GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
Prot. n. 76883 del 09/05/2022
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)
Appalto n. 72/2022
SETTORI ORDINARI - SERVIZI
per l'affidamento, mediante accordo quadro con più operatori economici, del servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica).
1) PREMESSE
Con provvedimento n. 01/BA/2022 del 17/01/2022 e con determina a contrarre n. 7 del 20/01/2022, questa Società ha deliberato di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica), per una durata complessiva massima di 36 mesi nel corso della quale potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi di durata variabile fino a un massimo di 12 mesi.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 come convertito in legge dalla Legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, come modificato dal
D.L. 31/05/2021, n.77 convertito in legge dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, e dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere in modalità telematica, e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il bando di gara è stato inviato in data 06/05/2022 all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la sua pubblicazione e pubblicato nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 54 in data 11/05/2022.
Il luogo di svolgimento del servizio sarà costituito dal polo rifiuti di Bassano del Grappa (VI), codice NUTS ITH32, e dall’impianto/i di destinazione del rifiuto secco per l’anno 2022 che nel momento della redazione del progetto del presente appalto non sono noti e pertanto è possibile indicare soltanto i possibili siti di destinazione finale situati nella Regione Veneto, provincia di Vicenza e Padova [codici NUTS: ITH32 e ITH36]:
• l’impianto di termovalorizzazione di Schio (VI) della società A.V.A. S.r.l.;
• l’impianto di termovalorizzazione di Padova denominato WTE, gestito dalla società HESTAMBIENTE S.r.l. (Gruppo Hera);
• la discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI) della società SIA S.r.l.;
• la discarica di Sant’Urbano (PD) della società GEA S.r.l.
.
CIG n. 9202670B84
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è, in fase di progettazione il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in fase di affidamento il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx e in fase di esecuzione l’Xxx. Xxxxxx Xxxxx.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
1
La gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution Italia, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA xxxx://xxx.xxxxxxx.xx nella sezione e-procurement all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx (il “Portale”).
Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche. La documentazione di gara comprende:
1) progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto e relativi allegati (A. Mod. 409.01 – DUVRI, preliminare all’affidamento di un lavoro, servizio o fornitura e di indicazione dei costi interferenziali per la sicurezza; B. Modulo offerta per la qualificazione degli Operatori economici dell’Accordo Quadro; C. Fac- simile di Modulo offerta del confronto competitivo/aggiudicazione del primo contratto attuativo; D. Regolamento aziendale di accesso - Polo Rifiuti – Bassano del Grappa);
relazione tecnica illustrativa; schema di contratto;
2) bando di gara GUUE;
3) disciplinare di gara e moduli allegati;
4) codice Etico di ETRA SpA, disponibile sul sito Internet di ETRA SpA all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxxx/xx-xxxxxxxxxxxxx%X0%X0-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx, unitamente al “Codice di Comportamento dei dipendenti di ETRA Spa ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.62”, pubblicato nel sito internet di Etra Spa nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/anno 2017.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, entro il termine per l’invio di richieste di chiarimenti indicato nel bando GUUE.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, così come tutti i documenti di gara.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine indicato nel bando GUUE, mediante pubblicazione in forma anonima nell’area riservata alla presente gara, nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Referente per richieste di carattere amministrativo: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, Servizio Approvvigionamenti.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli utenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica, indicati dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione “Gestione Profilo” della propria area utente.
Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, eventuali comunicazioni da parte di ETRA SpA, aventi carattere generale ed inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sul Portale nell’area riservata alla gara nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3) OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto del rifiuto secco residuo (codice CER 20.03.01, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni gestiti da ETRA S.p.A. dell’area Bassanese), dal Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI) a uno o più impianti di termovalorizzazione e discariche situati nella Regione Veneto o in altre regioni.
Nel momento della redazione del progetto del presente appalto le destinazioni del rifiuto secco per l’anno 2022 non sono note e pertanto è possibile indicare soltanto i possibili siti di destinazione finale situati nella Regione Veneto, provincia di Vicenza e Padova:
• l’impianto di termovalorizzazione di Schio (VI) della società A.V.A. S.r.l.;
• l’impianto di termovalorizzazione di Padova denominato WTE, gestito dalla società HESTAMBIENTE S.r.l. (Gruppo Hera);
• la discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI) della società SIA S.r.l.;
• la discarica di Sant’Urbano (PD) della società GEA S.r.l.
In considerazione dell’incertezza della destinazione finale, la forma dell’appalto sarà quella dell’Accordo Quadro, che verrà stipulato ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con tre operatori economici. Una volta che la Stazione Appaltante conoscerà la destinazioni del rifiuto secco non riciclabile, si riaprirà il confronto competitivo tra gli operatori economici qualificati, al fine di sottoscrivere i contratti attuativi dell’accordo quadro.
Si precisa che, non potendo escludere che siano indicati dall’Autorità competente impianti anche diversi da quelli sopra elencati, collocati sia in Veneto che in altre regioni, è prevista la possibilità che, fin dall’avvio dell’accordo quadro o nel corso dello stesso, si presenti la necessità di dover ricorrere alla definizione di un nuovo prezzo, risultante dall’apertura del confronto competitivo tra gli operatori qualificati e, quindi, alla sottoscrizione di uno specifico contratto attuativo.
L’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a commissionare i servizi preventivati, che concorrono a determinare l’importo presunto a base d’asta, nonché ad affidare servizi a tutti e tre gli operatori qualificati.
Le quantità di rifiuto da gestire riportate di seguito sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20% senza che questo possa dare diritto all’Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.
Il quantitativo complessivo presunto e indicativo di rifiuti da trasportare nel periodo di dodici (12) mesi è pari a 12.000 tonnellate.
A seconda delle decisioni dell’Autorità competente, i rifiuti potranno essere destinati, presumibilmente, presso una o più delle destinazioni indicate precedentemente e all’art. 1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto (anche “Capitolato”); come detto, non si può tuttavia escludere che possano essere destinati anche presso altri siti.
Il peso medio per viaggio per il trasporto del rifiuto CER 20.03.01 con autoarticolato (con pianale walking- floor) è pari a circa 22 t/carico.
Per il rifiuto CER 20.03.01 di norma ETRA S.p.A. richiederà complessivamente circa 10/12 viaggi a settimana (circa 2 ritiri/giorno).
In caso di più destinazioni nello stesso arco temporale, i viaggi settimanali saranno definiti compiutamente all’interno dei ciascun contratto attuativo.
Si precisa che ETRA potrà sempre richiedere un numero maggiore di ritiri settimanali rispetto a quelli minimi indicati, che l’Appaltatore dovrà comunque garantire, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.16 del Capitolato.
AUTOMEZZI NECESSARI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
Per il trasporto dei rifiuti CER 20.03.01 l’Appaltatore dovrà utilizzare autoarticolati dotati di:
pianale tipo walking-floor con possibilità di caricare dall’alto dalla parte posteriore del mezzo;
pannello di chiusura superiore fisso;
sistemi di chiusura automatizzati e/o comunque manovrabili dagli operatori del mezzo in condizioni di sicurezza;
Il caricamento del rifiuto sui mezzi dell’Appaltatore viene effettuato dal personale di ETRA S.p.A. mediante benna a polipo su carroponte.
Si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ai relativi allegati per il dettaglio relativo alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione servizio | CPV | P (principale) S (secondaria) |
Servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti. | 90512000-9 | P |
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 643.455,24, iva esclusa, come da tabella sotto riportata.
La valutazione dei rischi da interferenze e gli oneri specifici di sicurezza sono indicati nell’allegato al Capitolato (MD 409.01) non soggetti a ribasso.
Gli oneri specifici di sicurezza complessivi dell’Accordo Quadro per la durata totale di 36 mesi ammontano a € 855,24 IVA esclusa.
Gli oneri specifici di sicurezza di ciascun contratto attuativo della durata massima di 12 mesi saranno definiti dalla Stazione Appaltante prima dell’avvio di ciascun contratto attuativo, in base a:
• la durata del contratto attuativo;
• il numero di viaggi necessari per il trasporto del rifiuto a destinazione;
• il numero di persone impiegate per il trasporto nel periodo contrattuale e le ore necessarie di formazione sui rischi da interferenze connessi con l’esecuzione delle prestazioni del presente accordo quadro
Descrizione servizi e importi Accordo Quadro | Importo |
Importo presunto dei servizi per 12 mesi | € 183.600,00 |
Valore massimo dei servizi per 36 mesi | € 550.800,00 |
Oneri sicurezza per 36 mesi* | € 855,24 |
Importo totale per 36 mesi | € 551.655,24 |
Importo per eventuale proroga tecnica fino a max 6 mesi | € 91.800,00 |
Importo totale (compresi oneri sicurezza, proroga tecnica) | € 643.455,24 |
*Importo non soggetti a ribasso.
ACCORDO QUADRO - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La forma dell’appalto sarà quella dell’Accordo Quadro che verrà stipulato ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c del D.Lgs. 50/2016 riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici qualificati.
L’Accordo Quadro sarà stipulato con massimo tre operatori economici qualificati che potranno aggiudicarsi, a seguito di confronto competitivo, il servizio di prelievo e trasporto del rifiuto secco residuo (codice CER 20.03.01) dal Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI) verso uno o più impianti di destinazione finale individuati dall’Autorità competente
I prezzi unitari a base d’asta per ciascuna delle possibili destinazioni indicate all’art. 1 del Capitolato, come indicati nel Modulo offerta allegato allo stesso, sono:
I concorrenti dovranno esprimere un ribasso percentuale su ciascun importo unitario a base d’asta.
L’importo unitario ottenuto dalla media aritmetica non ponderata dei quattro prezzi unitari ribassati risultanti dal ribasso offerto da ciascun operatore determinerà la qualificazione dei primi tre operatori economici qualificati.
Nel caso in cui in sede di qualifica degli operatori economici più di un’offerta presenti un ribasso totale pari a 0,00%, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l’Accordo Quadro e indire nuovamente la gara con altre modalità di aggiudicazione.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
I prezzi indicati nell’offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatta salva la possibilità di rinegoziare l’importo unitario offerto nei casi elencati all’articolo 4.1 del Capitolato.
I costi della manodopera sono indicati nella relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dall’art. 13 del D.Lgs. 56/2017.
CONTRATTI ATTUATIVI - CONFRONTO COMPETITIVO
Una volta nota la destinazione del rifiuto oggetto d'appalto, i tre operatori qualificati saranno interpellati per iscritto dalla Stazione appaltante ed entro massimo 7 giorni dovranno esprimere un ulteriore ribasso sull'importo unitario risultante dalla media aritmetica degli importi unitari offerti in sede di qualificazione da ciascun operatore qualificato per quella specifica destinazione.
Il contratto attuativo dell'Accordo Quadro della durata di 12 mesi sarà sottoscritto con l'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo unitario risultante dal confronto competitivo per la destinazione individuata. Nel caso in cui le destinazioni individuate dall'Autorità competente fossero più di una, il rilancio dell'offerta avverrà con le medesime modalità sopradescritte per ciascuna di tali destinazioni e saranno sottoscritti i relativi contratti attuativi con gli operatori economici che avranno offerto il minor prezzo unitario.
Nel caso in cui sia individuato dall’Autorità un impianto prevalente e un impianto di supporto, sarà richiesto al solo appaltatore aggiudicatario del contratto attuativo per la destinazione prevalente di offrire un ribasso per la destinazione di supporto. In tal caso il prezzo a base di offerta sarà il prezzo più basso ricevuto dalla Stazione Appaltante in fase di qualificazione per la destinazione di cui trattasi.
Nel caso in cui, in occasione dell’apertura del confronto competitivo, un operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro interpellato, non presenti, per due volte consecutive, alcuna offerta per i contratti attuativi, ETRA S.P.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno, escutendo la fideiussione.
Gli operatori economici che non si saranno aggiudicati alcun contratto attuativo non avranno diritto a richiedere alcun compenso o indennizzo per la mancata sottoscrizione del contratto.
In occasione del confronto competitivo i concorrenti dovranno altresì indicare il costo orario per eventuali extra soste oltre i novanta (90) minuti per l’accesso al Polo rifiuti di Bassano del Grappa.
Il prezzo indicato per eventuali soste straordinarie non costituisce elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. Il prezzo offerto sarà riconosciuto ogni 30 minuti eccedenti i primi 90 minuti di attesa presso l’impianto di Bassano del Grappa.
3.1 DURATA
L’Accordo Quadro avrà una durata complessiva massima di 36 mesi nel corso del quale potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi con gli operatori economici qualificati, di durata variabile fino a un massimo di 12 mesi.
Il contratto attuativo dell’Accordo Quadro avrà durata presunta massima di dodici mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del servizio.
Qualora la destinazione del rifiuto secco residuo (codice CER 20.03.01) definita dall’Autorità dovesse variare, si procederà con un rilancio dell’offerta per la nuova destinazione individuata e la sottoscrizione di un nuovo contratto attuativo, in aggiunta o in sostituzione del precedente.
Alla scadenza del termine fissato (36 mesi), l’accordo quadro è da ritenersi concluso, fatta salva la possibilità di attivare la proroga tecnica del contratto prevista al successivo art. 3.2.
In assenza dell’attivazione della summenzionata opzione di prolungamento contrattuale, il contratto s’intenderà pertanto concluso senza bisogno di particolari formalità, anche nel caso in cui il quantitativo di rifiuti indicato nel Capitolato non sia stato interamente conferito e senza che per questo i sottoscrittori dell’accordo quadro possano accampare diritti o pretese di sorta.
In tale caso ETRA S.p.A. si riserva tuttavia la possibilità di prolungare la durata contrattuale almeno fino alla concorrenza dei quattro quindi del valore complessivo dell’accordo quadro e comunque per un tempo massimo di sei mesi (proroga temporale).
Nel caso in cui l’importo contrattuale sia stato interamente speso prima della scadenza temporale sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà:
1. incrementare la quantità di prestazioni da effettuare (vedi articolo 7 del Capitolato), e conseguentemente il valore del contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, oppure
2. dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta, oppure
3. prorogare il contratto e conseguentemente il valore dello stesso, fino all’espletamento e all’aggiudicazione di una nuova gara.
Gli operatori economici aggiudicatari del confronto competitivo (vedi art. 5 del Capitolato) dovranno essere in grado di iniziare il servizio anche prima del termine della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti previsti nei documenti di gara.
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020.
Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto attuativo, dovrà pertanto essere garantita la partenza immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p.A.
3.2. OPZIONI E RINNOVI
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto per il periodo di tempo strettamente necessario all’espletamento e all’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, fino ad un termine massimo di sei mesi.
La proroga sarà sottoscritta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
L’eventuale proroga tecnica sarà gestita usufruendo delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’Appalto (vedi art. 4 del Capitolato) ovvero con atto di sottomissione, se di importo inferiore al 20% dell’importo contrattuale, ovvero con atto aggiuntivo, se di importo superiore.
L’Appaltatore resterà obbligato alla sottoscrizione della proroga - pena l’escussione della cauzione definitiva di cui all’art. 9, nonché l’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente, al risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni - fino ad un tempo massimo di sei mesi.
4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale o in altro raggruppamento o consorzio.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Per la qualificazione ai fini della presente procedura, si rinvia a quanto specificato nelle note dell’apposita sezione della rfq_1899 - Appalto 72/2022 - Accordo quadro con più operatori economici servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica).
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5) REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che non possiedono l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, o, in alternativa, non abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino che hanno formulato autonomamente l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale può avvenire, ai sensi degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice e del Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere caricato nell’apposito parametro della Busta di qualifica (o Risposta di qualifica).
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé l’esclusione dalla presente procedura.
6) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a. Il concorrente dovrà dichiarare di essere, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento. In caso di società cooperativa e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.. Al cittadino di Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il certificato.
b. Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1ettera a) del D.Lgs. 81/2008, dimostrato a mezzo di specifica autocertificazione (MD 409.03/409.04).
6.2 REQUISITI ECONOMICO-PROFESSIONALI: FATTURATO SPECIFICO E SERVIZI ANALOGHI
c. Il concorrente dovrà dichiarare un fatturato per servizi analoghi all’oggetto di gara eseguiti negli ultimi trentasei mesi precedenti la pubblicazione del bando del presente appalto pari ad almeno il valore posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza, delle somme a disposizione per l’eventuale proroga
tecnica) , con indicazione del soggetto committente, dell’oggetto, della data di affidamento del servizio, del periodo di esecuzione e della quantità di rifiuti gestiti.
Per servizi analoghi si intende il trasporto di rifiuti con utilizzo di automezzi di cui all’art. 2.3.1 del Capitolato.
L’aggiudicatario sarà chiamato a comprovare quanto dichiarato. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In mancanza di certificazioni e/o dichiarazioni l’aggiudicatario può presentare le fatture a comprova dei servizi espletati.
6.3 REQUISITI TECNICI: ISCRIZIONI E AUTORIZZAZIONI
d. Il concorrente dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Cat. 1 classe D o superiore, almeno nella sottocategoria D5 “attività esclusiva di trasporto R.U. da impianti di stoccaggio / centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento”, per l’attività di trasporto rifiuti con il codice CER 20.03.01.
L’iscrizione necessaria per svolgere l’attività di trasporto del rifiuto oggetto del presente appalto dovrà essere indicata in sede di gara ed essere trasmessa dall’aggiudicatario a ETRA S.p.A. in sede di verifica dei requisiti quale comprova del requisito.
Il mancato invio di copia leggibile, completa e aggiornata secondo le proprie scadenze della suddetta iscrizione costituisce motivo di revoca dell’aggiudicazione.
Il possesso dei requisiti di partecipazione può essere soddisfatto anche tramite contratto di subappalto nei limiti previsti dalla norma (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77).
Nell’ipotesi di subappalto: l’iscrizione di cui sopra dovrà essere posseduta in relazione alla quota di servizio effettivamente espletato dalla ditta subappaltatrice.
e. In fase di offerta i concorrenti dovranno dichiarare di poter disporre degli automezzi di cui all’art. 2.3.1 del Capitolato.
L’aggiudicatario è tenuto a produrre l’elenco dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio, completi di fotocopia del libretto dove sia visibile la targa.
I mezzo necessari all’espletamento del servizio potranno anche non essere di diretta proprietà dell’Appaltatore; in tal caso, dovrà essere documentato il titolo che dà diritto all’uso di detti mezzi.
L’adempimento dovrà essere assolto entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, pena revoca della stessa.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto nel modo seguente:
in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), il requisito deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso e per almeno il 40% dalla capogruppo e la rimanente quota deve essere posseduta dalle mandanti ciascuna per almeno il 10% fino al raggiungimento della quota complessiva. In ogni caso la capogruppo deve essere qualificata in misura maggiore rispetto a ciascuna mandante.
Il requisito di cui al punto 6.3 lett. d) deve essere posseduto nel modo seguente:
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesta al punto 6.3 lett. d) dovrà essere posseduta da ciascuna impresa componente l’RTI/ATI per la quantità di rifiuto che ciascuna impresa dichiarerà di trasportare.
Ciascuna impresa componente l’RTI/ATI deve comunque possedere le autorizzazione necessarie per effettuare il servizio che sarà effettivamente espletato dalla stessa.
Nello specifico, la mandataria dovrà svolgere il servizio nella misura minima non inferiore al 40% del valore del trasporto e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, e ciascuna mandante nella misura non inferiore al 10% del valore del trasporto, fermo restando che deve essere garantito il trasporto del quantitativo totale di rifiuti oggetto di gara.
Il requisito di cui al punto 6.3 lett. e) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al punto 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di cui al punto 6.2 lettera c) e punto 6.3 lettere d) e e) devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati, ad eccezione del requisito di cui al punto 6.3 lettera e) che deve essere computato in capo al consorzio ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
7) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, per i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Sempre ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta, secondo le indicazioni precisate all’art. 12) del presente Disciplinare.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, ed è quindi causa di esclusione dalla gara.
8) SUBAPPALTO
Trova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione di ETRA S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DL 31/05/2021 n. 77, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
Infatti, è fatto divieto, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a), di affidare in subappalto prestazioni ad un soggetto che contestualmente, concorra in proprio alla gara.
In caso di subappalto i requisiti richiesti per le ditte concorrenti devono essere posseduti dal subappaltatore, in relazione alla tipologia ed alla quantità di servizio espletato.
Ai sensi dell’art.105, c.3, l.c-bis del D.Lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. Gli stessi non sostituiscono il contratto di subappalto, ma possono contribuire alla copertura dei requisiti di partecipazione relativamente ai servizi analoghi svolti e sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Si precisa inoltre che i contratti continuativi non possono riguardare l’affidamento delle prestazioni del contratto (principali e secondarie), ma prestazioni che, seppure comprese nell’oggetto dell’appalto e necessarie per l’esecuzione dello stesso, sono di carattere complementare e aggiuntivo e hanno natura residuale e accessoria. (cfr. Consiglio di Stato Sez. III n. 7142/2020).
L’appaltatore dovrà garantire che il subappaltatore impieghi esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici, nonché dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.
L’appaltatore si impegna a consegnare ai subappaltatori il Codice Etico e il Codice di Comportamento di Etra S.p.A., chiedendo agli stessi di restituire, debitamente sottoscritta, la dichiarazione di presa visione della predetta documentazione.
9) GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d’appalto, e precisamente di importo pari a € 11.033,10.
All’ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, gli importi per i singoli lotti della cauzione provvisoria saranno pari a:
€ 5.516,55.- importo al netto, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, del 50% calcolato sull’importo € 11.033,10.-.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; sono tali le imprese che rispettano i parametri stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
€ 3.861,59.- importo al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), del 30% calcolato sull’importo già ridotto del 50%;
€ 4.413,24.- importo al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, del 20% calcolato sull’importo già ridotto del 50%;
€ 4.413,24.- importo al netto, per i soggetti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, del 20% sull’importo già ridotto del 50%;
€ 7.723,17.- importo al netto, per i soggetti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, del 30% calcolato sull’importo di € 11.033,10.-.
€ 4.689,07.- per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, del 15% calcolato sull’importo già ridotto del 50%.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto n. XX00 X 00000 00000 000000000000 della Intesa Sanpaolo;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018 (G.U. 10/04/2018 n. 83)
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza nessun onere probatorio a carico della stessa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal presente disciplinare. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), dichiarato conforme all’originale ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
L’aggiudicatario è tenuto a depositare agli atti copia di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività della Ditta) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto.
La mancata consegna e validità della polizza determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, la revoca della aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.
L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti di ETRA S.p.A. per quanto non coperto dalle suddette coperture assicurative.
10) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 64 del 17/03/2022, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
CIG | Importo contributo ANAC |
9202670B84 | Euro 70,00 |
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale con i relativi allegati, dallo schema di contratto, dagli altri documenti indicati al punto 2 del presente disciplinare, e dal “Regolamento” del sistema di acquisti telematici di ETRA SpA consultabile all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
In caso di discordanze con il capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevalgono le norme del bando e del presente disciplinare di gara. In caso di discordanze tra le norme del capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e dello schema di contratto, prevalgono le norme previste nello schema di contratto.
La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale di e-procurement sviluppato da BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici, accessibile all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC (vedasi punto 2.3 del presente Disciplinare di gara).
La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere inserite, in formato elettronico, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del Portale, e dovranno essere inviate entro e non oltre il termine per il ricevimento delle offerte indicato nel bando di gara GUUE, sempre tramite il medesimo portale e-procurement.
Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.
L’offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in due Buste digitali denominate:
a) “Risposta di Qualifica”, contenente la documentazione amministrativa;
b) “Risposta Economica”, contenente la documentazione economica.
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale completando la procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.
Per operare sul Portale gli Utenti dovranno possedere i requisiti informatici previsti dal Regolamento del sistema di acquisti telematici di Etra SpA consultabile all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, nell’area riservata alla gara nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso.
Al fine della partecipazione alla presente procedura interamente gestita con sistema telematico è necessario:
1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA (xxx.xxxxxxx.xxx.xx);
2. essere registrati al Portale con le seguenti modalità:
2.i. cliccare su “Nuova registrazione” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, tenendo presente che la email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di accesso al Portale nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di registrazione.
2.ii. La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata in tempo utile per poter effettuare la propria offerta. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione necessaria per la partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario.
3. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “Procedure ad evidenza pubblica” e cliccare su “RDO per tutti”.
3.i. Accedere all’evento “tender_1298 - Appalto 72/2022 - A.Q. servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica).” dove sono contenute le seguenti buste:
• rfq_1899 - Appalto 72/2022 - Accordo quadro con più operatori economici servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica) - RISPOSTA DI QUALIFICA
• rfq_1899 - Appalto 72/2022 - Accordo quadro con più operatori economici servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica) - RISPOSTA ECONOMICA
3.ii.selezionare il tasto “esprimi interesse” dall’area “Azioni“;
3.iii. Scaricare la documentazione fornita da ETRA dall’area “Allegati Buyer”;
3.iv. Accedere a “Xxx Xxxxxxxx” e cliccare su “Rispondi” per procedere alla compilazione dei campi richiesti;
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.
Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il Centro Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 00 000000 000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.
12) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica (ove prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- l’offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’offerta plurima o condizionata, l’offerta in aumento e la mancata indicazione del prezzo offerto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara;
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza o l’indicazione di costi della sicurezza pari a zero e/o la mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica non sono sanabili e determinano l’esclusone dalla gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi (compresi eventuali allegati richiamati) erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi dovranno riportare firma digitale apposta in data anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Soccorso istruttorio informale
La Stazione appaltante:
a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o tramite messaggi notificati a mezzo pec o tramite posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) o mail dell’Offerente ai sensi del punto 2.3, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti.
La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio formale.
b) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE “RISPOSTA DI QUALIFICA”)
I documenti, indicati nel Portale, sono da prodursi con firma digitale (SOLAMENTE OVE RICHIESTA) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente o, nei casi specificatamente indicati in appresso, in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo).
I documenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico.
Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà:
1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx;
2. all’interno dell’area denominata “rfq_1899 - Appalto 72/2022 - Accordo quadro con più operatori economici servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica). – RISPOSTA DI QUALIFICA” dovrà compilare, a pena di esclusione, il questionario proposto, indicando alla sezione “Informazioni di partecipazione” in che forma intende partecipare all’appalto tra quelle proposte dalla piattaforma, ed, eventualmente, aggiornando quanto già inserito in fase d’iscrizione all’Elenco Fornitori di ETRA SpA. Il questionario (secondo le indicazioni di cui al successivo punto 15) dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, in caso di procura, allegarla in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000.
La sottoscrizione dovrà essere resa, a pena di esclusione:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il questionario deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il questionario deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il questionario deve essere sottoscritto dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il questionario è sottoscritto dal consorzio medesimo.
3. allegare anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati con firma elettronica digitale ove richiesto. In particolare, all’interno degli appositi parametri della risposta di qualifica, dovrà essere compilato e allegato il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUEe) compilato esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando il link “PREPARA RISPOSTA ESPD” che si trova nella parte iniziale della “Risposta di qualifica”, procedendo come segue:
a) accedere all’evento sul Portale xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx;
b) all’interno dell’area “Risposta di Qualifica” selezionare “Modifica risposta”;
c) selezionare quindi “Prepara risposta ESPD”: si aprirà una nuova finestra “Preparazione risposta ESPD fornitore”;
- scegliere la voce “Nuovo”
- compilare la schermata con tutte le informazioni richieste dal disciplinare di gara;
- cliccare sul pulsante “Quadro generale” e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce “Scaricare nel formato”, scegliendo l’estensione “PDF”;
- infine salvare e firmare, con firma digitale del legale rappresentante, il file D.G.U.E. generato;
d) inserire nel Portale il file così ottenuto, unitamente alla restante documentazione prescritta, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara/lettera d’invito.
Inoltre dovranno essere compilati i relativi parametri della risposta di qualifica che costituiscono allegati al DGUEe, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa compilazione (vedasi Allegato “Istruzioni DGUE elettronico”), ed un fac-simile in versione .pdf del DGUE, quest’ultimo da utilizzarsi solo per la consultazione e non per la compilazione, poiché il DGUE va compilato esclusivamente in versione elettronica (*).
Il DGUE dovrà essere compilato solo nelle sezioni richieste, ovvero:
- Parte II informazioni sull'operatore economico: sezione A: informazioni sull’operatore economico;
sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti;
sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento;
- Parte III motivi di esclusione:
sezione A: motivi legati a condanne penali;
sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale(*);
*si precisa che i motivi di esclusione suddetti sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte III sezione D e negli allegati denominati “Dichiarazioni integrative”.
- Parte IV criteri di selezione:
α: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione (*);
*si precisa che i criteri di selezione relativi alla Parte IV del DGUEe sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte IV: sezioni A, B, C, D, e negli allegati denominati “Dichiarazioni integrative”.
- Parte VI: dichiarazioni finali.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUEe, e allegarlo nell’apposito parametro della risposta di qualifica firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi di aver allegato all’interno dell’apposito parametro della busta di qualifica, oltre al proprio DGUEe, un DGUEe distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV, ove pertinente e, infine, nella Parte VI, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria. Per ciascuno dei soggetti ausiliari, dovrà inoltre essere allegato, il modello “Dichiarazioni Integrative Ausiliaria”, disponibile tra gli allegati di gara.
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUEe distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria dovrà allegare nell’apposito parametro della risposta di qualifica il DGUEe delle imprese mandanti compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandante, unitamente al modello “Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziate”, disponibile tra gli allegati di gara.
Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUEe della consorziata esecutrice unitamente al modello “Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziate”, disponibile tra gli allegati di gara.
Il DGUE contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore, deve essere allegato nell’apposito parametro della risposta di qualifica:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUEe alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione.
4. compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo orizzontale, la dichiarazione di subappalto dovrà essere resa dalla capogruppo.
Si precisa inoltre quanto segue:
in assenza di indicazioni in merito al subappalto, ETRA SpA non concederà alcuna autorizzazione;
5. a garanzia della sottoscrizione del contratto, a pena esclusione, la scansione della documentazione originale cartacea relativa alla garanzia provvisoria, qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, nella misura del 2% dell’importo a base d’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e non considerato l’eventuale rinnovo del contratto, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice. L’ammontare della garanzia è soggetto a riduzione nei casi e modalità previsti dall’art.93 co.7 del D.Lgs. 50/2016.
6. i soggetti in possesso di certificazione di cui all’art. 93 comma 7, al fine di usufruire del beneficio di riduzione delle garanzie dovranno presentarne copia allegandola alla Busta di Qualifica.
7. inserire, a pena esclusione, la scansione dell’originale di un documento di identità del sottoscrittore dell’offerta;
8. allegare, nel caso di avvalimento, a pena esclusione, negli spazi dedicati all’interno della Risposta di Qualifica, la documentazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- il documento “Dichiarazioni Integrative Ausiliaria” debitamente compilato e firmato digitalmente secondo quanto indicato nel documento stesso;
- contratto di avvalimento debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve essere allegato anche in caso di avvalimento infragruppo.
- il DGUE dell’impresa ausiliaria compilato relativamente alle informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria.
9. inserire, a pena esclusione, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al punto 10 del presente disciplinare di gara.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
10. inserire, nell’apposito parametro della Risposta di Qualifica, il PassOE, firmato dal concorrente, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell’A.V.C.P., ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice (si veda art. 5.1 del presente disciplinare) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, inserire anche il PassOE relativo all’ausiliaria e firmato da quest’ultima.
In caso di partecipazione in RTI o consorzio, il PassOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associtae/consorziate.
In caso di R.T.I., Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane, Consorzio stabile e Reti di imprese, a pena di esclusione, la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti/consorziate esecutrici, secondo le modalità indicate nella “Risposta di Qualifica”.
Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE “RISPOSTA ECONOMICA”)
All’interno della “Risposta economica”, a pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, inserire:
nella sezione “Offerta economica”, al parametro 2.1.1 “Modulo offerta”, inserire, a pena esclusione, l'allegato al capitolato speciale descrittivo e prestazionale "B. Modulo offerta economica" (intitolato al suo interno "MODULO OFFERTA PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO”) compilato e firmato
digitalmente. All'interno di detto modulo il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale su ciascun importo unitario a base d'asta. L’importo unitario ottenuto dalla media aritmetica non ponderata dei quattro prezzi unitari ribassati risultanti dal ribasso offerto da ciascun operatore determinerà la qualificazione dei primi tre operatori economici qualificati.
compilare la sezione “Costi di sicurezza interni all'azienda” indicando, al solo fine di consentire a questa stazione appaltante di valutarne la congruità, i costi specifici connessi all’attività aziendale, sostenuti dal concorrente, rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio in appalto;
compilare la sezione “Costi della manodopera” indicando l’importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente, ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., inserire all’interno dell’Area Allegati Generici, copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Nominare il file “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”
Non sono ammesse offerte al rialzo.
Le offerte economiche si intendono IVA esclusa.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i servizi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Resta inteso che gli oneri per la sicurezza indicati nell’importo a base d’appalto, non sono soggetti a ribasso. In caso di R.T.I./consorzio ordinario, ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell’apposito campo la propria ragione sociale.
I predetti prezzi non potranno subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni del concorrente.
ETRA si riserva la facoltà di annullare/revocare la gara qualora ritenga, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati.
Quindi cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
15) FIRMA DIGITALE DELLE BUSTE ELETTRONICHE
Infine, per inviare la propria offerta e firmare le buste digitalmente, è necessario:
1. cliccare, per ciascuna RDO, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione sia dell’offerta tecnica (ove prevista) ed economica sia della documentazione amministrativa.
2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare i file PDF delle Risposte create e caricarli firmati digitalmente, a pena esclusione, (dal titolare o legale rappresentante) secondo le indicazioni della piattaforma medesima.
3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di Consorzio Ordinario costituendo la “Risposta di qualifica” creata e la/e “Risposta/e economica/e” create dovranno essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o procuratore della impresa mandataria capogruppo che da quello/i della impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.
Tuttavia, qualora non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella “Risposta di qualifica” e nella/e “Risposta/e economica/e”, ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse la firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, o in caso di RTI/Consorzio, le firme dei rappresentanti legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a garantire la provenienza dell’offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso istruttorio.
16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Risulteranno aggiudicatari dell’accordo quadro i primi tre operatori economici in graduatoria che avranno offerti i maggiori ribassi. L’importo unitario ottenuto dalla media aritmetica non ponderata dei quattro prezzi unitari ribassati risultanti dal ribasso offerto da ciascun operatore determinerà la qualificazione dei primi tre operatori economici qualificati. In caso di mancanza di offerte valide inferiori a tre, l’accordo quadro sarà comunque aggiudicato a due operatori o ad un solo operatore economico sulla base delle offerte correttamente espresse.
Nel caso in cui in sede di qualifica degli operatori economici più di un’offerta presenti un ribasso totale pari a 0,00% la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l’Accordo Quadro e indire nuovamente la gara
con altre modalità di aggiudicazione.
Il Seggio di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento, che provvederà alla valutazione della congruità delle offerte, pari o superiori alla soglia di anomalia, determinata come specificato al successivo articolo 19), il cui calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. ETRA S.p.A. si riserva di avviare la procedura di verifica di congruità, qualora ravvisi elementi di anomalia. In caso di attivazione della suddetta verifica, si procederà nei modi ed ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento né in variante. Le offerte duplici, con alternative condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse. Etra S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le prestazioni previste dal Capitolato speciale d’appalto.
17) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “RISPOSTA DI QUALIFICA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'apertura delle offerte avverrà con modalità telematica presso la sede operativa di ETRA SpA – xxx xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxxx (Xx).
Trattandosi di gara telematica, le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente la tracciabilità delle operazioni compiute e garantisce l’immodificabilità delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. V, 21/11/2017 n. 5388).
Il seggio di gara:
a) procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza indicato in precedenza nella presente disciplinare di gara;
b) verificherà la correttezza formale della documentazione amministrativa richiesta e in caso negativo procederà, se vi ricorreranno i presupposti, ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio;
c) verificherà se siano state presentate offerte da concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo.
d) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte.
Il seggio, procederà quindi, una volta adempiute le comunicazioni in ordine alle ammissione ed esclusioni, all’apertura delle buste digitali contenenti l’offerta economica come esposto al punto successivo.
18) APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “RISPOSTA ECONOMICA” - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il Seggio di gara, in seduta riservata, procede all’apertura delle buste digitali “Risposta economica” e alla valutazione delle relative offerte. Qualora il Seggio individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, il cui calcolo sarà effettuato ai sensi dell’art. 97, c. 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre l’esclusione per:
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste digitali “Risposta di Qualifica”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
19) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Per il calcolo di cui all’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, questa stazione appaltante procederà come segue:
• I ribassi saranno determinati calcolando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
• Il decremento della soglia di cui alla lett. c) dell’art.97 co.2 sarà dato mediante sottrazione algebrica di un valore pari allo scarto medio aritmetico ridotto percentualmente del risultato del prodotto tra le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lett. a) dell’art. 97, co. 2.
Il Seggio di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento, che provvederà alla valutazione della congruità delle offerte, pari o superiori alla soglia di anomalia, il cui calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Per le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
L’Organo deputato di Etra Spa, su proposta del RUP, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.
20) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno presentato le migliori offerte, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo, al soggetto all’uopo delegato da ETRA Spa, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sugli offerenti cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al successivo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato subito dopo nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. Le spese per le pubblicazioni suddette sono quantificate in presunti € 4.000,00.-. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’Organo competente è il
T.A.R. del Veneto, Xxxxxxxxxx 0000, 00000 Xxxxxxx. Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205, D.Lgs. n. 50/2016, verranno definite dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per la stazione appaltante.
22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati da Etra S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente, in conformità all’informativa ai fornitori disponibile al link: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Con la sottoscrizione dell’offerta, l’operatore economico dichiara di avere preso visione dell’informativa sopra indicata.
Il Procuratore Speciale
Area Servizi Generali e Approvvigionamenti X.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Referente Servizio Approvvigionamenti: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx