Contract
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di ausiliariato del nido d’infanzia “Arcobaleno” di Concordia sulla Secchia 2021 – 2022 -2023
ART. 1 – OGGETTO
L’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord (UCMAN) affida l’esecuzione di servizio di ausiliariato del nido d’infanzia “Arcobaleno” sito in xxx Xxxxx, 00 x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (XX). L’immobile sede del Nido d’infanzia è di proprietà del Comune di Concordia sulla Secchia.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | ORE ANNUE |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO per Anno Educativo | 4.200 |
SERVIZIO DI AUSILIARIATO PER CENTRO ESTIVO | 280 |
Il nido d’infanzia è composto da n. 3 sezioni ed ha una capienza massima di n. 52 bambini.
Si specifica che i numeri sono puramente indicativi e possono variare in aumento o in diminuzione, in ragione delle effettive esigenze. Non sono dovuti, pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto alla media indicata, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato. Il servizio sarà eseguito dal soggetto aggiudicatario interamente a proprie spese e carico, rischio e responsabilità.
ART. 2 – DURATA
L’appalto per la gestione del servizio di ausiliariato del nido d’infanzia “Arcobaleno” di Concordia sulla Secchia avrà durata triennale con decorrenza dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023.
Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l’appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l’opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario. In ogni caso ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l’Appaltatore, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di gara nell’ambito di una proroga tecnica.
Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l’esecuzione anticipata del servizio, dopo l’aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata.
ART. 3 - IMPORTO
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto si pone a base di gara un importo annuale di € 80.953, 60 iva esclusa ed oneri pari a € 400,00 pertanto, per il triennio, € 242.860,80 IVA esclusa oltre ad oneri da DUVRI pari a complessivi € 1.200,00.
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio dovrà essere svolto, tutti i giorni esclusi il sabato, i festivi ed i giorni di sospensione dell’attività educativa previsti dal calendario stabilito annualmente dall’UCMAN. Prima dell’apertura di ogni anno educativo e prima del rientro dalle vacanze natalizie e pasquali dovrà essere definito con il RUP un intervento di pulizia straordinario della struttura finalizzato al rientro dei bambini e del personale.
Il servizio si svolgerà indicativamente, all’interno delle fasce orarie di seguito riportate: dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 18.15.
Nel mese di luglio di norma si svolge il servizio centro estivo. In base ai numero dei bambini iscritti e agli spazi utilizzati, l’UCMAN concorderà l’organizzazione con l’affidatario relativamente al numero e agli orari del personale ausiliario.
Il Servizio in oggetto è gestito dal soggetto aggiudicatario in piena autonomia organizzativa tenuto conto di quanto definito nel presente capitolato e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Il servizio dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività ausiliarie al servizio educativo, a salvaguardia dell’igiene e della sicurezza di locali, arredi, giochi ed attrezzature, mediante:
riordino, pulizia e sanificazione quotidiana degli spazi comuni e delle sezioni e di quanto presente nei locali (arredi, attrezzature, giochi, ausilii, …) nonché pulizia delle aree cortilive esterne, assicurandosi quotidianamente che nell’ are cortiliva non siano presenti oggetti pericolosi per i bambini. Nel periodo autunnale si dovrà porre particolare attenzione alla rimozione delle foglie, evitandone l’accumulo;
pulizie straordinarie entro i cinque giorni precedenti l’avvio dell’anno educativo, nei periodi di sospensione del servizio in occasione delle festività e alla chiusura di ogni anno educativo;
pulizia e igienizzazione quotidiana e straordinaria del terminale di mensa (pavimento, lavelli, piani di lavoro, piano di cottura, attrezzature, arredi, elettrodomestici);
corretta gestione dei rifiuti urbani, raccolti con modalità differenziate rispetto alla natura degli stessi, secondo quanto previsto dall’organizzazione del servizio;
lavaggio e disinfezione quotidiani e periodici della biancheria e cambio periodico della biancheria dei lettini;
integrazione quotidiana dei saponi liquidi, della carta igienica e delle salviette in tutti i servizi igienici;
apertura e chiusura dei locali, verifica che nessun estraneo, privo di autorizzazione, entri nel servizio;
Considerata l’emergenza sanitaria da Covid 19 in corso sarà necessario che il gestore assicuri il filtro degli accessi di bambini, genitori e visitatori esterni al nido mediante: rilevazione della temperatura, sottoscrizione dello stato di buona salute ed ogni altra attività /azione necessaria a garantire l’applicazione delle indicazione contenute nel Protocollo per la prevenzione del rischio da contagio COVD 19, in uso nel nido d’infanzia di Concordia sulla Secchia;
gestione ordinativi di pasti, merende e colazioni, accoglienza alimenti e verifica della rispondenza con quantità e diete, porzionatura e predisposizione dei carrelli portavivande utilizzati per la distribuzione;
collaborazione con il personale educativo nella vigilanza e assistenza nei momenti di ingresso e di uscita dei bambini; nei momenti della giornata di maggior bisogno (merenda, risveglio, …) e comunque nelle situazioni di bisogno e di emergenza, senza sostituirsi alla figura dell’educatore; ausilio alla somministrazione dei pasti, nonché delle colazioni e delle merende;
fermo restando che la responsabilità della cura e della vigilanza sui bambini è del personale educativo addetto al servizio, tuttavia l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale ausiliario collabori con gli educatori incaricati del servizio di post-scuola/prolungamento d’orario per ogni necessità riguardante la cura e la sorveglianza dei bambini;
partecipazione a eventuali incontri di programmazione e organizzazione di iniziative e attività promosse dal servizio, concordati ed autorizzati dal RUP.
Durante tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid 19 l’affidatario si dovrà rigorosamente e scrupolosamente attenere a tutte le indicazioni normative e buone prassi dettate e disposte da organismi sanitari e non inerenti le modalità da attuarsi per prevenire il rischio da Contagio da Covid 19.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DEI MATERIALI DI PULIZIA
L’Affidatario dovrà fornire tutti i prodotti detergenti, disinfettanti o ad azione germicida, biodegradabili, per tutte le attività di pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature, dei giochi, nonché i detergenti per il lavaggio manuale e meccanico delle stoviglie e della biancheria.
Dovrà inoltre provvedere alla fornitura dei seguenti materiali di consumo, assicurandone l’approvvigionamento ogni qualvolta se ne presenti la necessità:
carta igienica in pura ovatta (min. 2 veli)
carta asciugamani in pura cellulosa 2 veli in bobina o salviette, a seconda dei distributori, per i servizi igienici, le sezioni e il terminale di mensa
sapone neutro delicato liquido per i distributori esistenti o in flaconi
carta cucina
avvolgenti per alimenti (carta alluminio, carta forno, pellicola trasparente)
sacchi immondizia per la gestione dei rifiuti.
I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti. E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi o comunque nocivi per l’ambiente. Tutti i materiali di consumo ed i prodotti usati per le attività di pulizia devono essere di prima qualità ed idonei ai vari tipi di superfici da pulire e sanificare.
I detergenti e gli altri prodotti di sanificazione devono essere conservati in locale apposito o armadietto chiuso a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. Le attrezzature e le macchine per le pulizie
eventualmente fornite dall’Affidatario devono essere compatibili con gli usi della struttura, non rumorose, tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di marchio CE.
Su tutte le attrezzature di proprietà dell’Affidatario devono essere applicate targhette indicanti il nome o il contrassegno dell’Affidatario stesso.
Le schede tecniche e di sicurezza (aggiornate secondo il regolamento europeo REACH) relative alle sostanze e materiali utilizzati, perfettamente leggibili e raccolte in fascicolatori, devono essere consegnate al nido all’avvio del servizio, affinché siano sempre disponibili.
Restano a carico dell’UCMAN. la dotazione di stoviglie (compreso il materiale mono uso), degli utensili da cucina, dei tovaglioli in carta, della biancheria e dei lenzuolini in carta per il fasciatoio.
L’UCMAN mette a disposizione dell’affidatario oltre a quanto sopra specificato, i locali nei quali si svolge il servizio, gli arredi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Le attrezzature sono le seguenti
1) ASCIUGATRICE MARCA SMEG
2) LAVATRICE SAMSUNG
3) FRULLATORE BRAUN modello JB3060
4) LAVASTOVIGLIE MDM
5) FRIGO ARMADIATO
6) LAVASTOVIGLIE ELETROLUX a cappottina
7) ADDOLCITORE ACQUA esterno automatico
L’U.C.M.A.N. provvederà alla manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature sopra elencate al verificarsi di guasti. L’affidatario dovrà provvedere nel caso che gli elettrodomestici sopra elencati non siano più riparabili alla sua sostituzione, e ad integrare eventuali attrezzature necessarie all’espletamento del servizio .
Alla scadenza del contratto, l’affidatario è tenuto a riconsegnare l’immobile e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. Le attrezzature acquistate dall’affidatario rimarranno alla scadenza del contratto di sua proprietà.
Sarà a carico dell’affidatario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Le utenze sono a carico dell’ U.C.M.A.N.
ART. 6- ORGANIZZAZIONE DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà avere una sede operativa dotata di idoneo collegamento telefonico, fax, e mail in funzione permanente dalle ore 7,15 alle ore 18,15 di ogni giorno di apertura del servizio.
Presso tale sede operativa presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
L’affidatario dovrà provvede ad indicare prima dell’inizio del servizio un responsabile unico che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il RUP dell’U.C.M.A.N. E’ tenuto inoltre a fornire all’ U.C.M.A.N. immediata comunicazione telefonica e scritta di tutti gli incidenti in cui è incorso durante l’espletamento del servizio affidato, come per esempio infortuni o altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato.
ART. 7 – PERSONALE
L’affidatario provvederà ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale.
In ottemperanza agli standards di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l’affidatario dovrà garantire per l’intero orario di apertura del servizio del nido d’infanzia “ARCOBALENO” il rapporto numerico personale ausiliario/bambino previsto dalla Delibera di Giunta regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1564 del 16/10/2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”. Pubblicata nel B.U.R. Xxxxxx-Romagna 24 ottobre 2017, n. 286. e ss.mm.ii.
Il personale ausiliario dovrà aver assolto agli obblighi scolastici e esperienza professionale documentata di almeno 3 anni di attività di ausiliariato su un nido d’infanzia.
L’elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale) dovrà essere consegnato almeno una settimana prima dell’inizio delle attività al RUP. In caso di sostituzioni nel corso della durata dell’appalto tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato. Il personale utilizzato dovrà essere idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, dovrà possedere le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente e autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione.
Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n°62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”).
L’affidatario è tenuto, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia. A tal proposito per tutto il personale deve essere garantita l’assenza delle condizioni ostative previste dalla L.38/2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". Sarà onere, altresì, dell’affidatario in qualità di datore di lavoro richiedere, per tutto il proprio personale, il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 2, del D.Lgs. 39/2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.
L’affidatario dovrà conservare e mantenere costantemente aggiornata la suddetta documentazione, per esibirla in ogni momento a semplice richiesta del RUP.
Il personale addetto dovrà essere socio-lavoratore oppure assunto alle dipendenze dell’affidatario o incaricato da quest’ultimo, sollevando l’U.C.M.A.N. da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
L’affidatario dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera e che sia il personale assunto alle proprie dipendenze, sia i soci percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e con le esigenze sociali del servizio.
Di tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere consegnata copia al RUP prima dell’inizio dell’attività.
E’ facoltà del RUP verificare periodicamente e richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.
L’affidatario dovrà provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale impegnato nelle attività. A tal fine potrà concordare ambiti comuni di aggiornamento anche attraverso i progetti promossi dall’U.C.M.A.N. Tutto il personale della Ditta affidataria dovrà essere sempre nelle zone di lavoro, negli orari previsti per lo svolgimento dei servizi, tenuto anche conto dell’organizzazione del servizio.
Il personale durante lo svolgimento del servizio dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi all’infanzia assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie richieste.
Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell’utenza, mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborare con tutti i soggetti impegnati nel nido.
Dovrà altresì essere disponibile allo svolgimento di eventuali iniziative tese a favorire la promozione dei servizi nido. Sarà cura del RUP segnalare, per i provvedimenti che l’affidatario vorrà adottare, comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà dell’Ente committente richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.
E’ fatta salva la facoltà di chiedere all’affidatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti del servizio. In tal caso l’affidatario provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l’U.C.M.A.N.
ART. 8 - SOSTITUZIONI E ASSENZE
Per assenze del personale, a qualsiasi titolo, l’affidatario si impegna alla sostituzione entro 5 ore dal verificarsi della circostanza e, solo in casi eccezionali e assolutamente imprevedibili entro 24 ore dall’assenza, con altro personale di adeguata capacità professionale, con il medesimo profilo professionale di quello sostituito.
In caso di sostituzione l’affidatario dovrà dare immediata comunicazione all’U.C.M.A.N. dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell’eventuale esperienza professionale del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione l’affidatario è tenuto a darne urgente comunicazione.
ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE
In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità del personale impiegato è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.
A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’affidatario è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, al rispetto dell’art.37 del C.C.N.L. delle cooperative e successivi Accordi integrativi di applicazione.
L’affidatario si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.
Sarà cura dell’affidatario, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’affidatario, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
ART. 10 - CASO DI SCIOPERO, CHISURA O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l’affidatario dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990, e s.m. e integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne e comunicazione all’ U.C.M.A.N. almeno con l’anticipo di 5 giorni. Saranno garantite le modalità di prestazione previste dalla L. 146/1990.
Nulla è dovuto all’affidatario per le mancate prestazioni dei servizi, qualunque sia il motivo, anche per cause di forza maggiore.
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’affidatario si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.
L’affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto. L’affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta avanzata dalla Committenza, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al RUP di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l’affidatario possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il RUP potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’affidatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione. Il RUP potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l’accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l’affidatario è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del servizio.
ART. 12- OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE
L’U.C.M.A.N. in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 “attuazione dell’art. 1 della legge 3.8.07, n.123 in materia di tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il DUVRI allegato al presente capitolato, forma parte integrante dello stesso. La valutazione dei rischi interferenti è pari a € 400,00 potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità. Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati sul documento stesso. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
La ditta si impegna a svolgere l’attività oggetto del presente affidamento nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e nel rispetto del progetto tecnico/organizzativo presentato.
In particolare provvede a garantire:
1. La realizzazione del progetto di gestione del servizio di ausiliariato presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
2. La conduzione del servizio nel suo complesso, con l’impegno di eseguire le mansioni previste dal presente capitolato a regola d’arte, in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti presenti nei locali;
3. Nominare un responsabile dell’appalto/ coordinatore gestionale a cui fanno capo funzioni di coordinamento organizzativo, gestione e un referente tra gli operatori in servizio nel nido;
4. Ogni spesa inerente il personale compresa l’attività di coordinamento;
5. La dotazione del proprio personale di idonea divisa e di cartellini di riconoscimento;
6. La fornitura dei materiali, attrezzature e prodotti di pulizia, occorrenti per lo svolgimento del servizio che devono rispondere ai requisiti di sicurezza e idoneità;
7. Lo svolgimento del servizio di lavanderia e le sostituzioni delle attrezzature usurate non più funzionanti; potrà altresì integrare le attrezzature a disposizione. Tali attrezzature rimarranno di proprietà dell’affidatario.
8. Le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale;
9. Gli oneri per l’attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche e preventive alla sicurezza dei propri operatori come da normativa di riferimento in vigore;
10. L’obbligo di indicare un responsabile del servizio affidato che sarà i referente delle sostituzioni e delle emergenze in genere;
11. L’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di assenza del personale, garantendo la sostituzione tempestiva;
12. L’impegno di fornire lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni;
13. L’obbligo a fornire all’inizio dell’affidamento e annualmente, prima dell’apertura del servizio, l’elenco del personale impegnato, la qualifica e le successive variazioni, nell’intesa che gli operatori, per problemi legati alla sicurezza sul lavoro, non potranno prendere in ogni caso servizio prima di tale comunicazione;
14. L’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
15. L’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
16. L’osservanza del D.Lgs 196/03;
17. L’obbligo di rispondere dell’operato del proprio personale;
18. L’obbligo dell’assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.
ART. 14 - ONERI A CARICO dell’UCMAN
Sono a carico dell’U.C.M.A.N.
0.xx messa a disposizione dei locali e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi;
2. la manutenzione ordinaria delle attrezzature messe a disposizione;
3. le coperture assicurative dell’immobile da incendio e responsabilità civile;
4. la fornitura dei pasti;
5. gli oneri per le utenze (energia elettrica, acqua, telefono e riscaldamento);
6. la disponibilità di locali spogliatoi per il personale dell’affidatario.
ART. 15 - CONTROLLI
I controlli sulla gestione del servizio di ausiliariato potranno essere effettuati in ogni momento.
Potranno essere effettuati e ripetuti periodicamente controlli sulle condizioni igieniche dei locali e degli arredi del nido, oltre a quelli previsti dal S.I.A.N. sul terminale pasti.
Potranno essere oggetto di rilievo tutti gli aspetti relativi alla professionalità, alla gentilezza, all’attenzione sui bambini. L’appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione proveniente dall’Azienda AUSL, sia preventiva che successiva ad eventuali controlli. L’U.C.M.A.N. si riserva di verificarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore.
Il RUP farà pervenire all’appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. L’appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del RUP. Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali di cui ai successivi articoli.
ART. 16 – TRASPARENZA
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 17 - RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del RUP, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all’art. 1945 Codice Civile.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell’Ente.
ART. 19 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’
L’Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevati tanto l’Unione Comuni Modenesi Area Nord quanto i Comuni aderenti nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.
A tale riguardo l’Appaltatore si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell’affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo
svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri e che dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
€ 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni,
€ 1.000.000,00 per danni a cose.
La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l’estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, dell’Appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell’esecuzione dell’appalto.
Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto inoltre - per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.
Costituirà onere a carico dell’Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
ART. 20 - REFERENTI
L’appaltatore dovrà comunicare il responsabile unico dell’appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. dell’Unione, nonché un referente del servizio presso il nido, scelto fra gli operatori ivi operanti, che esplichi la medesima funzione anche per gli utenti, operatori e U.C.M.A.N. per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile.
Il RUP per l’Unione è individuato nel responsabile del corrispondente servizio cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria di cui all’art. 31 del DLgs. 50/16 e s.m. ed i. ed è il referente per l’U.C.M.A.N. nei confronti dell’appaltatore. Il RUP cura tutti i rapporti con l’appaltatore compresa l’irrogazione delle penali.
L’appaltatore e l’U.C.M.A.N. si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
ART. 21 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI
Il prezzo orario del servizio è quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. Col prezzo orario si intendono interamente compensati da UCMAN tutti i servizi oggetto del presente appalto, compresa la fornitura di prodotti di pulizia, vestiario, mezzi ed attrezzature, ed ogni altro onere espresso e non espresso dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge.
La fattura mensile sarà emessa dall’Appaltatore entro il mese successivo a quello di servizio, completa di un dettaglio riportante il totale delle ore effettivamente svolte per ciascun servizio.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emessa nei confronti dell’UCMAN è “QKXW03”. Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L.
66/2014). La fattura, intestata ad U.C.M.A.N., ai sensi del D.lgs. 267/00, dovrà altresì riportare il numero dell’impegno di spesa, nonché l’indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera l’Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti. In applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal X.Xxx. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d’emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. L’appaltatore dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell’art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui il RUP accerti il mancato
rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all’appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio fino all’esatto adempimento. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40. Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell’art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. o equipollente). Troverà, altresì, applicazione l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, conseguentemente visto che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio e verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta di 0,50 per cento, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità.
ART. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG).
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al committente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
L’appaltatore dovrà notificare entro 7 giorni gli estremi dell’eventuale nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso.
ART. 23 – SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo del 30%.
Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Ente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
ART. 24 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.. E’ esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall’art citato.
L’eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti del cessionario.
Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest’ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all’appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.
ART. 25 – PENALITÀ
L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. E’ facoltà dell’U.C.M.A.N. effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di legge e a quelle previste nel presente Capitolato.
Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’U.C.M.A.N. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’ UCMAN stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
La penale verrà applicata secondo i seguenti parametri:
* 50% dell’importo giornaliero del servizio, relativamente ai giorni di disagio generatosi, per la mancata effettuazione dei servizi, totale o parziale, tale da costringere UCMAN a provvedere in altro modo, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
*€ 100,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale.
Le penali potranno essere irrogate fino al massimo del 10% del corrispettivo contrattuale.
Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi. L’applicazione
delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte dell’amministrazione, eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa Appaltatrice dovranno prevenire entro dieci giorni dalla data della contestazione. La richiesta del pagamento delle penali al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il relativo provvedimento è assunto dal RUP. Si procede al recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’Appaltatore tramite PEC.
ART. 26 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA
Il committente ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d’ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.
Qualora il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell’Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell’Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 27 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL’U.C.M.A.N. IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta , entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cure del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 28- PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell’approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell’0,50% come previsto dall’art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.
ART. 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In tal caso l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli:
art. 1 – oggetto; art. 2 – durata, art. 3 – importo; art.6 - organizzazione dell’affidatario, art. 7 – personale, art. , art. 8 - sostituzioni e assenze, art.9 - clausola sociale, art. 10 - caso di sciopero, art. 11 – obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 12- obblighi connessi alla presenza di rischi specifici e da interferenze, art. 13 – obblighi dell’appaltatore, art. 15 – controlli, art. 16 – trasparenza, art.17– riservatezza, art. 18 - garanzia definitiva e spese contrattuali, art. 22 - tracciabilità dei flussi finanziari, art. 23 – subappalto, art.24 - divieto cessione del contratto e del credito, art. 25 – penalità, art. 26 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, art. 27 - intervento sostitutivo dell’U.C.M.A.N. in caso di inadempienza retributiva, art. 28 - pagamento del saldo e svincolo della cauzione, art. 30 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, art. 31 - recesso per giusta causa, art. 32 - fallimento dell’appaltatore o morte del titolare, art. 33 - quinto d’obbligo e varianti, art. 34– verifica di conformità finale, art. 35 - definizione delle controversie.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 30 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI
L’Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l’Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
ART. 31 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Ente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stessa Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 32 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 33 - QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI
L’Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART.34 – VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE
La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal RUP.
La verifica della conformità finale consiste nell’:
- accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate.
Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell’Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.
Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Appaltatore, il quale all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.
ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.
ART. 36 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.
ART. 37 – TERMINE PER LA STIPULAZIONE E MODALITA’ DEL CONTRATTO
Il RUP può autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.lgs 50/16 , l’esecuzione anticipata del servizio, dopo l’aggiudicazione definitiva. A tal fine, il PUP adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata. Il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo digitale.