Condizioni della copertura assicurativa degli impianti FV e/o accumulatori di Solarwatt GmbH (Ultimo aggiornamento 01/04/2022)
Condizioni della copertura assicurativa degli impianti FV e/o accumulatori di Solarwatt GmbH (Ultimo aggiornamento 01/04/2022)
1. Oggetto dell’assicurazione
1.1 Beni assicurati
Sono assicurati gli Impianti FV composti da moduli Solarwatt (compresi i moduli Solarwatt per carport, veranda e sistemi di facciata), Energy Manager, soluzioni di stoccaggio Solarwatt (da 2,2 a 14,4 kWh), nonché i sistemi di espansione MyReserve
“Cluster” e “Extension” e wallbox fino a una po-
tenza installata di 500 kWp.
I sistemi di stoccaggio di terzi (ad esempio di Varta, Huawei, E3/DC) nel programma di vendita e con- segna di Solarwatt possono essere assicurati in ac- cordo con Solarwatt. L’estensione dell’impianto assicurato è indicata nel/nei certificato/i di as- sicurazione.
Anche gli impianti completamente rinnovati e re- staurati con nuove caratteristiche tecniche (“re- powering”) possono essere assicurati.
Solo gli oggetti assicurati specificati al punto 1.1 con una potenza fino a 500 kWp possono essere registrati. Un prerequisito per gli impianti fotovol- taici superiori a 100 kWp è che la proprietà as- sicurata sia sempre chiusa su tutti i lati. Gli impianti a terra sono esclusi dalla copertura assicurativa in Italia. Sono assicurati anche tutti i componenti tec- nici (quali per esempio gli elementi di fissaggio specifici per gli impianti, i cavi, la tecnologia per la misurazione, il controllo e il monitoraggio e il PC per il telemonitoraggio) nella misura in cui il con- traente o il gestore/proprietario si assuma i relativi rischi. I trasformatori / inverter / sistemi di stoc- caggio sono assicurati solo se vengono menzionati esplicitamente nel certificato di assicurazione.
1.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i componenti che generalmente devono essere so- stituiti più volte nel corso della durata di vita dei beni assicurati, quali ad esempio fusibili, batterie non ricaricabili, ecc.
2. Xxxxxx e danni assicurati
2.1 La compagnia assicurativa corrisponderà un in- dennizzo per i danni materiali imprevisti causati ai beni assicurati e per la perdita degli stessi a se- guito di furto, furto con scasso, depredazione o saccheggio.
2.2 L’indennizzo sarà corrisposto per danni o distru- zione dei beni assicurati (danni materiali) in parti- colare derivanti da:
a) errori operativi, imperizia, negligenza;
b) sovratensione, induzione, cortocircuito, sovra-corrente;
c) incendio, fulmini, esplosione o implosione (compresi i danni causati dalle operazioni di estinzione di incendi, demolizione, sgombero o perdita nel corso di tali eventi);
d) acqua, umidità, allagamento;
e) atti dolosi da parte di terzi, sabotaggio, atti vandalici, disordini interni, terrorismo;
f) errori di fabbricazione e di progetto, vizi del materiale;
g) guasti delle apparecchiature di misurazione, di controllo e di sicurezza;
h) tempeste, grandine, gelo, inondazioni, so- vraccarico da neve, eventi sismici.
i) morsi di animali di ogni tipo.
2.3 Indipendentemente dalle concause, la compagnia assicuratrice non corrisponderà alcun indennizzo per:
a) danni derivanti da dolo del contraente, degli in- stallatori partner e del gestore/proprietario ovvero dei rispettivi rappresentanti;
b) danni derivanti da eventi bellici di qualsiasi natura;
c) danni causati dall'energia nucleare *)
*) Nella Repubblica Federale di Germania, l'indennizzo dei danni derivanti dall'energia nucleare sono regolati dalla Atomgesetz (Legge sull'energia nucleare). I gestori degli impianti nucleari sono tenuti ad predisporre una garanzia finanziaria obbligatoria e a stip- ulare a tal fine una polizza assicurativa della responsabilità civile.
danni imputabili alla normale usura di esercizio o all’invecchiamento. L'indennizzo sarà co- munque corrisposto per i danni indiretti a ul- teriori unità di sostituzione. La durata di vita è valutata sulla base della durata di vita pre-
vista per i singoli componenti dell’impianto
fotovoltaico in base alle informazioni fornite dal rispettivo produttore.
2.4 Inoltre, l’assicuratore non indennizza danni per i quali è responsabile un terzo in qualità di fornitore (produttore o rivenditore), in particolare l’obbligo di garanzia dei fornitori dei singoli componenti dell’impianto FV (generalmente 24 mesi), all’Ener- gyManager Solarwatt e ai suoi componenti, un ap- paltatore o danni da un incarico di riparazione, in-
dipendentemente dalle cause che vi hanno con- tribuito.
Se il terzo contesta il suo obbligo di pagamento, l’assicuratore pagherà inizialmente un indennizzo. Se dopo il pagamento dell'indennizzo risulta che
un terzo è responsabile del danno e il terzo lo con- testa, il contraente o il gestore/proprietario trat- tiene inizialmente l’indennizzo già versato.
L’art. 86 della Legge tedesca sul contratto as- sicurativo non è applicabile in questi casi. Il con-
traente o il gestore/proprietario deve far valere la sua pretesa a spese dell’assicuratore e secondo le sue istruzioni in via extragiudiziale e, se necessa- rio, in tribunale.
L’indennizzo deve essere restituito se il con- traente o il gestore/proprietario non segue le istruzioni dell’assicuratore o se il terzo indennizza il contraente o il gestore/proprietario.
3. Tempo fuori servizio
A seguito di un danno all’impianto FV che in linea di principio deve essere risarcito, l’assicuratore rimborsa anche il tempo fuori servizio subito dal gestore/proprietario in quanto non è possibile ali- mentare la rete elettrica del fornitore.
L'esclusione per danni materiali ai sensi della clau- sola 2.4 non si applica al tempo fuori servizio.
Il tempo fuori servizio è risarcito fino a 12 mesi per evento dannoso.
4. Assicurazione in caso di minore resa (vale solo per i sistemi Solarwatt GmbH in combinazione con un certificato di protezione completa Solarwatt valido)
Una minore resa si ha nel caso in cui non venga raggiunta la produzione annua garantita dell’im- pianto FV, vale a dire il 90% della produzione an- nua prevista. La compagnia assicurativa cor- risponderà un indennizzo anche nei casi di una mi- nore resa dell’impianto fotovoltaico dovuta a:
− irraggiamento solare ridotto rispetto a quello previsto dal calcolo della redditività;
− guasti interni e difetti di funzionamento dei
moduli fotovoltaici, degli inverter e del rispet- tivo cablaggio.
La compagnia assicurativa corrisponderà un in- dennizzo per la differenza tra la produzione annua garantita e la produzione annua effettiva.
La produzione annua prevista è calcolata sulla base del calcolo della redditività reso disponibile al gestore/proprietario. Il calcolo della redditività è
effettuato mediante il software “PV*SOL” o “PVSYST simulazione del rendimento”.
Non sarà corrisposto alcun indennizzo per rese mi- nori derivanti da:
− eventi bellici di qualsiasi natura, guerra civile;
− energia nucleare;
− interruzioni programmate dal contraente;
− interruzioni o limitazioni la cui causa non è direttamente collegata ai beni assicurati;
− prolungati periodi di schermatura della luce a
causa di alberi, edifici, ecc. che non sono stati tenuti in considerazione nella valutazione della resa;
− sporcizia dei moduli;
− omessa riparazione dell’impianto assicurato;
− modifiche effettuate in proprio e interventi ina-
deguati da parte del gestore.
Il limite di indennizzo previsto dalla copertura as- sicurativa per la minor resa per ciascun anno as- sicurativo è pari al 50% della produzione annua attesa di energia.
5. Valore assicurato, somme assicurate a primo ris- chio
In deroga all'art. 88 della VVG (Legge tedesca sul Contratto Assicurativo) il valore assicurato è l'in- tero prezzo contrattuale dei beni assicurati a nuovo (valore a nuovo) più i costi di acquisto (ad esempio i costi di imballaggio, nolo, dazi doganali e installazione); sono esclusi i costi di progetta-
xxxxx e quelli sostenuti per l’ottenimento delle au- torizzazioni amministrative. Dall’ammontare dell’indennizzo calcolato sarà detratta una franchigia pari a 250 euro per ciascun evento dan-
noso (si veda la clausola 7).
La compagnia assicuratrice rinuncia a sollevare l’obiezione di sottoassicurazione a condizione che ai fini assicurativi sia stata dichiarata l’effettiva po- tenza in kWp/la capacità di stoccaggio in kWh dell’impianto installato. Si ha sottoassicurazione qualora la produzione dichiarata al momento del verificarsi dell’evento assicurato sia inferiore alla produzione effettiva dell’impianto. In questo caso sarà corrisposta soltanto la parte di indennizzo
calcolata in misura proporzionale all’intero am- montare come la produzione dichiarata rispetto alla produzione effettiva.
6. Determinazione dell’indennizzo; sottoassicura- zione
6.1 Nella misura in cui Solarwatt GmbH sia il con- traente del Contratto di assicurazione collettiva di base, sussiste il diritto all’indennizzo soltanto se la riparazione o la sostituzione viene effettuata dallo stesso contraente, dalle sue società dipendenti o dai suoi partner affiliati.
6.2 In caso di danno parziale, l'assicuratore rimborsa le spese necessarie per la riparazione dell’oggetto danneggiato il giorno del danno; in caso di danno totale, l’assicuratore rimborsa l’importo con- formemente alla clausola 5.
L'assicuratore rinuncia al risarcimento di even- tuali valori residui (valore del vecchio materiale)
nell’indennizzo. In caso di danni alle batterie ci sarà una detrazione dei costi di ripristino.
6.3 Danni da interruzione; periodo di garanzia
a) Per danni da interruzione si intende il man- cato introito derivante dalla fornitura di ener- gia che il gestore non è in grado di generare poiché la precedente condizione di funziona- mento del bene danneggiato deve essere ripristinata ovvero un bene distrutto deve es- sere sostituito con un altro equivalente.
b) Il danno da interruzione dovrà presentarsi nel periodo di validità della garanzia di 12 mesi. Questo decorre non prima del momento in cui il danno avrebbe dovuto essere evidente per il gestore in conformità alle regole rico- nosciute della tecnologia, ma al più tardi con l’inizio del danno da interruzione. Nel caso di ripetuti danni allo stesso bene, per i quali sussiste un nesso causale, il periodo di ga- ranzia decorrerà con il verificarsi del primo sinistro.
c) La compagnia assicuratrice corrisponderà un indennizzo qualora il momento a partire dal quale il danno avrebbe dovuto essere appa- rente al gestore in conformità alle regole
riconosciute della tecnologia, sia compreso entro il periodo di durata concordata dell’as- sicurazione.
d) L’indennizzo sarà calcolato moltiplicando la produzione in kWp per una quota fissa con- cordata per kWp e giorno e per il numero di giorni persi (si veda aa), tuttavia per un mas- simo pari al ricavato derivante dall’energia di fatto non immessa, in cui l’energia solare avrebbe potuto essere erogata qualora il funzionamento del bene non avesse subito
interruzioni o limitazioni a causa del danno.
aa) L’indennizzo di cui alla lettera d), punto
1 è calcolato come segue:
per il periodo 01/04 - 30/09: produzione in kWp x 2 euro x giorni persi
per il periodo 1/10 – 31/03:
produzione in kWp x 1 euro x giorni persi
limitato ai ricavati derivanti dall'energia immessa di fatto mancati e a un pe- riodo di copertura pari a 12 mesi.
Dall’indennizzo saranno detratti gli in- troiti derivanti dall’erogazione di ener- gia realizzati nonostante il danno.
L’indennizzo sarà corrisposto anche per gli introiti non realizzati derivanti dalla remunerazione dell’energia solare per proprio uso. Nel caso in cui
l’assicurato non riceva alcun com- penso, sono assicurati anche i costi ag- giuntivi derivanti dalla necessità di ac- quistare energia da un fornitore esterno quale sostituto dell’energia solare ricavata autonomamente.
e) In caso si riscontri un danno da interruzione, devono essere considerate tutte le con- dizioni che avrebbero influenzato in maniera positiva o negativa l’andamento e il risultato
dell’attività, se la possibilità tecnica di uti- lizzo del dispositivo non fosse stata interrotta o limitata a causa del danno.
I ricavati derivanti dall'energia immessa in rete non devono essere sostituiti, in partico- lare nel caso in cui questa non avrebbe potuto essere comunque immessa, a causa di revisioni pianificate o necessarie, lavori di manutenzione o modifiche.
f) Il risarcimento non può causare un arric- chimento. Vantaggi economici che si veri- fichino quale conseguenza dell’interruzione per un periodo fino a sei mesi dopo la sca- denza del periodo di copertura devono es-
sere adeguatamente presi in considerazione. Nel caso in cui vengano condotti in anticipo lavori del tipo indicato al par. e) 2 durante il periodo di interruzione, questo limite tempo- rale non si ritiene valido.
g) Se il danno da interruzione è causato anche da un danno ad un oggetto non assicurato o da un rischio non assicurato, non sussiste al- cun obbligo di risarcimento per il danno da interruzione che sarebbe stato causato dal danno all'oggetto non assicurato o dal solo rischio non assicurato.
6.4 Il limite dell'indennizzo per ogni sinistro è la somma assicurata di cui al punto 5 più i costi assicurati di cui al punto 1. Rischio al netto della franchigia con- cordata.
Per l’oggetto assicurato SOLARWATT EnergyManager vale il seguente sotto-limite, che costituisce il limite di risarcimento per ogni evento assicurato:
SOLARWATT EnergyManager: 1.000 EURO
7. Franchigia
Dall’ammontare dell’indennizzo calcolato con- formemente al punto5 sarà detratta una franchigia pari a 250 euro per ciascun evento dannoso.
Nei primi tre anni di esercizio, la franchigia per danni materiali agli inverter installati venduti da
Solarwatt StecaGrid e Fronius, o SMA e So- larEdge, è ridotta a 75 euro.
8. Obblighi in caso di danni e conseguenze della vio- lazione degli obblighi
8.1 Eventuali danni dovranno essere tempestivamente denunciati dal gestore/proprietario all’agente di assicurazione telefonicamente o via fax. I danni derivanti da furto, furto con scasso o rapina dovranno essere immediatamente denunciati alle autorità di polizia. Dovrà essere presentato un
elenco dei beni sottratti.
8.2 Il gestore/proprietario dovrà:
− prevenire o ridurre il danno quanto più pos- sibile;
− consentire alla compagnia assicurativa, su richiesta di questa e in misura ragionevole, di
investigare sulla causa e sull’entità del danno e determinare l’entità dell’indennizzo, fornendo tutte le informazioni necessarie a tale scopo – su richiesta scritta – nonché la prova neces-
saria;
− non manomettere il bene danneggiato fino a quando non sia stato ispezionata dall’assicura- tore o da un suo agente, a meno che motivi di mantenimento in funzione dell’impianto o misure di sicurezza non giustifichino un suo in-
tervento ovvero un intervento non riduca il danno o l’ispezione non venga effettuata im- mediatamente, tuttavia al più tardi non oltre 5
giorni lavorativi dal ricevimento della prima de- nuncia di sinistro;
− conservare le parti danneggiate da sostituire con delle nuove in modo tale che esse siano al riparo dagli agenti atmosferici fino a quando non sarà stata effettuata una perizia da parte
dell’assicuratore o di un suo rappresentante
ovvero fino a quando non siano state svinco- late dalla compagnia assicuratrice per l’uti- lizzo.
8.3 In caso di danni che, secondo una perizia qualifi- cata, non superino il valore di 5.000 euro, il ge- store/ proprietario potrà procedere imme- diatamente con i lavori di riparazione. Ai fini di documentazione, dovranno essere fatte delle foto- grafie del danno prima dell’inizio dei lavori di ripa- razione.
8.4 Prima del verificarsi di un sinistro, il gestore/ pro- prietario dovrà:
- far installare l’impianto e farlo ispezionare da
una società qualificata in conformità con le regole riconosciute della tecnica (non è con-
sentita l’installazione in proprio). Il controllo
della capacità di carico del sistema portante e
della resistenza dei moduli agli agenti esterni dovrà soddisfare la norma DIN 1055 o quanto
previsto dall’Eurocodice 1 nella versione vi- gente al momento dell’installazione. I moduli
utilizzati dovranno essere in grado di soppor- tare i carichi meccanici in conformità alla cer- tificazione CEI 61215 o CEI 61646;
- proteggere l’impianto con dispositivi paraful-
mini nella misura in cui ciò sia richiesto dalle specifiche del produttore;
- far installare l’inverter in conformità alle
istruzioni del rispettivo produttore;
- effettuare registrazioni dei dati del contatore (dati produttività) almeno ogni trimestre e
presentarle all’assicuratore su richiesta;
- osservare tutte le disposizioni di legge, ammi- nistrative e convenute in materia di sicurezza. Il proprietario/gestore non potrà violare tali disposizioni in materia di sicurezza né consen- tire ovvero tollerare che esse vengano violate da terzi;
- osservare l’obbligo di tenuta dei libri contabili;
gli inventari, lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite (solo in caso di società) e i registri delle remunerazioni derivanti dalla fornitura di energia alle competenti società per
l’energia relativi ai tre anni precedenti
dovranno essere salvaguardati da perdite, danni o distruzione;
- informare immediatamente la compagnia as- sicuratrice in caso di eventuali variazioni della remunerazione relativa alla fornitura di ener- gia;
- osservare tutte le obbligazioni convenute con- trattualmente.
8.5 Nel caso in cui il gestore/proprietario infranga una delle mansioni sopraelencate, l’assicuratore sarà autorizzato al recesso in accordo con il articolo 28 VVG (legge sui contratti di assicurazione), oppure potrà essere liberato dagli oneri. L’assicuratore può essere liberato dagli oneri solo nel caso di un’infrazione intenzionale delle mansioni. Nel caso di un’infrazione grossolana delle mansioni, l’as- sicuratore è autorizzato a diminuire la sua presta- zione in rapporto adeguato alla gravità della colpa dell’assicurato o dell’operatore (ripartizione); l’onere della prova in caso di mancata presenza di grossolana negligenza è a carico dell’assicurato o operatore. Nel caso di un’infrazione grossolana
negligente delle mansioni, l’assicuratore rinuncia all’obiezione di una ripartizione, nella misura in cui il danno non superi un importo superiore a 5.000,- €. Articolo 28 VVG, cifre da 3 a 5 rimangono valide in modo invariato.
Il recesso da parte dell’assicuratore è valido a par-
tire dalla ricezione.
9. Salvo errori e omissioni
Gli impianti FV e gli impianti di stoccaggio non re- gistrati di cui si possa dimostrare che la registra- zione non sia avvenuta, sia avvenuta in ritardo o in modo non conforme per una svista da parte del contraente o dei gestori/proprietari, dei loro part- ner di installazione, dei loro rappresentanti o rap- presentanti autorizzati, possono essere registrati successivamente o in modo corretto fino a 6 mesi dopo la messa in funzione, a meno che non sus- sista dolo o negligenza grossolana. Fino alla data di registrazione supplementare, la copertura as- sicurativa è limitata alla copertura globale. A par- tire dalla data della registrazione supplementare giustificata, la copertura assicurativa è completa in conformità alle presenti condizioni assicurative. Se il contraente o il gestore/proprietario, il loro part- ner di installazione, il loro incaricato o rap- presentante autorizzato sono a conoscenza del fatto che un evento assicurato si è già verificato al momento della presentazione della successiva no-
tifica o correzione, l’assicuratore non è tenuto a in-
dennizzare.
10. Durata della copertura assicurativa (decorrenza e termine della garanzia)
10.1 La garanzia prestata dalla compagnia assicura- trice decorre con lo stato di pronto operativo de- finitivo dell’impianto fotovoltaico da installare nel luogo di ubicazione del rischio. Per ubicazione del rischio si intende il luogo di funzionamento descritto nel modulo di adesione.
Fino al definitivo stato di pronto operativo, dopo il collaudo e il collegamento dell’impianto fotovol- taico alla rete, la copertura assicurativa è limitata agli eventi esterni imprevisti che possono avere un
impatto sull’impianto stesso (xxxxxxx XXXXX). Qualsiasi polizza assicurativa contro i rischi dell’in- stallazione stipulata per l’impianto fotovoltaico avrà la priorità rispetto alla presente polizza as- sicurativa.
Il danno da furto è assicurato solo se le cose as- sicurate sono custodite sotto chiave o sono salda- mente fissate allo stabile.
10.2 La prestazione di garanzia da parte della com- pagnia assicuratrice per il singolo impianto foto- voltaico avrà termine alla data indicata nel certifi- cato d’assicurazione.
11. Cambio dei beni assicurati
Qualora fosse montato un altro bene o se ne so- stituisse uno, che sia tecnicamente paragonabile a quelli definiti nel modulo di adesione, per detto bene la copertura assicurativa rimane valida. Il mo- dulo di adesione va corretto immediatamente.
12. Lingua/ Legge applicabile / Tribunale competente
Il Contratto è redatto in lingua tedesca. Al Con- tratto si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca nei limiti in cui che questo non contrav- viene al diritto internazionale. Il tribunale compe- tente è, a scelta dell’assicurato, Düsseldorf o il luogo in Germania in cui il gestore/proprietario at- tualmente ha dichiarato la propria residenza o domiciliazione fissa.
13. Ispettorato e organismi di gestione reclami
L’ispettorato responsabile è l’ufficio federale per la vigilanza degli istituti finanziari, sezione Com- pagnie assicurative, con sede nella Xxxxxxxxx- xxxxxx Xxxxxx 000, X-00000 Xxxx (XX).
In caso di insoddisfazione a causa di una delle prestazioni o delle decisioni della compagnia as- sicurativa, si rivolga direttamente a questa. La compagnia assicurativa è membro dell’associa- zione Versicherungsombudsmann e.V. Questo fa sì che lei disponga come servizio speciale della possibilità di ricorrere un ombudsman (difensore civico) indipendente e neutrale, se una volta non
dovesse concordare con una decisione. La proce- dura è gratuita per lei. L’indirizzo dell’associazione Versicherungsombudsmann e. V. è il seguente:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x.X.,
Xxxxxxxx 000000, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxxxx)
I reclami tuttavia possono anche esser indirizzati al competente ispettorato sopra citato per le com- pagnie assicurative
14. Mediatore
La società mediatrice
Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH Luxemburger Allee 4
45481 Mülheim an der Ruhr
è autorizzata ad accettare le denunce e le dichiarazioni di volontà del gestore/proprietario connesse con l’esecuzione della presente copertura assicurativa ed è tenuta a inoltrarle immediatamente alla compagnia assicurativa.
15. Informazioni sull’utilizzo dei vostri dati
Utilizziamo i dati personali da Lei forniti per gestire la presente polizza assicurativa, compresa l’elabo- razione delle richieste di risarcimento che ne
derivano.
Queste dati comprendono informazioni di contatto di base, come il Suo nome e indirizzo, se queste informazioni sono rilevanti per il rischio assicurato,
le prestazioni che forniamo o una richiesta di risar- cimento da Lei dichiarata.
Ci avvaliamo anche di fornitori di servizi affidabili (ad es. esperti tecnici) che hanno accesso ai Suoi dati personali secondo le nostre istruzioni e con- trolli, ad es. in caso di danni.
L’utente dispone di una serie di diritti relativi ai pro- pri dati personali, tra cui il diritto all’accesso e, in determinate circostanze, il diritto alla cancella-
zione.
Questa sezione è una spiegazione abbreviata di come utilizziamo i Suoi dati personali. Ulteriori in- formazioni sono disponibili nella versione integrale della nostra informativa sulla protezione dei dati personali all’indirizzo
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx.
È inoltre possibile richiedere in qualsiasi momento le informazioni sulla protezione dei dati personali inviando un’email a xxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
16. Insolvenza del contraente
Qualora sussistano i presupposti per l’insolvenza del contraente, vale a dire di Solarwatt GmbH, il gestore/proprietario dell’impianto fotovoltaico subentrerà come contraente nel singolo contratto assicurativo, senza necessità di uno specifico ac- cordo, dal momento in cui viene avviata la proce- dura di insolvenza, a condizione che la gestione dell’assicurazione continui ad avvenire tramite la mediazione di AON Versicherungsmakler Deutsch- land GmbH e il premio assicurativo sia stato cor- risposto anticipatamente per cinque anni a decor-
rere dall’inizio della polizza assicurativa originaria. Non viene rilasciato un certificato d’assicurazione individuale.
17. Clausole generalmente applicabili
17.1 Progresso tecnologico
Se, in seguito a un evento assicurato, a causa del progresso tecnologico non sono più disponibili pezzi di ricambio fabbricati in serie per l’oggetto assicurato, l’assicuratore, al momento dell’ef- fettivo ripristino dell'impianto fotovoltaico, sostitu-
isce i moduli solari interessati dal danno con mod- uli solari della generazione successiva attuale, con prestazioni e caratteristiche del prodotto identiche o paragonabili.
17.2 Aumenti di prezzo
Vengono rimborsate le spese aggiuntive effettiva- mente sostenute a causa di aumenti di prezzo (fino a 15.000 EUR) tra il verificarsi dell’evento assicu- rato e il ripristino o la sostituzione. Se il contraente/operatore non provvede immediatamente al ripristino o alla sostituzione, i costi aggiuntivi vengono rimborsati solo nella misura in cui sarebbero stati sostenuti anche in caso di ripristino o sostituzione immediati.
17.3 Periferiche mobili
Le periferiche e i componenti di monitoraggio mobili o installate/i in modo permanente sono coperte/i anche al di fuori del luogo di assicura- zione, a condizione che vengano utilizzate/i esclusivamente per il funzionamento o il monitoraggio dell’impianto assicurato.