COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma
REP. N° 28
CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI CREMAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA BRACCIANESE XXXXXXX
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquindici, il giorno 23_(ventitre) del mese di Dicembre in Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7, avanti a me Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 97 comma 4° lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, si sono costituiti:
Da una parte: il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 rappresentato dal Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Pescara il 22.08.1962 in qualità di Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, ai sensi dell’art. 107, 3° comma lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 82 del vigente regolamento dei contratti di competenza del Comune, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Concedente”.
Dall’altra parte: Il sig. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Domodossola (VB) il 10.10.1975, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Tempio Crematorio di Civitavecchia srl, con sede in Xxxxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 00, C.F.: 13058261002,
società Capogruppo dell’ATI costituita tra Impresa SITVERBA SRL - con sede in Verbania Via 42 Martiri n° 165, Codice Fiscale 02326750037 - Impresa TEMPIO CREMATORIO CIVITAVECCHIA
SRL con sede in Civitavecchia in Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 00 Codice Fiscale 13058261002 - Impresa ARTAIR PROGETTO SRL con sede in Domodossola in Via Xxxx Xxxxxxxx XXXXX n° 15/D, - Codice Fiscale 02018690038 - Impresa ALTAIR PROGETTO TRECATE SRL con sede in Domodossola in Via Via Xxxx Xxxxxxxx XXXXX n° 15/D Codice Fiscale 02111540031 che nel proseguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Concessionario”.
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 22.02.2013 è stato approvato il progetto preliminare, contenuto nella proposta di cui sopra e costituito dagli elaborati previsti dall’art. 153 del D.Lgs. n. 163/06, nominato quale promotore la costituenda ATI composta da DGM servizi Srl (mandataria) PMT Ecologia srl (mandante) Mediterranea Group service srl (mandante) e dichiarato il pubblico interesse della costruzione e gestione di un impianto di cremazione all’interno del Cimitero comunale di Via Braccianese Xxxxxxx;
- Con determinazione dirigenziale n° 997 del 28.05.2013, veniva dato avvio alla procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006) per l’affidamento in concessione – mediante project financing – della
progettazione definitiva-esecutiva per la costruzione e gestione di un impianto di cremazione e urne cinerarie presso il nuovo cimitero comunale, stabilendo quale criterio per la scelta del contraente l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con determinazione dirigenziale n° 1002 del 28.05.2013, venivano approvate le modifiche non sostanziali al progetto preliminare, così come richiesto dallo scrivente ufficio, con nota prot. n. 14953 del 12.03.2013;
- Con determinazione dirigenziale n° 813 del 25.08.2014 veniva aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto di cremazione e urne cinerarie presso il nuovo cimitero comunale in favore della costituenda ATI Altair srl (mandataria) e mandanti Altair Progetto srl, Altair progetto trecate srl, Tecnoedil srl, Sitverba srl, Schena Arte Marmo srl con sede legale in xxx Xxxxxxxx XXXXX x. 00x – 28845 Domodossola, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche della proposta da questi presentata in sede di gara;
- Con determinazione dirigenziale n° 960 del 15.06.2015 si prendeva atto della cessione del Ramo d’Azienda della TECNOEDIL SRL (cedente) alla EDILVER SRL (cessionaria);
- in data 06/10/2015 il Responsabile del Procedimento ha validato il progetto preliminare;
- In data 23/10/2015, con provvedimento N° 201 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto preliminare;
Tutto quanto sopra premesso tra le parti, come sopra rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Norme Applicate
L’esecuzione e l’interpretazione della presente convenzione sono sottoposte al rispetto della normativa vigente in materia di project financing, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di norme per la sicurezza. La presente convenzione è altresì sottoposta al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale, di sanità e di polizia mortuaria, ed in particolare al X.X. 00 xxxxxx 0000, x.0000 x xx.xx.xx. (Xxxxx Unico Leggi Sanitarie), al D.P.R. n.285 del 1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria).
ART. 2 - Oggetto della Convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la progettazione definitiva,esecutiva, nonché la realizzazione delle opere di costruzione dell’impianto di cremazione nel nuovo cimitero del Comune di Civitavecchia, la gestione dello stesso come descritto e dettagliato nel progetto tecnico preliminare comprensivo degli elaborati relativi alle modalità di gestione e organizzazione del servizio, nonché del piano economico e finanziario, presentato in sede di gara, e aggiornato in data 30/09/2015 sulla base della verifica effettuata, che qui si intende integralmente richiamato.
In particolare la Concessione, a totale onere del Concessionario sia in fase di costruzione che di esecuzione, ha per oggetto:
a) La concessione del diritto di superficie da parte del Comune di Civitavecchia a favore del Concessionario delle aree necessarie
all’esecuzione degli interventi oggetto della concessione, meglio identificate al N.C.T. al foglio n. 12 part. 291-292 per una superficie complessiva di 2.400 mq. di cui 650 mq destinati all’impianto di cremazione (superficie coperta) e sue pertinenze, e mq 1750 destinati a verde, parcheggi e percorsi interni all’area di progetto;
b) La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui al primo paragrafo del presente articolo;
c) La realizzazione dell’opera come sopra identificata;
d) La manutenzione ordinaria e straordinaria come specificato nel progetto tecnico allegato per tutta la durata della concessione;
e) La gestione dei servizi derivanti dal nuovo impianto di cremazione, ovvero la custodia degli immobili, la gestione dei rifiuti speciali, etc…
ART. 3 - Durata della concessione e disponibilità dei suoli
Col presente contratto, il Concedente Comune di Civitavecchia affida in favore della 1 Concessionaria Società Tempio Crematorio di Civitavecchia srl, la concessione – mediante procedura di project financing – della progettazione definitiva, progettazione esecutiva per la costruzione e gestione di un impianto di cremazione presso il nuovo cimitero comunale.
Il previsto intervento consiste nell’eseguire, con oneri a totale carico del Concessionario, le seguenti prestazioni:
a) progettazione definitiva e progettazione esecutiva dell’opera, comprensiva di tutte le necessarie procedure per autorizzazioni, pareri
e nulla osta;
b) costruzione dell’opera;
c) gestione funzionale ed economica dell’opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione dei relativi servizi.
Il tutto come specificato nell’allegata progettazione preliminare, aggiornata in data 30/09/2015, validata, ma con riserva dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da richiedere con il progetto definitivo.
Il contratto di concessione avrà la durata di anni 27 con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione. Il Concedente garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli nonché la possibilità dei necessari allacciamenti di propria competenza. Il verbale di consegna delle aree, redatto congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata dovrà contenere anche una documentazione fotografica. La consegna delle aree potrà avvenire solo dopo l’ottenimento, da parte della società concessionaria, di tutte le necessarie autorizzazioni e prima dell’inizio effettivo dei lavori.
ART. 4 - Prezzo e bancabilità dell’opera
Dovendo garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento, le parti concordano di voler applicare quanto previsto dall’art. 144, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 relativo ad assicurare livelli di bancabilità dell’opera, e all’art. 143, comma 4, del D.lgs n. 163/2006 relativo a garantire al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. Pertanto l’amministrazione cede al concessionario a titolo di diritto di
superficie, con il connesso diritto a costruire, mq 2.400 per la realizzazione delle opere indicate nel progetto preliminare. Il Concessionario, in virtù delle potestà concessorie attribuite con la presente convenzione, ed in conformità all’art. 143, comma 5, all’art. 53, commi 6 e 12, art. 128, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 risulterà titolare, a seguito delle attività previste dalle norme legislative richiamate, del diritto di superficie delle aree oggetto del trasferimento così identificate: Proprietà del Comune di Civitavecchia, Foglio 12, Particella 291/parte-292/parte. Le aree dovranno coincidere con quelle oggetto della realizzazione dell’impianto crematorio, il tutto come illustrato negli elaborati progettuali allegati e che saranno meglio dettagliate con specifico frazionamento catastale subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
Il Concessionario potrà godere e disporre del bene trasferito entro i limiti e con gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione nonché dal vigente ordinamento giuridico. Il trasferimento del diritto di superficie è finalizzato anche a fornire ulteriori garanzie al Concessionario per l’ottenimento dell’eventuale finanziamento, secondo le modalità previste nel contratto di mutuo
ART. 5 - Valore dell’Opera
Il valore del presente contratto ammonta ad Euro 2.292.906,92 oltre IVA, mentre il valore dell’opera è pari ad € 1.893.250,00 oltre 50.000,00 per celle frigorifero e € 30.000,00 per arredi per un totale di
€ 1.973.250,00.
ART. 6 - Diritto di superficie
Al fine di consentire al Concessionario di realizzare gli investimenti indicati nel progetto preliminare, nonché la gestione dei servizi, il Comune cederà, previo frazionamento a carico del Concessionario, a favore del Cessionario il diritto di superficie sulle aree indentificate al
N.C.T. al foglio n. 12 part. 291/parte-292/parte per una superficie complessiva di 2.400 mq.
La durata del diritto di superfice sarà pari a quella della concessione ossia 27 (ventisette) anni. Alla scadenza del termine di durata della Concessione, le opere, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal Concessionario sul suolo diverranno de jure, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Civitavecchia, senza corrispettivo alcuno. Il Concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti; il concessionario si impegna inoltre a porre in essere tutti gli atti necessari affinché, alla data di scadenza del diritto di superficie, il Comune acquisti la piena e libera proprietà delle opere e di tutti in beni installati. Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del Concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi. Il terreno verrà concesso in diritto di superficie a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle parti, con accessori e pertinenze e con le relative servitù attive e passive legalmente esistenti. Il Comune dichiara che il terreno, di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà
e fa parte del suo patrimonio; garantisce pertanto la libertà da privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali che possano escludere o limitare l’esercizio e il godimento del diritto di superficie. La parte concessionaria dichiara di essere a conoscenza delle previsioni delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi all’area concessa in diritto di superficie, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
ART. 7 - Corrispettivo
Il Concessionario si impegna a riconoscere in favore del Comune, un canone di concessione determinato nella misura offerta del 5% sul valore dei ricavi annui derivanti dal servizio di cremazione. Il Concessionario si impegna al pagamento del canone di concessione entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, fornendo contestualmente tutta la documentazione contabile probatoria e necessaria per le verifiche contabili.
ART. 8 - Progettazione delle Opere
La Concessionaria si impegna a progettare e realizzare a proprie cure e spese le strutture e gli impianti necessari alla gestione dei servizi oggetto del bando, in conformità alle disposizioni della presente convenzione e del disciplinare di gara, in applicazione delle migliori regole della tecnica dell’arte e nel rispetto delle normative vigenti, in particolare igienico sanitarie, di inquinamento ambientale e di eliminazione delle barriere architettoniche. La Concessionaria è tenuta a far redigere a proprie cura e spese il progetto per la realizzazione dell’opera, da parte di professionista o professionisti abilitati di propria
fiducia aventi i necessari requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal Regolamento. Le fasi e la documentazione relativa ai vari livelli di progetto dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. Il Concessionario si obbliga a presentare entro 30 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto la progettazione definitiva. Sulla base di tale progetto, il Concessionario di obbliga a richiedere agli Enti preposti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Qualora necessario, potrà essere convocata anche una specifica conferenza di servizi. In mancanza dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta, non si potrà procedere con la successiva fase di progettazione esecutiva e la presente convenzione dovrà intendersi decaduta senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro xxxxxx.Xx Concessionario si obbliga altresì a presentare entro 30 (sessanta) giorni dall’approvazione del progetto definitivo, l’elaborato progettuale esecutivo. La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010; i relativi oneri sono a carico del concessionario. Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all’offerta aggiudicataria. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi alle direttive fornite dall’Amministrazione, la progettazione definitiva ed esecutiva
non potranno essere approvate e la presente convenzione dovrà intendersi decaduta senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro titolo. In fase di presentazione degli ulteriori livelli progettuali il concessionario potrà apportare delle modifiche finalizzate alla rifunzionalizzazione e ottimizzazione del progetto che non alterino l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla Amministrazione comunale. Le attività preordinate alla costruzione dell’opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione locale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.
ART. 9 - Direzione Lavori e Organo di Alta Vigilanza
Alla Direzione dei lavori provvederà un professionista nominato e retribuito dal Concessionario, avente i necessari requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal Regolamento, il quale opererà secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in assoluta autonomia operativa e comunque nel rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti per la realizzazione dell’opera fino al suo collaudo. Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare
dall’art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2010. verifica
La progettazione definitiva e quella esecutiva saranno sottoposte al Responsabile Unico affinché proceda alla relativa verifica. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli eventuali professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario. La Direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e del
D.P.R. n. 207/2010. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente. Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
− della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
− dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
− della qualità dei materiali impiegati.
Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all’Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e dal progetto esecutivo. Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo.
Il collaudo in corso d’opera e finale sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento. Il collaudatore sarà nominato dal Concedente. Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente. Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell’avvenuto completamento dei lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell’art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. In caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per fatto del Concedente o forza maggiore, che comportino lesione dell’equilibrio, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio. Il Comune approverà, con
apposita determinazione dirigenziale, il progetto esecutivo che sarà posto a base per la verifica di conformità di quanto realizzato. Tale verifica sarà effettuata a cura del Responsabile del Procedimento del Comune, con apposito verbale da redigersi in contraddittorio con il Direttore dei lavori. Il concessionario si impegn, prima del collaudo definitivo, a fornire al collaudatore tutti gli elaborati tecnici costruttivi (as built).
ART. 10 - Attuazione delle Opere programmate
Il Concessionario è tenuto a rispettare i vincoli urbanistici esistenti, ad acquisire a suo carico tutti i titoli abilitativi, pareri, nulla osta, collaudi statici, agibilità, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle strutture e degli impianti e per il loro esercizio nel rispetto della normativa sostanziale e tecnica vigente. Il Concessionario si impegna, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni citate, alla realizzazione delle opere ed impianti entro 10 (dieci) mesi dalla data di consegna dei lavori,.
Eventuali ritardi, non imputabili al Concessionario saranno documentati e verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento del Comune.
I lavori saranno eseguiti dal Concessionario sotto propria ed esclusiva responsabilità, a tal fine, la Concessionaria è tenuta a sollevare e manlevare il Comune da ogni eventuale pretesa o domanda da parte di terzi. L’opera dovrà essere eseguita in conformità al bando e al progetto esecutivo predisposto dal Concessionario e sottoposto alle approvazioni del Comune.
L’opera da realizzare sarà costituita dalle seguenti parti:
− Opere di sistemazione terreno area e realizzazione opere provvisionali;
− Opere di urbanizzazione con allaccio ai servizi primari, sistemazione a verde arredo;
− Opere edili e impianti tempio crematorio costituito da:
• Atrio di ingresso;
• Sala di attesa;
• Ufficio amministrativo e servizi;
• Sala commiato;
• Sala della memoria;
• Magazzino;
• Locale celle frigorifere;
• Locali tecnici apparecchiature forni;
• Segnaletica di riferimento per indicazione impianto.
Il tutto come meglio specificato nel progetto preliminare allegato al presente documento. La concessionaria potrà apportare alle sopra elencate aree modifiche ed integrazioni necessarie per la migliore gestione dell’impianto. Resta inteso che eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comune. Durante il periodo di gestione la concessionaria avrà facoltà di proporre all’Amministrazione l’ampliamento delle strutture e degli impianti senza modifiche alla presente convenzione.
Così come specificato nel P.E.F., si precisa che in fase di costruzione il rischio tecnico per la realizzazione delle opere risulti totalmente in
carico al concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Civitavecchia.
ART. 11 - Requisiti delle ditte esecutrici delle opere da realizzare La concessionaria dovrà affidare l’esecuzione della realizzazione delle opere del proprio programma costruttivo a ditte iscritte al Registro delle Imprese, istituito con legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, tenuto presso la Camera di Commercio, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 ove applicabile.
L’impresa affidataria e gli eventuali subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti dal Codice e dal Regolamento e da tutte le altre disposizioni normative stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Le imprese dovranno assumersi l’obbligo di osservare rigidamente la normativa relativa alla sicurezza sull’ambiente di lavoro prevista dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. e le norme ad esso collegate, dovranno inoltre applicare per i propri dipendenti le norme dei contratti di lavoro di pertinenza.
ART. 12 - Varianti Progettuali, Varianti in Corso D’Opera, Opere Ulteriori
Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente, sia durante la fase di costruzione sia durante la fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:
i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale
della progettazione;
ii. introduzione di variazioni che non comportino modifiche alla tempistica per la realizzazione dei lavori o alterino l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, salvo quanto previsto ai successivi.
Le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all’art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e secondo quanto previsto nel vigente Piano Anticorruzione dell’Ente. In relazione alle varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta. Le varianti in corso d’opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al progetto esecutivo approvato dal Concedente e dovranno essere sempre a totale carico del Concessionario.
Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi alle varianti in corso d’opera, previste dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006. Qualora dette modifiche dovessero comportare una variazione del P.E.F., i relativi oneri saranno sempre a carico del Concessionario.
Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs n.
163/2006. Le Varianti progettuali richieste dal Concedente, diverse dalle varianti progettuali di cui al precedente comma 1, che comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario, in misura rilevante, saranno a carico del Concedente, fatta salva la possibilità di verificare se dette varianti comportino nuove condizioni di equilibrio economico- finanziario dell’investimento e della connessa gestione. Qualora nel corso della concessione, a seguito di circostanze impreviste, si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori lavori o opere supplementari che non figurano nel progetto iniziale, né nella presente convenzione essi saranno affidati al Concessionario in via diretta, in conformità al quadro normativo vigente (art. 147 del D. Lgs n. 163/2006).
In considerazione che la progettazione è stata predisposta dal concessionario e con riferimento a quanto indicato dall’art. 240-bis – comma 1-bis - non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.
ART. 13 - Reperti Archeologici
Fermo restando l’obbligo del Concessionario di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs n. 163/2006, ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile del Procedimento, all’Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. Al fine di
minimizzare tale rischio, il concessionario si obbliga preventivamente a presentare ai competenti uffici della Soprintendenza Archeologica, la relazione archeologica preliminare con l’esecuzione di evntuali saggi archeologici, qualora richiesti dal competente ufficio di zona.
I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell’Organo di Alta Vigilanza e della Direzione lavori su espressa autorizzazione della Sovrintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di forza maggiore solo nel caso in cui esso dimostri di aver eseguito diligentemente le indagini,i rilievi e i saggi archeologici in sede di progettazione definitiva ed esecutiva Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. La sospensione dei lavori, unitamente ai maggiori oneri sostenuti dal Concessionario, se non saranno considerati dal Concessionario effetto di forza maggiore saranno a totale carico del Concessionario
A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente e l’Organo di Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l’approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche..
ART. 14 - Bonifica
Qualora in corso d’opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, a seguito di
consultazione con il Responsabile Unico del Procedimento riguardo alle tipologie d’intervento ritenute più opportune e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l’evento. Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all’avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l’Amministrazione, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie. Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai lavori.
Prima di dar corso all’inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, al Responsabile Unico del procedimento e alla Direzione lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici. Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione lavori sia al RUP i certificati di collaudo e le attestazioni relative all’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all’autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese. Qualora, nonostante la massima diligenza del
Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo a una Proroga.
ART. 15 - Finanziamento della costruzione
Il Concessionario assume a proprio totale onere e spesa il reperimento dei mezzi finanziari per l’esecuzione dell’opera e dei relativi oneri di ammortamento finanziario. In ogni caso, il finanziamento e i relativi oneri di ammortamento non potranno avere durata superiore alla durata della presente convenzione. Il Comune, al fine di consentire la realizzazione dell’opera attraverso idoneo finanziamento costituirà in favore del Concessionario o del terzo finanziatore, diritto di superficie sull’area contraddistinta al foglio 12 part. 291/parte-292/parte per complessivi mq 2.400, ai sensi dell’art. 952 del Codice Civile. Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento del diritto di superficie alle condizioni previste dalla presente convenzione. Le spese di segreteria e di trascrizione e registrazione sono a carico della società Concessionaria. Tale diritto si estinguerà alla scadenza della convenzione con conseguente trasferimento della proprietà dell’opera realizzata in capo al Comune. E’ consentito al Concessionario il ricorso ad altre forme di finanziamento dell’opera, quali locazioni finanziarie, Così come specificato nel P.E.F., si precisa che il rischio legato al finanziamento delle opere da parte di istituti finaziari risulti totalmente in carico al concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Civitavecchia.
ART. 16 - Somme a disposizione
Il Concessionario si impegna inoltre:
a) a rimborsare le spese tecniche sostenute dal Concedente per le attività di cui all’art.92 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii. pari complessivamente ad € 16.660,60. Tali somme saranno da corrispondere nel seguente modo:
• 20% all’approvazione del Progetto Definitivo;
• 30% all’approvazione del Progetto Esecutivo;
• 40% alla sottoscrizione del Verbale Fine Lavori;
• 10% alla Redazione del Verbale di Collaudo.
b) Le somme a disposizione indicate ai punti B1 – B3 – B4 – B6 – B7 – B9 – B10 nel quadro economico del progetto preliminare, pari ad Euro 337.343,77 (oltre IVA) saranno gestite in modo diretto dal Concessionario e finalizzate alle spese tecniche generali, agli allacciamenti ai pubblici servizi e per le attrezzature strumentali, nonché per le attività di supporto tecnico al RUP nominato dal Concedente, con attestazione dell’avvenuto pagamento;
c) La rimanente somma, indicata nel quadro economico al punto B8, pari ad Euro 48.656,92 oltre IVA dovrà essere versata direttamente dal Concessionario al promotore per il rimborso dei costi per la predisposizione della proposta, come previsto al comma 18 dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006, con attestazione dell’avvenuto pagamento.
ART. 17 - Modalità di Gestione
Ferma restando l’integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest’ultimo gestisce l’impianto secondo le proprie scelte imprenditoriali, mediante i seguenti strumenti:
a) gestione diretta in proprio;
b) gestione diretta a mezzo di proprio socio;
Nel quadro degli strumenti sopra citati non è richiesta autorizzazione preventiva del Comune, fermo restando l’obbligo di informativa da parte del Concessionario, mediante consegna di copia del contratto stipulato al Responsabile del Procedimento.
ART. 18 - Responsabilità e rischi della Gestione
Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la responsabilità propria sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi. Il Concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico della gestione, dotato dei necessari requisiti, che sarà l’interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione. Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di fine lavori ed il suo nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Concedente. Il Concessionario inoltre è tenuto a:
1. impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
2. applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla
legge;
3. mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
4. rispondere di eventuali danni cagionati a terzi per effetto delle attività di gestione, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
5. rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.
Al Responsabile Tecnico della gestione compete disporre e vigilare:
a) Su tutte le operazioni riguardanti i servizi in gestione, accertando che si compiano secondo le norme stabilite nel presente contratto e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
b) Sull'osservanza di tutte le disposizioni comunali, provinciali, regionali e statali;
c) Sul personale addetto alle strutture, circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento, la disciplina, i rapporti con l’utenza.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture è a carico del Concessionario, il quale ne risponde nei confronti del Concedente. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. In ogni caso, il Concessionario si impegna a mostrare al Concedente la prova dell’avvenuta liquidazione dei corrispettivi dovuti.
Così come specificato nel P.E.F., si precisa che in fase di gestione il rischio rispetto alla quantificazione della potenziale domanda analizzata risulti totalmente in carico al concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Civitavecchia.
ART. 19 - Osservanza delle Norme in Materia di Lavoro e Sicurezza
Il concessionario è obbligato a garantire nel servizio la presenza di personale qualificato, in regola con i contratti di lavoro del settore e in numero e qualifica tale da garantire l’efficiente conduzione del servizio. Il Concessionario è tenuto, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs.
81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al concessionario di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
ART. 20 - Nulla Osta all’Esercizio
Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l’acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività.
ART. 21 - Gestione dei Servizi di Manutenzione
Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni immobiliari, ordinari e straordinari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture e per la cura del verde, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario, in osservanza del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo. Le manutenzioni riguarderanno le strutture, le attrezzature, gli impianti, le opere concesse in gestione. Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, operando le necessarie soluzioni.
Il Concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse. Il Manuale d’Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative. Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti. I rapporti giuridici sorti in relazione alla gestione delle opere realizzate tra il Concessionario ed eventuali fornitori cesseranno alla scadenza del contratto e non potranno essere trasferiti al Concedente, salvo determinazione contraria da parte di quest'ultimo.
ART. 22 - Erogazione dei servizi e delle attività
La conduzione e gestione del servizio è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità del Concessionario sollevando il Comune da qualsiasi pretesa di terzi; a tal fine il Concessionario stipulerà idonee coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi e a copertura dei rischi da incendio e scoppio per la struttura in gestione, come specificato dall’art. 25 della presente convenzione. La struttura realizzata dovrà essere utilizzata dalla Concessionaria per il raggiungimento dei propri scopi imprenditoriali in piena autonomia e libertà gestionale. Sarà consentito pertanto il ricorso a forme di pubblicizzazione dei servizi erogati attraverso pubblicazioni o circolari nei diversi Comuni individuati nel bacino d’utenza allegato al Piano Economico
finanziario, o attraverso il ricorso a convenzioni con strutture pubbliche presenti sul territorio e non, quali ospedali, ecc.
Il Concessionario provvede a gestire i servizi di cremazione ed eventuali altri servizi direttamente, attraverso la propria struttura gestionale, o indirettamente mediante affidamenti a terzi da esso autorizzati.
I servizi erogati con la presente Convenzione saranno i seguenti:
• servizio di accoglienza del feretro, assistenza con proprio personale alle cerimonia di commiato e concessione di tutti gli spazi necessari alla cerimonia;
• servizio di cremazione con consegna delle ceneri complete di urna cineraria;
• servizio di cremazione di arti riconoscibili e consegna delle ceneri complete di urna cineraria;
• servizio di cremazione di resti umani derivanti da riesumazioni cimiteriali o altro.
Per tutta la durata della presente convenzione, i servizi prestati dalla Società sono equiparati a servizi pubblici comunali, con applicazione di ogni relativo beneficio, ove applicabile. E’ fatta salva la facoltà per il Concessionario di introdurre nell’arco temporale di durata della concessione eventuali migliorie ai servizi in essere in piena autonomia, previa autorizzazione specifica del Comune di Civitavecchia. Il Concessionario si impegna a trasmettere relazione annuale al Comune di Civitavecchia per consentire la verifica del servizi prestati. Tutti gli oneri e le intestazioni relativi connesse alla
gestione della struttura sono a carico del Concessionario.
Le parti si danno reciprocamente atto che le tariffe relative alla gestione dei servizi oggetto della concessione, così come indicate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, sono state determinate tenendo conto della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell’entità dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle opere secondo le indicazioni risultanti dal medesimo documento di gestione, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Le tariffe sono state fissate dal Concessionario, nel rispetto del Piano economico finanziario e delle normative di riferimento in vigore, in fase di presentazione dell’offerta. Le tariffe saranno adeguate all’incremento tariffario nazionale e alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il Concessionario provvede alla pubblicazione del tariffario su stampa periodica e informativa, nonché in via telematica. Il tariffario dei servizi è comunicato dal Concessionario al Responsabile del servizio entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà effetto dal 31 gennaio successivo.
Il Cessionario si impegna a non attivare in proprio servizi concorrenti con quelli offerti dalla Concessionaria e a non attivare convenzioni, anche tramite la concessione di aree, con altre concorrenti strutture per servizi analoghi a quelli previsti nel nuovo impianto. Tali tariffe sono sempre soggette ad IVA di legge. Si precisa per l’utente che, oltre alle tariffe, sarà dovuta direttamente al Comune la tassa relativa al rilascio dell’autorizzazione dell’Ufficio Stato Civile per l’affidamento delle ceneri.
ART. 23 - Controlli e Vigilanza in Corso di Esecuzione
Ai sensi dell’art. 299 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del Concessionario attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto/Responsabile della concessione. E’ in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto della concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto. Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi del Comune. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
ART. 24 - Società di Progetto
La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione. La Società di Progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati dalla normativa vigente (attuale art. 156, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006). Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di
volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente. La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi dalla vigente normativa (art. 156 del Codice dei contratti pubblici). Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente. Ogni mutamento dell’assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l’acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa. Il Concessionario è tenuto, periodicamente ed a richiesta del Concedente, alla produzione di idonea certificazione comprovante il rispetto della legislazione antimafia dei soci e degli amministratori della società di progetto.
ART. 25 - Garanzie e Fideiussioni
Si da atto che il concessionario prima della stipula del presente contratto ha presentato:
a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori. La cauzione definitiva permane fino alla data del
certificato di collaudo dei lavori.
b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 prestata dal concessionario per una somma assicurata:
• per i danni di esecuzione: Euro 1.973.250,00 (art.
125, comma 1, DPR n. 207/2010);
• per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (art. 125, comma 2, DPR n. 207/2010);
c) Polizza assicurativa dei progettisti ex art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 stipulata per i massimali previsti dalla normativa vigente per la responsabilità professionale dei progettisti e per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione concedente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. (art. 269, comma 1, DPR n. 207/2010).
Il concessionario dovrà prestare dalla data di inizio di esercizio del servizio cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 163/2006 da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Le garanzie e cauzioni sono e saranno costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, le garanzie devono essere prestate da compagnie di primaria importanza di gradimento del Concessionario. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Le polizze dovranno essere sottoscritte con firma autenticata e con la specificazione dei poteri di firma del sottoscrittore.
ART. 26 - Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza saranno a totale carico del Concessionario.Penali
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera dell’1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al Concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario. In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all’espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti. Le spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.
Il Concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle previsioni contenuta nella clausola risolutiva espressa.
ART. 27 - Carta dei Servizi
Il concessionario si impegna a predisporre la Carta dei Servizi offerti al pubblico secondo i criteri applicabili ai gestori di pubblici servizi. La Carta dei Servizi è resa pubblica anche dal Comune nelle forme ritenute più adeguate. A tal fine la Società può dotarsi di regolamenti interni per l’erogazione e l’uso dei servizi.
Il concessionario, così come indicato nell’elaborato “Modalità di gestione, di organizzazione del Servizio e rendimento”, si impegna a dotarsi della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14000.
ART. 28 - Orari di apertura
La struttura sarà aperta durante tutto l’anno solare. Gli orari di servizio saranno dalle 8,00 alle 20,00 da lunedì a venerdì. Gli stessi potranno essere modificati concordemente fra le parti. E’ facoltà del Concessionario, per cause di forza maggiore, protrarre il servizio oltre i normali orari di apertura e nei giorni festivi. L’orario di apertura dei servizi è comunicato al Comune e ne è data pubblicità da parte del Concessionario nelle forme ritenute opportune.
ART. 29 - Ordine e decoro pubblico
In forza dell'equiparazione ai servizi comunali dei servizi da essa gestiti, il Concessionario si impegna a mantenere all'interno della struttura ordine e decoro pubblico confacenti e qualificati a un servizio pubblico comunale e ad adeguarsi ad eventuali Ordini di Servizio emessi dal Concessionario.
ART. 30 - Risoluzione, Revoca e Recesso
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, previa diffida e concessione di congruo termine, non inferiore a 15 giorni, per fornire controdeduzioni e giustificazioni,
anche per una sola delle seguenti cause:
a) Fallimento del Concessionario o suoi aventi causa;
b) Sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del Concessionario di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale ovvero perdita da parte del Concessionario dei requisiti per l’esecuzione dei lavori e successiva gestione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
c) Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione;
d) Esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
e) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
f) Violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
g) Violazione del divieto di sub-concessione;
h) Mancata ottemperanza alle direttive fornite dall’Amministrazione ai fini dell’approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
i) Violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all’Amministrazione;
j) Cessione non autorizzata di diritti di superfici di aree;
k) Xxxxx nell’esecuzione dei lavori e nella gestione;
l) Manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori e della gestione;
m) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
n) Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
o) Sospensione delle attività relative alla gestione o mancata ripresa della stessa da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
p) Rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dalla convenzione e dal cronoprogramma;
q) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione o violazione di norme regolanti il subappalto;
r) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e ai piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
s) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase della gestione;
t) Mancata realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, sostituzioni e ad ogni altra opera necessaria ad assicurare costantemente il regolare funzionamento dei parcheggi, così come da programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo predisposto dal Concessionario .
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la
comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione per la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e il Concessionario ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della concessione, nonché nel caso di esecuzione di ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. La dichiarazione di decadenza del rapporto obbligatorio determinerà l’acquisizione di diritto da parte del Concedente della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti, in tutto od in parte realizzati senza alcun obbligo di compensi o rimborsi di qualsiasi natura e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Concedente.
La concessione potrà essere altresì revocata dal Concedente, con decisione motivata, qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il Concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al Concedente a fronte del pagamento di un corrispettivo e di una penalità determinati con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 158, comma 1 lett. a),b),c), del D.Lgs n. 163/2006). Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al Concessionario si applicherà la normativa vigente (art. 159, comma 1 lett. a),b), del D.Lgs n. 163/2006). Ai finanziatori dell’opera è garantita la facoltà di individuare un soggetto subentrante al Concessionario nei cui confronti è stato risolto il contratto. Qualora ricorra giusta causa di recesso, il Concessionario può rinunziare al godimento ed esercizio della Concessione, prima del termine stabilito in precedenza. Il Concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il Concedente sia posto così in grado di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.
ART. 31 - Modifiche alla composizione societaria
La presente convenzione resta ferma fino alla scadenza, anche nel caso in cui la composizione societaria del Concessionario subisca in tutto o in parte modificazioni.
ART. 32 - Adeguamento delle clausole
Le parti si riservano di adeguare, di comune accordo, le clausole della presente convenzione in base a successive norme di legge che prevedano modifiche migliorative della vigente normativa. Le parti si
riservano inoltre la possibilità di adeguare le clausole anche in caso di interesse pubblico o per mutate condizioni di mercato.
ART. 33 - Clausola compromissoria
Per tutte le controversie che dovessero intervenire tra le parti concernenti la validità, l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Civitavecchia.
ART. 34 - Spese Contrattuali
Tutte le spese nessuna esclusa ed eccettuata quelle relative alla stipulazione del presente atto sono a carico del Concessionario.
ART. 35 - Trattamento dati personali
Per le attività oggetto del servizio, il Concessionario assume la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
In tale qualifica, esso potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
ART. 36 - Allegati alla convenzione
Fanno parte della presente convenzione, come parte integrante, i seguenti documenti in formato digitale:
− Progetto preliminare comprensivo degli elaborati relativi alle
modalità di gestione e organizzazione del servizio;
− Piano economico-finanziario;
− Cronoprogramma;
− Polizze di garanzia;
IL COMUNE
PER. LA DITTA CONCESSIONARIA Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
PER IL SEGRETARIO ROGANTE Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.