applica il paragrafo 2 rientra nell’ambito del sottoparagrafo a), b) o c) dello stesso paragrafo.
5. Una garanzia internazionale su un bene si estende all’indennizzo relativo a quel bene.
Articolo 3 – Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica quando, al momento della conclusione dell’accordo che costituisce o prevede una garanzia internazionale, il debitore si trova in uno Stato contraente.
2. Il fatto che il creditore sia situato in uno Stato non contraente non pregiudica l’applicabilità della presente Convenzione.
Articolo 4 – Luogo in cui è situato il debitore
1. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 3, il debitore è situato nello Stato contraente:
(a) secondo il cui diritto si è costituito;
(b) nel quale si trova la propria sede statutaria;
(c) nel quale si trova la propria amministrazione centrale; o
(d) nel quale si trova il proprio stabilimento.
2. Lo stabilimento al quale si riferisce il sottoparagrafo d) del paragrafo precedente indica, nel caso in cui il debitore abbia più stabilimenti, quello principale ovvero, nel caso non ne abbia alcuno, la sua residenza abituale.
Articolo 5 – Interpretazione e diritto applicabile
1. Nell’interpretazione della presente Convenzione si deve avere riguardo ai suoi scopi quali enunciati nel preambolo, al suo carattere internazionale e alla necessità di promuovere l’uniformità e la prevedibilità nella sua applicazione.
2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono state espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, secondo il diritto applicabile.
3. Il riferimento al diritto applicabile indica il diritto interno applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato del foro.
4. Se uno Stato comprende più unità territoriali, ognuna delle quali ha proprie norme di diritto applicabili alla questione da risolvere, e qualora manchi l’indicazione di quale sia l’unità territoriale pertinente, è il diritto di tale Stato a determinare l’unità territoriale le cui norme troveranno applicazione. In mancanza di disposizioni di questo tipo, si applica il diritto dell’unità territoriale con cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto.
Articolo 6 – Relazioni tra la Convenzione e il Protocollo
1. La Convenzione e il Protocollo devono essere letti ed interpretati insieme quale unico strumento.
2. In caso di incompatibilità tra la presente Convenzione e il Protocollo, prevale il Protocollo.
CAPO II
Costituzione di una garanzia internazionale Articolo 7 – Requisiti di forma
Una garanzia è costituita quale garanzia internazionale in conformità alla presente Convenzione quando l’accordo che la costituisce o la prevede:
(a) è concluso per iscritto;
(b) riguarda un bene di cui il costituente, il venditore con riserva o il concedente possano disporre;
(c) rende possibile l’identificazione del bene in conformità al Protocollo; e
(d) nel caso si tratti di un accordo costitutivo di garanzia reale, consenta di determinare le obbligazioni garantite senza che sia necessario fissare un importo o un importo massimo garantito.
CAPO III
Rimedi per l’inadempimento delle obbligazioni Articolo 8 – Rimedi a disposizione del creditore garantito
1. In caso d’inadempimento ai sensi dell’articolo 11, il creditore garantito può, nella misura in cui il costituente vi abbia in qualsiasi tempo consentito e salva ogni dichiarazione che uno Stato contraente abbia emesso ai sensi dell’articolo 54, esercitare uno o più tra i seguenti rimedi:
(a) prendere possesso o controllo del bene gravato da garanzia a suo vantaggio;
(b) vendere o costituire tale bene in leasing;
(c) riscuotere qualsiasi reddito o beneficio derivante dalla gestione o dall’utilizzo di tale bene.
2. In alternativa, il creditore garantito può domandare una decisione di un organo giurisdizionale che autorizzi o disponga uno dei rimedi previsti dal paragrafo precedente.
3. Tutti i rimedi previsti nei sottoparagrafi a), b) o c) del paragrafo 1 o dall’articolo 13 devono essere esercitati in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme ad una delle disposizioni dell’accordo costitutivo di garanzia reale, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.
4. Il creditore garantito che si proponga di vendere o di costituire in leasing un bene in conformità al paragrafo 1 deve informare per iscritto con un preavviso ragionevole:
(a) le persone interessate indicate nei sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo m) dell’articolo 1; e
(b) le persone interessate indicate nel sottoparagrafo iii) del paragrafo m) dell’articolo 1 che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della vendita o del leasing.
5. Qualsiasi somma percepita dal creditore garantito in conseguenza dell’esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 deve essere imputata all’ammontare delle obbligazioni garantite.
6. Allorché le somme percepite dal creditore garantito in conseguenza dell’esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 eccedano l’ammontare garantito dalla garanzia reale e i costi ragionevoli sostenuti nell’esercizio di un tale rimedio, il creditore garantito deve, salva diversa disposizione da parte dell’organo giurisdizionale, distribuire l’eccedenza secondo l’ordine di prelazione tra i titolari delle garanzie di rango inferiore che sono state iscritte o di cui il creditore garantito è stato informato, e pagare l’eventuale differenza al costituente.
Articolo 9 – Trasferimento della proprietà a soddisfazione delle obbligazioni garantite; liberazione del debitore
1. In qualunque momento successivo all’inadempimento ai sensi dell’articolo 11, il creditore garantito e tutti i soggetti interessati possono convenire che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su tale bene) sia trasferita a tale creditore per soddisfare in tutto o in parte le obbligazioni garantite.
2. Su richiesta del creditore garantito, l’organo giurisdizionale può ordinare che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su quel bene) sia trasferita al creditore garantito per soddisfare le obbligazioni garantite.
3. L’organo giurisdizionale può accogliere la richiesta prevista nel paragrafo precedente solo se l’ammontare delle obbligazioni garantite che per effetto di tale trasferimento saranno soddisfatte corrisponde al valore del bene, tenendo conto dei pagamenti che il creditore garantito deve effettuare a qualsiasi soggetto interessato.
4. In qualunque momento successivo all’inadempimento ai sensi dell’articolo 11 e prima della vendita del bene gravato da garanzia o della pronuncia della decisione indicata nel paragrafo 2, il costituente o qualunque soggetto interessato può ottenere la cancellazione della garanzia reale pagando completamente l’importo garantito, a condizione di rispettare il leasing al quale il
creditore garantito abbia prestato il proprio consenso in virtù del sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell’articolo 8 o che sia stato disposto dall’organo giurisdizionale in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 8. Allorché, in seguito all’inadempimento, il pagamento dell’importo garantito venga integralmente effettuato da un soggetto interessato diverso dal debitore, tale soggetto è surrogato nei diritti del creditore garantito.
5. La proprietà o qualunque altro diritto del costituente trasferito per effetto di una vendita in virtù del sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell’articolo 8 o conformemente ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, è liberato da qualsivoglia diritto o garanzia sul quale la garanzia reale del creditore garantito prevalga in base al disposto dell’articolo 29.
Articolo 10 – Rimedi per il venditore con riserva o per il concedente
Nel caso di inadempimento di un contratto con riserva di proprietà o di un contratto di leasing ai sensi dell’articolo 11, il venditore con riserva o il concedente, secondo il caso, possono:
(a) Salva la dichiarazione che può essere formulata da uno Stato contraente ai sensi dell’articolo 54, porre fine all’accordo e prendere possesso o controllo di qualunque bene costituisca oggetto dell’accordo; oppure
(b) Domandare una decisione dell’organo giurisdizionale che autorizzi o ordini uno dei due rimedi sopra menzionati.
Articolo 11 – Significato di inadempimento
1. Il debitore e il creditore possono in qualunque momento convenire per iscritto sulle circostanze che costituiscono inadempimento o sulle altre circostanze che permettono l’esercizio dei diritti e dei rimedi specificati agli articoli da 8 a 10 e 13.
2. In mancanza di tale convenzione, il termine “inadempimento” indica, per i fini degli articoli da 8 a 10 e 13, un inadempimento che priva il creditore in modo sostanziale di quanto ha diritto di aspettarsi dal contratto.
Articolo 12 – Misure supplementari
Qualsiasi misura supplementare che sia consentita dal diritto applicabile, ivi inclusa ogni misura convenuta dalle parti, può essere esercitata in quanto non risulti incompatibile con le disposizioni imperative di questo Capo come enunciate nell’articolo 15.
Articolo 13 – Misure provvisorie
1. A condizione di osservare la dichiarazione che sia resa ai sensi dell’articolo 55, uno Stato contraente assicura che il creditore che fornisce la prova dell’inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore, prima della definizione nel merito della controversia e nella misura in cui il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito, ottenga in un breve termine da un organo giurisdizionale uno o più delle seguenti misure come richiesto dal creditore:
(a) la conservazione del bene e del suo valore;
(b) l’acquisto del possesso, il controllo o la custodia del bene;
(c) l’immobilizzazione del bene; e
(d) il leasing o, ad eccezione dei casi previsti nei sottoparagrafi da a) a c), la gestione del bene e i redditi da ciò derivanti;
2. Nell’ordinare una delle misure previste nel paragrafo precedente, l’organo giurisdizionale può subordinarla all’adozione delle condizioni che ritenga necessarie al fine di tutelare i soggetti interessati allorquando:
(a) il creditore non adempia, nell’esercizio di tale misura, una delle obbligazioni cui è tenuto nei confronti del debitore in virtù della presente Convenzione o del Protocollo; o
(b) il creditore si veda respingere in tutto o in parte le proprie pretese all’atto della definizione nel merito della controversia.
3. Prima di ordinare qualsivoglia misura in virtù del paragrafo 1, l’organo giurisdizionale può esigere che tutte le persone interessate siano informate della richiesta.
4. Nessuna disposizione di questo articolo pregiudica l’applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 8 o il potere dell’organo giurisdizionale di disporre misure provvisorie diverse da quelle elencate nel paragrafo 1.
Articolo 14 – Requisiti procedurali
Salvo il disposto del paragrafo 2 dell’articolo 54, l’esercizio delle misure previste dal presente Capo è soggetto alle regole di procedura prescritte dal diritto del luogo in cui le stesse sono esercitate.
Articolo 15 – Deroghe
Nelle loro relazioni reciproche, due o più delle parti alle quali fa riferimento il presente Capo possono, in qualsiasi momento e mediante un accordo scritto, derogare a una qualunque delle precedenti disposizioni del presente Capo, o modificarne gli effetti, ad esclusione dei paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 8, dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9, del paragrafo 2 dell’articolo 13 e dell’articolo
14.
CAPO IV
Il sistema internazionale di iscrizione
Articolo 16 – Il Registro internazionale
1. Deve essere istituito un Registro internazionale per l’iscrizione di:
(a) garanzie internazionali, garanzie internazionali future e diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d’iscrizione;
(b) cessioni e cessioni future di garanzie internazionali;
(c) acquisizioni di garanzie internazionali per effetto di surrogazione legale o convenzionale in base al diritto applicabile;
(d) avvisi di garanzie nazionali; e
(e) subordinazioni di rango delle garanzie individuate nei precedenti sottoparagrafi.
2. Possono essere istituiti differenti registri internazionali per le diverse categorie di beni e di diritti accessori.
3. Ai fini del presente Xxxx e del Capo V, il termine “iscrizione” comprende, secondo il caso, la modifica, la proroga o la cancellazione di un’iscrizione.
Articolo 17 – L’Autorità di Sorveglianza e il Conservatore
1. E’ designata un’Autorità di Sorveglianza in conformità al Protocollo.
2. L’Autorità di Sorveglianza deve:
(a) istituire o provvedere all’istituzione del Registro internazionale;
(b) salvo quanto disposto dal Protocollo, nominare e destituire il Conservatore;
(c) assicurare che, nel caso di sostituzione del Conservatore, ogni diritto necessario alla prosecuzione dell’effettivo funzionamento del Registro internazionale venga trasmesso o possa essere trasmesso al nuovo Conservatore;
(d) previa consultazione degli Stati contraenti, stabilire o approvare un regolamento in applicazione del Protocollo relativo al funzionamento del Registro internazionale e assicurarne la pubblicazione;
(e) stabilire le procedure amministrative secondo le quali i reclami relativi al funzionamento del Registro internazionale possano essere presentati all’Autorità di Sorveglianza;
(f) sorvegliare le attività del Conservatore e il funzionamento del Registro internazionale;
(g) a richiesta del Conservatore, fornirgli le direttive che ritiene appropriate;
(h) fissare e rivedere periodicamente la struttura tariffaria dei servizi del Registro internazionale;
(i) adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esistenza di un sistema elettronico dichiarativo di iscrizione efficace, per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione e del Protocollo; e
(j) fare periodicamente rapporto agli Stati contraenti sull’adempimento delle proprie obbligazioni in virtù della presente Convenzione e del Protocollo.
3. L’Autorità di Xxxxxxxxxxxx può concludere qualsiasi accordo necessario all’esercizio delle proprie funzioni, ivi incluso l’accordo previsto dal paragrafo 3 dell’articolo 27.
4. L’Autorità di Xxxxxxxxxxxx detiene tutti i diritti di proprietà sulle banche dati e sugli archivi del Registro internazionale.
5. Il Conservatore deve assicurare l’efficiente funzionamento del Registro internazionale ed adempiere le funzioni che gli sono assegnate dalla presente Convenzione, dal Protocollo e dai regolamenti.
CAPO V
Altre questioni relative all’iscrizione
Articolo 18 – Requisiti per l’iscrizione
1. Il Protocollo e il regolamento devono specificare i requisiti, inclusi i criteri per l’identificazione del bene, per:
(a) effettuare un’iscrizione (dovendo intendersi che il consenso richiesto dall’articolo 20 possa essere preventivamente prestato per via elettronica);
(b) effettuare consultazioni e rilasciare certificati di consultazione e, nel rispetto di quanto precede,
(c) garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti del Registro internazionale diversi da quelli relativi all’iscrizione.
2. Il Conservatore non è obbligato a verificare se il consenso all’iscrizione previsto dall’articolo 20 è stato effettivamente dato o è valido.
3. Quando una garanzia iscritta come una garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, non è richiesta alcuna ulteriore iscrizione purché le informazioni relative all’iscrizione siano sufficienti per iscrivere una garanzia internazionale.
4. Il Conservatore deve assicurarsi che le iscrizioni siano introdotte nelle banche dati del Registro Internazionale e che possano essere consultate secondo l’ordine cronologico di ricevimento e che lo schedario riporti il giorno e l’ora del ricevimento.
5. Il Protocollo può prevedere che uno Stato contraente possa designare sul proprio territorio uno o più organismi come punto o punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengano trasmesse al Registro internazionale le informazioni necessarie per l’iscrizione. Lo Stato contraente che procede a tale designazione potrà specificare le condizioni, se del caso, che dovranno essere soddisfatte prima che le informazioni vengano trasmesse al Registro internazionale.
Articolo 19 – Validità e tempo dell’iscrizione
1. Un’iscrizione è valida solo se effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 20.
2. Un’iscrizione, se valida, è completa allorché le informazioni necessarie sono introdotte nelle banche dati del Registro Internazionale in modo da poter essere consultate.
3. Un’iscrizione può essere consultata per i fini del paragrafo precedente se:
(a) il Registro Internazionale le ha assegnato un numero di schedario che segue un ordine consequenziale; e
(b) le informazioni relative all’iscrizione, compreso il numero di schedario, sono conservate in forma durevole e possono essere ottenute presso il Registro internazionale.
4. Se una garanzia inizialmente iscritta come garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, essa sarà considerata iscritta al momento dell’iscrizione della garanzia
internazionale futura, sempre che l’iscrizione sia ancora vigente immediatamente prima della costituzione della garanzia internazionale a norma dell’articolo 7.
5. Il paragrafo precedente si applica, con le necessarie modifiche, all’iscrizione di una cessione futura di una garanzia internazionale.
6. Un’iscrizione è consultabile nelle banche dati del Registro Internazionale secondo i criteri stabiliti dal Protocollo.
Articolo 20 – Consenso all’iscrizione
1. Una garanzia internazionale, una garanzia internazionale futura o una cessione o una cessione futura di una garanzia internazionale può essere iscritta da una qualunque delle due parti, con il consenso scritto dell’altra, e tale iscrizione può essere modificata o prorogata prima della sua scadenza.
2. La subordinazione di una garanzia internazionale ad un’altra garanzia internazionale può essere iscritta da parte della persona la cui garanzia è stata subordinata, ovvero con il suo consenso scritto prestato in qualsiasi momento.
3. Un’iscrizione può essere cancellata dal soggetto che ne ha beneficiato ovvero con il suo consenso scritto.
4. L’acquisizione di una garanzia internazionale mediante surrogazione legale o convenzionale può essere iscritta dal surrogato.
5. Un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d’iscrizione può essere iscritto dal titolare.
6. L’avviso di garanzia nazionale può essere iscritto da parte del titolare della garanzia.
Articolo 21 – Durata dell’iscrizione
L’iscrizione di una garanzia internazionale conserva efficacia fino alla sua cancellazione o fino alla scadenza del periodo specificato nell’iscrizione stessa.
Articolo 22 – Consultazioni
1. Qualsiasi persona può, secondo le modalità previste dal Protocollo e dal regolamento, consultare o domandare una consultazione del Registro Internazionale con mezzi elettronici, in relazione alle garanzie o alle garanzie future in esso iscritte.
2. Allorché riceve una richiesta di consultazione relativamente ad un certo bene, il Conservatore rilascia con mezzi elettronici, secondo le modalità previste nel Protocollo e nel regolamento, un certificato di consultazione del registro:
(b) che riproduce tutte le informazioni iscritte relative a quel bene, insieme ad una dichiarazione indicante il giorno e l’ora dell’iscrizione di tali informazioni; o
(c) che attesta che nel Registro Internazionale non esiste alcuna informazione relativa a quel bene.
3. Un certificato di consultazione rilasciato in virtù del paragrafo precedente indica che il creditore il cui nome figura nelle informazioni relative all’iscrizione ha acquistato o intende acquistare una garanzia internazionale sul bene, ma non indica se l’iscrizione riguarda una garanzia internazionale o una garanzia internazionale futura, anche quando ciò possa essere stabilito sulla base delle informazioni relative all’iscrizione.
Articolo 23 – Lista di dichiarazioni e di diritti o garanzie non convenzionali
Il Conservatore redige una lista di dichiarazioni, ritiri di dichiarazioni e di categorie di diritti o garanzie non convenzionali che gli sono comunicate dal Depositario come sono state formulate dagli Stati contraenti in conformità agli articoli 39 e 40 con la data di ciascuna dichiarazione o del ritiro. Tale lista deve essere registrata e essere consultabile a nome dello Stato dichiarante ed è messa a disposizione di ogni persona che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dal Protocollo e dal regolamento.
Articolo 24 – Valore probatorio dei certificati
Un documento che soddisfa i requisiti di forma prescritti dal regolamento e che si presenta come un certificato rilasciato dal Registro internazionale costituisce una presunzione semplice:
(a) del fatto di essere stato rilasciato dal Registro Internazionale; e
(b) dei fatti in esso menzionati, inclusi il giorno e l’ora dell’iscrizione.
Articolo 25 – Cancellazione dell’iscrizione
1. Allorché le obbligazioni garantite da una garanzia reale iscritta o le obbligazioni dalle quali ha origine un diritto o una garanzia non convenzionale iscritta si estinguono, o allorché le condizioni del trasferimento della proprietà in virtù di un contratto con riserva di proprietà iscritto sono soddisfatte, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell’iscrizione, su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione.
2. Quando una garanzia internazionale futura o una cessione di garanzia internazionale futura è stata iscritta, il futuro creditore o il futuro cessionario devono procedere senza ritardo alla cancellazione dell’iscrizione, su domanda scritta del futuro debitore o del cedente recapitata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione, prima che il futuro creditore o il futuro cessionario anticipino il finanziamento o si impegnino a farlo.
3. Quando le obbligazioni garantite da una garanzia internazionale specificata in un avviso di garanzia nazionale iscritto si estinguono, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell’iscrizione su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione.
4. Quando un’iscrizione non doveva essere effettuata o non è corretta, la persona a beneficio della quale l’iscrizione è stata fatta deve procedere senza ritardo alla sua cancellazione o alla modifica, su domanda scritta del debitore consegnata o ricevuta all’indirizzo indicato nell’iscrizione.
Articolo 26 – Accesso al servizio internazionale di iscrizione
L’accesso ai servizi d’iscrizione o di consultazione del Registro Internazionale non può essere rifiutato ad alcuno se non quando questi non si sia conformato alle procedure previste dal presente Capo.
CAPO VI
Privilegi ed immunità dell’Autorità di Sorveglianza e del Conservatore
Articolo 27 – Personalità giuridica; immunità
1. L’Autorità di Xxxxxxxxxxxx acquisterà personalità giuridica internazionale nel caso non ne sia già dotata.
2. L’Autorità di Xxxxxxxxxxxx, i suoi funzionari ed impiegati godono dell’immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni del Protocollo.
3. (a) L’Autorità di Sorveglianza gode di esenzione fiscale e di altri privilegi previsti nell’accordo con lo Stato ospite.
(b) Per i fini indicati nel presente paragrafo, “Stato ospite” indica lo Stato in cui l’Autorità di Sorveglianza è situata.
4. I beni, i documenti, le banche dati e gli archivi del Registro Internazionale sono inviolabili e non possono essere oggetto di sequestro o di altri procedimenti giudiziari o amministrativi.
5. Per gli scopi di qualsivoglia azione intentata nei confronti del Conservatore ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 28 o dell’articolo 44, l’attore ha diritto ad accedere a tutte le informazioni e ai documenti necessari all’esercizio della propria azione.
6. L’Autorità di Xxxxxxxxxxxx può rinunciare all’inviolabilità e all’immunità conferitele dal paragrafo 4.
CAPO VII
Responsabilità del Conservatore
Articolo 28 – Responsabilità e assicurazioni finanziarie
1. Il Conservatore è tenuto a risarcire la perdita sofferta da una persona come conseguenza diretta di un errore o di un’omissione dello stesso Conservatore, dei suoi funzionari o impiegati, ovvero di un cattivo funzionamento del sistema internazionale d’iscrizione, salvo il caso in cui il cattivo funzionamento sia dipeso da un evento di natura inevitabile e irresistibile, che non poteva essere evitato adottando le migliori pratiche generalmente utilizzate nel campo della progettazione e del funzionamento dei registri elettronici, incluse quelle relative ai sistemi di salvataggio e di sicurezza e ai sistemi in rete.
2. Ai sensi del paragrafo precedente, il Conservatore non è responsabile per inesattezze di fatto nelle informazioni relative all’iscrizione che abbia ricevuto o che abbia trasmesso nella forma in cui lo stesso le ha ricevute; allo stesso modo, il Conservatore non è responsabile per gli atti e le circostanze per i quali né lo stesso né i suoi funzionari e impiegati sono responsabili e che precedono il ricevimento delle informazioni relative all’iscrizione nel Registro internazionale.
3. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 può essere ridotto nella misura in cui la persona che ha subito il pregiudizio vi ha dato causa o vi ha contribuito.
4. Il Conservatore stipula un’assicurazione o si procura una garanzia finanziaria che copra la responsabilità prevista nel presente articolo nella misura determinata dall’Autorità di Sorveglianza, in conformità al Protocollo.
CAPO VIII
Effetti di una garanzia internazionale nei confronti dei terzi
Articolo 29 – Ordine di garanzie concorrenti
1. Una garanzia iscritta prevale su ogni altra garanzia iscritta successivamente e su ogni garanzia non iscritta.
2. La prelazione della garanzia iscritta per prima in virtù del paragrafo precedente si applica:
(a) anche se, all’atto della costituzione o dell’iscrizione della garanzia iscritta per prima, si aveva effettiva conoscenza della seconda garanzia; e
(b) ugualmente con riguardo all’anticipo di finanziamento che il titolare della garanzia iscritta per prima abbia accordato pur essendo a conoscenza della seconda garanzia.
3. Il compratore acquista diritti sul bene:
(a) soggetti a qualsiasi garanzia iscritta al momento dell’acquisizione di tali diritti;
(b) liberi da qualsiasi garanzia non iscritta, benché questi avesse effettiva conoscenza di tale garanzia.
4. Il compratore con riserva o il concessionario acquistano diritti sul bene:
(a) soggetti alle garanzie iscritte prima dell’iscrizione della garanzia internazionale detenuta dal venditore con riserva o dal concedente; e
(b) liberi da qualunque garanzia non ancora iscritta a quel tempo, benché essi avessero effettiva conoscenza di tale garanzia.
5. L’ordine di prelazione fra le garanzie o i diritti concorrenti come risulta dal presente articolo può essere modificato mediante accordo tra i titolari dei diritti e delle garanzie. Tuttavia, il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione, a meno che al momento della cessione la subordinazione risultante da detto accordo sia stata iscritta.
6. L’ordine di una garanzia quale risulta dal presente articolo si estende all’indennizzo.
7. La presente Convenzione:
(a) non pregiudica i diritti di una persona su un oggetto, che non è un bene, prima dell’installazione dell’oggetto stesso sul bene se, in base al diritto applicabile, tali diritti continuano ad esistere dopo l’installazione; e
(b) non impedisce il sorgere di diritti su un oggetto, che non è un bene, il quale è stato precedentemente installato su un bene, se tali diritti sorgono in base al diritto applicabile.
Articolo 30 – Effetti dell’insolvenza
1. Nelle procedure di insolvenza contro il debitore, una garanzia internazionale è opponibile se è stata iscritta prima dell’apertura delle procedure di insolvenza conformemente alla presente Convenzione.
2. Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica l’opponibilità di una garanzia internazionale nelle procedure di insolvenza quando tale garanzia è opponibile in base al diritto applicabile.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica:
(a) le norme del diritto applicabile alle procedure di insolvenza relative all’annullamento di una operazione, sia che accordi una preferenza, sia che realizzi un trasferimento in frode ai creditori; o
(b) le norme di procedura relative all’esecuzione di diritti di proprietà soggetti al controllo o la sorveglianza dell’amministratore dell’insolvenza.
CAPO IX
Cessione di diritti accessori e di garanzie internazionali; diritti di surrogazione
Articolo 31 – Effetti della cessione
1. Salvo diverso accordo tra le parti, la cessione di diritti accessori realizzata in conformità all’articolo 32 attribuisce al cessionario anche:
(a) la relativa garanzia internazionale; e
(b) tutti i diritti e le prelazioni del cedente in base alla presente Convenzione.
2. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione impedisce una cessione parziale dei diritti accessori del cedente. Nel caso di cessione parziale, il cedente e il cessionario possono accordarsi sui rispettivi diritti relativi alla corrispondente garanzia internazionale ceduta in virtù del precedente paragrafo, senza tuttavia compromettere la posizione del debitore in mancanza del suo consenso.
3. Salvo il disposto del paragrafo 4, il diritto applicabile determina le eccezioni che il debitore può invocare contro il cessionario e il possibile esercizio della compensazione.
4. Il debitore può in ogni momento rinunciare per iscritto a tutte o a parte delle eccezioni e all’esercizio della compensazione cui fa riferimento il precedente paragrafo, a patto che non originino da atti fraudolenti compiuti dal cessionario.
5. Nel caso di cessione a titolo di garanzia, i diritti accessori ceduti sono ritrasferiti al cedente nella misura in cui ancora esistano dopo l’estinzione delle obbligazioni garantite con la cessione.
Articolo 32 – Requisiti di forma della cessione
1. La cessione di diritti accessori trasferisce la relativa garanzia internazionale solo se:
(a) è conclusa per iscritto;
(b) permette di identificare la convenzione dalla quale derivano i diritti accessori; e
(c) nel caso di cessione a titolo di garanzia, permette di determinare, conformemente al Protocollo, le obbligazioni garantite con la cessione senza che sia necessario determinare alcun importo o un importo massimo garantito.
2. La cessione di una garanzia internazionale costituita o prevista da un accordo costitutivo di garanzia reale non è valida salvo che non siano contemporaneamente ceduti tutti o parte dei diritti accessori.
3. La presente Convenzione non si applica alla cessione di diritti accessori che non abbia per effetto di trasferire la relativa garanzia internazionale.
Articolo 33 – Obbligazioni del debitore nei confronti del cessionario
1. Allorché i diritti accessori e la relativa garanzia internazionale sono stati trasferiti secondo il disposto degli articoli 31 e 32, e nella misura di tale cessione, il debitore dei diritti accessori e della obbligazione garantita non è vincolato dalla cessione e non è tenuto a pagare il cessionario o ad adempiere qualsiasi altra prestazione se non quando:
(a) il debitore è stato informato mediante avviso scritto della cessione direttamente dal cedente o con l’autorizzazione di quest’ultimo; e
(b) nell’avviso vengono identificati i diritti accessori.
2. Il pagamento o l’adempimento effettuati dal debitore in conformità con quanto disposto dal precedente paragrafo hanno efficacia liberatoria, indipendentemente da ogni altra forma di pagamento o di adempimento liberatorio.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l’ordine di prelazione delle cessioni concorrenti.
Articolo 34 – Rimedi in caso d’inadempimento di una cessione a titolo di garanzia
Nel caso d’inadempimento da parte del cedente delle proprie obbligazioni derivanti dalla cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale costituita a titolo di garanzia, alle relazioni tra il cessionario e il cedente si applicano gli articoli 8, 9 e da 11 a 14 (e, in relazione ai diritti accessori, si applicano nella misura in cui tali disposizioni possano applicarsi a beni immateriali) come se:
(a) i riferimenti all’obbligazione garantita e alla garanzia reale fossero riferimenti all’obbligazione garantita dalla cessione dei diritti accessori e della relativa garanzia internazionale e alla garanzia reale creata con la cessione;
(b) i riferimenti al creditore garantito o al creditore, e al costituente o debitore, fossero riferimenti al cessionario e al cedente;
(c) i riferimenti al titolare della garanzia internazionale fossero riferimenti al cessionario; e
(d) i riferimenti al bene fossero riferimenti ai diritti accessori e alla relativa garanzia internazionale ceduti.
Articolo 35 – Ordine delle cessioni concorrenti
1. Nel caso di cessioni concorrenti di diritti accessori, di cui almeno una include la relativa garanzia internazionale ed è iscritta, le disposizioni dell’articolo 29 si applicano come se i riferimenti ad una garanzia iscritta fossero i riferimenti a una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia iscritta e come se i riferimenti ad una garanzia, iscritta o meno, si riferissero ad una cessione, iscritta o meno.
2. L’articolo 30 si applica ad una cessione di diritti accessori come se i riferimenti ad una garanzia internazionale si riferissero ad una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale.
Articolo 36 – Prelazione del cessionario con riguardo ai diritti accessori
1. Il cessionario di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale la cui cessione è stata iscritta prevale, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 35, su un altro cessionario di diritti accessori solamente:
(a) se la convenzione dalla quale sorgono i diritti accessori specifica che essi sono garantiti dal bene o in relazione con lo stesso; e
(b) nella misura in cui i diritti accessori sono in relazione con il bene stesso.
2. Ai fini del sottoparagrafo b) del precedente paragrafo, i diritti accessori sono in relazione con un bene solamente quando consistono in diritti al pagamento o all’esecuzione di una prestazione relativa a:
(a) una somma anticipata e utilizzata per l’acquisto del bene;
(b) una somma anticipata e utilizzata per l’acquisto di un altro bene sul quale il cedente detiene un’altra garanzia internazionale, se il cedente ha trasferito tale garanzia al cessionario e la cessione è stata iscritta;
(c) al prezzo convenuto per il bene;
(d) ai canoni convenuti per il bene; o
(e) ad altre obbligazioni derivanti da una delle operazioni menzionate nei precedenti sottoparagrafi.
3. In tutti gli altri casi, l’ordine delle cessioni concorrenti di diritti accessori è determinata dal diritto applicabile.
Articolo 37 – Effetti dell’insolvenza del cedente
Le disposizioni dell’articolo 30 si applicano alle procedure di insolvenza contro il cedente come se i riferimenti al debitore fossero riferimenti al cedente.
Articolo 38 – Surrogazione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica l’acquisto di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale per mezzo di surrogazione legale o convenzionale in virtù del diritto applicabile.
2. I titolari di un diritto menzionato nel paragrafo precedente e di un diritto concorrente possono accordarsi per iscritto per modificare il rispettivo ordine ma il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione a meno che, al momento della cessione, la subordinazione che deriva da quell’accordo sia stata iscritta.
CAPO X
Diritti o garanzie che possono formare oggetto di dichiarazione da parte degli Stati contraenti
Articolo 39 – Diritto aventi prelazione senza iscrizione
1. Uno Stato contraente può dichiarare in qualsiasi momento, con una dichiarazione depositata presso il Depositario del Protocollo, in generale o specificamente:
(a) le categorie di diritti o garanzie non convenzionali (che non rientrano fra i diritti o le garanzie cui si applica l’articolo 40) che, in virtù del diritto dello Stato, avranno prelazione su una garanzia relativa a un bene equivalente a quello del titolare di una garanzia internazionale iscritta e che hanno prelazione su una garanzia internazionale iscritta, sia o meno in corso una procedura concorsuale; e
(b) che nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto di uno Stato, di un ente statale, di un’organizzazione intergovernativa o di altri fornitori privati di pubblici servizi di sequestrare o ritenere un bene, secondo il diritto di quello Stato, per il pagamento di somme dovute a tale ente, organizzazione o fornitore che sono direttamente collegate ai servizi forniti relativamente a quel bene o a un bene diverso.
2. Una dichiarazione emessa ai sensi del precedente paragrafo può indicare categorie create dopo il deposito della dichiarazione stessa.
3. Un diritto o una garanzia non convenzionali hanno prelazione su una garanzia internazionale se e solo se il diritto o la garanzia non convenzionali appartengono a una delle categorie coperte da una dichiarazione depositata prima dell’iscrizione della garanzia internazionale.
4. Nonostante il precedente paragrafo, uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al Protocollo, può dichiarare che un diritto o una garanzia appartenenti ad una delle categorie coperte da una dichiarazione rilasciata ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 abbiano prelazione su una garanzia internazionale iscritta prima della data di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 40 – Diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d’iscrizione
Con una dichiarazione depositata presso il Depositario del Protocollo, uno Stato contraente può in ogni momento, e per qualsiasi categoria di beni, redigere una lista delle categorie di diritti o garanzie non convenzionali che potranno essere iscritti in virtù della presente Convenzione come se
tali diritti o garanzie fossero garanzie internazionali, e saranno disciplinati come tali. Una tale dichiarazione può essere modificata in ogni momento.
CAPO XI
Applicazione della Convenzione ai contratti di vendita
Articolo 41 - Vendita e vendita futura
La presente Convenzione si applica alla vendita o alla vendita futura di un bene conformemente alle disposizioni del Protocollo e alle modifiche allo stesso apportate.
CAPO XII
Competenza
Articolo 42 – Scelta del foro
1. Salvi gli articoli 43 e 44, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente scelti dalle parti per un’operazione sono competenti a conoscere qualsiasi domanda che si fondi sulle disposizioni della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che il foro prescelto abbia un collegamento con le parti o con l’operazione stessa. Tale competenza è esclusiva salvo che le parti non convengano altrimenti.
2. Un qualsiasi accordo di tal genere deve essere concluso per iscritto o secondo i requisiti di forma previsti dalla legge del foro prescelto.
Articolo 43 –Competenza ex articolo 13
1. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente prescelto dalle parti e gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente nel cui territorio è situato il bene hanno competenza a disporre i rimedi previsti dai sottoparagrafi a), b), o c) del paragrafo 1 e dal paragrafo 4 dell’articolo 13 relativamente a quel bene.
2. Sono competenti a disporre i rimedi previsti dal sottoparagrafo d) del paragrafo 1 dell’articolo 13 o le altre misure provvisorie previste dal paragrafo 4 dell’articolo 13:
(a) gli organi giurisdizionali prescelti dalle parti; o
(b) gli organi giurisdizionali dello Stato contraente sul cui territorio il debitore è situato, potendo un rimedio applicarsi, secondo i termini della decisione che lo accorda, solo nel territorio dello Stato contraente.
3. Un tribunale è competente in virtù dei paragrafi precedenti anche se il merito della controversia a al quale si riferisce il paragrafo 1 dell’articolo 13 sarà o potrebbe essere portata davanti ad un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente o compromesso in arbitri.
Articolo 44 – Competenza all’adozione di provvedimenti nei confronti del Conservatore
1. Gli organi giurisdizionali dello Stato sul cui territorio si trova l’amministrazione centrale del Conservatore hanno competenza esclusiva per le azioni intentate contro il Conservatore in relazione al risarcimento dei danni e per l’adozione dei provvedimenti nei confronti dello stesso.
2. Quando una persona non risponde ad una richiesta redatta secondo il disposto dell’articolo 25 e la stessa ha cessato di esistere o è introvabile tanto che non è possibile ingiungerle di cancellare l’iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel precedente paragrafo hanno competenza esclusiva, su richiesta del debitore o del futuro debitore, nell’ingiungere al Conservatore di cancellare l’iscrizione.
4. Quando una persona non si conforma ad una decisione dell’organo giurisdizionale competente in virtù della presente Convenzione o, nel caso di una garanzia internazionale, alla decisione dell’organo giurisdizionale competente che gli richieda di modificare o cancellare l’iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel paragrafo 1 possono ingiungere al Conservatore di prendere le misure necessarie per rendere effettiva la decisione.
5. Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, nessun organo giurisdizionale può adottare provvedimenti, pronunciare sentenze o rendere decisioni nei confronti del Conservatore.
Articolo 45 – Competenza relativa alle procedure di insolvenza
Le disposizioni del presente Capo non possono essere applicate alle procedure di insolvenza.
CAPO XIII
Relazione con le altre Convenzioni
Articolo 45bis – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel
commercio internazionale
La presente Convenzione prevale sulla Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale, aperta per la firma a New York il 12 Dicembre 2001, nella misura in cui si applica alla cessione di crediti che costituiscono diritti accessori relativi alle garanzie internazionali su beni aeronautici, su materiale ferroviario trasportabile e su beni di tipo spaziale.
Articolo 46 – Relazione con la Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale
Il Protocollo può determinare la relazione tra la presente Convenzione e la Convenzione dell’UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 Maggio 1988.
CAPO XIV
Disposizioni finali
Articolo 47 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
3. La presente Convenzione è aperta a Città del Capo il 16 Novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla Conferenza Diplomatica per l’adozione di una Convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un Protocollo Aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 Ottobre al 16 Novembre 2001. Dopo il 16 Novembre 2001, la presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) in Roma, fino all’entrata in vigore in conformità con l’articolo 49.
4. La presente Convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati che l’hanno firmata.
5. Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione possono aderirvi in qualunque momento.
6. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano mediante deposito di uno strumento, nelle forme dovute, presso il Depositario.
Articolo 48 – Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Un’Organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dalla presente Convenzione, può ugualmente firmare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione. In tal caso l’Organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dalla presente Convenzione, avrà gli stessi diritti ed obblighi di uno Stato contraente. Allorché, ai fini della presente Convenzione, acquisti rilevanza il numero degli Stati, l’Organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.
2. All’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’Organizzazione regionale di integrazione economica presenta al Depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dalla presente Convenzione per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L’Organizzazione Regionale di Integrazione Economica deve informare senza ritardo il Depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.
3. Qualsiasi riferimento a “Stato contraente” o “Stati contraenti” o “Stato parte” o “Stati parti” nella presente Convenzione si applica ugualmente ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.
Articolo 49 – Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un Protocollo:
(a) a partire dal momento in cui tale Protocollo entra in vigore;
(b) fatte salve le disposizioni del Protocollo; e
(c) fra gli Stati che sono parti sia della presente Convenzione che del Protocollo.
2. Per gli altri Stati la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un Protocollo e, relativamente a questo, a condizione che siano osservati i requisiti indicati nei sottoparagrafi a),
b) e c) del precedente paragrafo.
Articolo 50 – Operazioni interne
1. Uno Stato contraente, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, può dichiarare che la presente Convenzione non si applica a un’operazione interna rispetto a quello Stato, in relazione a tutti i tipi di beni o soltanto ad alcuni di essi.
2. Nonostante il paragrafo precedente, le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 8, del paragrafo 1 dell’articolo 9, dell’articolo 16, del Capo V, dell’articolo 29 e tutte le altre disposizioni della presente Convenzione relative alle garanzie iscritte si applicano alle operazioni interne.
3. Quando un avviso di garanzia nazionale è stato iscritto nel Registro internazionale, l’ordine del titolare di tale garanzia in virtù dell’articolo 29 non è pregiudicato dal fatto che la stessa sia stata acquisita ad un’altra persona per effetto di cessione o di surrogazione in virtù del diritto applicabile.
Articolo 51 – Protocolli futuri
1. In cooperazione con le organizzazioni non governative che considera appropriate, il Depositario può creare gruppi di lavoro per valutare la possibilità di estendere l’applicazione della presente Convenzione, tramite uno o più Protocolli, a beni che rientrano in categorie di beni mobili strumentali di elevato valore diverse da quelle cui fa riferimento il paragrafo 3 dell’articolo 2, di cui ciascuno sia suscettibile di identificazione, e ai diritti accessori relativi a tali beni.
2. Il Depositario comunica il testo di un progetto preliminare di Protocollo predisposto dal gruppo di lavoro relativamente a una categoria di beni a tutti gli Stati parti della presente Convenzione, a tutti gli Stati membri del Depositario, agli Stati membri delle Nazioni Unite che non sono membri del Depositario e alle organizzazioni intergovernative pertinenti, e invita tali Stati e organizzazioni a partecipare alle negoziazioni intergovernative per la messa a punto di un progetto di Protocollo sulla base del progetto preliminare.
3. Il Depositario comunica il testo di un progetto preliminare di Protocollo predisposto dal gruppo di lavoro anche alle pertinenti organizzazioni non governative che considera appropriate. Tali organizzazioni non governative saranno invitate a presentare senza ritardo al Depositario le proprie osservazioni sul testo del progetto preliminare di Protocollo e a partecipare in qualità di osservatori alla preparazione di un progetto di Protocollo.
4. Quando i competenti organi del Depositario giudicano il progetto di Protocollo pronto per l’adozione, il Depositario convoca una conferenza diplomatica per la sua adozione.
5. Una volta che tale Protocollo è stato adottato, salvo il disposto del paragrafo 16, la presente Convenzione si applicherà alla categoria di beni alla quale lo stesso si riferisce.
6. L’articolo 45bis della presente Convenzione si applica a tale Protocollo solo se quest’ultimo ne prevede specificamente l’applicazione.
Articolo 52 – Unità territoriali
1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione ad argomenti trattati dalla presente Convenzione, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione esso può dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un’altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.
2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali la presente Convenzione si applica.
3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.
4. Allorché uno Stato contraente estende l’applicazione della presente Convenzione ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dalla presente Convenzione possono essere formulate nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un’altra.
5. Se, in virtù di una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1, la presente Convenzione si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:
(a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base ad una legge in vigore nell’unità territoriale alla quale la presente Convenzione si applica, o se esso ha la propria sede legale o statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale nell’unità territoriale alla quale la presente Convenzione si applica;
(b) ogni riferimento alla ubicazione di un bene in uno Stato contraente si riferisce alla ubicazione del bene nell’unità territoriale alla quale la presente Convenzione si applica; e
(c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti nell’unità territoriale alla quale la presente Convenzione si applica.
Articolo 53 – Determinazione degli organi giurisdizionali
Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, può dichiarare quali siano l’organo o gli organi giurisdizionali pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 e del Capitolo XII della presente Convenzione.
Articolo 54 – Dichiarazioni concernenti i rimedi
1. Uno Stato contraente può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, dichiarare che quando il bene gravato da garanzia è situato all’interno del proprio territorio o è dallo stesso controllato il creditore garantito non potrà concedere il bene in leasing nell’ambito di tale territorio.
2. Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, deve dichiarare se i rimedi a disposizione del creditore il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, ad una richiesta all’organo giurisdizionale, possano invece essere esercitati soltanto per effetto dell’intervento dell’organo giurisdizionale.
Articolo 55 – Dichiarazioni concernenti le misure provvisorie precedenti la decisione nel
merito della controversia
Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, può dichiarare che non applicherà l’articolo 13 o l’articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. La dichiarazione deve indicare, nel caso di applicazione parziale, le condizioni alla presenza delle quali l’articolo pertinente sarà applicato o, altrimenti, quali altre misure provvisorie saranno applicate.
Articolo 56 – Riserve e dichiarazioni
1. Non sono ammesse riserve alla presente Convenzione, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 possono essere fatte in conformità a tali disposizioni.
2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ritiro di dichiarazione fatta in virtù della presente Convenzione è notificata per iscritto al Depositario.
Articolo 57 – Dichiarazioni successive
1. Ad eccezione della dichiarazione resa in conformità all’articolo 60, uno Stato parte può formulare una dichiarazione successiva, per mezzo di una notifica al Depositario, in qualunque momento successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.
2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione diventi efficace, la dichiarazione produrrà effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, la presente Convenzione continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e garanzie sorti prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.
Articolo 58 – Ritiro delle dichiarazioni
1. Ad eccezione della dichiarazione fatta conformemente all’articolo 60, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base alla presente Convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al Depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
2. Nonostante il paragrafo precedente, la presente Convenzione continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.
Articolo 59 – Denunce
1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica per iscritto al Depositario.
2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, la presente Convenzione continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fossa stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.
Articolo 60 – Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto diversamente dichiarato in qualsiasi momento da uno Stato contraente, la Convenzione non si applica ai diritti e alle garanzie preesistenti, i quali conservano la prelazione di cui godono in virtù del diritto applicabile prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Agli scopi del sottoparagrafo v) dell’articolo 1 e della determinazione delle prelazioni in virtù della presente Convenzione:
(a) “data d’entrata in vigore della presente Convenzione” indica, nei confronti di un debitore, sia il momento in cui la presente Convenzione entra in vigore sia il momento in cui lo Stato in cui il debitore è situato diviene uno Stato contraente, qualunque sia la data posteriore; e
(b) il debitore è situato nello Stato dove ha la propria amministrazione centrale o, in mancanza, il proprio stabilimento o, se ha più stabilimenti, dove si trova quello principale o, se non ne ha alcuno, dove si trova la propria residenza abituale.
3. Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dal momento in cui la dichiarazione ha acquistato efficacia, a partire dalla quale la presente Convenzione e il Protocollo saranno applicati, per quanto concerne la determinazione delle prelazioni e compresa la tutela di qualunque prelazione esistente, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in uno degli Stati cui si riferisce il sottoparagrafo b) del precedente paragrafo, ma solo nella misura e nel modo specificato nella propria dichiarazione.
Articolo 61 – Conferenza di Valutazione, emendamenti e materie connesse
1. Il Depositario prepara, annualmente o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parti che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella presente Convenzione ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il Depositario tiene conto delle relazioni dell’Autorità di Sorveglianza concernenti il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.
2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il Depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l’Autorità di Sorveglianza, Conferenze di Valutazione degli Stati parti al fine di esaminare:
(a) l’applicazione pratica della presente Convenzione e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell’impresa e il leasing dei beni coperti dalle sue disposizioni;
(b) l’interpretazione giudiziaria e l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti;
(c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del Conservatore e la supervisione sullo stesso operata dall’Autorità di Xxxxxxxxxxxx, tenendo in considerazione i rapporti di quest’ultima; e
(d) l’opportunità di apportare modifiche alla presente Convenzione o alle disposizioni concernenti il Registro internazionale.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ogni emendamento alla presente Convenzione deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti partecipanti alla Conferenza indicata dal paragrafo precedente ed entra successivamente in vigore negli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, accettazione o approvazione da parte di tre Stati conformemente alle disposizioni dell’articolo 49 relative alla sua entrata in vigore.
4. Quando la proposta di emendamento alla presente Convenzione è destinata ad essere applicata a più di una categoria di beni strumentali, tale emendamento deve essere approvato anche da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti di ciascun Protocollo che partecipano alla Conferenza richiamata nel paragrafo 2.
Articolo 62 – Il Depositario e le sue funzioni
1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT), che designato quale Depositario.
2. Il Depositario:
(a) informa tutti gli Stati contraenti:
a. di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;
b. della data di entrata in vigore della presente Convenzione;
c. di qualsiasi dichiarazione effettuata in base alla presente Convenzione e della data della relativa dichiarazione;
d. del ritiro o dell’emendamento di qualsiasi dichiarazione e della data del ritiro e dell’emendamento; e
e. della notifica di ogni denuncia della presente Convenzione, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;
(b) trasmette le copie autentiche certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati contraenti;
(c) fornisce all’Autorità di Xxxxxxxxxxxx e al Conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente accessibili; e
(d) adempie le altre funzioni usuali dei Depositari.
Del che fanno fede i Plenipotenziari sottoscriventi, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.
REDATTA a Città del Capo, il 16 Novembre 2001, in un unico esemplare di cui i testi in lingua inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola saranno ugualmente autentici alla conclusione
della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal Segretariato congiunto della Conferenza, sotto l’autorità del Presidente della Conferenza, entro 90 giorni dal presente atto.